Economia malata: “La finanza vuole spremerla”
La Provincia del 15 novembre 2022, parla Angelo Cortesi, titolare dell’associata Co.El e consigliere Api Lecco Sondrio.
La Provincia del 15 novembre 2022, parla Angelo Cortesi, titolare dell’associata Co.El e consigliere Api Lecco Sondrio.
La Provincia del 13 novembre 2022, parla Piero Dell’Oca titolare della associata Tecnofar e consigliere Api Lecco Sondrio.
La Provincia del 12 novembre 2022, l’intervento di Andrea Beri dell’associata Ita Spa nel convegno “Bilanci d’acciaio”.
Tra gli interventi, alcuni riguardano la prevenzione degli incidenti più gravi e cioè dei traumi maggiori:
Api Lecco Sondrio può assistervi nella valutazione degli interventi da fare e nella rendicontazione di quelli fatti, potete scrivere a silvia.negri@api.lecco.it.
Inoltre può caricare i dati entro la scadenza di febbraio 2023 purchè la richiesta venga anticipata fin da ora e comunque entro il mese precedente.
(SN/am)
Il Consorzio per il Trasferimento Tecnologico C2T e Find Your Doctor organizzano ”Innovazione possibile“, un evento online in cui pmi e startup lombarde racconteranno come hanno concretizzato i loro progetti innovativi utilizzando in modo virtuoso il programma Tech Fast di Regione Lombardia, concepito per favorire la trasformazione tecnologica e digitale.
Obiettivo dell’evento è stimolare un momento di discussione costruttiva sui modi in cui i fondi pubblici per la Ricerca & Sviluppo possano concretamente essere messi a valore, come volano per un modello di innovazione sostenibile e possibile anche per chi non possiede grandi capitali da investire.
Tra i relatori dell’evento ci sono anche Carlo Antonini, responsabile scientifico di ApiTech, la divisione innovazione e sviluppo di Api Lecco Sondrio e Luigi Sabadini, presidente di Confapindustria Lombardia.
Per maggiori informazioni sul programma e iscrizioni CLICCARE QUI.
In allegato la locandina.
(SN/am)
Il servizio a sportello sarà attivo presso la sede Api Lecco Sondrio in via Pergola 73 a Lecco, ogni mercoledì dalle 9.00 alle 11.00, dal 16 novembre sino a giugno 2023.
E’ consigliata la prenotazione chiamato il numero 389 180 4372.
In caso di esigenze particolari, sarà possibile concordare con l’operatore un incontro presso la sede aziendale.
(FP/fv)
In Provincia di Lecco la sessione formativa, con rilascio di tre ore di crediti, si svolgerà: martedì 15 novembre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 13.30 presso la sala riunioni INAIL 4^ piano – Via B. Buozzi 15 Lecco.
La sottoscrizione di un accordo tra Inail Lombardia, la Direzione Generale Sicurezza della Regione e l’Automobile Club Milano, permette di promuovere la cultura della sicurezza alla guida, in occasione di lavoro.
L’obiettivo dei corsi “Guidare chi guida”, gratuiti e con vasto gradimento nelle sessioni già proposte, è rendere consapevoli i lavoratori e le aziende dei pericoli nelle varie modalità di trasporto e di prevenire il rischio legato alle attività lavorative in cui sia prevista la guida di un veicolo aziendale.
E’ previsto il rilascio di crediti formativi per gli RSPP e ASP, ma il corso è aperto anche alla partecipazione di dipendenti di enti ed aziende situate su tutto il territorio regionale lombardo interessati ad informazioni/conoscenze sul tema della sicurezza stradale.
Entro lunedì 14 novembre alle ore 12 si raccomanda l’iscrizione attraverso l’inserimento dei propri dati nel Google Form predisposto da Api Lecco Sondrio cliccando qui indicando data e luogo di nascita oltre al codice fiscale del partecipante.
Durante il corso verrà distribuito ai partecipanti copia del Manuale di “Guidare chi Guida”.
