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Valute estere novembre 2020

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di novembre 2020 ( Provv. Agenzia delle Entrate del 15 dicembre 2020)

 

 Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di novembre 2020 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 152,3336
Peso Argentino 94,4394
Dollaro Australiano 1,6266
Real Brasiliano 6,4324
Dollaro Canadese 1,5472
Corona Ceca 26,4659
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,8152
Corona Danese 7,4459
Yen Giapponese 123,6095
Rupia Indiana 87,8553
Corona Norvegese 10,7453
Dollaro Neozelandese 1,7237
Zloty Polacco 4,4949
Lira Sterlina 0,89605
Leu Rumeno 4,8704
Rublo Russo 91,0097
Dollaro USA 1,1838
Rand Sud Africa 18,4019
Corona Svedese 10,2311
Franco Svizzero 1,0785
Dinaro Tunisino 3,2481
Hryvnia Ucraina 33,5106
Forint Ungherese 359,8424

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link,cambi di novembre sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
 
 
(MP/bd)




Istat: aggiornamento canoni di locazione novembre 2020

Comunichiamo che l’indice Istat di novembre 2020, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a – 0.3% (variazione annuale) e a – 0,2% (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente – 0,225% e – 0,150%.

(MP/bd)




“La partecipazione alle fiere Un impegno nel nuovo anno”

La Provincia di Lecco del 4 gennaio 2021, direttore Api Marco Piazza.




“Le mail sono l’accesso più usato dagli hacker”

La Provincia di Lecco del 28 dicembre 2020 parla la nostra associata Libraesva.




“E’ importante la formazione ma le aziende non ci pensano”

La Provincia di Lecco 28 dicembre 2020, Luigi Brusadelli titolare della nostra associata A&B: “La formazione è importante ma le aziende non ci pensano”




Rinnovato accordo con ABI per sospensione rate dei mutui e finanziamenti

Confapi, insieme ad ABI e alle altre associazioni nazionali, ha sottoscritto l’accordo che proroga al 31 marzo 2021 il termine per la presentazione delle domande di sospensione del pagamento delle rate (quota capitale ovvero quota capitale e quota interessi) dei finanziamenti.
In conformità con le nuove lineeguida EBA, la sospensione del pagamento delle rate non deve superare i nove mesi, comprensivi degli eventuali periodi di sospensione già concessi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. 

In allegato il testo dell’accordo.

(MP/sg)




Bando europeo per le PMI per la tutela della proprietà intelletuale

Nell’ambito dell’iniziativa Ideas Powered for Business, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha lanciato un fondo da 20 milioni di euro per supportare le Pmi europee a tutelare i propri diritti di proprietà intellettuale.

I progetti possono essere presentati a partire dall’11 gennaio 2021. Saranno previste  cinque finestre temporali fino al  30 settembre 2021 per la presentazione di progetti, che saranno finanziati in base al principio "primo arrivato, primo servito".
La partecipazione è possibile per tutte le imprese europee che corrispondono alla definizione ufficiale di Pmi ( User guide to the SME definition – Publications Office of the EU (europa.eu))
Il Fondo offre un rimborso massimo di 1.500 EUR per beneficiario.
Le Pmi possono richiedere:

  • Sconto del 75% sulle tariffe di pre-diagnosi IP (IP Scan), servizi agevolati dagli uffici IP nazionali partecipanti; e / o
  • Sconto del 50% sulle tasse per la domanda di marchi e disegni e modelli (nazionali, regionali e UE)

Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente link Ideas Powered for business – EUTM (europa.eu)
Segnaliamo, inoltre, che il prossimo  19 gennaio alle 10:00 sarà organizzato un  webinar  di presentazione dal titolo:   "Ideas Powered for business Support Services for SMEs: What’s new in 2021"
Rimaniamo a disposizioni per informazioni e chiarimenti.
Ileana Malavasi
ileana.malavasi@api.lecco.it
(AM/am)
 




Conai: filo cotto nero per imballaggio

Con la presente si segnala che, dopo attento approfondimento con gli interessati, Conai ha steso una circolare che fissa la nuova procedura da seguire per il pagamento o l’esenzione del CAC Contributo Ambientale Conai.
In pratica, gli utilizzatori di filo cotto nero dichiarano al fornitore la % destinata al confezionamento di merci e la % destinata ad altri usi (come ad esempio la reggiatura dei rifiuti in balle).

