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Anagrafe dei rapporti finanziari: le comunicazioni per la gestione delle holding di partecipazione

Uno degli adempimenti connessi alla gestione delle holding di partecipazione riguarda le comunicazioni da inviare all’Anagrafe dei Rapporti Finanziari

L’art. 10, comma 10, D.Lgs. n. 141/2010, ha espressamente incluso tra i soggetti obbligati anche le società di partecipazione non finanziaria, superando definitivamente l’impostazione che circoscriveva l’adempimento ai soli intermediari finanziari in senso stretto. La disposizione impone a tali soggetti l’effettuazione di 2 distinte tipologie di comunicazioni:  

  • una comunicazione periodica, con cadenza mensile, avente a oggetto i rapporti di natura finanziaria intrattenuti con le controparti, e; 
  • una comunicazione annuale integrativa, concernente i saldi, al 31 dicembre, di specifiche categorie di rapporti. 

L’obbligo prescinde dalla forma giuridica adottata, risultando pertanto applicabile anche alle holding costituite in forma di società di persone o di società semplice, laddove ricorrano i presupposti sostanziali richiesti dalla norma. 

La prima questione da affrontare concerne l’individuazione del momento a partire dal quale sorge l’obbligo comunicativo, diverso a seconda che la società di partecipazione non finanziaria sia qualificabile come holding “statica” oppure “dinamica”

Le prime, generalmente identificate dal codice ATECO 64.21.00 (attività delle società di partecipazione), si limitano alla detenzione di partecipazioni, senza svolgere attività ulteriori nei confronti delle partecipate. Le seconde, invece, oltre alla funzione di investimento, esercitano attività di direzione e coordinamento, forniscono servizi accentrati (amministrativi, finanziari, di pianificazione strategica) e di norma assumono come codice ATECO il 70.10.00 (attività di sedi centrali). 

La distinzione non assume rilievo meramente descrittivo, ma incide direttamente sulla decorrenza dell’obbligo di comunicazione. 

Per le holding statiche l’adempimento sorge dalla data di costituzione, in quanto l’attività tipica è intrinsecamente riconducibile alla gestione di rapporti di natura finanziaria

Per le holding dinamiche, invece, la decorrenza è ancorata all’approvazione del bilancio dal quale deve emergere la prevalenza dell’attività finanziaria esercitata, circostanza che si verifica quando le immobilizzazioni di natura finanziaria sono pari almeno al 50% dell’attivo di bilancio. 

Sotto il profilo oggettivo, l’obbligo comunicativo riguarda tutti i rapporti di natura finanziaria intrattenuti dalla holding (il cui elenco completo è contenuto nell’Allegato n. 2 al Provvedimento n. 13352/E/2016) e le operazioni extra-conto, ovvero quelle poste in essere con una controparte con la quale non sussiste un rapporto di tipo continuativo. 

Una volta identificato cosa va comunicato e da quando, il passo successivo è capire come farlo. 

Preliminarmente è necessario che la holding si accrediti al SID (Sistema di Interscambio Dati) e comunichi la propria PEC al REI (Registro Elettronico Indirizzi) entro 30 giorni dalla data di costituzione (nel caso delle holding pure) o dalla data dell’approvazione del bilancio in cui si verifica la prevalenza dell’attività finanziaria (per le holding dinamiche). 

Si ricorda che, per quanto riguarda il SID, è direttamente la società a doversi accreditare, generare il proprio ambiente di sicurezza e ottenere il certificato triennale, non potendosi avvalere di un intermediario abilitato

Il passaggio successivo riguarda il primo invio periodico che deve ricomprendere tutti i rapporti di natura finanziaria in essere. 

Successivamente, entro l’ultimo giorno di ogni mese, vanno comunicate solo le variazioni intervenute (tipicamente le aperture di nuovi rapporti o le chiusure di quelli in essere) nel mese precedente e le eventuali operazioni extra-conto. 

Sulla base dei dati inviati, annualmente la holding riceverà a mezzo PEC la fotografia di consistenza che contiene l’elenco dei rapporti finanziari in corso alla data del 30 settembre dell’anno in corso

Questo documento permette agli operatori finanziari di verificare i dati comunicati ed eventualmente inviare delle comunicazioni di rettifica. 

