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Settimana Europea Sicurezza e Salute sul Lavoro: dal 23 – 27 ottobre 2024

La settimana punta a sensibilizzare i cittadini – lavoratori sull’importanza di una gestione attiva e partecipata degli aspetti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. E’ organizzata a livello Europeo dall’EU-OSHA come si può vedere nella specifica pagina web.

Regione Lombardia con la collaborazione attiva delle ATS e delle Unità Operative Ospedaliere di Medicina del Lavoro (UOOML) del territorio regionale, aderisce alla settimana organizzando iniziative, eventi e convegni a Milano, dal 21 al 24 ottobre 2024, per veicolare argomenti e contenuti di interesse per gli studenti, futuri lavoratori, per i professionisti pubblici e privati, per i lavoratori e per i datori di lavoro.

Le iniziative sono distribuite su 4 giorni, si allega la locandina, si svolgono presso gli spazi interni ed esterni del palazzo della Regione, alcuni si possono seguire anche via web.

ATS Brianza ha organizzato un evento a Lecco, dal titolo “Non doveva succedere“, uno spettacolo teatrale, messo in scenda dagli operatori della struttura Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, per sensibilizzare sul tema della sicurezza. L’appuntamento è presso Teatro Invito, in via Ugo foscolo 42 a Lecco, giovedì 24 ottobre 2024 dalle ore 17,30 alle ore 18.30, locandina allegata.

Per iscriversi cliccare qui 

(SN/am)




Il preposto nelle attività di appalto: in un interpello arrivano i chiarimenti ministeriali

E’ stato recentemente pubblicato un interpello sul tema della figura del preposto quando un’impresa opera in appalto. La domanda posta tocca i temi della nomina, della presenza e dell’esercizio del ruolo del preposto in occasione di attività in appalto.

Emergono alcuni elementi che fanno chiarezza su aspetti non sempre espliciti, riportiamo in breve questi due passaggi, ma si rimanda al testo integrale per completezza:

  • la volontà del legislatore in questa materia è di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia, imponendo sempre l’obbligo di una sua individuazione. Pertanto, la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro va considerata solo come extrema ratio […] laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali. Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.
  • è da considerarsi sempre obbligatorio che i datori di lavoro (appaltatori o subappaltatori) indichino al datore di lavoro committente il personale che svolge detta funzione; l’individuazione del preposto dev’essere effettuata tenendo in considerazione che tale ruolo deve essere rivestito solo dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni attribuite, condizione non realizzabile senza recarsi presso il luogo delle attività.
Si segnala e si allega il testo integrale dell’interpello n.4/2024 pubblicato sul sito del ministero del lavoro in data 30 settembre 2024.

Si invitano le imprese che svolgono attività in appalto, a verificare che la propria organizzazione soddisfi queste indicazioni più esplicite rispetto a quanto già previsto nel TU 81/2008 e smi.

Confapi Lecco Sondrio è a disposizione per eventuale supporto, potete contattare silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)




Registrazione nel portale F-GAS: novità dal 10 ottobre 2024

Il nuovo Regolamento di esecuzione UE 2024/2473 (che abroga il precedente UE 2019/661) stabilisce quali informazioni le imprese devono trasmettere ai fini della registrazione nel portale F-Gas.

Riguarda la registrazione nel portale F-Gas e l’aggiornamento dei dati, definendo:

  • gli obblighi di informazione “ai fini della registrazione nel sistema elettronico di gestione del sistema delle quote, dei requisiti per la concessione delle licenze di importazione e di esportazione e degli obblighi di comunicazione delle informazioni sui gas fluorurati a effetto serra (il «portale F-Gas»)”;
  • i casi e le procedure di rifiuto, sospensione e cancellazione delle registrazioni.
Il Regolamento entra in vigore il 10 ottobre 2024.

