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Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di luglio 2022

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di luglio 2022 con indice pari a 112,3.

In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 luglio 2022 al 14 agosto 2022, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 5,182910%.

 
(FV/fv)
 




Decreto Aiuti Bis: aumento quota Fringe Benefit 2022

Si informano le aziende associate che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 115/2022 (cd. “Decreto Aiuti Bis”) che ha introdotto due interessanti novità in tema di fringe benefit per l’anno 2022, ovvero dei beni e dei servizi ceduti o erogati dalle aziende ai propri dipendenti che, non concorrendo alla formazione di reddito ai sensi dell’art. 51 comma 3 TUIR, sono esenti da tasse e contributi. 

In particolare, l’art. 12 del Decreto:

•             ha esteso anche per l’anno fiscale in corso la temporanea deroga al generale limite annuo dei fringe benefits di cui all’art. 51, comma 3 del TUIR (già riconosciuta, seppur per il solo 2020, dall’art. 112, comma 1 del D.L. 104/2020 e successivamente prorogata, limitatamente all’anno 2021, dall’articolo 6- quinquies del D.L. 41/2021, non raddoppiandolo da 258,23 € a 516,46 € come avvenuto per i due precedenti periodi d’imposta) ma fissandolo a 600,00 €;
•             ha esteso la non imponibilità anche alle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale sostenute dai dipendenti, introducendo, per la prima volta, la possibilità di procedere con la modalità del rimborso nell’ambito dei fringe benefit.

Le imprese potranno, dunque, disporre anche quest’anno di uno strumento utile per supportare i propri dipendenti con un contributo – riconosciuto eventualmente anche ad personam e sotto forma di beni e/o servizi – più conveniente, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, considerando la non imponibilità fiscale e contributiva, rispetto ad un’erogazione in denaro. In merito all’erogazione e al rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche, si presume che, al fine della non imponibilità, il datore di lavoro dovrà acquisire e conservare idonea documentazione che attesti l’utilizzo delle somme erogate o rimborsate per lo scopo prefissato. 

Grazie alla novità normativa in questione, i datori di lavoro potranno offrire, a tutti o anche solo ad alcuni dei propri dipendenti, beni o servizi come, ad esempio, buoni spesa, buoni carburante e, per la prima volta, l’erogazione o il rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche, ottimizzando l’impatto fiscale e contributivo del budget aziendale a disposizione.
A tal fine, è comunque sempre utile, per le imprese, effettuare preventivamente una mappatura dei beni e dei servizi già formalmente riconosciuti ai dipendenti (e, soprattutto, di quelli di cui gli stessi potrebbero beneficiare inconsapevolmente ma che, nonostante ciò, potrebbero comunque avere rilevanza fiscale): ciò, al fine di evitare di incorrere involontariamente in un superamento del limite annuo di 600,00 € e di dover, conseguentemente, rendere imponibile ex post l’intero valore dei beni e servizi riconosciuti nell’anno.
Tale misura risulta particolarmente gradita da aziende e lavoratori, in quanto i buoni spesa sono considerati la modalità di fruizione più agevole del welfare aziendale.

Alla luce di quanto sopra ricordiamo che Api Lecco e Sondrio offre ai propri associati un utile strumento di gestione in materia di welfare.

L’area Relazioni Industriali e Welfare resta a disposizione delle Aziende associate per eventuali chiarimenti.

(FV/fv)
 




Smart working: nuovo modulo di comunicazione dal 1° novembre 2022

Si informano le aziende associate che dal prossimo mese di settembre finisce il periodo di applicazione transitoria delle regole semplificate per il ricorso al lavoro agile (come, ad esempio, quella che consentiva ai datori di lavoro di disporre l’utilizzo del lavoro agile in via unilaterale senza essere obbligati a stipulare un accordo individuale con il lavoratore oppure quella che consentiva di poter ottemperare alla comunicazione telematica al Ministero trasmettendo un semplice tracciato excel), che erano rimaste valide per tutto il periodo di emergenza sanitaria Covid-19.
Pertanto, a decorrere dal 1° settembre 2022 le aziende che intendono far ricorso alla modalità di lavoro in smart working dovranno:
  • stipulare un accordo individuale a norma della Legge 81/2017 con il lavoratore;
  • consegnare l’informativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (vedere fac-simile allegato);
  • trasmettere in via telematica un apposito modulo al Ministero del lavoro (senza allegare l’accordo individuale).
 
