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“Energy release, Confapi: rivedere il tetto dei 210 euro mwh”

Comunicato stampa diffuso da Confapi martedì 10 gennaio 2023.

 

Se i prezzi dell’elettricità (PUN) dovessero rimanere ai livelli attuali fino a fine gennaio, imprese e aggregatori che hanno aderito all’Energy Release si troverebbero nella condizione di dover trasferire liquidità al GSE invece di riceverla. Insomma, siamo di fronte a un vero e proprio paradosso che rende la situazione delle imprese ancora più difficile a fronte della necessità di essere competitive anche sul piano internazionale. È necessario pertanto abbassare il tetto della tariffa fissato a 210 euro per MWH per l’acquisto di energia a prezzo calmierato, visto che la scorsa settimana il prezzo medio dell’energia è stato pari a 180,35 megawattora e nella giornata di ieri si era attestato a 157,64. Solo in questo modo si verrebbe incontro alle esigenze delle aziende che da mesi sono alle prese con rincari energetici folli che ne stanno mettendo a rischio la stessa sopravvivenza”.

Lo dichiara il Presidente di Confapi, Cristian Camisa.




Falsi bollettini e altre comunicazioni ingannevoli

Sono pervenute segnalazioni di numerose comunicazioni ingannevoli inviate ad imprese con richieste di versamento utilizzando denominazioni facilmente confondibili con quelle della Camera di Commercio.
 
Tali iniziative sono proposte commerciali di servizi “pubblicitari” a pagamento alle quali la Camera di Commercio di Como-Lecco è del tutto estranea poiché non riguardano alcun adempimento di legge.

A tale proposito ricordiamo che:

  1. il pagamento obbligatorio del diritto annuale si effettua esclusivamente attraverso il modello F24 o con il servizio PagoPA;
  2. qualsiasi forma di richiesta di pagamento differente da quanto riportato sul sito internet della Camera di Commercio è del tutto facoltativa e non afferente all’Ente.
  3. ogni corrispondenza ufficiale inviata dalla Camera di Commercio di Como-Lecco riporta, su carta intestata, il logo e l’esatta denominazione dell’ente.
Si suggerisce a chi dovesse ricevere queste comunicazioni di rivolgersi alla Camera di Commercio, alla propria Associazione di categoria o al proprio professionista di fiducia per verificare se si tratta di un vero adempimento obbligatorio o di un’offerta commerciale mascherata come tale.

(MP/am)

 




Autoconsumo diffuso: delibera di Arera

Segnaliamo la recente pubblicazione sul sito di Arera delle “Disposizioni dell’autorità di regolazione per energia reti e ambiente, per la regolazione dell’autoconsumo diffuso” anche detto Tiad “Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso”.

Nel concetto di “autoconsumo diffuso” rientrano tutti i sistemi per l’autoconsumo diffuso: gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente in edifici e condomini, comunità energetiche e autoconsumatori individuali su rete pubblica.
Una delle novità più attese è che la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso è riferita all’area sottesa alla cabina primaria (e non più alla cabina secondaria). Tuttavia la mappa delle cabine primarie non è ancora disponibile.
Resta cura del Mase, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la definizione degli incentivi.

L’applicazione del Tiad è prevista dal 1° marzo 2023 o in concomitanza con l’entrata in vigore del decreto del Mase con gli strumenti di incentivazione economica, se successiva.

La delibera Tiad molto attesa dagli operatori del settore, supera le criticità da più parti sollevate e comprende alcuni elementi molto importanti ma non risolve alcuni aspetti anche rilevanti. Nelle prossime settimane sarà possibile capire i risvolti operativi di questo provvedimento ed evidenziare con maggiore consapevolezza i correttivi eventualmente necessari.

(SN/am)

 




Radiazioni ionizzanti: riscritta la disciplina vigente

A breve saranno vigenti alcune nuove regole per chi impiega radiazioni ionizzanti; sono coinvolti aspetti ambientali come la gestione dei rifiuti radioattivi e aspetti di sicurezza, come la sorveglianza radiometrica degli operatori esposti.
Entra infatti in vigore il 18 gennaio 2023 il D.lgs. 25 novembre 2022, n. 203 correttivo del D.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 Radiazioni Ionizzanti, che comporta anche modifiche al Testo Unico Ambientale.

