1

Rischi fisici: misurazione del rumore interno e delle vibrazioni NUOVO SERVIZIO CONFAPI LECCO SONDRIO

Confapi Lecco Sondrio può supportare la gestione della sicurezza nelle imprese con numerosi servizi, elencati nel sito dedicato dell’associazione: clicca qui.

Con riferimento agli obblighi che riguardano il controllo dei rischi fisici, in particolare:

  • RUMORE INTERNO
  • VIBRAZIONI
Segnaliamo la possibilità di avvalersi di tecnici qualificati, con la strumentazione necessaria per rilevare il livello sonoro e le vibrazioni a cui sono soggetti i lavoratori che svolgono talune mansioni. Si segnalano le  pagine Inail di riferimento che contengono tutti i dettagli sugli effetti dell’esposizione a questi rischi e il PAF Portale Agenti Fisici, per approfondimenti sulle modalità di misurazione di questi rischi.

Inail rumore

Inail vibrazioni

Portale agenti fisici

Le attività del servizio Confapi includono:

1) presa visione dei documenti già esistenti e dei rischi di mansione, in collaborazione con il personale addetto alla sicurezza in azienda;
2) rilevazione strumentale del rumore e/o delle vibrazioni, nelle normali condizioni di lavoro, e raccolta dati sui tempi di esposizione dei lavoratori;
3) stesura della relazione, comprensiva delle conclusioni sul livello di rischio per ogni mansione e sulle raccomandazioni per minimizzare il rischio alla fonte/sorgente e per ridurre gli impatti sull’uomo, tramite adeguate istruzioni di lavoro e dispositivi di protezione.

Per maggiori informazioni e per un eventuale preventivo rivolgetevi in associazione scrivendo a servizi@confapi.lecco.it , o chiamando 0341.282822.

(SN/am)




Definitivo il modello 730/2025

Con il provvedimento n. 114763, pubblicato il 10 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2025.

Il modello definitivo arriva quindi a una settimana dal termine massimo fissato, per il solo anno 2025, al 17 marzo dall’art. 3-bis comma 3 del DL 202/2024 convertito.

L’art. 1 comma 1 del DPR 322/98 prevede ordinariamente, invece, che i modelli di dichiarazione semplificata siano approvati entro il mese di febbraio dell’anno in cui devono essere utilizzati.

Continua il progressivo ampliamento dell’ambito applicativo del modello 730 e, in attuazione dell’art. 2 comma 1 del DLgs. 1/2024, possono essere dichiarati nel nuovo “quadro M” i redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e la rivalutazione dei terreni e nel nuovo “quadro T” le plusvalenze di natura finanziaria. La novità era emersa già dal modello in bozza.

Da quest’anno, dunque, i redditi assoggettati a tassazione separata vanno indicati nel quadro M anziché nel quadro D. In particolare, i rimborsi di oneri per i quali si è fruito della detrazione in anni precedenti vanno indicati nel rigo M3 (ad esempio, rimborsi di spese sanitarie portati in detrazione negli anni precedenti al 2024).

Alcune novità riguardano anche le locazioni brevi: i redditi derivanti da contratti di locazione breve sono infatti assoggettati a imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota al 26% nel caso di opzione per tale tipo di regime; la predetta aliquota è ridotta al 21% per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Per i contratti di locazione per finalità turistiche e per i contratti di locazione breve, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve indicare nella sezione III del quadro B il codice identificativo nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo.

Tra le altre novità con impatto sul modello 730/2025 si segnalano:

  • il nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di CD e IAP. Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, non concorrono ovvero concorrono parzialmente alla formazione del reddito complessivo;
  • la rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: per il solo periodo d’imposta 2024 è innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
  • le modifiche riguardanti il lavoro sportivo dilettantistico e professionistico, che dal 31 luglio 2024 non può generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo.
Entrano nel 730/2020 anche il bonus “Natale” – indennità di 100 euro per l’anno 2024, ai titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro a determinate condizioni – e il trattamento integrativo che spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell’anno, se l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro.

Vengono inoltre rimodulate le detrazioni per oneri: per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, è prevista una riduzione di 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024.

