1

Modelli Isa periodo imposta 2022 disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Dopo il provvedimento n. 27650 dello scorso 30 gennaio, che ha definito le modalità per l’acquisizione dal Cassetto fiscale degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, con il provvedimento n. 52595 di approvazione sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate i 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA applicabili per il periodo d’imposta 2022.

I modelli costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello REDDITI 2023 e tengono conto dell’aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 predisposto per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1° gennaio 2022.

Per i modelli ISA 2023 viene confermata la consueta struttura generale, in base alla quale sono previste istruzioni di Parte generale e istruzioni comuni, utili per la compilazione di tutti gli ISA, per i quadri A (personale), F (dati contabili impresa) e H (dati contabili lavoro autonomo). All’interno delle istruzioni dei singoli ISA, è presente un rinvio alle istruzioni comuni cui occorre far riferimento per la compilazione dello specifico quadro contenuto nel modello riferibile alla propria attività economica.

I modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2022 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale e che sono tenuti all’applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:

  • esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
  • svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del DPR 633/72.
A differenza dei modelli dello scorso anno non risultano rinnovate le ulteriori cause di esclusione.

Dovrebbero essere approvati interventi di natura straordinaria

Da quanto emerge dal resoconto della riunione della Commissione degli esperti del 15 dicembre 2022, invece, dovrebbero essere approvati interventi di natura straordinaria, operativi con il software applicativo di prossima pubblicazione, per tener conto della crisi economica conseguente ai mutamenti del quadro economico nazionale e internazionale (COVID-19, aumento del prezzo dell’energia, delle materie prime, ecc.) che ha caratterizzato l’annualità.
 

(MF/ms)




Bonus pubblicità 2023: entro il 31 marzo l’invio della comunicazione per l’accesso

Dal 1° al 31 marzo 2023 è possibile presentare le comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis comma 1-quinquies del Dl 50/2017, in relazione agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2023.

Lo ha ricordato il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria, con una notizia pubblicata sul proprio sito.

In linea generale il bonus pubblicità è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano gli investimenti pubblicitari agevolabili.

Dal 2023, tuttavia, il credito d’imposta spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno (art. 57-bis comma 1-quinquies del Dl 50/2017, introdotto dall’art. 25-bis del Dl 17/2022.

Rispetto all’anno 2022, quindi:

  • viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati e il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione;
  • non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.
Restano comunque fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

Sul punto, la notizia ricorda che il credito di imposta in oggetto è considerato un aiuto automatico, disciplinato dall’art. 10 del Dm 31 maggio 2017 n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”.

L’agevolazione spetta comunque nei limiti delle risorse disponibili.

Ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è tuttavia rilevante, posto che nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.

Tanto premesso, per accedere al bonus pubblicità 2023 è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

In particolare, dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione, è necessario inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che, come rilevato dal Dipartimento per l’Informazione e l’editoria, è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato.

Il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria ha inoltre rilevato, nelle FAQ, che nessun documento deve essere allegato al modello (es. fatture, copie di contratti pubblicitari, attestazione sull’effettuazione delle spese rilasciata dai soggetti legittimati, documento d’identità).

Il beneficiario è comunque tenuto a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda.

In esito alla presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell’imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Stando alle istruzioni per la compilazione del modello, salvo successive modifiche, dal 9 gennaio al 9 febbraio 2024 i soggetti che hanno inviato la “Comunicazione per l’accesso” dovranno poi inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2023.

Successivamente alla presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. 241/97, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

Ai fini della fruizione del credito in esame è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “6900”.
 
(MF/ms) 




Pronti i modelli Redditi, Cnm e Irap 2023

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 28 febbraio sul proprio sito le versioni definitive dei modelli REDDITI, CNM e IRAP, con le relative istruzioni.

Numerose le novità da segnalare: per quanto riguarda i modelli REDDITI, il quadro RF recepisce, tra le altre, le seguenti modifiche in materia di reddito d’impresa, applicabili dal periodo d’imposta 2022 “solare”:

  • la deducibilità integrale dell’IMU relativa agli immobili strumentali;
  • la deduzione “extra-contabile” delle quote di ammortamento oggetto di sospensione ex art. 60 comma 7-quinquies del DL 104/2020;
  • l’estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese che hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria;
  • la rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili per i soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata e sottopongono il bilancio a revisione legale.
Con specifico riferimento all’IMU, sebbene, come accennato, l’imposta sia divenuta integralmente deducibile, le istruzioni continuano a recare l’indicazione dell’IMU sia tra le variazioni in aumento che tra quelle in diminuzione.

