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Precisazioni sull’imposta sostitutiva per l’affrancamento delle riserve

Con la pubblicazione del DM 27 giugno 2025 risulta sufficientemente chiaro il quadro normativo relativo all’affrancamento delle riserve disciplinato dall’art. 14 del DLgs. 192/2024.

È quindi possibile procedere al versamento dell’imposta sostitutiva del 10% per le società che hanno in questi mesi operato le relative valutazioni in merito.

Il versamento, a norma dello stesso art. 14, è effettuato obbligatoriamente in 4 rate di pari importo, la prima delle quali in scadenza con il versamento a saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per i periodi d’imposta successivi. Tale indicazione è ripresa dall’art. 4 comma 2 del DM 27 giugno 2025, il quale stabilisce espressamente che sulle rate successive alla prima non sono dovuti interessi.

La formulazione letterale delle norme in questione esclude il versamento in un’unica soluzione (ipotesi caldeggiata da più imprese per ragioni di semplicità amministrativa), così come un piano di rateazione diverso da quello a 4 scadenze annuali.

In passato, a fronte della formulazione dell’art. 1 comma 472 della L. 266/2005 per cui “l’imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali (…)”, la circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 6/2006 (§ 3.3) aveva chiarito quanto segue: “si ritiene possibile effettuare il versamento
dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento del saldo di rivalutazione anche anticipatamente in unica soluzione. Con il termine obbligatoriamente si è voluto precisare che ordinariamente non è possibile effettuare il versamento in date successive a quelle previste”.

Tecnicamente, la soluzione era tutt’altro che impeccabile (l’avverbio “obbligatoriamente” era posto prima delle parole “in tre rate annuali”, con il che la previsione era sufficientemente chiara), ma risultava in ogni caso sufficiente a garantire la possibilità di versare anticipatamente l’intero importo.

Mutuando tali indicazioni nell’attuale contesto, si potrebbe quindi sostenere la possibilità di provvedere a un versamento unico, ma la Relazione illustrativa al DM attuativo non si è pronunciata sulla questione.

Una ulteriore limitazione deriva dalle specifiche tecniche al quadro RQ dei modelli REDDITI 2025 SP e REDDITI 2025 SC, le quali evidenziano un errore bloccante nel momento in cui non sia indicato nel rigo RQ29, colonna 3, l’importo della prima rata pari a 1/4 del totale. Nel quadro RX, tuttavia, l’importo a debito è assunto nel 100% dell’imposta dovuta.

Il punto rimane quindi incerto, stante l’assenza di indicazioni di fonte ufficiale volte a gestire o a bypassare questo limite tecnico.

Il versamento dell’imposta del 10% è effettuato utilizzando il codice tributo “1867”, istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 35/2025.

La Relazione illustrativa al DM 27 giugno 2025, sulla scorta della previsione dell’art. 7 del DM medesimo secondo cui per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi, chiarisce che è possibile utilizzare in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, i crediti vantati dal contribuente.

La Relazione stessa chiarisce, altresì, che è possibile versare le somme con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, ovvero, ove il pagamento sia effettuato oltre le scadenze di legge, avvalendosi del ravvedimento ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97; la possibilità di ravvedere eventuali omessi o ritardati versamenti è legata alla circostanza per cui il versamento dell’imposta non è condizione di efficacia dell’affrancamento, il quale si consolida invece con la presentazione del modello REDDITI 2025 completo del prospetto del quadro RQ dedicato all’agevolazione.

L’imposta rientra nella proroga al 21 luglio 2025

In merito alle singole scadenze, per le società con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che non rientrano nella proroga accordata dall’art. 13 del DL 84/2025 e che erano tenute al versamento dell’IRES entro il 30 giugno 2025, il versamento può quindi essere effettuato entro il 30 luglio 2025 con la maggiorazione dello 0,4%; dopo questa data, il versamento diviene tardivo e va ravveduto.

Al contrario, per le società che rientrano nella proroga il versamento è ancora tempestivo senza maggiorazione se effettuato entro il 21 luglio 2025, o con la maggiorazione dello 0,4% se effettuato entro il 20 agosto 2025.
 

(MF/ms)




“Made in Lecco”: evento di presentazione martedì 8 luglio 2025

Invitiamo le aziende associate all’evento di presentazione del progetto Made in Lecco, martedì 8 luglio 2025, dalle ore 18 alle 20, presso le Officine Badoni in Corso Giacomo Matteotti 7 a Lecco

Made in Lecco è un progetto promosso da Rete Ufficio Estero con l’obiettivo di promuovere il “saper fare” delle imprese lecchesi, attraverso un marchio condiviso e una serie di azioni mirate, sia a livello nazionale che internazionale.
 
