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Domanda rottamazione ruoli: pronto l’applicativo telematico per la trasmissione della richiesta

Il 20 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo a disposizione l’applicativo telematico utile per trasmettere la domanda di rottamazione dei ruoli il cui termine scade il 30 aprile.

La c.d. rottamazione-quinquies è stata introdotta dall’art. 1 commi 82 e ss. della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) e riguarda i carichi consegnati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2023, dovendosi quindi fare riferimento alla data di consegna del ruolo e non alla data, spesso antecedente, in cui il ruolo è stato reso esecutivo.
Il beneficio della rottamazione consiste nello stralcio di qualsiasi sanzione amministrativa, degli interessi compresi nei carichi (di norma si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo), degli interessi di mora di cui all’art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione laddove ancora spettanti.
A differenza delle rottamazioni precedenti, la rottamazione-quinquies è circoscritta ai carichi derivanti:

  • da liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) e controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73) della dichiarazione;
  • da contributi INPS non pagati, con esclusione di quelli derivanti da accertamento;
  • da sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (in questo caso, la rottamazione causa il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge; come indicato nelle FAQ pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, non rientrano nella rottamazione le multe irrogate dalla polizia locale).
Possono beneficiare della rottamazione anche i debitori decaduti dalle rottamazioni precedenti e dal c.d. saldo e stralcio, purché si tratti di carichi rientranti nella rottamazione-quinquies. Si deve però trattare di debitori non in regola con il pagamento delle rate al 30 settembre 2025; diversamente, bisogna continuare a pagare le rate del piano secondo le scadenze originarie.
L’Agente della riscossione fornisce informazioni preventive sui carichi definibili, in modo che i debitori sappiano quali carichi possono rottamare prima di trasmettere la domanda. Nello specifico:
  • se si accede all’area riservata (ad esempio con SPID) cliccando sulla funzione dedicata alla definizione, “il servizio propone in automatico l’elenco dei carichi «rottamabili», con possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta”;
  • in ogni caso, quindi anche attraverso l’area pubblica del sito, è possibile chiedere il prospetto dei carichi definibili con indicazione delle somme dovute, prospetto che verrà in un secondo momento trasmesso via mail al debitore (si veda il comunicato stampa del 20 gennaio nonché le relative FAQ).
La trasmissione della domanda può avvenire solo in via telematica utilizzando l’applicativo messo a disposizione sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Premesso ciò:
  • se si presenta domanda nell’area privata, il sistema evidenzia i carichi rientranti nella rottamazione;
  • invece, se viene utilizzata l’area pubblica del sito, è possibile inserire nel form “i soli documenti che contengono almeno un carico rientrante nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies e quindi «definibile»” (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione).
Sono previsti campi per la domiciliazione, all’interno dei quali sembra possibile indicare, ad esempio, la PEC o il telefono del professionista che assiste il contribuente (a cui sarà inviata la comunicazione di liquidazione degli importi).
Gli intermediari abilitati possono presentare domanda dall’area riservata “EquiPro” con le credenziali Entratel.
Nelle istruzioni presenti sul sito si precisa come il debitore possa rottamare solo alcuni carichi compresi nella medesima cartella di pagamento.
Nelle FAQ si specifica che se si rottamano solo alcuni carichi oggetto di una dilazione dei ruoli, dopo la domanda sarà possibile prendere contatto con gli uffici onde ottenere la rimodulazione del piano e poter continuare la dilazione per i debiti non rottamati, per scelta o per esclusione.
Se si accede all’area riservata compaiono subito i carichi rottamabili
Presentata la domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso, quindi:
  • non possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in essere si sospendono;
  • non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ma restano valide quelle in essere;
  • pagamenti delle pubbliche amministrazioni possono essere erogati non operando il blocco di cui all’art. 48-bis del DPR 602/73;
  • il DURC può essere rilasciato;
  • viene meno il divieto di compensazione per ruoli scaduti (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 28 febbraio 2024 n. 54).
Pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate.
 

