“La piccola impresa che vorrei”: rassegna stampa
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L’iniziativa, articolata secondo il programma che trovate in allegato, intende illustrare e promuovere alcuni strumenti resi disponibili alle imprese per individuare e monitorare preventivamente possibili situazioni di crisi e favorire la sostenibilità finanziaria e ambientale delle aziende.
Per la conferma di partecipazione è richiesta la registrazione cliccando qui
(SN/am)
Le nuove disposizioni, che avranno validità per dodici mesi, confermano alcune novità introdotte nel periodo pandemico come l’importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro, la gratuità per le microimprese.
Allo stesso tempo, sono ripristinate alcune misure previste dalla normativa precedente al Covid, come:
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GARANZIA MCC
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Per operazioni di investimento, di importo ridotto e di microcredito, nuova Sabatini; per start-up, start-up innovative, incubatori certificati e enti del terzo settore
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80% |
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Operazioni di liquidità (imprese in fascia 3 e 4 del modello di valutazione) |
60% |
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Operazioni di liquidità (imprese in fascia 1 e 2 del modello di valutazione) |
55% |
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Operazioni di capitale di rischio |
50% |
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Mid-cap a fronte di operazioni per investimento e per mid-cap start-up innovative |
40% |
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Mid-cap a fronte di operazioni di liquidità |
30% |
È importante che le imprese verifichino subito la propria fascia di ammissibilità al Fondo Centrale per poter essere preparate nella gestione dei rapporti con gli istituti bancari.
Ricordiamo, che le nostre aziende potranno essere assistite presso le banche dalla garanzia di Confirete fino all’80%, Confidi accreditato presso il Fondo Centrale, facente parte del Sistema Confapi.
(MF/ms)
Dal 24 gennaio 2024, a tutti gli effetti entra in vigore il decreto 414 del 7 dicembre 2023, dopo la registrazione della Corte dei Conti e dopo l’approvazione della Commissione europea (vedi circolare Api n. 623 del 7 dicembre 2023).
Il testo prevede due incentivi:
Il GSE renderà disponibili sul proprio sito istituzionale www.gse.it i documenti e le guide informative per accompagnare gli utenti nella costituzione delle CER.
MASE e GSE avvieranno una campagna informativa per rendere consapevoli i consumatori dei benefici legati al nuovo meccanismo: per ora sono disponibili alcune “FAQ” che si allegano, per iniziare ad orientare cittadini, pmi, enti, cooperative e tutti gli altri destinatari del provvedimento.
(SN/am)
(SN/bd)
Questo significa che devono procedere a rilevare la propria posizione IVA nei confronti dell’Erario (a debito, a credito o in pareggio), mediante un’operazione che consiste nel determinare la differenza fra:
Se l’importo a debito determinato con la liquidazione (mensile o trimestrale) non supera il limite minimo di 100,00 euro, il versamento deve essere rinviato ed eseguito unitamente a quello relativo al mese o trimestre successivo, o comunque al primo mese o trimestre (anche non immediatamente successivo) nel quale la suddetta soglia venga superata per effetto della somma dei diversi periodi.
La soglia di 100 euro è stata fissata dall’art. 9 del recente D.Lgs. n. 1/2024 ed è andata a sostituire la precedente soglia di 25,82 euro.
Il medesimo articolo ha riproposto la stessa soglia di 100 euro anche per il cumulo e rinvio dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo ed altri redditi.
Anche in questo caso il versamento dovrà essere effettuato entro il mese successivo, se superiore alla soglia, o al più tardi entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento.
(MF/ms)
Il riferimento è alla c.d. black list (decreto 4 maggio 1999 del MEF).
Il provvedimento è composto da un solo articolo che elimina la Svizzera dalla lista nera, con efficacia dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto.
L’eliminazione della Svizzera dall’elenco è stretta conseguenza dell’approvazione della Legge n. 83/2023, di ratifica dell’Accordo tra Italia e Confederazione elvetica sui lavoratori transfrontalieri.
È proprio questa recente norma, infatti, che al comma 3 dell’art. 12 dispone che con un decreto del ministero dell’Economia e delle finanze si provvede all’operazione di aggiornamento della lista riportata nel decreto del 1999.
L’eliminazione ha effetti dal 1° gennaio 2024, posto che l’art.12 della citata legge di ratifica prevede che:
«L’efficacia delle modifiche al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 di cui al primo periodo decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del suddetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Restano ferme tutte le disposizioni dell’ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma nonché ogni attività di accertamento effettuata in conformità a tali disposizioni.»
Con l’uscita della Svizzera dalla Black list, viene meno la presunzione legale relativa di cui all’art. 2, comma 2-bis del D.P.R. n. 917/86, TUIR.
Nello specifico, in applicazione dell’articolo citato con il D.M. 4 maggio del 1999, sono stati individuati gli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato con riferimento all’imposizione delle persone fisiche.
Essendo la Svizzera inclusa in tale elenco, il contribuente trasferitosi in Svizzera, per superare la presunzione di residenza in Italia (fissata ai fini antielusivi), avrebbe dovuto provare l’effettivo spostamento nel paese elvetico.
