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Conguaglio fiscale di fine anno: i sostituti alle prese con i fringe benefit

A fine anno, i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, sono tenuti a effettuare le operazioni di conguaglio fiscale ai sensi dell’art. 23 commi 3 e 4 del DPR 600/73, finalizzate alla corretta quantificazione dell’IRPEF dovuta per il periodo d’imposta di riferimento (in questo caso, il 2022).

Tale operazione deve avvenire anche ai fini previdenziali, tuttavia, in quest’ultimo caso, appare necessario attendere l’apposita circolare INPS con le relative istruzioni operative.

Si ricorda che, ai sensi del comma 3 dell’art. 23 del DPR 600/73, il conguaglio fiscale deve essere effettuato entro il 28 febbraio dell’anno successivo (per l’anno d’imposta 2022, entro il 28 febbraio 2023) ovvero alla data di cessazione in caso di conclusione del rapporto lavorativo.

In sostanza il sostituto è tenuto a effettuare il conguaglio tra:

  • le ritenute operate sulle somme e i valori corrisposti durante l’anno (entro il 12 gennaio 2023 in virtù del principio di cassa allargato, se tali somme si riferiscono al 2022), comprese le mensilità aggiuntive, quali la tredicesima e, se spettante, la quattordicesima;
  • l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti (ad esempio detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia).

Dalle operazioni di conguaglio può scaturire un credito o un debito per il lavoratore. In caso di conguaglio a credito le ritenute operate dal datore di lavoro durante il corso del periodo d’imposta sono state maggiori rispetto all’IRPEF effettivamente dovuta e pertanto tali somme dovranno essere restituite al lavoratore.

Invece, in caso di conguaglio a debito, l’IRPEF dovuta dal lavoratore è maggiore rispetto alle ritenute che sono state operate durante il periodo d’imposta e di conseguenza il datore dovrà trattenere e versare tale importo. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, il lavoratore può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l’importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi (sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l’interesse in ragione dello 0,50% mensile).

L’importo che al termine del periodo d’imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all’interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell’anno successivo.

Quest’anno le operazioni di conguaglio fiscale, nonché previdenziale, assumono una particolare rilevanza per effetto delle diverse novità che hanno interessato i lavoratori dipendenti, come l’esonero della quota IVS dello 0,8% a carico del lavoratore per i periodi da gennaio a giugno e del 2% per i periodi da luglio a dicembre 2022 ex art. 1 comma 121 della L. 234/2021 e art. 20 del DL 115/2022 (che, riducendo l’importo del contributo dovuto dal lavoratore, ha di conseguenza incrementato l’imponibile fiscale e l’imposta dovuta), l’introduzione dal 1° marzo 2022 dell’assegno unico e la conseguente revisione delle detrazioni per figli a carico (la cui precedente disciplina trova applicazione fino al 28 febbraio 2022), nonché l’innalzamento – per il periodo d’imposta 2022 – della quota di esenzione dei fringe benefit a 3.000 euro a opera dell’art. 12 del DL 115/2022 (come modificato dal DL 176/2022) e la loro estensione anche alle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas.

È proprio sull’incremento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit che i datori di lavoro dovranno porre particolare attenzione in sede di conguaglio fiscale di fine anno, considerato che alcuni datori hanno operato le ritenute durante la prima parte dell’anno, quando ancora la soglia di esenzione era fissata a 258,23 euro (ai sensi dell’art. 51 comma 3 del TUIR), oppure in vigenza del successivo aumento a 600 euro (ai sensi dell’art. 12 del DL 115/2022 ante modifica del DL 176/2022).

In particolare, fermo restando che in caso di superamento del limite di 3.000 euro l’intero importo concorre alla formazione del reddito (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2022, § 2.2), il datore di lavoro che ha riconosciuto al lavoratore un valore complessivo di fringe benefit non superiore al suddetto limite:

  • dovrà restituire al lavoratore le ritenute eventualmente operate sui fringe benefit durante il corso del periodo d’imposta 2022;
  • non sarà tenuto a sottoporre a tassazione il valore complessivo dei fringe benefit qualora durante il corso dell’anno non abbia applicato ritenute.

