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Concorso “La piccola impresa che vorrei”: “Ottima opportunità per conoscere il mondo del lavoro”

Mancano poco più di dieci giorni alla scadenza per la consegna materiali per i gruppi in concorso alla seconda edizione de “La piccola impresa che vorrei”. Venerdì 11 aprile 2025, ore 12, le 23 classi dovranno far pervenire all’associazione i loro progetti (presentazione, video e eventuale prototipo) che poi verranno giudicati da una giuria e il 13 maggio verranno rese note le tre classi vincitrici con l’evento finale al teatro Cenacolo Francescano di Lecco.
Tra le novità di quest’anno, oltre ad aver dedicato il concorso solo alle scuole secondarie di secondo grado e CFP, c’è l’apertura anche agli istituti della provincia di Sondrio. Tra questi si trova una classe quinta, indirizzo informatico, dell’IS Saraceno-Romegialli di Morbegno: “Ci è piaciuta fin da subito la proposta – racconta il professor Massimiliano Manni -, siamo stati abbinati all’azienda Dell’Oca srl di Andalo Valtellino impegnata nel settore packaging, abbiamo incontrato l’imprenditrice Alice Dell’Oca e visitato l’azienda. C’è stato molto entusiasmo da parte dei ragazzi nell’individuare qualcosa di pratico, un progetto, da mettere a disposizione dell’azienda per semplificare il loro lavoro. Si sono divisi in vari gruppi per studiare la parte di codice, di marketing e il video. Stanno lavorando, vediamo cosa presenteranno alla fine. Credo che questo concorso sia una buona opportunità per metterli in contatto con una realtà locale e fargli capire come funziona un’azienda”.

Queste le classi partecipanti alla seconda edizione de “La Piccola Impresa che vorrei”: 3O, 3Q, 3P Fiocchi di Lecco – 3ASUE, 3BSUE, 3CSUE Bertacchi di Lecco – 3BECE, 3B en/m, 4CITL Badoni di Lecco – 5A e 5B Professionale Parini di Lecco – 3 e 4 operatore alimentare e sala Bar, 4 tecnico del legno CFP Aldo Moro di Valmadrera – 3 AFM IMA di Lecco – 3A e 4A LS, 4A SIA, 4B AFM, 4B LM, 4C scienze umane del Pinchetti di Tirano – 5B informatica Saraceno-Romegialli di Morbegno, 2AFM Da Vinci di Chiavenna.
 
Queste le aziende che faranno da tutor alle classi: Bermec di Talamona, Co.El di Torre de’ Busi, Dell’Oca di Andalo Valtellino, Dispotech di Gordona, Growermetal di Calco, DG TS di Prata Camportaccio, IMSA Srl di Lecco, Ita di Calolziocorte, Latteria di Chiuro, MAB di Lecco, Molino Anselmo Colombo di Paderno d’Adda, Novastilmec di Garbagnate Monastero, Pura Comunicazione di Sondrio, Rapitech di Lecco, SCT Informatica di Lecco, Sepam di Galbiate, STF di Barzago, S.T.M. di Delebio, Tamil di Valgreghentino, Tecnofar di Gordona, Torneria Automatica Alfredo Colombo di Verderio, Vincit di Valmadrera, VML di Brivio. 

Anna Masciadri

Ufficio Stampa




Pronti i coefficienti per l’Imu 2025 dei fabbricati “D” delle imprese

Con il decreto ministeriale 14 marzo 2025, pubblicato sulla G.U. n. 69 del 24 marzo 2025, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha aggiornato, con riferimento all’anno 2025, i coefficienti per calcolare la base imponibile, ai fini dell’IMU, dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (immobili “a destinazione speciale”, per esigenze produttive, industriali e commerciali, come fabbriche o alberghi) che risultano al contempo non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati (art. 1 comma 746 della L. 160/2019).

Giova ricordare che, fino al momento della richiesta di attribuzione della rendita catastale, la base imponibile per l’IMU di tali fabbricati viene determinata, alla data di inizio di ciascun anno solare (ovvero, se successiva, alla data di acquisizione), prendendo a riferimento i costi “storici” di acquisto o di costruzione risultanti dalle scritture contabili.

