“Ora il fornitore domestico è il preferito dalle imprese”
Inserto “Imprese e lavoro” de La Provincia del 5 dicembre 2022, parla Angelo Crippa della Rete Ufficio Estero.
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Inserto “Imprese e lavoro” de La Provincia del 5 dicembre 2022, parla Angelo Crippa della Rete Ufficio Estero.
(SN/am)
Per supportare le aziende nell’adempimento dei nuovi obblighi, Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) ha sviluppato una piattaforma per fornire indicazioni e informazioni utili a produttori e utilizzatori di imballaggi: cliccare qui.
La linea guida ministeriale è coerente con la guida che Conai aveva sviluppato e arricchito con la collaborazione delle associazioni e delle imprese.
Api vi invita a consultare la pagina internet sopra indicata e a verificare le modalità per adempiere a questo obbligo che ricade sulle imprese da gennaio 2023.
Per problemi e dubbi che restassero aperti, Api li può raccogliere e organizzare da gennaio un webinar dedicato, in collaborazione con Conai.
(SN/am)
Le variazioni, come noto, hanno effetto anche su alcune procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni, per i prodotti alimentari e non alimentari imballati, a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Sul sito Conai sono disponibili tutte le informazioni di dettaglio.
(SN/am)
I siti di Arpa Lombardia e Regione Lombardia contengono tutti gli aspetti di maggiore dettaglio.
La precedente circolare Api n.115 del 24/02/2022 spiegava gli obblighi di registrazione e di compilazione di Aua point a partire da gennaio 2022, per le aziende in possesso dell’autorizzazione in via generale ex art.272 c.2 ai sensi della Dgr 983 /2018. L’obbligo deriva dalla delibera regionale più recente in questa materia, cioè la Dgr 5773 del 21 dicembre 2021 “aggiornamento dei criteri di utilizzo e messa a regime dell’applicativo Aua point” che sostituisce le precedenti Dgr 2481/2019 e Dgr 4027/2020. Per le altre tipologie di autorizzazione, nel 2022 l’adesione è stata volontaria.
Il calendario completo di progressiva obbligatorietà è riportato nell’allegato della DGR 5773/2021 intitolato “Aggiornamento dei criteri per l’utilizzo e la messa a regime dell’applicativo Aua Point”, che si allega.
(SN/am)
Prosegue il viaggio di “Made in Api” all’interno delle aziende associate.
Sul nostro canale YouTube è possibile vedere la settima puntata della video-rubrica, questa volta dedicata alla Tecnofar Spa che ha due sedi in provincia di Sondrio: a Gordona e Delebio.
L’azienda è stata fondata nel 1973 e produce tubi in acciaio, aghi medicali e macchine automatiche per l’assemblaggio.
Piero Dell’Oca, titolare della storica azienda, ci guida alla scoperta della sua impresa insieme ai suoi collaboratori.
CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO
Il 16 giugno 2022 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l’anno d’imposta 2022.
Il versamento dell’Imu può avvenire alternativamente, mediante:
Entro il 31 dicembre 2022 dovrà essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni per le circostanze relative all’anno 2021, la dichiarazione IMU 2022 (la scadenza dovrebbe slittare al 2 gennaio 2023, in quanto il 31 dicembre cade di sabato).
Con il D.Dir. 29 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2022, n. 184, è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione, insieme alle istruzioni per la compilazione e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
L’art. 35, comma 4, del Dl 21 giugno 2022, n. 73, cosiddetto “Semplificazioni”, ha spostato dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 il termine per l’invio della dichiarazione IMU relativa al 2021.
Sono valide le dichiarazioni già presentate per l’anno 2021 utilizzando il precedente modello dichiarativo, purché i dati dichiarati non differiscano da quelli richiesti con il nuovo modello dichiarativo.
Anche nel nuovo modello di dichiarazione, in merito all’obbligo di presentazione è stabilito che la dichiarazione:
A partire dall’anno 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. “immobili merce”), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti.
Per tali ipotesi vi è l’obbligo di presentare, per il 2022, la dichiarazione sia in caso di acquisto sia di perdita della qualifica di immobile merce.
Si segnala inoltre che, a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13 ottobre 2022, per la qualifica dell’immobile quale abitazione principale ai fini IMU:
Al fine della sussistenza del requisito della dimora abituale, precisa la Corte Costituzionale, i Comuni potranno fare le opportune verifiche accedendo ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili.
