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Dall’ 1 ottobre 2022 termini ordinari per l’emissione della e-fattura dei forfetari

Dal 1° ottobre 2022 anche i soggetti in regime di franchigia saranno tenuti a emettere fattura elettronica entro i termini ordinari, decadendo la particolare agevolazione introdotta dall’art. 18 comma 3 del Dl 36/2022, in base alla quale, per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, non si applicano le sanzioni per tardiva fatturazione (art. 6 comma 2 del Dlgs. 471/97), se la e-fattura è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

La disciplina ha riguardato gli operatori economici per i quali l’obbligo di emissione di e-fattura mediante Sistema di Interscambio è stato introdotto a decorrere dallo scorso 1° luglio, cioè a dire:

  • i soggetti passivi che hanno aderito al “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27 commi 1 e 2 del Dl n. 98/2011) e quelli che adottano il regime forfetario (di cui all’art. 1 commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014), che, nel periodo precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro;
  • i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. n. 398/91 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000 euro.
Con riferimento alle operazioni effettuate sino al 30 settembre 2022, l’emissione delle fatture elettroniche da parte dei soggetti in regime di franchigia beneficerà ancora dei termini “estesi”, potendo essere trasmessa al SdI entro il mese successivo.

Occorrerà, tuttavia, porre particolare attenzione al fatto che dal 1° ottobre 2022 i medesimi soggetti dovranno rispettare i termini previsti dall’art. 21 comma 4 del Dpr 633/72. 

Ciò sta significare, a mero titolo esemplificativo, che il forfetario che ceda un bene mobile consegnandolo al cessionario il 30 settembre 2022 potrà emettere e-fattura entro il 31 ottobre 2022.

Nondimeno, qualora la consegna (e, quindi, il momento di effettuazione ex art. 6 del Dpr 633/72) avvenisse il giorno successivo, la fattura elettronica immediata dovrebbe essere emessa entro i “canonici” dodici giorni previsti dal citato art. 21 comma 4 primo periodo del Dpr 633/72.

Dal 1° ottobre 2022 entreranno in funzione anche le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica B2B e B2C (versione 1.7.1) nonché per quella B2G (versione 1.3.2).

In entrambe è contenuto il nuovo codice “Tipo Documento” TD28, utilizzabile per comunicare i dati degli acquisti di beni dalla Repubblica di San Marino documentati da fatture cartacee con Iva.

Può essere utile rammentare che dal 1° luglio scorso, è divenuta obbligatoria l’emissione di e-fattura via SdI per documentare le cessioni di beni nei confronti di operatori di San Marino e gli acquisti da tali soggetti (Dm 21 giugno 2021).

La normativa sammarinese esclude tuttavia dall’obbligo i soggetti passivi “stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell’anno solare precedente per un importo inferiore a euro 100.000,00”, consentendo loro il ricorso alla fattura cartacea (art. 18 del decreto delegato 5 agosto 2021 n. 147).

La ricezione, da parte di un operatore economico nazionale, di un documento analogico con addebito dell’imposta in fattura emesso da un soggetto sammarinese che beneficia del particolare regime agevolativo, comporta l’utilizzo del codice TD28 al fine della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Qualora la controparte stabilita o identificata in San Marino avesse emesso fattura senza addebito d’imposta, il soggetto passivo nazionale dovrebbe, invece, assolvere l’Iva nel territorio dello Stato grazie ai codici TD17 o TD19.

Per quanto concerne le specifiche tecniche relative alle fatture elettroniche B2B e B2C (versione 1.7.1), si segnala che dal 1° ottobre verranno scartati, con codice errore 00471, i file XML in cui, all’interno dei campi relativi al cedente/prestatore (C/P) e al cessionario/committente (C/C), sia indicato il medesimo soggetto, non solo, come accadeva in passato, nel caso in cui siano stati scelti i codici TD16, TD17, TD18, TD19 o TD20, ma anche qualora sia indicata una delle seguenti tipologie di documento: TD01 (fattura), TD02 (acconto/anticipo su fattura), TD03 (acconto/anticipo su parcella), TD06 (parcella), TD07 (fattura semplificata), TD24 (fattura differita), TD25 (fattura “super differita”) o TD28.