(MF/ms)




Diritto camerale 2026

Le misure del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per l’anno 2026 restano invariate rispetto a quelle degli ultimi anni. Lo conferma il Ministero delle Imprese e del made in Italy con la nota n. 9347.

Per effetto della progressiva riduzione disposta dall’art. 28 comma 1 del DL 24 giugno 2014 n. 90, il tributo è determinato applicando la riduzione del 50% agli importi fissati dal DM 21 aprile 2011.

Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, le misure del diritto annuale sono le seguenti:

  • imprese individuali: 100 euro (unità locale 20 euro);
  • tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2025, con un minimo di 100 euro e un massimo di 20.000 euro (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100 euro).
Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato:
  • imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli): 44 euro (unità locale 8,80 euro);
  • società semplici non agricole: 100 euro (unità locale 20 euro);
  • società semplici agricole: 50 euro (unità locale 10 euro);
  • società tra avvocati ex DLgs. 96/2001: 100 euro (unità locale 20 euro).
Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, i quali corrispondono un diritto annuale nella misura fissa pari a 15 euro.

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l’importo di 55 euro.

Il diritto annuale deve essere versato con arrotondamento all’unità di euro secondo le modalità indicate dalla nota MISE 3 marzo 2009 n. 19230.

Le CCIAA possono essere autorizzate a una maggiorazione fino al 20%

Le predette misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni applicabili dalle singole Camere di Commercio.

In base all’art. 18 comma 10 della L. 580/93, infatti, le CCIAA possono essere autorizzate dal Ministero all’applicazione di una maggiorazione fino al 20% del diritto ordinariamente dovuto. Relativamente al triennio 2023, 2024 e 2025, le maggiorazioni erano state approvate con il DM 23 febbraio 2023. Il decreto ha quindi esaurito la sua efficacia; pertanto, per il triennio successivo (2026, 2027 e 2028), si attende la pubblicazione di un nuovo decreto.

Inoltre, in attuazione dell’art. 1 comma 784 della L. 205/2017, è operativo l’incremento del 50% del diritto annuale per gli anni 2025, 2026 e 2027, in favore delle Camere di Commercio di Agrigento, Caltanissetta, Messina, Palermo-Enna, Sud Est Sicilia e Trapani (DM 2 maggio 2025).
 

(MF/ms)




Dichiarazione IVA 2026: introdotti due modelli, uno semplificato

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 15 gennaio 2026, ha approvato i modelli di dichiarazione annuale IVA per l’anno 2025, introducendo una duplice architettura progettata per adattarsi a esigenze operative differenziate.

Modello IVA 2026: architettura completa – Il Modello IVA2026 rappresenta la versione integrale, con ventidue quadri (VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY, VZ) destinati a catturare l’intero articolato delle posizioni fiscali in materia IVA: liquidazioni periodiche, crediti, debiti, versamenti, sospensioni, operazioni intracomunitarie, esportazioni e ogni altra variante gestionale rilevante. 

Modello IVA BASE 2026: la versione semplificata – Accanto al modello generale, l’Agenzia ha promosso il Modello IVA BASE2026, composto da un sottoinsieme di nove quadri (VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX, VT), destinato ai contribuenti che nel corso dell’anno hanno determinato l’imposta secondo le regole generali IVA senza ricorrere a regimi agevolati, opzioni di gruppo o operatività finanziaria complessa. La scelta di questa alternativa semplificata rappresenta un’estensione del principio di semplificazione già operante in altri adempimenti tributari e consente una compilazione più snella, pur mantenendo l’accuracy nei dati significativi. 

Arrotondamento e indicazione degli importi – Tutti i modelli prescrivono l’indicazione degli importi in unità di euro con arrotondamento per eccesso ove la frazione decimale sia pari o superiore a 50 centesimi, per difetto in caso contrario. La regola riproduce fedelmente i principi matematici dettati dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, e dalla normativa comunitaria in materia. 

Trasmissione telematica e modalità tecnico-operative – I soggetti che presentano telematicamente la dichiarazione, direttamente o tramite intermediari abilitati (di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322/1998), devono trasmetterne i dati secondo specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento. L’intermediario incaricato è in ogni caso obbligato a rilasciare al contribuente una dichiarazione redatta su modelli conformi in struttura e sequenza a quelli formalmente approvati.

