“Il pioppo per gli alimenti Così l’imballaggio è green”
La Provincia del 9 settembre 2024, articolo sulla nostra associata Dell’Oca srl.
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La Provincia del 9 settembre 2024, articolo sulla nostra associata Dell’Oca srl.
“La sicurezza sul lavoro per noi è una priorità. Il nostro sistema di sicurezza sul lavoro soffre di un alto tasso di regolazione normativa e di un basso livello di effettività nella formazione. Siamo convinti che si debba sempre più operare nell’ottica della prevenzione, oltre che di una formazione più efficace”. Lo dichiara il Presidente di Confapi, Cristian Camisa.
“Pensando alla prevenzione – ha aggiunto – l’Intelligenza artificiale può rappresentare un valido supporto. Tra qualche giorno il Paese con le sue industrie riprenderà la normale attività. Come Confapi proponiamo una sorta di Sicurezza 5.0, un Patto etico tra Istituzioni, sindacati e Associazioni di categoria attraverso cui utilizzare l’AI per garantire maggior sicurezza sui luoghi di lavoro. Contestualmente attraverso un’analisi visuale creare un database statistico sui comportamenti non corretti in azienda che permetta di fare prevenzione mirata. Occorre che si arrivi a un anonimato condiviso di qualsiasi dato per evitare che si possa anche solo pensare a una forma di controllo dei lavoratori”.
Quindi, a partire da tale data, non è più possibile per tali soggetti accedere ai suddetti servizi tramite il precedente PIN.
L’INPS ha reso noto il cambio di passo con la circolare n. 77/2024 e con il successivo comunicato stampa del 5 luglio scorso.
L’Istituto, con la circ. n. 77/2024, ha ricordato che con la precedente circolare n. 95 del 2 luglio 2021 è stato avviato il processo di dismissione dell’accesso con il PIN dell’INPS in favore delle indicate nuove identità digitali, ciò in attuazione dell’art. 24 comma 4 del DL 76/2020.
In considerazione del fatto che con la circolare n. 87/2020 l’Istituto aveva comunicato che dal 1° ottobre 2020 non sarebbero più stati rilasciati nuovi PIN come credenziale di accesso, con la predetta circolare n. 95 era stato evidenziato che i PIN che erano stati rilasciati alla data del 1° ottobre 2020, rimasti in vigore nel periodo transitorio, sarebbero stati dismessi entro il 30 settembre 2021. L’Istituto aveva quindi comunicato che, per assicurare una transizione più graduale ai nuovi strumenti, l’accesso tramite PIN ai servizi on line dell’INPS con profili diversi da quello di cittadino non sarebbe più stato consentito a partire dal 1° settembre 2021.
Tale termine è, però, stato successivamente prorogato al 1° ottobre 2021: con il messaggio n. 2926 del 25 agosto 2021 l’Istituto ha infatti rilevato che, a seguito delle richieste pervenute da parte dei soggetti interessati e delle esigenze organizzative rappresentate, l’accesso ai servizi on line di rispettiva competenza mediante PIN con tutti i profili sarebbe stato consentito fino al 30 settembre 2021, con la sola eccezione di quelli rilasciati a cittadini residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano (cfr. anche circ. INPS 12 agosto 2021 n. 127).
I PIN rilasciati alle aziende e ai loro intermediari sono, però, stati mantenuti temporaneamente attivi, come comunicato con il messaggio n. 3305 del 1° ottobre 2021.
Alla luce della recente circolare n. 77/2024, dal 1° settembre 2024 tali PIN non potranno tuttavia essere più utilizzati, dovendo anche gli intermediari abilitati e le aziende pubbliche e private adoperarsi al fine di munirsi di un sistema di identità digitale per accedere ai servizi telematici dell’INPS, il cui impiego, come evidenziato nella circ. n. 95/2021, non solo garantisce maggiori livelli di sicurezza di accesso, ma offre anche il vantaggio di utilizzare una sola identità digitale per interagire con la Pubblica Amministrazione, i soggetti privati aderenti e, in base alle disposizioni del Regolamento Ue 910/2014 (c.d. Regolamento eIDAS), per accedere ai servizi in rete delle Pubbliche Amministrazioni dell’Unione europea.
Si ricorda, infine, che le prime istruzioni in riferimento all’istituto della delega dell’identità digitale sono state dettate dall’INPS con la circ. n. 127/2021 e il messaggio n. 3305/2021.
(MF/ms)
Con riguardo alle modalità di fruizione del credito d’imposta transizione 5.0, l’art. 38 comma 13 del DL 19/2024 prevede che il beneficio sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco dei beneficiari e del credito spettante.
