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“Fornitore Offresi 2026” iscrizioni aperte

Informiamo le aziende associate interessate che sono aperte le iscrizioni per partecipare come espositori a “Fornitore Offresi 2026” che si terrà a Lariofiere, Erba (Como), dal 19 al 21 febbraio del prossimo anno. 

Sarà la 17esima edizione della fiera internazionale della subfornitura meccanica, diventato nel corso degli anni un appuntamento imperdibile per il settore con più di 8 mila visitatori e 350 espositori.

Chi volesse partecipare deve scaricare e compilare il materiale cliccando qui e inviarlo a fornitoreoffresi@lariofiere.com

(MP/am)




Dichiarazione dei redditi: verifica delle spese sanitarie

Con la FAQ pubblicata il 17 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il prospetto di dettaglio delle spese sanitarie, disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria, può essere utilizzato, in alternativa ai singoli documenti di spesa, sia in relazione al modello 730 che al modello REDDITI PF. 

L’emanazione della FAQ “esplicativa” era stata annunciata nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-04219 del 9 luglio scorso.

La questione trae origine dalle modifiche all’art. 5 comma 3 del DLgs. 175/2014 apportate dall’art. 6 del DL 73/2022 e applicabili dalle dichiarazioni presentate dal 2023, secondo cui qualora la dichiarazione precompilata venga presentata mediante un CAF o professionista, il controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73 non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è più richiesta la conservazione della documentazione.

Il CAF o professionista deve però verificare, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata; in caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

Commentando tale novità normativa, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare 19 giugno 2023 n. 14, ha chiarito che, per quanto riguarda le spese sanitarie, in luogo della documentazione (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), il contribuente può esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.

Se vi è corrispondenza tra la documentazione (o il prospetto di dettaglio) esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, l’importo delle spese sanitarie non viene modificato e il CAF o il professionista è esonerato dalla conservazione della relativa documentazione.

Tali chiarimenti della circ. n. 14/2023 sono però contenuti in un paragrafo intitolato “Acquisizione e conservazione del modello 730 e relativi documenti”, lasciando quindi intendere che potessero essere applicati solo in relazione ai modelli 730, anche se un generale rinvio alla circolare in esame, per ulteriori approfondimenti sulla documentazione da conservare in relazione alle spese sanitarie, è rinvenibile sia nel modello 730 (in Appendice), che nel modello REDDITI PF (in Appendice al Fascicolo 1).

Dubbio che è stato quindi superato con la FAQ pubblicata, la quale ammette un utilizzo generalizzato del prospetto di dettaglio delle spese sanitarie disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria, indipendentemente dal modello utilizzato per la presentazione della dichiarazione dei redditi (730 o REDDITI PF).

Resta fermo, come già indicato nella circ. n. 14/2023, che il prospetto deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si attesta che esso corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.

Inoltre, deve ritenersi che l’utilizzo del prospetto in esame possa avvenire indipendentemente dal fatto che la dichiarazione dei redditi (modello 730 o REDDITI PF) venga presentata utilizzando la dichiarazione precompilata, in assenza di esplicite indicazioni al riguardo contenute nella FAQ pubblicata dall’Agenzia.

Tale conclusione è stata infatti esplicitata nella precedente risposta a interrogazione parlamentare, dove si afferma che il citato prospetto “può essere conservato/esibito, in luogo della documentazione attestante le singole spese, anche dai contribuenti che non intendono avvalersi del «servizio» web della dichiarazione dei redditi precompilata disponibile nell’area riservata presente sul sito dell’Agenzia delle entrate e che, quindi, compilano e presentano la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi persone fisiche) in via autonoma”.