Oltre agli invii mensili, la normativa prevede poi una comunicazione integrativa annuale, da trasmettere entro l’ultimo giorno del mese di febbraio, contenente i saldi al 31 dicembre dei rapporti di cash-pooling e delle operazioni extra-conto. 

In assenza di questa tipologia di operazioni la comunicazione integrativa non dovrà essere inviata

Sia le comunicazioni mensili che quella annuale non possono essere inviate da un intermediario, il quale potrà offrire supporto nella generazione dei file, ma questi poi dovranno essere inviati direttamente dalla holding via PEC all’indirizzo PEC: sid1@pcertagenziaentrate.it. 

Un ultimo aspetto da affrontare riguarda le sanzioni previste nel caso di mancato o errato invio delle comunicazioni. 

La violazione degli obblighi relativi all’invio delle comunicazioni mensili è punita, ai sensi dell’art. 10, comma 1-bis, D.Lgs. n. 471/1997, con una sanzione amministrativa che va da 1.500,00 euro a 15.000,00 euro che può essere ridotta alla metà se la trasmissione del file corretto avviene entro 15 giorni. 

Se l’errore riguarda invece la comunicazione integrativa, le sanzioni applicabili sono quelle previste dall’art. 11, D.Lgs. n. 471/1997, e vanno da un minimo di 250,00 euro a un massimo di 2.000,00 euro
 
(MF/ms)




Rentri: approvate alcune proroghe nel sistema di tracciabilità

Il Parlamento ha inserito nel Decreto Milleproroghe del 27/02/2026 tre novità che riguardano il Rentri. Si allega la scheda di Confapi Lecco Sondrio con le novità e si sintetizzano qui le tre proroghe:
  • Proroga utilizzo FIR cartaceo: può continuare ad essere emesso fino al 15 settembre 2026
  • Proroga delle sanzioni RENTRI: le sanzioni per mancata o incompleta trasmissione dell’xFIR al RENTRI si applicano solo a decorrere dal 15 settembre 2026
  • Geolocalizzazione mezzi – Categoria 5: l’obbligo di dotare i mezzi di trasporto di rifiuti pericolosi di sistemi di geolocalizzazione è prorogato al 30 giugno 2026
L’Associazione resta a disposizione e raccomanda di consultare sempre il sito del Rentri e il sito dell’albo gestori ambientali per tutte le comunicazioni ufficiali.

 

(SN/am)

 




Avvisi bonari: l’impatto dei relativi versamenti ai fini dell’emissione del DURC per le imprese appaltatrici

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 63 del 3 marzo 2026, ha fornito indicazioni ai fini del rilascio del DURF, affermando che rientrano nel calcolo della soglia del 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi anche i versamenti effettuati a seguito di avviso bonario, seppur a determinate condizioni.

La questione riguarda il DURF, il documento che attesta il possesso dei requisiti per la disapplicazione degli obblighi posti a carico delle imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici, la cui disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 17-bis del DLgs. 241/97.

In base a quanto previsto al comma 5 lett. a), le imprese comunicano al committente, allegando il relativo certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate (DURF), la sussistenza cumulativa, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della prevista scadenza di versamento, dei seguenti requisiti:

  • essere in attività da almeno 3 anni;
  • essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
  • avere eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni;
  • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali sono ancora dovuti pagamenti o non vi sono provvedimenti di sospensione; a tali fini non rilevano i piani di rateazione per i quali non è intervenuta la decadenza.

È importante, al riguardo, chiarire quali elementi possono essere ricompresi nella soglia del 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi.

In passato l’Agenzia, mediante la ris. 22 settembre 2020 n. 53, aveva chiarito che, a tali fini, vanno computati fra i versamenti anche l’IVA relativa alle operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti (art. 17-ter del DPR 633/72) o dell’inversione contabile (art. 17 del DPR 633/72), l’IVA teorica risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, ma assolta dall’ente controllante, nel caso di opzione per la liquidazione IVA di gruppo (art. 73 comma 3 del DPR 633/72) e l’imposta teorica corrispondente al reddito della società, imputato per trasparenza ai soci, i quali provvedono al pagamento dell’imposta, nell’ipotesi di opzione per la trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR).

Al contrario, le operazioni oggettivamente non imponibili IVA, come i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ex art. 9 del DPR 633/72, non rilevano ai fini del calcolo della soglia (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 29 aprile 2025 n. 123).