Aspetti ambientali: sono richieste alcune modifiche alle procedure autorizzative di AIA e AUA. In tema AIA Autorizzazione Integrata Ambientale, si richiede che il Prefetto trasmetta i provvedimenti adottati all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione (Capo XIII, art. 71 Decreto 203/22 comma 8-bis art. 29-sexies). In tema di AUA Autorizzazione Unica Ambientale è previsto che i gestori  degli impianti  presentino  domanda  di AUA nel  caso  in  cui  siano assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di specifici titoli abilitativi fra i quali, ora, anche l’Autorizzazione per gli impianti di gestione di residui ai fini  dello smaltimento nell’ambiente (di cui all’art. 26 del Decreto radiazioni ionizzanti) e la notifica di Pratica con sorgenti naturali di radiazioni (di cui all’art. 24 del Decreto radiazioni ionizzanti).

Aspetti di sicurezza: sono introdotti o modificati alcuni degli obblighi formativi preesistenti, in particolare:
Viene portata da tre a cinque anni la periodicità minima di formazione e addestramento specifico in materia di radioprotezione per i lavoratori soggetti ai rischi derivanti dall’esposizione a radiazioni ionizzanti; tale formazione integra quella prevista dall’art. 37, comma 1, del Testo Unico della Sicurezza D.lgs. 81/2008. 
Inoltre l’art. 110 del D.Lgs. n.101/2020 prevede una formazione in radioprotezione anche per dirigenti e preposti, portando ad almeno cinque anni la periodicità minima di formazione e addestramento specifico per preposti e dirigenti. Tale formazione in radioprotezione integra quella prevista dall’art. 37, comma 1, del Testo Unico della Sicurezza D.lgs. 81/2008.

Le altre modifiche riguardano:

  • le sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti;
  • il regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di materiale radioattivo;
  • il regime autorizzatorio e le disposizioni per i rifiuti radioattivi;
  • la sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
Si invitano le imprese con il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti, ad un’accurata valutazione delle novità applicabili, con l’aiuto del consulente competente.

(SN/am)
 




Valute estere novembre 2022

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di novembre 2022 (Provv. Agenzia delle Entrate del 19 dicembre 2022)

Art. I
Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di novembre 2022 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 142,1365
Peso Argentino 165,0948
Dollaro Australiano 1,5455
Real Brasiliano 5,3846
Dollaro Canadese 1,3708
Corona Ceca 24,3689
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,3171
Corona Danese 7,4387
Yen Giapponese 145,1241
Rupia Indiana 83,3384
Corona Norvegese 10,3357
Dollaro Neozelandese 1,6828
Zloty Polacco 4,6964
Sterlina Gran Bretagna 0,86892
Nuovo Leu Rumeno 4,9142
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0201
Rand (Sud Africa) 17,8328
Corona Svedese 10,8798
Franco Svizzero 0,9842
Dinaro Tunisino 3,2913
Hryvnia Ucraina 37,2985
Forint Ungherese 406,6827
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di novembre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




Centro Studi: indagine congiunturale quarto trimestre 2022

Inviamo a tutte le Aziende Associate l’indagine congiunturale riguardante il quarto e ultimo trimestre del 2022.

L’obiettivo è leggere l’andamento del lavoro delle nostre imprese associate rilevando la tendenza nell’anno che si è appena chiuso e misurando la vostra visione sul prossimo futuro.

Il questionario online, e in forma anonima, deve essere compilato entro mercoledì 18 gennaio 2023.

 
CLICCA QUI PER COMPILARE L’INDAGINE

(MP/am)




Ccnl Unionmeccanica: erogazione welfare 2023

Si informano le aziende associate del comparto metalmeccanico che il recente accordo di rinnovo del Ccnl Unionmeccanica Confapi, sottoscritto in data 26 maggio 2021, prevede che entro la fine del mese di febbraio le aziende dovranno mettere a disposizione dei propri lavoratori un’offerta di beni e servizi welfare del valore di € 200,00 (euro duecento/00).

