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La tassazione degli immobili: scadenze

L’IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti.
 
Applicazione dell’imposta

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili.

ATTENZIONE: Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
 
 
Il legislatore ha fornito la definizione degli immobili, ai fini dell’applicazione dell’imposta:
  • per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente (come chiarito dal MEF con la Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020, la nuova disposizione normativa comporta il superamento della precedente impostazione normativa che consentiva di fare riferimento alla nozione civilistica di pertinenza di cui agli artt. 817 ss. c.c., nonché all’orientamento giurisprudenziale formatosi su tali disposizioni); il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  • per “abitazione principale” si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale (quindi, nello stesso Comune), le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Si ricorda che il possesso dell’abitazione principale (o assimilata) non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (abitazioni di lusso);
  • per “pertinenze” dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
 
Sono inoltre considerate abitazioni principali, e quindi non soggette all’IMU:
  1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
  4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  6. su decisione del singolo comune, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l’agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare.
 
Il D.L. 28 marzo 2014, n. 47 (c.d. Piano casa), ha inoltre previsto, con effetto dal 2015:
  • la soppressione della facoltà per i Comuni di qualificare come abitazione principale l’immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti e iscritti all’AIRE a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
  • l’assimilazione ex lege ad abitazione principale, a decorrere dal 2015, di un’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
 
Base imponibile

La base imponibile dell’imposta, a cui poi applicare le aliquote stabilite dai comuni, è costituita dal valore degli immobili.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
 
Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

La prima rata va pagata applicando le aliquote e le detrazioni previste dai singoli comuni l’anno precedente.

Se già approvate è possibile far riferimento alle aliquote 2024 (è una facoltà, non un obbligo). I singoli comuni possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, che si pronuncia entro 45 giorni dalla data di trasmissione.

Inoltre, con decreto del MEF, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto.

I Comuni dovranno inviare le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni al MEF, per il tramite dell’apposito “portale del federalismo fiscale”, entro il 14 ottobre, in modo che il Ministero possa provvedere alla loro pubblicazione nel proprio sito internet di cui al D.Lgs. n. 360/1998, entro il termine del 28 ottobre.
 
Gli immobili concessi in comodato a un parente di primo grado in linea retta (genitore o figlio) godono di una riduzione della base imponibile del 50% a condizione che:

  • l’immobile sia adibito ad abitazione principale;
  • l’immobile non appartenga a una delle categorie catastali cd. di lusso (A/1, A/8, A/9);
  • il contratto di comodato risulti regolarmente registrato.
Inoltre, il comodante:
  • deve possedere un solo immobile in Italia oltre all’abitazione principale non di lusso, sita nel territorio in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato;
  • deve risiedere e avere la sua dimora abituale nello stesso Comune in cui l’immobile è concesso in comodato;
  • deve presentare la dichiarazione IMU che attesti il possesso dei requisiti.
 
Dal 2016 sono esenti da IMU i terreni agricoli:
  • ricadenti nelle aree montane e di collina secondo i criteri della Circolare Ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993;
  • posseduti da coltivatori diretti del fondo (CD) e Imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dall’ubicazione del terreno;
  • immutabilmente destinati all’agricoltura, alla silvicoltura e all’allevamento di animali, con proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  • ubicati nelle isole minori (Isole Tremiti, Pantelleria, Isole Pelagie, Isole Egadi, Isole Eolie, Isole Suscitane, Isole del Nord di Sardegna, Isole Partenopee, Isole Ponziane, Isole Toscane, Isole del Mar Ligure, Isola del Lago d’Iseo).
 
La Legge di Stabilità 2016 ha inoltre:
  • compreso nel novero degli immobili esenti da IMU le unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, anche se destinate a studenti universitari soci assegnatari;
  • previsto la riduzione al 75% dell’IMU dovuta in base all’aliquota comunale per gli immobili locati a canone concordato;
  • escluso i macchinari “imbullonati” dal calcolo della rendita e quindi dalla base imponibile IMU. Al fine di godere del beneficio, i contribuenti devono richiedere le rendite catastali rideterminate che avranno gli effetti retroattivi a partire dal 1° gennaio dello stesso anno.
 