Le imprese iscritte nel portale F-Gas devono assicurare che le informazioni fornite siano sempre aggiornate anche laddove intervengano modifiche o le informazioni cessino di essere complete o esatte.
La Commissione può rifiutare di convalidare la registrazione di un’impresa nel portale F-Gas o sospendere la registrazione di un’impresa nei seguenti casi:

  1. se non sono rispettate le prescrizioni del presente regolamento o del regolamento (UE) 2024/573 in relazione all’impresa;
  2. se le informazioni o gli elementi di prova forniti dall’impresa o per suo conto sono inesatti o incompleti;
  3. se sono state fornite informazioni deliberatamente false.
La Commissione cancella la registrazione delle imprese nei casi in cui sono state fornite informazioni deliberatamente false o qualora un’impresa, dopo una sospensione, continui a non fornire le informazioni o gli elementi di prova richiesti o a non aggiornarli.

(SN/am)




Riforma agevolazioni energivori dal 2024 : adempimenti delle green conditionalities e modalità di recupero delle agevolazioni

Informiamo le aziende interessate che, con delibera n. 378/2024/R/eel, l’Autorità di Regolazione Reti, Energia e Ambiente Autorità per l’energia (Arera), ha definito le modalità di dichiarazione da parte delle imprese energivore della condizionalità green e le modalità per il recupero di agevolazioni percepite in caso di inadempienze.

Di seguito una sintesi dei principali contenuti della delibera.

Per l’anno di competenza 2024, la scelta di una delle tre condizionalità green (cfr. circ. n. 375 del 18.07.2024) viene effettuata sul portale della Csea in occasione dell’apertura della sessione ordinaria relativa alla dichiarazione per l’accesso all’energivorità per il 2025. Se una impresa energivora nel 2024 non presenta la richiesta per il 2025, riceverà dalla Csea un apposito modulo per indicare la modalità scelta, da inviare compilato entro il 31.12.2024.
A partire dall’annualità di competenza 2025, la scelta della condizionalità green per l’annualità n viene effettuata sul portale della CSEA in occasione dell’apertura della sessione ordinaria relativa alla dichiarazione per l’accesso all’energivorità per il medesimo anno n. La condizionalità scelta può poi essere modificata entro il 31 dicembre dell’annualità n di riferimento dell’agevolazione mediante rettifica della dichiarazione con apposito processo predisposto dalla Csea.
Se si sceglie la condizionalità green 1 (cfr. circ. n. 375 del 18.07.2024), l’impresa è tenuta ad effettuare investimenti corrispondenti ad almeno un terzo del valore degli interventi nell’anno n di riferimento dell’agevolazione e poi completare gli investimenti e realizzare gli interventi entro la fine del secondo anno successivo a quello dell’agevolazione (n+2).

  1. Se l’impresa non effettua nessun investimento entro l’anno n cui si riferisce l’agevolazione, la Csea procede alla revoca totale dell’agevolazione e all’esclusione dall’elenco energivori;
  2. Se l’impresa effettua solo una parte degli investimenti previsti entro il primo anno, incorre in una inadempienza parziale e Csea richiede un rimborso (da riconoscere entro 45 giorni) pari al doppio della differenza tra la quota di un terzo degli investimenti previsti e l’investimento effettivamente sostenuto
  3. Se l’impresa non completa gli investimenti entro la fine dell’anno n+2, deve corrispondere un rimborso alla Csea (da riconoscere entro 45 giorni) pari al doppio della differenza tra gli investimenti previsti e l’investimento effettivamente sostenuto, ridotto dell’eventuale quota versata ai sensi del punto precedente
Pagamenti dei rimborsi parziali o non effettuati entro 60 giorni comportano la perdita della qualifica di cliente energivoro e la restituzione di tutte le agevolazioni percepite.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)
 




“Kazakh-Italian Business Forum”: Milano 7-9 ottobre 2024

Informiamo le Aziende Associate che dal 7 al 9 ottobre 2024 si terrà a Milano il Kazakh-Italian Business Forum organizzato dall’Ambasciata del Kazakhstan in Italia e dal Ministero del Commercio del Kazakhstan in collaborazione con Kazakh-Italian Trade Association, QazTrade e Regione Lombardia.
L’obiettivo è scoprire le opportunità commerciali reciproche e d’investimento nel Paese asiatico.

