Webinar fiscale “Legge di Bilancio 2026 e altre novità”
Il seminario sarà tenuto dal dottor Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco.
Per partecipare è necessario iscriversi CLICCANDO QUI
(MS/am)
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Il seminario sarà tenuto dal dottor Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco.
Per partecipare è necessario iscriversi CLICCANDO QUI
(MS/am)
Chi non è riuscito a prenotarsi, può presentarsi il 10 febbraio prima della presentazione, verrà messo in lista di attesa nel caso qualcuno dei prenotati non si dovesse presentare. Al termine della presentazione (ore 20 circa), il firmacopie dell'autrice verrà aperto a tutti.
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Confapi Lecco Sondrio è lieta di invitarLa alla presentazione del libro “L’alba dei leoni” con l’autrice Stefania Auci, l'ultimo romanzo della saga che ha riportato alla luce l’epopea imprenditoriale dei Florio, protagonisti assoluti della storia economica italiana.
La saga dei Florio, firmata da Stefania Auci e pubblicata da Edizioni Nord, è composta da tre libri "I leoni di Sicilia" (2019), "L'inverno dei leoni" (2021) e ora "L'alba dei Leoni" (2026) che ha conquistato milioni di lettori, è stata tradotta in 42 Paesi ed è diventata una serie televisiva di grande successo, confermandosi come uno dei fenomeni editoriali più rilevanti degli ultimi anni.
Appuntamento per martedì 10 febbraio 2026, ore 19.00, presso la sede di Confapi Lecco Sondrio in via Pergola 73 a Lecco.
Partendo dal Sud Italia e da una condizione di estrema difficoltà, la famiglia Florio costruisce un impero capace di affermarsi in Europa e nel mondo, lasciando un segno indelebile nella storia industriale e culturale del Paese. Il romanzo è un racconto che intreccia ambizione, sacrificio e innovazione, e che parla ancora oggi a chi crede nel valore dell’impresa.
L’incontro con l’autrice del 10 febbraio prossimo si inserisce nel percorso che Confapi Lecco Sondrio dedica dal 2022 alla diffusione della cultura d’impresa attraverso la letteratura, un viaggio che ci ha già portato a ospitare:
Un appuntamento per chi ama i libri, ma soprattutto per chi riconosce nell’impresa una forma di cultura.
Confapi, rappresentata dal Presidente di Unionmeccanica Lecco, Luigi Sabadini è stata audita dalla IX Commissione permanente del Senato nell’ambito dell’esame del decreto-legge recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex Ilva.
“Ci troviamo di fronte a un quadro generale di forte preoccupazione per le migliaia di Pmi industriali che rappresentiamo – ha affermato Sabadini nel corso del suo intervento -. La situazione di criticità che interessa lo stabilimento di Taranto si protrae ormai da troppo tempo e si inserisce in un contesto siderurgico globale caratterizzato da una crescente sovraccapacità produttiva rispetto alla domanda. Tale scenario contribuisce a rendere meno evidente, agli occhi degli utilizzatori finali, il progressivo calo produttivo dell’impianto, ma non ne attenua gli effetti sul sistema industriale nazionale. Nonostante ciò, la continuità produttiva dell’ex Ilva rimane un presupposto imprescindibile. Per tale ragione Confapi intende svolgere in modo costruttivo il proprio ruolo di rappresentanza delle migliaia di piccole e medie imprese associate, affinché il sito di Taranto possa tornare a essere una grande acciaieria competitiva, sostenibile e orientata alla produzione di acciaio ‘verde’“.
