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Rapporto congiunturale Confapi sullo stato di salute delle PMI industriali italiane

Confapi ha presentato venerdì scorso i risultati del nuovo Rapporto Congiunturale sul primo semestre 2026 e aspettative secondo semestre delle piccole e medie imprese industriali, basato su un campione di 2.000 aziende associate, ampiamente rappresentativo del mondo delle Pmi italiane. L’indagine scatta una fotografia delle aspettative e delle strategie del tessuto imprenditoriale privato di fronte alle grandi sfide geopolitiche, macroeconomiche e tecnologiche globali.

Scarsi effetti dai dazi Usa, molta preoccupazione per il perdurare delle difficoltà alla libera circolazione nello stretto di Hormuz, crescita programmata degli investimenti nel settore dell’intelligenza artificiale, basso ricorso e aumento delle difficoltà nell’accesso al credito.

Questi i principali risultati che sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa da Cristian Camisa, Presidente della Confederazione italiana piccola e media industria privata e Vicepresidente European Entrepreneurs-CEA-PME.

“Dalla nostra indagine – spiega il Presidente, Cristian Camisa – emerge una crescente preoccupazione per una situazione che continua a protrarsi e che si sta trasformando in un peggioramento nel secondo semestre, alimentando un clima di forte e persistente incertezza. Per le nostre imprese non c’è fattore più penalizzante dell’incertezza: quando il quadro cambia continuamente, le aziende tendono inevitabilmente a rimandare gli investimenti e a rivedere o rinviare le proprie strategie sui mercati esteri. Alle problematiche dovute alle crisi internazionali si aggiungono oggi quelle sempre più evidenti nell’accesso al credito, che rischiano di frenare ulteriormente la capacità di investimento e di crescita delle imprese. Come sempre, le Pmi italiane stanno dimostrando una straordinaria resilienza e una grande capacità di tenuta. Ma proprio per sostenerle è necessario, ora più che mai, un intervento strutturale da parte delle Istituzioni e del Governo. Occorre – conclude Camisa – una politica industriale chiara, strumenti concreti e condizioni di maggiore stabilità, affinché le imprese italiane possano competere ad armi pari con le loro concorrenti europee e continuare a rafforzare la propria presenza sui mercati internazionali”.

Geopolitica: i rischi percepiti tra dazi e rotte commerciali

Le imprese italiane mostrano una sorprendente resilienza psicologica di fronte ad alcune minacce globali, mentre esprimono forte allarme per la stabilità delle catene di fornitura energetica e logistica. Nel dettaglio, l’analisi dell’impatto dei dazi statunitensi sull’attività delle imprese evidenzia per l’87,5% del campione effetti limitati sulle Pmi industriali pur segnalando aree di attenzione legate all’aumento dei costi lungo le catene di approvvigionamento. Il mercato americano viene affrontato comunque con strategie di mitigazione già in corso.

Diversi gli impatti per la crisi in Medio Oriente e per la situazione dello Stretto di Hormuz: per il 69,5% sono attesi effetti negativi per le attività, con una conseguente diminuzione della redditività; per il 50% delle Pmi le ricadute negative del blocco di Hormuz sono già in corso. I blocchi logistici e i conseguenti rincari energetici sono percepiti come una minaccia immediata e sistemica per la produzione, con un ricadute su fatturato, ordini e utili.

 

Investimenti, difficoltà crescenti per l’accesso al credito

Meno della metà delle imprese (48,3%) ha effettuato investimenti nel corso del primo semestre, con il 51,7 che non ha programmato invece piani pluriennali di crescita. Preoccupazione per l’accesso al credito: nel periodo di riferimento, il 66,5% delle Pmi industriali italiane non ha avanzato domande al sistema bancario per nuove risorse finanziarie, percentuale in crescita del 7,8% rispetto al 2025. Questo dato testimonia la percezione di una forte difficoltà nella richiesta di credito, spingendo la maggioranza delle aziende a non tentare nemmeno l’interlocuzione con gli istituti bancari per timore di rifiuti (35%), condizioni troppo onerose (30,8%) o richiesta di eccessive garanzie (27%), con conseguenti scelte di autofinanziamento da parte delle Pmi. È evidente una profonda distanza tra le necessità del sistema produttivo e l’offerta del sistema bancario, che si traduce quindi in un fenomeno di rinuncia preventiva, con il 56% delle Pmi che ricorre all’autofinanziamento con conseguente indebolimento degli asset patrimoniali.