Viceversa, se il valore complessivo dei fringe benefit risulti superiore al limite di 3.000 euro nel periodo d’imposta 2022, il datore dovrà:

  • effettuare l’ordinario controllo se ha operato tutte le ritenute durante l’anno;
  • sottoporre a tassazione l’intero valore dei fringe benefit se non ha operato alcuna ritenuta durante l’anno.

(MF/ms)
 




Bando regionale “Ricerca & innova”: domande a partire dal 25 gennaio 2023

E’ stato fissato a mercoledì 25 gennaio 2023, ore 14, il giorno di apertura dello sportello del bando in oggetto.

Il bando aperto è consultabile sulla pagina dedicata del sito regionale cliccando qui.

Contenuto del bando
Come anticipato con la circolare 603 del 17 novembre 2022, il bando è rivolto alle Pmi che portano avanti ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione di processo (anche digitale). La misura comprende gli investimenti finalizzati alla progettazione, sperimentazione e adozione di innovazioni di prodotto e/o di processo ma non sono ammessi progetti di sola innovazione di processo.
 
Presentazione domande e valutazione
Apertura: 25 gennaio 2023, ore 14:00
Chiusura: fino all’esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, ore 14:00.
Le domande sono valutate in ordine cronologico di presentazione; dapprima si svolge una verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità (formali e soggettivi) e poi un’istruttoria di merito composta da una valutazione tecnica e da una valutazione economico-finanziaria.
 
Beneficiari
PMI (ai sensi dell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.) con sede operativa in Lombardia, già costituite, iscritte e attive al Registro delle imprese con almeno due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando.

(SN/am)




Il 2022 di Api Lecco Sondrio: anno in salita per le imprese ma di grande attenzione verso i dipendenti grazie al welfare

Questa mattina nella sede di Api Lecco Sondrio si è tenuta la conferenza stampa di fine anno alla presenza del presidente Enrico Vavassori, del direttore Marco Piazza, del vice-direttore Mario Gagliardi e della titolare della Novastilmec Spa, nonché consigliere di Api Lecco Sondrio, Daria Borgonovo
Per le imprese associate ad Api, come per tutto il sistema imprenditoriale italiano, è stato un anno non facile da gestire, con un avvio di 2022 con grande ottimismo dovuto al boom di ordini, produzione e fatturato, che poi però è andato riducendosi a causa dell’aumento sconsiderato dei costi energetici che ha condizionato pesantemente il lavoro delle nostre imprese e preoccupato gli imprenditori.
Ora le nostre imprese vedono un leggero miglioramento anche se le preoccupazioni per i prezzi di energia e gas non diminuiscono, anzi, sono in forte rialzo per il 57% degli intervistati, come testimonia l’ultima indagine redatta dal nostro centro studi a inizio dicembre, e per i primi mesi del 2023 si prevede una sostanziale stabilità con la situazione attuale. 

Riguardo ai servizi di Api a supporto delle imprese il 2022 è stato un anno positivo con il consolidarsi delle ottime performance della formazione ad esempio e con l’avvio delle attività per il Centro Studi e per quello di supporto-bandi di ApiTech. Spicca in particolare il welfare nell’anno che ci stiamo lasciando alle spalle, perché grazie agli incentivi varati dal Governo Draghi e anche da quello Meloni questo servizio ha vissuto un boom tra le aziende associate ad Api Lecco Sondrio con numeri che sono incrementati esponenzialmente da quattro anni a questa parte, ovvero da quando è iniziata questa attività.
Nel 2022 abbiamo attivato in Api 70 piani welfare, per un valore complessivo di 1 milione e 600 mila euro che hanno coinvolti circa 2500 lavoratori. 