Il quesito posto alla base dell’interpello n. 63/2026 prende le mosse da una richiesta effettuata da una società che, dovendo ottenere il DURF per lavorare con committenti pubblici e privati, chiedeva se potesse ricomprendere nel calcolo dei “complessivi versamenti registrati nel conto fiscale” anche i pagamenti effettuati tramite modello F24 a seguito di avvisi bonari per controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72.

Secondo l’istante, i versamenti derivanti da avvisi bonari devono essere inclusi nel conteggio, quantomeno per la parte riferibile all’imposta, quindi al netto di sanzioni e interessi. Si tratterebbe, infatti, di somme che estinguono un debito di imposta che, anche se emerse a seguito di controlli, si riferiscono a tributi dovuti in sede di dichiarazione.

Rileva la data di effettuazione del pagamento

L’Agenzia, nel richiamare il quadro normativo e i chiarimenti già forniti con la circolare n. 1 del 12 febbraio 2020, conferma una lettura favorevole.

Nel documento viene messo in evidenza che i versamenti effettuati tramite F24 per la definizione delle comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 attestano la volontà del contribuente di adempiere ai propri obblighi tributari.

Di conseguenza, essi possono legittimamente concorrere nel calcolo della soglia del 10%, a condizione però che siano stati eseguiti nel triennio rilevante, ossia nel periodo compreso tra le date di inizio e fine dei periodi d’imposta cui si riferiscono gli ultimi tre modelli dichiarativi presentati.
 
(MF/ms)




Webinar Unionchimica Confapi: “La restrizione sulle microplastiche all’interno del regolamento Reach”

Unionchimica Confapi, in collaborazione con il MIMIT ed Enea, organizza un webinar dal titolo “La restrizione sulle microplastiche all’interno del regolamento Reach. La spinta del Regolamento Reach per la riduzione delle microplastiche intenzionalmente aggiunte nei prodotti”, che si terrà martedì 24 marzo alle ore 10.

Nel corso del webinar sarà illustrata la voce di restrizione n. 78, il suo campo di applicazione, i periodi transitori, le deroghe e gli obblighi di informazione introdotti dalla restrizione stessa.

Tutte le informazioni, incluso il link per la registrazione, sono disponibili sul sito dell’Helpdesk REACH al seguente link https://reach.mise.gov.it/eventi2/388-save-the-date-24-marzo-2024-webinar-enea-mimit-confapi-sulle-microplastiche.

Il link per partecipare sarà inviato solo dopo l’avvenuta registrazione.

In allegato il programma del webinar.

(SN/am)

 
 




Convenzione UNI – CONFAPI

Si comunica che anche per l’anno 2026 è stata rinnovata la  tra UNI e CONFAPI per rendere più accessibili e diffuse le norme tecniche per le PMI.

La convenzione prevede le seguenti agevolazioni:

  • Lo sconto del 15% sull’acquisto delle singole norme UNI – formato cartaceo o elettronico – i corsi e i servizi info-formativi UNITRAIN.
  • L’abbonamento annuale per la consultazione on line:
           € 200,00 + Iva Raccolta Completa norme UNI per aziende con meno di 50 dipendenti.

          € 300,00 + Iva Raccolta Completa norme UNI per aziende con più di 50 dipendenti e fatturato inferiore a 500 milioni di Euro

          € 140 € + Iva 22% per la consultazione delle norme UNI citate nelle Norme Tecniche delle Costruzioni, con la possibilità di acquisto a prezzo speciale e forfettario di Euro 15,00, più iva come di legge, per singola norma. L’elenco delle norme comprese è disponibile nella pagina di acquisto.

Le imprese che intendono usufruire delle condizioni agevolate devono inviare all’Associazione Territoriale di appartenenza il presente modulo compilato in ogni sua parte.

L’Associazione Territoriale, previa verifica della sussistenza delle condizioni vincolanti (iscrizione all’associazione e regolarità dei versamenti contributivi) , inoltrerà la richiesta validata a UNI.

UNI fornirà direttamente all’impresa interessata tutte le informazioni necessarie per registrarsi e completare l’adesione per acquistare on-line le norme o il servizio di abbonamento direttamente nello store UNI a mezzo carta di credito accettando il documento “Licenza d’uso dei Prodotti Digitali” e le “Condizioni Generali di Contratto per il Servizio di Vendita e fornitura dei Prodotti.”
 