I campi C/C e C/P devono invece coincidere sia nella regolarizzazione dello splafonamento (TD21), come già avveniva in precedenza, sia in caso di autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa (TD27), pena lo scarto da parte del sistema (codice errore 00472).

Si segnala, infine, che, secondo quanto previsto dalla versione 1.7.1 delle specifiche tecniche, il SdI non accetterà file XML nei quali sia riportato “contemporaneamente nel paese dell’identificativo fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente un valore diverso da IT” (codice errore 00476). Ciò escluderebbe, di fatto, la comunicazione dei dati delle operazioni intercorse fra stabili organizzazioni all’estero di soggetti passivi italiani e controparti non residenti in Italia.

(MF/ms)




“Bonus investimenti in beni ordinari” verso la fine

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali “ordinari” ex L. 178/2020, salvo modifiche ad opera della prossima legge di bilancio o di altre disposizioni, è ormai agli sgoccioli, considerando il termine del 31 dicembre 2022.

Tale agevolazione, si ricorda, è l’unica che può essere fruita dagli esercenti arti e professioni, mentre le imprese potranno continuare a beneficiare, in presenza delle specifiche condizioni richieste, del credito d’imposta per i nuovi investimenti in beni “4.0”. L’art. 1 comma 44 della L. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha infatti previsto la proroga dell’agevolazione dal 2023 al 2025 soltanto con riferimento a questi ultimi beni.

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali “ordinari” (vale a dire quelli diversi dai beni materiali e immateriali “4.0”), il credito d’imposta compete alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 1054 e 1055 dell’art. 1 della L. 178/2020 (cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2022, § 1).

In linea generale, per individuare la disciplina agevolativa applicabile occorre tener conto anche dell’eventuale “prenotazione” del bene (si veda, ex multis, risposta a interpello Agenzia delle Entrate 27 settembre 2022 n. 473).

Qualora sia stata posta in essere la c.d. “prenotazione” entro il 31 dicembre 2021, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 (termine così prorogato rispetto al precedente 30 giugno 2022 dall’art. 3-quater del Dl 228/2021) è ancora possibile beneficiare del credito d’imposta in misura pari al 10% (15% in relazione al lavoro agile), nel limite massimo dei costi agevolabili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione per quelli immateriali (art. 1 comma 1054).

Per gli investimenti in beni strumentali “ordinari” effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (in assenza di precedente “prenotazione”), il credito d’imposta spetta invece nella misura del 6% del costo, fermo restando i suddetti limiti (art. 1 comma 1055).

Tale agevolazione spetta anche nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati nel termine “lungo” del 30 giugno 2023, qualora entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine venga accettato dal venditore e venga effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

In tal modo, infatti, si verifica la c.d. “prenotazione”, che incardina l’agevolazione nella disciplina prevista dall’art. 1 comma 1055 della L. 178/2020.

Per gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” effettuati nel 2023 – senza alcuna “prenotazione” – allo stato attuale non è invece previsto alcun credito d’imposta.

Il 31 dicembre 2022 rileva anche per i beni 4.0

Fermo restando quanto esposto, la data del 31 dicembre 2022 assume una certa rilevanza anche per le agevolazioni riguardanti i beni “4.0”.

Occorre infatti considerare che dal 2023 per i beni materiali “4.0” (beni di cui all’Allegato A alla L. 232/2016) la misura del credito d’imposta si riduce.

Se per gli investimenti effettuati nel 2022 (o nel termine “lungo” del 30 giugno 2023 in caso di “prenotazione” entro il 31 dicembre 2022) il credito d’imposta spetta nella misura del 40%, 20% e 10%, rispettivamente per le quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, tra 2,5 e 10 milioni e tra 10 e 20 milioni (art. 1 comma 1057), per gli investimenti effettuati dal 2023 il credito d’imposta è riconosciuto nella misura inferiore del 20%, 10% e 5% (art. 1 comma 1057-bis).