Detti costi vanno considerati al lordo delle quote di ammortamento e devono ricomprendere, tra l’altro, il costo del terreno e le spese incrementative (cfr. ris. Ministero dell’Economia e delle finanze 28 marzo 2013 n. 6/DF).

Per calcolare la base imponibile per l’IMU, è peraltro necessario “attualizzare” detti costi “storici”, applicando i coefficienti annualmente aggiornati con decreto ministeriale (al fine di tenere conto dei dati ISTAT sull’andamento del costo di costruzione di un capannone).

In particolare, occorre fare riferimento all’anno di sostenimento dei costi di acquisto o di costruzione, e in base a tale anno va individuato il coefficiente ministeriale da applicare ai predetti costi.

Ad esempio, i costi di acquisto o costruzione sostenuti nel 2025 vanno moltiplicati per il coefficiente stabilito con riguardo al 2025 dal DM in commento.

Per i costi incrementativi deve invece farsi riferimento alla loro contabilizzazione al termine dell’esercizio, per cui quelli in corso d’anno rileveranno nell’esercizio successivo (e proprio con riferimento all’esercizio successivo andrà individuato il coefficiente ministeriale da applicare).

I coefficienti fissati con il decreto ministeriale in esame, per l’anno 2025, sono i seguenti:
anno 2025 = 1,00; anno 2024 = 1,00; anno 2023 = 1,02; anno 2022 = 1,14; anno 2021 = 1,19; anno 2020 = 1,19; anno 2019 = 1,20; anno 2018 = 1,22; anno 2017 = 1,22; anno 2016 = 1,23; anno 2015 = 1,23; anno 2014 = 1,23; anno 2013 = 1,24; anno 2012 = 1,27; anno 2011 = 1,30; anno 2010 = 1,32; anno 2009 = 1,34; anno 2008 = 1,39; anno 2007 = 1,44; anno 2006 = 1,48; anno 2005 = 1,52; anno 2004 = 1,61; anno 2003 = 1,66; anno 2002 = 1,72; anno 2001 = 1,76; anno 2000 = 1,82; anno 1999 = 1,85; anno 1998 = 1,87; anno 1997 = 1,92; anno 1996 = 1,98; anno 1995 = 2,04; anno 1994 = 2,11; anno 1993 = 2,15; anno 1992= 2,17; anno 1991 = 2,21; anno 1990 = 2,32; anno 1989 = 2,42; anno 1988 = 2,53; anno 1987 = 2,74; anno 1986 = 2,95; anno 1985 = 3,16; anno 1984 = 3,37; anno 1983 = 3,58 e anno 1982 = 3,79.

Tali criteri di determinazione della base imponibile ai fini IMU si applicano anche per gli immobili concessi in leasing.

In questa ipotesi, il comma 746 dell’art. 1 della L. 160/2019 specifica che “il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario” (soggetto passivo IMU ex art. 1 comma 743 della L. 160/2019) “tutti i dati necessari per il calcolo”.

In ogni caso, a seguito della richiesta di attribuzione della rendita catastale, anche per i fabbricati del gruppo D vanno applicate, in luogo dei richiamati criteri di valorizzazione, le modalità “ordinarie” di determinazione della base imponibile ai fini IMU, da calcolare prendendo a riferimento la rendita catastale rivalutata del 5%, cui sono applicati i moltiplicatori stabiliti dall’art. 1 comma 745 della L. 160/2019 (il moltiplicatore è pari a 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, per i quali è invece pari a 80).

I coefficienti si applicano anche per l’IMPi

Dal 2020 i coefficienti individuati dal decreto ministeriale in esame si applicano anche per determinare il valore delle piattaforme marine e dei rigassificatori, che costituisce la base imponibile ai fini dell’IMPi, ossia l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine, ex art. 38 comma 2 del DL 124/2019 (tale articolo rinvia al previgente art. 5 comma 3 del DLgs. 504/92, attualmente sostituito dalle previsioni dell’art. 1 comma 746 della L. 160/2019 sopra illustrate).
 