In particolare:

  • nel rigo RF16 vanno indicate le imposte indeducibili e quelle deducibili per le quali non è stato effettuato il pagamento; nel rigo, proseguono le istruzioni, occorre anche indicare l’intero ammontare dell’imposta municipale propria, dell’imposta municipale immobiliare (IMI) e dell’imposta immobiliare semplice (IMIS) risultante dal Conto economico;
  • nel rigo RF55 va indicata, con il codice 38, l’imposta municipale propria, l’IMI e l’IMIS relativa agli immobili strumentali, versata nel 2022.
L’impostazione adottata trova fondamento nel particolare criterio di deducibilità di competenza “corretta” richiesto dall’Amministrazione finanziaria.

Come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 14 maggio 2014 n. 10 (risposta 8.2), infatti, per i soggetti titolari di reddito di impresa, costituisce costo deducibile l’IMU di competenza di un certo periodo di imposta, a condizione che l’imposta sia pagata dal contribuente.

Proseguendo con le novità, il quadro RS è stato aggiornato per tenere conto dell’abrogazione della disciplina delle “società in perdita sistematica”.

In materia di agevolazioni, nel quadro RU è stata prevista l’indicazione dei dati relativi agli importi maturati dei nuovi crediti d’imposta introdotti nel corso dell’anno 2022; tra questi, si segnalano le agevolazioni riconosciute a favore delle imprese per fronteggiare la crisi energetica.

Sono state inoltre aggiornate le informazioni richieste nella sezione IV in riferimento ai crediti d’imposta formazione 4.0, ricerca, sviluppo e innovazione e agli investimenti in beni strumentali.

Si segnala altresì che nelle istruzioni al quadro RU è stata inserita una nuova tabella nella quale sono elencati i crediti che, non più maturabili nel periodo d’imposta 2022, trovano collocazione, quali residui riportabili, nei campi specificatamente indicati.

Il modello relativo alle persone fisiche recepisce la riforma dell’IRPEF con:

  • i nuovi scaglioni di reddito e relative aliquote;
  • la rimodulazione delle detrazioni d’imposta per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, le pensioni e altri redditi;
  • le modifiche al “trattamento integrativo alla retribuzione”;
  • la modifica delle detrazioni d’imposta per figli a carico, a decorrere dal 1° marzo 2023, a seguito dell’applicazione dell’assegno unico e universale.
Fa il suo debutto anche il c.d. “bonus barriere 75%” di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020 (introdotto dall’art. 1 comma 42 della L. 234/2021 e da ultimo prorogato dall’art. 1 comma 365 della L. 197/2022). L’agevolazione riguarda gli interventi volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche per i quali, relativamente alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, compete la detrazione IRPEF/IRES nella misura del 75%, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

Tra i nuovi crediti d’imposta si segnalano quelli per:

  • le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore degli enti del terzo settore;
  • l’attività fisica adattata;
  • l’installazione di sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili;
  • le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy.
Quanto al modello IRAP, da un lato, è stato eliminato il quadro IQ, come conseguenza dell’esclusione da IRAP, dal 2022, dei professionisti e degli imprenditori individuali e, dall’altro, è stata semplificata la struttura della sezione I del quadro IS, per effetto della “razionalizzazione” delle deduzioni per dipendenti a tempo indeterminato.
 

(MF/ms)




Valute estere gennaio 2023

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di gennaio 2023 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 146,9502
Peso Argentino 195,885
Dollaro Australiano 1,5523
Real Brasiliano 5,6047
Dollaro Canadese 1,4474
Corona Ceca 23,9582
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,3173
Corona Danese 7,4383
Yen Giapponese 140,5441
Rupia Indiana 88,1441
Corona Norvegese 10,7149
Dollaro Neozelandese 1,6851
Zloty Polacco 4,6974
Sterlina Gran Bretagna 0,88212
Nuovo Leu Rumeno 4,9242
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0769
Rand (Sud Africa) 18,432
Corona Svedese 11,2051
Franco Svizzero 0,9961
Dinaro Tunisino 3,3288
Hryvnia Ucraina 39,3884
Forint Ungherese 396,0323
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di gennaio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




Istat gennaio 2023

Comunichiamo che l’indice Istat di gennaio 2023, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 9,8% (variazione annuale) e a + 15% (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 7,35% e + 11,25%.
 
(MP/ms)
 



“Non serve il salario minimo ma la lotta ai contratti pirata”

La Provincia del 27 febbraio 2023, parla Luigi Sabadini presidente di Confapindustria Lombardia. 