Il reddito delle abitazioni non locate che scontano l’IMU, ubicate nello stesso comune in cui si trova l’abitazione principale, è assoggettato a Irpef nella misura del 50%.
 
I Comuni possono disporre casi di esclusione come, ad esempio, per i proprietari o gli usufruttuari anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero, per i cittadini italiani non residenti. Sono sempre esenti gli alloggi sociali, la casa assegnata al coniuge separato, l’unico immobile posseduto dal personale delle forze armate o delle forze di polizia, i fabbricati rurali a uso strumentale.
 
Sono inoltre esenti dall’IMU:
  • gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede, indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense;
  • i fabbricati destinati ad usi culturali ex art. 5-bis del D.P.R. n. 601/1973 (es. musei, biblioteche, archivi, parchi e giardini aperti al pubblico, ecc.);
  • i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione;
  • i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • gli immobili localizzati all’interno delle Zone Franche Urbane posseduti dalle piccole e micro imprese;
  • gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività:
    • assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
    • dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all’educazione cristiana, ex art. 16, comma 1, lett. a), legge n. 222/1985.
Per gli immobili utilizzati sia per l’attività commerciale che per quella istituzionale, l’esenzione “va applicata solo alla frazione di unità destinata all’attività non commerciale”.
 
La legge di Bilancio 2019, prima, e successivamente il cosiddetto “Decreto crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34), hanno rimodulato la deducibilità dell’imposta relativa agli immobili strumentali. Da ultimo è intervenuta anche la legge di Bilancio 2020 che ne ha così disposto la deducibilità:
  • al 50% già per il periodo d’imposta 2019;
  • al 60% per il 2020 e 2021;
  • a regime, dal 2022, la percentuale è del 100%.
 
Le novità e le esenzioni 2024
 
Riduzione IMU per i pensionati esteri: l’IMU è stabilita al 50% se vi è una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
 
Esenzione IMU per i beni merce: dal 1° gennaio 2020 i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell’impresa costruttrice sono esenti dall’IMU fino a che permane tale destinazione.

Esenzione abitazione principale: era previsto che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare avessero stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicavano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta doveva essere comunicata attraverso la presentazione della dichiarazione IMU al comune in cui era ubicato l’immobile da considerare come abitazione principale. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 741, lettera b), della Legge n. 160/2019, nella parte in cui richiedeva che nell’abitazione principale, oltre al possessore, dovessero avere la dimora abituale e la residenza anagrafica anche i componenti del suo nucleo familiare. L’esenzione IMU per l’immobile, in cui il contribuente ha la residenza anagrafica e l’effettiva dimora abituale, spetta pertanto a prescindere dal luogo di residenza del coniuge.

Esenzione IMU: per gli immobili colpiti dal sisma del 2012 nei Comuni di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati.

 
Termini e modalità di pagamento

La scadenza per il pagamento della prima rata IMU 2024 è fissata al 17 giugno 2024 (il 16 cade di domenica).

(MF/ms)

La seconda rata scadrà il 16 dicembre 2024.

Il versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante:

  • il modello F24;
  • apposito bollettino di c/c postale;
  • la piattaforma PagoPA, di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.
 
La Dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
 
TARI
La TARI è il tributo destinato a finanziare i costi di raccolta e smaltimento rifiuti (ha sostituito la Tarsu/Tares) e non ha subito modifiche.

È dovuto da chi, a qualsiasi titolo, occupa o conduce locali, indipendentemente dall’uso a cui sono adibiti, mentre è esclusa per le aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative (giardini condominiali, cortili, ecc.) e le parti comuni dell’edificio non detenute o occupate in via esclusiva (ad esempio, tetti e lastrici solari, scale, aree destinate al parcheggio).

Specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie possono essere adottate dai Comuni (ad esempio, abitazioni con unico occupante, abitazioni tenute a disposizione per uso limitato, fabbricati rurali a uso abitativo).

La TARI è dovuta nella misura massima del 20% in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o nel caso in cui lo stesso sia gravemente carente, mentre nelle zone in cui non è effettuata la raccolta è dovuta in misura non superiore al 40%. Infine, dovranno essere previste riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

Ciascun Comune regolamenta le modalità di applicazione della TARI sulla base della tariffa giornaliera per quei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. Si considera temporanea una occupazione che si protrae per un periodo non superiore a 183 giorni nel medesimo anno solare.

Il Dipartimento delle Finanze ha precisato che i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti, nonché le aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili (se asservite al ciclo produttivo) sono intassabili ai fini della TARI in quanto produttivi di rifiuti speciali, indipendentemente da quanto dispone il Comune che in questi casi “non ha alcuno spazio decisionale in ordine all’esercizio del potere di assimilazione”.
 
Termini e modalità di pagamento

Il calcolo della TARI è di competenza del Comune (o del gestore del servizio in concessione); il contribuente riceverà quindi al proprio domicilio gli appositi moduli già predisposti per il pagamento, con l’indicazione dell’importo da versare e delle scadenze deliberate da ciascun Comune.
 

IVIE
L’IVIE (Imposta Immobili all’estero) è una imposta patrimoniale a carico delle persone fisiche residenti nel territorio italiano (anche se senza cittadinanza italiana).

L’imposta è dovuta dai:

  • proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo;
  • titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;
  • concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
 
Termini e modalità di pagamento

Per il versamento dell’IVIE si applicano le stesse regole previste per l’Irpef, comprese quelle riguardanti importi e date di acconto e saldo. Quindi, nel 2024 andrà pagata l’IVIE riferita al periodo d’imposta 2023 e gli acconti per il 2024.

(MF/ms)




Bando “Voucher digitali I4.0 Lombardia 2024”: domande a Unioncamere dal 22 maggio

E’ da poco uscito il bando “Voucher digitali I4.0 Lombardia 2024” e si avvicina la data per partecipare.
La misura mette le risorse regionali a disposizione delle imprese, per facilitare la transizione digitale delle MPMI con sede operativa nella regione.
Si tratta di contributi a fondo perduto fino al 50% della spesa ammissibile, nel limite massimo di 10.000 euro. I progetti dovranno prevedere un investimento minimo di € 4.000,00.

 

Il bando completo è uscito ed è consultabile sul sito di Unioncamere: cliccare qui.
In allegato le informazioni sintetiche.

Le domande di contributo devono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 22 maggio 2024 a Unioncamere Lombardia esclusivamente in modalità telematica attraverso lo sportello http://webtelemaco.infocamere.it . L’ordine di presentazione è rilevante per la formazione della graduatoria.
Confapi Lecco Sondrio e in particolare ApiTech può supportare gli associati nella transizione digitale e nella partecipazione al bando. In associazione possiamo rispondere ad eventuali dubbi, aspettiamo le vostre richieste, scrivete a Silvia Negri silvia.negri@api.lecco.it, a Carlo Antonini carlo.antonini@api.lecco.it o a Gianluca Mustillo gianluca.mustillo@api-tech.it .

(SN/am)




Registro Imprese Storiche Italiane: riapertura dei bandi per l’iscrizione

Si comunica che Unioncamere Nazionale ha riaperto le iscrizioni al Registro delle Imprese Storiche Italiane.
 
