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Lezioni a distanza Smeup è partner di un nuovo progetto

La Provincia del 5 luglio 2023, servizio sulla nostra azienda associata Smeup di Lecco. 




Inps: sgravio assunzioni under 36 e donne svantaggiate

Una volta rilasciata l’autorizzazione da parte della Commissione europea nella riunione dello scorso 19 giugno 2023, sono diventati operativi gli esoneri previsti per le assunzioni under 36 a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato, e per l’assunzione di lavoratrici donne c.d. svantaggiate i cui rapporti di lavoro sono e saranno attivati nel periodo temporale compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023.
 
L’Inps con la recente circolare 57/2023 diffonde le istruzioni utili all’applicazione dell’esonero “under 36” che consente ai datori di lavoro di recuperare la contribuzione a proprio carico nella misura del 100% per un periodo di trentasei mesi e nei seguenti limiti massimi:
 
  • 6.000 euro annui, ovvero 500 euro mensili, in caso di assunzione effettuata nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 (il precedente semestre del 2022 e l’intero anno 2021 erano già stati oggetto di simile provvedimento autorizzativo);
  • 8.000 euro, ovvero 666,66 euro mensili, in caso di assunzione a tempo indeterminato (o trasformazioni da tempo determinato) effettuata dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
 
La circolare dell”istituto qui allegata illustra le condizioni di accesso alla misura che può essere attivata dal prossimo flusso Uniemens di competenza luglio 2023, mentre per applicare il recupero delle quote arretrate da luglio 2022 a dicembre 2022 è possibile intervenire esclusivamente, in alternativa, con i flussi Uniemens di competenza di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 attraverso le modalità già diffuse nel messaggio n. 3389/2021.
 
L’agevolazione si applica a tutti i datori lavoro privati (tranne le imprese del settore finanziario) e con esclusione dei datori di lavoro domestico e dei rapporti di lavoro in apprendistato e non è cumulabile con altre tipologie di incentivi vigenti quali l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi; l’assunzione di donne prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni; l’assunzione di donne, c.d. svantaggiate, previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020.
 
Questi ultimi incentivi relativi alle lavoratrici donne sono illustrati in materia dalla circolare Inps 58/2023.
 
I nostri uffici sono a disposizione delle aziende associate per approfondire le fattispecie in oggetto.
 

(FP/am)
 




Registratori telematici: definite le modalità operative in caso di inutilizzo

Con decorrenza 1° luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha reso obbligatorio il cambio di stato del registratore telematico in modalità FUORI SERVIZIO, qualora si attui un periodo di inutilizzo del registratore di cassa superiore ai 12 giorni (ad esempio, chiusura per ferie ecc…).

Vediamo insieme come gestire tale adempimento.

Come noto, dal 2019 le imprese che effettuano vendita diretta ai privati hanno iniziato ad utilizzare il registratore telematico (RT), ossia un registratore di cassa in grado di memorizzare le operazioni, di emettere il documento commerciale da consegnare al cliente, di predisporre il file con i dati dei corrispettivi dell’intera giornata e di trasmettere lo stesso all’Agenzia delle Entrate.

Con provvedimento n. 15943 del 18 gennaio 2023 l’Agenzia delle entrate ha approvato la nuova versione 11 delle specifiche tecniche RT. 

Rispetto alla precedente versione, il paragrafo 2.7 inserisce una nuova funzionalità nel caso di interruzione dell’attività superiore ai 12 giorni. 

Al riguardo, è previsto che “Nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile”.

La comunicazione del codice “608” può essere effettuata direttamente dal registratore stesso o mediante il cassetto fiscale dell’impresa, anche a mezzo di un intermediario abilitato. In precedenza, questa comunicazione era facoltativa.

Con riferimento alla decorrenza, secondo quanto precisato al paragrafo 1.2 del provvedimento, la nuova versione 11 deve essere rispettata obbligatoriamente nei nuovi modelli che presentano istanza di approvazione dal 1° luglio 2023 e per i modelli già approvati le predette specifiche tecniche devono essere rispettate obbligatoriamente solo nel caso di presentazione di istanza di variante successivamente al 30 giugno 2023.