In caso contrario, ai fini reddituali era considerato quale soggetto residente.
Ora, con l’eliminazione delle Svizzera dalla black list, tale presunzione viene meno. Decade anche la previsione del raddoppio delle sanzioni previste in materia di violazione degli adempimenti in materia di monitoraggio fiscale.
(MF/ms)
In breve, l’art. 24 del decreto stabilisce che la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi potrà avvenire anche senza ricorrere ai registratori telematici o alla procedura web dell’Agenzia delle Entrate, in quanto in futuro sarà possibile utilizzare anche soluzioni software, purché idonee a garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati. In questo modo, l’adempimento dovrebbe risultare meno oneroso per gli esercenti.
Se infatti è vero che la procedura web messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi costituisce uno strumento gratuito e “semplificato”, rispetto ai registratori, per adempiere gli obblighi di cui all’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015, per altro verso essa presenta alcuni limiti operativi e, in particolare, non si presta a essere utilizzata in attività che prevedono un elevato numero di operazioni giornaliere.
Le nuove soluzioni software costituiranno, quindi, in molti casi, una valida alternativa.
Si noti che la norma fa riferimento alla memorizzazione e trasmissione “dell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi” e non ai “dati dei corrispettivi giornalieri”, una formulazione il cui significato probabilmente si comprenderà appieno solo a seguito dell’approvazione delle relative disposizioni attuative.
In ogni caso, infatti, l’impiego dei nuovi strumenti tecnologici per l’invio dei corrispettivi non sarà immediato, posto che la definizione delle specifiche tecniche per la realizzazione, l’omologazione e il rilascio delle soluzioni software è demandata a uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Peraltro, dovrà essere consultato anche il Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 36 comma 1 del Reg. Ue 679/2016 nei casi in cui l’adozione di nuove tecnologie presenti un “rischio elevato” per il trattamento dei dati.
Sempre in un’ottica di semplificazione, è stabilito che i software dovranno consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico nei casi in cui le operazioni commerciali vengono regolate mediante tali modalità di pagamento.
Come evidenziato nella relazione illustrativa al decreto, i suddetti software potranno essere installati su qualsiasi dispositivo, compresi i dispositivi evoluti di pagamento elettronico (c.d. “SmartPOS”), così che l’esercente potrà utilizzare un unico strumento per i processi commerciali, amministrativi, fiscali e di pagamento.
La norma contenuta nel DLgs. 1/2024 dà attuazione ai principi e criteri direttivi indicati dalla legge delega di riforma fiscale per la revisione generale degli adempimenti tributari (art. 16 della L. 111/2023), la quale prevede, fra l’altro, che il legislatore introduca misure volte a “incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l’utilizzo dei pagamenti elettronici, l’ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese”.
In tale contesto, peraltro, va rilevato che l’art. 2 comma 5-bis del DLgs. 127/2015 già consente l’integrazione tra registratori telematici e sistemi evoluti di incasso per l’invio dei corrispettivi.
Nessun obbligo di invio dei dati al Sistema TS
Sempre in tema di corrispettivi telematici si ricorda, poi, la novità del c.d. DL “Anticipi” per il settore sanitario. Infatti, l’art. 4-quinquies comma 3 del DL 145/2023 ha eliminato (ancor prima della sua entrata in vigore) l’obbligo previsto a carico degli esercenti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria di assolvere la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi mediante la trasmissione dei dati al Sistema TS.
L’obbligo in parola, oggetto peraltro di molteplici rinvii, era previsto dall’art. 2 comma 6-quater, secondo periodo, del DLgs. 127/2015, ora abrogato.
In sostanza, a partire dal 1° gennaio 2024, soggetti quali farmacie, parafarmacie e ottici possono continuare ad assolvere gli obblighi di memorizzazione e invio dei corrispettivi secondo le modalità ordinariamente previste (rilevazione giornaliera e trasmissione all’Agenzia delle Entrate entro il termine di 12 giorni da quello di effettuazione).
La possibilità di adempiere gli obblighi mediante invio dei dati al Sistema TS rimane, quindi, una facoltà (art. 2 comma 6-quater, primo periodo, del DLgs. 127/2015), esercitabile dandone comunicazione mediante apposita funzionalità messa a disposizione sul portale www.sistemats.it (art. 6 del DM 19 ottobre 2020).
(MF/ms)
Anna Masciadri
Ufficio stampa
| Rateazione Premio Autoliquidazione INAIL 2023/2024 | |||
| Rate | Data scadenza | Data pagamento | Coefficienti |
| I rata | Venerdì 16 febbraio 2024 | Venerdì 16 febbraio 2024 | 0 |
| II rata | Giovedì 16 maggio 2024 | Giovedì 16 maggio 2024 | 0,00927123 |
| III rata | Venerdì 16 agosto 2024 | Martedì 20 agosto 2024 | 0,01874849 |
| IV rata | Sabato 16 novembre 2024 | Lunedì 18 novembre 2024 | 0,02822575 |
(FP/am)