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 
  • 30 settembre 2024 per le aziende che hanno raggiunto i 100 anni dalla costituzione alla data del 31 dicembre 2023
  • 31 luglio 2025 per le imprese che avranno raggiunto questo traguardo alla data del 31 dicembre 2024
 
Le imprese interessate devono compilare e inviare la  domanda di iscrizione alla pagina web dedicata  https://www.unioncamere.gov.it/registro-imprese-storiche
 
Si uniscono in allegato l’Avviso per la riapertura dei termini delle iscrizioni e il Regolamento.

(MS/ms)




“Decreto Coesione” pubblicato in Gazzetta Ufficiale

È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” cd. Decreto Coesione finalizzato ad implementare le politiche di coesione europea 2021 – 2027, mirate a ridurre i divari territoriali in svariati settori dalle infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell’ambiente, ai rifiuti e trasporti e della mobilità sostenibile, dell’energia, del sostegno allo sviluppo e all’attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.
Il decreto prevede agli articoli 22, 23 e 24 tre incentivi per le assunzioni hanno l’obiettivo di sostenere l’inclusione nel mercato del lavoro, accelerandolo sviluppo occupazionale nel territorio nazionale attraverso la concessione di una decontribuzione totale per chi assume particolari categorie di lavoratori. Per tutti e tre gli incentivi bisognerà attendere l’autorizzazione dell’Unione Europea affinché diventino effettivamente operativi. Sino a quel momento tutte le assunzioni dovranno essere considerate come “ordinarie”.
In attesa delle circolari specifiche da parte degli enti competenti, si elencano le principali novità:

Giovani
Al fine di agevolare l’occupazione giovanile, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro che procedono con nuove assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni da tempo determinato viene riconosciuto un esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – nel limite massimo di 500 euro su base mensile – per 24 mesi, per l’assunzione di giovani con età inferiore a 35 anni che non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. Alle medesime condizioni l’esonero è riconosciuto nel limite massimo di 650 euro su base mensile se l’assunzione avviene nelle regioni della ZES unica Mezzogiorni (Abbruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna)

Donne
Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, che prevede l’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un massimo di 24 mesi – nel limite massimo di 650 euro su base mensile – per le nuove assunzioni a tempo indeterminato tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.
Il bonus si applica alle donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito (da sei mesi nella ZES unica Mezzogiorno e da ventiquattro mesi ovunque residenti). L’esonero è riconosciuto a condizione che realizzi un incremento occupazionale netto.

Riqualificazione del personale di grandi imprese in crisi
A partire dal 1° luglio 2024 il decreto prevede che i datori di lavoro, con organici pari o superiori a 250 dipendenti, possano richiedere al Ministero del Lavoro l’istituzione di cabine di regia per gestire la crisi occupazionale attraverso la promozione di interventi formativi volti alla formazione, riqualificazione professionale e promozione dell’auto imprenditorialità e gestire gli esuberi di personale.

Politiche Attive
In materia di politiche attive (art. 25 e 26), il DL Coesione revisiona il Funzionamento del SIISL, ossia il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa che consente l’incrocio fra domanda e offerta di lavoro. Il Ministero del Lavoro dovrà ridefinire le modalità con cui le aziende pubblicano le posizioni vacanti; sviluppare strumenti di intelligenza artificiale per favorire il matching e fornire nuove indicazioni in merito alle modalità di interazione degli utenti in ricerca di occupazione.

(FV/fv)




“Tengono i ricavi Margini in calo”

La Provincia del 10 maggio 2024, inserto Faber, speciale sulla nostra associata Ita Spa di Calolziocorte.




Giovedì 23 maggio 2024: Assemblea annuale e festa 75esimo Confapi Lecco Sondrio

Si informano le Aziende Associate che giovedì 23 maggio 2024, presso il Palataurus di Lecco, si terrà alle ore 17 l’Assemblea annuale privata della nostra associazione, mentre dalle ore 18.30 l’evento con cena di gala per il nostro 75esimo anniversario di fondazione. 

Per chi non si fosse ancora prenotato queste le modalità di iscrizione:

  • per partecipare all’Assemblea annuale scaricare, compilare e restituire il modulo che trovate in allegato.
     