Coerentemente, sembra potersi inferire che nessun adeguamento deve essere effettuato sugli RT già approvati fino al 30 giugno 2023 ed in uso dagli operatori relativamente alla comunicazione del periodo di inattività superiore a 12 giorni.

Resta opportuno, tuttavia che, in sede di adeguamento dei Registratori telematici per la “Lotteria istantanea” entro il prossimo 2 ottobre 2023, venga chiesto ai tecnici di effettuare sulla macchina un unico intervento anche per l’adeguamento relativo al periodo di chiusura. 
 

(MF/ms)




Esterometro e fatturazione elettronica: quali dati trasmettere e relativi termini

Le operazioni effettuate da soggetti passivi IVA italiani nei confronti di controparti non stabilite in Italia richiedono la trasmissione dei relativi dati al Sistema di Interscambio (SdI) nell’ambito del c.d. “esterometro”, ai sensi dell’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015.

L’emissione di una “autentica” fattura elettronica non è, infatti, dovuta laddove la controparte non sia stabilita in Italia.

Il discrimine tra i due diversi adempimenti, tuttavia, è molto sottile e la principale differenza si concretizza sotto il profilo sanzionatorio.

La tardiva/omessa fatturazione è soggetta alle sanzioni di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97, mentre nel caso in cui le medesime violazioni siano commesse con riguardo all’esterometro, trovano applicazione le più miti disposizioni ex art. 11 comma 2-quater del DLgs. 471/97.

Nella sostanza, in entrambi i casi la trasmissione dei dati avviene con un documento in formato XML trasmesso al SdI (per le comunicazioni transfrontaliere, dal 1° luglio 2022).

Per quanto concerne le operazioni attive, risultano allineati anche i termini di emissione, posto che, secondo l’art. 1 comma 3-bis lett. a) del DLgs. 127/2015, “la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi”.

Ciò non significa, peraltro, che l’emissione dell’una (fattura) e l’invio dell’altro (esterometro) debbano necessariamente realizzarsi in una data coincidente (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 26/2022).

Si pensi alle cessioni intracomunitarie (per le quali non sussiste obbligo di fatturazione elettronica).

In tal caso la fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, “con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che si tratta di operazione non imponibile (…)” (art. 46 comma 2 del DL 331/93). Medesimo è il termine per trasmettere i dati delle operazioni transfrontaliere.

Tuttavia se, ad esempio, la cessione fosse effettuata il 2 ottobre 2023 e la fattura fosse emessa, in formato analogico, il 31 ottobre, l’invio dei dati per l’esterometro potrebbe avvenire – regolarmente – il 10 novembre.

La perfetta coincidenza fra i due adempimenti potrebbe non sussistere neppure con riguardo ai dati da indicare nei file.

L’Amministrazione finanziaria ha infatti chiarito che nel caso in cui per la predisposizione dell’esterometro venga utilizzato un software differente da quello che si usa per generare le fatture elettroniche da emettere verso controparti non stabilite in Italia, “il campo 2.2.1.4 <Descrizione> potrà essere valorizzato – in via semplificativa – riportando la parola «BENI» ovvero la parola «SERVIZI» o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole «BENI E SERVIZI», rinviando, altresì, alla descrizione contenuta nella fattura emessa” (si veda ancora circ. n. 26/2022).

Nondimeno, al fine di ridurre gli adempimenti contabili, la comunicazione transfrontaliera potrebbe essere sostituita, su base facoltativa, dall’emissione di una fattura elettronica via SdI ex art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015.

In questo senso, occorre porre particolare attenzione ad alcuni aspetti di carattere operativo.

In ipotesi di fattura emessa verso soggetti non stabiliti in Italia e inviata al SdI, nel campo “Codice Destinatario”, va riportato il valore “XXXXXXX”, al fine di trasmettere i dati ex art. 1 comma 3-bis del DLgs. n. 127/2015; in tal caso “il sistema controlla che il campo IdPaese del cessionario/committente contenga un valore diverso da «IT»: diversamente il file viene scartato con codice errore 00313” (cfr. Specifiche tecniche allegate sub A al provv. n. 433608/2022).

