1

Stampa o conservazione dei registri contabili elettronici solo in caso di controllo

La Camera ha approvato il Ddl. di conversione del Dl 73/2022 (c.d. Dl “Semplificazioni fiscali”), che ora passa all’esame del Senato per l’approvazione definitiva.

Particolare importanza assume l’emendamento che realizza l’effettivo superamento dell’obbligo di stampa e di conservazione elettronica annuale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici.

Come si ricorderà, l’art. 7 comma 4-quater del Dl 357/94 dispone che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

La norma opera in deroga al precedente comma 4-ter del medesimo articolo che impone, invece, la stampa dei registri “meccanografici” entro tre mesi da quello per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Come riportato anche nei documenti parlamentari relativi al Dl 34/2019 (che, da ultimo, ha modificato la norma), il legislatore ha inteso estendere l’“obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente, già previsto limitatamente ai registri dell’Iva, […] a tutti i registri contabili tenuti in via meccanizzata o elettronica”.

La finalità semplificatrice della norma, tuttavia, non è stata recepita dall’Agenzia delle Entrate che, con la risposta interpello 9 aprile 2021 n. 236 e la risoluzione 28 marzo 2022 n. 16, ha indicato che l’intervento non ha modificato le norme in tema di conservazione e che tenuta e conservazione dei documenti restano concetti e adempimenti distinti, seppure posti in continuità.

Pertanto, qualora i documenti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in formato elettronico:

  • ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
  • entro tale momento, però, vanno posti in conservazione nel rispetto del Dm 17 giugno 2014, se il contribuente intende mantenerli in formato elettronico, oppure materializzati/stampati su carta, in caso contrario.
Qualche apertura sembrava potersi desumere dalla risposta a interpello 17 maggio 2021 n. 346, nella quale era indicato che “L’articolo 12-octies del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, con legge 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. «Decreto Crescita») ha introdotto una novità in tema di registri contabili, modificando il decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, permettendo di derogare all’obbligo della stampa o dell’archiviazione sostitutiva degli stessi […] Con detta modifica, quindi, è possibile derogare, al comma 4-ter”.

L’impostazione restrittiva è comunque prevalsa con la successiva risoluzione n. 16/2022.

L’emendamento al Dl 73/2022 approvato il 27 luglio, che recepisce la proposta presentata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel corso dell’audizione presso le Commissioni Finanze e Bilancio della Camera, determina di fatto il superamento della posizione restrittiva dell’Agenzia.

Viene esplicitato infatti che la norma in questione riguarda la tenuta “e la conservazione” di qualsiasi registro contabile elettronico. Inoltre, la regolarità dei registri è riconosciuta non solo in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ma anche “di conservazione sostitutiva digitale” ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (CAD – DLgs. 82/2005).

Come indicato nel comunicato stampa del CNDCEC, a seguito di tali modifiche, sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

(MF/ms)




Intrastat: nuovamente rivisti i termini di presentazione

Con una modifica introdotta in sede di conversione in legge del Decreto Semplificazioni, è stato ripristinato il termine di invio degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, al fine di consentire all’Istat di rispettare i regolamenti statistici europei sullo scambio di dati relativi alle cessioni. Nel testo originario il termine di invio degli elenchi Intrastat era stato fissato entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento.

(MF/ms)




Formulario rifiuti tramite il Rentri: tutorial dall’albo gestori

Il Ministero della Transizione Ecologica, in attuazione a quanto stabilito dall’articolo 188-bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha avviato la realizzazione di un prototipo funzionale del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (Rentri) avvalendosi del supporto dell’Albo nazionale gestori ambientali.

L’Albo gestori propone, sul suo sito internet, un video-tutorial di approfondimento sul tema Rentri – Gestione dei Formulari di Identificazione Rifiuto (Fir).

 
(SN/bd)
 
 




Risorse dal Mise: “Bando Brevetti+ 2022 “

E’ stato pubblicato in luglio 2022 il “Bando Brevetti+ 2022″ che mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle pmi attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei brevetti sui mercati nazionale e internazionale. Tutte le informazioni sul sito del Mise, Ministero dello Sviluppo Economico.