Si ricorda che hanno diritto a quanto sopra i lavoratori superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

  • con contratto a tempo indeterminato;
  • con contratto a tempo determinato al superamento di 3 mesi di anzianità aziendale nel corso dell’anno solare.
A tal proposito segnaliamo che Api Lecco e Sondrio offre ai propri associati un utile strumento di gestione in materia di welfare: nella fattispecie si tratta di una piattaforma telematica che consente all’azienda di adempiere agli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva massimizzando la libertà di scelta di ogni singolo dipendente.
La medesima piattaforma sarà in grado di gestire anche specifici piani di welfare aziendale, così che le aziende possano liberamente attivare delle politiche incentivanti per i propri dipendenti beneficiando di tutti gli ingenti vantaggi fiscali disponibili.
Per maggiori informazioni in merito alle attività legate al servizio welfare è possibile compilare il modulo richiesta servizio piattaforma oppure contattare l’Area Relazioni Industriali e Welfare.

(FV/fv)

 
 




Legge di bilancio 2023: le novità in materia di lavoro e previdenza

In data 29 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 29 dicembre 2022 – Supplemento Ordinario n. 43 la Legge 29 dicembre 2022 n 197 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 “.  
La manovra, approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale in anticipo rispetto alle previsioni, mette in campo 35 miliardi di euro suddivisi nei 21 articoli e 1.017 commi, di cui 903 concentrati nel articolo 1. 

Per quanto concerne la materia di lavoro e previdenza sono da segnalare i seguenti provvedimenti: 

Detassazione premi produttività – Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai lavoratori dipendenti (art. 1, comma 63): 
La disposizione stabilisce la riduzione al 5 per cento, in luogo del vigente 10 per cento, dell’aliquota sostitutiva applicabile alle somme erogate nel 2023 sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa. 
Ai sensi dell’art. 1, comma 182 della L. n. 208 del 2015 ( Legge di stabilità 2016 ), i premi di risultato di ammontare variabile, erogati in esecuzione dei contratti collettivi aziendali e territoriali, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’ IRPEF pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi (4 mila euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nella organizzazione del lavoro). Tali disposizioni trovano applicazione nel settore privato ai soli titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 €.  
Considerato il mancato gettito fiscale, il costo totale dell’ulteriore detassazione è stimato in 222,3 milioni di euro nel 2023 e 6,9 milioni nel 2024.

Taglio del cuneo fiscale – Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art. 1, comma 281): 
La norma, modificata nel corso della discussione alla Camera, conferma per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, un esonero sulla quota di contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per il 2022. 
Tale esonero è pari al 2 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro ( RAL 35.000 € ) e al 3 per cento se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro ( RAL 25.000 €, in luogo dei 1.538 euro originariamente previsti prima della discussione alla Camera. 
In entrambi i casi la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per tredici mensilità, e i limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre. Gli oneri di finanza pubblica sono stimati in 3.899 milioni di euro per il 2023 e in 869 milioni di euro per il 2024. 

Quota 103 – Disposizioni in materia di pensione anticipata (art. 1 commi 283 – 285): 
In via sperimentale per il 2023 la Legge di Bilancio introduce un’ulteriore fattispecie di pensionamento anticipato al raggiungimento di un’età anagrafica di 62 anni di età e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni ( cd. quota 103 ). 
Possono accedervi i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, e i lavoratori autonomi e parasubordinati se iscritti alle gestioni previdenziali INPS. E’ escluso dal canale di accesso anticipato il personale militare, quello delle forze dell’ordine e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. 
Il trattamento è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo (2818,7 €). Il massimale così definito trova applicazione sino al raggiungimento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia. 
Raggiunti i requisiti per il pensionamento anticipato con quota 103, il trattamento decorre trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti. Per i dipendenti pubblici la richiesta di collocamento a riposo deve giungere con un preavviso minimo di 6 mesi. Regole specifiche sono previste per i lavoratori del comparto scuola che dovranno presentare domanda entro il 28 febbraio per ricevere il primo accredito dall’inizio del nuovo anno scolastico/accademico. 
Ai fini del conseguimento del requisito contributivo, i periodi assicurativi maturati nelle diverse gestioni pensionistiche sono cumulabili gratuitamente ( cfr INPS circ. n. 11 del 29.01.2019 ), a condizione che i periodi non siano tra loro coincidenti o che il soggetto non sia già titolare di altro trattamento pensionistico diretto.
Per quanto concerne il cumulo con redditi di lavoro dipendente, il trattamento liquidato con quota 103 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo sino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui, limite che corrisponde alla soglia di esclusione dalla contribuzione pensionistica.

