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Al via il 26 ottobre il “Bonus colonnine”

Imprese e professionisti potranno richiedere un contributo economico per acquistare e installare infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici.

Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha reso noto di aver fissato, con due decreti direttoriali, le date di avvio della piattaforma, gestita da Invitalia, con la quale si potrà accedere al “Bonus Colonnine per imprese e professionisti”: si parte alle 10.00 del 26 ottobre con la compilazione della domanda.

L’invio sarà possibile a partire dal 10 novembre e la chiusura dei termini è alle 17.00 del 30 novembre.

Le agevolazioni sono rivolte a imprese di qualunque dimensione su tutto il territorio nazionale e a singoli professionisti, per un importo pari al 40% delle spese ammissibili sostenute successivamente al 4 novembre 2021 e oggetto di fatturazione elettronica.

Queste possono riguardare l’acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese le spese di installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio.

Il contributo copre, fino al limite massimo del 10% del costo per l’acquisto e messa in opera, anche le spese sostenute per la connessione alla rete elettrica e quelle per la progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi.

Le risorse disponibili per il bonus colonnine sono 87,5 milioni: 70 serviranno a sostenere le imprese per l’acquisto di infrastrutture di ricarica dal valore complessivo inferiore ai 375.000 euro, mentre 8,75 milioni sono stanziati per un valore superiore alla stessa soglia. I restanti 8,75 milioni sono invece rivolti ai professionisti.

“Con questa importante novità rivolta agli operatori economici – ha commentato il Ministro Gilberto Pichetto Fratin – vogliamo accompagnare la crescita della mobilità elettrica nel Paese, già fortemente sostenuta dal PNRR”.
 

(MF/ms)




ACE: abrogata dal 2024

L’art. 5 del DLgs. approvato il 16 ottobre in via preliminare dal Consiglio dei Ministri prevede, nel contesto della ridefinizione degli incentivi alle imprese, l’abrogazione dell’agevolazione ACE con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (ovvero, dal 2024, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare).

L’agevolazione dovrebbe essere idealmente sostituita da quella prevista dall’art. 6 comma 1 lettera a) della L. 111/2023, che si sostanzia in una riduzione dell’aliquota IRES per gli utili impiegati in nuovi investimenti o in nuove assunzioni, e che per il solo 2024 dovrebbe limitarsi alla extra-deduzione del 20% del costo del personale, decisa dall’art. 4 dello stesso decreto legislativo.

Dal punto di vista normativo, si provvede:

  • ad abrogare l’art. 1 del DL 201/2011, che regola in modo generale l’agevolazione ACE;
  • ad abrogare l’art. 1 commi 549 – 552 della L. 232/2016, i quali prevedono, per i soggetti IRPEF, una base fissa di calcolo rappresentata dalla differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010;
  • a fare salvo il riporto delle eccedenze ACE maturate sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.
    La stessa tecnica normativa era stata utilizzata dall’art. 1 comma 1080 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), anch’esso finalizzato alla soppressione dell’agevolazione.
Le concrete conseguenze di quest’ultima norma, tuttavia, non si erano viste, in quanto con l’art. 1 comma 287 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) si era proceduto a fare rivivere gli effetti dell’ACE, la quale si era quindi applicata a tutti i soggetti interessati senza soluzione di continuità.

L’abrogazione, se verrà confermata nella versione definitiva del decreto, comporterà di fatto la “perdita” degli incrementi di patrimonio netto che le società avevano registrato dal 2011 in poi, suscettibili in più casi di ridurre in modo significativo l’imponibile.

Nell’attesa di verificare quale sarà il testo definitivo della norma, si possono iniziare a fare due ordini di considerazioni riguardanti, rispettivamente, le ultime “code” della super ACE e i possibili riflessi delle clausole antielusive contenute nell’art. 10 del DM 3 agosto 2017.

Quanto al primo aspetto, l’art. 19 commi 4 e 5 del DL 73/2021 obbligano al riversamento della super ACE (sotto forma di restituzione del credito d’imposta o di variazione in aumento del reddito imponibile) se vi sono distribuzioni “eccedenti” sino al secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (ovvero, sino al 2023 compreso, per i soggetti “solari”): il meccanismo di recupero si conclude, quindi, prima dell’abrogazione dell’ACE, per cui l’impresa che procedesse entro la fine dell’anno a distribuire dividendi straordinari non controbilanciati da nuovi conferimenti o accantonamenti di utili a riserva dovrebbe essere soggetta al procedimento di recapture.