Al riguardo, la risposta opportunamente precisa che in quest’ultimo caso non trovano applicazione i limiti ai poteri di controllo di cui al richiamato art. 5 del DLgs. 175/2014, limiti che sono specifici della dichiarazione precompilata, in quanto si basano sui dati forniti all’Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi.
Tali limitazioni sono però applicabili non solo ai modelli 730 precompilati, ma anche ai modelli REDDITI PF precompilati, compresi quelli che riguardano contribuenti titolari di partita IVA (cfr. art. 1 comma 1-bis del DLgs. 175/2014).

Nella FAQ l’Agenzia delle Entrate precisa altresì che resta fermo che se la detrazione per le spese sanitarie “spetta solo in presenza di determinate condizioni soggettive, il contribuente è tenuto a conservare ed esibire la relativa documentazione”.
 

(MF/ms)




Fringe benefit auto aziendali: ulteriore chiarimenti tramite FAQ all’Agenzia delle Entrate

Con la risposta a interpello n. 192, pubblicata il 22 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate è tornata a occuparsi dei criteri di determinazione del fringe benefit relativo alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, alla luce della nuova disciplina, già oggetto di chiarimenti con la recente circ. n. 10/2025.

In particolare, con la risposta in commento, l’Agenzia ha ribadito che ai veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati in data successiva al 30 giugno 2025, si applica il criterio di tassazione del fringe benefit basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale.

In questo caso, infatti, non può trovare applicazione né la nuova disciplina di cui all’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, introdotta dall’art. 1 comma 48 della L. 207/2024, né la disciplina transitoria di cui al successivo comma 48-bis, introdotto dall’art. 6 comma 2-bis del DL 19/2025 (c.d. DL “Bollette”).

Si ricorda che l’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, come modificato dalla L. 207/2024, stabilisce che, ai fini della determinazione del fringe benefit, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall’ACI.

Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Con la circ. n. 10/2025 (§ 1.1), l’Agenzia ha chiarito che la nuova disciplina si applica ai veicoli che rispettano congiuntamente i seguenti requisiti:

  • sono immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  • sono concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  • sono assegnati (cioè consegnati) ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.
La nuova disciplina non è quindi applicabile nel caso rappresentato nell’istanza di interpello, in quanto i requisiti previsti dall’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR della sottoscrizione del contratto, dell’immatricolazione del veicolo e della consegna al dipendente non si verificano tutti nel 2025.

Quanto alla disciplina transitoria, l’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024 stabilisce che resta ferma la disciplina vigente sino al 31 dicembre 2024 per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.

Sul punto, l’Agenzia ha chiarito che, in base alla “prima parte” del citato comma 48-bis, il regime di tassazione vigente al 31 dicembre 2024 si applica ai veicoli immatricolati, oggetto di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, fino alla naturale scadenza dei contratti (cfr. circ. n. 10/2025, § 1.2).

La “prima parte” dell’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024 non è quindi applicabile nel caso esaminato nella risposta a interpello in quanto la consegna dei veicoli è prevista non prima del 1° luglio 2025.

La “seconda parte” dell’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024 consente di applicare il regime di tassazione previgente anche nell’ipotesi in cui il veicolo sia stato ordinato dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e sia stato consegnato al dipendente dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, affinché la norma trovi applicazione, è necessario che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025, sussistano anche gli ulteriori requisiti di immatricolazione e stipulazione del contratto (cfr. circ. n. 10/2025, § 1.2).

Nel caso di specie, considerato che i veicoli vengono assegnati ai dipendenti in data successiva al 30 giugno 2025, neppure la “seconda parte” del citato comma 48-bis può trovare applicazione.

Stante l’assenza dei requisiti richiesti per l’applicazione della nuova disciplina (art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR) e dei requisiti richiesti per l’applicazione della disciplina transitoria (art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024), l’Agenzia ha concluso che ai veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati in data successiva al 30 giugno 2025, si applica il criterio di tassazione del fringe benefit basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo effettuato nell’interesse del datore di lavoro (si veda anche la circ. n. 10/2025, § 1.3).
 

(MF/ms)




Bilancio sostenibilità Confapi Lecco Sondrio: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo l’invio del nostro comunicato.
 




