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Confapi sottoscrive protocollo con le industrie ucraine

Confapi ha sottoscritto un protocollo d’intesa con la Ukrainian Chamber of Commerce and Industry il cui obiettivo è quello di rafforzare la collaborazione e promuovere ulteriormente il commercio e gli scambi economici tra i due Paesi. A firmare l’accordo, negli uffici di Confapi a Roma, il Presidente Cristian Camisa e Gennadiy Chyzhykov, Presidente della Camera di Commercio ucraina a margine della Conferenza bilaterale per la ricostruzione svoltasi oggi a Roma. Grazie al protocollo verrà sostenuto e incoraggiato lo scambio di delegazioni e missioni commerciali e verrà garantita assistenza reciproca anche nell’organizzazione di manifestazioni o fiere per la promozione dei prodotti e dei servizi dei rispettivi Paesi.

“Sono numerose le aziende di Confapi – ha detto il presidente Camisa – che collaborano e commerciano da tempo con quelle ucraine, mettendo a disposizione tutto il loro know how, in settori strategici e che sono state penalizzate a causa della guerra. Anche oggi nel corso della Conferenza bilaterale una delegazione di nostre industrie ha avuto modo di portare le loro expertise e la loro flessibilità in tanti campi fondamentali in vista della fase di ricostruzione dell’Ucraina. Dobbiamo continuare a lavorare per riattivare e incrementare le relazioni economiche augurandoci che questo assurdo conflitto termini quanto prima e che l’Ucraina possa rialzarsi e ripartire anche grazie al supporto delle piccole e medie industrie italiane”.

 




Bando Isi Inail 2023: apertura procedura dal 2 maggio 2023

Come si comunicava nella circolare Api n.82 del 16/02/2023 si avvicina la data per l’apertura della procedura per partecipare al bando INAIL 2023 che consente alle imprese di ottenere un contributo a fondo perduto del 65% fino a 130.000 euro.

Sul sito INAIL è disponibile il calendario con tutti gli step della procedura.

 

Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda 2 maggio 2023
Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda 16 giugno 2023, ore 18:00
Download codici identificativi 23 giugno 2023
 
Si ricorda che vengono coperti gli investimenti aziendali in nuovi macchinari come presse, centri di lavoro, robot, carrelli elevatori, che contribuiscano a migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Sul sito Inail già citato, c’è la lista completa degli interventi agevolabili.

(SN/am)




Bandi regionali 2023: pacchetto investimenti linea domande dal 13 giugno 2023

Tra i bandi del Programma Regionale a valere sul FESR 2021/2027 già elencati nella circolare Api n.177 del 6/04/2023, si focalizza qui quello dedicato agli investimenti per accrescere l’attrazione di altri investimenti in Lombardia (per esempio per una nuova sede operativa o per l’ampliamento di una sede già esistente).

Pacchetto investimenti, linea attrazione investimenti
Le domande vanno presentate dalle ore 10.30 del 17 maggio 2023 fino ad esaurimento delle risorse.
La misura è rivolta alle PMI e alle MidCap per l’attrazione di nuovi investimenti in Lombardia e per il consolidamento e lo sviluppo di quelli esistenti, correlati all’avvio di una nuova sede operativa o all’ampliamento di una sede operativa già esistente.
La scheda allegata contiene tutti i dettagli del caso.
L’importo minimo dell’investimento è di euro 200.000 e con un importo massimo agevolabile:

  • pari a euro 10 milioni per le concessioni entro il 31 dicembre 2023
  • pari a euro 6 milioni per le concessioni successive al 31 dicembre 2023
L’agevolazione si compone di un contributo a fondo perduto in conto capitale sull’investimento e una garanzia regionale gratuita su un finanziamento a medio-lungo termine.
Il finanziamento verrà erogato in anticipazione fino al 70% a seguito della sottoscrizione del contratto; il saldo sarà erogato in seguito dal soggetto finanziatore previa verifica della rendicontazione delle spese ammissibili. Le risorse relative ai finanziamenti sono rese disponibili da intermediari finanziari che stipuleranno la convenzione quadro con Regione Lombardia entro i limiti del Fondo di garanzia.

Si segnala infine il sito regionale di riferimento per partecipare.

Per ottenere queste risorse è necessario svolgere per tempo le valutazioni di fattibilità. Api Lecco Sondrio e ApiTech in particolare è a disposizione per fornire chiarimenti e supporto alle imprese interessate. Potete telefonare o scrivere a gianluca.mustillo@api-tech.it oppure a silvia.negri@api.lecco.it.