 

Nella giornata dell’8 ottobre verranno organizzati incontri B2B con aziende kazake, di cui trovate la lista in allegato, insieme al programma completo dell’evento, come accennato durante la riunione.
Il Kazakhstan è un partner commerciale strategico per l’Italia, soprattutto per le materie prime di cui il paese è ricco, come il petrolio. Infatti, l’export italiano verso il Kazakhstan si concentra prevalentemente nel settore dei macchinari e dei beni strumentali a servizio del settore energetico e petrolchimico. Tuttavia, proprio per questo motivo, il Paese cerca investimenti per passare ad un’economia sostenibile e alle fonti rinnovabili. In generale, il Kazakhstan offre grandi opportunità alle PMI anche grazie alla sua stabilità politica che supporta gli investitori stranieri con esenzioni fiscali, facilitazioni e regimi speciali.
 
Le Aziende interessate a partecipare devono registrarsi cliccando qui e indicare la controparte che desiderano incontrare:

(MP/am)




Bando provincia di Sondrio: risorse camerali per la transizione energetica, scadenza a dicembre 2024

Si ricorda che è aperto un bando dedicato alle imprese della provincia di Sondrio che agevola l’attivazione di percorsi preparatori alla transizione energetica, in particolare:
  • percorsi volti allo sviluppo di interventi di efficienza energetica,
  • all’introduzione di Fonti di Energia Rinnovabile (FER)
  • alla partecipazione a Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).
Il bando, descritto dettagliatamente nella pagina web camerale, consente di coprire il 70% delle spese ammissibili, con un contributo a fondo perduto. Spesa minima 3000 €. Sono previste anche alcune premialità in presenza di certificazioni o strumenti di sostenibilità già attivi. Le domande devono pervenire entro il 10 dicembre 2024, salvo esaurimento anticipato delle risorse.

Scaricando il testo del bando potete trovare l’elenco completo delle spese di consulenza ammissibili, a titolo di esempio riportiamo:

  • audit energetici
  • analisi delle forniture di energia
  • progettazione di sistemi di raccolta e di monitoraggio dei dati energetici di base (bollette, contatori, ecc.) e della produzione (consumi, rendimenti, ecc.)
  • implementazione di Sistemi di gestione dell’energia in conformità alle norme ISO 50001, ISO 50005, ISO 50009;
  • studi di fattibilità per progetti di riqualificazione energetica o di finalizzati alla realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER);
  • acquisizione temporanea del servizio esterno di Energy Manager a beneficio dell’impresa.
L’associazione vi può affiancare nella valutazione dell’opportunità e nella presentazione della domanda. Se interessati, scrivete a silvia.negri@confapi.sondrio.it 
 

(SN/am)




Decorrenza incerta per i bilanci abbreviati e micro

In relazione alla decorrenza dell’incremento dei limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro disposto dal D.Lgs. 125/2024, si ripresentano le incertezze interpretative emerse in passato con riferimento ai precedenti adeguamenti dei parametri.

In via preliminare, si evidenzia che, in mancanza di una specifica norma di decorrenza, sulla base di quanto previsto dall’art. 2 della direttiva 2023/2775/Ue, i nuovi parametri dovrebbero trovare applicazione con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024 (bilanci 2024, per i soggetti “solari”).

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell’art. 2435-bis comma 1 c.c. “le società […] possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei  […] limiti” ivi previsti.

Analogamente, l’art. 2435-ter comma 1 c.c. stabilisce che “sono considerate micro-imprese le società […] che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei […] limiti” ivi previsti.

In relazione alle società di nuova costituzione, per le quali il possesso dei requisiti deve essere rispettato “nel primo esercizio” di attività, non si pongono particolari problematiche.

La facoltà di redigere il bilancio abbreviato oppure applicando le semplificazioni previste per le micro imprese sussiste, infatti, già per il bilancio relativo al primo esercizio in cui non sono superati due dei limiti indicati.

Le società costituite nel 2024 che non superano i limiti possono, dunque, adottare le semplificazioni già nel bilancio 2024.

Diverso è, invece, il caso delle società già in attività, per le quali i parametri quantitativi devono essere rispettati “per due esercizi consecutivi”.