Bilancio di sostenibilità 2024: strumento per far crescere l’associazione

E’ online sul sito di Confapi Lecco Sondrio il “Bilancio di sostenibilità e report di impatto 2024” dell’associazione elaborato con il metodo della Scuola di economia civile (Sec). Siamo giunti, ormai, alla sesta edizione di quello che fino all’anno scorso veniva definito “Bilancio sociale”. Ora, finalmente, il nuovo nome abbraccia tutti gli aspetti della sostenibilità (ESG – Environmental, social, governance), quindi parla non solo delle ricadute sociali dell’attività annuale dell’associazione, ma anche dell’impatto ambientale e l’effetto della governance sul territorio, misurando anche i risultati.

Il “Bilancio di sostenibilità e report di impatto 2024” si compone di tre parti. La prima descrive l’attività di Confapi Lecco Sondrio, la storia, la mission, i valori, l’organigramma, gli stakeholder con cui si rapporta ogni giorno e i servizi che offre alle aziende associate.
La seconda parte, quella centrale, valuta l’operato dell’Associazione di via Pergola raggruppando le attività in alcuni domini di valore e per ogni risultato evidenzia, rispetto all’anno precedente, in cosa è migliorata e in cosa, invece, è peggiorata.
Tra i miglioramenti registrati nel 2024 troviamo una maggior presenza in appuntamenti di networking, maggiore attenzione alla formazione interna, impegno verso i giovani attraverso numerosi progetti organizzati con le scuole e il servizio dedicato al loro ingresso nel mondo del lavoro e l’organizzazione di eventi culturali non solo per gli associati.
Per il futuro si suggerisce di lavorare per l’evoluzione delle competenze interne che vadano di pari passo con quelle richieste delle aziende associate per perseguire i loro obiettivi; continuare nel supporto delle nuove generazioni e del loro ingresso nel mondo del lavoro; impegnarsi anche nell’approfondire i risvolti etici delle novità tecnologiche che coinvolgono il mondo delle imprese, come ad esempio l’intelligenza artificiale.

La terza parte del “Bilancio di sostenibilità 2024”, invece, è dedicata alle iniziative più significative dell’anno organizzate dall’associazione, come ad esempio la prima edizione de “La piccola impresa che vorrei” e i festeggiamenti per il 75esimo di fondazione.
Il “Bilancio di sostenibilità e report di impatto” è uno strumento molto utile per raccontare l’associazione a tutti gli stakeholder del territorio e anche per capire come ci percepiscono, cosa viene apprezzato maggiormente e dove, invece, potremmo migliorare. Siamo stati la prima associazione di categoria a farlo in provincia di Lecco nel 2019, siamo stati lungimiranti, ora molti altri lo fanno, anche le aziende e possiamo supportarle nel realizzarlo. Lo consideriamo uno strumento molto importante che ci stimola sempre a migliorare”, commenta Marco Piazza, direttore di Confapi Lecco Sondrio. 

Anna Masciadri
Ufficio stampa 




Nuovi corsi di formazione per datore di lavoro e di aggiornamento DL/RSPP

Informiamo che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato Regioni 2025 che, tra l’altro, definisce i contenuti del corso di formazione rivolto a tutti i datori di lavoro e del corso di aggiornamento della formazione del datore di lavoro che svolge la funzione di RSPP, abbiamo provveduto a organizzare e calendarizzare tali corsi. 

Accedendo al sito www.apiformazione.org, nella sezione “Corsi a pagamento”, sono disponibili i suddetti corsi. Potete prenderne visione per consultare i calendari e le modalità di iscrizione mediante i seguenti link:

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il nostro ufficio all’indirizzo formazione@confapi.lecco.it o al numero 0341282822. 