(SN/am)




Giornata mondiale salute e sicurezza sul Lavoro: 28 aprile 2023

La Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro compie 20 anni. E’ stata istituita nel 2003 dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Ilo), come momento di riflessione e confronto sui temi legati alla cultura della prevenzione nei contesti professionali; la ricorrenza ricorda la data della Convenzione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, adottata nel 1981. 

Sul sito Inail sono indicate le iniziative presenti su alcuni dei territori dell’Italia.

La pagina dell’Ilo dedicata alla giornata spiega che nel giugno 2022, la Conferenza internazionale del lavoro ha deciso di includere “un ambiente di lavoro sano e sicuro” nel quadro dei principi e dei diritti fondamentali sul lavoro. Il 28 aprile 2023, l’Ilo intende celebrare questa decisione riunendo gli esperti per discutere le modalità attuative di questo diritto nel mondo del lavoro. La giornata è l’occasione per presentare i risultati della ricerca sullo stato di attuazione di diverse disposizioni delle Convenzioni.

L’ultima notizia sull’impegno del Ministero del lavoro sul tema della sicurezza risale a febbraio 2023.

(SN/am)

 




Compilazione “Aida”: scadenza 30 aprile 2023

Le attività produttive in Aia “Autorizzazione Integrata Ambientale”, entro il 30 aprile di ogni anno, devono eseguire l’inserimento dei dati ambientali nell’applicativo regionale Aida “Applicativo Integrale Di Autocontrollo”, come descritto nella pagina dedicata del sito Regionale.

Il sito Arpa Lombardia contiene invece le informazioni necessarie per eseguire correttamente questo adempimento. L’accesso avviene tramite autenticazione, e i dati da inserire sono quelli presenti nelle prescrizioni e nel piano di monitoraggio del proprio provvedimento autorizzativo.

L’inserimento dei dati viene effettuato selezionando le sezioni di interesse, attraverso finestre e/o maschere che guidano nella compilazione. Al termine dell’inserimento tutti i dati devono essere convalidati come attestazione di completezza e veridicità delle informazioni trasmesse. Una volta convalidati, i dati non possono essere più modificati se non su specifica richiesta motivata da inviare ai referenti Aida dei dipartimenti Arpa provinciali.

(SN/am)




Dichiarazione E-Prtr: invio telematico dei dati entro il 30 aprile 2023

L’adempimento riguarda un ristretto gruppo di gestori di impianti che ricadono all’interno di alcuni requisiti di un regolamento europeo. L’E-Prtr (European Pollutant Release and Transfer Register) è infatti un registro integrato di emissioni e trasferimenti di inquinanti, istituito dal Reg. CE 166/2006.

La trasmissione della dichiarazione annuale E-Prtr con i dati 2022 deve avvenire con l’invio telematico in formato elettronico, mediante la compilazione e la trasmissione di un modulo in formato excel, disponibile sul sito di Ispra. Le informazioni richieste derivano dall’art.4 del Dpr 157/2011 che recepisce in Italia la normativa comunitaria.

Tutte le informazioni per attuare l’adempimento si trovano sulla pagina dedicata del sito dell’Ispra, al quale si rimanda.

(SN/am)




Assemblea annuale degli Associati Api Lecco Sondrio

Si comunica che l'Assemblea annuale degli Associati Api Lecco Sondrio si terrà mercoledì 31 maggio alle ore 17.00 presso la sede di Api di via Pergola 73, Lecco.

Chiediamo di confermare la propria adesione inviando il modulo allegato via mail all'indirizzo segreteria@api.lecco.it entro il 24 maggio 2023.

Si allegano la convocazione e i moduli da compilare per l'adesione.

(MP/sg)




Webinar fiscale giovedì 4 maggio ore 14.30

Informiamo che il dottor Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas giovedì 4 maggio 2023, alle ore 14.30, terrà il webinar fiscale “Approfondimenti, scadenze e opportunità imminenti”.
 

Questi i temi trattati:

  • pubblicità aiuti e sovvenzioni 2022
  • adempimenti e iter approvazione bilanci 2022

Per partecipare compilare il form cliccando qui

(MF/am)

 




Diritto camerale 2023

Sono stati pubblicati sul sito del Ministero delle Imprese e del made in Italy i decreti che approvano le maggiorazioni pari al 20% e al 50% del diritto camerale annuale.

Gli importi del tributo dovuti per il 2023 sono stati riepilogati con la nota n. 339674/2022 e non subiscono variazioni rispetto all’anno precedente.

In base all’art. 18 comma 10 della L. 580/93, le Camere di Commercio possono essere autorizzate dal Ministero all’applicazione di una maggiorazione fino al 20% del diritto ordinariamente dovuto.

L’autorizzazione è subordinata alla presentazione da parte della Camera di Commercio di programmi e progetti, condivisi con le Regioni, aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese.

