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Cambiavalute novembre 2023

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di novembre 2023 (Provv. Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2023)

Art. I
 

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di novembre 2023 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 145,4534
Peso Argentino 381,8459
Dollaro Australiano 1,6634
Real Brasiliano 5,2963
Dollaro Canadese 1,4828
Corona Ceca 24,4848
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,8087
Corona Danese 7,4581
Yen Giapponese 161,8441
Rupia Indiana 90,0102
Corona Norvegese 11,7958
Dollaro Neozelandese 1,8033
Zloty Polacco 4,402
Sterlina Gran Bretagna 0,87045
Nuovo Leu Rumeno 4,9703
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0808
Rand (Sud Africa) 20,0397
Corona Svedese 11,5475
Franco Svizzero 0,9634
Dinaro Tunisino 3,3837
Hryvnia Ucraina 39,083
Forint Ungherese 379,1945
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di novembre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)




Riforma fiscale: da quest’anno invio delle dichiarazioni fiscali entro il 30 settembre

Tra le principali novità introdotte dal decreto legislativo relativo alla modifica di alcuni adempimenti tributari, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023), c.d. DLgs. “Adempimenti”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 dicembre, rientra l’anticipazione, a decorrere dal 2 maggio 2024, dei termini per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, disposta dall’art. 11.

È pertanto confermato quanto previsto dal testo del decreto legislativo che era stato trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per ricevere i relativi pareri.

Nello specifico, l’art. 11 del DLgs., modificando l’art. 2 del DPR 322/98, prevede, con effetto dal 2 maggio 2024, un’anticipazione del termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP:

  • al 30 settembre (rispetto al 30 novembre attualmente previsto) per le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate;
  • all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (rispetto all’undicesimo mese attualmente previsto) per i soggetti IRES.
Viene quindi ripristinata la situazione esistente prima del 2019, anteriormente al differimento a regime disposto dall’art. 4-bis comma 2 del DL 34/2019.

Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente al 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per tale periodo d’imposta i precedenti termini, vale a dire l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Come si legge nella Relazione illustrativa al decreto legislativo, la modifica in esame consente di anticipare:

  • il controllo delle dichiarazioni e, di conseguenza, l’erogazione degli eventuali rimborsi da esso scaturenti;
  • i tempi per la precompilazione delle dichiarazioni;
  • l’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. “ISA”) e, di conseguenza, la pubblicazione delle relative procedure software.
In relazione all’ultimo punto, infatti, l’art. 7 del DLgs. stabilisce che i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli ISA saranno resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate:
  • entro il mese di aprile, per l’anno 2024;
  • entro il 15 marzo, a decorrere dall’anno 2025.
A tal proposito, tra le osservazioni proposte dalla Commissione Finanze della Camera, si richiedeva di valutare la possibilità, vista l’anticipazione del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, di anticipare la messa a disposizione di modelli software, istruzioni e circolari da parte dell’Agenzia delle Entrate in relazione sia ai modelli ISA, sia alle dichiarazioni dei redditi, comprendendo anche i moduli di controllo degli invii telematici.

In particolare, la Commissione riteneva che tali documenti dovessero essere resi disponibili:

  • entro aprile, per il periodo d’imposta 2023 (quindi aprile 2024);
  • entro il mese di febbraio di ogni anno, a decorrere dal periodo d’imposta 2024 (quindi febbraio 2025).
Nel caso in cui non fossero rispettati i suddetti termini, la Commissione proponeva di prorogare di conseguenza i termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali.

In relazione ai modelli dichiarativi, la descritta anticipazione non è stata messa in atto, poiché si è ritenuto che non ci siano i tempi tecnici necessari per analizzare le novità normative che normalmente intervengono a fine anno, come la legge di bilancio, definire le relative specifiche di intervento e sviluppare i programmi informatici sulla base delle disposizioni normative.

Quanto all’anticipazione del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, la Commissione parlamentare aveva altresì richiesto che fosse stabilito l’anticipo di un solo mese, e quindi fissato il termine al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta: il termine del 31 ottobre proposto, però, si sarebbe sovrapposto a quello di presentazione dei modelli 770, di cui all’art. 4 del DPR 322/98, prevedendo così un unico termine per tutte le dichiarazioni, situazione che avrebbe complicato il lavoro di chi presenta le dichiarazioni.

Ferma al 30 aprile la messa a disposizione della precompilata

Con l’art. 11 del DLgs. è stato altresì anticipato di un mese (dal 1° maggio al 1° aprile), a decorrere dal 1° aprile 2025, il termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e del modello 770.

Resta però fermo il termine del 30 aprile per la messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

(MF/ms)
 




Pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’anno 2024

Facciamo seguito alla precedente circolare in materia di agevolazioni sulla fornitura di gas naturale a favore delle imprese gasivore.
Informiamo ora le aziende interessate che sul sito della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA (https://gasivori.csea.it/Gasivori/) è stato pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’anno 2024, con la specifica della classe di agevolazione assegnata ad ogni ragione sociale.