La misura del 5% è prevista anche, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 10 del DL 4/2022, per gli “investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica”, che dovranno essere individuati con DM, tra 10 e 50 milioni di euro.

Per quanto riguarda i beni immateriali “4.0” (beni di cui all’Allegato B alla L. 232/2016), l’art. 21 del Dl 50/2022 ha previsto un’agevolazione “straordinaria” per il 2022, riconoscendo il credito d’imposta in misura pari al 50%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro (art. 1 comma 1058).

Anche per tali beni nel 2023 la misura dell’agevolazione però si riduce, essendo riconosciuta in misura pari al 20%.

(MF/ms)
 




Seminario fiscale 4 ottobre 2022: materiale utile

Martedì 4 ottobre scorso si è tenuto il webinar fiscale dal titolo: “Scadenze e opportunità imminenti”, tenuto dal dottor Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco. 

In allegato potete scaricare le slide proiettate durante il corso. 

(MP/am)




Progetto finanziato di stage all’estero per diplomati, laureandi e laureati

Il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale (Presidenza del Consiglio dei Ministri) riprendendo una proposta emersa dalla ricerca di IMPatto Giovani (il tavolo di lavoro che raggruppa le principali associazioni di categoria giovanili tra cui il Gruppo Giovani Imprenditori Confapi), con il supporto di Invitalia sta conducendo un’indagine preliminare rivolta alle aziende, nell’ambito di un progetto che prenderà avvio nel 2023 e consentirà ai giovani diplomati, laureati e laureandi under 30 di svolgere un’esperienza di lavoro retribuita all’estero.
 
L’obiettivo dell’indagine è verificare l’interesse delle aziende per l’iniziativa e l’eventuale disponibilità ad ospitare uno o più giovani per uno stage della durata di minimo 2 mesi e massimo di 6 mesi presso sedi secondarie estere e/o società giuridiche partecipate estere.
 
Invitalia erogherà alle imprese, a copertura degli oneri di attivazione e dell’indennità di partecipazione allo stage, un voucher di 10.000 euro per ogni stagista ospitato.
Le aziende potranno, a loro discrezione, integrare tale contributo al fine di rendere maggiormente attrattiva la proposta di stage.
 
Le aziende interessate sono invitate a rispondere entro il 10 ottobre 2022 al questionario disponibile al seguente link la cui compilazione richiede pochi minuti ed ha uno scopo puramente esplorativo.
 
Per eventuali problemi tecnici in fase di compilazione o per richiedere ulteriori informazioni sull’indagine è possibile inviare una email a micreo@invitalia.it.

(MP/am)
 




Visita alla fiera Sicam 2022

In occasione della fiera SICAM 2022, Salone Internazionale dei Componenti, Accessori e Semilavorati per l’Industria del Mobile che si svolge dal 18 al 21 ottobre 2022 a Pordenone, Rete Ufficio Estero di Lecco propone alle aziende di settore una visita in collettiva durante la giornata del giovedì 20 ottobre 2022.

La quota di partecipazione alla visita – pari a Euro 120,00 + IVA – comprende:

  • Organizzazione della visita
  • Costo trasferimenti A/R Lecco/Pordenone
  • Assistenza di personale Ufficio Estero durante la visita.

Al fine di ottimizzare l’organizzazione della visita vi chiediamo gentilmente di dare riscontro entro venerdì 7 ottobre 2022.

In allegato il programma della visita e il modulo di adesione.

(GF/am)




Torneria Colombo compie 60 anni

Il Giornale di Lecco del 3 ottobre 2022, servizio dedicato alla nostra associata Torneria Automatica Alfredo Colombo. 




