Credito imposta 4.0: sintesi utilizzo
In estrema sintesi, l’agevolazione in argomento compete secondo le percentuali riportate di seguito:
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Investimenti |
Credito d’imposta Legge n. 178/2020 |
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| Beni materiali “4.0” – Allegato A alla L. n. 232/2016 |
Investimenti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (o 31 dicembre 2022), credito d’imposta nella misura del:
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Investimenti dall’1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (o 30 giugno 2026), credito d’imposta nella misura del:
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| Beni immateriali “4.0” – Allegato B alla L. n. 232/2016 |
Investimenti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2023 (o 30 giugno 2024), il credito d’imposta è riconosciuto:
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Investimenti dall’1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (o 30 giugno 2025), il credito d’imposta è riconosciuto:
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Investimenti dall’1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (o 30 giugno 2026), il credito d’imposta è riconosciuto:
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- una comunicazione preventiva nella quale vanno indicati gli “investimenti programmati” da tale data;
- una comunicazione consuntiva all’atto del completamento dell’investimento.
- è necessario presentare una comunicazione consuntiva (ex post) a completamento degli investimenti.
L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 25/E/2024 ha specificato che “le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta …, indicando i codici tributo menzionati nella Risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e – come “anno di riferimento” – l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa”.
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Effettuazione investimento |
Compensazione |
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| Entro il 30 novembre 2023 (30 giugno 2023 per i beni immateriali 4.0) con prenotazione entro il 31 dicembre 2022 |
Esclusi nuovi obblighi comunicazione |
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1 gennaio 2023 – 29 marzo 2024 |
Compensazione con cod. trib. R.M. 19/E/2024 e anno di riferimento 2023-2024, previo invio della comunicazione consuntiva |
(MF/ms)