Daria Borgonovo, titolare della Novastilmec Spa di Garbagnate Monastero (Lecco), è stata tra le aziende che quest’anno ha rafforzato questo servizio per i propri 47 dipendenti: “In un momento così complicato per aziende e famiglie abbiamo voluto incrementare il welfare per i nostri collaboratori per sostenerli e fornirgli maggiore potere di acquisto per servizi di ogni tipo e soprattutto che valorizzino le attività locali generando valore. La nostra scelta è stata particolarmente apprezzata dai dipendenti della Novastilmec che hanno speso il loro welfare nei modi più disparati: dalle rette degli asili nido al rimborso delle bollette passando per gli interessi dei mutui o le spese mediche. E’ uno strumento utilissimo”. 

Anna Masciadri
Ufficio Stampa 




Webinar: “Il nuovo codice dei contratti pubblici”

A seguito della pubblicazione dello Schema del nuovo Codice dei contratti pubblici, Confapi Aniem organizza il terzo webinar di aggiornamento ed approfondimento sul tema martedì 20 dicembre 2022 alle ore 15.30.

Interverranno il Prof. Avv. Arturo Cancrini e l’Avv. Francesco Zaccone che illustreranno gli aspetti principali del nuovo Codice.

Per collegarsi alla riunione online:
https://us02web.zoom.us/j/89112669466?pwd=UnZHV1Bvd21CckFZQ0ZGc0gxNDJNZz09
ID riunione: 891 1266 9466
Passcode: 600402
 

(MP/am)




Agevolazioni sulle forniture di gas naturale – imprese “gasivore”:

Informiamo le Aziende Associate che l’Arera, Autorità per l’energia, con deliberazione n. 541/2022/R/gas ha introdotto le disposizioni operative attuative del meccanismo delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale dando indicazioni alla CSEA – Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – per l’apertura del portale per la raccolta delle dichiarazioni relative all’annualità di competenza 2023 e per il funzionamento del meccanismo.
Con circolare n. 46/2022/Gas la Csea ha reso disponibile il portale per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell’Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2023.
 
Il Portale è accessibile tramite l’applicazione web disponibile sul sito della Csea (www.csea.it) cliccando sul riquadro Gasivori o tramite il link: https://gasivori.csea.it/Gasivori/
 
Le aziende che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più elenchi in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica per le annualità dal 2013 al 2022, devono accedere al Portale con la username e password del portale Elettrivori già in loro possesso. Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”.
Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare la dichiarazione.
 
L’accesso al Portale sarà consentito fino alle ore 23:59 del 16 gennaio 2023.
 
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2023 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva, la cui apertura è prevista entro il prossimo 28 febbraio.
 
Entro il 18 febbraio 2023 la CSEA pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’anno di competenza 2023, distinte per classi di agevolazione.
 
Ricordiamo che possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di gas naturale i soggetti giuridici che soddisfano i seguenti requisiti:
 
  • hanno un consumo di gas naturale pari ad almeno 1 GWh/anno (pari a 94.582 Smc/anno con PCS 38,1 MJ/Smc) nel periodo di riferimento, intendendo per anno di competenza 2023 gli anni 2019 e 2021;
  • operano nei settori di cui all’Allegato 1 (riportato in allegato) al D.M. n. 541 del 21.12.2021. La verifica è effettuata assumendo il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2021;
  • al momento della presentazione della domanda adottano misure per l’uso efficiente dell’energia in conformità al D.Lgs. n. 102/2014 (sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001 o titolari di diagnosi energetica in corso di validità e che abbiamo attuato un intervento di efficientamento).
 
Le agevolazioni vengono applicate direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria RE o REt in misura differenziata a seconda della classificazione della gasivorità (indice IVAL o IFAT), dell’azienda, definita in funzione dei dati di bilancio, rapportati al prezzo di riferimento del gas che per l’anno 2023 l’Arera ha definito pari a 0,3581 €/Smc per i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto e 0,3381 €/Smc per i clienti su rete locale.
 
