Premiazione annuale Aziende Associate: anniversario di fondazione
- 100 anni
- 75 anni
- 50 anni
L’elenco che verrà stilato servirà per l’annuale premiazione che stiamo organizzando e sulla quale seguiranno aggiornamenti.
(SG/sg)
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L’elenco che verrà stilato servirà per l’annuale premiazione che stiamo organizzando e sulla quale seguiranno aggiornamenti.
(SG/sg)
Ogni azienda avrà a disposizione una postazione singola comprensiva di:
Iscrizioni entro lunedì 20 novembre 2023, inviando il documento compilato e sottoscritto a info@ufficioestero.it.
(MP/mz)
Per pianificare in modo efficace attività e strumenti, risulta determinante conoscere la Vostra esperienza all’estero; per questo abbiamo elaborato un breve questionario che potete compilare in circa cinque minuti entro il 10 novembre 2023.
Le Vostre risposte saranno preziose per delineare la strategia Confapi per l’internazionalizzazione
Per partecipare all’indagine cliccare qui
(MP/am)
Gli articoli pubblicati relativi all’indagine congiunturale III trimestre 2023.
“Il periodo non è di certo facile da affrontare – commenta Enrico Vavassori presidente di Api Lecco Sondrio -. Sul tavolo ci sono parecchie incognite, due quelle principali che sono il calo degli ordini dal mercato italiano, il nostro principale mercato di riferimento, e la componente dei costi dell’energia che sta tornando a crescere. In questo contesto è difficile capire come potrebbe svilupparsi il lavoro da qui alla fine dell’anno, siamo in fase di attesa e procediamo con molta cautela”.
Alleghiamo report completo dell’indagine.
Anna Masciadri
Ufficio stampa
L’ultimo interpello in ordine cronologico riguarda i residui, derivanti da attività di recupero, da inviare a smaltimento. Le risposte sono disponibili nella sezione “economia circolare”, alla quale si rimanda cliccando qui
(SN/am)
Ci sono anche eventi programmati e podcast su diversi temi che possono essere utili, Api Lecco Sondrio invita gli addetti alla sicurezza a prenderne visione.
(SN/am)
L’art. 1 comma 1055 della L. 178/2020 dispone che per gli investimenti in nuovi beni strumentali “ordinari” (diversi da quelli 4.0) effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (in assenza di precedente “prenotazione”), il credito d’imposta spetti nella misura del 6% del costo, nel limite massimo dei costi agevolabili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione per quelli immateriali.
Tale agevolazione spetta anche nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati nel termine “lungo” del 30 novembre 2023 (come modificato dall’art. 12 comma 1-bis del DL 198/2022), qualora entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In tal modo, infatti, si verifica la c.d. “prenotazione”, che incardina l’agevolazione nella disciplina prevista dall’art. 1 comma 1055 della L. 178/2020 (sul tema della “prenotazione” si vedano, ex multis, risposte a interpello Agenzia delle Entrate nn. 62/2022, 355/2022, 473/2022 e 537/2022).
Si ricorda che per gli investimenti in beni “ordinari” effettuati nel 2023 – senza alcuna “prenotazione” – non è invece previsto alcun credito d’imposta.
Quanto ai beni materiali “4.0”, ai sensi dell’art. 1 comma 1057 della L. 178/2020, per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’Allegato A alla L. 232/2016 effettuati nel 2022, o nel termine “lungo” del 30 novembre 2023 (come modificato dall’art. 12 comma 1-ter del DL 198/2022) in caso di “prenotazione” entro il 31 dicembre 2022, il credito d’imposta spetta nella misura del 40%, 20% e 10%, rispettivamente per le quote di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, tra 2,5 e 10 milioni e tra 10 e 20 milioni.
Nel caso in cui tali investimenti vengano effettuati oltre il 30 novembre ma sempre nel 2023, l’agevolazione applicabile sarebbe quella prevista per il 2023, vale a dire la misura inferiore del 20%, 10% e 5% (art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020, che riguarda, sulla base dell’attuale disciplina, gli investimenti fino al 2025).
Per i beni immateriali “4.0” prenotati nel 2022 il termine “lungo” per l’effettuazione dell’investimento è scaduto lo scorso 30 giugno.
Indicazione già nel modello REDDITI 2023
L’agevolazione relativa agli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” e in beni materiali “4.0” prenotati nel 2022, ma effettuati entro il 30 novembre 2023, deve essere indicata nel modello REDDITI 2023.
Le istruzioni per la compilazione del quadro RU di tali modelli prevedono infatti che nella colonna 2 del rigo RU5 (rigo denominato “credito d’imposta spettante nel periodo”) vada indicato l’importo del credito d’imposta maturato per investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione ed entro il 30 novembre 2023 (30 giugno 2023 per il codice “3L”) per i quali entro il 31 dicembre 2022 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto.
Viene altresì precisato che “tale importo, qualora utilizzato in compensazione, non può essere riportato nel rigo RU6 della presente dichiarazione in quanto compensato nel periodo d’imposta successivo a quello oggetto della presente dichiarazione”.
Per i beni in esame occorre inoltre compilare il rigo RU140, denominato “Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta)”.
