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Prestazioni occasionali: le nuove misure dalla Legge di Bilancio

La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto misure finalizzate al rilancio delle prestazioni occasionali (ex voucher) da rendere mediante libretto famiglia o contratto di prestazione occasionale.

Con il comma 342 dell’art. 1 è stata innalzata a 10.000 euro la soglia di compenso massimo erogabile da ciascun utilizzatore e aumentato fino a 10 dipendenti l’organico dei datori di lavoro che potranno fare ricorso al contratto per prestazione occasionale.

Vedremo in prospettiva se le modifiche normative coglieranno nel segno e riusciranno a rendere più appetibile ed utilizzabile una figura contrattuale che è stata per varie ragioni scarsamente utilizzata.

In tal senso va considerato che, anche rispetto ai lavoratori impiegati mediante il contratto per prestazione occasionale, il decreto “Trasparenza” (Dlgs. 104/2022) ha esteso i medesimi obblighi informativi previsti dal Dlgs. 152/1997 per la generalità dei lavoratori subordinati.

Occorre, quindi, verificare attentamente in che misura è possibile ritenere assolto tale onere posto a carico del committente.

L’art. 4 del Dlgs. 104/2022, attuativo della direttiva Ue 2019/1152, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea, ha riscritto interamente l’art. 1 del Dlgs. 152/1997 concernente l’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, prevedendo, al nuovo comma 1, una serie articolata di informazioni comprese alle lett. da a) ad s), che il datore di lavoro pubblico e privato deve fornire al lavoratore.

Secondo il comma 2, l’obbligo viene assolto mediante la consegna, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente del contratto individuale di lavoro ovvero della copia della comunicazione UniLav (i dati possono essere integrati entro 7 giorni o un mese a seconda del tipo di informazione).

Il comma 5 del citato art. 1 ha esteso espressamente i medesimi obblighi anche nei confronti delle collaborazioni disciplinate dagli artt. 409, n. 3 c.p.c. e 2 comma 1 del Dlgs. 81/2015 nonché proprio dei contratti di prestazione occasionale, di cui all’art. 54-bis del Dl 50/2017.

Tuttavia, in considerazione delle peculiarità di tali forme contrattuali che, evidentemente, differiscono (e non potrebbe essere diversamente se ci si pone su un piano di legittimità) dalle tipologie ricadenti nell’alveo della subordinazione, l’estensione avviene espressamente ed unicamente nei limiti della compatibilità.

A questo punto ci si è posti il problema interpretativo di capire quali dei numerosi dati informativi debbano essere forniti ai lavoratori impiegati mediante contratto di prestazione occasionale e, attesa l’estrema flessibilità gestionale dello strumento, anche con quali modalità operare.

Va detto che già il Dlgs. 104/2022 ha introdotto un ultimo periodo al comma 17 dell’art. 54-bis del Dl 50/2017, nella parte in cui viene disciplinata la comunicazione telematica da trasmettere all’INPS in fase di attivazione del contratto.

Secondo la novella legislativa una copia di detta comunicazione, con i dati contenuti dalla lett. a) alla lett. e), deve essere trasmessa al lavoratore in formato elettronico, quindi, anche semplicemente a mezzo email o consegnata in forma cartacea.

Tale inciso fornisce già un’utile indicazione circa il corretto assolvimento dell’obbligo informativo nei confronti del prestatore occasionale.

Tuttavia, un’ulteriore e risolutiva indicazione è arrivata anche dall’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) che, con circolare n. 4/2022, ha approfondito l’argomento cercando di individuare le informazioni da fornire ai lavoratori.

Al fine di garantire certezza nell’applicazione della disposizione, l’Ispettorato, pur ricordando come la “compatibilità” degli obblighi informativi vada accertata caso per caso in relazione alla tipologia di prestazione effettivamente richiesta, ha comunque individuato alcuni dati considerati compatibili e conseguentemente essenziali.

