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Axa – Sala Assicurazioni: rinnovata la convenzione per gli Associati

Informiamo le Aziende Associate che abbiamo rinnovato la convenzione con Axa – Sala Assicurazioni, storica agenzia del gruppo Axa, punto di riferimento nei servizi di consulenza e prodotti assicurativi.

Cosa propone la convezione:

  • Consulenza gratuita: analisi dei rischi aziendali, check up del portafoglio assicurativo e consulenza personalizzata per ottimizzare la copertura assicurativa.
  • Prodotti sempre aggiornati: accesso alle ultime novità del mercato assicurativo, con soluzioni personalizzate per ogni esigenza aziendale.
  • Servizio di assistenza dedicato: un team di esperti a disposizione per seguire le aziende associate in ogni fase, dalla stipula del contratto alla gestione dei sinistri.
  • Welfare amministratori: un sistema di welfare aziendale dedicato agli amministratori di società e al loro nucleo famigliare, con polizze “rimborso spese mediche” e vantaggi fiscali.
 
Chi fosse interessato deve scrivere a manuela.sacchi@confapi.lecco.it o chiamare in Associazione 0341.282822.

(MP/ms)




“Credito per rilanciare gli investimenti”

La Provincia dell’1 ottobre 2024, servizio sui risultati della nostra indagine dedicata al rapporto banche-imprese. 




Imprese “gasivore”: apertura del portale per le dichiarazioni relative all’annualità di competenza 2025

Informiamo le Aziende Associate che ai sensi del DM Mite 21.12.2021, nonché della deliberazione n. 541/2022/R/gas dell’Arera (l’Autorità di Regolazione Reti, Energia e Ambiente Autorità per l’energia), la Csea, Cassa per i servizi energetici e ambientali, con circolare n. 47/2024/GAS ha reso noto che dal 30 settembre 2024 è possibile accedere al Portale Gasivori per la raccolta, nel corso della sessione ordinaria, delle dichiarazioni per l’annualità di competenza 2025.
 
L’accesso al portale sarà consentito fino alle ore 23:59 del 14 novembre 2024.
 
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2025 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva, secondo le modalità e le tempistiche stabilite agli artt. 4.4 e 4.13 dell’Allegato A alla Delibera Arera n. 541/2022/R/gas.
 
Il Portale telematico della Csea per la presentazione delle dichiarazioni gasivori è accessibile al seguente link: http://gasivori.csea.it/.
 
Le aziende che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più elenchi in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale, possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.
Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”.
 
Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare la dichiarazione.
 
Entro il 18 dicembre 2024 la Csea pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’anno di competenza 2025, distinte per classi di agevolazione.
 
Per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA.
Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno.
Per le dichiarazioni anno di competenza 2025 il contributo è stato fissato dall’Arera pari a:
•          100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
•          300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Csea, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.
 
Ricordiamo che possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di gas naturale i soggetti giuridici che soddisfano i seguenti requisiti:
  • hanno un consumo medio annuo di gas naturale pari ad almeno 1 GWh/anno (pari a 94.582 Smc/anno con PCS 38,1 MJ/Smc) nel periodo di riferimento, intendendo per anno di competenza 2025 il triennio costituito dagli anni 2021, 2022 e 2023;
  • operano nei settori di cui all’Allegato 1 (riportato in allegato) al DM Mite n. 541 del 21.12.2021. La verifica è effettuata assumendo il codice Ateco prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2023;
  • al momento della presentazione della domanda adottano misure per l’uso efficiente dell’energia in conformità al D.Lgs. n. 102/2014 (sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001 o titolari di diagnosi energetica in corso di validità e che abbiamo attuato un intervento di efficientamento) e che non versino in situazioni di difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea C(2014) 249/1).
 
Le agevolazioni vengono applicate direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria RE o REt in misura differenziata a seconda della classificazione della gasivorità (indice IVAL o IFAT) dell’azienda, definita in funzione dei dati di bilancio, rapportati al prezzo di riferimento del gas che per l’anno 2025 l’Arera ha definito pari a 0,6197 €/Smc per i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto e 0,7717 €/Smc per i clienti su rete locale (come riportato nell’allegata determinazione dell’Arera del 19.09.2024 – DSME 5/2024).
 