Il beneficio sarà applicato direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria RE o REt, in misura differenziata a seconda della classificazione della gasivorità (indice IVAL o IFAT) dell’azienda.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)




Dichiarazioni ed esenzioni Conai: scadenze 20 gennaio e 28 febbraio

Riguarda i produttori di imballaggi e gli importatori di merci imballate (o “imballaggi pieni”). Hanno il dovere di inoltrare a Conai la dichiarazione periodica del Cac Contributo Ambientale Conai (mensile, trimestrale o annuale). Se l’importo dovuto è inferiore alle soglie di esenzione, non occorre pagare nulla.
Per calcolare il CAC bisogna consultare le tabelle alla pagina “dichiarazione e versamento” del sito internet. Una volta fatto il confronto con le soglie di esenzione si può procedere come segue: chi risulta assoggettato fa la dichiarazione e paga il Cac; chi risulta “esente” per la prima volta deve comunicarlo, chi invece confermasse di appartenere alla classe “esente” in cui già si trovava l’anno precedente non deve fare comunicazione, ma conservare l’evidenza dei calcoli a supporto dell’esenzione.

Scadenza 28 febbraio 2024
Riguarda gli esportatori di merce imballata. Essi possono ottenere il “rimborso” del contributo pagato sugli imballaggi acquistati in Italia ma venduti su territorio estero. Entro la scadenza sopra indicata, possono calcolare il plafond di esenzione e fare richiesta di applicazione della percentuale ai propri fornitori e a Conai. Consultare la pagina dedicata “esenzioni per export”.

Confapi è a disposizione per coloro che avessero necessità di chiarimenti. Scrivere a silvia.negri@confapi.lecco.it

Se necessario, si può prevedere una consulenza dedicata.

(SN/am)




Registro elettronico rifiuti Rentri: pubblicate le istruzioni per la compilazione

Il tanto atteso Decreto Rentri è finalmente stato pubblicato: è arrivato per Natale, porta il n. 25 del 19 dicembre 2023 e definisce le modalità operative previste dall’art. 21, comma 1, lettera d) del DM 4 aprile 2023, n. 59 del MASE (modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5):
  • Allegato 1: Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti
  • Allegato 2: Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto
Il decreto con i suoi allegati è consultabile e scaricabile sulla pagina Rentri del sito del ministero.

I nuovi modelli di Registro e di Formulario FIR, di cui agli articoli 4 e 5 del D.M. 59/2023, saranno applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al Rentri, a decorrere dal 13 febbraio 2025.

Le modalità operative per la trasmissione dei dati al Rentri erano già state rese note con un decreto (n. 143 del 6 novembre 2023) di cui si era data comunicazione nella circolare Confapi 560/2023, che qui si richiama. Nella pagina ministeriale sono disponibili tutte le norme applicabili.

(SN/am)




Comunità Energetiche: lista dei comuni lombardi ammessi e scadenze

Regione Lombardia ha fatto sapere che ha accettato la candidatura per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili, di una lunga lista di Comuni che hanno manifestato interesse su questo tema.
In particolare, sono stati ammessi alla fase 2 del bando regionale per le Comunità Energetiche (in allegato il Decreto) tra gli altri elencati nel decreto, i comuni di Lecco, Valmadrera, Oggiono, Verderio, Valgreghentino, Galbiate con i quali sono già intercorsi alcuni contatti.
Si allega la delibera regionale con la lista di tutti i Comuni.

Come si vede dalla lista, anche altri comuni della Valsassina e del Meratese si sono candidati e sono stati accettati. Si invitano le imprese che non lo hanno ancora fatto a prendere contatti con il Comune per valutare l’opportunità di inserirsi in una Comunità energetica, sia come come produttori che come consumatori.

Confapi può dare informazioni e promuovere l’inserimento delle imprese nelle comunità energetiche che si vanno costituendo sul territorio. Per informazioni su questo tema scrivete a silvia.negri@confapi.lecco.it

La data fissata per la presentazione del quadro economico delle proposte progettuali presentate dalle varie comunità energetiche è il 29 febbraio 2024, pertanto occorre attivarsi in queste settimane.

(SN/am)




Promozione della salute: la rete WHP per le aziende

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha codificato un modello generale di intervento denominato “Healthy workplaces: a model for action”, la cui idea centrale è quella che un’azienda che promuove salute si impegna a costruire, attraverso un processo partecipato di tutte le parti coinvolte, un contesto che favorisce l’adozione di comportamenti e scelte positive per la salute, nel proprio interesse, nell’interesse dei lavoratori e della collettività.