Rispetto alle collaborazioni ex artt. 409, n. 3 c.p.c. e 2 comma 1 del Dlgs. 81/2015, ad esempio, non dovranno mancare i dati compresi tra le lett. da a) ad f), sempre presenti in rapporto a forme di collaborazione parasubordinata (identità delle parti, luogo di lavoro, descrizione attività, sede del committente, durata del contratto, tipologia del rapporto di lavoro).

Rispetto agli ex voucher, invece, si dovrà fare riferimento proprio alle informazioni contenute alle lett. da a) ad e) del comma 17, ossia identificazione delle parti, luogo di svolgimento della prestazione e suo oggetto, data e ora di inizio e fine della prestazione nonché compenso pattuito.

Il tutto, precisa ancora INL, andrà trasmesso ovviamente al lavoratore assolvendo così all’obbligo di cui all’art. 1 del Dlgs. 152/1997.
 

(MF/ms)




Ricarica veicoli elettrici: risorse regionali per le pmi dal 7 febbraio 2023

Si tratta di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di € 150.000, non cumulabile con altri contributi per investimento di natura regionale, statale e comunitaria per le medesime opere. L’aiuto è concesso in de minimis (Regolamento UE 1407/2013).
Le spese ammissibili comprendono le attività di progettazione (fino ad un massimo del 10% del valore dell’importo delle opere oggetto di contributo) e le opere complementari all’intervento (le opere edili, infrastrutturali ed interventi di adeguamento del sistema elettrico connessi all’installazione).

A gennaio 2022 Regione Lombardia aveva aperto una prima finestra, ma ora, a seguito di un avanzo a valere sulle risorse del Piano sviluppo e coesione, si apre in febbraio 2023 una seconda finestra del bando (Decreto n. 575 del 20 gennaio 2023, BURL n. 4 – serie ordinaria – del 25 gennaio 2023), con le medesime caratteristiche e criteri della prima finestra. I soggetti beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese (PMI). Possono partecipare al presente Bando anche le PMI che non sono risultate beneficiarie a seguito della prima finestra di apertura del Bando.

Le domande di partecipazione devono essere presentate su Bandi online, codice bando RLT12020010342, a partire dalle ore 15:00 del 07/02/2023 fino alle ore 12:00 del 07/03/2023, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse.

Per i dettagli cliccare qui.

L’associazione è a vostra disposizione per qualsiasi informazione e supporto.

(SN/am)




Credito imposta energia terzo e quarto trimestre 2022 proroga al 30 settembre 2023

Per effetto delle modifiche apportate all’art. 1 comma 3 del Dl 176/2022 (c.d. Dl “Aiuti-quater”) dalla legge di conversione 13 gennaio 2023 n. 6, è stato prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per utilizzare in compensazione, mediante il modello F24, i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022.

Nessuna modifica invece alla misura dei crediti d’imposta riconosciuti dal medesimo articolo per il mese di dicembre 2022, che restano pari, come nella versione originaria della disposizione, al 30% per le imprese non energivore e al 40% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore.

L’originaria versione dell’art. 1 comma 3 del Dl 176/2022 stabiliva che i crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 (art. 6 del Dl 115/2022), quelli relativi ai mesi di ottobre e novembre (previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4 dell’art. 1 del Dl 144/2022) nonché quelli maturati per il mese di dicembre 2022 (ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 1 del Dl 176/2022), potevano essere utilizzati, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. 241/97, entro la data del 30 giugno 2023.

Si ricorda che per i crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 e per quelli concessi per i mesi di ottobre e novembre 2022, tale termine era stato in precedenza fissato al 31 marzo 2023.

Il termine del 30 giugno 2023, ferma restando la disciplina dell’utilizzo e della cessione, è ora prorogato, per tutti i suddetti crediti, al 30 settembre 2023 a seguito delle modifiche apportate al citato comma 3 dell’art. 1 in sede di conversione del Dl 176/2022.