Quanto, invece, alle detrazioni “edilizie”:

  • per le spese rientranti nel superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70%. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale;
  • per le spese sostenute nel 2024 relative ad interventi rientranti nel sismabonus o finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020, la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo;
  • per le spese superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è possibile optare per la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo mediante presentazione di una dichiarazione integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. L’opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta è versata, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi.
 

(MF/ms)




Mud 2025: disponibile il software per il MUD telematico

Ecocamere ha comunicato nel suo portale che sono stati aggiornati tutti gli strumenti per permettere di redigere le dichiarazioni MUD da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Dal 10 marzo 2025 è scaricabile il software per Ia compilazione deIIe Comunicazioni MUD (Rifiuti, imbaIIaggi, veicoIi fuori uso, Rifiuti da apparecchiature eIettriche ed elettroniche) adeguato alle modifiche introdotte dal DPCM 29 gennaio 2025 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2025.

Il software consente di compilare le comunicazioni ed esportare il file contenente i dati da trasmettere alle Camere di commercio attraverso il portale MUD Telematico.

Confapi può supportare gli associati nell’adempimento, consultate le circolari specifiche sulle modalità e sul servizio e scrivete a silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)




Misurazione del radon nei comuni prioritari: scadenza marzo 2025

Come si anticipava anche in altre comunicazioni, il gas radon è diventato da tempo un “osservato speciale”: si tratta infatti di un gas di origine naturale che ha la caratteristica di potersi accumulare nei locali inferiori e non sufficientemente areati degli edifici, portando un rischio a volte significativo per la salute delle persone.

 

Regione Lombardia ha mappato da tempo le cosiddette “aree prioritarie”, la lista dei comuni coinvolti (circa 90) è direttamente consultabile all’apposito link. I Comuni prioritari della Prov di Lecco sono 6, in Prov di Sondrio sono 22, in Prov di Bergamo addirittura una trentina.

La normativa vigente impone la verifica del livello di rischio dovuto alla presenza di radon e l’adozione di eventuali misure di prevenzione. A marzo 2025 scadono i 18 mesi previsti dalla normativa per misurare i livelli di radon e adottare le misure di risanamento, nei locali interrati e nei piani terra abitati degli edifici nelle aree prioritarie. Nelle altre zone, il rischio è più basso ma non è nullo e pertanto la valutazione del rischio è un impegno da svolgere e da documentare a livello di DVR Documento di Valutazione dei Rischi.
Per aiutare le imprese che non hanno ancora affrontato questo tema, si segnalano i siti web che contengono le informazioni più utili:

Sito ministeriale in materia di radon

Regione Lombardia e ARPA

Piattaforma GERI (GEstione Radon Indoor)

Le comunicazioni Confapi precedenti su questa materia sono due:

Si segnala inoltre che è in programma un seminario tecnico in aprile 2025.

 

Infine si ricorda che potete rivolgervi in associazione per assistenza specifica: 0341.282822, silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)

 




Mud 2025: comunicazione ordinaria e semplificata con Confapi Lecco Sondrio

Ogni anno le attività produttive sono tenute alla dichiarazione dei rifiuti prodotti nell’anno precedente.
Nell’apposita pagina camerale sono evidenziati i casi esenti, limitati a imprese che gestiscono solo rifiuti non pericolosi e che hanno meno di 10 addetti.  

Le norme prevedono che l’adempimento possa essere svolto attraverso due modalità: ordinaria e semplificata. La comunicazione semplificata può essere utilizzata dai soli dichiaranti per i quali ricorrono contemporaneamente queste condizioni:

  • sono produttori iniziali di non più di 7 rifiuti;
  • i rifiuti sono prodotti nell’unità locale a cui si riferisce la dichiarazione;
  • per ogni rifiuto prodotto non si utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari.
La comunicazione semplificata non può essere compilata da:
  • gestori di rifiuti (soggetti che effettuano attività di recupero, smaltimento e trasporto);
  • produttori di rifiuti che li producono fuori dall’unità locale.
 