Chi può partecipare
Tutte le pmi, anche di nuova costituzione, aventi sede legale ed operativa in Italia. Le imprese proponenti devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • sono titolari di uno o più brevetti (dopo il 01/01/19) ovvero titolari di una licenza esclusiva trascritta all’UIBM di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 01/01/2019
  • siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 01/01/19 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;
  • siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 01/01/19, con il relativo rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto;
Caratteristiche dell’agevolazione
Fondo Perduto fino all’80% con contributo massimo di 140.000 euro. L’erogazione è così prevista: 30% del contributo a titolo di anticipazione; tra il 30% ed il 60% del contributo concesso a SAL. La dotazione complessiva per il Bando 2022 è di 30 milioni di euro.
Il contributo a fondo perduto è elevato al 100% per le imprese beneficiarie che al momento della presentazione della domanda risultavano contitolari – con un Ente Pubblico di ricerca (Università, Enti di Ricerca e IRCCS) – della domanda di brevetto o di brevetto rilasciato ovvero titolari di una licenza esclusiva avente per oggetto un brevetto rilasciato ad uno dei suddetti enti pubblici, già trascritta all’UIBM, senza vincoli di estensione territoriali.
Spese ammissibili
Il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici correlati e strettamente connessi alla valorizzazione economica del brevetto e funzionali alla sua introduzione nel processo produttivo ed organizzativo dell’impresa proponente, al fine di accrescere la capacità competitiva della stessa.
  1. Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione (incluso Proof of Concept)
  2. Organizzazione e sviluppo
  3. Trasferimento tecnologico
Il progetto non può basarsi su un unico servizio; nel progetto deve essere presente almeno un servizio della Macroarea A; gli importi richiesti per i servizi relativi alle Macroaree B e C, complessivamente, non possono superare il 40% del totale del piano richiesto.
Non possono essere ammessi alle agevolazioni quei servizi le cui spese siano state fatturate, anche parzialmente, in data pari o antecedente alla data di presentazione telematica della domanda di ammissione
Il piano dei servizi deve essere concluso entro 18 mesi dalla data di ricezione da parte del Soggetto Gestore dell’atto di concessione del contributo.

Modalità e scadenza
Apertura sportello alle ore 12.00 del 27 settembre 2022 fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Gli esiti istruttori saranno comunicati ai soggetti proponenti entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.

(SN/am)




“La formazione è fondamentale per ridurre i rischi”

La Provincia del 29 luglio 2022, la nostra responsabile salute e sicurezza Silvia Negri interviene sul tema incidenti sul luogo di lavoro. 




“Bando imprese creative”: fondi ancora disponibili per attività di marketing, di design e design industriale

Il Fondo “imprese creative” è l’incentivo nazionale che finanzia i progetti nel settore culturale e creativo proposti da micro, piccole e medie imprese, nuove o già avviate. Il Fondo è promosso dal Mise, Ministero dello Sviluppo economico, insieme al Ministero della Cultura. La gestione è affidata a Invitalia.

Con riferimento al capo III del bando, sono agevolabili le iniziative finalizzate all’introduzione nell’impresa di innovazioni di prodotto, di servizio e di processo e al supporto dei processi di ammodernamento degli assetti gestionali e di crescita organizzativa e commerciale, attraverso l’acquisizione di servizi specialistici nel settore creativo.

Chi può partecipare
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti in qualunque settore che intendono acquisire un supporto specialistico nel settore creativo. Le imprese beneficiarie devono essere:

  • classificabili come micro, piccola e media dimensione;
  • regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese.
I servizi specialistici devono essere erogati da imprese creative di micro, piccola e media dimensione oppure da università o enti di ricerca; i servizi devono essere oggetto di un contratto sottoscritto dopo la presentazione della domanda di agevolazione ed entro 3 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Spese ammissibili
Quelle nell’ambito dei seguenti ambiti strategici:

  • azioni di sviluppo di marketing e di sviluppo del brand;
  • design e design industriale;
  • incremento del valore identitario del company profile;
  • innovazioni tecnologiche nelle aree della conservazione, fruizione e commercializzazione di prodotti di particolare valore artigianale, artistico e creativo.
Caratteristiche dell’agevolazione
80% a fondo perduto, fino ad un massimo di € 10.000 di contributo, ovvero le agevolazioni assumono la forma del contributo a fondo perduto, fino a copertura dell’ 80% delle spese per l’acquisizione dei servizi specialistici, per un importo massimo pari a 10.000 (diecimila/00) euro.
L’agevolazione è generalmente in de minimis, ma risulta in regime di esenzione nel caso di PMI costitute da non più di 5 anni alla data di presentazione della domanda, che non risultano quotate e che non abbiano rilevato l’attività di un’altra impresa, non abbiano distribuito utili e non siano costituite a seguito di fusione.

Modalità e scadenza
La procedura valutativa è con procedimento a sportello. Una prima fase prevede la compilazione della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del 6 settembre 2022 e fino al 21 Settembre ore 17.00.
L’invio della domanda di agevolazione avviene con procedura a click day a partire dalle ore 10.00 del 22 settembre 2022.

Per maggiori informazioni: silvia.negri@api.lecco.it, 0341.282822.

Cliccando qui è possibile vedere il video in cui i nostri esperti riassumono in cosa consiste il bando, in allegato trovate le slide.

(SN/am)




VerpackG: dettaglio adempimenti per esportazione merci imballate in Germania

Come si anticipava nelle precedenti circolari Api n.342 del 16 giugno 2022 e n.374 del 30/06/2022, ci sono vecchi e nuovi obblighi previsti dalla legge sugli imballaggi immessi sul mercato tedesco, pena pesanti sanzioni ed il divieto di vendita.
 
La scheda che si allega descrive nel dettaglio gli adempimenti base, le novità più recenti, le sanzioni in caso di non adempimento.

Si ricorda che tutte le aziende esportatrici, anche coloro che sono responsabili di esportazioni occasionali o limitate, se non lo hanno ancora fatto, devono obbligatoriamente iscriversi al portale Lucid (registro elettronico dei produttori e delle merci importate in Germania).
 
(SN/bd)
 




Sottoprodotti, la strada verso l’economia circolare: come saperne di più

Si torna a sollecitare l’attenzione delle aziende sulla possibilità di gestire gli scarti di produzione come “sottoprodotti” ogniqualvolta si verifichino alcune condizioni che permettono di consegnare a terzi uno scarto adatto ad essere facilmente riutilizzato.
 
Si allega una scheda che mostra le quattro condizioni da rispettare per verificare l’esistenza dei requisiti per “convertire” la gestione di un “rifiuto” nella gestione di un “sottoprodotto”.
 
Si segnalano inoltre:
  • la pagina camerale che spiega l’opportunità di registrarsi in un “elenco” camerale, che favorisce l’incontro domanda – offerta di sottoprodotti
  • il sito ecocamere, con la piattaforma telematica, prevista dal Regolamento 264/2016, per favorire lo scambio di sottoprodotti, che contiene tutte le informazioni per dare supporto a chi intende gestire sottoprodotti.
  • La pagina per accedere all’assistenza gratuita di Ecocamere per essere assistiti nella gestione sottoprodotti.
 
Infine si rimanda alla circolare Api dell’area “innovazione” n.365 del 23/06/2022 che promuove il Bando Filiere Circolari, perché permette di coprire il 40% dei costi per innovare i processi e gestire sottoprodotti.
 
(SN/bd)



Credito di imposta energia e gas

Informiamo le Aziende Associate che sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022 è stata pubblicata la legge di conversione n. 91 del Decreto Aiuti n. 50 del 17 maggio 2022.
 
Tra i principali provvedimenti in campo energetico sono stati confermati:
  • l’azzeramento degli oneri di sistema per il terzo trimestre 2022;
  • la riduzione dell’IVA al 5% e degli oneri di sistema per le forniture di gas metano anche per il terzo trimestre 2022;
  • l’aumento dei crediti d’imposta dal 12 al 15% applicabili sul secondo trimestre 2022 per i non energivori;
  • l’aumento dei crediti d’imposta dal 20 al 25% sul secondo trimestre 2022 per i gasivori e non gasivori.
  • l’istituzione del credito d’imposta del 10% sul primo trimestre 2022 per i gasivori.
 
