Un aiuto all’export delle piccole imprese: “Puntiamo sulle fiere internazionali”
La Provincia del 13 ottobre 2022, parla Angelo Crippa export manager della Rete Ufficio Estero.
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La Provincia del 13 ottobre 2022, parla Angelo Crippa export manager della Rete Ufficio Estero.
Per iscriversi alla conferenza gratuitamente cliccare qui
La conferenza è il primo step del progetto ReBuild Ukraine, organizzato da Camera di Commercio Italiana per l’Ucraina in collaborazione con Premier Expo, che proseguirà con la missione d’affari a Varsavia (Polonia), organizzata in occasione del Forum “ReBuild Ukraine”, che si svolgerà il 15-16 febbraio 2023 e sarà interamente dedicato alla ricostruzione del Paese Ucraina.
Le imprese italiane del settore potranno incontrare direttamente in loco i potenziali clienti ucraini per attivare nuovi business e proporre i propri prodotti e servizi.
Oltre alla partecipazione all’evento, la missione d’affari comprenderà gli incontri con le istituzioni ucraine e la completa organizzazione del viaggio.
Clicca qui per ricevere maggiori informazioni sulla missione del febbraio 2023.
(MP/am)
Inviamo a tutte le aziende associate l’indagine congiunturale relativa al terzo trimestre 2022 redatta dal Centro Studi di Confapindustria Lombardia.
Il questionario è dedicato all’analisi dei valori economici della Tua attività negli ultimi tre mesi e deve essere compilato entro lunedì 17 ottobre 2022.
Ricordiamo l’importanza della compilazione, per chi non l’avesse ancora compilata, certi della vostra collaborazione.
CLICCA QUI PER COMPILARE L’INDAGINE
(MP/am)
Informiamo le aziende associate che mercoledì 19 ottobre 2022, dalle ore 9, presso il Potecnico di Lecco si terrà l’evento finale del progetto “Reckon” a cui ApiTech ha preso parte.
La finalità del progetto, che ha coinvolto alcune nostre associate, è migliorare la sicurezza sul lavoro attraverso nuovi strumenti digitali.
In allegato potete trovare la locandina con il dettaglio del programma.
(SN/am)
(MP/bd)
Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di settembre 2022 come segue:
| Per 1 Euro | |
| Dinaro Algerino | 139.3512 |
| Peso Argentino | 141,6701 |
| Dollaro Australiano | 1,482 |
| Real Brasiliano | 5,1791 |
| Dollaro Canadese | 1,3187 |
| Corona Ceca | 24,5763 |
| Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare | 6,9508 |
| Corona Danese | 7,4366 |
| Yen Giapponese | 141.5682 |
| Rupia Indiana | 79,4558 |
| Corona Norvegese | 10,1697 |
| Dollaro Neozelandese | 1,6691 |
| Zloty Polacco | 4,7414 |
| Lira Sterlina | 0,87463 |
| Leu Rumeno | 4,9097 |
| Rublo Russo | 0 |
| Dollaro USA | 0,9904 |
| Rand Sud Africa | 17,3828 |
| Corona Svedese | 10,784 |
| Franco Svizzero | 0,964 |
| Dinaro Tunisino | 3,2067 |
| Hryvnia Ucraina | 36,2132 |
| Forint Ungherese | 404,1864 |
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di settembre sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
(MP/bd)
Oltre a questo tema (a cui è dedicato il § 5), i chiarimenti hanno anche riguardato i profili di responsabilità solidale dei cessionari dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi.
Con un comunicato pubblicato, il CNDCEC ha “preso atto con favore” dei chiarimenti, arrivati dopo una “fattiva interlocuzione” con i vertici dell’Agenzia, in particolare per quanto riguarda le recenti modifiche sulla responsabilità solidale del cessionario solo in caso di dolo o colpa grave.
Le casistiche di errori commessi nella compilazione della comunicazione o nella circolazione dei crediti in Piattaforma (cassetto fiscale), per i quali l’Amministrazione finanziaria consente la correzione, sono diverse.
Prima di tutto viene precisato che “Tutte le segnalazioni e le istanze indicate nella presente circolare devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it” (segnalazioni e istanze già trasmesse all’Agenzia con altre modalità non saranno prese in considerazione e dovranno essere nuovamente inviate all’indirizzo pec menzionato).
Anzitutto, l’Agenzia consente di correggere:
In questa ipotesi potrà essere trasmessa una nuova comunicazione, contenente tutti i dati di quella già trasmessa, indicando la differenza quale ammontare del credito ceduto.
Analogamente si può correggere la comunicazione trasmessa in cui era stata indicata una spesa inferiore rispetto a quella effettivamente sostenuta per l’esecuzione degli interventi agevolati.
Nei casi in cui siano stati commessi errori (oppure omissioni) nella comunicazione che incidono su elementi sostanziali della detrazione (es. un errato codice intervento, codice fiscale del cedente ecc.) e nel caso in cui il credito sia stato accettato dal cessionario, è possibile richiedere l’annullamento di tale accettazione trasmettendo, sempre tramite Pec, il modello allegato alla circ. n. 33/2022 (il modello deve essere sottoscritto non solo dal beneficiario della detrazione/cedente, ma anche dal cessionario/fornitore).
L’Agenzia ammette poi la possibilità di avvalersi della particolare forma di ravvedimento rappresentata dalla c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2 comma 1 del Dl 16/2012 da parte di chi, avendo tutti i requisiti richiesti dalla norma per beneficiare della detrazione fiscale, non ha presentato la comunicazione di opzione relativa alle spese sostenute nel 2021 (o per le rate residue delle spese 2020) entro il termine del 29 aprile 2022 (il differimento di detto termine al 15 ottobre 2022, infatti, riguarda solo i soggetti Ires e i titolari di partita Iva, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022).
La generalità dei contribuenti che entro il 29 aprile scorso non sono riusciti a trasmettere la comunicazione (ma anche per quelli, si ritiene, le cui comunicazioni sono state per qualche ragione rifiutate per meri errori di compilazione), quindi, hanno tempo fino al 30 novembre per adempiere, versando con il modello F24 la sanzione minima di 250 euro, di cui all’art. 11 comma 1 del Dlgs. 471/97.
(MF/ms)
Il decreto del 6/10/2022, che trovate nell’allegato A, prevede la riduzione di 15 giorni del periodo di accensione e di un’ora la durata giornaliera di accensione degli impianti termici di climatizzazione, alimentati a gas naturale.
La penisola è suddivisa in zone, proprio in base al clima:
1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
6) Zona F: nessuna limitazione.
Allegato B Italia divisa a zone.
Sono previste alcune esenzioni, riportiamo quelle con possibili applicazione alle imprese:
Esenzione relativa alla durata complessiva di accensione
Il decreto entra in vigore alla data di pubblicazione e si applica per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.
(MP/am)
Il Giornale di Lecco del 10 ottobre 2022, articolo sul risultato dell’indagine del nostro centro studi.