Novità: dal 2025 l’accesso al portale per la compilazione delle Comunicazioni Rifiuti potrà avvenire esclusivamente tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta nazionale dei servizi (CNS) o carta d’identità elettronica (CIE) intestati a persona d’impresa/ente o altro soggetto delegato alla compilazione della comunicazione. Gli utenti che in precedenza hanno utilizzato credenziali di tipo user/password, una volta fatto l’accesso tramite SPID, CIE o CNS, potranno recuperare le dichiarazioni compilate negli anni passati, con il precedente account, usando la funzionalità “Collega utenti user/password”.
 
Comunicazione semplificata
Compilazione a pc dei campi previsti, stampa e firma, trasmissione via pec di un unico pdf
Si scarica dal sito dedicato il pdf con le istruzioni (creazione di un solo documento formato pdf).

Si trasmette via Pec all’indirizzo unico “comunicazionemud@pec.it” il file ottenuto in formato pdf
Si pagano i diritti di segreteria: 15 euro
Chi desidera assistenza nella comunicazione semplificata può chiedere supporto all’associazione chiamando o scrivendo a silvia.negri@confapi.lecco.it

Comunicazione ordinaria
Compilazione digitale e trasmissione telematica
Le istruzioni si trovano sul sito mud telematico.

Si esegue la compilazione digitale tramite il programma apposito e si procede alla trasmissione telematica
Si pagano i diritti di segreteria: 10 euro
Per chi desidera affidare la comunicazione ordinaria ad un soggetto esterno all’azienda, consultare la circolare Api dedicata al Servizio compilazione Mud ed eventualmente richiederlo scrivendo a silvia.negri@confapi.lecco.it .

Le informazioni generali sul tema si trovano sul sito Ecocamere e sul sito del ministero.

Api servizi è disponibile per supportare questa attività, potete richiedere supporto in azienda, scrivendo a silvia.negri@confapi.lecco.it con la quale concordare tempi e costi, oppure assistenza alla compilazione esterna scrivendo a servizi@confapi.lecco.it per ricevere il preventivo e la scheda dei dati da trasmettere.

(SN/am)

 




Rottamazione Quater

Con un comunicato stampa dell’11 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso nota l’approvazione e la messa a disposizione dell’applicativo telematico per chiedere la riammissione alla rottamazione dei ruoli la cui domanda va presentata entro il 30 aprile 2025.

Sono altresì state pubblicate alcune FAQ relative all’argomento.

L’art. 3-bis del DL 202/2024 conv. L. 15/2025 ha previsto una riammissione alla rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022 (c.d. rottamazione-quater) riservata ai soggetti che avevano presentato la dichiarazione entro il 30 giugno 2023 e che, al 31 dicembre 2024, sono decaduti per irregolarità nei pagamenti.

Non si tratta di una nuova rottamazione dei ruoli né di un ampliamento della precedente, pertanto come rammentato nelle FAQ la riammissione non può riguardare:

  • carichi che non erano stati inclusi nella originaria domanda;
  • carichi che non potevano rientrare nella domanda originaria, in quanto consegnati oltre il 30 giugno 2022.
Sempre nelle FAQ si ribadisce che la riammissione concerne i contribuenti che non solo hanno presentato domanda per la rottamazione-quater, ma che sono decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate al 31 dicembre 2024, quindi:
  • sono riammessi i debitori che per le rate in scadenza sino al 31 dicembre 2024 sono decaduti per tardivo, insufficiente od omesso pagamento di una o più rate (anche se non hanno pagato nulla sempre che abbiano presentato la domanda, aspetto messo in evidenza nelle FAQ);
  • non sono riammessi i debitori che hanno pagato nei termini le rate oppure le hanno pagate tardi ma senza sforare il limite di tolleranza dei cinque giorni di cui all’art. 1 comma 244 della L. 197/2022 (rimane, per questi debitori, l’obbligo di pagare la rata scaduta a fine febbraio e le successive, secondo il piano di rateazione ordinario).
La decadenza deve specificamente riguardare la rottamazione-quater ex L. 197/2022, quindi non sembra possano essere riammessi i debitori decaduti dalla rottamazione-ter ex DL 119/2018 o dal saldo e stralcio ex L. 145/2018 (salvo questi debitori avessero poi presentato domanda per la rottamazione-quater).

