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Immissione sul mercato dei Cov: trasmissione dei dati entro l’1 marzo 2023

La dichiarazione Cov va presentata da coloro che mettono sul mercato prodotti come pitture e vernici o prodotti per carrozzerie, che contengono Composti Organici Volatili, entro il 1 marzo di ogni anno.
Per “immissione sul mercato” si intende qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali o per gli utenti e l’importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario.

Pertanto la dichiarazione è dovuta da diversi soggetti:

i produttori, cioè le imprese che producono i prodotti pronti o non pronti all’uso, elencati nell’allegato I del D.lgs. 161/2006
gli importatori, cioè le imprese che importano nel territorio doganale comunitario i prodotti elencati nell’allegato I del D.lgs. 161/2006
le imprese che effettuano comunque un’immissione dei prodotti sul mercato, quali ad esempio gli intermediari, i grossisti e i rivenditori finali.

In dichiarazione bisogna indicare le quantità immesse. Nel modulo allegato è contenuta una tabella con le voci da dichiarare. Per effettuare la dichiarazione bisogna accedere al Portale Innovhub SSOG ed fare l’inserimento dei dati CLICCANDO QUI 

Il D.lgs. n. 161 del 27 marzo 2006, modificato dal D.lgs. n. 33 del 14 febbraio 2008, ha previsto infatti (ex Direttiva 2004/42/Ce) la limitazione delle emissioni di composti organici volatili (Cov) conseguenti all’uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria.

Entro il 1 marzo di ogni anno, le aziende coinvolte sono tenute a trasmettere al Ministero i dati e le informazioni previsti all’allegato III bis del decreto 161/2006.

(SN/am)




ViViFir: vidimazione virtuale dei formulari dei rifiuti

Si ricorda che è possibile provvedere autonomamente alla vidimazione e stampa del formulario di identificazione del rifiuto dal proprio pc, in alternativa alla tradizionale vidimazione presso gli sportelli camerali.

Per conoscere la procedura:

  • Camera Lecco e Como: è possibile provare liberamente il funzionamento del sistema nell’area dimostrativa cliccare qui 
     
  • Camera di Sondrio: consultare la pagina dedicata che comprende un tutorial cliccare qui 
     
  • Camera Monza e Lodi: 24 febbraio 2023 webinar formativo camerale gratuito cliccare qui 
     
  • Infine si segnala la pagina di Ecocamere dove accedere direttamente al servizio di vidimazione virtuale cliccare qui 

(SN/am)




Aua point, focus Cov: scadenza 31 marzo 2023

Come si anticipava nella circolare Api n. 84 del 16/02/2023 in tema Aua Point ricordiamo che per alcune attività che impiegano prodotti a base di COV (Composti organici volatili) le autorizzazioni per impianti con emissioni in deroga richiedono l’invio annuale del bilancio di massa dei solventi entro il 31 marzo di ogni anno al Dipartimento Arpa competente per territorio, attraverso Aua point.

Sono coinvolte le seguenti attività: laccatura, doratura di mobili e altri oggetti in legno, verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro, oggetti vari in plastica e vetroresina.

Come noto, è necessario predisporre il bilancio di massa dei solventi riferito all’anno precedente. La delibera regionale di riferimento è la Dgr n. 8/8832; qualora le quantità in gioco non rispettino le soglie prefissate, bisogna presentare e attuare un adeguato Piano di gestione dei solventi, per abbassare la dispersione in aria dei Cov, che contribuisco all’effetto serra e quindi al cambiamento climatico.

(SN/am)




Rifiuti da manutenzione aree verdi: trasporto con iscrizione all’albo gestori in categoria 2-bis

L’Albo nazionale gestori ambientali, con la Circolare n. 1 del 14 febbraio 2023, si esprime in merito alla raccolta e al trasporto dei rifiuti provenienti dalla manutenzione delle aree verdi (sfalci e potature).

Era stato chiesto al Comitato nazionale di chiarire in quale categoria dell’Albo debbano iscriversi le imprese che svolgono attività di sfalcio e potatura presso aree verdi pubbliche, o anche private ma adibite ad uso pubblico, per effettuare l’attività di trasporto dei rifiuti prodotti da tali operazioni, alla luce delle novità normative introdotte dal D.Lgs. 116/2020.
Analizzata la domanda, il Comitato ha precisato che, siccome l’attività di raccolta e trasporto di tali rifiuti, benché classificati come urbani, viene effettuata dallo stesso soggetto che ha l’appalto o la concessione per la manutenzione del verde, lo stesso è da considerarsi come produttore iniziale del rifiuto e pertanto potrà iscriversi in categoria 2-bis ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06.

(SN/am)




Energy Release: pubblicato l’avviso per richiedere la riduzione dei volumi aggiudicati

La presente per segnalare che il Gse ha pubblicato l’avviso, che riportiamo in allegato, per richiedere la riduzione fino all’azzeramento dei volumi aggiudicati nell’ambito dell’Energy Release, secondo quanto disposto dall’atto di indirizzo del MASE (cfr. ns. circolare n. 76 del 13.02.2023).
Cliccare qui per il comunicato del Gse.