Il progetto prevede:

• Inserimento di una pagina dedicata per ciascuna azienda sul portale multilingue (5 lingue): www.madeinlecco.com
• Attività coordinate di digital marketing
• Attività promozionali su LinkedIn attraverso un profilo dedicato al progetto
• Realizzazione di materiali promozionali del brand (brochure, gadget, video)
• Creazione di sinergie tra le aziende aderenti
• Partecipazione a fiere nazionali e internazionali

Alleghiamo brochure di presentazione. 
 
Durante la serata verrà presentato il progetto, contenuti in anteprima e successivamente si terrà un momento di networking con aperitivo.
Sarà un’occasione per conoscere da vicino il progetto, le aziende partecipanti e le opportunità offerte.
 
Vi chiediamo gentilmente di confermare la vostra partecipazione entro e non oltre mercoledì 2 luglio 2025, compilando il seguente modulo: https://forms.gle/ak6m6qHPeAmsDhm4A

(MZ/am)




Rinnovabili nelle pmi: bando Invitalia, riapertura 8 luglio 2025

Il bando Invitalia per agevolare gli investimenti sulle rinnovabili si è chiuso il 17 giugno 2025. Si apprende però dal sito del ministero che la misura è stata rilanciata e il bando riapre in luglio e c’è tempo fino al 30 settembre, salvo esaurimento fondi.

Il bando permette di coprire una parte significativa dei costi degli impianti fotovoltaici e delle diagnosi energetiche, precisamente:

  • 30% per le medie imprese;
  • 40% per le micro e piccole imprese;
  • 30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;
  • 50% per la diagnosi energetica ex-ante necessaria alla pianificazione degli interventi previsti dal decreto.
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria e assegnate ai programmi di investimento realizzati per un ammontare di spese ammissibili non inferiore a 30.000 euro e non superiore a 1.000.000 euro.
Sul sito Invitalia tutti i dettagli utili.

Per il supporto del caso, vi invitiamo a contattare con sollecitudine l’associazione, telefonando o scrivendo ad Api Servizi: 0341.282822, servizi@confapi.lecco.it

(SN/am) 

 




Microclima: affrontare lo stress termico da calore

Come ogni anno tra giugno e luglio arrivano le raccomandazioni delle autorità per la tutela della salute dei lavoratori esposti al caldo. Chi opera in ambienti severi, freddi o caldi, deve attuare delle misure specifiche, tutti gli altri devono comunque valutare gli accorgimenti più efficaci per ridurre l’esposizione prolungata al calore dei lavoratori, che potrebbero subire conseguenze gravi per la salute.

Si segnala però in modo particolare l’ordinanza regionale del primo luglio 2025 che introduce degli obblighi nei settori agricolo/vivaistico e in quello dei cantieri all’aperto e che si scarica dal sito di Regione Lombardia. In questi settori si parla di divieto di attività lavorativa all’aperto tra le 12.30 e le 16.00 nelle aree edili, cave, aziende agricole e florovivaistiche, limitatamente ai giorni in cui la mappa giornaliera pubblicata quotidianamente sul sito del Progetto Worklimate di INAIL-CNR riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” alle ore 12, segnali un livello di rischio “alto”.

Per tutti gli altri settori sono indicate delle raccomandazioni, pertanto si ricorda che il Datore di Lavoro deve prendere in considerazione lo “stress da calore” nella valutazione dei rischi (DVR) e inserire l’argomento nella formazione sicurezza obbligatoria.
Come fonti per approfondire il tema si segnalano:

  • il Portale Agenti Fisici (PAF) che comprende documentazione utile e aggiornata per eseguire un’adeguata valutazione del rischio microclimatico
  • la pagina dei piani mirati di prevenzione delle ATS Brianza e ATS Montagna, dove si possono consultare i manuali con tutte le raccomandazioni del caso.
  • il materiale informativo sul sito Worklimate, sulle patologie da calore, sui fattori che contribuiscono alla loro insorgenza e sulle raccomandazioni da seguire per un’efficace pianificazione degli interventi aziendali in materia di prevenzione del rischio microclima.
(SN/am)
 



Rete Ufficio Estero: missione collettiva per la fiera “Global Industrie” di Parigi

Informiamo le aziende associate che la Rete Ufficio Estero sta organizzando una missione collettiva per la fiera di Parigi “Global industrie” che si terrà dal 30 marzo al 2 aprile 2026.