I livelli di contribuzione minima alla componente RE e REt sono stabiliti come segue:
 
  • per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) maggiore o uguale al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari al minor valore tra quello riportato al caso 1 in funzione dell’intensità gasivora su VAL (IVAL) e il valore applicabile riportato nel caso 2
 
Caso 1
•   1,5% del VAL se 20% ≤ IVAL < 30% (classe di agevolazione VAL.1)
•   0,8% del VAL se 30% ≤ IVAL < 40% (classe di agevolazione VAL.2)
•   0,6% del VAL se 40% ≤ IVAL < 50% (classe di agevolazione VAL.3)
•   0,5 % del VAL se IVAL ≥ 50% (classe di agevolazione VAL.4)
 
  • per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) inferiore al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari a quello riportato al caso 2, in funzione dell’intensità gasivora su FAT (IFAT)
 
Caso 2
•   Se IFAT >= 2% si corrisponde il 20% della RE o REt
•   Se IFAT < 2% si corrisponde il 100% della RE o REt.
 
Nel caso in cui il VAL e l’intensità gasivora rispetto al VAL (IVAL) risultino negativi, l’impresa non può accedere ai benefici ed essere inserita nell’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.
 
Come indicato dall’art. 7 del D.M. n. 541 del 21.12.2021 è prevista una classe di agevolazione (GNE) anche per le imprese con consumi superiori a 1 milione di Smc/anno per uso non energetico.
Nel qual caso tali imprese non sono assoggettate al pagamento delle componenti tariffarie RE e REt per i consumi superiori alla soglia di 1 milione di Smc nell’anno solare.
 
Il sistema telematico consente l’invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i requisiti di cui al D.M. 21 dicembre 2021, nonché quelli previsti dalla Delibera; qualora infatti i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l’invio.
 
Tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA.
Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno.
Per le dichiarazioni anno di competenza 2023 è stato fissato dall’ARERA pari a:
  • 100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
  • 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.
 
In forza dell’art. 71 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47, la Cassa effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese.
 
Per le imprese costituite da meno di un anno (cioè costituite nel 2022), o quelle costituite negli anni precedenti al 2022 la cui attività produttiva e l’associato impiego di gas naturale risultino differiti al medesimo anno 2022, potranno accedere al Portale come illustrato nelle “Indicazioni di carattere generale” e, al fine di procedere alla compilazione, selezionare il link “IMPRESA COSTITUITA NEL 2022 O, SE COSTITUITA NEGLI ANNI PRECEDENTI IL 2022, CHE RISULTI SENZA CONSUMI PER INATTIVITA’ PRODUTTIVA – Compila Dichiarazione relativa all’annualità di competenza 2023”.
Le imprese neo costituite presenteranno alla Csea una dichiarazione basata sulle migliori stime dei dati di consumo ed economici dalle stesse elaborate per l’annualità 2022.
 
Non accedono alle agevolazioni in oggetto le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.
 
Si precisa che tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
 
Le imprese che acquisiranno la qualifica di “gasivori”, potranno partecipare alla Gas release, la procedura gestita dal GSE di assegnazione di quote gas a prezzi calmierati.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 

(RP/rp)
 




Acconto Iva 2022: versamento entro il 27 dicembre 2022

I soggetti passivi Iva, entro il prossimo 27 dicembre 2022, saranno chiamati al calcolo, nonché all’eventuale versamento dell’acconto Iva.

Si ricorda che, per il versamento dell’acconto Iva, è possibile utilizzare, a seconda della convenienza economica del contribuente, i metodi previsionale, storico oppure analitico.

In allegato esaminiamo i tre metodi.
 

(MF/ms)

 




Buoni acquisto: chiarimenti sull’eventuale presentazione dell’esterometro

L’acquisto di buoni multiuso da soggetti non residenti in Italia non deve confluire nel c.d. “esterometro”, trattandosi di un acquisto che non configura né una cessione di beni né una prestazione di servizi.