 
(MF/ms)




Valutazione dei titoli iscritti in bilancio

L’art. 1 commi 65-67 della L. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) ha reintrodotto, per gli esercizi 2025 e 2026, la deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

La deroga (che ha carattere facoltativo) ricalca quelle già previste in passato in considerazione della situazione di turbolenza che aveva allora interessato i mercati finanziari, che ne rendeva inattendibili i valori (si veda, da ultimo, quella disposta dall’art. 45 comma 3-octies ss. del DL 73/2022 conv. L. 122/2022 per gli esercizi 2022-2024).

Si tratta, quindi, di una disciplina già nota alle imprese e ai professionisti che le assistono.

Sotto il profilo soggetto, la deroga si applica:

  • in considerazione del riferimento ai “soggetti che non adottano i principi contabili internazionali”, ai soli soggetti che redigono il bilancio (anche in forma abbreviata e micro) secondo le disposizioni del codice civile e i principi contabili nazionali emanati dall’OIC;
  • alle imprese del settore assicurativo. In questo caso, è previsto un apposito potere regolamentare in capo all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).
Sotto il profilo oggettivo, la deroga riguarda i “titoli non destinati a permanere durevolmente” nel patrimonio dell’impresa. Rientrano, quindi, nell’ambito di applicazione della norma i titoli iscritti nell’attivo circolante, ordinariamente valutati, ai sensi dell’art. 2426 comma 1 n. 9 c.c., al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.

Sulla base dei chiarimenti forniti in riferimento alle precedenti disposizioni derogatorie (in particolare, nel documento interpretativo OIC 11, che ha disciplinato – per le imprese diverse da quelle di assicurazione – le modalità attuative del regime di cui all’art. 45 comma 3-octies ss. del DL 73/2022 convertito), si ritiene che:

  • rientrino nell’ambito di applicazione della norma sia i titoli di debito che i titoli di capitale;
  • non ci siano preclusioni all’applicazione della deroga ai titoli non quotati;
  • la deroga non si applichi agli strumenti finanziari derivati;
  • la norma si applichi sia ai titoli iscritti nell’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, sia ai titoli acquistati nel corso dell’esercizio (e quindi non presenti nel portafoglio dell’ultimo bilancio regolarmente approvato), facendo riferimento, in tale ipotesi, per la valutazione, al costo di acquisto;
  • la deroga possa essere applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato oppure a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa.
A fronte del regime derogatorio, è, poi, previsto l’obbligo (sia per le imprese assicurative che per le imprese che non operano nel settore assicurativo) di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione.

Sotto il profilo temporale, la L. 199/2025 stabilisce che la deroga si applica “negli esercizi 2025 e 2026” e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, in riferimento ai bilanci 2025 e 2026.

Il regime è, dunque, introdotto per due esercizi consecutivi, a differenza di quanto avvenuto in passato, quando la deroga era introdotta per un solo esercizio e poi estesa a quelli immediatamente successivi tramite decreto ministeriale.

Peraltro (anche qui in discontinuità con il passato), la norma non fa riferimento, per giustificare la deroga agli ordinari criteri di valutazione previsti dal codice civile, alla situazione di turbolenza dei mercati finanziari (che non si potrebbe prevedere per il 2026).

Sembra, poi, utile evidenziare che la L. 199/2025 non pone limitazioni in ordine all’applicazione della deroga, a eccezione di quella che attiene alla durevolezza della perdita di valore.

In particolare, non risultano esclusioni per i titoli già iscritti nell’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato e non svalutati in applicazione del regime derogatorio di cui all’art. 45 comma 3-octies ss. del DL 73/2022 convertito.

Bisogna, comunque, considerare che, come già osservato in riferimento alle proroghe dei precedenti regimi, l’applicazione per più esercizi della deroga sembra confermare che le perdite di valore dei titoli hanno carattere durevole.