Incentivo alla prosecuzione dell’attività lavorativa (art. 1, commi 286 – 287): 
Per il lavoratore dipendente, pubblico e privato, che abbia raggiunto, o raggiunga entro il 31 dicembre 2023, i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato quota 103 è riconosciuta la facoltà di richiedere al datore di lavoro la corresponsione in busta paga dell’importo di contribuzione a proprio carico, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva. 
Entro trenta giorni dall’approvazione della Legge di bilancio è prevista l’adozione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di un decreto per la definizione delle modalità attuative della norma.
Proroga APE Sociale (art. 1, commi 288 – 291): 
La Legge di bilancio proroga l’applicazione sperimentale dell’ istituto a tutto il 2023. Possono accedere all’ APE Sociale i soggetti con un’età anagrafica minima di 63 anni, che non siano già titolari di pensione diretta. 
L’indennità di Ape Sociale è concessa fino al raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia o anticipata a lavoratori che svolgono mansioni gravose, invalidi civili al 74 per cento, lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito il trattamento di NASpI (o equivalente) e caregivers. 
Opzione donna (art. 1, commi 292): 
La norma estende la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato a favore delle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2022 un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, con età anagrafica di almeno 60 anni ( ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni ) e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti : 

  • assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave39, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti ( Caregiver familiari );
  • abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile);
  • siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 29640. In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli. 
Quanto al regime delle decorrenze, viene confermato quanto previsto nella previgente normativa con il conseguimento al diritto al trattamento pensionistico trascorsi diciotto mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici autonome e dodici per le lavoratrici dipendenti. Regole specifiche sono invece previste per le lavoratrici del comparto scuola che, in una fase di prima applicazione, dovranno presentare domanda di collocamento a riposo entro il 28 febbraio 2023, per vedersi erogato il primo assegno dalla data di inizio del nuovo anno scolastico o accademico. 
Esoneri contributivi per l’assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza ( art. 1 comma 294 ) : 
Ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del reddito di cittadinanza è riconosciuto l’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a loro carico con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Tale esonero è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea ed è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato. 
L’ incentivo è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua (importo così modificato dalla Camera, in luogo dei 6.000 euro originariamente previsti dal ddl di legge in esame), riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero in commento si pone in alternativa all’ulteriore esonero dal versamento della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro, previsto dall’articolo 8 del D.L. 4/2019, nel limite dell’ importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore e, comunque, non superiore a 780 euro mensili. 

Esonero contributivo per assunzioni di giovani al di sotto di 36 anni (art. 1, commi 297): 
La norma estende alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età l’esonero contributivo totale già previsto dall’articolo 1, comma 10, della L. 178/2020.

  • nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua ;
  • per un periodo massimo di 36 mesi, come previsto a regime, elevato però in via transitoria a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
  • ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
L’esonero totale dal versamento dei contributi non si applica: ai rapporti di apprendistato e ai contratti di lavoro domestico; alle prosecuzioni di contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato; alle assunzioni, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro (per un determinato minimo di ore) o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione per le quali già opera a regime l’esonero del 100 per cento . 