Innovazione: in crescita gli investimenti sull’Intelligenza Artificiale

Gli investimenti nell’AI delle Pmi industriali sono in crescita; con riferimento al Piano 5.0 questo strumento è stato utilizzato dall’8% delle Pmi. Il 23,3% delle aziende del campione prevede piani specifici, ma con riferimento ai soli investimenti immateriali la percentuale sale al 43,8%. Le tecnologie AI vengono considerate una leva imprescindibile per incrementare la produttività (60,7%), ottimizzare i costi (90,1%) e potenziare capacità di elaborazione e gestione dei dati (82%).

Per approfondire, al link la presentazione dei risultati dell’Indagine.

https://www.confapi.org/images/img/pdf/indagini/Presentazione-Indagine-congiunturale-Confapi-I-sem-2026.pdf




Obblighi verso lo SDI per le fatture estere sotto la soglia dei 300 euro

Per le fatture estere di importo inferiore a 300 euro resta utilizzabile il documento riepilogativo previsto dall’art. 6 del D.P.R. n. 695/1996. Le fatture di acquisto relative ai beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, se di importo inferiore a 300 euro:
  • possono essere registrate complessivamente,
  • entro i normali termini previsti,
  • mediante un documento riepilogativo che riporta i numeri attribuiti alle singole fatture da parte dell’acquirente, oltre che l’imponibile e l’imposta complessiva, distinti per aliquota.
A norma del successivo n. 6-bis tale semplificazione opera anche con riferimento alle fatture emesse ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 (reverse charge).
La semplificazione riguarda però solo la registrazione contabile: il contribuente non viene esonerato anche dall’obbligo di trasmettere allo SdI il documento elettronico per le operazioni in reverse charge.
Con riferimento alle operazioni relative ai seguenti tipo documento:
  • TD17 (servizi dall’estero),
  • TD18 (acquisti intracomunitari di beni)
  • TD19 (altri acquisti da soggetti esteri nei casi previsti)
Il contribuente dovrà quini procedere con al trasmissione elettronica tramite SDI, nei tempi previsti, per ogni singola fattura/operazione eseguita.
È dunque possibile evitare la registrazione analitica di ogni singola fattura mediante il documento riepilogativo (TD12), ma non è corretto rinviare tutte le operazioni a un’unica autofattura cumulativa. Il reverse charge deve essere eseguito puntualmente nel corretto periodo di liquidazione e le singole fatture devono rimanere identificabili.
 
(MF/ms)



Imu: la nuova dichiarazione solo in via telematica

Il D.Lgs. 147/2026 (c.d. D.Lgs. su tributi locali e federalismo fiscale) reca alcune rilevanti novità in materia di IMU.

Sul versante degli obblighi dichiarativi, l’art. 26 del D.Lgs. ha introdotto il comma 768-bis dell’art. 1 della L. 160/2019, che prevede l’adozione di un nuovo modello dichiarativo “unitario” ai fini IMU, trasmissibile esclusivamente con modalità telematiche e valido per tutti i soggetti passivi (compresi gli enti non commerciali che beneficiano dell’esenzione ex art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019).

Il nuovo modello dichiarativo IMU, da adottare con successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, esclude dunque la possibilità di inviare la dichiarazione in forma cartacea e costituisce l’unica modalità per assolvere l’adempimento dichiarativo.

Contestualmente all’introduzione del citato comma 768-bis, l’art. 26 del D.Lgs. 147/2026 dispone l’abrogazione dei commi 769 e 770, recanti la previgente disciplina dichiarativa, che distingueva tra dichiarazione IMU “ordinaria” (modello dichiarativo IMU/IMPi) e dichiarazione IMU per gli enti non commerciali di cui al comma 759 lett. g (dichiarazione IMU ENC).