“Il settore metallurgico ad alta intensità energetica – ha detto Sabadini – vive una condizione di profonda vulnerabilità, con una crisi evidente in tutto il comparto alluminio e ricadute dirette sul mercato italiano. Le criticità principali riguardano l’aumento strutturale dei costi energetici aggravato dall’ETS, la crescente scarsità di rottame e un mercato a valle indebolito dalla crisi dell’automotive. L’entrata in vigore del CBAM nel 2026 e le pratiche di elusione dei competitor cinesi rischiano di provocare ulteriori aumenti dei costi energetici, riduzione dei margini, nuove chiusure industriali e crescente dipendenza lungo la supply chain. È fondamentale che l’Italia sostenga l’intenzione della Commissione di rafforzare le misure antielusione del CBAM, in linea con gli obiettivi del Piano d’Azione UE per la siderurgia, al fine di tutelare l’industria europea”.
Confapi accoglie con interesse la recente Comunicazione della Commissione europea sul rafforzamento della sicurezza economica, che definisce l’approccio rafforzato dell’UE per affrontare i rischi economici e l’iniziativa ResourceEU, sottolineando l’importanza dell’integrazione del sito di Taranto nelle strategie UE. Tuttavia rimangono privi di interventi risolutivi i nodi strategici: costi dell’energia, disponibilità del rottame, rapporto con il territorio e piena integrazione con il Piano d’Azione per l’Acciaio e i metalli. È necessario maggiore chiarezza sulle ipotesi di assetto produttivo e sulla possibile divisione dello stabilimento.
“Proponiamo – ha aggiunto Sabadini – interventi su bilancio energetico regionale, sviluppo dell’acciaio circolare tramite riciclaggio delle navi, utilizzo del carbonio circolare e applicazione delle prescrizioni AIA in un quadro di bilancio energetico territoriale. Pur comprendendo l’obiettivo di non interrompere gli impianti, l’articolo 1 mantiene una logica emergenziale e non risolve la fragilità finanziaria delle imprese della filiera. Valutiamo positivamente gli interventi per incrementare gli indennizzi già liquidati ai proprietari di immobili danneggiati dall’inquinamento prodotto dagli stabilimenti ex ILVA, sugli indennizzi energetici alle imprese energivore e sul sostegno al reddito e alla formazione dei lavoratori, ribadendo però la necessità di un quadro strategico pienamente definito e di lungo termine per il rilancio del polo di Taranto”.
“Le Pmi industriali – ha spiegato – rappresentano il fulcro del Made in Italy e la spina dorsale del sistema produttivo nazionale. Per questo Confapi sta lavorando affinché le misure del Piano siano davvero accessibili e operative per le imprese. Soltanto attraverso un’azione congiunta tra Ministero, rete diplomatico-consolare, Ice, Sace, Simest e associazioni imprenditoriali sarà possibile accompagnare le Pmi industriali verso quei mercati che oggi appaiono più complessi ma che rappresentano le opportunità di crescita più rilevanti per il futuro”.
“I dati di una nostra indagine – ha aggiunto Camisa -confermano la vocazione internazionale delle imprese che rappresentiamo: il 60% è già presente all’estero e cresce l’interesse verso nuovi mercati strategici, dall’area del Golfo al Nord America. Per sostenere questo percorso, Confapi sta sviluppando un piano operativo che prevede servizi di matching internazionale, una presenza diretta in Paesi chiave e un progetto pilota di un Hub logistico per le Pmi industriali negli Stati Uniti. Uno strumento pensato per garantire la disponibilità di ricambistica e campionature in loco e aumentare la competitività delle aziende italiane in un mercato complesso e sempre più selettivo”.
“Per Confapi – ha aggiunto – resta centrale l’attenzione sugli accordi di libero scambio, in particolare con Mercosur, strategici per ampliare le opportunità di export. Oggi, la sfida fondamentale è dunque accompagnare sempre più le Pmi industriali verso mercati lontani e complessi, attraverso una programmazione condivisa. Solo così – ha concluso – sarà possibile rafforzare la competitività del Made in Italy nel mondo”.
Il progetto è stato seguito da Silvia Negri e Carlo Antonini di ApiTech, divisione innovazione e sviluppo di Confapi Lecco Sondrio, dai trafilieri Luigi Sabadini e Lucia Gianola e dalla docente dell’Università Bicocca di Milano Elena Collina.