(SB/tm)

 




Assistenza gestione obblighi di formazione per la sicurezza NUOVO SERVIZIO CONFAPI LECCO SONDRIO

Con riferimento agli obblighi delle imprese in campo salute e sicurezza, gli aspetti di formazione occupano un posto molto rilevante. Tutte le imprese devono inserire nel DVR, Documento di Valutazione dei Rischi, l’organigramma della sicurezza, evidenziando le diverse figure nominate a ricoprire i diversi ruoli (Datore di lavoro, dirigenti, preposti, addetti soccorso e antincendio). Ciascuna di esse ha dei compiti da svolgere e degli obblighi formativi.

 

Per assistenza nella verifica o revisione delle figure della sicurezza e di conseguenza, degli obblighi formativi, della frequenza e della decorrenza di questi obblighi, potete rivolgervi in associazione, soprattutto in questi mesi in cui è da poco in vigore l’accordo Stato Regioni 2025.

L’assistenza più leggera viene fornita gratuitamente, da remoto, con scambi email o telefono, ma se vi serve un’assistenza più mirata, in presenza, per fare il punto della situazione e adeguarsi all’accordo stato regioni 2025, scrivete o chiamate (formazione@confapi.lecco.it, 0341.282822).

Il servizio formazione, nella persona di Stefania Beretta, e il servizio sicurezza dell’associazione, nella persona di Silvia Negri, sono a disposizione per preventivare e fornire il supporto necessario.

(SN/am)




Patente a crediti: nuove funzionalità

In continuità con le novità sulla patente a crediti nei cantieri, introdotta nel settembre 2024 (circolari Confapi n.438 e 467), si segnala che, dal 10 luglio 2025 sono disponibili sul Portale dei Servizi dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), le nuove funzionalità di gestione della Patente a crediti.

(SN/am)

 




Bando regionale certificazione della parità di genere: annualità 2025-2027

Si ricorda alle imprese che per due anni, a partire da aprile 2025, è aperto un bando rivolto alle Pmi che intendono conseguire la Certificazione della parità di genere, ai sensi della norma UNI/PdR 125:2022.

La domanda di finanziamento deve essere presentata in forma telematica, attraverso il sistema informativo “Bandi e Servizi”, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria e comunque entro il 30 giugno 2027.

Sito camerale

Sito regionale 

La dotazione finanziaria è destinata a coprire due tipi di costi:

  • 40% – Linea A) per “Servizi consulenziali di accompagnamento alla certificazione”
  • 60% – Linea B) per “Servizio di certificazione della parità di genere”.
Il contributo è concesso a fondo perduto, sotto forma di voucher aziendale. Il valore del voucher varia in relazione al numero di dipendenti delle sedi operative/unità produttive, localizzate sul territorio della regione Lombardia.

Chi volesse approfondire il tema e coinvolgere professionisti qualificati può rivolgersi in associazione scrivendo ad Api Servizi: servizi@api.servizi.it 

(SN/am)

 
 




Nuovo corso di formazione Generale e Specifica Lavoratori Rischio Alto – ASR 2025 con traduzione in inglese

Annunciamo un’importante novità nel nostro catalogo corsi, pensata per supportare ancora meglio le vostre esigenze formative in materia di sicurezza sul lavoro.

Accedendo al sito www.apiformazione.org, nella sezione “Corsi a pagamento” troverete Formazione Generale e Specifica Lavoratori esposti a Rischio Alto – Accordo Stato Regioni 2025″ con la traduzione in lingua Inglese

La  novità di questa edizione è la presenza e affiancamento di un interprete in lingua inglese durante tutte la durata del corso e nel momento della verifica. Riteniamo che questa traduzione sia un valore aggiunto significativo per le aziende con personale straniero o che operano in contesti internazionali, facilitando l’apprendimento e la comprensione dei contenuti da parte di tutti i dipendenti, in conformità con le più recenti normative dettate dall’Accordo Stato Regioni 2025.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il nostro ufficio all’indirizzo formazione@confapi.lecco.it o al numero 0341282822.

(SB/sb)