In riferimento al bilancio 2025, il regime derogatorio sembra, quindi, trovare spazio di applicazione soltanto per i titoli acquistati nel corso del 2025 e per i titoli già presenti nel portafoglio dell’ultimo bilancio regolarmente approvato, ma valutati secondo gli ordinari criteri di valutazione.

Più in generale, la deroga “continuativa” alle disposizioni del codice civile che disciplinano i criteri di valutazione incide negativamente sulla valenza informativa e sulla comparabilità dei bilanci.
 

(MF/ms)




Fringe benefit: confermata la soglia a 1.000/2.000 euro anche per il 2026

Anche per il 2026 la soglia di non imponibilità dei fringe benefit per i dipendenti resta a 1.000 euro o a 2.000 con figli a carico.

L’art. 1 commi 390 – 391 della L. n. 207/2024 (legge di bilancio 2025), che non ha subito alcuna modifica ad opera della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), ha infatti previsto l’incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027.

Fermo restando il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, l’art. 51 comma 3 del TUIR dispone, a regime, che non concorra a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

L’art. 1 comma 390 primo periodo della L. 207/2024 ha tuttavia disposto che, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall’art. 51 comma 3 del TUIR, “non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale”.

L’art. 1 comma 391 secondo periodo della citata legge ha inoltre previsto che il suddetto limite sia “elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2” del TUIR.

Pertanto per ciascun periodo d’imposta 2025, 2026 e 2027, la misura della suddetta soglia è elevata da 258,23 euro a 1.000 euro per tutti i dipendenti e a 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

L’Agenzia delle Entrate, nella circ. n. 4/2025 (§ 2.7), ha chiarito che l’ammontare del limite è innalzato a 2.000 euro qualora si tratti di un lavoratore dipendente con figli fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 comma 2 del TUIR, considerando anche i figli nati fuori del matrimonio, riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati e, per ragioni logico-sistematiche, i figli conviventi del coniuge deceduto.

La L. 207/2024 ha inoltre ampliato, per tutti i dipendenti (con o senza figli a carico), l’ambito oggettivo di applicazione della soglia di esenzione dei fringe benefit.

Non concorrono infatti a formare il reddito di lavoro dipendente nei suddetti limiti, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche “le somme erogate o rimborsate” dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per il pagamento:

  • “delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”;
  • “delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale”.

L’art. 1 comma 390 della L. 207/2024 dispone che l’incremento del limite, comprensivo delle utenze domestiche e delle spese per affitto o interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale, operi “in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo,” del TUIR.

In virtù di tale disposto, resta, quindi, fermo il principio secondo cui, qualora il valore dei beni o dei servizi forniti, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette o delle spese per locazione/interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale, risulti complessivamente superiore al limite in oggetto, l’intero valore rientra nell’imponibile fiscale.

Ad esempio, nel caso in cui il valore normale dei beni e servizi complessivamente ceduti al dipendente senza figli a carico, e dei suddetti rimborsi, nel periodo d’imposta 2026 sia pari a 1.300 euro, l’importo che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente è pari a 1.300 euro (non quindi solo per l’eccedenza di 300 euro rispetto al limite di 1.000 euro).

Sotto il profilo della documentazione, per l’attuazione dell’incremento della misura sia per i dipendenti con figli che senza, i datori di lavoro devono fornire informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Per i dipendenti con figli, il maggior limite si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.
 
(MF/ms)




Vavassori e Sabadini nominati nella giunta nazionale di Confapi

Due lecchesi nella giunta nazionale di Confapi. Enrico Vavassori, presidente di Confapi Lecco Sondrio e Luigi Sabadini, past president di Confapi Lecco Sondrio e attuale presidente di Unionmeccanica nazionale, venerdì scorso sono stati nominati nella giunta nazionale della Confederazione delle piccole e medie imprese guidata dal presidente Cristian Camisa.
Ringrazio il presidente Camisa per la fiducia che ha accordato a me e a Luigi Sabadini con questa nomina. E’ un incarico che affronterò con orgoglio e dedizione. Rappresentare la territoriale di Lecco sui tavoli nazionali è una responsabilità importante, ma anche un’opportunità concreta per portare valore e attenzione alle esigenze delle nostre imprese”, commenta Vavassori, che entra anche a far parte della commissione etica di Confapi.
Per Luigi Sabadini si tratta di una conferma in giunta perché reduce dal primo mandato insieme a Camisa alla guida di Confapi: “Confapi Lecco Sondrio, con la mia nomina e di Vavassori, è confermata come una territoriale di grande rilevanza, è una grande soddisfazione per la nostra associazione e per il lavoro svolto”. Sabadini è stato nominato anche membro della commissione finanziaria di Confapi. 