L’accesso – riservato al cliente e inteso solo per uso interno – avviene tramite specifiche login e password personali non cedibili. Ogni combinazione di login e password dà diritto a un solo accesso contemporaneo alla banca dati delle norme.
Sono consultabili tutte le norme UNI, i recepimenti di norme EN nonché le adozioni italiane di norme ISO (sia i testi in vigore che quelli di edizioni ritirate e/o sostituite). L’aggiornamento delle norme avviene in continuo.
La consultazione può avvenire 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, tramite collegamento ad internet.
L’abbonamento dà diritto alla consultazione dei testi integrali delle norme, non al download dei file né alla stampa.
Il servizio di consultazione decorre dalla data di attivazione e resta attivo per 12 mesi.

(MS/ms)




Leghe con il piombo: disallineamento tra Adr e Seveso

Si porta all’attenzione delle imprese che trattano leghe contenenti piombo una criticità normativa legata alle scadenze previste da due norme diverse (ADR/M366 e Seveso III) che però si applicano alla stessa sostanza. 

In estrema sintesi: le imprese assoggettate dovrebbero adeguarsi alla Seveso entro il 1/09/2026 mentre il quadro ADR transitorio definito dall’M366 rimane valido fino al 31/08/2027.

Questo deriva dal fatto che dal 1° settembre 2025, in applicazione dell’ATP 22 del CLP, il piombo massivo è classificato come:

•                Aquatic Acute 1 – H400
•                Aquatic Chronic 1 – H410

Conseguentemente, ai sensi dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015, le imprese che detengono ≥100 t o ≥200 t di leghe contenenti piombo potrebbero essere assoggettate agli obblighi Seveso (soglia inferiore o superiore).
L’art. 13 del D.lgs. 105/2015 prevede un termine di 1 anno per l’adeguamento, portando la scadenza al 1° settembre 2026. Tuttavia, ciò determina un disallineamento temporale rispetto alla validità dell’Accordo M366, che rimane efficace fino al 31 agosto 2027.

Per informazioni sull’applicabilità delle norme Seveso III, consultare il sito ISPRA

Per informazioni sull’accordo multilaterale per il trasporto di merci, consultare il sito ministeriale

(SN/am)
 




GSE Conto termico 3.0: sospensione temporanea delle domande

Con riferimento alle opportunità derivanti dal cosiddetto “Conto termico 3.0” si segnala la sospensione temporanea della presentazione di nuove richieste di incentivo.

In data 3 marzo 2026 infatti, a seguito dell’elevato numero di richieste pervenute nei primi giorni di apertura del portale (le richieste pervenute ammontano a circa 1,3 miliardi di euro) il Gse ha ritenuto di adottare una sospensione prudenziale per compiere le attività di istruttoria e di verifica delle domande già presentate, nel rispetto dei limiti annuali di spesa previsti dal D.M. 7 agosto 2025 e al fine di garantire la sostenibilità degli impegni finanziari.

Il portale sarà riattivato non appena concluse le necessarie verifiche operative.

Tutte le informazioni sul conto termico si trovano sul sito del GSE

Si allega la comunicazione ufficiale della sospensione.
 
(SN/am)




Bando INAIL: apertura sportello fissata al 13 aprile 2026

Con riferimento al bando annuale INAIL che favorisce gli investimenti in sicurezza, sono state pubblicate le date ufficiali dello sportello per il bando ISI INAIL 2026:
  • Apertura: 13 aprile 2026
  • Chiusura: 28 maggio 2026 (ore 18:00)
Si segnala che il 13 aprile non è solo il giorno in cui si può iniziare a caricare i dati, ma è anche l’ultimo termine utile per inviare quesiti specifici all’INAIL. È necessario dunque sfruttare il prossimo periodo per avviare la raccolta documentale e verificare tutti i requisiti, in modo che, in caso di dubbi, si possa richiedere tempestivamente il parere dell’ente.

(SN/am)
 




GSE gruppi di autoconsumo e CER: aperta la funzionalità per l’erogazione del contributo Pnrr

Era attesa ed è finalmente attiva la funzionalità per la presentazione della richiesta di erogazione del contributo in conto capitale per i soggetti beneficiari di contributi PNRR come Comunità Energetiche o Gruppi di autoconsumo.
Lo ha recentemente annunciato il GSE attraverso una nota sul proprio sito.