L’interessante chiarimento è stato formulato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 579 del 30 novembre.

Il caso riguarda una società che, operando nel settore del welfare aziendale, è solita effettuare acquisti qualificabili come buoni corrispettivo “multiuso”, ai sensi dell’art. 6-quater del Dpr 633/72.

Per gli acquisti da fornitori esteri, si poneva il dubbio relativo agli obblighi di presentazione del c.d. “esterometro”, previsti dall’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015, per le operazioni che intercorrono con soggetti non stabiliti in Italia (in via complementare agli obblighi di fatturazione elettronica per i soggetti ivi stabiliti).

Per costante prassi dell’Agenzia delle Entrate (da ultimo, circolare n. 26/2022), ai fini dell’obbligo comunicativo, “non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini Iva, nel territorio nazionale”.

Rispetto a questa affermazione, con la risposta a interpello, viene fornita un’ulteriore precisazione.

L’Agenzia delle Entrate, opportunamente, specifica che “seppure l’assenza di rilevanza territoriale dell’operazione non costituisca elemento escludente ai fini dell’esterometro” (salvo si tratti di acquisti di importo pari o inferiore a 5.000 euro, a seguito delle modifiche del Dl 73/2022), una “operazione” deve comunque sussistere.

Nella fattispecie oggetto dell’interpello, ciò non si verifica.

La disciplina dei buoni corrispettivo “multiuso”, difatti, prevede l’esclusione da Iva sino al momento in cui il buono è accettato in contropartita di una cessione di beni o di una prestazioni di servizi.

Come dispone l’art. 6-quater comma 2 del Dpr 633/72, in conformità alla direttiva 2016/1065/Ue, “ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione”.

Non si verte, dunque, in presenza di una cessione di beni o di una prestazione di servizi (il cui cessionario o committente sia un soggetto passivo d’imposta residente o stabilito in Italia).

Il mero trasferimento (acquisto, nel caso di specie) del buono “multiuso” non ha rilevanza ai fini Iva, al pari di una cessione di denaro o di crediti in denaro ex art. 2 comma 3 lett. a) del Dpr 633/72.

Conclusioni opposte nel caso del trasferimento di buoni monouso

A conclusioni del tutto opposte si dovrebbe, invece, giungere nel caso del trasferimento di buoni “monouso”.

Ogni trasferimento di un buono “monouso” precedente la cessione dei beni o la prestazione di servizi cui il buono dà diritto costituisce, comunque, effettuazione di detta cessione o prestazione. Pertanto, nel caso dei buoni monouso, l’Iva diviene esigibile sia all’atto dell’emissione del buono, sia all’atto dei successivi trasferimenti.

Questo comporterebbe, per gli acquisti effettuati presso fornitori non stabiliti in Italia, l’obbligo di presentazione dell’esterometro, ferma restando l’esclusione prevista per le cessioni o prestazioni di importo non superiore a 5.000 euro prive di rilevanza territoriale ai fini Iva in Italia (artt. 7-7-octies del Dpr 633/72), a seconda del luogo di ubicazione del bene o della natura del servizio ricevuto.

(MF/ms)
 




Convenzione con TNT: aggiornamento listini 2023

Si rinnova anche per l’anno 2023 la convenzione sottoscritta con TNT Global Express Srl, a favore delle Aziende associate Api Lecco e Sondrio, relativa al servizio di consegna corrispondenza e piccoli pacchi in Italia e all’Estero
 
In allegato i nuovi listini che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2023 precisando che ai costi riportati dovranno essere aggiunti:
  • Diritti segreteria Apiservizi Srl euro 2,00 per le spedizioni nazionali
  • Diritti segreteria Apiservizi Srl euro 4,50 per le spedizioni internazionali
  • Supplemento carburante
  • Eventuali servizi accessori
 Segnaliamo l’introduzione di un nuovo supplemento “ADDITIONAL HANDLING” (AHS) per spedizioni non standard (non conformi agli standard operativi o alle linee guida dell’imballaggio)
 