Analoga proroga al 30 settembre 2023 è stata inoltre prevista con riguardo all’utilizzo in capo ai cessionari dei suddetti crediti d’imposta per il terzo e quarto trimestre 2022, disciplinata dal comma 4 dell’art. 1 del Dl 176/2022.

Al riguardo, con il provvedimento Agenzia delle Entrate 6 dicembre 2022 n. 450517 è stato già fissato al 21 giugno 2023 il termine per presentare la comunicazione di cessione in relazione ai crediti relativi al terzo e quarto trimestre 2022.

Tale termine sarà quindi presumibilmente adeguato alla nuova scadenza.

Si ricorda che la legge di bilancio 2023 ha prorogato anche per il primo trimestre 2023 i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas, incrementandone la misura al 35% per le imprese non energivore e al 45% per le altre imprese. Tali crediti d’imposta possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2023.
 

(RP/mf)




Obbligo comunicazione periodica contratti di somministrazione entro il 31 gennaio 2023

Le aziende che hanno utilizzato lavoratori in somministrazione durante l’anno 2022, devono effettuare entro il prossimo 31 gennaio 2023 l’inoltro della consueta comunicazione riepilogativa annuale.
Il contenuto della predetta comunicazione dovrà riguardare le informazioni essenziali riguardanti il numero di contratti di somministrazione attivati e conclusi nell’anno 2022, la loro durata, il numero e qualifica dei lavoratori interessati.
 
A tal fine, riteniamo utile proporre alle aziende associate un possibile schema di compilazione come di seguito indicato:

 
Oggetto: Comunicazione annuale di dati relativi ai contratti di somministrazione (D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 36, comma 3)
 
La scrivente Società ………………….. in conformità alla normativa richiamata in oggetto, rende noto quanto segue:

  1. Nel periodo temporale 01/01/2022 – 31/12/2022; (per gli anni successivi analogamente dall’1/1/….. al 31/12/….), sono stati stipulati n…….. contratti di somministrazione di lavoro
  2. Per quanto riguarda gli ulteriori elementi di dettaglio da comunicare con riferimento alla stipula di ogni singolo contratto di somministrazione di lavoro, vale quanto segue (indicare per ogni contratto di somministrazione stipulato):
  • motivo ………….…..
  • durata ………….…..
  • n…. lavoratori interessati
  • qualifica dei lavoratori interessati ………………..
Ricordiamo che la comunicazione periodica e le informazioni sopra indicate, devono essere inoltrate alle Rsu aziendali oppure Rsa o, dove assenti, alle OO.SS. organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, tramite consegna a mano o raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC).

In caso di mancato o non corretto adempimento della comunicazione sopra indicata, l’art. 40, comma 1) del D.Lgs. n. 81/2015 prevede una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.250,00.

(FP/fp)




Piccole imprese e mercati esteri Un aiuto alla visibilità nelle fiere

La Provincia del 24 gennaio 2023, parla Angelo Crippa export manager dell’Ufficio Estero. 




Bando regionale “Ricerca & innova”: domande a partire dal 25 gennaio 2023

Ormai prossimi alla data di apertura ricordiamo l’opportunità di partecipare al bando “Ricerca & Innova”, già segnalato nella circolare API n.655 del 20 dicembre 2022. Il bando apre mercoledì 25 gennaio alle ore 14.
Si tratta della più importante misura di Regione Lombardia a supporto dell’innovazione delle PMI del territorio, che possono richiedere un’agevolazione mista (finanziamento agevolato e contributi a fondo perduto in conto capitale, a totale copertura dell’investimento ammissibile di progetto) con un contributo fino a 1 milione di euro.