Di seguito riportiamo in sintesi le percentuali di riconoscimento del credito di imposta per ogni categoria (energivori, gasivori, non energivori e non gasivori):

 

  % credito imposta
Energia elettrica 1° trimestre 2022 2° trimestre 2022
Energivori 20 25
Non energivori 15
  % credito imposta
Gas 1° trimestre 2022 2° trimestre 2022
Gasivori 10 25
Non Gasivori 25
 

 

Le novità più rilevanti della conversione in legge del decreto riguardano:
  • il vincolo del “de minimis” secondo il quale un’azienda non può ricevere aiuti di Stato per oltre 200mila euro nel triennio. I crediti d’imposta dovrebbero rientrare ora nel “de minimis” per il II° trimestre per le aziende non energivore, gasivore e non gasivore ad eccezione quindi delle aziende energivore (per tutto il periodo) e delle gasivore (per queste ultime solo in relazione al I° trimestre).
La questione “de minimis” è soggetta alla definizione di “impresa unica”, per cui il tetto di 200mila euro nel triennio tiene conto di tutti gli aiuti ottenuti dalle imprese appartenenti allo stesso gruppo.
Il limite imposto è estremamente vincolante; Confapi in fase di conversione del Decreto Aiuti ha chiesto che venisse eliminato, ma per ragioni “politiche” non è stato possibile, ricevendo tuttavia dalle istituzioni rassicurazioni che sarebbe stato tolto con un futuro provvedimento.
Ora il vincolo sembra in via di superamento: tra i correttivi previsti dal Decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022), che ha ricevuto il via libera della Camera, è prevista infatti anche la cancellazione del vincolo del “de minimis”. Il nuovo provvedimento, che dovrà essere convertito in legge entro il 20 agosto, deve passare all’esame del Senato.
  • la facilitazione secondo la quale il fornitore ha l’obbligo di comunicare, su richiesta dell’impresa, l’incremento certificato dei costi e il credito d’imposta spettante; l’obbligo vale però solo per il II° trimestre 2022 per le aziende non energivore e non gasivore che si riforniscono dallo stesso fornitore nel I° trimestre 2019 e nel I° semestre 2022; le imprese energivore, gasivore o quelle che hanno cambiato fornitore, devono invece verificare in autonomia la spettanza del credito.
Il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, quindi entro il 29 agosto 2022, invia al proprio cliente su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022.
 
Ricordiamo che i crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione (anche frazionata) o cedibili per intero entro il 31 dicembre 2022.
 
Per consentire l’utilizzo in compensazione, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
 
Codice
tributo
Descrizione
6960 credito d’imposta a favore delle imprese energivore
(primo trimestre 2022)
6961 credito d’imposta a favore delle imprese energivore
(secondo trimestre 2022)
6966 credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale
(primo trimestre 2022)
6962 credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale
(secondo trimestre 2022)
6963 credito d’imposta a favore delle imprese non energivore
(secondo trimestre 2022)
6964 credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale
(secondo trimestre 2022)
 

 

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.

 
(RP/rp)
 




Prestiti ai dipendenti: fringe benefit a rischio tassazione

Superando la misura ipotizzata a giugno, nella riunione della Bce del 21 luglio è stato aumentato di 50 punti base il tasso di interesse di riferimento (TUR), che passa così dallo 0% allo 0,50% a partire dal 27 luglio 2022.

La Bce ribadisce che nelle prossime riunioni del Consiglio direttivo sarà opportuna un’ulteriore “normalizzazione dei tassi di interesse”, aprendo a un graduale, ma duraturo, percorso di crescita dei tassi.

La modifica e quelle che forse verranno nel futuro hanno anche un impatto sul piano fiscale, in quanto sono diverse le disposizioni che, a vario titolo, fanno riferimento al Tur (cfr. la voce di Guide Tasso ufficiale di riferimento).