In allegato il programma dell’evento.
Per ricevere ulteriori informazioni in merito al servizio, nonché per le modalità di attivazione, vi invitiamo a contattare direttamente l’area Relazioni Industriali e Welfare di Confapi Lecco Sondrio (welfare@confapi.lecco.it – 0341282822).
(FV/fv)
Infatti, a seguito di alcune segnalazioni pervenute da aziende e associazioni, le precisazioni relative agli imballaggi in PVC e a quelli contenenti carbon black sono state oggetto di ulteriori approfondimenti e di una conseguente riformulazione.
Le liste revisionate sono disponibili sul sito Conai, nell’apposita sezione.
Per facilitare la consultazione e permettere di individuare rapidamente le modifiche rispetto alla versione precedente, le tipologie di imballaggi che hanno cambiato fascia nonché le integrazioni di alcune voci e le nuove precisazioni presenti nella prima pagina del documento, sono evidenziate in giallo.
(SN/am)
Nessuna modifica è invece prevista per i buoni pasto cartacei, la cui soglia di esenzione rimarrebbe quindi ferma a 4 euro, confermando la disposizione prevista nella prima versione del Ddl.
Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2026, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e assimilati le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (buoni pasto) fino all’importo complessivo giornaliero di 4 euro, aumentato a 10 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica. Pertanto:
Le precedenti soglie di esenzione giornaliera resterebbero, quindi, in vigore fino al 31 dicembre 2025.
Pertanto, fermo restando che sul punto si auspicano indicazioni ufficiali, al fine dell’individuazione del limite di esenzione applicabile (“vecchio” o “nuovo”) dovrebbe rilevare la data di assegnazione del buono, sulla base del principio per cui “il momento di percezione è quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore” (C.M. 23 dicembre 1997 n. 326/E, § 2.1).
Resterebbe tuttavia fermo il principio di cassa allargato previsto dall’art. 51 comma 1 del TUIR, secondo cui “si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”. Tale disposizione sancisce un principio obbligatorio che comporta l’automatica retrodatazione ai fini fiscali dei pagamenti effettuati a inizio anno.
Pertanto, nel caso in cui il dipendente riceva i buoni pasto maturati nel 2025 entro il 12 gennaio 2026, questi si considerano percepiti nel 2025, dovendo fare riferimento quindi al “vecchio” limite di esenzione per i buoni pasto elettronici, pari a 8 euro.
Secondo il principio di diritto Agenzia delle Entrate 12 febbraio 2019 n. 6, i suddetti limiti di esenzione devono essere verificati sulla base del valore nominale dei buoni erogati e prescindono dal numero di buoni utilizzati, che potrebbe essere anche superiore al limite di otto previsto dall’allora art. 4 comma 1 lett. d) del DM 7 giugno 2017, ora art. 2 comma 1 lett. c) dell’Allegato II.17 al DLgs. 36/2023.
Eccedenza rispetto ai limiti tassata
Resta fermo che l’importo dei buoni pasto che eccede i suddetti limiti non può essere considerato assorbibile dalla soglia di esenzione prevista dall’art. 51 comma 3 del TUIR (258,23 euro) e concorre, pertanto, a formare il reddito di lavoro dipendente (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 26/2010, § 1, e circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2016, § 2.5.2).
Ne consegue che i buoni pasto non rientrano nella soglia di esenzione dei fringe benefit “ordinaria”, elevata anche per il 2026 a 1.000/2.000 euro per i dipendenti con figli a carico.
L’art. 1 commi 390 – 391 della L. n. 207/2024 (legge di bilancio 2025), che non ha subito alcuna modifica ad opera della L. 199/2025, ha infatti previsto l’incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 (cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate 16 maggio 2025 n. 4, § 2.7).