In attesa che il nuovo modello venga adottato con apposito DM, i contribuenti continuano comunque a utilizzare i modelli dichiarativi attualmente in vigore.

Anche il nuovo modello dichiarativo IMU andrà trasmesso entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Per beneficiare dell’esenzione dall’IMU per gli immobili merce (art. 1 comma 751 della L. 160/2019) e per poter applicare l’assimilazione all’abitazione principale per gli alloggi sociali nonché per gli immobili posseduti da appartenenti a forze armate, a forze di polizia, al corpo dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia (art. 1 comma 741 lett. c) nn. 3 e 5) della L. 160/2019), viene confermata la necessità, in ogni caso, di attestare nella dichiarazione IMU il possesso dei requisiti prescritti.

Come nella disciplina previgente, per la generalità dei soggetti passivi IMU (esclusi gli enti non commerciali), una volta presentata, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modifiche delle circostanze dichiarate da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Con riguardo invece agli enti non commerciali che beneficiano dell’esenzione IMU di cui al comma 759 lett. g), è ribadito l’obbligo di presentare la dichiarazione per ciascun anno, pure se non sono sopravvenute variazioni.

Le circostanze in cui va presentata la dichiarazione saranno individuate con il DM di adozione del nuovo modello dichiarativo.

Quale ulteriore novità in materia di IMU, va richiamato l’art. 32 del DLgs. 147/2026, che ha ampliato i termini per l’accertamento dell’IMU nel caso in cui la rendita catastale del fabbricato, proposta con atto di aggiornamento catastale mediante DOCFA, venga rettificata dall’Agenzia delle Entrate-Territorio.

In tale circostanza, in deroga ai termini di accertamento ex art. 1 comma 161 della L. 296/2006, viene riconosciuta al Comune la possibilità di accertare la maggiore IMU (determinata in base alla differenza tra la rendita rettificata e quella proposta), entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia catastale, con la sola applicazione degli interessi legali. Entro gli stessi termini, qualora il giudizio catastale si concluda con l’accoglimento del ricorso, il contribuente può chiedere il rimborso della maggiore IMU versata (in base alla rendita rettificata, poi annullata) e non dovuta; il Comune effettua il rimborso entro 180 dalla presentazione dell’istanza.

Ridotte le sanzioni dichiarative dell’IMU

Da segnalare, infine, l’art. 12 del D.Lgs. 147/2026, in materia di sanzioni, che oltre a recare novità valide per la generalità dei tributi locali, con specifico riferimento all’IMU ha disposto la riduzione delle sanzioni dichiarative ex art. 1 comma 775 della L. 160/2019.

In particolare, per le violazioni dichiarative commesse a partire dal 1° gennaio 2027, l’art. 12 comma 5 del D.Lgs. 147/2026 stabilisce che:

  • l’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con una sanzione amministrativa pari al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
  • l’infedele dichiarazione IMU è punita con una sanzione amministrativa pari al 40% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
Per le violazioni dichiarative commesse entro il 31 dicembre 2026 resta fermo, invece, che l’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con una sanzione che va dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, mentre in caso di infedele dichiarazione IMU si applica una sanzione che va dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

(MF/ms)




Istat indice luglio 2026

Comunichiamo che l’indice Istat di luglio 2026, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 2,8% (variazione annuale) e a + 4,3% (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 2,100% e + 3,225%.
 