Il modulo (da trasmettere entro 5 giorni dall’evento) è accessibile mediante SPID e CIE sul sito https://servizi.lavoro.gov.it ed andrà utilizzato a partire dal 01/09/2022 per le seguenti tipologie di comunicazione:
  • Inizio: per comunicare l’avvio del periodo di lavoro agile;
  • Modifica: per apportare delle rettifiche e degli aggiornamenti sui periodi di lavoro agile in corso già comunicati;
  • Annullamento sottoscrizione: per eliminare un periodo di lavoro agile precedentemente comunicato, non deve essere confusa con una cessazione o un recesso anticipato né dal periodo di lavoro agile né, tantomeno, dal rapporto di lavoro. La cancellazione riguarda tutto il periodo di lavoro agile, comunicato con l’ultima comunicazione temporalmente inviata;
  • Recesso: per i casi di chiusura anticipata dei periodi di lavoro agile, ai sensi dell’articolo 19, comma 2 della Legge n. 81/2017.
 
In alternativa all’invio mediante applicativo web, sarà possibile trasmettere tutte le tipologie di comunicazione sopra elencate in modalità massiva: come indicato nelle istruzioni del Ministero del Lavoro contenute nel DM 22 agosto 2022 n. 149, l’attivazione della modalità massiva REST richiede che l’Azienda debba inviare una richiesta di contatto tramite un form online disponibile nell’URP Online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, indicando le informazioni di almeno un referente tecnico al quale rivolgersi per concludere la procedura di abilitazione.
 
Il datore di lavoro è tenuto a conservare l’accordo individuale sottoscritto con il lavoratore per un periodo di cinque anni.
 
Si precisa che, in considerazione del fatto che la piena operatività della nuova procedura richiede anche l’adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro al fine di farli colloquiare con quelli del Ministero, in fase di prima applicazione, i nuovi accordi di lavoro agile o la modifica di precedenti accordi che si perfezionano a partire dal 1° settembre 2022 potranno essere comunicati entro il 1° novembre 2022.

 
 
(FV/fv)




Dell’Oca e Pescosolido eletti in Unionmeccanica nazionale

Nei giorni scorsi a Roma si sono tenute le elezioni per i rinnovi delle cariche delle categorie nazionali di Confapi e due imprenditori del consiglio di Api Lecco Sondrio sono entranti a farne parte e saranno in carica per i prossimi tre anni.

Piero Dell’Oca, titolare dell’azienda Tecnofar di Delebio (Sondrio), è nella giunta di Confapi Unionmeccanica che si occupa del contratto di lavoro di riferimento della maggioranza delle aziende associate ad Api Lecco Sondrio.
Luigi Pescosolido, titolare della Rapitech di Lecco, è componente del comitato direttivo del consiglio nazionale di Unionmeccanica.

Siamo molto soddisfatti di queste cariche – commenta Enrico Vavassori presidente di Api Lecco Sondrio – sono imprenditori del territorio che nel prossimo triennio saranno presenti in questi organismi nazionali e potranno perorare le problematiche, ma anche le proposte, delle nostre imprese”.

Anna Masciadri 
Ufficio stampa




Crediti di imposta energia e gas: completato l’iter di abrogazione del criterio de minimis

Nella seduta del 27 luglio 2022, la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022) e, nella seduta del 2 agosto 2022, il Senato l’ha ratificato in via definitiva.

Nel corso dell’esame parlamentare sono stati approvati numerosi emendamenti.
Tra le modifiche apportate anche quello che abroga il comma 3-ter dell’art. 2 del decreto Aiuti che vincola la fruizione dei crediti di imposta per il secondo trimestre per imprese gasivore, non gasivore e non energivore al regime del “de minimis”.
Non sono citati gli energivori perché già esclusi dall’applicazione.

L’eliminazione del limite “de minimis” permette quindi alle imprese di fruire dei crediti d’imposta liberamente.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.

