Api Lecco Sondrio: Bilancio Sociale 2021
Informiamo le Aziende Associate che sul nostro sito cliccando qui è possibile consultare il Bilancio Sociale 2021 della nostra Associazione.
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Informiamo le Aziende Associate che sul nostro sito cliccando qui è possibile consultare il Bilancio Sociale 2021 della nostra Associazione.
(MP/am)
In realtà, la scadenza, a regime, è fissata al 30 giugno, ma quest’anno, in via del tutto eccezionale, è stata posticipata al 31 dicembre, che, cadendo di sabato dovrebbe slittare al giorno feriale successivo.
Va anche detto che quest’anno occorre fare particolarmente attenzione all’utilizzo del nuovo modello, approvato con D.M. 29 luglio 2022, valido non solo per l’IMU, ma anche per l’IMPi (l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine).
Inoltre, gli enti non commerciali continuano a utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del MEF 26 giugno 2014; comunque, per gli enti non commerciali, vale la stessa scadenza di presentazione prevista per gli altri contribuenti.
In allegato sintesi delle principali novità.
(MF/ms)
Tale innalzamento determina una serie di conseguenze sul piano fiscale e contributivo.
L’effetto più importante riguarda il calcolo delle somme da pagare in seguito al ravvedimento operoso ex art. 13 del Dlgs. 472/97.
In questo caso, infatti, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari allo 1,25% fino al 31 dicembre 2022 e al 5% dal 1° gennaio 2023 fino al giorno di versamento compreso.
Ancora, la nuova misura del tasso legale rileva per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:
Sul fronte delle imposte indirette, un successivo decreto adeguerà al nuovo tasso del 5% i coefficienti per determinare il valore, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:
Le sanzioni civili per omesso o ritardato versamento di contributi possono essere infatti ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, in caso di:
A fine anno, i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, sono tenuti a effettuare le operazioni di conguaglio fiscale ai sensi dell’art. 23 commi 3 e 4 del DPR 600/73, finalizzate alla corretta quantificazione dell’IRPEF dovuta per il periodo d’imposta di riferimento (in questo caso, il 2022).
Tale operazione deve avvenire anche ai fini previdenziali, tuttavia, in quest’ultimo caso, appare necessario attendere l’apposita circolare INPS con le relative istruzioni operative.
Si ricorda che, ai sensi del comma 3 dell’art. 23 del DPR 600/73, il conguaglio fiscale deve essere effettuato entro il 28 febbraio dell’anno successivo (per l’anno d’imposta 2022, entro il 28 febbraio 2023) ovvero alla data di cessazione in caso di conclusione del rapporto lavorativo.
In sostanza il sostituto è tenuto a effettuare il conguaglio tra:
Dalle operazioni di conguaglio può scaturire un credito o un debito per il lavoratore. In caso di conguaglio a credito le ritenute operate dal datore di lavoro durante il corso del periodo d’imposta sono state maggiori rispetto all’IRPEF effettivamente dovuta e pertanto tali somme dovranno essere restituite al lavoratore.
Invece, in caso di conguaglio a debito, l’IRPEF dovuta dal lavoratore è maggiore rispetto alle ritenute che sono state operate durante il periodo d’imposta e di conseguenza il datore dovrà trattenere e versare tale importo. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, il lavoratore può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l’importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi (sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l’interesse in ragione dello 0,50% mensile).
L’importo che al termine del periodo d’imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all’interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell’anno successivo.
Quest’anno le operazioni di conguaglio fiscale, nonché previdenziale, assumono una particolare rilevanza per effetto delle diverse novità che hanno interessato i lavoratori dipendenti, come l’esonero della quota IVS dello 0,8% a carico del lavoratore per i periodi da gennaio a giugno e del 2% per i periodi da luglio a dicembre 2022 ex art. 1 comma 121 della L. 234/2021 e art. 20 del DL 115/2022 (che, riducendo l’importo del contributo dovuto dal lavoratore, ha di conseguenza incrementato l’imponibile fiscale e l’imposta dovuta), l’introduzione dal 1° marzo 2022 dell’assegno unico e la conseguente revisione delle detrazioni per figli a carico (la cui precedente disciplina trova applicazione fino al 28 febbraio 2022), nonché l’innalzamento – per il periodo d’imposta 2022 – della quota di esenzione dei fringe benefit a 3.000 euro a opera dell’art. 12 del DL 115/2022 (come modificato dal DL 176/2022) e la loro estensione anche alle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas.