(MS/ms)
 



Valute estere luglio 2026

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di luglio 2026 (Provv. Agenzia delle Entrate del 10 agosto  2026)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di luglio 2026 come segue:
 

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 152,0441
Peso Argentino 1696,9502
Dollaro Australiano 1,6396
Real Brasiliano 5,8449
Dollaro Canadese 1,6119
Corona Ceca 24,2073
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,7371
Corona Danese 7,4752
Yen Giapponese 185,5391
Rupia Indiana 109,4158
Corona Norvegese 11,0822
Dollaro Neozelandese 1,9768
Zloty Polacco 4,3179
Sterlina Gran Bretagna 0,85392
Nuovo Leu Rumeno 5,2372
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1417
Rand (Sud Africa) 18,8035
Corona Svedese 11,0458
Franco Svizzero 0,9256
Dinaro Tunisino 3,3693
Hryvnia Ucraina 51,0377
Forint Ungherese 359,4683
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di luglio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/am)
 




Decreto Omnibus approvato: novità su concordato, accertamenti e fringe benefit

Il Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2026 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo integrativo e correttivo della delega fiscale (Decreto Omnibus).

Il provvedimento interviene su numerosi ambiti, dalle imposte sui redditi all’Iva, dalle accise ai controlli, fino all’adempimento collaborativo.
Una parte significativa delle modifiche riguarda il Concordato preventivo biennale, che viene rivisto con l’obiettivo di rendere più conveniente l’adesione per il periodo 2026-2027, soprattutto per i contribuenti che avevano già accettato la proposta relativa al primo biennio.

Tra le misure principali figurano il ravvedimento speciale per il quadriennio 2020-2023, la rateizzazione senza interessi delle somme dovute, la riduzione dei termini di accertamento e l’innalzamento delle soglie per l’esonero dal visto di conformità.

Nel Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026, fitto di provvedimenti, è stato anche approvato un decreto-legge con misure urgenti su prezzi petroliferi, pubblica amministrazione, enti territoriali, protezione civile e politiche del mare.
Particolare attenzione è riservata all’area dei Campi Flegrei, colpita dagli eventi sismici del 31 luglio e del 1° agosto 2026.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: VANTAGGI PER CHI RINNOVA
Le agevolazioni più rilevanti sono riservate ai soggetti che decidono di rinnovare il Concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre 2026.
Per questi contribuenti viene prevista la possibilità di versare a rate le somme dovute a titolo di saldo e acconto, senza applicazione di interessi.
A tale beneficio si aggiungono:

  • la riduzione di due anni dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento;
  • nuove semplificazioni in materia di rimborsi e compensazioni;
  • l’accesso al ravvedimento speciale per gli anni precedenti;
  • l’aumento delle soglie entro le quali è possibile utilizzare in compensazione i crediti fiscali senza visto di conformità.
L’intervento mira, quindi, a rafforzare i vantaggi premiali collegati al concordato e a incentivare il rinnovo da parte dei contribuenti che avevano già aderito per il periodo 2024-2025.

RAVVEDIMENTO SPECIALE ESTESO AL PERIODO D’IMPOSTA 2023
Una delle novità centrali del decreto è l’estensione del ravvedimento speciale al periodo d’imposta 2023. La sanatoria riguarda il quadriennio 2020-2023 ed è destinata ai soggetti ISA che rinnovano il Concordato preventivo biennale dopo aver aderito al primo ciclo.
Attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva, i contribuenti potranno regolarizzare le annualità precedenti e limitare il rischio di accertamenti.
Il meccanismo resta collegato al livello di affidabilità fiscale: maggiore è il punteggio ISA, più contenuto sarà l’importo richiesto per la regolarizzazione.
In particolare, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi viene applicata nelle seguenti misure:

  • 10%, per i contribuenti con punteggio ISA pari almeno a 8;
  • 12%, per i contribuenti con punteggio ISA compreso tra 6 e 8;
  • 15%, per i contribuenti con punteggio ISA inferiore a 6.
Per i periodi d’imposta 2020 e 2021, caratterizzati dagli effetti dell’emergenza epidemiologica, l’importo dovuto beneficia di una riduzione del 30%.
Resta comunque previsto un versamento minimo di 1.000 euro per le imposte sui redditi e le relative addizionali.