Indennità una tantum di 150 euro per i dipendenti con imponibile fino a 1.538 euro

Entra in vigore il 24 settembre il Dl 23 settembre 2022 n. 144 (decreto “Aiuti-ter”), pubblicato il 23 settembre in Gazzetta Ufficiale.
Oltre a misure di carattere fiscale, come la proroga e il rafforzamento per i tax credit alle imprese per l’acquisto di energia e gas, il provvedimento introduce un’ulteriore indennità una tantum di 150 euro per il mese di novembre 2022, dopo l’indennità di 200 euro prevista dagli artt. 31, 32 e 33 del Dl 50/2022.
Come per l’una tantum di 200 euro, l’indennità in esame spetta a diverse categorie di lavoratori, nonché pensionati, disoccupati e percettori di reddito di cittadinanza.
Nel dettaglio, l’art. 18 riconosce ai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) un bonus di 150 euro per il mese di competenza novembre 2022, a condizione che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre non ecceda l’importo di 1.538 euro e che gli stessi non siano titolari dei trattamenti di cui al successivo art. 19. A differenza di quanto previsto dall’art. 31 del Dl 50/2022, la norma non subordina l’accesso alla fruizione dell’esonero dello 0,8% della quota Ivs a carico del lavoratore. L’indennità sarà erogata sempre automaticamente dal datore di lavoro, previa specifica dichiarazione del lavoratore, e potrà essere recuperata dall’azienda mediante la denuncia UniEmens, secondo le istruzioni che saranno rese note dall’Istituto di previdenza. L’indennità – specifica la norma – è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps.
Il medesimo importo viene poi riconosciuto, per effetto dell’art. 19 del decreto in esame, ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi, sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 1° ottobre 2022. Per poter beneficiare dell’indennità, tali soggetti devono essere residenti in Italia e titolari di un reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto di contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021 (invece di 35.000, come previsto per l’indennità di luglio). L’indennità verrà erogata d’ufficio dall’Inps (o altro ente previdenziale qualora il trattamento pensionistico non sia gestito dall’Inps) a ciascun soggetto avente diritto una sola volta, anche nel caso in cui il soggetto percettore svolga attività lavorativa.

L’indennità di 150 euro sarà erogata nel mese di novembre dall’Inps anche ai lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità ex art. 32 comma 8 del Dl 50/2022 che, alla data di entrata in vigore del Dl in esame, abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, nonché, ai soggetti che percepiscano le indennità di NASpI, DIS-COLL a novembre 2022 e, nel corso dell’anno 2022, l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.
Il bonus potrà inoltre essere richiesto dai titolari di rapporti di co.co.co. ex art. 409 c.p.c. e dottorandi e assegnisti di ricerca, al ricorrere di specifiche condizioni relative ai contratti, all’iscrizione alla Gestione separata e non ad altre forme previdenziali obbligatorie, alla non titolarità dei trattamenti ex 19 comma 1 del Dl 144/2022; il reddito derivante dai suddetti rapporti non deve essere superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
Il comma 12 prevede l’erogazione dell’una tantum anche ai lavoratori che nel 2021 abbiano beneficiato di una delle indennità Covid-19 ex art. 10 commi da 1 a 9 del Dl 41/2021 e dell’art. 42 del Dl 73/2021, nonché ai collaboratori sportivi di cui all’art. 32 comma 12 secondo periodo del Dl 50/2022, mentre i commi 13 e 14 prevedono l’erogazione, previa presentazione della domanda:

  • ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e ai lavoratori intermittenti che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. Il reddito derivante dai suddetti rapporti non deve superare i 20.000 euro per l’anno 2021;
  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e un reddito derivante da tali rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
L’indennità in esame spetta poi anche ai lavoratori autonomi occasionali senza partita Iva e agli incaricati alle vendite a domicilio ex art. 32 commi 15 e 16 del Dl 50/2022, nonché ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.
Infine, con riguardo ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’Inps e a casse di previdenza private, si segnala che l’art. 21 del Dl in esame incrementa di 150 euro – con conseguente aumento dei limiti di spesa per il 2022 – l’indennità una tantum prevista dall’art. 33 del Dl 50/2022, a condizione che, nel periodo di imposta 2021, il lavoratore autonomo o professionista abbia percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

(MF/ms)




Ukca: la nuova normativa per esportare in Gran Bretagna

UKCA (UK Conformity Assessed) è il nuovo marchio di prodotto utilizzato per le merci immesse sul mercato in Gran Bretagna (Inghilterra, Galles e Scozia, non Irlanda del Nord che è rimasta all’interno del mercato unico europeo relativamente allo scambio di beni). Copre la maggior parte dei prodotti che richiedevano la marcatura CE e, in modo del tutto speculare, così come il marchio CE dimostrava la conformità ai requisiti europei, anche il marchio UKCA dimostra che tutti i requisiti della legislazione britannica sono stati soddisfatti.