Con specifico riferimento al reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51 comma 4 lettera b) del Tuir, in caso di concessione diretta di prestiti ai dipendenti (o del diritto di ottenerli da terzi), il fringe benefit è costituito dal 50% della differenza tra:

  • l’importo degli interessi calcolato in base al tasso ufficiale di sconto (TUS, ora tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea) vigente al termine di ciascun anno;
  • l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
La norma, a chiaro contenuto agevolativo, interviene solo nel caso in cui il tasso d’interesse applicato dal datore di lavoro sia inferiore al TUR, ipotizzando che il Tur individui forfetariamente il valore di mercato del costo del finanziamento.

Naturalmente, se il valore di mercato è pari zero non si ha tassazione.

Con la risoluzione n. 46/2010, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che il richiamato criterio del Tuir si applica anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro eroghi, direttamente sul conto corrente che il dipendente mutuatario ha dedicato al pagamento del mutuo, un contributo aziendale a copertura di una quota degli interessi maturati. In tal caso, infatti, sempreché le modalità di accreditamento della somma realizzino un collegamento immediato e univoco tra l’erogazione aziendale e il pagamento degli interessi del mutuo, concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anziché l’intero importo degli interessi pagati dal datore di lavoro, il 50% dell’ammontare risultante dalla differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al 31 dicembre di ciascun anno e gli interessi rimasti a carico del dipendente.

In tale prospettiva, anche il credito welfare destinato quale “contributo azienda su interessi per finanziamenti” concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente nei limiti previsti dall’art. 51 comma 4 del Tuir (così ris. Agenzia Entrate n. 55/2020).

Alla luce della disciplina sopra esposta, se nel corso del 2021 il datore di lavoro ha rimborsato tutti gli interessi passivi del dipendente, in capo a quest’ultimo non si è formato alcun fringe benefit tassato, in quanto a fine 2021 il Tur era ancora pari a zero.

Con il cambiamento di scenario cui si è fatto cenno, la questione si complica anche se, ai fini delle ritenute da effettuare fino a fine anno, occorre considerare il Tur vigente alla fine del 2021, salvo effettuare il conguaglio, che terrà conto del Tur vigente al termine del 2022 (circ. 17 maggio 2000 n. 98, § 5.2.1).

Quindi, in concreto, anche dopo l’aumento disposto dalla Bce, il datore di lavoro nei prossimi mesi non dovrà fare nulla; calcolerà poi il fringe benefit in sede di conguaglio con il tasso in vigore a fine anno che, per quanto sopra riferito, potrebbe essere anche superiore allo 0,50%.

Si ipotizzi quindi un prestito a un dipendente con le seguenti caratteristiche:

  • quota capitale: 80.000 euro;
  • Tur pari allo 0,50%, con interessi pari a 400 euro;
  • tasso effettivamente applicato dalla banca pari al 2%, con interessi pari a 1.600 euro coperti da un contributo riconosciuto dal datore di lavoro di 1.600 euro, con conseguente importo complessivo degli interessi a carico pari a zero.
In tal caso, la differenza tra gli interessi è 400 euro e il fringe benefit è pari a 200 e concorre a formare la soglia di “esenzione” di 258,23 euro.

Nell’ipotesi in cui il Tur venga poi ulteriormente innalzato, ad esempio in misura pari a 0,75%, considerando i medesimi dati sopra esposti il fringe benefit sarebbe pari a 300 (considerando il 50% della differenza tra gli interessi calcolati sul Tur pari a 600 e gli interessi effettivi pari a zero), superando
quindi già di per sé la suddetta soglia e rendendo imponibile per il dipendente l’intero importo, unitamente agli altri eventuali fringe benefit ricevuti. Anche tale effetto dovrà essere considerato al momento del conguaglio.

Nel caso in cui il rimborso degli interessi sia solo parziale, occorre verificare che il tasso effettivamente a carico del dipendente non superi quello del Tur.

Se anziché rimborsare l’intero importo degli interessi, nell’esempio sopra proposto, il datore di lavoro rimborsasse solo 800 euro, il tasso effettivo sarebbe comunque superiore a quello della Bce, con la conseguenza che non ci sarebbe alcun compenso in natura, come è accaduto dal 2016 a oggi.

(MF/ms)