L’art. 13 del DM 24 luglio 2024 dispone inoltre che il credito è utilizzabile decorsi 10 giorni dalla comunicazione da parte del GSE all’impresa dell’importo del credito utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 12 comma 7 del medesimo DM, importo che non può in ogni caso eccedere l’importo del credito prenotato.
Si evidenzia che tale comunicazione viene rilasciata entro 10 giorni dalla presentazione da parte dell’impresa della comunicazione di completamento. Il GSE comunicherà, a seguito della pubblicazione del relativo decreto direttoriale, quando sarà disponibile la funzionalità del portale per l’invio della comunicazione di completamento.
Il MIMIT, nell’ambito della circolare operativa n. 25877/2024, ha chiarito che nel caso siano state effettuate modifiche al progetto di innovazione rispetto a quanto previsto nella certificazione ex ante rilasciata dal valutatore indipendente in fase di prenotazione, dovrà essere fornita evidenza di queste modifiche nella certificazione ex post.
A tal riguardo, viene precisato che non è possibile includere nel progetto di innovazione modifiche sostanziali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: aggiunta di nuove tipologie di beni materiali e immateriali diverse da quelle inizialmente previste; aggiunta o sostituzione di tipologie di impianti di autoconsumo di energia elettrica diverse da quelle inizialmente previste ovvero un incremento della potenza degli impianti medesimi; attività di formazione diverse da quelle inizialmente previste; variazioni al perimetro del programma di misura adottato per il calcolo della riduzione dei consumi energetici (es. processo interessato o struttura produttiva). In tal caso, è necessario che l’impresa beneficiaria rinunci alla comunicazione di agevolazione e presenti eventualmente una nuova comunicazione.
Il DM attuativo, precisando meglio quanto già disposto nella norma agevolativa di cui al DL 19/2024, ha inoltre previsto che il credito d’imposta è utilizzabile in una o più quote entro il 31 dicembre 2025. L’ammontare del credito d’imposta non ancora utilizzato alla data del 31 dicembre 2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
Pertanto, ove la fruizione avvenga entro la fine del 2025, il credito d’imposta transizione 5.0 può essere utilizzato anche in un’unica soluzione, non essendo previsti particolari vincoli come invece nel caso del bonus investimenti ex L. 178/2020 (utilizzabile in tre quote annuali di pari importo).
Inapplicabilità dei limiti alle compensazioni
In ogni caso, il credito d’imposta non è soggetto:
Per espressa disposizione normativa, il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
L’agevolazione non assume rilevanza fiscale, posto che la norma agevolativa dispone che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.
Con riguardo alle modalità di fruizione del credito d’imposta transizione 5.0, l’art. 38 comma 13 del DL 19/2024 prevede che il beneficio sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco dei beneficiari e del credito spettante.
L’art. 13 del DM 24 luglio 2024 dispone inoltre che il credito è utilizzabile decorsi 10 giorni dalla comunicazione da parte del GSE all’impresa dell’importo del credito utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 12 comma 7 del medesimo DM, importo che non può in ogni caso eccedere l’importo del credito prenotato.
Si evidenzia che tale comunicazione viene rilasciata entro 10 giorni dalla presentazione da parte dell’impresa della comunicazione di completamento. Il GSE comunicherà, a seguito della pubblicazione del relativo decreto direttoriale, quando sarà disponibile la funzionalità del portale per l’invio della comunicazione di completamento.
Il MIMIT, nell’ambito della circolare operativa n. 25877/2024, ha chiarito che nel caso siano state effettuate modifiche al progetto di innovazione rispetto a quanto previsto nella certificazione ex ante rilasciata dal valutatore indipendente in fase di prenotazione, dovrà essere fornita evidenza di queste modifiche nella certificazione ex post.
A tal riguardo, viene precisato che non è possibile includere nel progetto di innovazione modifiche sostanziali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: aggiunta di nuove tipologie di beni materiali e immateriali diverse da quelle inizialmente previste; aggiunta o sostituzione di tipologie di impianti di autoconsumo di energia elettrica diverse da quelle inizialmente previste ovvero un incremento della potenza degli impianti medesimi; attività di formazione diverse da quelle inizialmente previste; variazioni al perimetro del programma di misura adottato per il calcolo della riduzione dei consumi energetici (es. processo interessato o struttura produttiva). In tal caso, è necessario che l’impresa beneficiaria rinunci alla comunicazione di agevolazione e presenti eventualmente una nuova comunicazione.
Il DM attuativo, precisando meglio quanto già disposto nella norma agevolativa di cui al DL 19/2024, ha inoltre previsto che il credito d’imposta è utilizzabile in una o più quote entro il 31 dicembre 2025. L’ammontare del credito d’imposta non ancora utilizzato alla data del 31 dicembre 2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
Pertanto, ove la fruizione avvenga entro la fine del 2025, il credito d’imposta transizione 5.0 può essere utilizzato anche in un’unica soluzione, non essendo previsti particolari vincoli come invece nel caso del bonus investimenti ex L. 178/2020 (utilizzabile in tre quote annuali di pari importo).