Le modalità di accesso alla riammissione sono molto simili alla rottamazione-quater.

Infatti, la trasmissione della domanda (il cui termine come detto scade a fine aprile) può avvenire solo in via telematica, utilizzando l’applicativo presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, fruibile anche da coloro i quali non sono in possesso della “identità digitale” nella c.d. area pubblica.

Il modello non va quindi trasmesso per posta elettronica, essendo ciò previsto solo per i debitori soggetti a procedura di sovraindebitamento. Occorre specificare i recapiti (indirizzo o PEC) e allegare copia di un documento di identità unitamente alla dichiarazione sostitutiva se si accede senza passare dall’area riservata.

Gli intermediari abilitati possono presentare domanda dall’area riservata “EquiPro” con le credenziali Entratel.

Onde presentare la domanda, se si passa attraverso la c.d. area pubblica bisogna indicare il numero della “Comunicazione delle somme dovute” che era stata inviata al debitore. Inoltre, bisogna indicare i numeri delle cartelle di pagamento/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito compresi in tale comunicazione.

Invece, se si entra nella c.d. area riservata è sufficiente indicare i numeri delle cartelle di pagamento/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito per i quali si intende beneficiare della riammissione.

Da ciò sembra potersi dedurre che il debitore possa beneficiare della riammissione in merito anche solo ad alcuni debiti indicati nell’originaria domanda, onorando gli altri nelle forme ordinarie oppure continuando a coltivare il contenzioso con riferimento a questi.

Pertanto, se la domanda comprendeva cinque cartelle, è possibile fruire della riammissione per tre.

A un primo esame delle informazioni presenti sul sito, non è invece chiaro se si possa “spacchettare” la domanda di rottamazione originaria, ottenendo così due piani di dilazione relativi a debiti contenuti nella medesima domanda, in modo che, se si decade da uno l’altro rimanga in piedi.

Il carico potrà essere dilazionato in 10 rate di pari ammontare scadenti:

  • le prime due il 31 luglio 2025 e il 30 novembre 2025;
  • le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
Si può pagare in una soluzione entro il 31 luglio 2025.

Il tardivo versamento delle rate, contenuto nei cinque giorni, non ha effetti pregiudizievoli (art. 1 comma 244 della L. 197/2022, richiamato dall’art. 3-bis).

Presentata la domanda il debitore è considerato adempiente e non possono essere disposti pignoramenti né fermi o ipoteche e, inoltre, non opera il blocco dei pagamenti delle P.A. e può essere rilasciato il DURC.

Rimangono i fermi e le ipoteche adottati alla data della domanda, mentre non possono proseguire le procedure esecutive immobiliari avviate, salvo ci sia stato incanto con esito positivo.
 

(MF/ms)




Valute estere febbraio 2025

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di Febbraio 2025 (Provv. Agenzia delle Entrate del 12 marzo 2025)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di febbraio 2025 come segue:

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 140,6062
Peso Argentino 1100,5537
Dollaro Australiano 1,6528
Real Brasiliano 6,0053
Dollaro Canadese 1,4893
Corona Ceca 25,0767
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,5749
Corona Danese 7,4592
Yen Giapponese 158,087
Rupia Indiana 90,6346
Corona Norvegese 11,6574
Dollaro Neozelandese 1,8337
Zloty Polacco 4,1722
Sterlina Gran Bretagna 0,83071
Nuovo Leu Rumeno 4,977
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0413
Rand (Sud Africa) 19,2451
Corona Svedese 11,2474
Franco Svizzero 0,9413
Dinaro Tunisino 3,311
Hryvnia Ucraina 43,3436
Forint Ungherese 403,1285
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di febbraio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
 




Bilancio di sostenibilità per le Pmi: le semplificazioni proposte dal pacchetto Omnibus

La Commissione Europea ha presentato lo scorso 26 febbraio 2025 il c.d. Pacchetto Omnibus, che passa ora all’approvazione del Parlamento Europeo, il quale mira a rivedere e semplificare le principali normative in materia di sostenibilità aziendale.