Seminario “Rischio Radon: il gas naturale che minaccia la salute”: ultimi posti disponibili

Confapi Lecco Sondrio, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Lecco, organizza il seminario tecnico “Rischio Radon: il gas naturale che minaccia la salute” giovedì 3 aprile 2025 dalle ore 15 alle ore 17 nella sede di Confapi Lecco Sondrio (via Pergola 73 Lecco).

 

Relatore sarà l’ing. Federica Fagioli, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori. 

Le tematiche trattate:

  • Origine del Radon e i suoi effetti per la salute
  • Obblighi vigenti per la tutela dei lavoratori 
  • Strumenti e modalità di misura 
  • Valutazione del rischio
Sono invitati a partecipare: imprenditori e collaboratori in tema di salute e sicurezza, tecnici ed esperti di valutazione dei rischi, professionisti dell’edilizia.

 

Su richiesta Confapi Lecco Sondrio può rilasciare un attestato pari a 2 crediti formativi, valido ai fini degli obblighi di aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro. 

Per partecipare è necessario iscriversi cliccare qui 

In allegato la locandina

(AM/am)




Corsi tema sostenibilità nel 2025: risorse da Opnm per coprire i costi

E’ disponibile il bando O.P.N.M. che eroga contributi per l’attività formativa in tema di sostenibilità. E’ scaricabile dal sito Ebm, area bandi, ma lo alleghiamo per comodità.

Il bando vuole rendere più accessibile la diffusione della cultura della sostenibilità, sostenere ed incentivare le Pmi che intendano approfondire i temi dell’innovazione tecnologica sostenibile e della responsabilità sociale per la crescita aziendale.
Il bando 2024 prevedeva che il percorso formativo non potesse essere inferiore alle 8 ore, invece il bando 2025 accetta anche mini percorsi formativi da 2 ore.
Il budget minimo richiedibile è pari a 300 € per corsi e attività formative in tema aspetti ambientali, ESG e sostenibilità.

A titolo puramente indicativo ma non esaustivo i contenuti della formazione potranno riguardare:

Approfondimenti e aggiornamenti sui principali impatti delle aziende metalmeccaniche come la gestione rifiuti, le emissioni in atmosfera, gli scarichi, la gestione degli imballaggi e simili
▪ le certificazioni ambientali (ISO 14001, Regolamento Emas, ma anche 45001)
▪ la Carbon Footprint Analisi, contabilizzazione e misure di riduzione delle emissioni di CO2
▪ Rating ambientali e principali sistemi di autovalutazione
▪ l’analisi del ciclo di vita dei prodotti es metodo LCA
▪ il report di sostenibilità e la Corporate social responsability
▪ Relativamente agli aspetti Social e Governance (degli indicatori ESG), anche i seguenti temi: relazioni tra management e lavoratori / Diversity management & Inclusion / Valutazione sociale dei fornitori.

 
Il testo completo del bando (allegato) contiene tutti i dettagli sui requisiti per la presentazione delle domande, gli importi previsti in base al numero di lavoratori e la documentazione necessaria.
Non è possibile rimborsare spese in autofatturazione.
I formatori devono avere un CV adeguato per l’argomento e rispettare il decreto interministeriale 6 marzo 2013 (criteri da rispettare per docenti – formatori della sicurezza).
Confapi può suggerirvi corsi e attività finanziabili, consigliarvi e supportarvi nello svolgimento delle attività formative e infine supportarvi nella richiesta di queste risorsw.

Nel sito associativo dedicato alla formazione trovate in calendario alcuni corsi sui temi ambientali che potete sfruttare. Si specifica che sono rimborsabili solo i corsi a pagamento e non quelli già finanziati dal FAPI.

Se avete bisogno di confronto e suggerimenti chiamate o scrivete a silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)

 




Incentivi a fondo perduto per impianti di energia rinnovabile, collegati a Comunità Energetiche: proroga al 30 novembre 2025

E’ arrivato il decreto che contiene la proroga al 30 novembre 2025 per la presentazione delle domande di incentivo legate alle Comunità Energetiche Rinnovabili. La misura, parte integrante del PNRR, mira a sostenere lo sviluppo di impianti da fonti rinnovabili nei piccoli comuni, con l’obiettivo di raggiungere i target europei entro il 2026.