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di gennaio 2023

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di gennaio 2023 indice pari a 118,3.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 dicembre 2022 al 14 gennaio 2023, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 0,188452%.
 
(fv/fv)



Pronto il modello di comunicazione per i bonus energia e gas

Con il Provvedimento prot. n. 2023/44905 del 16 febbraio 2023 sono stati definiti il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023 a fronte della fruizione dei seguenti crediti d’imposta:
  1. crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al mese di dicembre 2022 (da utilizzare in compensazione entro il 30 settembre 2023);
  2. crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 (da utilizzare in compensazione entro il 30 settembre 2023);
  3. crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo trimestre 2022 (da utilizzare in compensazione entro il 30 settembre 2023);
  4. credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022 (da utilizzare in compensazione entro il 30 giugno 2023).
Come chiarisce il provvedimento, il nuovo modello di comunicazione deve essere inviato dal beneficiario dei crediti d’imposta (direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni), utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della stessa Agenzia delle entrate.

Si ricorda che, per espressa formulazione normativa, la comunicazione deve essere inviata entro il richiamato termine del 16 marzo 2023 a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, ragion per cui il mancato invio della comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione a decorrere dal 17 marzo 2023.

È tuttavia previsto l’esonero dall’obbligo nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24. Per tutte le compensazioni successive, invece, il provvedimento prevede lo scarto del modello di pagamento F24 nel caso in cui l’ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo comunicato.

Nel caso di cessione, invece, considerato che la norma prevede soltanto la cessione per intero importo, non risulta possibile trasmettere la comunicazione, salvo il caso in cui la precedente comunicazione di cessione sia stata annullata, oppure il cessionario abbia rifiutato il credito. Al contrario, l’invio della comunicazione in esame non esclude la possibilità di inviare successivamente la comunicazione della cessione del credito.

Il beneficiario potrà inviare una sola comunicazione valida per ciascun credito d’imposta, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione con il modello F24 fino alla data della comunicazione stessa; eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che la precedente comunicazione non sia stata annullata.

(RP/mf)




Immissione sul mercato dei Cov: trasmissione dei dati entro l’1 marzo 2023

La dichiarazione Cov va presentata da coloro che mettono sul mercato prodotti come pitture e vernici o prodotti per carrozzerie, che contengono Composti Organici Volatili, entro il 1 marzo di ogni anno.
Per “immissione sul mercato” si intende qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali o per gli utenti e l’importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario.

Pertanto la dichiarazione è dovuta da diversi soggetti:

i produttori, cioè le imprese che producono i prodotti pronti o non pronti all’uso, elencati nell’allegato I del D.lgs. 161/2006
gli importatori, cioè le imprese che importano nel territorio doganale comunitario i prodotti elencati nell’allegato I del D.lgs. 161/2006
le imprese che effettuano comunque un’immissione dei prodotti sul mercato, quali ad esempio gli intermediari, i grossisti e i rivenditori finali.

In dichiarazione bisogna indicare le quantità immesse. Nel modulo allegato è contenuta una tabella con le voci da dichiarare. Per effettuare la dichiarazione bisogna accedere al Portale Innovhub SSOG ed fare l’inserimento dei dati CLICCANDO QUI 

Il D.lgs. n. 161 del 27 marzo 2006, modificato dal D.lgs. n. 33 del 14 febbraio 2008, ha previsto infatti (ex Direttiva 2004/42/Ce) la limitazione delle emissioni di composti organici volatili (Cov) conseguenti all’uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria.

Entro il 1 marzo di ogni anno, le aziende coinvolte sono tenute a trasmettere al Ministero i dati e le informazioni previsti all’allegato III bis del decreto 161/2006.

(SN/am)




ViViFir: vidimazione virtuale dei formulari dei rifiuti

Si ricorda che è possibile provvedere autonomamente alla vidimazione e stampa del formulario di identificazione del rifiuto dal proprio pc, in alternativa alla tradizionale vidimazione presso gli sportelli camerali.

Per conoscere la procedura:

  • Camera Lecco e Como: è possibile provare liberamente il funzionamento del sistema nell’area dimostrativa cliccare qui 
     
  • Camera di Sondrio: consultare la pagina dedicata che comprende un tutorial cliccare qui 
     
  • Camera Monza e Lodi: 24 febbraio 2023 webinar formativo camerale gratuito cliccare qui 
     
  • Infine si segnala la pagina di Ecocamere dove accedere direttamente al servizio di vidimazione virtuale cliccare qui 

(SN/am)