È consigliato anche in questo caso presentare la dichiarazione IMU con riferimento all’immobile esente.
(MF/ms)
La lettera d’intento dovrà quindi essere trasmessa per via telematica all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica con l’indicazione del protocollo di ricezione.
La compilazione della dichiarazione d’intento può riferirsi a una singola operazione oppure riguardare una o più operazioni sino a un dato importo del plafond disponibile.
In questo secondo caso, nel modello deve essere riportato l’anno di riferimento (es. 2023) e, come detto, l’importo fino a concorrenza del quale si intende acquistare senza applicazione dell’Iva.
È ammessa l’indicazione di un valore presunto pari alla quota parte del plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell’anno verso quel fornitore o all’importazione (cfr. risposta a interrogazione parlamentare n. 5-10391/2017).
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, riconosciuto la possibilità di emettere dichiarazioni d’intento nei confronti di più fornitori per un importo complessivo superiore al plafond disponibile.
Infatti, secondo l’Amministrazione finanziaria, le lettere d’intento sono accettate anche se l’ammontare complessivo supera il plafond disponibile poiché lo stesso si esaurisce in base agli acquisti effettivi e non sulla base di quanto dichiarato (cfr. risposte Agenzia delle Entrate n. 27195/2017).
Dovrebbe, comunque, essere possibile rettificare in diminuzione, senza particolari formalità, l’importo del plafond indicato nella lettera di intento, trattandosi di una facoltà dell’esportatore abituale quella di acquistare in regime di non imponibilità Iva.
Le medesime argomentazioni possono considerarsi valevoli nel caso di una successiva revoca della dichiarazione d’intento già trasmessa per via telematica (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 41/2005, § 5.3; circ. Assonime nn. 5/2017 e 20/2018).
È necessario, tuttavia, dare pronta notizia al fornitore dell’intenzione di ridurre l’ammontare della dichiarazione d’intento o di revocarla, possibilmente avvalendosi di mezzi che consentano all’esportatore abituale di provare l’esistenza e la data in cui è avvenuta la comunicazione (es. email o PEC), al fine di prevenire contestazioni in merito al mancato addebito dell’Iva.
Nel caso, invece, l’esportatore abituale intenda acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva per un importo superiore a quello indicato nella dichiarazione d’intento, è necessario produrne una nuova ove indicare l’ulteriore ammontare sino al quale si intende acquistare dal fornitore senza versamento dell’imposta (cfr. interpello Agenzia delle Entrate n. 954-6/2018).
Per i fornitori obbligo di utilizzare il formato XML
A decorrere dal 1° gennaio 2022, per emettere la fattura elettronica nei confronti degli esportatori abituali ex art. 8 comma 1 lett. c) del Dpr 633/72, i fornitori devono utilizzare esclusivamente il tracciato XML della fattura ordinaria da trasmettere al Sistema di Interscambio.
Come previsto dal provv. Agenzia delle Entrate n. 293390/2021, la fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 “Natura”, il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”.
In merito al blocco 2.2.1.16 “AltriDatiGestionali”, per ogni lettera d’intento, occorre indicare:
La “novità” legislativa impone (si veda l’art. 19 del Dpr. n. 633/1972), infatti, la detraibilità delle fatture ricevute al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di esigibilità dell’imposta e con riferimento al medesimo anno.
Risulta, poi, possibile procedere alla detrazione Iva (sempre che ne ricorrano i presupposti) di tutte le fatture (sia analogiche che elettroniche) ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, tenendo comunque presente che tale possibilità torna applicabile esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6 del Dpr n. 633/1972. Quindi, tale principio non si applica per le fatture a cavallo d’anno.
Al riguardo risulta opportuno ricordare che l’art. 2, Dl n. 50/2017 (c.d. Manovra correttiva), in vigore dal 24 aprile 2017, ha imposto una riduzione dell’arco temporale entro cui può essere fatta valere la detrazione dell’Iva assolta sull’acquisto di beni e servizi.
Il citato Decreto Legge è intervenuto, altresì, sull’art. 25, comma 1, del Dpr n. 633/1972, relativo ai termini di annotazione sui registri Iva delle fatture di acquisto, stabilendo che le fatture di acquisto (e le bollette doganali di importazione) debbano essere annotate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Va da sé che il “nuovo” termine, soprattutto considerando che a regime la dichiarazione annuale va presentata entro il 30 aprile successivo all’anno di riferimento, riduce sensibilmente l’arco temporale entro cui può essere fatta valere la detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto di beni e servizi.