 

La “Global Industrie” è la fiera francese più importante per l’industria in generale e per i diversi settori di riferimento delle filiere produttive.

Alleghiamo una presentazione della fiera e la proposta della collettiva della Rete Ufficio Estero. 

Le aziende interessate a partecipare possono inviare il Modulo di adesione allegato, compilato e sottoscritto, a s.frusca@ufficioestero.it entro lunedì 15 settembre 2025.

(SF/am)

 




Decreto Bollette: azzeramento per le utenze in bassa tensione della componente Asos anche per il terzo trimestre 2025

Informiamo le Aziende Associate che con Delibera n. 281/2025/R/COM, l’Arera – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente –, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Bollette (Decreto Legge n. 19/2025), ha confermato anche per il terzo trimestre 2025 l’azzeramento della parte della componente Asos applicata all’energia prelevata per le utenze non domestiche alimentate in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 KW. La misura agevolativa, prevista complessivamente per un semestre, è stata applicata anche ai prelievi di energia elettrica del secondo trimestre 2025.
 
La delibera dell’Arera, con il consueto aggiornamento trimestrale delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali di sistema del settore elettrico in vigore dal 1° luglio 2025, prevede per le utenze di cui sopra l’applicazione delle aliquote riportate in tabella (nel caso-tipo di azienda non energivora).
Per una migliore evidenza e quantificazione del beneficio, in tabella sono riportati anche i corrispondenti valori della componente Asos del 1° trimestre 2025:
 
Componente Asos per le utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 KW Quota fissa
€/POD/mese
Quota potenza
€/KW/mese
Quota energia
€/MWh
1° trimestre 2025 0,9956 1,2037 42,284
2° trimestre 2025 0,9956 1,2037
3° trimestre 2025 0,9956 1,2037
 

Il beneficio verrà applicato automaticamente nelle fatture emesse dai fornitori di energia elettrica relativamente ai prelievi del terzo trimestre 2025.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)




“MGB – Italy Meets German Buyers”: Lecco 21 ottobre 2025

La Camera di Commercio di Como-Lecco ospita, anche quest’anno, una tappa di “IMGB – Italy Meets German Buyers”evento B2B dedicato alle imprese italiane del settore industriale (automazione, automotive, meccanica, subfornitura) che incontreranno  buyer tedeschi interessati a nuovi fornitori.

L’evento si terrà a Lecco, martedì 21 ottobre 2025, presso la sede della Camera di Commercio in via Tonale 28/30.

Come noto l’iniziativa è organizzata con ITKAM – Camera di Commercio Italiana per la Germania e in collaborazione con BME (Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik), Associazione tedesca tra le più attive per il procurement industriale e nell’organizzazione di azioni di sourcing internazionale tra buyer tedeschi e fornitori esteri.

In allegato il company profile con i profili dei 6 buyer ad oggi confermati; file che chiediamo sia compilato dalle imprese comasche e lecchesi interessate a partecipare (anche se già fornito nelle passate edizioni), da inviare alla nostra mail: internazionalizzazione@comolecco.camcom.it.

L’ufficio di riferimento raccoglierà  le preferenze delle imprese, presenteremo i profili aggiornati ai buyer e coordineremo con ITKAM  le agende degli incontri che saranno anticipati alle imprese selezionate. 
La partecipazione è gratuita, riservata alle aziende delle province di Como e Lecco, soggetta a una verifica di compatibilità tra domanda e offerta.

Come per le passate edizioni la giornata di B2B inizierà con una breve sessione introduttiva, in cui i buyer illustreranno le proprie esigenze tecniche: un’occasione utile per orientare meglio i colloqui, ma anche per creare contatti potenzialmente utili nel medio periodo, anche al di là degli incontri one-to-one.

(MP/am)




Le nuove soglie di reddito concordato per le proposte di CPB per il biennio 2025-2026

Le nuove soglie per le proposte di concordato preventivo biennale (CPB) rivolte a contribuenti con elevato livello di affidabilità fiscale sono state introdotte dall’art. 14 del Decreto correttivo (D.Lgs. n. 81/2025), che modifica l’art. 9 del Decreto CPB.

Queste soglie definiscono limiti massimi di incremento del reddito concordato rispetto al reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente, rettificato secondo gli artt. 15 e 16 del Decreto CPB.