 

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato nel proprio sito il DM n.59 del 28 febbraio 2025 che si allega. Si tratta di un’opportunità per imprese situate nei comuni italiani con meno di 5.000 abitanti (che dovrebbero arrivare a 30.000 con un successivo Decreto).​

Ricordiamo che il Decreto CER del 2024 (allegato) prevede un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili finanziato dal PNRR per impianti realizzati in comuni con meno di 5.000 abitanti.

Implicazioni per le Comunità Energetiche Rinnovabili
Con il nuovo decreto, il MASE ha ufficialmente posticipato il termine per la presentazione delle richieste di incentivo dal 31 marzo 2025 al 30 novembre 2025. Questa decisione è stata presa in risposta al mancato raggiungimento del target M2C2-47 del PNRR, che prevede l’installazione di almeno 1.730 MW di nuova capacità rinnovabile attraverso CER e autoconsumatori di gruppo nei comuni con meno di 5.000 abitanti entro il 30 giugno 2026. ​

Il MASE sta valutando l’estensione della platea dei beneficiari per includere anche i comuni con una popolazione fino a 30.000 abitanti, ampliando così le opportunità di accesso ai fondi PNRR per un numero maggiore di realtà locali. Questa modifica, se approvata, potrebbe rappresentare un significativo impulso allo sviluppo delle comunità energetiche nel paese. ​

Le comunità energetiche rappresentano una leva fondamentale per la transizione verso un sistema energetico più sostenibile e decentralizzato. Grazie a queste iniziative, è possibile promuovere l’autoconsumo, ridurre le emissioni di CO₂ e stimolare l’economia locale.

(SN/am)

 




Bando Invitalia per pmi: apertura imminente 4 aprile 2025

Con riferimento al bando Invitalia, per agevolazioni sulle rinnovabili, segnalato con le circolari Confapi n. 110 del 13/02/2025 e n.204 del 20/03/2025 alle quali si rimanda, si segnala che la data di apertura del bando è imminente: 4 aprile 2025.

Sul sito del ministero, tutte le informazioni ufficiali per partecipare: cliccare qui 

Sul sito invitalia dettagli utili: cliccare qui 

Per il supporto del caso, vi invitiamo a contattare l’associazione telefonando o scrivendo a Silvia Negri (0341282822, silvia.negri@confapi.lecco.it).

 
(SN/am)
 




Obbligo polizze catastrofali: bocciato il rinvio. Rimane la scadenza al 31 marzo 2025.

Informiamo le aziende associate che ieri non è passata l’ipotesi di rinvio di sette mesi per l’obbligo di stipula, in capo alle imprese operanti in Italia, delle c.d. polizze catastrofali.

La proposta, caldeggiata dalle associazioni imprenditoriali, era contenuta in un emendamento al ddl di conversione in legge del decreto Bollette, presentato da Riccardo Zucconi (FdI), ma dichiarato inammissibile da parte della Commissione Attività produttive della Camera.

L’obbligo di stipula rimane dunque confermato a partire dal 31 marzo.

In allegato potete scaricare le slide utilizzate dal relatore Filippo Sala di Axa Assicurazioni durante il nostro webinar: “Polizze catastrofali: gli obblighi per le imprese”, tenutosi il 26 marzo scorso. 

(MS/am)




Da aprile applicabili le nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica

Fra pochi giorni entrerà in vigore la versione 1.9 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, pubblicata lo scorso 31 gennaio. Le modifiche, che discendono da novità legislative, pur non essendo numerose, avranno un impatto significativo.
La più rilevante è certamente quella concernente le modalità con le quali dovrà essere presentata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione cui è tenuto il cessionario o il committente nell’ipotesi di mancata o irregolare fatturazione da parte del cedente o del prestatore, per non incorrere nella sanzione di cui all’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97.
La norma, così come modificata dal c.d. D.Lgs. “Sanzioni” (DLgs. 14 giugno 2024 n. 87), ha effetto a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Il procedimento di denuncia prevede che il soggetto passivo sia tenuto a comunicare l’omissione o irregolarità all’Agenzia delle Entrate “entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare”. Il cessionario o committente che non vi provveda è soggetto a una sanzione pari al 70% dell’imposta con un minimo di 250 euro.
L’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97 dispone che la comunicazione debba avvenire “tramite gli strumenti messi a disposizione” dall’Agenzia delle Entrate.
Dal prossimo 1° aprile tale comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando un file XML da trasmettere via Sistema di Interscambio, con codice tipo documento “TD29”.
In ordine alla compilazione, si evince dalla lettura delle specifiche tecniche che:
  • nel campo cedente/prestatore va riportato un soggetto diverso da quello indicato nel campo cessionario/committente, pena lo scarto del file con codice errore “00471”;
  • nel campo cedente/prestatore possono essere riportati soltanto i dati di operatori nazionali, non essendo ammesso un valore diverso da “IT” nell’elemento “IdPaese”; in caso contrario il file viene scartato con codice errore “00473”;
  • la compilazione del tipo documento prevede necessariamente l’indicazione del numero di partita IVA del cedente o prestatore; in caso contrario il file viene scartato con codice errore “00475”.
Ciò detto, sempre a decorrere dal 1° aprile, cambierà la descrizione del tipo documento “TD20”, che non contemplerà più il riferimento all’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97; da ciò potrebbe dedursi che per le omesse o irregolari fatturazioni commesse fino al 31 marzo 2025 sia ancora consentito utilizzare la procedura “tradizionale”.
Occorre, tuttavia, sottolineare che tale procedura era stata introdotta in presenza di un diverso assetto normativo, che prevedeva, da parte del cessionario/committente, il “previo versamento dell’imposta”, attualmente non richiesto. Ragion per cui si era stati propensi a ritenere che la modifica dell’art. 6 comma 8 avrebbe comportato una differente modalità di comunicazione.
Non risulta, sul punto, una presa di posizione ufficiale da parte dell’Amministrazione finanziaria, tuttavia, in base a segnalazioni giunte in redazione, alcuni soggetti che avevano inteso comunicare l’irregolarità inviando una PEC agli Uffici territoriali di competenza hanno ricevuto una lettera da tali Uffici in cui veniva loro comunicato che avrebbe potuto “essere valutato di utilizzare per la regolarizzazione in parola il tipo Documento TD20”.
Quanto al “TD20”, come detto, dal prossimo 1° aprile esso cambia descrizione, potendo ancora essere adottato in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a inversione contabile (art. 6 comma 9-bis del DLgs. 471/97) o nelle ipotesi di cui all’art. 46 comma 5 del DL 331/93 e in quelle assimilate.

Novità in tema di fattura semplificata
Tra le ulteriori novità contenute nelle specifiche tecniche alcune riguardano i regimi di franchigia.
Posto che dal 1° gennaio del 2025 è applicabile il regime transfrontaliero di cui alla direttiva Ue n. 2020/285 (recepita nel DPR 633/72 a opera del DLgs. 180/2024), è stato inserito il nuovo codice “RF20 – Regime transfrontaliero di Franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285)”.
Lo stesso DLgs. 180/2024 ha previsto per entrambi i regimi di franchigia (transfrontaliero e forfetario), dall’inizio dell’anno, la possibilità di emettere fatture semplificate per importi superiori a 400 euro (limite stabilito dall’art. 21-bis comma 3 del DPR 633/72 e dal DM 10 maggio 2019).
In ragione di questa nuova opportunità sono stati modificati i controlli sul file XML. In particolare, sarà ammesso il superamento di tale soglia non solo nel caso in cui si stia modificando una fattura già emessa e sia stato valorizzato il blocco “DatiFatturaRettificata”, ma anche qualora siano trasmessi file delle fatture semplificate contraddistinti dai codici RF19 (Regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014)) o RF20.

(MF/ms)




Moduli fotovoltaici: gestione a fine vita, sistemi collettivi

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato sul portale ministeriale la nuova versione delle “Istruzioni operative per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati“.

Il riferimento legislativo è il Decreto direttoriale n. 45 del 12 marzo 2025, che recepisce le novità introdotte dal Decreto Energia n. 181 del 2023 e dal provvedimento sulle Materie Prime Critiche (Dl 84/2024).