Una prima questione da chiarire attiene alla possibilità di dare rilievo, ai fini del computo dei limiti dimensionali, anche agli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore della norma.

Avuto riguardo all’innalzamento dei limiti dimensionali per la redazione del bilancio in forma abbreviata operato dal DLgs. 173/2008 a decorrere dai bilanci 2009 (per i soggetti “solari”), il CNDCEC (documenti 14 gennaio 2009 e 15 aprile 2009) ha affermato che i nuovi parametri dovevano essere applicati retroattivamente.

Adottando questa soluzione al nuovo adeguamento, si potrebbe desumere la possibilità di considerare, ai fini del superamento dei parametri dimensionali introdotti dal DLgs. 125/2024, anche gli esercizi precedenti al 2024 (anno in cui entrano in vigore, come visto, le disposizioni introdotte dal richiamato decreto).

Assonime (con la circ. n. 9/2009) ha, tuttavia, prospettato anche una diversa soluzione, che escluderebbe l’applicazione “retroattiva” dei limiti.

Aderendo a tale orientamento (maggiormente penalizzante per le imprese), avuto riguardo alle novità introdotte dal DLgs. 125/2024, si potrebbero considerare, ai fini del superamento dei parametri dimensionali, soltanto l’esercizio 2024 e i successivi.

Una seconda questione da chiarire attiene al numero degli esercizi (in cui i limiti dimensionali non sono superati) necessari per applicare le semplificazioni.

Si tratta, cioè, di individuare l’esercizio a partire dal quale è consentita tale applicazione.

La dottrina prevalente (su tutti la già citata circ. Assonime n. 9/2009) riconosce la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata (oppure applicando le semplificazioni previste per le micro imprese) già a partire dal secondo esercizio consecutivo in cui le condizioni richieste sono rispettate.

Pertanto, facendo propria con riferimento, alla prima questione prospettata, l’interpretazione del CNDCEC in merito all’applicazione “retroattiva” dei limiti, una società potrebbe applicare le disposizioni semplificatorie a partire dal bilancio 2024, laddove almeno due delle soglie dimensionali non fossero superate negli esercizi 2023 e 2024.

Secondo il tradizionale orientamento del CNDCEC (documento novembre 2012), peraltro condiviso dalla FNC (documenti 15 gennaio 2016 e 30 settembre 2016), invece, sarebbe opportuno usufruire della facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata “a partire dal bilancio relativo all’esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti”.

Una società potrebbe, quindi, applicare le disposizioni semplificatorie a partire dal bilancio 2024, qualora la stessa non avesse superato almeno due delle soglie dimensionali previste negli esercizi 2022 e 2023.

Si evidenzia, comunque, che, ancorché con specifico riferimento alla prima applicazione delle novità introdotte dal DLgs. 139/2015 e in considerazione della ratio della riforma ivi contenuta, il CNDCEC (con il documento predisposto con Confindustria nel marzo 2017) ha assunto una posizione più favorevole alle imprese, avvalorando l’interpretazione meno prudenziale della dottrina prevalente.

(MF/ms)




Decorrenza incerta per i bilanci abbreviati e micro

In relazione alla decorrenza dell’incremento dei limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro disposto dal D.Lgs. 125/2024, si ripresentano le incertezze interpretative emerse in passato con riferimento ai precedenti adeguamenti dei parametri.

In via preliminare, si evidenzia che, in mancanza di una specifica norma di decorrenza, sulla base di quanto previsto dall’art. 2 della direttiva 2023/2775/Ue, i nuovi parametri dovrebbero trovare applicazione con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024 (bilanci 2024, per i soggetti “solari”).

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell’art. 2435-bis comma 1 c.c. “le società […] possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei  […] limiti” ivi previsti.

Analogamente, l’art. 2435-ter comma 1 c.c. stabilisce che “sono considerate micro-imprese le società […] che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei […] limiti” ivi previsti.

In relazione alle società di nuova costituzione, per le quali il possesso dei requisiti deve essere rispettato “nel primo esercizio” di attività, non si pongono particolari problematiche.