La funzionalità viene abilitata dal GSE solo per i Soggetti Beneficiari titolari di impianti di produzione:

  • per i quali risulta emanato l’atto di concessione e sottoscritto l’atto d’obbligo;
  • entrati in esercizio e inseriti in configurazioni di autoconsumo per le quali il Soggetto Referente ha già presentato la richiesta di qualifica al GSE.
I soggetti beneficiari potranno inviare la richiesta di erogazione del contributo e i relativi allegati secondo quanto riportato nelle Istruzioni Operative per la rendicontazione delle spese.
Tutti i documenti necessari e le Guide interattive sono scaricabili nella sezione dedicata del sito GSE.
La richiesta è riservata ai beneficiari con impianti in esercizio, atto di concessione/obbligo sottoscritto e pratica di qualifica presentata. Le domande si gestiscono dal portale GSE.

(SN/am)




Rappresentanti fiscali: attivo il servizio di verifica dell’Agenzia delle Entrate

Dal 25 febbraio 2026 è attivo sul portale dell’Agenzia delle Entrate, il servizio di verifica dei rappresentanti fiscali in regola per essere nominati dagli operatori non residenti – anche stabiliti in Paesi extra-UE – per adempiere gli adempimenti IVA relativi a operazioni rilevanti nel territorio italiano.

Ciò in linea con la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 13/2024 (art. 4, comma 1, lettera a)).

In particolare, il nuovo servizio consente di riscontrare i riferimenti dei rappresentanti fiscali che hanno dichiarato la sussistenza dei requisiti soggettivi e prestato la garanzia, laddove prevista.

L’intervento legislativo del D.Lgs. n. 13/2024, integrando l’art. 17 del Decreto IVA, ha infatti disposto che i rappresentanti fiscali, o coloro che intendono ricoprire tale ruolo, sono tenuti a presentare la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti previsti e a prestare idonea garanzia in base al numero dei contribuenti rappresentati.

Il Mef con Decreto 9 dicembre 2024 ha individuato le condizioni che consentono di esercitare le funzioni di rappresentante fiscale secondo la disciplina riformata.

I provvedimenti firmati dal direttore dell’Agenzia il 14 e 17 aprile 2025 hanno dettato le istruzioni pratiche, rispettivamente:

  • per la prestazione della garanzia dell’art. 35, comma 7-quater del Decreto IVA da parte dei soggetti rappresentati;
  • per l’attestazione dei requisiti soggettivi e per la prestazione della garanzia da parte dei rappresentanti.
Sui requisiti, per esercitare il ruolo di rappresentante fiscale, occorre essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Decreto Mef n. 164/1999, e presentare – come anticipato – la garanzia prevista dall’art. 17 modificato del Decreto IVA, in relazione al numero dei soggetti rappresentati.

Condizione indispensabile per esercitare il ruolo di rappresentante fiscale è che la nomina risulti da atto pubblico, scrittura privata registrata o lettera annotata in apposito registro presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale dello stesso rappresentante.

Gli operatori rappresentati devono chiedere l’attribuzione di una partita IVA ad hoc tramite presentazione della dichiarazione di inizio attività con:

  • il modello AA9/12 se ditte individuali o lavoratori autonomi
  • il modello AA7/10 se soggetti diversi dalle persone fisiche.
La dichiarazione di inizio attività, con allegata la documentazione relativa alla nomina del rappresentante, deve essere presentata all’ufficio della direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale del nominato.

Se in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività è richiesta anche l’inclusione nell’archivio VIES, il soggetto non residente, non stabilito in Paesi UE/SEE, dovrà presentare – presso l’Ufficio della Direzione Provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del proprio rappresentante fiscale – la garanzia prevista dall’art. 35, comma 7-quater, del D.P.R. n. 633/1972, con le modalità stabilite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 14 aprile 2025, prot. n. 178713.

In sintesi, il nuovo servizio di verifica dei rappresentanti fiscali registrati in Anagrafe tributaria consente di consultare i riferimenti dei rappresentanti fiscali che hanno dichiarato la sussistenza dei requisiti soggettivi ed eventualmente prestato la garanzia prevista.
 

(MF/ms)