RNA: slittamento termini registrazione per Agenzia Entrate
Riepilogando i termini della questione, l’art. 10 del DM 31 maggio 2017 n. 115 dispone che, ai fini dei controlli previsti dal medesimo decreto, gli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati si intendano concessi e siano registrati nel Registro nazionale aiuti (RNA) nell’esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario.
Gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche si intendono concessi e sono registrati nell’RNA, ai fini del decreto, nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati (comma 1).
A tali adempimenti provvedono l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, l’ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero gli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione degli aiuti (comma 2).
L’art. 35 del DL 21 giugno 2022 n. 73 convertito (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”) ha stabilito che, con riferimento agli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, “i termini di cui all’articolo 10, comma 1, secondo periodo, del DM 31 maggio 2017, n. 115, in scadenza:
- dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;
- dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023”.
In base a tale disposizione, l’Agenzia delle Entrate aveva tempo fino al 30 giugno 2023, e non più al 31 dicembre 2022, per la registrazione nell’RNA degli aiuti COVID di cui alla Sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo.
Prorogati i termini del 31 marzo e del 30 settembre 2024
L’art. 22 comma 2 del DL 198/2022, intervenendo sul comma 1 del citato art. 35 del DL 73/2022, ha poi stabilito che i termini di cui all’art. 10 comma 1 secondo periodo del DM 31 maggio 2017 n. 115, in scadenza:
- dalla data di entrata in vigore del decreto al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 settembre 2023 (in luogo del precedente termine del 30 giugno 2023);
- dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024 (in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2023);
- dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024;
- dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 settembre 2024.
(MF/ms)
