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Catalogo corsi: voucher aziendali formazione continua Regione Lombardia

Con riferimento alla circolare Api n.127, informiamo le aziende che abbiamo inserito alcuni corsi di formazione continua all’interno del Catalogo delle offerte di formazione continua di Regione Lombardia

Grazie all’iniziativa di Regione Lombardia – Voucher per la Formazione Continua – le aziende hanno a disposizione fino a 50.000 € da investire in percorsi di formazione professionalizzante per i propri dipendenti.

Oltre alle nostre proposte, sarà dunque possibile soddisfare le richieste aziendali per garantire standard di formazione all’avanguardia e contenuti formativi ad hoc. 

Come funziona in breve il voucher 

1. Individuare il fabbisogno formativo
2. Contattare l’Ufficio Formazione Api Lecco che andrà a inserire il corso in catalogo
3. Iscriversi al corso
4. Presentare la domanda di voucher
5. Frequentare il corso
6. Richiedere il rimborso a Regione Lombardia

In allegato il nostro catalogo. 

(TM/tm)




Corsi di formazione, Api Sondrio una realtà: “Da noi offerte su misura”

La Provincia di mercoledì 12 aprile 2023, approfondimento sul nostro servizio per imprese.




Bilancio 2022: rilevazione dei crediti imposta energia

Nel corso del 2022 sono stati introdotti diversi crediti d’imposta, commisurati ad una quota delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, come di seguito riepilogati:
  • per le imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese energivore), è previsto un credito d’imposta dal 20% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per i primi tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022;
  • alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. imprese gasivore), è riconosciuto un credito d’imposta dal 10% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per i primi tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022;
  • alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, spetta un credito d’imposta dal 15% al 35% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per il secondo e terzo trimestre, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022;
  • alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è riconosciuto un credito d’imposta dal 25% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per il secondo e terzo trimestre, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022;
  • alle imprese che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di carburante in ciascun trimestre del 2022 (per il secondo trimestre 2022, solo per il settore della pesca).
Sotto il profilo fiscale, i crediti richiamati non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile dell’Irap, inoltre, gli stessi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Dal punto di vista contabile tali aiuti, diretti ad attenuare i rincari dei costi energetici delle imprese, vanno rilevati tra gli “Altri ricavi e proventi”, come contributi in conto esercizio.

Secondo i principi contabili nazionali (OIC12 – Composizione e schemi di bilancio) i contributi in conto esercizio sono dovuti in base alla legge (oppure in base a disposizioni contrattuali), vanno rilevati per competenza ed indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5.

Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi dell’attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri.

I contributi in conto esercizio sono rilevati nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all’esercizio al quale essi sono riferiti; devono essere rilevati anche i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).

Ai fini contabili, pertanto, occorre rilevare le seguenti scritture in Partita Doppia:

Crediti vs Erario              a             Contributo in conto esercizio (non imponibile fiscalmente)

Il conseguente componente positivo del conto economico, da classificarsi fra i contributi in conto esercizio alla relativa voce A5, sarà oggetto di variazione in diminuzione nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi (ad esempio, nel quadro RF).

Si ricorda che il criterio distintivo tra ciascun tipo di contributo consiste nella finalità per la quale viene assegnato, desumibile dalle singole leggi agevolative: così, ad esempio, i contributi in “conto esercizio” sono destinati a fronteggiare esigenze di gestione, i contributi in “conto capitale” sono finalizzati ad incrementare i mezzi patrimoniali dell’impresa, senza che la loro erogazione sia collegata all’onere di effettuare uno specifico investimento, mentre i contributi in “conto impianti” sono erogati con il vincolo di acquisire o realizzare beni strumentali ammortizzabili, ai quali vengono parametrati (risoluzione 2/E/2010).

In analogia con quanto previsto per i contributi/crediti d’imposta previsti per contrastare il Covid-19, gli “aiuti” in argomento hanno la finalità di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici.

Con riferimento all’utilizzo, infine, i crediti d’imposta energetici (energia elettrica e gas naturale) possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione tramite modello F24: non trovano applicazione i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 (limite annuale di 250.000 euro per i crediti da quadro RU) e di cui all’articolo 34 L. 388/2000 (limite annuale di 2 milioni di euro).