È proprio sull’incremento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit che i datori di lavoro dovranno porre particolare attenzione in sede di conguaglio fiscale di fine anno, considerato che alcuni datori hanno operato le ritenute durante la prima parte dell’anno, quando ancora la soglia di esenzione era fissata a 258,23 euro (ai sensi dell’art. 51 comma 3 del TUIR), oppure in vigenza del successivo aumento a 600 euro (ai sensi dell’art. 12 del DL 115/2022 ante modifica del DL 176/2022).
In particolare, fermo restando che in caso di superamento del limite di 3.000 euro l’intero importo concorre alla formazione del reddito (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2022, § 2.2), il datore di lavoro che ha riconosciuto al lavoratore un valore complessivo di fringe benefit non superiore al suddetto limite:
Viceversa, se il valore complessivo dei fringe benefit risulti superiore al limite di 3.000 euro nel periodo d’imposta 2022, il datore dovrà:
(MF/ms)
Il bando aperto è consultabile sulla pagina dedicata del sito regionale cliccando qui.
Contenuto del bando
Come anticipato con la circolare 603 del 17 novembre 2022, il bando è rivolto alle Pmi che portano avanti ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione di processo (anche digitale). La misura comprende gli investimenti finalizzati alla progettazione, sperimentazione e adozione di innovazioni di prodotto e/o di processo ma non sono ammessi progetti di sola innovazione di processo.
Presentazione domande e valutazione
Apertura: 25 gennaio 2023, ore 14:00
Chiusura: fino all’esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, ore 14:00.
Le domande sono valutate in ordine cronologico di presentazione; dapprima si svolge una verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità (formali e soggettivi) e poi un’istruttoria di merito composta da una valutazione tecnica e da una valutazione economico-finanziaria.
Beneficiari
PMI (ai sensi dell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.) con sede operativa in Lombardia, già costituite, iscritte e attive al Registro delle imprese con almeno due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando.
(SN/am)
Questa mattina nella sede di Api Lecco Sondrio si è tenuta la conferenza stampa di fine anno alla presenza del presidente Enrico Vavassori, del direttore Marco Piazza, del vice-direttore Mario Gagliardi e della titolare della Novastilmec Spa, nonché consigliere di Api Lecco Sondrio, Daria Borgonovo.
Per le imprese associate ad Api, come per tutto il sistema imprenditoriale italiano, è stato un anno non facile da gestire, con un avvio di 2022 con grande ottimismo dovuto al boom di ordini, produzione e fatturato, che poi però è andato riducendosi a causa dell’aumento sconsiderato dei costi energetici che ha condizionato pesantemente il lavoro delle nostre imprese e preoccupato gli imprenditori.
Ora le nostre imprese vedono un leggero miglioramento anche se le preoccupazioni per i prezzi di energia e gas non diminuiscono, anzi, sono in forte rialzo per il 57% degli intervistati, come testimonia l’ultima indagine redatta dal nostro centro studi a inizio dicembre, e per i primi mesi del 2023 si prevede una sostanziale stabilità con la situazione attuale.
Riguardo ai servizi di Api a supporto delle imprese il 2022 è stato un anno positivo con il consolidarsi delle ottime performance della formazione ad esempio e con l’avvio delle attività per il Centro Studi e per quello di supporto-bandi di ApiTech. Spicca in particolare il welfare nell’anno che ci stiamo lasciando alle spalle, perché grazie agli incentivi varati dal Governo Draghi e anche da quello Meloni questo servizio ha vissuto un boom tra le aziende associate ad Api Lecco Sondrio con numeri che sono incrementati esponenzialmente da quattro anni a questa parte, ovvero da quando è iniziata questa attività.
Nel 2022 abbiamo attivato in Api 70 piani welfare, per un valore complessivo di 1 milione e 600 mila euro che hanno coinvolti circa 2500 lavoratori.