Esonero contributivo per promuovere l’occupazione femminile (art. 1 comma 289):  
La Legge di bilancio estende alle nuove assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate nel corso del 2023, l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni delle medesime donne effettuate nel biennio 2021- 2022 dall’articolo 1, comma 16, della L. 178/2020 per le medesime assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022.
Subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, è riconosciuto nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, per la durata di dodici mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato. L’assunzione deve riguardare donne che si trovano in una delle seguenti condizioni: 

  • donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, senza vincoli temporali di permanenza del requisito della residenza nelle predette aree e con la possibilità che il rapporto di lavoro possa svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.  
Smart working proroga lavoratori fragili (art. 1, commi 306):  
Per il primo trimestre del 2023 è prorogato per i dipendenti, sia pubblici che privati, che versano in condizioni di fragilità accertate secondo i criteri del D.M. 4 febbraio 2022, il diritto a rendere la propria prestazione lavorativa in modalità agile. 
I datori di lavoro saranno pertanto tenuti nell’arco dei primi tre mesi del 2023 ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi applicati, senza alcuna decurtazione dello stipendio. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di maggior favore eventualmente previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.  

Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali (art. 1, commi 342 – 354):  
Le modifiche apportate alla disciplina delle prestazioni occasionali sono volte a consentire un più ampio ricorso all’istituto. Viene aumentato da 5.000 a 10.000 euro il limite massimo di compensi che, nel corso di un anno, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore in riferimento alla totalità dei prestatori. Resta, invece, fermo a 5.000 euro il compenso massimo annuale che può essere percepito da ciascun prestatore. 
La platea dei datori di lavoro che possono acquisire le prestazioni di lavoro occasionale viene ampliata. In base alla nuova previsione, non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 10 (invece che più 5, come previsto dalla disciplina previgente ) lavoratori subordinati a tempo indeterminato. 
Per il settore agricolo è prevista l’introduzione di una disciplina sperimentale, valida per il biennio 2023-2024, che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore. Tale disciplina prevede che le prestazioni di lavoro occasionale possono riguardare solo specifiche categorie di lavoratori ( pensionati, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali o del Reddito di cittadinanza, studenti fino a 25 anni … ) che, ad eccezione dei pensionati non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti. Prevista inoltre una durata massima di 12 mesi, con limite di 45 giorni di effettivo lavoro, e la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato come sanzione per il superamento del limite dei 45 giorni.
Prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione ed è poi obbligato a darne comunicazione al competente Centro per l’impiego. 
Le violazioni degli obblighi di comunicazione, o l’utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali, comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione da parte dell’impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore. 
L’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato resta preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 
L’iscrizione dei lavoratori che erogano prestazioni occasionali di lavoro agricolo nel libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione, tenuto conto della scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile. In ogni caso il compenso erogato per prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

Assegno unico universale per i figli a carico (art. 1 commi 357 e 358): 
Con decorrenza dal 1° gennaio 2023, la Legge di bilancio revisiona i criteri di calcolo degli importi dell’assegno unico universale per supportare maggiormente le famiglie numerose e i nuclei familiari che accolgono al proprio interno figli disabili. Nello specifico : 
Viene introdotto un incremento della misura dell’assegno pari al 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno, o di età inferiore a 3 anni con un ISEE del nucleo familiare inferiore o pari a 40.000 euro a condizione che nel nucleo medesimo vi siano almeno 3 figli. 
La maggiorazione forfettaria dell’assegno, prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico a prescindere dalla loro età anagrafica, passa dagli attuali 100 euro a 150 euro mensili. Inoltre le maggiorazioni per persone con disabilità, previste dal DL semplificazioni per il solo 2022, vengono rese permanenti. 
E’ confermato infine l’incremento di 120 euro al mese della maggiorazione transitoria riconosciuta, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 230/2021, ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità qualora sia stato effettivamente percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare ( ANF ) in presenza di figli minori e il valore dell’ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 25.000 euro.

Congedo parentale (art. 1, comma 359): 
Il comma 359 apporta modifiche alle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità per quanto concerne il congedo parentale. Con la novella viene riconosciuto un ulteriore mese di congedo da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino riconosciuto in alternativa, anche per frazioni di periodo, alla madre o al padre. Viene inoltre innalzata dal 30 all’80% l’indennità corrisposta durante l’astensione. La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022. 