 
(RP/rp)
 




Api Lecco Sondrio: chiusura uffici agosto

Comunichiamo alle Aziende Associate che, in occasione delle ferie estive, gli uffici dell’Associazione resteranno chiusi: da lunedì 8 agosto a venerdì 26 agosto 2022 compresi.

 

L’attività riprenderà lunedì 29 agosto 2022.

 
(MP/bd)



Cabagaglio di Sirone: 800 euro di welfare ai dipendenti per contrastare i rincari

Il periodo di estrema difficoltà per famiglie e imprese continua con rincari spropositati di tutti i beni di necessità e si prevede all’orizzonte un autunno ancora più difficile. Per cercare di venire incontro ai propri dipendenti molte aziende associate ad Api Lecco Sondrio da mesi adottano piani welfare mirati per sostenere servizi e consumi quotidiani.
L’ultima in ordine di tempo a metterlo in pratica è la Cabagaglio di Sirone (Lecco) che ha deciso di erogare 800 euro una tantum agli 89 collaboratori, i quali potranno utilizzare la piattaforma Tre Cuori per servizi inerenti a sanità, salute, buoni spesa, buoni carburante, trasporti, istruzione, sport, assistenza sanitaria, viaggi, cultura, family care e previdenza complementare.

Abbiamo preso questa decisione per aiutare i nostri collaboratori in un periodo storico molto complicato sotto il punto di vista economico – dichiarano i titolari della Cabagaglio Lorenzo, Felice, Renato Tizzoni e Alessandro Galbusera -. Non è di certo qualcosa di risolutivo, è un aiuto concreto in attesa di iniziative importanti da parte del Governo che speriamo arrivino presto come ad esempio il taglio del cuneo fiscale che sarebbe di grande aiuto per tutti i lavoratori. Abbiamo scelto la piattaforma Tre Cuori perché è particolarmente calata sulla realtà territoriale con degli ottimi servizi. Abbiamo anche fatto un giorno di formazione in azienda per capire come sfruttare al massimo le potenzialità di questo servizio che può essere molto utile non solo per il lavoratore, ma anche per gli altri componenti della famiglia”.

L’azienda Cabagaglio, fondata a Lecco nel 1947 e ora con sede a Sirone, occupa 89 dipendenti, è composta da due realtà: la Cabagaglio SpA che produce capsule e fondi per aerosol e la Cabagaglio Packaging che realizza imballaggi per diversi settori: cosmetica, alimentare, nutraceutica.

Sono oltre settanta le aziende associate ad Api Lecco Sondrio che da tre anni usufruiscono del servizio welfare di Tre Cuori, società benefit di Conegliano (Tv) che ha ideato un nuovo modo di fare welfare in cui si prediligono le economie del territorio. Un servizio che nel corso di questi anni è aumentato esponenzialmente ed è destinato a crescere ancora nei prossimi anni.

Anna Masciadri 
Ufficio Stampa




Dichiarazione Imu: approvato il nuovo modello di presentazione

Con un decreto direttoriale del 29 luglio 2022, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato, con le relative istruzioni, il nuovo modello di dichiarazione Imu.

Il provvedimento è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

Al riguardo si precisa quanto segue:

  • per l’anno d’imposta 2021, la dichiarazione dovrà essere inviata entro il 31 dicembre 2022, in quanto il termine precedentemente fissato al 30 giugno è stato prorogato dall’art. 35, comma 4, del Dl. n. 73/2022 (decreto “Semplificazioni”);
  • la dichiarazione dev’essere trasmessa attraverso i canali telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. A tal fine, il Dipartimento delle Finanze ha predisposto un software di controllo che sarà disponibile a partire dal 7 settembre 2022;
  • la dichiarazione – cartacea o telematica – dev’essere presentata al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l’immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione Imu dev’essere presentata al Comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell’immobile stesso;
  • il nuovo modello sostituisce quello approvato con il Dm. 30 ottobre 2012;
  • sono comunque valide le dichiarazioni già presentate per l’anno di imposta 2021, utilizzando il modello di dichiarazione di cui al citato Dm. 30 ottobre 2012, nel solo caso in cui i dati dichiarati non differiscono da quelli richiesti nel nuovo modello dichiarativo.
(MF/ms)



Integrazione della fattura pienamente sostituiva dell’esterometro

Il file xml con i codici TD17, TD18, TD19 rileva anche a fini probatori e sostituisce la conservazione.