I livelli di contribuzione minima alla componente RE e REt sono stabiliti come segue:
 
  • per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) maggiore o uguale al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari al minor valore tra quello riportato al caso 1 in funzione dell’intensità gasivora su VAL (IVAL) e il valore applicabile riportato nel caso 2
 
Caso 1
•   1,5% del VAL se 20% ≤ IVAL < 30% (classe di agevolazione VAL.1)
•   0,8% del VAL se 30% ≤ IVAL < 40% (classe di agevolazione VAL.2)
•   0,6% del VAL se 40% ≤ IVAL < 50% (classe di agevolazione VAL.3)
•   0,5 % del VAL se IVAL ≥ 50% (classe di agevolazione VAL.4)
 
  • per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) inferiore al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari a quello riportato al caso 2, in funzione dell’intensità gasivora su FAT (IFAT)
 
Caso 2
•   Se IFAT >= 2% si corrisponde il 20% della RE o REt
•   Se IFAT < 2% si corrisponde il 100% della RE o REt.
 
Nel caso in cui il VAL e l’intensità gasivora rispetto al VAL (IVAL) risultino negativi, l’impresa non può accedere ai benefici ed essere inserita nell’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.
 
Gli uffici del Consorzio restano a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure; le aziende gasivore che intendessero utilizzare tale servizio sono invitate a voler segnalare la circostanza, al fine di poter coordinare la raccolta di tutti i dati necessari.
 
(RP/rp)



Patente a crediti nei cantieri: webinar Confapi

Confapi organizza un webinar nazionale di informazione e aggiornamento sulla patente a crediti e i relativi meccanismi operativi, dedicato alle associazioni territoriali ed alle aziende associate.

 

Venerdì 4 ottobre 2024 alle ore 14.30 piattaforma Zoom 

Link per partecipare: https://us02web.zoom.us/j/89112669466?pwd=UnZHV1Bvd21CckFZQ0ZGc0gxNDJNZz09

ID riunione: 891 1266 9466 / Codice d’accesso: 600402

Con l’occasione si segnala il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che contiene le istruzioni per la registrazione https://www.ispettorato.gov.it/

Come si può leggere sul sito, è possibile porre eventuali quesiti inerenti ai contenuti della circolare dell’ispettorato, scrivendo all'indirizzo e-mail: PatenteACrediti_FAQ@ispettorato.gov.it

(SN/am)




Il rapporto con le banche si è deteriorato

Il Giornale di Lecco del 30 settembre 2024, parla il direttore di Confapi Lecco Sondrio Marco Piazza. 




Webinar “Cantiere patente a punti”: slide e materiale utile

Venerdì 27 settembre scorso abbiamo organizzato il webinar “Regolamento attuativo Patente a crediti sicurezza cantieri” tenuto dalla docente Giuditta Esposito. 

Cliccando qui è possibile vedere la registrazione del seminario online.

In allegato scaricabili l’autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva

(SB/am)




Testo unico della sicurezza: aggiornamento settembre 2024

Per consultare o scaricare il testo unico della sicurezza D.lgs. 81/2008 e smi nella sua ultima revisione vigente e aggiornata si segnala apposito link sul sito dell’ispettorato del lavoro.

Le modifiche più significative riguardano questi temi, che sono stati oggetto di norme, circolari o interpelli nell’ultimo anno:

  • Cartella sanitaria e di rischio
  • Luoghi confinati
  • Reati a condotta esaurita
  • Conduzione generatori di vapore
  • Antincendio
  • Patente a punti nei cantieri
Il testo in questa forma si consulta agevolmente perché contiene link, riferimenti interni incrociati e collegamenti automatici agli altri articoli di volta in volta citati nel testo.

(SN/am)
 




Concetti chiave della sicurezza: addestramento

Il D.lgs. 81/2008 si occupa di addestramento all’interno dell’art.37 del Testo Unico. L’articolo è dedicato in generale alla formazione obbligatoria ma poi si concentra in particolare sull’addestramento ai commi 4 e 5. 