Queste modifiche, operative per i concordati sottoscritti a partire dal biennio 2025/2026, mirano a bilanciare gli incentivi per i contribuenti più affidabili con una maggiore prevedibilità del carico fiscale.

Soglie applicabili in base all’affidabilità fiscale – I limiti variano in funzione del punteggio ISA (Indice di Affidabilità Fiscale) conseguito dal contribuente nel periodo precedente:

  • 10% per un livello di affidabilità pari a 10;
  • 15% per un livello pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
  • 25% per un livello pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.
Eccezioni alle soglie – Le soglie non si applicano se la proposta di reddito concordato, calcolata secondo la metodologia standard del CPB, risulta inferiore ai valori di riferimento settoriali derivanti dall’applicazione dell’art. 9, comma 1, del Decreto CPB. In tali casi, prevale il risultato della metodologia ordinaria.

Estensione all’IRAP – Le stesse regole sono estese al valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP, come stabilito dal comma 3-quater dell’art. 9. Ciò garantisce coerenza tra la disciplina del reddito e quella del valore produttivo soggetto a tassazione regionale.

Esempio concreto
Situazione di partenza:

  • Contribuente: Impresa individuale con attività di commercio al dettaglio di abbigliamento.
  • Reddito dichiarato nel 2024: € 100.000 (periodo d’imposta antecedente al biennio 2025/2026).
  • Livello di affidabilità fiscale (ISA): 9,5 (quindi superiore a 9 ma inferiore a 10).
  • Rettifiche ai sensi degli artt. 15 e 16 del Decreto CPB: Nessuna rettifica applicabile.
Calcolo della proposta di reddito concordato

Soglia applicabile: Poiché il livello di affidabilità è 9,5, la soglia massima di incremento rispetto al reddito dichiarato rettificato è del 15%.

Calcolo della soglia massima: Soglia massima Reddito dichiarato rettificato × 1,15 = 100.000 × 1,15 = 115.000

Soglia massima = Reddito dichiarato rettificato × 1,15 = 100.000 × 1,15 = 115.000

Proposta di reddito concordatola proposta di reddito concordato per il biennio 2025/2026 non può superare € 115.000.

Eccezione: proposta inferiore ai valori di riferimento settoriali – Se, applicando la metodologia standard prevista dall’art. 9, comma 1, del Decreto CPB, il valore di riferimento settoriale per la stessa attività fosse, ad esempio, € 120.000, la soglia del 15% non si applicherebbe. In questo caso, la proposta di reddito concordato dovrebbe essere almeno pari al valore di riferimento settoriale, quindi € 120.000.

Estensione all’IRAP – Le stesse regole si applicano al valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP. Quindi, se il valore della produzione netta dichiarato nel 2023 fosse, ad esempio, € 200.000, la proposta concordata per il biennio 2025/2026 non potrebbe superare € 230.000 (€ 200.000 × 1,15), salvo il caso in cui la metodologia ordinaria richieda un valore superiore.
 

Elemento Valore base (2023) Soglia massima (15%) Valore di riferimento settoriale (esempio)
Reddito concordato € 100.000 € 115.000 € 120.000
Valore produzione netta (IRAP) € 200.000 € 230.000
 
Se il valore di riferimento settoriale è superiore alla soglia percentuale, prevale il valore settoriale.
 

(MF/ms)




Affrancamento delle riserve: chiarimenti

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito internet il decreto del Vice Ministro del 27 giugno 2025, il quale reca le disposizioni attuative della disciplina dell’affrancamento delle riserve contenuta nell’art. 14 del DLgs. 192/2024.

Il DM conferma, in primo luogo, all’art. 2 comma 3 che l’affrancamento può avere ad oggetto una o più delle riserve in sospensione esistenti nel passivo, ovvero un importo parziale di una o più di esse.

Si conferma, altresì, all’art. 3 comma 1 che le riserve in sospensione devono sussistere sia nel bilancio 2023, sia nel bilancio 2024.

La Relazione illustrativa evidenzia che, se alcune delle riserve in sospensione sono state utilizzate per la copertura delle perdite (e sono, quindi, potenzialmente oggetto di ricostituzione), le stesse non possono essere affrancate in quanto non esistenti in bilancio (la Relazione, nel momento in cui evidenzia che è oggetto di affrancamento il minore tra gli importi evidenziati nei due bilanci, pare riferirsi alle operazioni di ricostituzione avvenute nel 2024).