Con la circolare n. 26 del 13 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate si è anche espressa in merito alla valenza dei file xml compilati con i codici TD17, TD18 e TD19, relativi ad acquisti che un operatore economico nazionale pone in essere da controparti non stabilite in Italia.

La prova dell’avvenuta trasmissione e dell’adempimento dell’obbligo comunicativo di cui all’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015, secondo quanto chiarito, è data dal file xml contenente i predetti codici e dalla ricevuta generata dal Sistema di Interscambio all’atto del loro invio e della conseguente ricezione.

L’Agenzia osserva, tuttavia, che tra i documenti richiamati sussiste una differenza a seconda che siano utilizzati a fini integrativi oppure sostitutivi delle fatture.

Ha finalità sostitutiva l’utilizzo del codice TD17 per l’acquisto di servizi da soggetti extra-Ue e il codice TD18 per l’acquisto di beni ai sensi dell’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72, ossia nei casi in cui è prescritta l’applicazione del reverse charge mediante emissione di autofattura.

Ha finalità integrativa l’utilizzo dei codici TD17 e TD19 per l’acquisto domestico rispettivamente di servizi e beni da soggetti Ue e l’utilizzo del codice TD18 per l’acquisto intra-Ue di beni, tutte fattispecie per le quali l’art. 46 Dl 331/93, in via diretta o mediata, prescrive l’applicazione del reverse charge mediante integrazione del documento ricevuto dal fornitore comunitario.

In verità, in termini sistematici, l’integrazione è un’azione di completamento della fattura emessa dalla controparte, non di “sostituzione” dello stesso, come invece avviene per l’autofattura.

Sembra ragionevole ritenere che le spiegazioni di cui si è appena dato conto siano riferibili all’utilizzo dei tre codici documento non già ai fini dell’esterometro, quanto ai fini dell’effettuazione dell’inversione contabile in via elettronica. Naturalmente, rispetto a questa interpretazione sarebbe auspicabile una conferma ufficiale.

In altre occasioni, nella circolare n. 26/2022, l’Agenzia delle Entrate ha, così, osservato, che l’obbligo comunicativo non si sostituisce all’obbligo di emissione dell’autofattura e di integrazione delle fatture Ue, ma, in un certo qual senso, procede da questi.

Gli effetti delle due diverse modalità applicative del reverse charge, ossia in via elettronica (con esonero dall’obbligo comunicativo) o in via analogica (con conseguente presentazione dell’esterometro), ha effetti ai fini probatori, nonché in termini di oneri di conservazione, ecc.

L’Agenzia delle Entrate ha, peraltro, precisato che i due obblighi in questione (da un lato l’emissione dell’autofattura o l’integrazione del documento ricevuto e, dall’altro, la comunicazione dell’esterometro) sono, in termini generali, da considerarsi autonomi tra loro.

Ne è prova il fatto che i termini per l’assolvimento dell’Iva  e per l’annotazione delle fatture passive non sono influenzati dalle modifiche relative ai termini di trasmissione dell’esterometro, né i suddetti termini influiscono sul dies a quo per l’esercizio del diritto alla detrazione.

Resta fermo, come già previsto in passato, che un unico adempimento (vale a dire la trasmissione al SdI) può soddisfare entrambi gli obblighi previsti a livello normativo.

Viceversa, l’integrazione in via analogica della fattura ricevuta (così come l’emissione dell’autofattura in formato tradizionale) assolve gli obblighi di cui all’art. 17 comma 2 del DPR 633/72, ma non quelli comunicativi di cui all’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015.

Sanzione “fissa” per l’omesso invio dei dati

Se i dati non sono trasmessi al SdI, pertanto, si applica la sanzione per omessa o errata comunicazione delle operazioni transfrontaliere, a norma dell’art. 11 comma 2-quater del Dlgs. 471/97, corrispondente a 2 euro per ciascuna fattura i cui dati sono stati omessi o errati.

La normativa ha fissato un massimo di 400 euro per ciascun mese ovvero di 200 euro, se la trasmissione dei dati è effettuata correttamente entro i 15 giorni successivi ai termini di legge.