Per il triennio 2023, 2024 e 2025, le maggiorazioni sono state approvate con il Dm 23 febbraio 2023, pubblicato sul sito ministeriale.

Per tutte le Camere di Commercio è fissato un incremento del tributo nella misura del 20%, fatta eccezione per le Camere di Commercio della Regione Sicilia individuate nel Dm 28 febbraio 2023.

Le imprese che hanno già versato il diritto annuale a partire dal 1° gennaio 2023 possono effettuare il versamento del conguaglio rispetto all’importo pagato, entro il termine di cui all’art. 17 comma 3 lett. b) del Dpr n. 435/2001 previsto per la seconda rata degli acconti IRPEF/IRES, ossia entro il 30 novembre, ovvero entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dell’esercizio per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

In base all’art. 1 comma 784 della L. 205/2017, le Camere di Commercio i cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario possono, al ricorrere di determinate condizioni, applicare una maggiorazione fino a un massimo del 50% del diritto camerale annuale. Detta maggiorazione è condizionata:

  • alla situazione di squilibrio strutturale in cui versa la CCIAA in grado di provocare il dissesto finanziario;
  • all’elaborazione di un programma pluriennale di riequilibrio finanziario, condiviso con la Regione, nell’ambito del quale può essere previsto, tra le diverse misure di risanamento, l’incremento del diritto camerale;
  • all’autorizzazione ministeriale, previa verifica dell’idoneità del predetto programma.
In attuazione della disposizione, il Dm 28 febbraio 2023 ha approvato l’incremento del 50% del diritto annuale per gli anni 2022, 2023 e 2024, in favore delle Camere di Commercio di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani.

Il versamento dell’importo derivante dall’applicazione del decreto è effettuato, per gli anni 2022 e 2023, unitamente al diritto annuale ordinario per l’anno 2023 entro il termine di cui all’art. 17 comma 3 lett. a) del Dpr n. 435/2001, previsto per la prima rata degli acconti delle imposte sui redditi.

Il medesimo termine è richiamato dal decreto per il versamento dell’incremento relativo all’anno 2024, corrisposto unitamente al diritto annuale relativo a quell’anno.

Le imprese di nuova iscrizione che, alla data di pubblicazione del decreto (avvenuta il 17 aprile 2023 sul sito ministeriale), hanno già provveduto per l’anno 2023 al versamento del diritto annuale ordinario effettuano il conguaglio rispetto all’importo versato unitamente al pagamento del diritto annuale per l’anno 2024, sempre entro il termine di cui all’art. 17 comma 3 lett. a) del Dpr n. 435/2001 previsto per la prima rata degli acconti e del saldo delle imposte sui redditi.

Rispetto a entrambe le maggiorazioni, le singole Camere di Commercio sono tenute a rendicontare l’utilizzo delle somme, da un lato, per verificare i risultati conseguiti rispetto ai singoli progetti e, dall’altro, per monitorare il raggiungimento degli obiettivi del piano di risanamento.
 

(MF/ms)




Cessioni comunitarie, le prove di arrivo merce in altro stato membro

Quando si effettuano cessioni comunitarie, spetta al contribuente dimostrare che le merci sono arrivate nel territorio di altro Stato Membro.

Nel 2020 è entrato in vigore l’articolo 45-bis del Regolamento Ue 282/2011, il quale indica degli elementi che, se sono forniti dal contribuente, creano una presunzione a suo favore circa il fatto che la merce è giunta a destino, ma questa prova è nei fatti utilizzabile solo quando il trasporto è effettuato da un trasportatore incaricato dal venditore.

La presunzione prevista dal Regolamento comunitario non è proprio applicabile nel caso in cui il trasporto sia eseguito coi mezzi propri di cedente o cessionario, mentre quando sono eseguiti con trasportatore incaricato dal cessionario, la raccolta dei documenti previsti dal Regolamento è praticamente impossibile, salvo che il cessionario non metta a disposizione del cedente documenti tipici della propria contabilità, come ad esempio le fatture del trasportatore.

Nel caso in cui comunque si riesca a farsi dare questi documenti, bisognerebbe farsi dare anche una dichiarazione di ricezione della merce, sulla quale la norma comunitaria prevede delle regole particolari, e su cui le linee guida della Commissione Europea hanno fornito interessanti chiarimenti; ad esempio, secondo la Commissione Europea, non è necessario avere un documento cartaceo, ma “sarebbe ragionevole aspettarsi che gli Stati membri siano flessibili al riguardo e non impongano limitazioni rigorose, ad esempio accettando solo un documento cartaceo, ma accettino anche una versione elettronica, nella misura in cui contenga tutte le informazioni richieste dall’articolo 45 bis, paragrafo 1, lettera b), punto i) del Regolamento 282/2011”.