  • per prenotare, invece, il proprio posto all’evento e alla cena cliccare qui.

Le iscrizioni sono aperte fino a domani venerdì 10 maggio. 

(MP/am)




Evento Confapi-Simest a Bergamo giovedì 16 maggio

Confapi e Simest, nell’ambito del progetto Roadshow 2024, organizzano un incontro di formazione e informazione per far conoscere e approfondire gli aspetti tecnici e operativi degli strumenti messi a disposizione da Simest per sostenere le imprese italiane nel processo di internazionalizzazione.

L’evento è rivolto a chi già opera all’estero ma intende incrementare il proprio business e a chi prevede di affacciarsi sui mercati internazionali.

L’obiettivo dell’incontro è di supportare le imprese nell’individuare i Paesi target, pianificare l’ingresso nel mercato, promuovere e digitalizzare il business, migliorare la presenza all’estero, diversificare il portafoglio dei Paesi di destinazione dei propri prodotti.

L’eventoè aperto a tutti.

Per informazioni contattare segreteria@confapibergamo.it

Alleghiamo locandina. 




Determinazione del reddito ai fini del concordato preventivo biennale

Si avvicina la scadenza del termine del 15 giugno 2024, data entro cui l’Agenzia delle Entrate dovrà mettere a disposizione il software che permetterà di calcolare e accettare le proposte di reddito concordato per il biennio 2024-2025.

Con un comunicato stampa del 7 maggio, Assosoftware, l’associazione a cui aderisce la maggior parte delle aziende IT che realizzano software gestionali tributari e fiscali, propone alcune soluzioni, condivise con l’Amministrazione finanziaria, per individuare gli importi ai fini del calcolo del reddito rilevante ai fini del concordato preventivo biennale.

Per espressa disposizione normativa, infatti, tale reddito (così come il valore della produzione ai fini IRAP) deve essere individuato a cura dei singoli contribuenti e, per quanto riguarda i soggetti ISA, indicato all’interno del nuovo quadro P, collocato all’interno del modello ISA.

Il reddito che dovrà essere indicato nella sezione “Dati contabili” del quadro P, composta dai righi P04 e P05 deve essere infatti depurato da alcuni componenti, sia positivi che negativi (in linea generale, si tratta di plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive e redditi da partecipazione).

Considerata la non immediata individuazione del reddito rilevante ai fini del concordato preventivo biennale, Assosoftware suggerisce di attingere i dati dai modelli REDDITI/IRAP 2024 (sia per quanto riguarda i redditi di partenza, sia per quanto riguarda le poste rettificative), ove possibile, e dalla contabilità per le poste rimanenti.

Dal punto di vista delle imposte sui redditi, il valore di partenza è quello indicato nei seguenti righi:

  • RF57, per quanto riguarda i redditi d’impresa in contabilità ordinaria;
  • RG25, per quanto riguarda i redditi d’impresa in contabilità semplificata;
  • RE21 colonna 5, per quanto riguarda i redditi di lavoro autonomo.
Una volta individuato tale valore, sarà necessario operare le rettifiche richieste, che variano a seconda della natura del reddito; tale operazione può essere svolta utilizzando dati analiticamente presenti in dichiarazione, o combinando tali dati con gli ulteriori dati presenti nelle scritture contabili, oppure utilizzando esclusivamente i dati contabili.