La riduzione può essere richiesta, dagli operatori interessati, entro e non oltre il prossimo 6 marzo, esclusivamente attraverso l’apposito modulo che pure riportiamo in allegato da inviare a mezzo PEC all’indirizzo dipartimentodp@pec.gse.it.
Le garanzie finanziarie versate al GME dai soggetti risultati aggiudicatari all’esito della procedura del GME dell’11 gennaio 2023 che non hanno sottoscritto il Contratto entro il termine del 28 febbraio 2023 sono versate al GSE, accantonate dallo stesso Gestore e rese indisponibili salvo che per la partecipazione ad un eventuale successivo Avviso. Resta ferma la restituzione delle garanzie finanziarie agli operatori a seguito dell’avvenuta stipula del contratto di Energy Release anche nel caso di esercizio del diritto di recesso.

(RF/am)




Agevolazioni sulla fornitura di gas naturale: pubblicato il primo elenco delle imprese gasivore

Facciamo seguito alle precedenti circolari in materia di agevolazioni sulla fornitura di gas naturale a favore delle imprese gasivore.

Informiamo ora le aziende interessate che sul sito della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA (https://gasivori.csea.it/Gasivori/) è stato pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’anno 2023, con la specifica della classe di agevolazione assegnata ad ogni ragione sociale.

Il beneficio sarà applicato direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria RE o REt, (posta comunque a zero per il primo trimestre 2023) in misura differente in funzione della classe di agevolazione attribuita.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)




Soltanto alluminio Il software dedicato è Made in Lecco

La Provincia del 22 febbraio 2023, servizio dedicato alla nostra associata Atie Uno di Lecco. 




Centro Studi: indagine sui rapporti bancari e finanza agevolata

Inviamo l’indagine da compilare online, redatta dal Centro Studi di Confapindustria Lombardia, questa volta dedicata agli aspetti evolutivi nelle strutture finanziarie delle imprese associate e alle difficoltà di accesso agli strumenti di finanza agevolata messi a disposizione delle pmi lombarde.
 

Ricordiamo l’importanza della compilazione entro mercoledì 1 marzo 2023.

CLICCA QUI PER COMPILARE L’INDAGINE

(AM/am)

 




Assemblee societarie: svolgimento a distanza fino al 31 luglio 2023

A prescindere da quanto indicato nei relativi statuti, le assemblee delle società potranno svolgersi “a distanza” fino al 31 luglio 2023.

È questo l’effetto della riapertura dei termini di utilizzo della disciplina emergenziale (scaduti lo scorso 31 luglio) contenuta nell’art. 3 comma 10-undecies del DL 198/2022 (c.d. decreto “Milleproroghe” 2023), come inserito dalla legge di conversione approvata dal Senato e il cui definitivo voto di fiducia dovrebbe avvenire questa settimana alla Camera.

Tale riapertura, peraltro, non appare impattare sui termini di approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2022, che, quindi, dovranno essere approvati nei termini ordinari (120 giorni), salvo che ricorrano le condizioni normative che consentono il rinvio a 180 giorni.

Si ricorda che l’art. 106 comma 7 del Dl 18/2020 convertito, nel contesto delle disposizioni emergenziali in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, al momento, ancora riferisce l’applicabilità delle relative previsioni alle sole assemblee tenute entro il 31 luglio 2022.

Termine al quale si è pervenuti, da ultimo, sulla base dell’art. 3 comma 1 del Dl 228/2021 convertito (c.d. decreto “Milleproroghe” 2022).

Ora, in base al suddetto art. 3 comma 10-undecies del Dl 198/2022 (c.d. decreto “Milleproroghe” 2023), tali disposizioni emergenziali potranno applicarsi fino al 31 luglio 2023.

In particolare, fino a tale data vi sarà la possibilità di:

  • prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2 primo periodo);
  • svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (comma 2 secondo periodo);
  • consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (comma 3);
  • obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tramite il Rappresentante designato (commi 4, 5 e 6).
In forza del comma 8-bis del medesimo articolo, inoltre, tali disposizioni si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni.

La riapertura dei termini in questione non appare impattare sul primo comma dell’art. 106, che continua a disporre che, “in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio” (cfr. in relazione alla precedente proroga al 31 luglio 2022 sia l’Intervento Assonime n. 4/2022 che la lettera del CNDCEC del 9 marzo 2022, con cui si richiedeva all’allora Ministro dell’Economia di prorogare a 180 giorni il termine finale di convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2021).

Di conseguenza, per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, si potrà procedere all’approvazione nel maggior termine di 180 giorni solo in presenza delle condizioni di cui agli artt. 2364 comma 2 e 2478-bis c.c.

Si tenga presente, inoltre, che, al fine di utilizzare le semplificazioni della disciplina emergenziale, l’assemblea deve essere “tenuta” entro la suddetta data del 31 luglio 2023 e non semplicemente “convocata”.