L’addestramento differisce dalla formazione in quanto tale perchè viene effettuato “a completamento di un percorso di informazione e formazione del lavoratore e consiste nello svolgimento di attività pratiche al fine di far apprendere al lavoratore le corrette modalità di utilizzo di attrezzature, macchine, impianti, prodotti chimici, DPI”.
Innanzitutto si riportano le occasioni più classiche in cui normalmente occorre una formazione adeguata, che in molti casi va completata con l’addestramento:

  • alla costituzione del rapporto di lavoro
  • in caso di trasferimenti o cambiamenti di mansione
  • qualora si introducano nuove attrezzature, o nuove tecnologie, o nuove sostanze.
L’addestramento va effettuato sul luogo di lavoro da persona esperta e consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata delle procedure di lavoro che riguardino attività pericolose (lavori in quota o in ambienti confinati), a tutela della incolumità delle persone.

La persona esperta può essere il preposto, un collega più esperto, il tecnico installatore o formatore della ditta produttrice, che conosca bene macchine, attrezzature, dispositivi e procedure, e tutti i rischi connessi al loro utilizzo, nonché le relative norme di riferimento.

Detto questo si sottolinea che “gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”. Questo significa che occorre registrare l’attività in modo che sia rintracciabile a posteriori e che venga presa nella giusta considerazione da tutte le figure coinvolte (colui che eroga l’addestramento e colui che lo riceve).

L’obbligo di eseguire e poi tracciare questa attività è in capo al datore di lavoro.

Tra le altre cose si ricorda che l’addestramento dei lavoratori sull’uso di DPI classificati di terza categoria è un obbligo indicato esplicitamente all’art. 77 comma 5 del D.lgs. 81/2008.

Inoltre,  si ricorda che il Piano mirato macchine di ATS Brianza riporta tra gli allegati un format per documentare in modo guidato l’addestramento per l’uso di nuovi impianti e comprende anche il riferimento ad eventuali DPI da utilizzare (allegato Q – rev.2).

Confapi può assistervi nel modificare o aggiornare le modalità per adempiere a queste norme. Potete contattare silvia.negri@confapi.lecco.it e chiedere supporto per le modalità più efficaci.

(SB\sn)




GDPR: corsi gratuiti per supportare le PMI in materia di privacy

Il Garante della Privacy, nell’ambito del progetto europeo ARC II, offre alle PMI un’occasione di formazione gratuita guidandole nell’adeguamento al Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR). Con tale obiettivo, è stato rilasciato un nuovo tool virtuale gratuito – Olivia (“general data protection regulation on Virtual Assistant”), uno strumento di conoscenza per i titolari e responsabili del trattamento dei dati personali in ambito pubblico e privato, attraverso lezioni testuali, seminari in video e questionari per verificare le competenze acquisite.

La piattaforma presenta, infatti, una serie di moduli di apprendimento, che vanno dalle nozioni di base sul GDPR ai principi e alle basi giuridiche del trattamento dei dati, fino alle condizioni per l’utilizzo dei cookie o dei sistemi di videosorveglianza sul luogo di lavoro. Inoltre, il tool, elaborando risposte ai questionari messi a disposizione, consente alle aziende di verificare la conformità alla disciplina sulla privacy.

Particolare utilità rivestono anche i modelli di documentazione proposti sulla valutazione d’impatto sulla protezione dati (Dpia) e di valutazione del legittimo interesse, che rappresenta la base giuridica più complessa su cui fondare un trattamento, dal momento che richiede di dimostrare la prevalenza degli interessi dell’organizzazione sui diritti degli interessati.

Olivia è completamente gratuito e disponibile in italiano e in inglese. 

Per registrarsi e accedere ai corsi si rimanda al seguente LINK

(TM/tm)




Imprese energivore/elettrivore: apertura portale Csea per la raccolta delle dichiarazioni anno 2025

Informiamo le aziende interessate che, con circolare n. 48/2024/ELT riportata in allegato, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023 e della deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) n. 619/2023/R/eel e smi, ha previsto l’apertura del portale per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità di competenza 2025.
 
Le imprese potranno accedere al sistema telematico della Csea dal 1° ottobre 2024 fino alle ore 23:59 del 15 novembre 2024.
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di energia per l’annualità di competenza 2025 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva.
 