Questa la composizione della giunta che affiancherà il Presidente per il prossimo triennio: Filiberto Martinetto (Presidente emerito), Corrado Alberto, Erasmo Antro, Giorgio Binda, Bruno Bisetti, Angelo Bruscino, Gian Piero Cozzo, Dante Damiani, Carlo De Romedis, Massimo De Salvo, Giorgio Delpiano, Cristina Di Bari, Vincenzo Elifani, Magno Garro, Gianfranco Lusuardi, Raffaele Marrone, Dhebora Mirabelli, Francesco Napoli, Mauro Orsini, Massimo Paniccia, Luigi Pino, Luigi Sabadini, Marco Tenaglia, Marco Trevisan, Paolo Uberti, Enrico Vavassori.

Anna Masciadri
Ufficio stampa




Trafilerie: convegno Apitech-Bicocca “La sostenibilità può essere un vantaggio economico per le aziende”

Si è svolto ieri, presso la sede di Confapi Lecco Sondrio, il convegno “Della trafileria non si butta via niente”, evento conclusivo del progetto STAR – Stearato dai processi di trafilatura del filo di acciaio come risorsa, promosso da ApiTech in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e con il coinvolgimento di alcune trafilerie del territorio lecchese.
L’iniziativa rappresenta un importante momento di restituzione dei risultati di un percorso di ricerca applicata, volto a trasformare un residuo di processo in una risorsa, ribaltando l’approccio tradizionale allo scarto attraverso l’applicazione dei principi dell’economia circolare.
Dopo un’accurata fase di caratterizzazione dei materiali, il progetto STAR ha individuato tre principali direttrici di valorizzazione degli stearati esausti: il loro impiego come additivi nei materiali da costruzione, l’utilizzo in polimeri ed elastomeri e la produzione di biogas mediante processi di digestione anaerobica.
Il lavoro svolto si è distinto per il suo approccio integrato, che ha affiancato alla ricerca di laboratorio analisi tecniche, economiche e normative, con il coinvolgimento diretto delle imprese del settore. I risultati raggiunti sono concreti e misurabili: il progetto ha portato al deposito di un brevetto per la produzione di biogas da stearati esausti e ha consentito di definire le condizioni in cui tali materiali possono essere efficacemente riutilizzati nei cementi e nei polimeri.
Al convegno hanno partecipato circa un centinaio di persone, in gran parte trafilieri della provincia di Lecco, a testimonianza dell’attenzione del comparto verso percorsi di innovazione sostenibile.
Nel corso dell’incontro sono intervenuti Luigi Sabadini, titolare delle Trafilerie Valgreghentino e presidente nazionale di Unionmeccanica, Silvia Negri responsabile ApiTech, Carlo Antonini referente scientifico ApiTech e Elena Collina docente dell’Università di Milano-Bicocca. I relatori hanno illustrato il percorso e i risultati del progetto sottolineando come la sostenibilità ambientale possa tradursi anche in un ritorno economico, rafforzando la competitività delle imprese.
Questa ricerca è la dimostrazione che la sostenibilità può essere un beneficio per le imprese, spesso la si vede solo come un ostacolo imposto. E’ stato un progetto lungo, articolato e non semplice, ma il vantaggio del risultato a cui si è arrivati, ora è a disposizione di tutti e può portare enormi benefici per le aziende”, spiega Luigi Sabadini.
Il progetto STAR si chiude così con un esito positivo, confermando il ruolo di ApiTech e Confapi Lecco Sondrio nel promuovere iniziative di innovazione, trasferimento tecnologico e sostenibilità, a supporto dello sviluppo del sistema produttivo locale.

