Cosa succede in caso di triangolazione comunitaria e esterometro
Restano escluse dall’adempimento le operazioni con bolletta doganale (esportazioni e importazioni), quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7 -octies Dpr 633/1972; in quest’ultimo caso solo se di importo non superiore a 5.000 euro.
Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui sopra vanno trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato della fatturazione elettronica. Con riferimento alle medesime operazioni:
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Nello specifico, ipotizziamo un’operazione triangolare in cui un soggetto passivo Iva italiano venda dei beni ad un cliente comunitario (es. tedesco) e chieda al proprio fornitore intra-Ue (es. francese) di consegnare la merce direttamente in Germania, designando il cliente finale (tedesco) quale debitore dell’imposta. La merce, nel caso di specie, viaggia direttamente dalla Francia alla Germania.
L’operazione descritta, disciplinata dagli articoli 141 e 197 Direttiva 2006/112/CE, nel nostro ordinamento interno è regolata dall’articolo 40, comma 2, Dl. 331/1993 secondo cui: l’acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l’acquirente è ivi soggetto d’imposta, salvo che sia comprovato che l’acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene. È comunque effettuato senza pagamento dell’imposta l’acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d’imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell’imposta relativa.
Pertanto, ai fini Iva, il promotore italiano riceve una fattura dal fornitore francese senza Iva che integra come non imponibile Iva, ai sensi dell’articolo 40, comma 2 D.L. 331/1993; l’integrazione, senza applicazione dell’imposta, potrà essere assolta alternativamente:
- sulla fattura cartacea del fornitore, ai sensi degli articoli 46 e 47 Dl. 331/1993, annotando sulla stessa che trattasi di operazione non imponibile ex articolo 40, comma 2, Dl. 331/1993;
- trasmettendo un file xml al Sistema di Interscambio con Tipo documento TD18 e Natura operazione N3.2.
- l’ipotesi di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa dal proprio fornitore Ue al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell’imposta relativa all’operazione (triangolare comunitaria promossa da soggetto passivo nazionale).
Diversamente, chi sceglie di proseguire con l’integrazione fisica del documento cartaceo, dovrà trasmettere comunque l’esterometro (inviando un file xml TD18 con Natura N3.2) entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura da parte del fornitore Ue.
Con riferimento al lato attivo, invece, il cedente nazionale emette una fattura non imponibile ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera a), Dl 331/1993 nei confronti del cliente tedesco, designandolo quale debitore dell’imposta, inserendo un’esplicita dicitura in fattura in tal senso.
L’operazione infine dovrà essere trasmessa allo SdI entro 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, inserendo all’interno del file xml la Natura operazione N3.2 e il codice destinatario XXXXXXX.
(MF/ms)