Nonostante l’assenza di specifiche indicazioni normative, poi, è da ritenere che il ricorso “agevolato” a riunioni “a distanza” sia praticabile anche per CdA e Collegi sindacali (cfr. il documento di ricerca CNDCEC-FNC 18 marzo 2020).

Da ultimo appare opportuno evidenziare come, secondo la massima n. 200/2021 del Consiglio notarile di Milano, a prescindere dalla fase emergenziale e dalla relativa disciplina, sia ragionevole ritenere che – in presenza di una clausola statutaria che consenta, genericamente, l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – l’organo amministrativo (o comunque il soggetto che effettua la convocazione) possa comunque indicare nell’avviso di convocazione che l’assemblea si terrà in modo “virtuale”, ovvero esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di convocazione e precisando le modalità di collegamento (eventualmente fornendo le specifiche tecniche anche in momenti successivi, prima della riunione).

La possibilità di convocare riunioni “solo” mediante mezzi di telecomunicazione è ritenuta applicabile anche per CdA e collegi sindacali, pure in mancanza di una clausola statutaria che ciò preveda espressamente, sempreché vi sia la generica disposizione statutaria che, ai sensi degli artt. 2388 comma 1 e 2404 comma 1 c.c., consenta la partecipazione con tali mezzi.
 

(MF/ms)




Certificazione Unica 2023: chiarimenti sull’indicazione dei fringe benefit

Tra i temi di maggior interesse su cui i sostituti d’imposta, o i professionisti che li assistono, devono porre particolare attenzione nella compilazione della Certificazione Unica 2023 spicca quello relativo ai fringe benefit.

Si ricorda che il modello della Certificazione Unica 2023 – riguardante il periodo d’imposta 2022 – è stato approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 14392 del 17 gennaio 2023, unitamente alle istruzioni per la compilazione.

Il termine ultimo per poter effettuare l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate, nonché per consegnare il modello al percipiente, è fissato al 16 marzo 2023.

Invece, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti, o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, il termine di trasmissione è previsto per il 31 ottobre 2023.

Con riferimento ai compensi in natura, viene confermato il punto 474 “Erogazioni in natura” e introdotta una nuova casella, la numero 475, riguardante il c.d. “bonus carburante”.

Sulla questione, giova ricordare come l’art. 12 del Dl 115/2022 (così come modificato dal Dl 176/2022) abbia previsto, limitatamente al periodo d’imposta 2022, che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrano alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef nel limite complessivo di 3.000 euro, in deroga a quanto previsto dall’art. 51 comma 3 del Tuir, prima parte del terzo periodo.

In sostanza, oltre all’aumento del limite di esenzione a 3.000 euro, la norma ha disposto – limitatamente al 2022 – anche un’estensione delle tipologie dei fringe benefit che non concorrono a formare il reddito, includendo anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di luce, acqua e gas.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 35/2022 (ancor prima della modifica normativa ad opera del Dl 176/2022), nell’ipotesi in cui il valore dei beni ceduti o dei servizi prestati superi il valore di 3.000 euro, l’intero ammontare deve essere assoggettato a tassazione ordinaria.

Sotto il profilo operativo, nel punto 474 della Certificazione Unica deve essere indicata la quota di erogazioni in natura e dei compensi in natura comunque erogati, indipendentemente dal loro ammontare, per i quali la norma ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore alla soglia prevista di 3.000 euro.

L’intero importo dell’erogazione in natura deve essere riportato nel punto 474 anche se in sostituzione del premio di risultato (in tali casi l’importo va indicato anche nella sezione della Certificazione Unica relativa ai premi di risultato).

Invece, in merito al bonus carburante, l’art. 2 del Dl 21/2022 ha previsto, sempre limitatamente all’anno 2022, che l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 comma 3 del Tuir nel limite di 200 euro per lavoratore.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate (cfr. circ. 35/2022, § 3), il regime ex art. 51 comma 3 del Tuir, applicabile per l’anno 2022, rappresenta un’agevolazione ulteriorediversa autonoma, rispetto al bonus carburante e pertanto, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di:

  • 200 euro per uno o più buoni benzina;
  • 3.000 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas.
Operativamente, le somme erogate a titolo di buoni carburante vanno indicate nel nuovo punto 475 della CU.
L’intero importo del buono deve essere riportato nel punto 475 anche nell’ipotesi in cui venga effettuata un’erogazione di buoni carburante in sostituzione del premio di risultato (anche in questo caso, l’importo va indicato nella sezione della Certificazione Unica relativa ai premi di risultato).

In ultimo, con le istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica 2023 viene precisato che il sostituto d’imposta, qualora effettui erogazioni in natura o di buoni carburante, erogati anche in sostituzione del premio di risultato, deve verificare l’eventuale superamento dei limiti previsti dalla norma tenendo conto dell’esistenza di ulteriori erogazioni effettuate nell’ambito di altri rapporti di lavoro.

(MF/ms)