Anna Masciadri
Ufficio stampa 




Accise su fornitura di energia elettrica e gas: disposizioni dell’Agenzia delle Dogane

L’Agenzia delle Dogane (ADM) ha pubblicato la circolare n. 32/2025, nella quale sono riportate alcune indicazioni relative alla revisione delle accise applicabile dal 1 gennaio 2026.
 
Per il gas, le definizioni di “usi civili” ed “usi industriali” sono sostituite da “usi domestici” e “usi non domestici”. Le nuove disposizioni normative definiscono gli usi domestici, come gli impieghi “del gas naturale destinato alla combustione in unità immobiliari aventi funzione abitativa e loro pertinenze”, a cui aggiunge l’uso combustione negli uffici pubblici, negli uffici posti al di fuori degli stabilimenti di produzione, negli istituti di credito, negli istituti di istruzione, per la produzione di energia termica destinata alla cessione a terzi per usi domestici e al riempimento dei serbatoi di autoveicoli tramite l’impianto domestico. Per differenza, gli usi non domestici riguardano gli utilizzi non ricompresi in quelli domestici, con la precisazione che appartengono a questa categoria i consumi di gas utilizzati per la produzione di energia termica in impianti cogenerativi per teleriscaldamento con le caratteristiche di cui alla Legge 10/91 (art. 11, c. 2 b)), anche se la rete di teleriscaldamento fornisce utenze domestiche. Nella circolare sono confermati come appartenenti agli usi domestici, i consumi delle abitazioni del proprietario, dirigenti o impiegati di un’impresa, eventualmente ubicate all’interno delle fabbriche; sono definiti gli uffici pubblici e gli istituti di credito. E’ specificato che gli utilizzi del gas definiti dal TUA in vigore fino al 31/12/2025, riconosciuti come meritevoli dell’aliquota per usi industriali, rimangono assorbiti nell’ambito applicativo dell’aliquota “per usi non domestici”. Sono pertanto aggiunte al perimetro degli usi non domestici alcune attività precedentemente escluse, come biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, teatri, cinema, discoteche, sale per concerti e spettacoli, fiere, lavanderie ed ospedali. Nel documento (pagg. 6 e 7) è riportata una tabella che pone a confronto i vecchi ed i nuovi beneficiari dell’aliquota ridotta. Non cambia nulla nelle modalità di applicazione dei venditori, che devono continuare a ricevere un’apposita dichiarazione dal cliente finale per poter beneficiare della riduzione.
Ricordiamo che l’aliquota di accisa sul gas naturale impiegato per usi di combustione negli usi domestici è ora fissata per scaglioni di consumo fino a 18,6 c€/Smc (per consumi oltre 1.560 Smc/anno), quella sul gas naturale impiegato per usi di combustione negli usi non domestici è fissata a 1,2498 c€/Smc.
Al fine del riconoscimento dell’aliquota di accisa per combustione per usi non domestici l’azienda è tenuta a fornire al proprio fornitore una dichiarazione contenente la descrizione dell’attività svolta e degli impieghi in cui si intende utilizzare il gas naturale. Tale dichiarazione deve essere fornita ad ogni variazione di fornitore.
 
Come già definito nel D.Lgs. n.43/2025 e nella successiva circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 13/2025, sia per il gas naturale sia per l’energia elettrica, per i soggetti obbligati al pagamento delle accise, dal 2026 è introdotto l’obbligo di presentazione di due dichiarazioni semestrali (entro la fine del mese di marzo con riferimento al periodo d’imposta 1° luglio/31 dicembre e entro la fine del mese di settembre con riferimento al periodo d’imposta 1° gennaio/30 giugno)), con il termine per la liquidazione degli importi dovuti entro il termine di ciascun mese. Dato che il 2026 vedrà la sovrapposizione dei due diversi adempimenti, alle pagine n.10 e n.11 dell’allegata circolare sono definite alcune disposizioni transitorie relative alla gestione delle rate, dei conguagli e degli eventuali crediti.
 