In particolare:

  • per i soggetti in contabilità ordinaria, le rettifiche all’importo indicato al rigo RF57 dovranno essere individuate sulla base della contabilità (in quanto tali dati non sono desumibili nei righi del quadro RF);
  • per i soggetti in contabilità semplificata, l’importo indicato a rigo RG25 dovrà essere rettificato sottraendo gli importi esposti al rigo RG6 col. 2 (plusvalenze patrimoniali) e al rigo RG7 (sopravvenienze attive); le altre componenti dovranno essere individuate in contabilità;
  • per gli esercenti arti e professioni, l’importo indicato al rigo RE21 col. 5 dovrà essere rettificato sommando l’importo di cui al rigo RE18 (minusvalenze patrimoniali) e sottraendo gli importi di cui ai righi RE4 (plusvalenze patrimoniali) e RE21 col. 4 (redditi di lavoro sportivo agevolati); in questo caso, non è necessario ricorrere all’analisi delle scritture contabili.
Non è inoltre necessario operare rettifiche relativamente a eventuali redditi di partecipazione, tenuto conto del fatto che tali componenti non sono indicate nei citati righi di riferimento.

Valore IRAP influenzato dai dati contabili

Per quanto riguarda il valore della produzione netta ai fini IRAP, Assosoftware consiglia di rettificarlo con le plusvalenze o le minusvalenze rilevate in contabilità; i righi del modello IRAP in cui viene indicato il valore di partenza variano a seconda della tipologia di contribuente (ad esempio, per le società di persone va fatto riferimento al rigo IP74 del modello IRAP).

Le descritte modalità di individuazione del reddito su cui si baserà la proposta di concordato preventivo biennale hanno il pregio di rendere “il meccanismo più semplice per gli operatori, più controllabile per l’Amministrazione finanziaria e con distorsioni (..) accettabili”.

Non si può tuttavia fare a meno di notare che il calcolo del reddito di impresa e del valore della produzione netta dovrà essere effettuato con cura, per minimizzare l’emersione di eventuali errori, che potrebbero portare all’indicazione nel quadro P di redditi di riferimento non conformi.
 
(MF/ms)




Mobilità sostenibile casa – lavoro: indagine e webinar

Si segnala per fine maggio il webinar “Mobilità sostenibile casa–lavoro: pratiche e sfide” che si terrà mercoledì 29 maggio 2024 alle ore 15.  

Sapendo che il nostro territorio è particolarmente afflitto dai problemi di traffico, che influiscono negativamente sui tempi di spostamento delle persone e delle merci, la Rete Lariana per la Sostenibilità, attivata dalla Camera di Commercio Como-Lecco, ha creato un gruppo di lavoro per analizzare il tema e provare a dare delle piste di lavoro per il miglioramento.

Prima del webinar si chiede alle imprese di rispondere rapidamente all’indagine cliccando qui, che permette di approcciare i temi del webinar e di raccogliere alcune informazioni di base, come punto di partenza per sviluppare ragionamenti e nuove iniziative.

Tutti i dettagli dell’iniziativa sono disponibili sul sito camerale.

(SN/am)
 




Welfare aziendale – territoriale: collaborazione profit e non-profit

Si segnala un incontro promosso dalla Rete Lariana per la Sostenibilità, a cui prende parte Confapi Lecco Sondrio: “Welfare aziendale-territoriale: collaborazione tra profit e non-profit” mercoledì 15 maggio 2024 a Cantù (Como) presso la Banca di Solidarietà in via Africa 7, ore 9 (locandina in allegato).

Si tratta di una colazione di lavoro con l’obiettivo di promuovere una crescita sostenibile delle imprese unitamente al benessere della comunità; è destinato alle aziende del territorio che desiderano conoscere le opportunità di collaborazione con il non-profit.
Durante l’incontro si presenta lo strumento dell’accordo di comunità profit-non profit, pensato per stimolare e rafforzare la collaborazione delle imprese con le organizzazioni sociali del territorio. Si tratta di uno strumento che formalizza un accordo tra due soggetti (impresa ed ente non profit) e che sancisce obiettivi, temi e azioni concrete volte a generare un impatto positivo su ambiente, economia e società.

Durante l’evento saranno presentate alcune best practise del territorio come esempio di attività che hanno realizzato progetti di welfare aziendale.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione on line, si rimanda alla pagina web camerale che riporta tutti i dettagli cliccare qui

(SN/am)