Le istruzioni per la compilazione del modello REDDITI SC 2023 prevedono infatti che, ai fini del monitoraggio della misura agevolativa nell’ambito del PNRR, per poter misurare il raggiungimento da parte dell’Italia degli obiettivi previsti nel piano, fermi restando i termini di utilizzo del credito d’imposta previsti dalla legge, vadano indicati anche i dati degli investimenti effettuati entro il 30 novembre 2023 (o entro il 30 giugno 2023 per il credito “3L” ) per i quali entro il 31 dicembre 2022 si sia proceduto alla “prenotazione”, anche se non ricompresi nel periodo d’imposta di riferimento della
presente dichiarazione.
Sulla base di alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate (FAQ Agenzia delle Entrate 5 giugno 2023, ancorché con riguardo al modello REDDITI 2023), nel successivo modello REDDITI 2024, nel rigo RU130 andranno indicati soltanto gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto di tale dichiarazione (vale a dire il 2023) ma diversi da quelli già esposti nel rigo RU140 del modello REDDITI 2023, per evitare la duplicazione dei dati.
(MF/ms)
La definizione, prevista dall’art. 1 commi 166 ss. della L. 197/2022 sana tutte le violazioni formali commesse pagando appena 200 euro per periodo di imposta ed è strutturata in modo simile a quella che era stata prevista dall’art. 9 del DL 119/2018.
Il pagamento avviene in due rate, scadenti il 31 ottobre 2023 e il 31 marzo 2024 ma è possibile il pagamento in unica soluzione entro il 31 ottobre.
L’originario termine del 31 marzo 2023 per la prima rata (o per tutte le somme) è stato posticipato al 31 ottobre dal DL 30 marzo 2023 n. 34 (c.d. decreto “Bollette”).
Bisogna a tal fine indicare nel modello F24 il codice tributo “TF44”, istituito con la risoluzione n. 6 del 2023.
Se si tratta di violazioni commesse nella dichiarazione (esempio, comunicazione delle minusvalenze) si indica l’anno cui si riferisce la dichiarazione, e non l’anno in cui viene trasmessa; per le altre violazioni, l’anno in cui la violazione è stata commessa.
Ad esempio, se le minusvalenze non sono state indicate nel modello REDDITI 2020, nel modello F24 è corretto indicare l’anno 2019.
In base alla regola generale dovendo il pagamento avvenire con modello F24 sembra possibile estinguere il debito dei 200 euro mediante compensazione con crediti di imposta.
La L. 197/2022 non contiene nessun divieto e il provv. Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2023 n. 27629 tace sul punto. Del pari, alcuna indicazione si rinviene nella ris. Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2023 n. 6.
Oltre al pagamento è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione ma per questo c’è tempo sino al 31 marzo 2024 (provv. Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2023 n. 27629).
Non sempre è necessaria la rimozione, anche se per quanto possibile è prudente provvedere.
Per quanto riguarda le violazioni definibili deve trattarsi di irregolarità che non hanno causato la debenza di una maggiore imposta e che non hanno inciso sui versamenti.
È opportuno verificare se la violazione che si intende sanare è compresa nell’elenco (non esaustivo) contenuto nella circolare n. 2 del 2023 e nella precedente circolare n. 11 del 2019.
A titolo esemplificativo, sono definibili pagando i 200 euro:
Invece, non possono essere sanate le violazioni seguenti:
(MF/ms)
Nella fattura elettronica, l’applicazione dello split payment si segnala riportando il valore “S” (scissione dei pagamenti) nel campo “Esigibilità IVA”.
Trattandosi di una misura di deroga all’ordinario meccanismo di applicazione dell’imposta che caratterizza il sistema dell’IVA, è necessaria l’autorizzazione del Consiglio dell’Ue (art. 395 della direttiva 2006/112/Ce). Quest’ultima è stata concessa, al momento, sino al 30 giugno 2026 con la decisione del Consiglio dell’Ue n. 1552 del 25 luglio 2023.
Sulla base della decisione, l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell’autorizzazione rimane invariato, almeno in una prima fase. A decorrere dal 1° luglio 2025, però, saranno escluse le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA, di cui all’art. 17-ter comma 1-bis lett. d) del DPR 633/72.
Ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72, la scissione dei pagamenti si applica alle operazioni effettuate nei confronti:
Di conseguenza, la disciplina dello split payment deve ritenersi applicabile o non più applicabile dalla data di aggiornamento dell’elenco (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2018).
In presenza di un cessionario o committente potenzialmente destinatario dello split payment, è necessario che il cedente o prestatore verifichi, prima dell’emissione di ciascuna fattura, se il cliente è stato incluso nei predetti elenchi ovvero ne è fuoriuscito. Peraltro, se il soggetto passivo agisce in modo coerente rispetto agli elenchi, non assumono rilievo eventuali variazioni sopravvenute.
Apposito modulo per segnalare gli errori
Salvo le società quotate nell’indice FTSE MIB, i soggetti interessati possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi al Dipartimento delle Finanze, il quale provvederà ad aggiornarli, se necessario. Le richieste di inclusione ed esclusione dagli elenchi devono essere inviate utilizzando esclusivamente l’apposito modulo. Occorre fornire idonea documentazione a supporto dell’istanza presentata, inclusa obbligatoriamente una visura camerale.
(MF/ms)