Chi può accedere alle agevolazioni
Possono accedere alle agevolazioni per gli energivori le imprese che:
  1. Hanno consumato almeno 1 GWh nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza (cioè il 2023 con riferimento all’energivorità del 2025);
  2. Rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
CASO 1 Operano nei settori “ad alto rischio di delocalizzazione”, cioè che abbiano codice NACE riportato nella omonima tabella dell’Allegato 1 alla comunicazione UE 2022/C 80/01 (si veda allegato)
CASO 2 Operano nei settori “a rischio di delocalizzazione”, cioè che abbiano codice NACE riportato nella omonima tabella dell’Allegato 1 alla comunicazione UE 2022/C 80/01 (si veda allegato)
CASO 3 Non rientrano nei CASI 1 e 2 ma hanno beneficiato delle agevolazioni per energivori nell’anno 2022 o 2023, escludendo però le imprese che erano state riconosciute come energivore in tali anni esclusivamente per il fatto che erano energivore per gli anni 2013 o 2014 (senza rispondere agli altri requisiti previsti dal decreto MISE 21/12/2017).
 
Non possono accedere alle agevolazioni le imprese ufficialmente riconosciute in stato di difficoltà.
 
Entità delle agevolazioni
Le imprese riconosciute come energivore possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:
  1. Per imprese che rientrano nel CASO 1, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 15% della Asos e lo 0,5% del valore aggiunto lordo (VAL);
  2. Per imprese che rientrano nel CASO 2, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 25% della Asos e l’1% del VAL;
  3. Per imprese che rientrano nel CASO 3, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema:
    1. Per gli anni 2025 e 2026, il minimo tra il 35% della Asos e l’1,5% del VAL;
    2. Per l’anno 2027, il minimo tra il 55% della Asos e il 2,5% del VAL;
    3. Per l’anno 2028, il minimo tra l’80% della Asos e il 3,5% del VAL;
    4. Dal 2029 non potranno più beneficiare delle agevolazioni.
Se una impresa energivora di cui ai CASI 2 e 3 copre almeno il 50% dei propri consumi elettrici con fonti che non emettono carbonio di cui almeno il 10% con contratto di approvvigionamento a termine (PPA) oppure almeno il 5% mediante energia autoprodotta, l’agevolazione diventa la seguente:
  1. Per imprese che rientrano nel CASO 2, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 15% della Asos e lo 0,5% del VAL;
  2. Per imprese che rientrano nel CASO 3, fino al 2028 pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 35% della Asos e l’1,5% del VAL.
In ogni caso, i contributi sostenuti da una impresa energivora in ogni annualità non potranno mai essere inferiori al prodotto tra l’energia prelevata dalla rete e 0,5 €/MWh.
 
Obblighi per chi accede alle agevolazioni
Le imprese riconosciute come energivore devono fare la diagnosi energetica almeno ogni 4 anni.
In aggiunta devono inoltre soddisfare almeno una “condizionalità green” tra:
  1. Mettere in atto le raccomandazioni della diagnosi energetica se il tempo di ammortamento degli investimenti è inferiore a 3 anni e il costo non eccede l’importo dell’agevolazione percepita;
  2. Ridurre dal consumo elettrico l’impronta di carbonio fino a coprire almeno il 30% del fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
  3. Investire almeno il 50% dell’agevolazione conseguita in progetti che comportino una sostanziale riduzione delle emissioni di gas serra al di sotto di specifici parametri.
 
Il Portale telematico della Csea per la presentazione delle dichiarazioni energivori è accessibile al seguente link: http://energivori.csea.it/.
 
Le imprese che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più Elenchi, in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale, possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.
Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”.
Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare le dichiarazioni.
 
Si precisa che tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
 
Entro il 18 dicembre 2024 la Csea pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno di competenza 2025, distinte per classi di agevolazione.
Per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, è applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2025 è stato fissato dall’Arera pari a:
  • 50,00 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
  • 300,00 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
 
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.
 
Gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure; le aziende energivore che intendessero utilizzare tale servizio sono invitate a voler segnalare la circostanza, al fine di poter coordinare la raccolta di tutti i dati necessari.
 
(RP/rp)