Il bando è l’evoluzione del precedente “Tech Fast Lombardia” e ha una dotazione finanziaria importante, di oltre 27 milioni di euro. “Ricerca & Innova” punta a sostenere gli investimenti in ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione di processo (anche digitale) da parte delle PMI lombarde. Gli investimenti ammissibili possono andare da un minimo di 80.000 euro fino a un massimo di 1 milione di agevolazione concedibile per soggetto.
La modulistica del Bando è disponibile sul sito regionale, nella pagina dedicata (cliccare qui).

La documentazione comprende il decreto istitutivo della misura, l’Allegato A e l’Allegato B, le delibere della Giunta Regionale, i fac simile per l’adesione e il format Timesheet per la rendicontazione.
Nella stessa pagina web sono disponibili le FAQ navigabili, oltre ai contatti dell’assistenza.
Una volta aperto il bando, le pmi potranno presentare le domande per l’agevolazione mista esclusivamente sulla piattaforma Bandi Online di Regione Lombardia (cliccare qui).

(SN/am)

 




Torneria Colombo L’academy interna sarà potenziata

La Provincia del 21 gennaio 2023, servizio sulla nostra associata Torneria Automatica Alfredo Colombo. 




Dichiarazioni ed esenzioni Conai: scadenze periodiche, 20 gennaio e 28 febbraio

Scadenza 20 gennaio 2023
Riguarda i produttori di imballaggi e gli importatori di merci imballate (o “imballaggi pieni”) che hanno il dovere di inoltrare a Conai la dichiarazione periodica del contributo ambientale Conai (mensile, trimestrale o annuale). Se l’importo dovuto è inferiore alle soglie di esenzione, non occorre pagare nulla.
Per controllare e calcolare il CAC bisogna consultare le tabelle del sito internet alla pagina “dichiarazione e versamento”. Chi risultasse “esente” per la prima volta deve comunicarlo, chi invece confermasse di appartenere alla classe “esente” non deve fare comunicazione, ma conservare l’evidenza dei calcoli a supporto dell’esenzione.

Scadenza 28 febbraio 2023
Riguarda gli esportatori di merce imballata che possono ottenere il “rimborso” del contributo pagato sugli imballaggi acquistati in Italia ma venduti su territorio estero. Entro la scadenza sopra indicata, possono calcolare il plafond di esenzione e fare richiesta di applicazione della percentuale ai propri fornitori e a Conai. Entro la stessa data si può fare la richiesta di rimborso per le esportazioni del 2022. Consultare la pagina dedicata “esenzioni per export”.

(SN/am)




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di dicembre 2022

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di dicembre 2022con indice pari a 118,2.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 dicembre 2022 al 14 gennaio 2023, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 9,974576%.
 
(FV/fv)



Aggiornamento “Bonus Export Digitale”

Con Provvedimento del 14 dicembre 2022 è stata estesa anche alle Piccole Imprese manifatturiere (codice ATECO C dal 10.00.00 al 33) la possibilità di accedere al Bonus Export Digitale. 

Si definisce piccola Impresa un’impresa con un numero di dipendenti inferiori a 50 e con un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro.

Il Bonus per l’Export Digitale è un contributo a fondo perduto di 4.000 euro a fronte di almeno 5.000 euro di spesa, per soluzioni digitali utili all’internazionalizzazione.

È un progetto del Ministero degli Esteri e dell’Agenzia ICE che punta a sostenere le microimprese manifatturiere nelle attività di internazionalizzazione attraverso soluzioni digitali come:

  • realizzazione di siti e-commerce e/o app mobile
  • realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per amplificare la presenza online attraverso attività di digital marketing (e-commerce, campagne, presenza social) adatte al settore di competenza
  • servizi di consulenza per lo sviluppo di processi organizzativi e di capitale umano
  • iscrizione e/o abbonamento a piattaforme SaaS (Software as a Service) per la gestione della visibilità e spese di content marketing

Per maggiori informazioni e per indicazioni su come presentare la domanda visitate https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/bonus-export-digitale 

(GF/am)