Sarà necessario utilizzare il marchio UKCA dal 1° gennaio 2023 per la maggior parte dei prodotti, ma sarebbe opportuno cercare di utilizzare il marchio UKCA il prima possibile. Intanto, i beni recanti marchio CE possono ancora essere immessi sul mercato britannico, a condizione che i requisiti di conformità CE siano i medesimi previsti per il marchio UKCA. Tale disposizione ha effetto anche verso i beni che sono stati valutati da un ente notificato europeo.

Sussistono linee guida alternative e differenti disposizioni per categorie quali interoperabilità ferroviaria, prodotti da costruzione, esplosivi civili e prodotti che richiedono ecodesign ed etichettatura energetica.

Per maggiori dettagli visitate i seguenti link:

Marchio Ukca 4.0

Le nuove misure di transizione

Recap Ukca 

Per ulteriori informazioni scrivete a brexit@ice.it o consultate il sito www.ice.it/it/mercati/regno-unito/brexit-pillole-gli-esportatori-italiani

(GF/am)




Rinvio apertura del portale energivori per le dichiarazioni 2023

Informiamo le aziende interessate che la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA ha pubblicato un avviso, riportato in allegato, comunicando il rinvio dell’apertura del Portale Energivori per la raccolta delle dichiarazioni relative all’annualità di competenza 2023.
 
La data esatta di apertura del Portale Energivori verrà comunicata con successiva circolare che sarà resa disponibile entro il 14 ottobre p.v.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)
 
 




Simest: sostegno alle imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia

Simest sostiene le imprese italiane esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia con un finanziamento a tasso agevolato (rimborso a tasso zero) in regime “de minimis” con co-finanziamento a fondo perduto in regime di Temporary Crisis Framework, con l’obiettivo fronteggiare gli impatti negativi sulle imprese esportatrici derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina.

Importo massimo finanziabile: fino a € 1.500.000 in funzione della classe di scoring e della quota di approvvigionamenti verso le tre aree e comunque non superiore al 25% dei ricavi medi risultati dagli ultimi due bilanci approvati e depositati dall’impresa. 

Quota massima a fondo perduto: fino al 40% dell’intervento agevolativo complessivo. La quota di co-finanziamento a fondo perduto è concessa, in ogni caso, nei limiti dell’importo massimo complessivo di agevolazione in regime di Temporary Crisis Framework*, pari a € 500.000 per impresa.

Durata del finanziamento: 6 anni, di cui 2 di pre-ammortamento.

A chi è rivolto:

alle PMI e Mid Cap italiane, costituite in forma di società di capitali, che:

  • abbiano depositato presso il Registro imprese almeno tre bilanci relativi a tre esercizi completi
  • abbiano un fatturato export medio complessivo nel triennio 2019-2021 pari ad almeno il 10% del fatturato medio totale del triennio 2019-2021
  • abbiano registrato, sulla base degli ultimi tre bilanci (2019-2021), una quota minima di approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia, rispetto agli approvvigionamenti complessivi, pari ad almeno il 5% (10% nel caso di approvvigionamenti indiretti di semilavorati e prodotti finiti strumentali al ciclo produttivo e nel caso di approvvigionamenti misti diretti e indiretti) come asseverato da un revisore (verifica le modalità nell’Allegato 1 alla Circolare)
  • abbiano riscontrato un rincaro dei costi degli approvvigionamenti, che, al termine dell’esercizio 2022, dovrà risultare almeno pari al 20% della media del triennio precedente, oppure abbiano riscontrato una riduzione dei quantitativi degli approvvigionamenti, che, al termine dell’esercizio 2022, dovrà risultare almeno pari al 20% della media del triennio precedente, come asseverato da un revisore (verifica le modalità nell’Allegato 1 alla Circolare)
Per maggiori informazioni cliccare qui.

(MS/am)