Inapplicabilità dei limiti alle compensazioni
In ogni caso, il credito d’imposta non è soggetto:
Per espressa disposizione normativa, il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
L’agevolazione non assume rilevanza fiscale, posto che la norma agevolativa dispone che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.
(MF/ms)
Nello specifico verranno proposti 4 incontri formativi volti a presentare le opportunità di internazionalizzazione in alcune aree, nonché a promuovere la diffusione e l’utilizzo presso le imprese regionali degli strumenti di finanza agevolata, supporto all’export ed equity messi a disposizione e gestiti da SIMEST.
Il calendario, infatti, prevede:
(MP/am)
La Provincia del 3 settembre, il presidente di Unionmeccanica Lecco Luigi Sabadini commenta l’ultimo dato Istat sul Pil.
Ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 14 giugno 2024 n. 87, le modifiche apportate al sistema sanzionatorio amministrativo operano, senza eccezioni, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, quindi dal 1° settembre 2024.
Il menzionato decreto ha riformato le sanzioni tributarie rendendole, nel complesso, meno onerose ma, nel contempo, ha reso inapplicabile il c.d. favor rei.
Le modifiche riguardano sia la parte generale sia la parte relativa alle violazioni sulle singole imposte.
Considerato che le nuove misure operano per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, ne deriva che:
La violazione da omessa/infedele fatturazione dà, come di consueto, luogo a una dichiarazione infedele sia per quanto riguarda il modello REDDITI 2025 (riferito all’anno 2024) che per quanto riguarda il modello IVA 2025 (sempre riferito all’anno 2024).
Per l’IVA, opera il cumulo giuridico tra l’art. 6 del DLgs. 471/97 (violazione sulla fatturazione) e l’art. 5 del DLgs. 471/97 (dichiarazione infedele).
Se ciò è vero sul lato “attivo” (contribuente che omette di fatturare o fattura con corrispettivi più bassi), altrettanto non può più dirsi per il lato “passivo” (contribuente che detrae in sede di liquidazione periodica un’IVA ad esempio indetraibile o su beni non inerenti).
Ciò in quanto, per encomiabile scelta legislativa, l’infedele dichiarazione assorbe la violazione a monte sull’indebita detrazione, quindi ci sarà solo la sanzione dell’art. 5 del DLgs. 471/97, e non entrambe le sanzioni sia pure temperate dal cumulo giuridico.
Relativamente alle violazioni dichiarative, per ravvedere, nell’anno 2025 o negli anni ancora successivi, l’infedele dichiarazione modello REDDITI 2024, IRAP 2024 o 770 2024 (dichiarazioni relative all’anno 2023), si dovrà prendere come sanzione base il 70% con minimo di 150 euro (250 euro per il 770), e non più il 90%.
Per quanto riguarda l’omessa dichiarazione, la sanzione avrà una pena “fissa” del 120% (e non più dal 120% al 240%), tuttavia rimane lo sbarramento temporale dei 90 giorni per il ravvedimento.
In assenza di indicazioni contrarie, sia per l’omessa dichiarazione sia per la dichiarazione infedele dovrebbe rimanere fermo il ravvedimento semplificato previsto dalla circ. Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2012 n. 42 se ci si ravvede nei 90 giorni.
Rammentiamo che, indipendentemente dal ravvedimento operoso:
Per quanto riguarda la parte generale, si segnalano le seguenti novità:
Nuove sanzioni per i modelli REDDITI, IRAP e 770 2024
Molto importanti sono le innovazioni in tema di ravvedimento operoso, sempre operanti per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
In primo luogo, se si ravvede una violazione oltre l’anno oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso, in assenza di controlli la riduzione della sanzione sarà sempre a 1/7 del minimo (prima, invece, era a 1/7 del minimo o a 1/6 del minimo a seconda di quando ci si ravvedeva).
Oltre a ciò, anche con l’ausilio di applicativi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, in sede di ravvedimento, come avviene per l’accertamento con adesione, il cumulo giuridico sarà ammesso ma limitatamente alla singola imposta e al singolo periodo di imposta.
Nella tabella in allegato vengono riepilogate le modifiche apportate alle principali violazioni, distinguendo il contesto ante e post 1° settembre 2024.
(MF/ms)
L’agevolazione interviene in due casi principali:
Cliccando qui è possibile vedere il breve video che spiega le condizioni della misura.
(SN/am)
La Provincia del 3 settembre 2024, parla Emanuele Mortarotti della nostra azienda associata Dispotech.