 
Modalità di utilizzo del servizio
Chi fosse interessato al servizio è pregato contattare Apiservizi Srl
Ad ogni Azienda verrà assegnata una password personale con la quale accedere al sito internet mytnt.it per le prenotazioni dei ritiri e dove trovare tutte le info e condizioni generali relative alle spedizioni (limiti peso, assicurazioni etc.)
Apiservizi Srl riceverà direttamente da TNT la fattura relativa alle spedizioni effettuate, e quindi fatturerà con periodicità quindicinale (per l’estero) e mensile (per l’Italia) le  spedizioni del mese ed ogni altra eventuale spesa accessoria alle aziende che avranno usufruito del servizio
 
A supporto è attivo il SERVIZIO CLIENTI :
 
In pochi secondi potrete:
  • prenotare, modificare, sollecitare e annullare un ritiro
  • richiedere informazioni su una spedizione già affidata a TNT
  • calcolare tempi e costi di una spedizione
  • gestire un lasciato avviso
  • individuare i punti TNT più vicini
  • segnalare un disservizio

(MP/ms)




Arte Grafica Valsecchi: 100 anni di carta a Malgrate

Un secolo di vita trascorsa tra carta, caratteri mobili, odore di inchiostro, ma soprattutto soddisfazione per saper realizzare prodotti di altissima qualità.
La nostra associata Arte Grafica Valsecchi di Malgrate (Lecco) festeggia 100 anni di attività e per l’occasione il consigliere di Api Lecco Sondrio Davide Gianola con il direttore Marco Piazza questa mattina hanno fatto visita all’azienda e consegnato a Rinaldo e Gianluca Valsecchi la targa di celebrazione del secolo di attività.
Una storia nata nel 1922 quando tre amici, tra cui Rinaldo Mario Valsecchi, fondarono “La Grafica”, tipografa che si dedicava alla realizzazione di stampati di vario tipo. Con il passare degli anni la ragione sociale dell’impresa cambia e negli Anni 60 Rinaldo Mario, unico dei fondatori rimasti, acquista un terreno a Malgrate dove sorge ancora oggi l’azienda che nel corso del Novecento ha modificato e modernizzato i propri prodotti rimanendo un punto di riferimento per questo settore per tantissimi clienti in tutto il Nord Italia.
Oggi a guidare l’Arte Grafica Valsecchi ci sono Rinaldo e Gianluca, nipoti del fondatore e figli di Luigi che, con suo fratello Guglielmo scomparso nel 2001, è stato socio dell’azienda.

Siamo una piccola azienda che nel corso di tutti questi anni di attività ha saputo adattarsi e capire dove indirizzare i propri sforzi – spiegano Rinaldo e Gianluca Valsecchi -, ora abbiamo all’incirca dieci dipendenti e l’obiettivo è continuare a crescere con investimenti mirati e oculati. Tra i nostri punti di forza c’è la qualità dei nostri prodotti e il magazzino, quando un cliente fa un ordine sa che verrà evaso in poco tempo. In un anno all’incirca riusciamo a fornire fino a un milione di scatole per clienti e grandi marchi di diversi settori. Domani sera festeggeremo il nostro centesimo compleanno insieme a tutti i dipendenti attuali e anche a quelli che sono andati in pensione perché insieme a nostro padre, nostro zio e nostro nonno hanno fatto la storia della nostra azienda”.

Per la nostra associazione è un orgoglio poter rappresentare imprese come l’Arte Grafica Valsecchi – commenta Enrico Vavassori presidente di Api Lecco Sondrio -, queste aziende sono la spina dorsale dell’imprenditoria del nostro territorio e anche dell’intero Paese che porta avanti il lavoro iniziato dai loro padri e nonni e soprattutto ha la grande capacità e intuizione di saperlo adattare ai tempi nonostante le enormi difficoltà che come imprenditori affrontiamo ogni giorno. Faccio i miei complimenti alla famiglia Valsecchi per questi cento anni di attività”.