Le diverse normative comunitarie, sin qui emanate per promuovere la sostenibilità e la responsabilità ambientale delle imprese, come la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e il Regolamento sulla Tassonomia, hanno oggettivamente introdotto importanti complessità, che hanno destato preoccupazioni tra le aziende, in particolare tra le piccole e medie imprese (PMI). Il Pacchetto Omnibus ha, dunque, come obiettivo quello di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, mantenendo al contempo gli ambiziosi obiettivi del Green Deal europeo.

Il Commission Work Programme 2025 prevede diverse iniziative di semplificazione e snellimento normativo e burocratico. Il primo pacchetto, c.d. Omnibus, di cui ci occupiamo, interviene sulle normative di sostenibilità, modificando i requisiti di applicabilità delle direttive sulla rendicontazione e sulla tassonomia e prevedendo slittamenti dell’entrata in vigore.

Vediamo quali sono queste modifiche.

In primo luogo, si assiste ad una notevole restrizione del campo d’applicazione della CSRD.

Gli obblighi di rendicontazione, ad oggi diretti alle imprese con più di 250 dipendenti, si applicherebbero solo alle grandi imprese con più di 1.000 dipendenti (fermo restando il limite di fatturato superiore a 50 milioni di euro o l’attivo di bilancio superiore a 25 milioni di euro). Verrebbero, inoltre, escluse le PMI quotate.

Secondo il documento di accompagnamento del provvedimento, questo ridurrebbe il numero di imprese soggette di circa l’80%.

In secondo luogo, la Commissione ha presentato, in una proposta separata e parallela, lo slittamento di 2 anni dell’entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione per:

  • le grandi imprese che non sono enti di interesse pubblico e che hanno più di 500 dipendenti, ad oggi obbligate a presentare il bilancio di sostenibilità nel 2026 con riferimento all’esercizio 2025 (c.d. wave 2);
  • le PMI quotate, ad oggi obbligate a presentare il bilancio di sostenibilità nel 2027 con riferimento all’esercizio 2026 (wave 3).
L’obiettivo di questa proposta di rinvio è evitare che alcune imprese siano obbligate a rendicontare per l’anno finanziario 2025 o 2026, per poi essere successivamente esonerate da tale obbligo, e di consentire agli Stati membri di raggiungere un accordo che garantisca in tempi rapidi chiarezza giuridica alle imprese attualmente soggette a CSRD.

Infine, anche per le aziende che resteranno obbligate alla rendicontazione di sostenibilità, viene previsto un alleggerimento dei contenuti di informativa obbligatoria, tramite un intervento di modifica del Regolamento 2023/2772, che riguarda i principi ESRS, che dovrebbero risultare molto snelliti.

La Commissione, tuttavia, rinuncia alla spinta propulsiva che le tematiche ESG possono infondere alle imprese europee, se correttamente interpretate.

Viene, quindi, prevista un’attenzione particolare alle aziende che non rientreranno più nell’ambito della CSRD (con meno di 1.000 dipendenti), per le quali la Commissione intende adottare ufficialmente, tramite atto delegato, uno standard di rendicontazione volontaria, basato sullo standard per le PMI (VSME) elaborato dall’EFRAG.

Tale standard fungerà da scudo, limitando le informazioni che le banche, o le aziende che rientrano nell’ambito della CSRD, possono richiedere alle aziende nelle loro catene del valore con meno di 1.000 dipendenti.

Ulteriori importanti proposte di semplificazioni si assistono anche sul fronte della Direttiva sulla Due Diligence (CSDDD), che obbliga le aziende ad effettuare verifiche in tema di rispetto dei diritti umani dei lavoratori lungo la propria catena del valore. Viene, innanzitutto, proposto lo slittamento generalizzato di un anno per l’entrata in vigore della Direttiva, ma soprattutto vengono limitati i doveri di diligenza alla prima linea della catena, ossia alle imprese con cui si intrattengono rapporti commerciali diretti.