In allegato si possono trovare sia il modulo per la dichiarazione che la circolare del Conai del 2 dicembre 2020 che sana eventuali errori pregressi, ma richiede adeguamento dal 1 gennaio 2021.

(SN/am)
 




Agevolazioni sulla fornitura di energia elettrica a favore delle imprese energivore

Facciamo seguito alle precedenti circolari in materia di agevolazioni sulla fornitura di energia elettrica a favore delle imprese energivore.

Informiamo ora le aziende interessate che sul sito della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA (http://energivori.ccse.cc/Energivori/) è stato pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2021, con la specifica della classe di agevolazione assegnata ad ogni ragione sociale.

Il beneficio sarà applicato direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria ASOS, in misura differente in funzione della classe di agevolazione attribuita.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)




Credito d’imposta sanificazione pari al 47,1617%

Con il provv. n. 381183, datato 16 dicembre ma pubblicato il 17 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha fissato in misura pari al 47,1617% la nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’art. 125 del DL 34/2020 convertito, a fronte dell’aumento di risorse stanziate dall’art. 31 comma 4-ter del DL 104/2020 (c.d. DL “Agosto”).

Ricordiamo che il credito d’imposta “teorico” è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro, fermo restando il limite complessivo di risorse stanziate.

Al fine di accedere all’agevolazione occorreva presentare apposita comunicazione delle spese ammissibili entro lo scorso 7 settembre, secondo quanto previsto dal provvedimento Agenzia delle Entrate 10 luglio 2020 n. 259854.

Per garantire il rispetto del limite complessivo di spesa, inizialmente pari a 200 milioni di euro, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento dell’11 settembre 2020 n. 302831 ha provveduto a determinare la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili in rapporto alle risorse disponibili. Tale percentuale è stata ottenuta rapportando le risorse finanziarie all’epoca disponibili (200 milioni di euro) all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate entro il 7 settembre 2020, in assenza di rinuncia (1.278.578.142 euro). Tale rapporto, espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, è risultato pari al 15,6423%.

L’art. 31, comma 4-ter del DL 14 agosto 2020 n. 104, conv. L. 13 ottobre 2020 n. 126, ha incrementato di 403 milioni di euro le risorse disponibili per il credito d’imposta di cui trattasi. La richiamata disposizione, inoltre, ha stabilito che le suddette risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti già individuati in applicazione del citato provvedimento del 10 luglio 2020.

Pertanto, si è reso necessario calcolare la nuova percentuale del credito d’imposta spettante, tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili, pari a 603.000.000 euro (200.000.000 euro inizialmente stanziati, più 403.000.000 euro aggiuntivi), e rideterminare i crediti d’imposta effettivamente spettanti ai singoli beneficiari che avevano presentato istanza ai sensi del provvedimento del 10 luglio 2020.

La nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui al § 5.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 259854 del 10 luglio 2020, è quindi definita dal provvedimento n. 381183/2020 in misura pari al 47,1617%, ottenuta dal rapporto tra le risorse disponibili (603.000.000 euro) e i crediti d’imposta richiesti (1.278.578.142 euro), troncata alla quarta cifra decimale.

Credito d’imposta fruibile nel cassetto fiscale

Il provvedimento n. 381183/2020 precisa inoltre che ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, come sopra determinato, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

A fini esemplificativi, si consideri che nel 2020 un’impresa sostenga spese di sanificazione pari a 50.000 euro e abbia indicato nella comunicazione un credito d’imposta “teorico” pari a 30.000 euro (60% di 50.000). Il credito effettivamente fruibile, a norma del primo provvedimento dell’11 settembre 2020 n. 302831, era pari a 4.692,69 euro (30.000 x 15,6423%), mentre per effetto dell’incremento delle risorse il credito d’imposta utilizzabile sarà pari a 14.148,51 euro (30.000 x 47,1617%).

Per quanto riguarda le modalità, i termini e le condizioni di fruizione e cessione del credito d’imposta, restano ferme le disposizioni di cui al citato provvedimento del 10 luglio 2020 n 259854.

(MF/ms)