Il Programma “Luoghi di lavoro che Promuovono Salute – Rete WHP Lombardia” (Workplace Health Promotion) si fonda sul modello promosso dall’OMS, il cui obiettivo prioritario è quello di promuovere cambiamenti organizzativi nei luoghi di lavoro, per renderli ambienti favorevoli alla adozione consapevole ed alla diffusione di stili di vita salutari, concorrendo alla prevenzione delle malattie cronico-degenerative non trasmissibili.
L’iscrizione alla rete WHP è gratuita: le aziende aderiscono in modo volontario, in un’ottica di responsabilità sociale, diffondendo e implementando buone pratiche per migliorare lo stato di salute dei lavoratori.

Quali sono i vantaggi per l’azienda che entra a far parte della Rete WHP?

•             Generare un cambiamento positivo all’interno del luogo di lavoro migliorando il clima aziendale
•             Anticipare le previsioni normative, dimostrando di essere sempre al passo con i tempi.
•             Avere ricadute positive in termini di fiducia e consenso all’interno della propria comunità.
•             Risultare maggiormente attrattiva, attirando a sé più talenti.
•             Essere più vicina ai bisogni del consumatore, aumentandone la soddisfazione.
•             Ridurre l’assenteismo ed il turnover con aumento della produttività e contenimento dei costi di assistenza sanitaria ed assicurativa.
•             Opportunità di sgravi nella compilazione del Modello OT23 dell’INAIL.
 
Il programma è attivato e coordinato localmente dalle Agenzie di Tutela della Salute (ATS).

ATS Brianza, riferimento per le aziende delle province di Monza Brianza e Lecco, metterà a disposizione operatori esperti in materia di promozione della salute, proponendo percorsi virtuosi attraverso progetti gratuiti.
Per saperne di più: promozionesalute@ats-brianza.it

Webinar Talk Rete WHP: i vantaggi di promuovere salute sul luogo di lavoro” mercoledì 21 febbraio dalle ore 16:00 alle ore 16:30 con gli esperti di ATS Brianza, per iscriversi cliccare qui

Partecipate al talk e scoprite le chiavi per trasformare il vostro ambiente lavorativo in un luogo che favorisce il benessere dei dipendenti. In questo evento, esploreremo step by step le procedure per iscriversi alla rete WHP (Workplace Health Promotion) e quali sono i vantaggi che ne derivano per l’azienda e per il personale.
Gli esperti di ATS Brianza – Promozione Salute guideranno le discussioni e risponderanno in diretta a tutte le domande e i dubbi. Un’opportunità unica per acquisire conoscenze pratiche e ispirazione per implementare politiche di salute aziendale efficaci nella vostra organizzazione.

Tutte le informazioni sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro al link ed è possibile consultare il Manuale WHP cliccando qui 

(SN/am)
 




Fatturazione elettronica: le nuove specifiche tecniche

Una delle principali novità contenute nella nuova versione (1.8) delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, rilasciata il 12 dicembre 2023 e applicabile dal 1° febbraio 2024, riguarda la ulteriore funzione attribuita al codice “Tipo documento” TD28.

Tale codice era stato introdotto nella versione 1.7.1 con la finalità di consentire la comunicazione degli acquisti da soggetti stabiliti nella Repubblica di San Marino documentati con fattura cartacea con addebito dell’imposta.

Pur essendo previsto, infatti, l’obbligo di emettere e-fattura via Sistema di Interscambio per le cessioni di beni nei confronti di operatori di San Marino e gli acquisti da tali soggetti (DM 21 giugno 2021), la normativa sanmarinese (decreto delegato 5 agosto 2021 n. 147) consente un’esclusione da tale obbligo, permettendo l’emissione di fattura cartacea ai soggetti passivi sanmarinesi che abbiano dichiarato ricavi nell’anno solare precedente per un importo inferiore a 100.000 euro.

L’operatore nazionale che riceva un documento cartaceo con addebito dell’imposta in fattura, da un soggetto che beneficia di tale esonero, è quindi tenuto a utilizzare il codice TD28 al fine della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Da febbraio 2024, lo stesso codice potrà essere utilizzato per dar conto degli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti identificati in Italia ma non stabiliti nel territorio dello Stato, laddove questi ultimi abbiano erroneamente emesso fattura con addebito dell’imposta tramite la posizione IVA italiana.

A fronte di tale irregolarità l’art. 6 comma 9-bis.1 del DLgs. 471/97 prevede che il cessionario o committente sia punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro, sempre che l’errore non sia stato commesso con intento fraudolento.