SANATORIA LEGATA ALL’AFFIDABILITÀ FISCALE
Anche la determinazione della base imponibile oggetto di regolarizzazione varia in funzione del punteggio ISA.
La maggiorazione applicata al reddito dichiarato sarà infatti:

  • più contenuta per i contribuenti con un’elevata affidabilità fiscale;
  • progressivamente più alta al diminuire del punteggio ISA.
Il sistema conferma, quindi, un’impostazione premiale: chi presenta indicatori fiscali migliori può accedere alla sanatoria sostenendo un costo inferiore.
 
VISTO DI CONFORMITÀ: AUMENTANO LE SOGLIE DI ESONERO
Il decreto correttivo amplia anche i benefici collegati all’utilizzo dei crediti fiscali.
Per i contribuenti che rinnovano il concordato, le soglie entro le quali è possibile prescindere dal visto di conformità vengono innalzate:
  • da 70.000 a 100.000 euro per i crediti Iva;
  • da 50.000 a 70.000 euro per i crediti relativi a Irpef, Ires e Irap.
La misura consente di ridurre gli adempimenti connessi alla compensazione dei crediti e di semplificare l’accesso ai rimborsi.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER CORREGGERE ERRORI E OMISSIONI
Il Concordato preventivo biennale diventa più flessibile anche per i soggetti che aderiscono per la prima volta.
Il correttivo permette di utilizzare la dichiarazione integrativa e il ravvedimento operoso per correggere errori od omissioni che abbiano inciso sui dati utilizzati per formulare la proposta di concordato.
La modifica dei dati dichiarati comporterà la conseguente rideterminazione:

  • del reddito concordato;
  • del valore della produzione netta rilevante ai fini Irap.
La possibilità di intervenire successivamente riduce il rischio che inesattezze formali o dati incompleti compromettano l’adesione all’istituto.

DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI: REQUISITO ELIMINATO
Il decreto interviene anche sulle cause di esclusione e decadenza.
Viene eliminato il requisito dell’assenza di debiti tributari e previdenziali scaduti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di adesione.
La modifica dovrebbe agevolare la permanenza nel concordato dei contribuenti interessati da decadenze da precedenti rottamazioni o da piani di rateazione relativi a debiti già esistenti prima dell’adesione.
 
NUOVI SOCI SENZA CESSAZIONE DAL CONCORDATO
Il correttivo disciplina inoltre le variazioni della compagine sociale:

  • l’ingresso di nuovi soci o associati non costituirà causa di esclusione o di cessazione dal Concordato preventivo biennale quando i soggetti entranti abbiano conseguito, nell’anno precedente, un reddito non superiore a 35.000 euro.
La disposizione consente alle società e alle associazioni professionali di modificare la propria struttura senza perdere automaticamente l’accesso al regime concordatario.

DECRETO OMNIBUS: POS E SCONTRINI, TOLLERANZA DEL 5%
Il Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026 ha approvato in via definitiva il decreto Omnibus, composto da 37 articoli. Il provvedimento interviene, tra l’altro, sulle sanzioni per Pos e scontrini, sull’attività di accertamento e sulla tassazione delle auto aziendali concesse in uso promiscuo.
Il decreto introduce una soglia di tolleranza del 5% nell’applicazione delle sanzioni relative ai pagamenti elettronici e alla certificazione dei corrispettivi.
L’obiettivo è evitare penalità sproporzionate in presenza di irregolarità di lieve entità.

ACCERTAMENTI: PIÙ GARANZIE PER I CONTRIBUENTI
Per le società a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili potrà operare solo in presenza di elementi certi e precisi che dimostrino:

  • ricavi non contabilizzati e non dichiarati;
  • costi inesistenti e, quindi, indeducibili.
Novità anche per gli accertamenti fondati sull’antieconomicità. Lo scostamento tra il prezzo pattuito e il valore di mercato non sarà sufficiente, da solo, a giustificare la rettifica del reddito. Serviranno ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti.