(MF/ms)
Con particolare riferimento alla disciplina delle trasferte di cui all’art. 51 comma 5 del TUIR, l’Agenzia ha precisato che per trasferte (o missioni, per i dipendenti del settore pubblico) si intende lo spostamento solo temporaneo del lavoratore dalla sede abituale di lavoro, in quanto un trasferimento permanente comporterebbe la dislocazione definitiva del lavoratore presso un’altra sede operativa.
Nel caso in cui l’attività lavorativa sia svolta in trasferta all’interno del Comune in cui si trova la sede di lavoro, la disciplina è recata nello specifico dall’art. 51 comma 5 quarto periodo del TUIR, in base al quale, a seguito della modifica apportata dall’art. 3 del DLgs. 192/2024 di riforma IRPEF e IRES, le “indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono a formare il reddito”.
Prima delle modifiche, le indennità e i rimborsi di spese percepiti dal dipendente per le trasferte nel comune in cui si trova la sede di lavoro concorrevano integralmente a formare il reddito del dipendente stesso, a esclusione dei rimborsi di spese di trasporto comprovate da “documenti provenienti dal vettore”.
Ciò implicava che, in caso di trasferta nell’ambito del territorio comunale, gli eventuali rimborsi per l’utilizzo dell’auto propria del dipendente erano integralmente tassabili in capo al lavoratore.
La modifica apportata, dunque, eliminando il vecchio riferimento ai “documenti provenienti dal vettore”, comporta che i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto per trasferte all’interno del territorio comunale “comprovate e documentate” non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Ne consegue che, anche in caso di trasferta nell’ambito del territorio comunale, non concorre a formare il reddito il rimborso, sotto forma di indennità chilometrica, riconosciuto al lavoratore per l’utilizzo del mezzo privato, calcolato secondo i parametri delle tabelle ACI, purché opportunamente comprovato e documentato.
Sul punto, l’Agenzia richiama quanto precisato con la risoluzione n. 92/2015, secondo cui i rimborsi chilometrici (in quel caso erogati per l’espletamento della prestazione lavorativa in un comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro) sono esenti da imposizione, sempreché, in sede di liquidazione, l’ammontare dell’indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura.
Tali elementi dovranno risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro.
Viene inoltre precisato che con riferimento al car sharing restano ferme le indicazioni rese con la risoluzione n. 83/2016.
La circolare n. 15 evidenzia inoltre che non concorrono a formare il reddito, in quanto spese di viaggio, i rimborsi delle spese di pedaggio debitamente documentate, sostenute in occasione delle trasferte, sia all’interno sia al di fuori del territorio comunale.
Analogamente, non concorrono alla determinazione del reddito, in quanto spese di viaggio, i rimborsi delle spese di parcheggio comprovate da documenti giustificativi che identifichino in modo certo e univoco il veicolo e la sosta. Vengono quindi espressamente considerati superati i chiarimenti resi sul punto con i precedenti documenti di prassi.
Quanto alla decorrenza, secondo l’Agenzia la nuova disposizione si applica a tutti i rimborsi erogati dal 1° gennaio 2025. Fermo restando il rispetto del principio di cassa allargato, la nuova disciplina si applica, quindi, anche ai rimborsi relativi a spese sostenute nel periodo d’imposta precedente per trasferte effettuate all’interno del territorio comunale. Tali rimborsi, pertanto, non concorrono al reddito di lavoro dipendente laddove le spese siano comprovate e documentate.
L’Agenzia precisa inoltre che la condizione di tracciabilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, mediante taxi e NCC, richiesta ai fini della non concorrenza al reddito delle indennità e dei rimborsi erogati al dipendente, deve sussistere anche con riferimento alle trasferte nel Comune.
Fermo restando che le indennità o i rimborsi delle spese sostenute dal dipendente concorrono a formare il reddito, escluse quelle di viaggio e trasporto comprovate e documentate, per quanto concerne le sole spese di viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, ai fini della non concorrenza alla formazione del reddito, le stesse devono essere anche sostenute con mezzi di pagamento tracciabile.
(MF/ms)