Quanto all’indicazione dei dati del cessionario o committente, il campo “IdFiscaleIVA” va valorizzato:

  • con la partita IVA italiana per i soggetti esteri operanti in Italia e identificati direttamente o mediante un rappresentante fiscale o
  • con l’identificativo fiscale assegnato dall’autorità del Paese per i soggetti non residenti e non identificati.
Nell’esterometro anche le operazioni territorialmente rilevanti

Nel novero delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia sono comprese sia quelle rilevanti ai fini IVA nel territorio dello Stato ex art. 7 ss. del DPR 633/72 che quelle prive del presupposto territoriale.

In entrambi i casi, la comunicazione al SdI è dovuta (circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2022 e risposta a interpello n. 85/2019). Si ricorda, tuttavia, che alle prime dovrà essere applicata l’imposta (salvo il sussistere di un titolo di non imponibilità o di esenzione), mentre per le cessioni e prestazioni carenti del requisito di territorialità, in assenza dell’imposta, nel file XML si indicherà il codice “N2.1” (“Non soggette a IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72”).
 

(MF/ms)




“Decreto Lavoro” in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 3 luglio 2023 n. 85 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 ( cd. DL Lavoro ) recante “misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.
Nel corso dell’iter parlamentare sono state apportate diverse modifiche al testo del Decreto riguardanti, in modo particolare, i contratti a termine, la somministrazione di lavoro, lo smart working, i fringe benefit, nonché una semplificazioni al decreto “Trasparenza”.
In attesa delle circolari specifiche da parte degli enti competenti, si elencano le principali novità:

Contratti a termine e somministrazione
L’art. 24 ha modificato la disciplina del contratto a tempo determinato, riscrivendo il sistema delle causali.
Ferma restando la acausalità del contratto di durata inferiore all’anno, per i contratti di durata compresa tra i 12 e 24 mesi, l’apposizione del termine è giustificata: 

  • da esigenze previste dai contratti collettivi ;
  • in assenza delle previsioni nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti ;
  • in sostituzione di altri lavoratori. 

Inoltre, le modifiche apportate in sede di conversione hanno escluso l’applicazione delle causali ai rinnovi contrattuali,come già previsto per le proroghe,qualora la durata complessiva del rapporto non superi i 12 mesi.
A tal fine la nuova norma specifica che nel computo dei dodici mesi non vanno considerati i periodi riferiti a contratti stipulati prima del 5 maggio 2023. 
La legge di conversione interviene anche sulla norma che prevede limiti numerici all’impiego di lavoratori somministrati a tempo indeterminato, nella misura del 20 per cento del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso lo stesso utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto. Il comma 1-qater esclude dal computo dei contratti di somministrazione a tempo indeterminato i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato; soggetti in mobilità; disoccupati o cassa integrati da almeno sei mesi e i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati ai sensi del Reg. (UE ) n. 651/2014. 

Lavoro agile
Durante l’iter di conversione sono stati inseriti l’art. 28-bis e l’art. 42, comma 3-bis recanti proroghe in materia di lavoro agile. 
Per i dipendenti, sia pubblici che privati in condizione di fragilità accertata ai sensi del D.M. 4 febbraio 2022, l’art. 28-bis proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il diritto al ricorso al lavoro agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro applicati, e senza alcuna decurtazione della retribuzione. 
Dall’art. 42, comma 3-bis vengono prorogate al 31 dicembre 2023 le disposizioni che subordinano il riconoscimento del diritto allo smart working in modalità semplificata, alla compatibilità con le caratteristiche della prestazione, per : 

  • lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di 14 anni , a condizione che nel nucleo familiare non via sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito con sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o privo di impiego ;
  • lavoratori ritenuti maggiormente esposti al rischio COVID-19, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di malattie oncologiche o comorbilità, sulla base di valutazioni opportunatamente certificate dal medico competente ove presente. 

La proroga concerne anche la possibilità che il dipendente svolga le proprie mansioni mediante utilizzo di strumenti informatici nella sua disponibilità. 

Contratto di espansione
Il comma 1-bis dell’art. 25 incrementa nella misura di 20 milioni di euro, le risorse per il finanziamento dei prepensionamenti dei dipendenti che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o di quella anticipata , a fronte della possibile rimodulazione delle cessazioni dei rapporti di lavoro previste nell’ambito di un contratto di espansione. Accordi integrativi volti alla rimodulazione delle cessazioni possono essere stipulati in sede ministeriale entro il 31 dicembre 2023 da aziende o gruppi di imprese con organici superiori alle 1.000 unità, a condizione che il contratto sia stato stipulato in data antecedente al 31 dicembre 2023. 