Il soggetto che riceve il documento dovrà compilare il file XML da trasmettere via SdI, indicando, tra l’altro, oltre al codice TD28:

  • i dati identificativi del cedente o prestatore estero, che non devono riferirsi alla sua posizione italiana, nel campo <CedentePrestatore>;
  • i propri dati, nel campo <CessionarioCommittente>;
  • la data di effettuazione dell’operazione, indicata nella fattura emessa dal soggetto non stabilito ma identificato in Italia, nel campo <Data>;
  • il numero e la data della fattura originale emessa dal cedente o prestatore, nel campo <DatiFattureCollegate>.
La modifica che interessa il codice TD28 non è l’unica contenuta nelle specifiche tecniche aggiornate.

Una novità riguarderà i soggetti che adottano il regime speciale di cui all’art. 34 comma 1 del DPR 633/72, i quali determinano l’imposta dovuta portando in detrazione dall’IVA addebitata sulle cessioni di prodotti agricoli un importo forfetario, calcolato applicando alla base imponibile dell’operazione le percentuali di compensazione stabilite per gli stessi prodotti.
Dal prossimo 1° febbraio, nel blocco “Altri dati gestionali”, tali operatori potranno, facoltativamente, compilare l’elemento “Tipo Dato” con indicazioni utili alla “gestione automatica della liquidazione IVA” (cfr. specifiche tecniche versione 1.8). In particolare potrà essere valorizzata la stringa:
– “ALI-COMP”, in caso di cessione di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al DPR 633/72; corrispondentemente dovrà essere valorizzato il campo “Riferimento numero” con indicazione della percentuale di compensazione applicabile a tali prodotti;
– “NO-COMP”, qualora siano poste in essere cessioni di prodotti agricoli e ittici non compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al DPR 633/72; (per cui non sono applicabili le percentuali di compensazione);
– “OCC34BIS”, nel caso in cui le operazioni riconducibili alle attività agricole connesse di cui all’art. 34-bis del DPR 633/72 siano state effettuate in via occasionale.

Con le nuove specifiche, è stato, infine, inserito, tra l’altro, un controllo sulle fatture emesse in regime di non imponibilità a seguito di dichiarazione di intento.

In tale circostanza, all’interno del documento deve essere riportato, nel campo “Riferimento testo” del blocco “Altri dati gestionali”, il protocollo di ricezione della suddetta dichiarazione di intento e il suo progressivo (separato dal segno “-” o “/”).

Nel caso in cui questa risultasse invalidata, il file XML sarebbe scartato con indicazione del codice errore “00477”.

E-fatture B2C consultabili senza adesione

Un’ultima novità riguardante la fattura elettronica consegue alla recente conversione in legge del DL “Anticipi” (art. 4-quinquies comma 4 del DL 145/2023).

È previsto, infatti, che le e-fatture emesse nei confronti dei consumatori finali siano messe loro a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, senza che sia necessaria un’esplicita richiesta in tal senso. Pur in assenza di una manifestazione espressa da parte del consumatore finale, questi potrà, quindi, consultare i dati riguardanti i documenti relativi agli acquisti effettuati.
 

(MF/ms)




Bonus pubblicità 2023: entro il 9 febbraio 2024 l’invio della dichiarazione sostituiva

Ai fini del credito d’imposta per investimenti pubblicitari, i soggetti che hanno inviato la comunicazione per l’accesso, dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell’anno 2023 dal 9 gennaio al 9 febbraio 2024.

Le istruzioni per la compilazione del modello, nonché il sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione dedicata all’agevolazione, prevedono infatti che la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati debba essere trasmessa dal 9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo a quello agevolato, cioè a quello per il quale è stata presentata la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta.

Per il 2023, la comunicazione doveva essere presentata a marzo 2023.

In linea generale, si ricorda che possono beneficiare del credito d’imposta le imprese (a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato), i lavoratori autonomi (ivi incluse quindi le professioni regolamentate) e gli enti non commerciali che effettuino i suddetti investimenti.

Quanto alla procedura per il riconoscimento del credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie (art. 57-bis del DL 50/2017 e successive modifiche; DPCM 16 maggio 2018 n. 90), i soggetti che hanno presentato la “comunicazione per l’accesso” al bonus pubblicità per l’anno 2023, per confermare la “prenotazione”, devono inoltrare la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” nel suddetto periodo 9 gennaio-9 febbraio 2024.

Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta d’identità elettronica (CIE).

Quanto alla misura dell’agevolazione, dal 2023, il credito d’imposta spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno (art. 57-bis comma 1-quinquies del DL 50/2017, introdotto dall’art. 25-bis del DL 17/2022).

È stato infatti ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati e il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione.

Tuttavia, non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

Utilizzo in F24 dopo la pubblicazione dell’elenco degli ammessi

L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è poi stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo “6900”), da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

L’agevolazione spetta comunque nel rispetto del regime de minimis.
 

(MF/ms)




Istat novembre 2023

Comunichiamo che l’indice Istat di novembre 2023, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 0,7 % (variazione annuale) e a + 12,3 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,525 % e + 9,225 %.

(MP/ms)