Il secondo tema è più complesso, ma può essere esemplificato con il caso di una società con incrementi patrimoniali al 31 dicembre 2023 per 15 milioni di euro e finanziamenti concessi a una controllata per 5 milioni di euro: il rendimento nozionale è calcolato partendo dal dato di 10 milioni, posto che il finanziamento va a ridurre la base di calcolo dell’agevolazione, e ammonta a 130.000 euro, dato il coefficiente dell’1,3%.

Ove il 2023 si chiuda in perdita, la società potrebbe riportare l’eccedenza non sfruttata di 130.000 euro alle annualità successive, ma a rigore l’eccedenza, essendo “fotografata” al 31 dicembre 2023, non potrebbe incrementarsi se, negli anni successivi, il finanziamento fosse restituito.

Il tema si era già posto all’atto dell’abrogazione della Dual Income Tax, tanto che la sentenza della Corte di Cassazione n. 21241/2017 aveva stabilito la legittimità dei comportamenti delle società che, anche nei periodi d’imposta successivi all’abrogazione dell’agevolazione, ne avevano incrementato la base di calcolo a seguito dei rimborsi dei finanziamenti.

Dal punto di vista sostanziale le situazioni sono similari, anche se, guardando alla tecnica normativa utilizzata, all’atto dell’abrogazione della DIT la società poteva continuare a usufruire dell’agevolazione, pur se l’ammontare degli incrementi era “congelato” al 30 giugno 2001, mentre le attuali disposizioni hanno ad oggetto le sole eccedenze che si formano alla del 2023, in quanto l’ACE non esiste più.

Si può però sostenere, in linea con la Cassazione, che se in vigenza dell’agevolazione questa era stata compressa in virtù della destinazione della liquidità ad altri fini (il finanziamento della partecipata), essa dovrebbe riespandersi anche nel periodo transitorio che inizia dopo la sua soppressione, in quanto con il rimborso del finanziamento viene semplicemente meno la condizione (l’utilizzo diretto dei fondi per il potenziamento dell’impresa) che avrebbe portato a un beneficio fiscale maggiore nei periodi d’imposta precedenti: ciò porterebbe, in pratica, al ricalcolo dell’eccedenza a 195.000 euro (l’1,3% di 15 milioni) dopo che il finanziamento viene rimborsato.
 

(MF/ms)




Doppia fattura allo SDI: si sana con la doppia nota di variazione

Se per una stessa operazione vengono trasmessi due file XML al Sistema di Interscambio, l’errore può essere sanato attraverso la registrazione dei documenti duplicati e l’emissione di una nota di variazione in diminuzione a storno.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 447, pubblicata il 13 ottobre, ha confermato il proprio precedente orientamento (risposta a interpello 8 ottobre 2019 n. 395).

Il caso in esame riguarda una società italiana (Alfa) che commercializza prodotti a soggetti esteri e che accedendo al proprio cassetto fiscale, si accorgeva della presenza di alcune fatture duplicate, emesse negli anni 2022 e 2023 nei confronti di un cliente olandese (Beta).

La circostanza era dovuta al fatto che, una volta trasmessi i file XML, Alfa impiegava un diverso portale (Delta) per l’inserimento dei dati delle fatture emesse nei confronti di Beta, che quest’ultima utilizzava per la propria contabilità.

I gestori di Delta, in considerazione delle modifiche alle modalità di comunicazione delle operazioni transfrontaliere, in vigore dal 1° luglio 2022, comunicavano a tutti gli utenti che, salvo diversa indicazione, avrebbero provveduto a trasmettere al Sistema di Interscambio le transazioni con acquirenti stranieri. Inconsapevole di tale circostanza, la società si rendeva conto solo nel giugno 2023 della duplicazione della certificazione delle operazioni intercorse con la propria cliente olandese.