Semplificazioni degli obblighi informativi
L’ art. 26 ha introdotto semplificazioni in merito agli obblighi di informazione e pubblicazione sul rapporto di lavoro posti a carico del datore di lavoro dal Decreto Trasparenza.
Attraverso modifiche al D.Lgs. n. 152/1997 è stato previsto che l’onere informativo relativo alla comunicazione di determinate informazioni può ritenersi assolto con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva che disciplina tali materie.
In sede di conversione è stato posto rimedio all’ incongruenza che vedeva l’obbligo di informazione riguardante “ modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili prive di un orario normale di lavoro programmato “ rinviabile alle disposizioni di legge o contratto collettivo, in palese contrasto con l’elenco delle informazioni previsto all’art. 4, comma 3 della Direttiva UE 2019/1152. Tale onere continua, dunque, ad essere assolto mediante la consegna al lavoratore del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto o della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. 

Incentivo all’occupazione giovanile
L’ art. 27 del decreto prevede, per i datori di lavoro che ne facciano domanda, un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, di giovani di età inferiore ai 30 anni, che non lavorino nè siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET), a condizione che siano iscritti al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.
L’incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo totale previsto dalla Legge di bilancio 2023 per le assunzioni di giovani di età inferiore ai 36 anni di età  e con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20 % della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto.

Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità 
Con lo scopo di valorizzare ed incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità di età inferiore ai 35 anni , è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze un apposito fondo, finalizzato al riconoscimento di un contributo per le nuove assunzioni realizzate tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, ai sensi della L. 68/99. Il contributo è riconosciuto in favore di Enti del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato promozione sociale e utilità sociale senza scopo di lucro, a condizione che l’assunzione avvenga con contratto a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività conformi allo statuto (art. 28) .

CIGS in deroga per crisi e riorganizzazione aziendale
A favore delle aziende che hanno dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi e riorganizzazione aziendale e che, per cause non imputabili al datore di lavoro, non sono riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, è stato previsto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali possa autorizzare, in deroga ai limiti di durata ordinari, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria fino al 31 dicembre 2023. Per tale periodo di cassa, in continuità con le tutele già autorizzate, non trovano applicazione gli oneri di consultazione sindacale e di presentazione della domanda di cui agli art. 24 e 25 del D.Lgs. 148/2015 ( art. 30 ). 

Riduzione del cuneo fiscale
Per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, è stato incrementato di quattro punti percentuali l’esonero sulla quota di contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, già riconosciuto nella misura di due punti percentuali dalla Legge di bilancio 2023, senza ulteriori effetti sui ratei di tredicesima. Per effetto dell’incremento, dal mese di luglio e sino a dicembre, l’esonero sarà pari al 7% per le retribuzioni imponibili sino a 1.923 euro e al 6% per le retribuzioni imponibili non eccedenti l’importo mensile di 2.692 euro. ( art. 39 )

Fringe benefit 2023 – Come misura di sostengo alle famiglie è prevista una nuova misura di detassazione dei fringe benefit per i soli dipendenti con figli a carico. Limitatamente al periodo di imposta 2023, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito entro il limite complessivo di 3.000 euro. Sono considerati fiscalmente a carico i figli che non superano i 24 anni di età e hanno percepito nell’anno un reddito pari o inferiore a 4.000 € o, in alternativa, di età superiore ai 24 anni con un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 ( art.40 ).

L’area Relazioni Industriali si riserva di tornare sugli argomenti con successivi approfondimenti e rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

(FV/fv)
 




Strumenti di prevenzione: i piani mirati

Si è appena svolto in giugno 2023 l’incontro organizzato da Ats Brianza per le imprese coinvolte nel Piano Mirato di Prevenzione “Primo non morire” per prevenire i rischi di incidenti e infortuni gravi sul lavoro.
Si ricorda a tutte le imprese che i Piani Mirati di Prevenzione (PMP) sono strumenti costruiti dal comitato territoriale che si occupa di sicurezza sul lavoro (area Lecco e Monza) e vengono messi a disposizione da Ats Brianza come strumenti di supporto alle imprese per aumentare il livello di consapevolezza dei rischi e la capacità di fare prevenzione.
L’obiettivo dell’ultimo PMP è quello di scongiurare il verificarsi di “traumi maggiori”.