Le principali novità riguardano:

  • le modalità di calcolo per il raddoppio della quota trattenuta dal GSE (20 €/modulo) rispetto al valore della garanzia da versare al sistema collettivo (10 €/modulo);
  • una maggiore razionalizzazione delle casistiche di revamping totale e rilevante dei pannelli.
  • la presentazione delle istanze di adesione ai sistemi collettivi all’interno di due finestre temporali annuali; per l’anno in corso, la prima finestra temporale nell’ambito della quale comunicare l’avvenuta adesione ai sistemi collettivi sarà operativa a partire dal prossimo 1° aprile fino al 31 maggio 2025, mentre la seconda finestra decorrerà dal 1° luglio al 30 settembre 2025.
Si segnala la pagina web del centro di coordinamento RAEE per tutti i 5 raggruppamenti. I pannelli si trova nel raggruppamento R4.

(SN/am)

 




Da INL precisazioni in tema di sanzioni e di sicurezza macchine

L’ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha recentemente emesso una circolare che riguarda due aspetti diversi: da una parte le modalità di applicazione delle sanzioni in caso di violazioni dello stesso tipo, dall’altra alcuni chiarimenti in tema di requisiti sicurezza macchine, pre e post direttiva macchine.
Per consultazione diretta, si allega il testo integrale della circolare INL n. 2668 del 18 marzo 2025 “Modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea – Conformità macchine ante direttiva. Chiarimenti”. Qui si riporta in sintesi:

Sanzione
La circolare, dopo puntuale disamina, chiarisce che la violazione di più precetti rientranti in una medesima categoria non dà luogo ad un concorso materiale di illeciti ma ad una violazione unica. Viceversa, la violazione di più precetti rientranti in diverse categorie comporta la violazione di più illeciti

Macchine
Macchine ante Direttiva Macchine 89/392/CEE: chiarimenti in merito alla conformità delle macchine all’allegato V
1. La Direttiva Macchine 89/392/CEE, recepita con il d.p.r. n. 459/1996, ha previsto che le macchine immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996 devono obbligatoriamente essere dotate di marcatura CE, che sancisce il presunto rispetto dei requisiti di sicurezza per l’uso cui sono destinate.
2. Pertanto, per le macchine prodotte e utilizzate prima del 21 settembre 1996, la normativa di riferimento resta il d.lgs. n. 81/2008 che, all’art. 70 comma 2 stabilisce che “le attrezzature di lavoro […], devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V”.
3. Di conseguenza il datore di lavoro deve valutare i requisiti di sicurezza posseduti dall’attrezzatura di lavoro in base all’allegato V, nell’ambito del processo di valutazione dei rischi.
4. Il Legislatore non ha previsto, in capo al datore di lavoro l’obbligo di affidarsi, per la verifica di tale conformità ad un tecnico abilitato, il quale attesta la rispondenza dell’attrezzatura di lavoro ai requisiti previsti all’allegato V del d.lgs. n. 81/2008; di conseguenza, la mancanza dell’attestazione a firma di un tecnico abilitato per le attrezzature “ante direttiva” non costituisce presupposto per accertarne la non conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V del citato decreto.
5. Pertanto, in sede di ispezione, si deve verificare, oltre alla corretta valutazione dei rischi, la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.
Macchine ante d.p.r. n. 459/1996: libretto d’uso e manutenzione
Le macchine ed attrezzature costruite e/o immesse sul mercato antecedentemente all’entrata in vigore del d.p.r. n. 459/1996 non sono soggette alla redazione da parte del costruttore del libretto di uso e manutenzione, obbligo introdotto dalla richiamata normativa e ribadito dal successivo d.lgs. n. 17 del 27/01/2010.
Ciò premesso, si ritiene non obbligatoria la redazione integrale del manuale di uso e manutenzione, ma è necessario che il datore di lavoro predisponga schede tecniche/procedure o istruzioni operative, nelle quali siano riportate le norme comportamentali e le misure di sicurezza adottate e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori (allegato V, punto 9.2, d.lgs. n. 81/2008).
Altre norme sulla stessa materia:

  • Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 febbraio 2025 / Circolare n. 2668 del 18 marzo 2025
    • Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2022 / Indicazioni operative attività di controllo e vigilanza D.lgs. 81/2008
    • D.P.R. 24 Luglio 1996 n. 459 Sostituito da: Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17
    • D.lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
 (SN/am)