L’Agenzia delle Entrate ricorda come il Sistema di Interscambio effettui una serie di controlli propedeutici all’inoltro al destinatario della fattura.

In particolare, come riportato nelle specifiche tecniche allegate sub A al provv. 24 novembre 2022 n. 433608, la verifica “viene eseguita al fine di intercettare ed impedire l’inoltro di una fattura già trasmessa e elaborata”; in quest’ottica, nel caso in cui i dati contenuti all’interno del file e relativi all’identificativo del cedente o prestatore, all’anno contenuto nella data e al numero del documento “coincidano con quelli di una fattura precedentemente trasmessa e per la quale non sia stata inviata al soggetto trasmittente una ricevuta di scarto, il documento viene rifiutato”.

Considerato che, nel caso di specie, il soggetto passivo si è avvalso di intermediari, i file XML non sono stati scartati poiché il Sistema di Interscambio non è stato in grado di intercettare l’errore di duplicazione “in ragione della diversa nomenclatura delle fatture e dei relativi duplicati”.

Nel presupposto che i documenti si riferiscano alle medesime operazioni, l’Agenzia delle Entrate conferma che l’errore può essere rimediato attraverso la “registrazione, nel periodo d’imposta corrente, di tutti i duplicati emessi dall’intermediario alla controparte”, procedendo contestualmente allo storno degli stessi grazie all’emissione di una nota di variazione ex art. 26 comma 2 del DPR 633/72.

Tale norma consente, infatti, la riduzione della base imponibile e dell’imposta nel caso in cui “un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile”.

Come già sostenuto in passato (risposta a interpello n. 395/2019), l’Agenzia afferma che la fattispecie in esame può essere ricondotta alle figure “simili” alle cause di “nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione” che consentono la variazione in diminuzione senza limiti di tempo.

Il soggetto passivo, subordinatamente, come detto, alla registrazione dei duplicati, ha facoltà di emettere e annotare le note di credito per procedere al relativo storno. Tali note possono essere “cumulative per ogni codice identificativo IVA di ciascun acquirente”, con indicazione degli estremi delle fatture duplicate e, nel campo “causale”, della dicitura “storno totale delle fatture per errato invio tramite SdI”.
 

(MF/ms)




Centro Studi: indagine congiunturale terzo trimestre 2023

Inviamo l’indagine congiunturale relativa al terzo trimestre 2023 redatta dal Centro Studi di Confapindustria Lombardia.

 

Il questionario è dedicato all’analisi dei valori economici delle attività delle imprese negli ultimi tre mesi e deve essere compilato entro mercoledì 18 ottobre 2023.
 
Ricordiamo l’importanza della compilazione.
 
CLICCA QUI PER COMPILARE L’INDAGINE

(AM/am)




Confapi a Mecpse 2024

Confapi organizza la partecipazione delle aziende associate alla prossima edizione della fiera internazionale “Mecpse 2024” che si terrà a Bologna dal 6 all’8 marzo. 

 

L’obiettivo è promuovere le aziende associate ad Api insieme in un unico stand.

La fiera è la più importante in Italia riguardo la manifattura. 

Alleghiamo presentazione progetto e modulo di partecipazione. 

 




Seminario: “Progettare e utilizzare le macchine in sicurezza”

In occasione del nuovo regolamento europeo che aggiorna la precedente Direttiva Macchine, Api Lecco Sondrio organizza giovedì 26 ottobre 2023, dalle ore 15 alle ore 17, un seminario in collaborazione con ATS Brianza e l'Ordine degli Ingegneri di Lecco dal titolo “Progettare e utilizzare le macchine in sicurezza” presso la propria sede a Lecco in via Pergola 73.

 

Il relatore dell’incontro sarà Roberto Aondio, tecnico della prevenzione di Ats Brianza.

Il seminario è rivolto ai consulenti sicurezza, agli Rspp, i costruttori di macchine, ma anche i tecnici utilizzatori e gli addetti alla sicurezza impegnati nel garantire efficienza ma anche sicurezza.

Il seminario partecipato in presenza permette di acquisire un credito formativo di 2 ore

Per iscriversi CLICCARE QUI. 

Alleghiamo locandina.