Daria Borgonovo, titolare della Novastilmec Spa di Garbagnate Monastero (Lecco), è stata tra le aziende che quest’anno ha rafforzato questo servizio per i propri 47 dipendenti: “In un momento così complicato per aziende e famiglie abbiamo voluto incrementare il welfare per i nostri collaboratori per sostenerli e fornirgli maggiore potere di acquisto per servizi di ogni tipo e soprattutto che valorizzino le attività locali generando valore. La nostra scelta è stata particolarmente apprezzata dai dipendenti della Novastilmec che hanno speso il loro welfare nei modi più disparati: dalle rette degli asili nido al rimborso delle bollette passando per gli interessi dei mutui o le spese mediche. E’ uno strumento utilissimo”.
Anna Masciadri
Ufficio Stampa
Interverranno il Prof. Avv. Arturo Cancrini e l’Avv. Francesco Zaccone che illustreranno gli aspetti principali del nuovo Codice.
Per collegarsi alla riunione online:
https://us02web.zoom.us/j/89112669466?pwd=UnZHV1Bvd21CckFZQ0ZGc0gxNDJNZz09
ID riunione: 891 1266 9466
Passcode: 600402
(MP/am)
(RP/rp)
Si ricorda che, per il versamento dell’acconto Iva, è possibile utilizzare, a seconda della convenienza economica del contribuente, i metodi previsionale, storico oppure analitico.
In allegato esaminiamo i tre metodi.
(MF/ms)
L’interessante chiarimento è stato formulato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 579 del 30 novembre.
Il caso riguarda una società che, operando nel settore del welfare aziendale, è solita effettuare acquisti qualificabili come buoni corrispettivo “multiuso”, ai sensi dell’art. 6-quater del Dpr 633/72.
Per gli acquisti da fornitori esteri, si poneva il dubbio relativo agli obblighi di presentazione del c.d. “esterometro”, previsti dall’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015, per le operazioni che intercorrono con soggetti non stabiliti in Italia (in via complementare agli obblighi di fatturazione elettronica per i soggetti ivi stabiliti).
Per costante prassi dell’Agenzia delle Entrate (da ultimo, circolare n. 26/2022), ai fini dell’obbligo comunicativo, “non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini Iva, nel territorio nazionale”.
Rispetto a questa affermazione, con la risposta a interpello, viene fornita un’ulteriore precisazione.
L’Agenzia delle Entrate, opportunamente, specifica che “seppure l’assenza di rilevanza territoriale dell’operazione non costituisca elemento escludente ai fini dell’esterometro” (salvo si tratti di acquisti di importo pari o inferiore a 5.000 euro, a seguito delle modifiche del Dl 73/2022), una “operazione” deve comunque sussistere.
Nella fattispecie oggetto dell’interpello, ciò non si verifica.
La disciplina dei buoni corrispettivo “multiuso”, difatti, prevede l’esclusione da Iva sino al momento in cui il buono è accettato in contropartita di una cessione di beni o di una prestazioni di servizi.
Come dispone l’art. 6-quater comma 2 del Dpr 633/72, in conformità alla direttiva 2016/1065/Ue, “ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione”.
Non si verte, dunque, in presenza di una cessione di beni o di una prestazione di servizi (il cui cessionario o committente sia un soggetto passivo d’imposta residente o stabilito in Italia).
Il mero trasferimento (acquisto, nel caso di specie) del buono “multiuso” non ha rilevanza ai fini Iva, al pari di una cessione di denaro o di crediti in denaro ex art. 2 comma 3 lett. a) del Dpr 633/72.
Conclusioni opposte nel caso del trasferimento di buoni monouso
A conclusioni del tutto opposte si dovrebbe, invece, giungere nel caso del trasferimento di buoni “monouso”.
Ogni trasferimento di un buono “monouso” precedente la cessione dei beni o la prestazione di servizi cui il buono dà diritto costituisce, comunque, effettuazione di detta cessione o prestazione. Pertanto, nel caso dei buoni monouso, l’Iva diviene esigibile sia all’atto dell’emissione del buono, sia all’atto dei successivi trasferimenti.
Questo comporterebbe, per gli acquisti effettuati presso fornitori non stabiliti in Italia, l’obbligo di presentazione dell’esterometro, ferma restando l’esclusione prevista per le cessioni o prestazioni di importo non superiore a 5.000 euro prive di rilevanza territoriale ai fini Iva in Italia (artt. 7-7-octies del Dpr 633/72), a seconda del luogo di ubicazione del bene o della natura del servizio ricevuto.
(MF/ms)