Le modifiche normative introdotte comporteranno una revisione delle destinazioni d’uso da applicare nelle nuove dichiarazioni di consumo: il confronto tra il sistema valido fino al 2025 e quello decorrente dal 2026 è agevolato dagli allegati 1 (per l’energia elettrica) e 2 (per il gas naturale), disponibili in calce all’allegata circolare.
 
La circolare torna anche sulle nuove regole per la prestazione e l’aggiornamento della cauzione dovuta dai soggetti obbligati, che viene incrementata al 15% dell’accisa annua e che deve essere adeguata trimestralmente in modo da non essere inferiore alla media aritmetica di quanto dovuto nei tre mesi precedenti. L’adeguamento non è dovuto se l’aumento è inferiore al 10%.
Nella circolare sono poi fornite indicazioni anche relativamente all’addizionale regionale, a cui risultano assoggettati (nelle regioni a statuto ordinario) i consumi di gas naturale per usi domestici e per usi non domestici.
 
Per maggiori dettagli, si consiglia di prendere visione della circolare riportata in allegato.
 
(RP/rp)



Sostenibilità: tre guide per le Pmi non obbligate al report

Le PMI europee hanno finalmente strumenti concreti per raccontare la propria sostenibilità in modo semplice, trasparente e credibile.

L’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) ha pubblicato tre nuove guide operative – C2, C3 e C7 – per supportare le PMI nella redazione del reporting volontario di sostenibilità secondo lo standard VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs).
L’iniziativa risponde alle difficoltà emerse nella prima fase di test e consultazione del VSME, quando molte aziende avevano segnalato la necessità di esempi concreti e indicazioni tecnico-operative per affrontare le disclosure più complesse. Le nuove guide colmano proprio questo vuoto, offrendo un approccio pratico e modulare che accompagna le imprese, anche le più piccole, nella definizione e comunicazione delle proprie performance ESG.

La guida C2 è dedicata a pratiche, politiche e iniziative future e aiuta le aziende a descrivere in modo narrativo cosa fanno – e cosa intendono fare – per migliorare il proprio impatto ambientale e sociale. Comprende un elenco di esempi organizzati per temi di sostenibilità e diversi casi studio, per settori chiave come agroalimentare, edilizia e tecnologia. L’obiettivo è facilitare la rendicontazione narrativa, anche per chi non dispone di risorse o strutture complesse.

La guida C3 affronta invece uno degli aspetti più tecnici del reporting: gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra (Scope 1 e 2) e i piani di transizione climatica. Oltre a spiegare come fissare target credibili e misurabili, il documento propone un percorso passo passo per costruire strategie climatiche solide, utili a comunicare la coerenza e la serietà degli impegni assunti dalle imprese.

La guida C7 si concentra sulla gestione dei gravi incidenti relativi ai diritti umani lungo la catena del valore. Attraverso esempi realistici, illustra come identificare e rendicontare eventi negativi – come reclami, azioni legali o violazioni confermate – e come descrivere in modo trasparente le misure correttive intraprese. L’obiettivo è trasformare le criticità in occasioni di apprendimento e miglioramento continuo.

Infine, leggendo il Rapporto sull’accettazione del mercato del VSME, pubblicato da EFRAG, emerge che la rendicontazione volontaria sta diventando un linguaggio comune tra PMI, banche, clienti e partner di filiera: è un segnale che conferma come la sostenibilità, anche per le imprese più piccole, non sia più solo un obbligo morale, ma un fattore strategico di competitività e fiducia nel mercato.

(SN/am)




Imposta di bollo e fatture elettroniche

Inoltriamo tabella raccordo tra il codice natura operazione da indicare nel tracciato delle fatture elettroniche, l’applicazione dell’imposta di bollo e i riferimenti normativi del decreto IVA (DPR 633/72). 

Nella prima colonna si trova il codice natura IVA da indicare nella fattura elettronica, la terza colonna è relativa all’applicazione dell’imposta di bollo; l’ultima colonna riporta i riferimenti normativi IVA e altre leggi.

(MF/ms)