Fra gli altri Piani Mirati di Prevenzione (PMP) si ricordano:

  • Piano Mirato Scale Portatili
  • Piano Mirato Macchine
Tutti sono consultabili alla pagina internet di Ats Brianza dedicata cliccare qui

Il servizio Ambiente e Sicurezza di Api Lecco Sondrio è disponibile verso gli addetti del sistema sicurezza, compresi i consulenti, per un confronto o per dare supporto nell’utilizzo di questi strumenti, scrivete a silvia.negri@api.lecco.it

(SN/am)




BCE, Camisa presidente Confapi: “Inflazione colpa delle imprese? Lagarde non sa di cosa parla”

“È inaccettabile che il Presidente della Bce Christine Lagarde accusi le imprese di essere le principali responsabili dell’aumento dell’inflazione. Invece di attaccarle dovrebbe ringraziarci: è per merito delle piccole e medie industrie, infatti, se negli ultimi anni è stata garantita occupazione anche in piena pandemia evitando così pericolose ricadute anche di carattere sociale”. Lo dichiara Cristian Camisa, presidente di Confapi.

 “Attaccare il nostro sistema produttivo – prosegue Camisa – significa non conoscere il nostro mondo. Se il riferimento invece è alla grande industria, lo dica esplicitamente e usi la moral suasion affinché nella stessa Europa non esistano più paradisi che generano un trattamento fiscale di favore per le multinazionali rispetto alle nostre piccole e medie industrie non permettendo loro di competere ad armi pari. Nell’ultimo anno e mezzo le nostre imprese hanno dovuto sopperire a una mancanza di politica industriale comune che ha portato a una carenza endemica di materie prime e prodotti in tanti settori che hanno messo in grande difficoltà il nostro mondo. Invece di lamentarci, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo superato l’ennesimo shock”.

Il Presidente di Confapi sottolinea quindi che “l’inflazione non è dovuta dalla domanda ma in buona parte generata dagli aumenti energetici figli di una politica non corretta sul tema da parte dell’Europa. E la soluzione non è l’aumento dei tassi. Con un Euroribor a 3 mesi oltre il 3,5%, un’industria strutturata paga un tasso variabile del 4,5%, quelle con rating più basso arrivano al 7% e oltre. In questa fase semplicemente le aziende stanno diminuendo il ricorso al credito bancario provando ad autofinanziarsi, stanno posticipando gli investimenti e tutto ciò sta già generando un importante rallentamento dell’economia. L’aumento dei tassi dello 0,25% a cui se ne aggiungerà un altro 0,25% a luglio per arrivare a 1 punto complessivo entro fine anno è insopportabile. A ciò va aggiunto che il forte calo del prezzo delle materie prime, dovuto a una riduzione della domanda conseguente al rallentamento dell’economia, comporterà una forte svalutazione del magazzino delle imprese con conseguente restrizione del credito da parte delle banche. Occorre che a tutti livelli il sistema Italia si faccia sentire”.
 
 “Invito il Presidente della Bce in Italia a visitare le nostre aziende. Le farò vedere un mondo – conclude il Presidente di Confapi – che forse non conosce, fatto di imprenditori che con grande orgoglio continuano a investire nelle proprie imprese, lavorano fianco a fianco ai lavoratori, non fanno finanza ma creano sviluppo e innovazione e hanno sempre garantito occupazione e benessere sociale”.




Efficienza energetica nelle pmi

Arrivano da Enea gli strumenti per consentire alle pmi di aumentare l’efficienza energetica. Innanzitutto occorre analizzare i propri consumi e individuare le aree dove è possibile ridurre gli sprechi e aumentare l’efficienza.
Enea ha iniziato un percorso formativo e ha prodotto un tool a misura di pmi (oggetto della circolare Api n.304 del 1 giugno 2023). Tutte le informazioni ai link di seguito indicati.