“Officina Cinema 2023”: si chiude domani con “After Work”

Terza e ultima proiezione per “Officina Cinema 2023”, il cineforum dedicato al lavoro del Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio.

Domani, mercoledì 18 ottobre 2023, alle ore 21, presso il Cinema Nuovo Aquilone di Lecco, si proietterà “After Work” il film-documentario di Erik Gandini (2023) che racconta il presente ma soprattutto il futuro prossimo del mondo del lavoro. Il regista italiano, emigrato in Svezia, nella sua opera cerca di rispondere a domande di estrema attualità: come sarà il mondo del lavoro per le generazioni future? L’automazione rende sempre meno fondamentale l’apporto umano nei processi produttivi. I giovani di domani saranno in grado di dare ancora un valore al lavoro? E come utilizzeranno il maggiore tempo libero che potrebbero avere a disposizione? Serve un’evoluzione culturale. Il documentario raccoglie le testimonianze di lavoratori in Paesi diversi e apre il dibattito.

Al termine della proiezione rappresentanti del mondo imprenditoriale e accademico discuteranno del film, ma anche della nostra realtà territoriale riguardo a questa tematica.

Il film è a ingresso libero, è consigliato prenotare il proprio posto in sala cliccando qui




Salario minimo. Confapi: Bene Cnel, contrattazione collettiva strada maestra

“Come Confapi abbiamo espresso parere favorevole al documento approvato oggi dal Cnel sul salario minimo. Si tratta di una posizione più volte dichiarata dalla nostra Confederazione che ritiene che la contrattazione collettiva sia la strada maestra nella quale le parti sociali si assumono l’onere e la responsabilità di trovare il punto di equilibrio tra domanda e offerta anche in termini di retribuzione”. Lo dichiara il Presidente di Confapi, Cristian Camisa.
 
 “I contratti che Confapi sottoscrive da ben 75 anni nei tredici settori produttivi più importanti – sottolinea – sono sopra la soglia dei nove euro l’ora e non ignoriamo il fatto che il documento del Cnel prevede indicazioni per tutelare quei settori e quei lavoratori che non sono coperti dalla contrattazione collettiva. Ribadiamo – conclude Camisa – anche la necessità di rafforzare questo strumento insieme alle politiche attive che mai come in questo momento complicato possono favorire lo sviluppo e la crescita. Diminuire radicalmente il numero dei contratti affidandoli a chi ha reale rappresentanza e quindi azzerare la contrattazione pirata metterebbe la parola fine al dumping contrattuale che troppo spesso ha penalizzato imprese e lavoratori”. 

 




Confapi a Palazzo Chigi per illustrazione della legge di Bilancio

Confapi, rappresentata dal Vicepresidente Francesco Napoli, ha partecipato settimana scorsa a Palazzo Chigi all’incontro in cui il Governo ha illustrato alle parti sociali il disegno di legge di bilancio.

“Bisogna fare in modo – il commento del Vicepresidente – di allocare al meglio i soldi a disposizione pur prendendo atto che la nuova manovra di Bilancio dispone di risorse limitate e vincolate. Sappiamo bene che gli interventi illustrati rappresentano una boccata di ossigeno, ma non potranno determinare dei provvedimenti strutturali e espansivi che sono necessari per ‘buttare il cuore’ oltre l’ostacolo per introdurre misure volte a sostenere con maggiore slancio il nostro sistema produttivo”.
“Dobbiamo continuare – ha aggiunto Napoli – a fare buon uso di tutte le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza per proiettare il Paese verso quella rivoluzione economica e produttiva in grado di renderlo competitivo nei prossimi anni. Oltre alla necessità di dover lavorare al taglio del cuneo fiscale per le imprese, bisogna rendere strutturale la detassazione degli aumenti retributivi definiti a livello di contrattazione nazionale.  Riteniamo, inoltre – ha concluso – sia opportuno rifinanziare la misura del credito d’imposta 4.0 per l’intera durata del Piano Transizione 4.0. riservando una percentuale più alta dell’agevolazione per le imprese di minore dimensione”.




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di settembre 2023

 

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di settembre 2023 indice pari a 119,3.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 settembre 2023 al 14 ottobre 2023, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 1,822970%.
 
(FV/fv)