Il referente in Api per questa iniziativa è la dott.ssa Silvia Negri, silvia.negri@api.lecco.it, il contatto in ACM (Milano) è la dott.ssa Emanuela Bensi di ACM, e.bensi@acmservices.it
Si allega locandina con il dettaglio degli interventi.
(SN/am)
Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 35 del 4 novembre, fornendo gli attesi chiarimenti sull’art. 12 del Dl 115/2022 e adottando la soluzione più restrittiva, contrariamente a quanto sembrava emergere dal dossier del Servizio studi del Senato al Dl “Aiuti-bis”.
La citata disposizione, si ricorda, prevede che “in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (…), non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00”.
Dalla lettura della disposizione e delle relazioni illustrativa e tecnica, secondo l’Agenzia “risulta evidente” che la disciplina applicabile sia quella dell’art. 51 comma 3 del Tuir e che la deroga a tale comma, introdotta dalla disposizione in parola, riguardi esclusivamente il limite massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore, senza comportare, con ciò, alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma.
Ad avviso dell’Agenzia, nella citata relazione illustrativa, infatti, è chiarito che con “la misura in esame si eleva, per la prima volta, la soglia di esenzione a 600 euro” e nella relazione tecnica si ribadisce che, per la stima degli effetti della predetta disposizione, è stato “calcolato l’ammontare degli stessi [fringe benefit, ndr] innalzando per tutti i soggetti la soglia di esenzione”.
Pertanto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di 600 euro.
In altri termini, se il valore normale dei beni e servizi complessivamente ceduti al dipendente nel 2022 è pari a 700 euro, l’importo che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente sarà pari a 700 euro (come avviene ordinariamente), non soltanto l’eccedenza di 100 euro.
Posto che la disposizione si riferisce esclusivamente all’anno di imposta 2022, l’Agenzia ricorda che, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del Tuir, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato).
Quanto all’ambito applicativo della disposizione prevista per il 2022, l’Amministrazione finanziaria afferma che la stessa si applica, come previsto dall’art. 51 comma 3 del Tuir, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo l’art. 51 del Tuir; inoltre, i fringe benefit in esame possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.
L’Agenzia ricorda altresì che, ai sensi dell’art. 51 comma 3 del Tuir, rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’art. 12 del Tuir, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.
Rapporti con il “bonus carburante”
In merito ai rapporti con il “bonus carburante” di cui all’art. 2 del Dl 21/2022, la circolare in esame afferma che, a seguito della modifica intervenuta al regime dell’art. 51 comma 3 del Tuir, per fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 600 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Se il valore in questione è superiore a 200 euro, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.
Al riguardo, viene precisato che tale regola generale si applica anche qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato con il bonus in parola e/o con i fringe benefit, superando quindi l’espressione “sarà soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato” riportata nella circolare n. 27/2022; in luogo del prelievo sostitutivo troverà quindi applicazione la tassazione ordinaria, fermi restando tutti gli altri chiarimenti e le esemplificazioni resi nel medesimo documento di prassi.
(MF/ms)
La domanda è: come si emette una nota di variazione, per il recupero dell’Iva su una procedura concorsuale?
Ricordiamo che a seguito dell’infruttuosità accertata (in sede di chiusura) o presunta (in sede di apertura) di una procedura concorsuale, è dato al creditore la facoltà di chiedere all’Erario la restituzione dell’Iva a suo tempo versata, per aver emesso una fattura nei confronti del proprio debitore, poi assoggettato a procedura, e mai incassata.
Il creditore concorsuale, per recuperare tale Iva, deve emettere una “nota di variazione”, che l’Erario italiano considera come una “detrazione dell’Iva”, ma che in realtà va registrata con il segno negativo tra le operazioni attive, e non certamente con segno positivo tra quelle passive.
Le modalità di emissione di questa nota di variazione sono talmente importanti, che il destinatario (cioè l’organo della procedura), si disinteressa completamente di tale documento, non dovendo registrarlo, e né tantomeno far nascere debiti Iva al suo ricevimento.