AUTO AZIENDALI: CONFERMATI I COEFFICIENTI
Per le auto concesse ai dipendenti in uso promiscuo restano confermati i coefficienti collegati all’alimentazione:

  • 10% per i veicoli elettrici;
  • 20% per gli ibridi plug-in;
  • 50% per le altre alimentazioni.
Dal 1° gennaio 2026, per individuare il regime applicabile conterà solo la data di concessione del veicolo al lavoratore, mentre non rileveranno più la data di immatricolazione e quella del contratto.
Maggiorazioni per optional e veicoli datati
Il valore del fringe benefit sarà aumentato:
  • del 5%, se il veicolo presenta optional o allestimenti non inclusi nelle tabelle Aci e non acquistati dal dipendente;
  • del 50%, dopo il quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione.
Le maggiorazioni si applicano anche ai veicoli ancora soggetti alla precedente disciplina basata sulle emissioni di CO2.

REGIME TRANSITORIO ESTESO A TUTTO IL 2025
Il decreto estende all’intero 2025 il regime transitorio per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024.
Viene inoltre confermata l’applicazione della vecchia disciplina anche in caso di riassegnazione dell’auto a un altro dipendente, evitando il ricorso al più complesso criterio del valore normale.
Per i veicoli assegnati nel 2025 ma esclusi dal regime transitorio si applicheranno le regole previste dal 2026.

DECRETO OMNIBUS, NOVITÀ SU REDDITO D’IMPRESA E ACCERTAMENTI
Il decreto legislativo Omnibus approvato il 4 agosto 2026 interviene su diversi profili del reddito d’impresa e recepisce le indicazioni formulate in sede parlamentare.
Tra le principali novità rientrano il coordinamento con il nuovo Tuir, applicabile dal 1° gennaio 2027, e la proroga al 31 dicembre 2026 del termine per la certificazione del Tax Control Framework per i soggetti che hanno presentato domanda di adempimento collaborativo nel 2024 e nel 2025.
Il provvedimento amplia inoltre la disciplina delle perdite estere definitive, innalza al 36% l’aliquota per l’affrancamento delle partecipazioni black list e introduce chiarimenti sulla deducibilità di stock option, attività immateriali e svalutazioni di titoli.
Particolare rilievo assume la modifica dei termini di accertamento per ammortamenti e costi pluriennali:

  • per i beni e servizi acquistati dal periodo d’imposta 2027, la decadenza decorrerà dalla dichiarazione in cui viene dedotta la prima quota, limitando il rischio di contestazioni a distanza di molti anni;
  • restano invece autonomi i termini per gli errori commessi nel calcolo delle singole quote annuali.
 
(MF/ms)



Tax Credit 4.0: comunicazione di completamento prorogata al 15 settembre

Con il decreto direttoriale del 31 luglio 2026, pubblicato nello stesso giorno, il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha prorogato al 15 settembre i termini per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti in beni strumentali 4.0.

Originariamente, in base a quanto disposto dall’art. 2 del DM 15 maggio 2025, il termine per le comunicazioni di completamento necessarie, per i soggetti inclusi nella disponibilità delle risorse, ai fini del credito d’imposta 4.0 relativo agli investimenti prenotati nel 2025 ed effettuati entro il 30 giugno 2026.

Si ricorda che l’art. 1 comma 446 della L. 207/2024 ha previsto il riconoscimento, nel rispetto di un limite di spesa specifico, del credito d’imposta 4.0 di cui all’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 – cioè quello relativo alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi indicati nell’Allegato A alla L. 232/2016 – anche agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 ma a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

A tal fine, il DM 15 maggio 2025, come modificato dal DM 16 giugno 2025, ha approvato i modelli di comunicazione e definito la relativa procedura, prevedendo la necessità di presentare una comunicazione preventiva, rilevante ai fini della prenotazione delle risorse (comunque entro il termine del 31 gennaio 2026), una comunicazione preventiva con acconto, da presentare entro 30 giorni dalla prima, e, da ultimo, una comunicazione di completamento degli investimenti, a seguito del completamento degli stessi.
Intervenendo sul citato art. 2 del DM 15 maggio 2025, l’art. 1 del DM 31 luglio 2026 stabilisce ora che:

  • l’art. 2 comma 4 è sostituito dal seguente: “Il modello di comunicazione è altresì trasmesso dall’impresa al completamento degli investimenti, entro il 31 marzo 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 31 dicembre 2025, ovvero entro il 15 settembre 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026”;
  • all’art. 2 comma 9 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Ai fini del perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta, l’impresa invia i modelli di comunicazione di cui ai commi 3 e 4 entro il 15 settembre 2026, anche per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025 in deroga ai termini di cui al comma 4”.
Come spiegato dal MIMIT anche a mezzo comunicato stampa, quindi, la proroga riguarda sia gli investimenti ultimati nel corso del 2025, sia quelli completati entro il 30 giugno 2026.

Le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse, ma non hanno ancora concluso la procedura, avranno tempo fino al 15 settembre 2026 per presentare la comunicazione di completamento. L’invio avviene tramite il sistema telematico per la gestione delle comunicazioni, disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE.

In base a quanto ancora riportato dal Ministero nel comunicato, una novità particolarmente rilevante riguarderà inoltre le imprese in lista d’attesa: grazie alle nuove risorse rese disponibili, sarà infatti possibile finanziare anche investimenti finora rimasti privi di copertura. Le imprese interessate riceveranno dal GSE la comunicazione sulla nuova disponibilità dei fondi e, anche per esse, si apriranno i termini per presentare, entro il 15 settembre, le comunicazioni di conferma e di completamento.
 

(MF/ms)




Istat indice giugno 2026

Comunichiamo che l’indice Istat di giugno 2026, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 2,9 % (variazione annuale) e a + 4,4 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 2,175 % e + 3,300 %.
 
(MS/ms)
 



Valute estere giugno 2026

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di giugno 2026 (Provv. Agenzia delle Entrate del 14 luglio 2026)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di giugno 2026 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 153,5593
Peso Argentino 1666,4259
Dollaro Australiano 1,6391
Real Brasiliano 5,8989
Dollaro Canadese 1,6165
Corona Ceca 24,2082
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,8045
Corona Danese 7,4744
Yen Giapponese 185,1141
Rupia Indiana 109,3451
Corona Norvegese 11,0338
Dollaro Neozelandese 1,9914
Zloty Polacco 4,2568
Sterlina Gran Bretagna 0,86372
Nuovo Leu Rumeno 5,2421
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1518
Rand (Sud Africa) 18,8681
Corona Svedese 10,9548
Franco Svizzero 0,9205
Dinaro Tunisino 3,3753
Hryvnia Ucraina 51,5193
Forint Ungherese 353,9386
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di giugno, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
 
(MS/ms)




Opportunità partecipazione fiere in collettiva con bando fiere in forma aggregata

Ricordiamo alle Aziende Associate che la Rete Ufficio Estero sta organizzando la partecipazione a tre fiere in Germania in collettiva con bando fiere in forma aggregata e con un contributo a fondo perduto al 90%.

Ultime postazioni disponibili in stand collettivi per le seguenti fiere internazionali:

Hannover Messe 2027 (Hannover – Germania) – Settori: industria manifatturiera, automazione industriale, subfornitura industriale

Interzum 2027 (Colonia – Germania) – Settore: produzione e distribuzione subfornitura del mobile

Eisenwarenmesse 2028 (Colonia – Germania) – Settori: produzione e distribuzione ferramenta e del DYI

La quota a carico di ogni azienda partecipante è di circa 700 euro, grazie al contributo a fondo perduto del Bando Fiere in Forma Aggregata di Regione Lombardia.
La quota include: servizio di organizzazione, iscrizione alla fiera, allestimento personalizzato e arredi, area di networking comune con snack, bevande e caffetteria, logistica merce, servizi tecnici fiera, 1 interprete disponibile sullo stand per supporto in inglese e tedesco.

Le aziende interessate possono contattare, entro il 10 settembre 2026, la Rete Ufficio Estero: s.frusca@ufficioestero.it,  +39 345 5719950.

(SF/am)