La facoltà di redigere il bilancio abbreviato oppure applicando le semplificazioni previste per le micro imprese sussiste, infatti, già per il bilancio relativo al primo esercizio in cui non sono superati due dei limiti indicati.

Le società costituite nel 2024 che non superano i limiti possono, dunque, adottare le semplificazioni già nel bilancio 2024.

Diverso è, invece, il caso delle società già in attività, per le quali i parametri quantitativi devono essere rispettati “per due esercizi consecutivi”.

Una prima questione da chiarire attiene alla possibilità di dare rilievo, ai fini del computo dei limiti dimensionali, anche agli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore della norma.

Avuto riguardo all’innalzamento dei limiti dimensionali per la redazione del bilancio in forma abbreviata operato dal DLgs. 173/2008 a decorrere dai bilanci 2009 (per i soggetti “solari”), il CNDCEC (documenti 14 gennaio 2009 e 15 aprile 2009) ha affermato che i nuovi parametri dovevano essere applicati retroattivamente.

Adottando questa soluzione al nuovo adeguamento, si potrebbe desumere la possibilità di considerare, ai fini del superamento dei parametri dimensionali introdotti dal DLgs. 125/2024, anche gli esercizi precedenti al 2024 (anno in cui entrano in vigore, come visto, le disposizioni introdotte dal richiamato decreto).

Assonime (con la circ. n. 9/2009) ha, tuttavia, prospettato anche una diversa soluzione, che escluderebbe l’applicazione “retroattiva” dei limiti.

Aderendo a tale orientamento (maggiormente penalizzante per le imprese), avuto riguardo alle novità introdotte dal DLgs. 125/2024, si potrebbero considerare, ai fini del superamento dei parametri dimensionali, soltanto l’esercizio 2024 e i successivi.

Una seconda questione da chiarire attiene al numero degli esercizi (in cui i limiti dimensionali non sono superati) necessari per applicare le semplificazioni.

Si tratta, cioè, di individuare l’esercizio a partire dal quale è consentita tale applicazione.

La dottrina prevalente (su tutti la già citata circ. Assonime n. 9/2009) riconosce la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata (oppure applicando le semplificazioni previste per le micro imprese) già a partire dal secondo esercizio consecutivo in cui le condizioni richieste sono rispettate.

Pertanto, facendo propria con riferimento, alla prima questione prospettata, l’interpretazione del CNDCEC in merito all’applicazione “retroattiva” dei limiti, una società potrebbe applicare le disposizioni semplificatorie a partire dal bilancio 2024, laddove almeno due delle soglie dimensionali non fossero superate negli esercizi 2023 e 2024.

Secondo il tradizionale orientamento del CNDCEC (documento novembre 2012), peraltro condiviso dalla FNC (documenti 15 gennaio 2016 e 30 settembre 2016), invece, sarebbe opportuno usufruire della facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata “a partire dal bilancio relativo all’esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti”.

Una società potrebbe, quindi, applicare le disposizioni semplificatorie a partire dal bilancio 2024, qualora la stessa non avesse superato almeno due delle soglie dimensionali previste negli esercizi 2022 e 2023.

Si evidenzia, comunque, che, ancorché con specifico riferimento alla prima applicazione delle novità introdotte dal DLgs. 139/2015 e in considerazione della ratio della riforma ivi contenuta, il CNDCEC (con il documento predisposto con Confindustria nel marzo 2017) ha assunto una posizione più favorevole alle imprese, avvalorando l’interpretazione meno prudenziale della dottrina prevalente.

(MF/ms)




Transizione 5.0: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Sul sito del GSE è stato pubblicato un primo set di FAQ sul credito investimenti transizione 5.0, concernenti profili di carattere generale, il rispetto del principio DNSH, il calcolo del risparmio energetico, la procedura di accesso all’agevolazione e la cumulabilità. 

Tale sezione verrà aggiornata con le ulteriori FAQ progressivamente disponibili.

In merito all’ambito applicativo, ribadendo che per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso a seconda di quale condizione si verifichi prima, viene precisato, a titolo di esempio, che il piano transizione 5.0 non si applica agli investimenti con ordini e prenotazioni effettuati già nel 2023, anche qualora la consegna e la messa in funzione degli ordini 2023 avvenga nel 2024.