Anzi, per le vecchie procedure concorsuali, per le quali la nota di variazione va emessa alla chiusura della stessa, non di rado capita che la partita Iva della procedura sia chiusa, ed addirittura il documento venga scartato.
Ovviamente al lettore non serve ricordare che – pur emettendo una nota di variazione – il creditore mantiene il suo credito verso il proprio debitore; ciò è tanto più vero oggi che, con le nuove procedure, le note di variazione vanno emesse all’apertura della procedura, e quindi l’organo della stessa deve avere ben chiaro che il credito originario dovrà partecipare interamente al riparto.
In sostanza, per recuperare un importo di Iva è necessario emettere una nota di variazione, senza che ciò comporti rinuncia al credito.
Torniamo alla “attuale” FAQ 96, con la quale si chiede se sia corretto fare una nota di variazione con imponibile ed Iva, e poi annullare l’importo dell’imponibile con una voce di segno contrario in fuori campo Iva.
L’Agenzia delle Entrate risponde che non è corretto e che è necessario emettere (con segno negativo) una fattura elettronica con solo Iva utilizzando il tipo documento “fattura semplificata”, e rinvia alla FAQ 27, con la quale viene spiegato che con il servizio telematico dell’Agenzia è possibile emettere un documento dove esiste l’Iva ma non esiste un imponibile.
Per fortuna della maggior parte dei contribuenti, quasi nessuno utilizza i servizi telematici dell’Agenzia, e quasi nessuno ha software in grado di emettere una nota di variazione dove non esiste l’imponibile.
Sembra che ce la abbia fatta, invece, il contribuente che ha presentato la risposta ad interpello 485/2022, e che ha avuto la sorpresa di sentirsi rispondere che con la risposta ad interpello 801/2021 la stessa Agenzia delle entrate avevano chiarito che “la variazione in diminuzione deve, infatti, essere rappresentativa sia della riduzione dell’imponibile che della relativa imposta” (cioè il contrario di quello che scrivono sulla FAQ).
Con tale risposta, in particolare, lasciavano intendere che se a fronte di un credito di 110 per una fattura con Iva del 10%, viene pagato solo il corrispettivo di 100, non si può sostenere che non sia stata pagata l’Iva e chiederne la integrale restituzione, ma è necessario spartire la perdita di 10 tra
imponibile ed imposta.
Con la risposta ad interpello 485/2022, dove non c’è da spartire nulla in quanto si è in presenza di un fallimento appena aperto e quindi il credito deve essere stralciato per intero, arriva la sorpresa, posto che al contribuente che ha fatto quello che è spiegato nelle FAQ della stessa Agenzia, viene risposto che “la nota di variazione di sola Iva, così come emessa dall’istate, risulta quindi errata e, essendo ormai spirato il termine entro cui la stessa avrebbe potuto essere riemessa correttamente (30 aprile 2022) viene conseguentemente meno la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione della relativa imposta in sede di dichiarazione Iva 2023”.
Una risposta, in sostanza, che sembra l’esaltazione del principio comunitario di effettività dell’imposta, secondo il quale la violazione di eventuali requisiti formali non può mai avere l’effetto di mettere in discussione la neutralità dell’Iva.
La risposta ad interpello contiene anche una importante apertura, auspicata da molti ed in primis da Assonime, e cioè che se si “perde” il momento corretto per emettere la nota di variazione secondo le nuove norme (entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di apertura della procedura), si riapre una finestra per poter emettere tale nota di variazione al termine della procedura, a condizione che ci sia insinuati nel passivo di tale procedura.
Tralasciando le motivazioni (non condivisibili) e le limitazioni (cioè di essere insinuati al passivo, altrettanto non condivisibili e bocciate dalla stessa Corte di Giustizia richiamata nell’interpello…) di tale assunto, l’apertura per il contribuente è notevole, ma visti i precedenti, magari poi con qualche FAQ a breve qualche altro ufficio dell’Agenzia delle Entrate dirà che non è vero che si può fare.
(MF/ms)