Togliendo i casi di aziende che curano il trasporto della merce incaricando un trasportatore, che possono far valere le prove previste dal Regolamento Ue senza nemmeno chiedere al cliente un documento che certifichi l’arrivo della merce, negli altri casi il contribuente deve seguire le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in alcuni chiarimenti di prassi e recuperare una serie di documenti che certifichino l’arrivo della merce in altro Stato; sul punto, l’Agenzia delle Entrate chiede che il contribuente abbia – alternativamente – un documento proveniente dal sistema informatico vettore (POD), una copia del documento di trasporto (tipicamente CRM) firmato dal cliente, oppure una dichiarazione di ricezione della merce firmata dal cliente; come chiarito con la risposta ad interpello 100/2019, è sufficiente che tale ultimo documento certifichi il mese ed il Paese di ricezione, e potrebbe elencare le merci ricevute facendo riferimento ai documenti di trasporto o alle fatture.

Il dubbio che potrebbe sorgere è con che modalità recuperare la dichiarazione di ricezione della merce.

Appare evidente che risulta molto attendibile un documento pdf allegato ad una mail proveniente da una casella di posta elettronica che viene utilizzata abitualmente nei contatti con il cliente; ovviamente, considerato che le mail sono quella “corrispondenza” che per il Codice civile deve essere conservata dall’imprenditore, deve essere conservata anche la mail a cui la dichiarazione era allegata.

Si ritiene che una dichiarazione di ricezione della merce, fatta pervenire dal cliente tramite mail, abbia la stessa validità giuridica di quella fatta avere tramite posta; peraltro, ricordiamo che con risoluzione 19/2013 l’Agenzia delle Entrate riconobbe prova valida il “CMR elettronico”, cioè un file (ad esempio pdf) ricevuto dal trasportatore; in tale risoluzione ricordò che se i files non hanno un “riferimento temporale” e la “sottoscrizione elettronica”, sono da considerare documenti analogici, e quindi da stampare e conservare in cartaceo (salva una loro conservazione a norma effettuata secondo altre regole).

Fatto sta che con la risposta ad interpello 272/2023 l’Agenzia delle Entrate ha dato conferma della validità dei documenti di prova ricevuti dal cliente in formato elettronico, e nello specifico via EDI.

In tale documento l’Agenzia ha precisato che – analogamente a quanto aveva chiarito riguardo al CMR – tutti i documenti che consentono di provare l’arrivo della merce a destino possono essere elettronici, e quindi anche la dichiarazione di arrivo della merce.

A tale riguardo è d’obbligo precisare che esiste il concetto di “documento elettronico” e di documento “analogico consegnato per via elettronica”; la differenza, emersa ad esempio nella circolare 45/E/2005 è che per una fattura “analogica” “la posta elettronica è un mezzo di spedizione della fattura, cosicché risulta indispensabile, per chi la riceve, la sua “materializzazione” su un documento cartaceo, nonché la sua sostanziale corrispondenza di contenuto tra l’esemplare dell’emittente e quello del ricevente e tra le annotazioni nei registri Iva di entrambi gli operatori; non è invece, obbligatorio che la fattura sia resa immodificabile mediante la firma elettronica qualificata il riferimento temporale”.

In sostanza, il documento contenuto in un file senza riferimento temporale e sottoscrizione elettronica è un documento “cartaceo”, che deve essere stampato, e conservato in tale forma (fatta salva una “successiva” smaterializzazione), mentre un documento che ha determinati requisiti (immodificabilità, definitività della data, certezza sulle origini, ecc…) è considerato documento elettronico e può essere conservato nella stessa forma.

Essendo quindi consentito l’invio per posta elettronica del documento di arrivo della merce (così come era consentito l’invio delle fatture analogiche dalla circolare 45/E/2005e dei CMR dalla risoluzione 19/E/2013) l’Agenzia conferma che lo stesso deve fornire “le medesime garanzie di una dichiarazione cartacea”. In questo senso, con gli ordinari mezzi e oneri della prova se ne dimostrerà o disconoscerà la fonte o la veridicità e quindi appare opportuno, nel caso, un sistema di archiviazione efficace della posta elettronica in arrivo.

Qualora invece non si intenda materializzare tale documento, e considerarlo “elettronico”, in un passaggio successivo l’Agenzia delle Entrate richiede dei requisiti che devono avere i files, e conferma che l’utilizzo della trasmissione EDI attribuisce ai files trasmessi con tale sistema determinate garanzie circa l’autenticità dell’origine e dell’integrità del contenuto.

(MF/ms)