Anna Masciadri
Ufficio stampa




Riforma regime dei dividendi: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate cambia orientamento con un principio di diritto a pochi giorni dalla fine del regime.

Con l’introduzione della riforma del regime dei dividendi operata dalla L. 205/2017, gli utili rivenienti da partecipazioni qualificate (così come, da sempre, quelli derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate) sono assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta del 26% dal 1° gennaio 2018.

Per le distribuzioni di utili deliberate fino al 31 dicembre 2022, però, la disciplina transitoria ex art. 1 comma 1006 della L. 205/2017 conserva, per gli utili maturati sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, il previgente regime impositivo, facendoli concorrere parzialmente alla formazione del reddito imponibile delle persone fisiche (nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%, a seconda del periodo di formazione).

Il principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 3/2022, pubblicato il 6 dicembre, ha chiarito definitivamente che i dividendi incassati nel 2023 su partecipazioni qualificate dovranno applicare il regime transitorio se derivano da distribuzioni deliberate entro la fine del 2022.

Secondo l’interpretazione riportata nella ris. Agenzia delle Entrate 6 giugno 2019 n. 56, il regime transitorio della L. 205/2017 ha l’obiettivo di salvaguardare, per un periodo di tempo limitato (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale applicabile agli utili formati nei periodi d’imposta precedenti a quello di introduzione generalizzata dell’imposizione al 26% per i dividendi.

Attraverso il principio di diritto si afferma che tale regime transitorio si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, “a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva”.

Può, quindi, considerarsi superata la controversa risposta a interpello 16 settembre 2022 n. 454 che, in modo incoerente con il tenore letterale della norma, aveva ritenuto applicabile la ritenuta o l’imposta sostitutiva del 26% per tutti i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023.

La nuova impostazione dell’Agenzia delle Entrate viene accompagnata da alcune considerazioni sulla percezione dei dividendi.

Si ricorda, infatti, che per i soci delle società di capitali il diritto alla percezione del dividendo sorge nel momento in cui l’assemblea ne delibera la distribuzione.

La delibera attribuisce dunque al socio un diritto di credito nei confronti della società, al momento dell’approvazione della stessa.

Pertanto, l’Amministrazione finanziaria può contestare la natura simulata della delibera di distribuzione dei dividendi o la sua riqualificazione sulla base degli scopi concretamente perseguiti. In proposito, si menziona il caso delle delibere accompagnate dalla successiva retrocessione da parte del socio, in tutto o in parte, della medesima provvista ovvero le cui condizioni di pagamento prevedono termini ultrannuali (in questo caso potrebbe verificarsi un’impropria estensione del regime transitorio di tassazione degli utili accantonati in riserve formatisi fino al 31 dicembre 2017 e distribuiti a favore di soci possessori di partecipazioni qualificate).

Tornando all’applicazione del regime transitorio, è opportuno riepilogare la normativa che disciplina la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate. In merito, l’art. 67 comma 1 lett. c) e c-bis) del TUIR stabilisce che:

  • sono qualificate le partecipazioni che rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
  • sono non qualificate le partecipazioni che non eccedono tali soglie.
I due criteri sono tra di loro alternativi: pertanto, affinché una partecipazione possa definirsi qualificata, è sufficiente che sia soddisfatto soltanto uno dei due requisiti sopracitati.

L’art. 67 del TUIR prevede che la percentuale di diritti di voto e di partecipazione sia determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli e i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali indicate sopra.

Secondo l’impostazione data a suo tempo dalla C.M. n. 165/98 (§ 4.8), poi, la verifica se la partecipazione si considera qualificata o meno deve essere effettuata al momento in cui vengono riscossi i dividendi.

(MF/ms)