Risorse finanziarie per trattamenti di integrazione salariale (art. 1, comma da 325 a 329): 
Sono inoltre stanziati 70 milioni di euro a favore dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale ( comma 325 ). Per le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa vengono destinati 10 milioni (comma 327). Spettano invece 19 milioni di euro all’integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva (comma 328 ) e 50 milioni di euro per il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale delle imprese che cessano l’attività produttiva (comma 329). 

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198

(FV/fv)




Nuova Sabatini: la proroga nella Legge di Bilancio 2023

La Nuova Sabatini avrà ancora lunga vita.

La manovra di Bilancio 2023 ha trovato nuove risorse per complessivi 150 milioni di euro da destinare a questa misura di favore per le imprese.
Ricordiamo che il beneficio si concretizza nella possibilità per le micro, piccole e medie imprese di ottenere la concessione di finanziamenti agevolati da destinare ad investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, hardware, software, tecnologie digitali.
Possibilità anche di avere un contributo ministeriale a copertura parziale degli interessi sul finanziamento ottenuto. Oltre a nuovi fondi, la Manovra allunga anche i tempi entro cui concludere l’investimento.
 

Premessa
La Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 29 dicembre 2022, Supplemento. Ordinario n. 43, ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2023.
Dunque, le misure in essa contenute sono ufficiali.
Un bel pacchetto è dedicato anche alle imprese.

Queste quelle più importanti per loro:

  • sospensione anche per il 2023 dell’entrata in vigore di plastic e sugar tax, le imposte sui prodotti in plastica monouso e sulle bevande zuccherate;
  • per il rilancio degli investimenti privati viene rifinanziata la misura agevolativa Nuova Sabatini;
  • rifinanziamento per il 2023 del Fondo di garanzia PMI. Il fondo garantisce tutte le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all’attività d’impresa concesse da un soggetto finanziatore (banca o altro);
  • prorogato bonus Ipo, ossia il credito d’imposta per favorire la quotazione delle PMI in Borsa;
  • è rivista la disciplina per l’accesso al regime di contabilità semplificata con l’innalzamento
    • da 400.000 a 500.000 euro di ricavi e compensi per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
    • da 700.000 euro a 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività;
  • innalzamento dal 3% al 6% della deducibilità delle quote di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati in determinati settori.
Tra le misure, dunque, trova spazio il rifinanziamento della c.d. “Nuova Sabatini”, ossia il riconoscimento di finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore delle micro, piccole e medie imprese che investono in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature. Allo scopo si stanziano nuove risorse per complessivi 150 milioni di euro.
Per la definizione di microimprese, piccole e medie imprese occorre riferirsi all’art. 2 dell’Allegato alla Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, secondo cui:
  • la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
  • nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
  • nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
Cos’è la “Nuova Sabatini” (schema di riepilogo)
La c.d. Nuova Sabatini, come detto, si concretizza nella possibilità di accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in
  • macchinari,
  • impianti,
  • beni strumentali di impresa,
  • attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo,
  • hardware,
  • software,
  • tecnologie digitali.
prevederla per la prima volta è stato l’art. 2, comma 1, del Dl. n. 69/2013. Poi negli anni è stata rifinanziata di volta in volta.

Ecco una sintesi dei suoi aspetti principali.
 

Nuova Sabatini
Cosa Descrizione
Chi può accedere Micro, piccole e medie imprese (PMI), come definite dall’art. 2 dell’Allegato alla Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003.
Requisiti in capo all’impresa
Alla data di presentazione della domanda, l’impresa deve:
  • essere regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
  • non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
  • non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà;
  • avere sede legale o una unità locale in Italia; per le imprese non residenti nel territorio italiano il possesso di una unità locale in Italia deve essere dimostrato in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.
Settori ammessi Tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca.
Settori esclusi Attività finanziarie e assicurative.
Cosa si può finanziare
Investimenti in immobilizzazioni materiali per:
  • “impianti e macchinari”
  • “attrezzature industriali e commerciali”
  • “altri beni”, ossia spese classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’art. 2424 del Codice civile, come declamati nel Principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità).
Ammessi al finanziamento anche:
  • software,
  • tecnologie digitali.
In ogni caso deve trattarsi di beni “nuovi”.
Requisiti degli investimenti
Per essere ammessi alla Nuova Sabatini, gli investimenti devono soddisfare questi requisiti:
  • autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito;
  • correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa.
Investimenti esclusi
  • Terreni e fabbricati.
  • Beni usati o rigenerati.
  • Investimenti riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”.
A chi fare domanda Alla banca.
Ente competente Ministero delle Imprese e del Made in Italy (nell’apposita sezione dedicata del sito internet è disponibile tutta la procedura da seguire per la richiesta).
Finalità Accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo.