L’affrancamento presuppone, in ogni caso, che non sia stata adottata una delibera di distribuzione ai soci con data anteriore al 1° gennaio 2025 (si fa riferimento, in questa sede, ai soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

La Relazione illustrativa al DM chiarisce che possono invece essere affrancate le riserve distribuite ai soci tra il 1° gennaio 2025 e la presentazione della dichiarazione, sempre alla condizione che la delibera di attribuzione ai soci non abbia data anteriore al 1° gennaio.

Quanto agli effetti fiscali, l’art. 3 comma 3 prevede che, in caso di affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, non spetta il credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva a suo tempo versata; la questione, va da sé, deve essere attentamente valutata, posto che nei bilanci esistono riserve in sospensione a fronte delle quali l’onere fiscale a suo tempo assolto è stato basso – in certi casi nullo, come per la rivalutazione nei settori alberghiero e termale del 2020 – così come riserve in sospensione che hanno scontato alla loro costituzione un’imposizione significativa.

L’art. 4 del DM codifica in legge il principio, anticipato dalla Relazione illustrativa al DLgs. 192/2024, per cui l’affrancamento si perfeziona con l’indicazione delle riserve e dell’imposta sostitutiva nella dichiarazione del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 (si tratta delle dichiarazioni REDDITI 2025, nel cui quadro RQ è presente un prospetto a ciò dedicato), non rilevando al contrario il versamento dell’imposta.

Quest’ultima – confermano le norme attuative – è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, delle quali la prima entro il termine di scadenza delle imposte dovute a saldo per il 2024.

L’art. 5 del DM attuativo riguarda i soggetti IRPEF, per i quali i vantaggi risultano particolarmente consistenti.

Si conferma, infatti, il principio contenuto nella circ. Agenzia delle Entrate n. 33/2005 (§ 3) per cui, per le società di persone, l’onere per l’imposta sostitutiva è posto a carico della società, ma l’importo oggetto di affrancamento si considera imputato per trasparenza in capo ai soci (con conseguente incremento del costo della partecipazione).

L’effetto concreto è quello per cui, all’atto della distribuzione della riserva (evento decrementativo dello stesso costo), i soci non scontano più alcuna tassazione: di fatto, l’imposta del 10% assorbe anche la tassazione dei soci, a differenza di quanto avviene per i soci delle società di capitali, per i quali la distribuzione rappresenta un evento imponibile.

L’art. 5 comma 3 precisa che i medesimi principi previsti per i soci delle società di persone valgono anche per i soci delle società di capitali che hanno esercitato le opzioni per la trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 o 116 del TUIR.

Opzione possibile al cambio di regime contabile

Una norma di garanzia è poi contenuta nell’art. 5 comma 2, ed è volta a consentire l’affrancamento ai soggetti IRPEF in contabilità ordinaria che, però, transitano alla contabilità semplificata nel 2025: in assenza di tale previsione, infatti, le riserve in sospensione sconterebbero l’imposizione ordinaria in quanto non ricostituite in bilancio, quanto invece l’affrancamento “postumo” può chiudere i giochi con il 10%.

L’art. 6 del DM attuativo, da ultimo, detta regole specifiche per le società che si trasformano.

Si precisa, in sostanza, che le società di capitali che si sono trasformate in società di persone possono affrancare le riserve in sospensione d’imposta “ereditate” in regime IRPEF, con la conclusione (esplicitata nella Relazione illustrativa al DM) per cui la successiva distribuzione non genera oneri in capo ai soci.

Regole speculari operano per il caso inverso delle società di persone trasformate in società di capitali, per le quali l’affrancamento si considera operato in regime IRES e la successiva distribuzione è soggetta a imposizione in capo ai soci.
 

(MF/ms)




Valute estere maggio 2025

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di maggio 2025 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 149,6196
Peso Argentino 1295,3771
Dollaro Australiano 1,7521
Real Brasiliano 6,3953
Dollaro Canadese 1,5646
Corona Ceca 24,9229
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 8,1348
Corona Danese 7,46
Yen Giapponese 163,1443
Rupia Indiana 96,1427
Corona Norvegese 11,5968
Dollaro Neozelandese 1,8998
Zloty Polacco 4,2538
Sterlina Gran Bretagna 0,8435
Nuovo Leu Rumeno 5,0714
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1278
Rand (Sud Africa) 20,4124
Corona Svedese 10,8812
Franco Svizzero 0,9356
Dinaro Tunisino 3,38
Hryvnia Ucraina 46,8453
Forint Ungherese 403,9386
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di maggio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
 
(MF/ms)