La Commissione prevede, infine, una profonda revisione della Tassonomia, intervenendo con una riduzione di circa il 70% degli indicatori da calcolare per dimostrare l’allineamento delle attività alla sostenibilità ambientale.
 

(MF/ms)




Convenzione trasporti Fedex: istruzioni per spedizioni in Irlanda del Nord

Segnalazione per gli utilizzatori della piattaforma FEDEX per i servizi di trasporto internazionale

I dettagli nella descrizione sono ormai obbligatori in tutte le applicazioni di spedizione di Fedex, ma questo adempimento si rende oltremodo necessario in caso di servizi tra l’Irlanda del Nord e i mercati dell’Unione Europea poiché le spedizioni potrebbero viaggiare attraverso la Gran Bretagna, il che significa che escono e rientrano nell’Unione Europea.

Durante la creazione della Lettera di Vettura Aerea  si prega inserire:
 

Descrizione accurata dei beni
Peso
Unità di misura del peso
Quantità
Unità (ad es. numero di colli all’interno della spedizione)
Valuta e valore ai fini doganali per ciascun articolo della spedizione
Paese di fabbricazione
 

Gli stati membri dell’Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

(MS/ms)
 




Bonus 4.0, chiarimenti sull’invio della comunicazione preventiva

Il contribuente è tenuto a presentare la comunicazione preventiva se l’investimento agevolabile con il bonus 4.0 è “iniziato” prima del 30 marzo 2024 ma è stato “realizzato” dopo.

È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 69 del 7 marzo.

Nella fattispecie oggetto di interpello, l’impresa ha effettuato in data 17 gennaio 2024 l’ordine di acquisto dell’attrezzatura agevolabile con il bonus investimenti 4.0.

L’attrezzatura è stata fatturata il 17 aprile 2024 e interconnessa al ciclo produttivo il 6 maggio 2024.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver riportato il contenuto dell’art. 6 del DL 29 marzo 2024 n. 39, che ha introdotto gli obblighi di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per investimenti 4.0 ex art. 1 commi 1057-bis-1058-ter della L. 178/2020, e del DM 24 aprile 2024, che ne ha approvato i modelli di comunicazione, ha sintetizzato il quadro normativo.

L’Agenzia ha rilevato che, per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti.

Per gli investimenti effettuati a decorrere dall’entrata in vigore del DL n. 39/2024 (30 marzo 2024), il contribuente è invece tenuto:

  • alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito (cfr. art. 6 comma 1 del DL 39/2024); a tale scopo, va compilato e inviato l’apposito modulo disponibile sul sito del Gestore dei servizi energetici (c.d. “GSE”);
  • alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un’altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.
L’Agenzia delle Entrate ha poi richiamato la risposta a interpello 16 dicembre 2024 n. 260, con la quale è stato chiarito che la normativa di riferimento non dispone che le comunicazioni in parola siano effettuate entro un termine perentorio a “pena di decadenza”, con l’effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito, che sorge con la realizzazione degli investimenti, ma solo la sua concreta “fruizione” in compensazione.

La trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta, quindi, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.

Quanto alla definizione di “periodo di realizzazione” degli investimenti, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il GSE, con una FAQ pubblicata sul proprio sito il 6 dicembre 2024, ha precisato che:

  • la data iniziale deve coincidere con la data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili;
  • la data finale deve coincidere con la data (presunta in caso di comunicazione preventiva) di completamento degli investimenti.
Sulla base di quanto esposto, l’Amministrazione finanziaria, nella risposta in commento, ha ritenuto non condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente di presentare la sola comunicazione a consuntivo, in quanto l’investimento non è stato realizzato a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024.

Infatti, sebbene l’ordine giuridicamente rilevante sia stato effettuato in data anteriore al 30 marzo 2024, l’attrezzatura è stata fatturata il 17 aprile 2024 e interconnessa al ciclo produttivo il 6 maggio 2024. La data di realizzazione dell’investimento è quindi successiva al 30 marzo 2024 e il contribuente è tenuto a presentare sia la comunicazione preventiva che la comunicazione di completamento dell’investimento.
 

(MF/ms)