La descritta disciplina sanzionatoria (originariamente prevista per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022) si applica a decorrere dal 1° luglio 2022. Così ha previsto l’art. 13 del Dl 73/2022, in corso di conversione in legge.

(MF/ms)
 




Dicitura su fatture tra Iva e esterometro

Le regole del Dpr. 633/1972 riferite all’emissione delle fatture che non contengono Iva, richiedono solo eventualmente l’indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale mentre è richiesta l’apposizione di diciture specifiche a seconda della tipologia di operazione.

Così, ad esempio, l’articolo 21, comma 6, Dpr 633/72 richiede di riportare:

  • “operazione non soggetta” per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all’imposta a norma dell’articolo 7-bis, comma 1 (si tratta delle cessioni di beni che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato);
  • “operazione non imponibile” per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38 quater (si fa riferimento alle cessioni di beni all’esportazione e con dichiarazione di intento, operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione come dotazioni di bordo delle navi adibite alla navigazione di alto mareservizi internazionali o connessi agli scambi internazionali come trasporto beni in esportazione e cessioni di beni a soggetti domiciliati e residenti fuori della comunità europea, per uso personale di valore inferiore a 154,94 euro);
  • “operazione esente” per le operazioni esenti di cui all’articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6) (ad esempio servizi di assicurazione, interessi di finanziamento, prestazioni sanitarie e prestazioni educative);
  • regime del margine – beni usati“, “regime del margine – oggetti d’arte” o “regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione” a seconda dei casi rientranti nelle operazioni soggette al regime del margine previsto dal Dl. 41/1995, convertito, con modificazioni, dalla L. 85/1995;
  • “regime del margine – agenzie di viaggio” per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall’articolo 74-ter.
Per quanto riguarda invece l’emissione di fatture estere legate alla territorialità dell’Iva da parte di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per le tipologie di operazioni che non sono soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7septiesè il comma 6bis dell’articolo 21 Dpr 633/1972 che richiede, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:
  • “inversione contabile” sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea (articolo 21, comma 6-bis, lettera a, Dpr 633/1972);
  • operazione non soggetta” sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione europea (articolo 21, comma 6-bis, lettera b, Dpr 633/1972).
Si precisa che le cessioni di beni indicate nel paragrafo precedente non si riferiscono alle cessioni intracomunitarie di beni (articolo 41 Dl. 331/1993) o alle cessioni all’esportazione (articolo 8, comma 1, lettere a) e b), dpr 633/1972), che rientrano tra le “operazioni non imponibili”, ma alle cessioni di beni carenti del requisito territoriale.

In particolare, si fa riferimento ad esempio all’emissione di una fattura per cessione di beni allo stato estero in base all’articolo 7bis Dpr 633/1972 che se emessa nei confronti di un committente soggetto passivo di imposta in altro Stato membro recherà l’annotazione “inversione contabile”, mentre se il committente è extra comunitario l’annotazione sarà “operazione non soggetta”.

Nell’ambito della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (di cui articolo 1, comma 3-bis, Dlgs. 127/2015) il singolo file xml, inviato al SdI entro il termine di emissione della fattura, con specifico codice destinatario XXXXXXX, Natura dell’operazione N2.1 – Operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies dpr 633/1972, può riportare le diciture come indicato nella versione 1.7 del 15 luglio 2022 della Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro dell’Agenzia delle entrate, aggiornata in occasione della pubblicazione della circolare 26/E/2022 e sotto esposta.

Il codice N2.1 deve essere inserito, in luogo dell’imposta, per le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies Dpr 633/1972 per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis, del medesimo decreto Iva.

Si tratta delle operazioni che confluiscono nel rigo VE34 della dichiarazione annuale Iva.

Relativamente alle operazioni di cui all’articolo 21 comma 6-bis, lettera a), dovrà essere inserita la dicitura “INVCONT” nel campo 2.2.1.16.1 del blocco 2.2.1.16 “Altri dati gestionali”.

Si precisa che, per le operazioni di cui all’articolo 21 comma 6-bis, lettera b) non è obbligatorio riportare alcuna dicitura nel campo 2.2.1.16.1 del blocco 2.2.1.16 “Altri dati gestionali”.

(MF/ms)