È consentito l’eventuale utilizzo in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l’acquisto dell’energia elettrica consumata, con riferimento alle quali è calcolato il credito d’imposta spettante, possano considerarsi sostenutesecondo i criteri di cui all’articolo 109 del Tuir, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.

I corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate.
 

(MF/ms)




Energia e ambiente In fiera a Bologna buone risposte

La Provincia di sabato 8 aprile, servizio sulla Rete Ufficio Estero presente alla fiera Mecpse di Bologna.

 




Attivo il nuovo servizio “Cerca e trova lavoro” di Api Lecco Sondrio

Da qualche giorno è attivo sul nostro portale www.apilecco.it la nuova sezione “Cerca e trova lavoro” dedicata alle nostre aziende associate e a chi sta cercando una nuova opportunità lavorativa.
Le nostre aziende associate accedendo all’area riservata del nostro sito possono caricare l’annuncio di lavoro che poi verrà vagliato dal nostro staff e quindi pubblicato.
Il privato cittadino, invece, potrà consultare le singole offerte delle aziende e inoltrare la propria candidatura o inviarci una candidatura spontanea se nessun annuncio pubblicato corrisponde al suo profilo professionale.
E’ un nuovo servizio di Api Lecco Sondrio che mira a ridurre la distanza tra domanda e offerta lavorativa.

Da dopo il Covid è esplosa questa grande esigenza di personale nelle nostre aziende  – commenta il direttore di Api Lecco Sondrio Marco Piazzache, nonostante le difficoltà, stanno lavorando molto bene e gli ordini non mancano. C’è fame di tecnici specializzati, ma anche di operai generici, che le nostre imprese faticano a trovare. Così ci siamo chiesti come potevamo aiutarli e abbiamo deciso di dare vita a questo nuovo servizio, il “Cerca e trova lavoro di Api Lecco Sondrio”. Conosciamo molto bene le nostre imprese, ecco perché abbiamo deciso di cimentarci in questa nuova avventura che non sarà di certo semplice e non risolverà tutti i problemi delle nostre aziende, ma speriamo possa essere d’aiuto per qualcuna”.

Anna Masciadri
Ufficio stampa




Convegno: “Prevenire la crisi d’impresa. Novità e strumenti per l’azienda”

Mercoledì 19 aprile 2023 alle ore 16, presso la sede di Api Lecco Sondrio, si terrà il convegno: “Prevenire la crisi d’impresa. Novità e strumenti per l’azienda“.

Verranno trattati i seguenti argomenti dai dottori commercialisti Tobia Chiesurin e Denis Bozzetto:

  • Evoluzione normativa sulla crisi d’impresa
  • Le novità del Codice della crisi
  • Settore bancario: funzione degli adeguati assetti
  • Casi pratici
L’evento è riservato alle aziende associate ad Api Lecco Sondrio.
 
Per partecipare è necessaria la prenotazione CLICCANDO QUI

(MP/am)




Attivo il nuovo servizio “Cerca e trova lavoro” di Api Lecco Sondrio

Da qualche giorno è attivo sul nostro portale www.apilecco.it la nuova sezione “Cerca e trova lavoro” dedicata alle nostre aziende associate e a chi sta cercando una nuova opportunità lavorativa.

Le nostre aziende associate accedendo all’area riservata del nostro sito possono caricare l’annuncio di lavoro che poi verrà vagliato dal nostro staff e quindi pubblicato.

Il privato cittadino, invece, potrà consultare le singole offerte delle aziende e inoltrare la propria candidatura o inviarci una candidatura spontanea se nessun annuncio pubblicato corrisponde al suo profilo professionale.

E’ un nuovo servizio di Api Lecco Sondrio che mira a ridurre la distanza tra domanda e offerta lavorativa.

(SB/am)




L’intelligenza artificiale nelle fabbriche è una realta

La Provincia del 7 aprile 2023, articolo sul seminario organizzato da ApiTech.