Eventi Enea 2023 per sensibilizzare le imprese clicca qui

Registrazione del webinar introduttivo del marzo 2023, gli strumenti per l’efficienza energetica: per vederlo cliccare qui 

Registrazione del webinar tecnico di giugno 2023, le diagnosi energetiche: per vederlo cliccare qui 

Api Lecco Sondrio può supportare le imprese che non hanno ancora preso in mano questo tema e che vogliono utilizzare gli strumenti messi a disposizione da Enea: scrivete a silvia.negri@api.lecco.it

(SN/am)




Disponibile una sintesi della Guida Conai 2023

Poiché la guida Conai nel tempo si è molto arricchita di contenuti e casi particolari, era diventata di consultazione più faticosa per coloro che si avvicinavamo al tema per la prima volta o che comunque faticassero ad orientarsi nel documento completo.

Ora è disponibile una versione sintetica (abstract) della Guida Conai 2023, uno strumento valido per un primo approccio degli utenti interessati a conoscere le principali procedure di adesione al Conai (per i soggetti obbligati) nonché di applicazione, esenzione, dichiarazione del Cac e i casi particolari.
L’Abstract è disponibile sul sito Conai www.conai.org  sia nella sezione “Imprese” che in “Download documenti” e qui si allega per comodità.

Il servizio Ambiente e Sicurezza di Api Lecco Sondrio resta disponibile per facilitare il lavoro delle imprese in questo campo.

(SN/am)




Crediti d’imposta energia maturati nel terzo e quarto trimestre dell’anno 2022

Facciamo seguito alla nostra precedente circolare n. 342 del 21.06.2023 per informare le aziende che con un avviso del 26 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la preannunciata riapertura del canale telematico ai fini della presentazione della comunicazione dei crediti d’imposta energia e gas maturati nel secondo semestre 2022.
Tale riapertura è correlata alla risoluzione n. 27 del 19 giugno 2023, in cui l’Agenzia ha affermato la possibilità di applicare l’istituto della remissione in bonis alla comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel secondo semestre 2022 per l’acquisto di prodotti energetici.
In sintesi, la citata risoluzione ha affermato che l’adempimento di cui all’art. 1 comma 6 del DL 176/2022 non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti; la sua omissione, infatti, non ne inficia l’esistenza, ma ne inibisce l’utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023.
Si tratta, dunque, di un adempimento di natura “formale” al quale è possibile applicare la remissione in bonis ai sensi dell’art. 2 del DL 16/2012.
L’Agenzia delle Entrate, nell’apposita sezione del proprio sito dedicata ai “Bonus imprese prodotti energetici” e nello specifico nella sottosezione relativa alla comunicazione in esame, ha fornito ulteriori indicazioni, distinguendo l’ipotesi di mancata presentazione della comunicazione da quella di comunicazione errata.
In particolare, viene precisato che coloro che non hanno trasmesso la suddetta comunicazione entro il termine del 16 marzo 2023 possono farlo entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, previo versamento della sanzione di 250 euro tramite modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo “8114”.

Diversamente, coloro che intendono correggere una comunicazione errata devono:

  • prima annullare tale comunicazione (cfr. punto 2.5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 44905 del 16 febbraio 2023);
  • quindi versare la suddetta sanzione e poi inviare la comunicazione corretta.
    Si rammenta che, in ogni caso, i crediti d’imposta devono essere utilizzati in compensazione, tramite modello F24, entro i termini stabiliti dalle relative disposizioni.
Riguardo ai crediti d’imposta energia e gas relativi ai periodi oggetto della comunicazione in commento (terzo e quarto trimestre 2022), l’Agenzia delle Entrate, nella citata risoluzione n. 27/2023, ha rilevato che, considerando che tali crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ex art. 17 del D.Lgs. 241/97 entro il 30 settembre 2023 (art. 1 comma 3 del DL 176/2022), la remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito:
  • non può essere effettuata oltre il suddetto termine del 30 settembre 2023;
  • comunque va eseguita prima dell’utilizzo in compensazione del credito.
 
Remissione in bonis entro il 30 settembre
Quanto alle modalità di presentazione, la comunicazione può essere compilata con il software disponibile nella scheda “Software per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022” e poi inviata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure può essere compilata e inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, seguendo il percorso: “Servizi – Agevolazioni – Crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dei prodotti energetici”.
 
(RP/rp)