Tale limitazione del periodo entro cui esercitare il diritto alla detrazione del tributo potrebbe costare molto cara alle imprese e ai professionisti. In molti casi gli operatori potrebbero rimanere incisi dal tributo e l’imposta sul valore aggiunto trasformarsi in un costo non neutrale.
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Disposizioni da prendere a riferimento per fatture ovvero bollette doganali emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017 |
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| Formulazione dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 | Ai sensi del riformulato art. 19 del Dpr n. 633/1972, dal 24 aprile 2017, il diritto alla detrazione dell’IVA, per le fatture ovvero bollette doganali emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017, relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. |
| Formulazione dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972 |
Con la modifica dell’art. 25 del Dpr n. 633/1972 viene, ora, stabilito, per i documenti emessi dal 1° gennaio 2017, che le fatture IVA di acquisto (ovvero bollette doganali) devono essere annotate nel registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Al fine di evitare che il cessionario/committente subisca il pregiudizio finanziario derivante dall’allungamento dei tempi di emissione della fattura elettronica, l’art. 14 del Dl n. 119/2018 ha apportato importanti semplificazioni in tema di detraibilità dell’IVA. In particolare, è stato previsto che entro il giorno 16 di ciascun mese (ovvero lo stesso termine per l’autoliquidazione IVA) potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai documenti di acquisto che sono ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Tale regola, però, non si applica alle fatture “a cavallo d’anno”.
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Infatti, è con l’inserimento nella dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2022 che sarà concretamente esercitato il diritto alla detrazione.
Inoltre, sempre la circolare n. 1/E/2018 ha chiarito che vi può essere anche un’ulteriore strada da seguire al fine della detrazione IVA e nel dettaglio: se la fattura la cui imposta è divenuta esigibile nel 2022 è stata ricevuta nel 2023, la stessa seguirà le tempistiche di annotazione delle fatture datate 2022.
Pertanto, potrà essere registrata entro il termine della dichiarazione IVA relativa al 2022 (ovvero 30 aprile 2023).
L’IVA relativa andrà a confluire nella liquidazione del periodo 2022 nella quale è avvenuta la registrazione, e nella dichiarazione IVA 2023 riferimento 2022, secondo le regole descritte in precedenza. Va da sé che:
La circolare ha precisato, inoltre, che il soggetto passivo cessionario/committente che non abbia esercitato il diritto alla detrazione nei termini indicati, può recuperare l’IVA presentando una dichiarazione integrativa a favore, ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (fatta salva l’applicabilità delle sanzioni). Il cessionario/committente è comunque tenuto a regolarizzare la fattura.
La disposizione è applicabile esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, e non per quelle a cavallo d’anno.
Ciò premesso, per le fatture di fin anno (o a cavallo d’anno) risulta necessario individuare la data di ricezione della fattura. Sul punto si ricorda che:
| Fattura del fornitore: data di emissione | Data di ricezione della fattura da parte del cliente | Registrazione ai fini IVA | Limite temporale per la detrazione IVA |
|---|---|---|---|
| Dicembre 2022 | Dicembre 2022 (da registrare entro il 30 aprile 2023 – termine ultimo di presentazione della Dichiarazione IVA 2023 – anno d’imposta 2022) | Entro dicembre 2022 | Liquidazione IVA di dicembre 2022 (16 gennaio 2023) |
| Gennaio-aprile 2023 | Nella dichiarazione IVA 2023 (anno d’imposta 2022) e annotazione separata nel registro IVA acquisti | ||
| Da maggio 2023 (fattura registrata oltre il 30 aprile 2023) | Non è possibile procedere alla detrazione IVA. Risulta comunque possibile presentare dichiarazione integrativa a favore | ||
| 2023 (da registrare entro il 30 aprile 2024 – termine ultimo di presentazione della Dichiarazione IVA 2024 – anno d’imposta 2023) | Gennaio-dicembre 2023 | Nella liquidazione IVA del periodo 2023 | |
| Da gennaio 2024 ad aprile 2024 | Nella dichiarazione IVA 2024 (anno d’imposta 2023) e annotazione separata nel registro IVA acquisti | ||
| Da maggio 2024 (fattura registrata oltre il termine del 30 aprile 2024) | Non è possibile procedere alla detrazione IVA. Risulta comunque possibile presentare dichiarazione integrativa a favore |
(MF/ms)
La Provincia del 29 novembre 2022, parla Guido Baggioli della nostra associata Mab.