Entro il 18 dicembre la comunicazione di cessione dei “Tax Credit Energia” I trimestre 2023

La comunicazione per la cessione dei crediti d’imposta energia e gas relativi al primo trimestre 2023 può essere presentata dal 5 aprile, e fino al 18 dicembre 2023. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 116285 del 3 aprile, approvando altresì, in sostituzione dei precedenti, le nuove versioni del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche.

 

Con il provvedimento del 30 giugno 2022 n. 253445 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022. Con i provvedimenti 6 ottobre 2022 n. 376961, del 6 dicembre 2022 n. 450517 e del 26 gennaio 2023 n. 24252, le citate disposizioni attuative sono state estese ai successivi crediti d’imposta.
Con il nuovo provvedimento sono state estese le disposizioni del citato provvedimento del 30 giugno 2022 n. 253445 ai crediti d’imposta energia, gas e carburante introdotti per il primo trimestre 2023 dall’art. 1 commi 2-5 e 45-46 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), evidenziando, però, le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.

Si tratta in particolare delle seguenti agevolazioni relative al primo trimestre 2023:

  • credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 45% delle spese sostenute;
  • credito d’imposta a favore delle imprese non energivore, pari al 35% delle spese sostenute;
  • credito d’imposta a favore delle imprese gasivore, pari al 45% delle spese sostenute;
  • credito d’imposta a favore delle imprese non gasivore, pari al 45% delle spese sostenute;
  • credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, pari al 20% delle spese sostenute.
Tali crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2023.
In alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  • il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
  • in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
  • il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro lo stesso termine.
Riepilogando quindi i termini relativi ai crediti energia e gas, la cessione va comunicata all’Agenzia delle Entrate:
  • entro il 20 settembre 2023, per i crediti d’imposta energia e gas relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022;
  • entro il 18 dicembre 2023, per quelli del primo trimestre 2023.
Termine del 21 giugno per il credito carburante III trimestre
Si rileva che il provvedimento recepisce anche la nuova scadenza al 30 giugno 2023 prevista dall’art. 15 comma 1-quinquies lettera a) del DL n. 198/2022 (c.d. decreto “Milleproroghe”), per l’utilizzo in compensazione e la cessione del credito d’imposta riconosciuto per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca nel terzo trimestre 2022, di cui all’art. 7 del DL n. 115/2022.
Per tale credito, come disposto dal provvedimento, la cessione va comunicata entro il 21 giugno 2023.

 

(MS/ms)




Fornitura energia elettrica e gas: credito d’imposta II trimestre 2023

L’art. 4 del DL 34/2023 (c.d. DL “bollette”) prevede la proroga per il secondo trimestre 2023 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, anche se in misura notevolmente ridotta rispetto ai precedenti.
Il beneficio è infatti riconosciuto nella misura del 10% per le imprese non energivore (35% nel I trimestre 2023) e del 20% per le altre imprese (45% nel I trimestre 2023).
Le nuove disposizioni si applicano, “nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, fino al 30 giugno 2023”.
In particolare, alle imprese energivore – definite come imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (c.d. “CSEA”) ai sensi del DM 21 dicembre 2017 – è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023.
Il credito spetta alle suddette imprese i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2023. In tal caso, l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
Alle imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. L’agevolazione spetta qualora il prezzo di tale componente, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell’anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Alle imprese gasivore – imprese a forte consumo di gas naturale, di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla CSEA ai sensi del DM 21 dicembre 2021 n. 541 – è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Alle imprese non gasivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
 
Per le imprese non energivore e quelle non gasivore è previsto che, se nel primo e nel secondo trimestre 2023 si approvvigionano presso lo stesso fornitore del primo trimestre 2019, possano richiedere al venditore una comunicazione contenente il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare dell’agevolazione spettante per il secondo trimestre 2023; il fornitore è tenuto a provvedervi entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta.
 
I predetti crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97, entro il 31 dicembre 2023.
Possono inoltre essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”.
I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente e comunque entro il 31 dicembre 2023.
Analogamente ai precedenti, i crediti d’imposta sono fiscalmente irrilevanti e cumulabili con altre agevolazioni con oggetto i medesimi costi, purché tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/mf)