Le agevolazioni e le novità della Legge di Bilancio 2023
 

Le agevolazioni, che si possono ottenere con la Nuova Sabatini, consistono nella concessione di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.

I finanziamenti sono concessi da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla Convenzione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Si tenga presente che:

  • l’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing)
  • il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” (istituito dall’art. 2, comma 100, lett. a, della Legge n. 662/1996) fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:
    • di durata non superiore a 5 anni;
    • di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro;
    • interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili;
  • il contributo del Ministero è un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
    • 2,75% per gli investimenti ordinari;
    • 3,575% per gli investimenti 4.0;
    • 3,575% per gli investimenti green, ossia quelli a basso impatto ambientale (in relazione a domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023).
Dopo la doverosa ricostruzione della Nuova Sabatini, queste le novità inserite nella  manovra di Bilancio 2023:

• rifinanziamento della misura con lo stanziamento di 30 milioni di euro per l’anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
• per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di 12 mesi per l’ultimazione degli investimenti è prorogato di 6 mesi.

 

(MF/ms)




Operazioni in contanti: nuova soglia a 5 mila euro

Con l’art. 1, comma 384, della Legge di Bilancio 2023, il legislatore interviene in modifica all’art. 49 del Dlgs. 21 novembre 2007, n. 231, sostituendo al comma 3-bis, secondo periodo, le parole: “1.000 euro” con le parole: “5.000 euro”.

Da ciò consegue che, a partire dal 1° gennaio 2023, viene elevata da 1.000 a 5.000 euro la soglia prevista per il trasferimento di denaro contante.

Tale limite trova applicazione a prescindere dalla causale sottostante e dal rapporto intercorrente tra i due soggetti interessati. La soglia massima si applica, quindi, non solo per l’acquisto di beni e servizi, ma anche, ad esempio, per le donazioni.

Il tetto di 5.000 euro opera dunque per i trasferimenti di denaro in contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo fra “soggetti diversi”, siano esse persone fisiche o giuridiche.

Come precisato dal MEF nelle apposite FAQ, per “soggetti diversi” si intendono entità giuridiche distinte quali, a titolo esemplificativo, i trasferimenti intercorsi tra:

  • due società,
  • il socio e la società di cui questi fa parte,
  • la società controllata e la società controllante,
  • il legale rappresentante della società e il socio,
  • due società aventi lo stesso amministratore,
  • la ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.
Per contro, la limitazione all’utilizzo del denaro contante non si applica nel caso di:
  • prelevamento o versamento per cassa in contanti sovra soglia dal proprio conto corrente,
  • prelevamento dell’utile dalla ditta individuale effettuato dall’imprenditore persona fisica,
  • conferimento effettuato dall’imprenditore persona fisica alla propria ditta individuale,
poiché non si tratta di un trasferimento tra soggetti diversi.

Il trasferimento in contanti superiore ai valori massimi è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono “artificiosamente frazionati”.

È però perfettamente lecito pagare parte in contanti e parte in assegno, purché il contante sia inferiore al tetto di 5.000 euro.

L’art. 1, comma 2, lett. v) del Dlgs. n. 231/2007 precisa che per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal Dlgs. n. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni.

Si noti che la finestra temporale di una settimana è puramente indicativa, posto che, anche oltre tale termine, la norma fa comunque salva la possibilità di qualificare l’operazione come artificiosamente frazionata quando ricorrano gli elementi per considerarla tale.

Non è invece ravvisabile la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione), ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). In tali ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere dell’Amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.
 

(MF/ms)