Sotto il profilo degli investimenti agevolabili, viene chiarito che il rispetto del principio DNSH determina la non ammissibilità all’agevolazione delle macchine mobili non stradali alimentate a combustibili fossili, così come definite dal regolamento europeo 2016/1628.

Tali veicoli, inoltre, essendo omologati per l’uso di combustibili fossili, non risultano agevolabili neanche nel caso in cui, per l’uso degli stessi, si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o biodiesel.

Inoltre, viene chiarito che, per poter fruire del credito transizione 5.0, i veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento Ue 2013/167 e dal regolamento Ue 2016/1628, devono soddisfare, oltre ai requisiti già previsti per Transizione 4.0 (quali le 5+2 di 3 caratteristiche tecnologiche in quanto riconducibili ai beni inclusi al punto elenco 11 del primo gruppo dell’allegato A alla legge 232/2016), anche le seguenti condizioni: l’uso di combustibili deve essere temporaneo e tecnicamente inevitabile; l’ammissibilità è consentita solo nel caso di investimento sostitutivo; la sostituzione deve obbligatoriamente consentire il passaggio da motori Stage I (o precedenti) a Stage V.

Il passaggio a un veicolo agricolo di tipo Stage V risulta verificato laddove, in sede di acquisto del nuovo veicolo, venga realizzata la contestuale dismissione di un veicolo univocamente identificato con motore Stage I (o precedente) già in possesso da parte dell’impresa alla data del 31 dicembre 2023, che potrà essere documentata attraverso il certificato di rottamazione.

Il rispetto delle condizioni sopra richiamate non viene meno anche nel caso in cui per l’uso dei veicoli agricoli e forestali si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o Biodiesel.

In merito al calcolo dell’agevolazione, viene precisato che il calcolo della riduzione dei consumi energetici deve fare riferimento esclusivamente a quello conseguito attraverso i beni strumentali materiali e immateriali, garantendo le percentuali di risparmio minimo previsto dalla normativa, ovvero almeno il 3% sui consumi della struttura produttiva o del 5% sui consumi del processo interessato dall’investimento. Solo se i predetti beni strumentali garantiscono il risparmio minimo previsto dalla normativa risulta possibile sommare al montante gli investimenti in rinnovabili e attività di formazione
su cui effettuare il calcolo dell’incentivo.

Sotto il profilo della cumulabilità, si ricorda che l’art. 11 del DM 24 luglio 2024 stabilisce che il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. Inoltre, il citato DM prevede la non cumulabilità del credito d’imposta, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta transizione 4.0 di cui all’art. 1 comma 1051 ss. della L. 178/2020 e il bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno di cui all’art. 16 del DL 124/2023, esteso alla ZLS dall’art. 13 del DL 60/2024.

Le FAQ precisano quindi che il DM “Transizione 5.0”, in coerenza con la Guidance on Recovery and Resilience Plans adottata dalla Commissione il 31 maggio 2024, esclude la cumulabilità con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, la FAQ afferma che è esclusa la cumulabilità con le misure incentivanti le cui risorse finanziarie siano erogate alle imprese tramite bandi sia nazionali che regionali, finanziati o cofinanziati con: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); Fondo sociale europeo + (FSE); Fondo per la transizione giusta (JTF); Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Viene inoltre chiarito che trattandosi di una misura generale e non selettiva, il credito transizione 5.0 non è un aiuto di stato ai sensi della disciplina comunitaria.
 

(MF/ms)




Le novità introdotte dal Decreto Omnibus

Nella seduta del Senato del 1° ottobre 2024, è stata votata la fiducia – con 98 voti favorevoli, 66 contrari e un’astensione – posta dal Governo sull’approvazione, nel testo definito dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze, del DdL di conversione del D.L. n. 113/2024 (c.d. Decreto “Omnibus”). 

Tra le modifiche introdotte nel testo figura una particolare forma di ravvedimento per i periodi d’imposta ancora accertabili, destinato ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale.

Prospetto in allegato.

(MF/ms)