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Domicilio digitale anche per i cittadini

I cittadini possono eleggere il proprio domicilio digitale indicando un indirizzo di posta elettronica certificata nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Ciò, al fine di ricevere gli atti, gli avvisi, i provvedimenti e le cartelle non più per posta con raccomandata a./r. bensì in modalità telematica, con l’effetto di rendere più semplici e sicure le modalità di recapito delle comunicazioni.

L’articolo 60-ter, comma 5, D.P.R. 600/1973, così come inserito dall’articolo 1, D.Lgs. 13/2024, recante disposizioni “in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”, ha previsto che i cittadini persone fisiche, i professionisti e gli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in Albi, Elenchi, Registri professionali o nel Registro imprese – ossia i soggetti di cui all’articolo 6-quater, D.Lgs. 82/2005 – possono eleggere il domicilio digitale speciale presso il quale ricevere sia la notifica degli atti, avvisi e provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e comunicazioni dei quali la legge non prescrive la notifica.

L’articolo 1, D.Lgs. 13/2024, ha modificato,  altresì, l’articolo 26, comma 2, D.P.R. 602/1973, nonché introdotto l’articolo 26-bis, con conseguente estensione anche all’Agente della riscossione della disciplina relativa alla possibilità di utilizzo del domicilio digitale per la notifica e la comunicazione degli atti.

Per effetto degli interventi del Legislatore, l’Agenzia delle entrate:

  • con il provvedimento del 7.10.2024, ha regolato le modalità di comunicazione, variazione e revoca, attraverso le proprie funzionalità, dei dati del domicilio digitale speciale presso cui ricevere le notifiche e le comunicazioni;
  • con il comunicato stampa del 12.03.2025, ha pubblicizzato la messa a disposizione del servizio che consente di eleggere il domicilio digitale speciale, mediante l’accesso all’area riservata del proprio sito internet.
Il domicilio digitale va inteso come “un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento eIDAS», valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale” (ex articolo 1, comma 1, lettera n-ter), D.Lgs. 82/2005).

Colui che sceglie la nuova modalità non deve fare altro che accedere all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate con le credenziali Spid, Cie (Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e indicare il proprio “domicilio digitale”, cioè per l’appunto un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) o altro servizio di recapito certificato qualificato. Riceverà a quel punto, presso la stessa casella certificata, il codice necessario a validare l’operazione. Con le stesse modalità sarà, inoltre, possibile comunicare la variazione o la revoca del domicilio già registrato.

Le persone fisiche, i professionisti e gli enti di diritto privato non iscritti in albi, nel porre in atto la procedura di registrazione non possono indicare un indirizzo già associato ad altri.

La procedura è esclusa, invece, per i soggetti i cui indirizzi pec devono essere iscritti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (“Ini-Pec”).

In conclusione, il domicilio digitale speciale potrà dunque essere utilizzato:

  • dall’Agenzia delle entrate, per comunicare i propri atti, avvisi e provvedimenti, a decorrere dalla data di attivazione del servizio;
  • dall’Agente della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, nonché per l’invio delle comunicazioni e atti ex articolo 26-bis, D.P.R. 602/1973, riferiti a carichi allo stesso affidati dagli enti creditori, anche diversi dall’Agenzia delle entrate.
 

(MF/ms)




I nuovi codici Ateco 2025 nel proprio cassetto fiscale

Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2025, a seguito della pubblicazione del comunicato Istat nella Gazzetta ufficiale n. 302/2024.

La classificazione Ateco 2025, come indicato nel comunicato, è il “risultato di un processo di valutazione e integrazione delle richieste di modifica alla vigente classificazione ATECO, costituisce la versione nazionale della classificazione europea di riferimento NACE rev. 2.1 adottata con regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione (successivamente oggetto della rettifica 2024/90720 nella sua versione in lingua italiana), che modifica il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio”.
Dal punto di vista operativo, la nuova classificazione è attiva dal 1° aprile 2025, sia per i contribuenti, sia per le Pubbliche Amministrazioni che la utilizzano ai fini istituzionali.

L’Agenzia delle entrate, come indicato nella risoluzione n. 24/E/2025, pubblicata lo scorso 8 aprile 2025, al fine del recepimento della nuova classificazione Ateco 2025, che sostituisce l’aggiornamento precedente (“Ateco 2007 – Aggiornamento 2022”), ha adeguato le funzioni di acquisizione dei dati anagrafici e dei modelli dichiarativi.

L’Agenzia delle entrate ha, innanzitutto, evidenziato che i contribuenti possono verificare i codici Ateco collegati alla propria posizione fiscale, sia il codice prevalente sia i codici secondari, registrati in Anagrafe tributaria.

Tale verifica risulta possibile accedendo alla propria area riservata, mediante le credenziali Spid, Carta nazionale dei servizi (Cns), Carta di identità elettronica (Cie), ovvero mediante le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate.

Una volta effettuato l’accesso occorre consultare la propria anagrafica all’interno del cassetto fiscale.

Come indicato all’interno della risoluzione n. 24/E/2025, a decorrere dal 1° aprile 2025, tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti ad utilizzare i nuovi codici Ateco negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate.

Ne deriva che, per i contribuenti che devono ancora presentare la dichiarazione annuale Iva 2025, risulta possibile alternativamente:

  • Indicare i codici Ateco 2007, aggiornati nel 2022;
  • Indicare i codici Ateco 2025, avendo cura di riportare il codice n. “1” all’interno della casella denominata “Situazioni particolari” all’interno del frontespizio del modello dichiarativo, come previsto dalla faq pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate il 5 marzo 2025.

L’adozione, però, della nuova classificazione Ateco 2025 non comporta l’obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione dei dati.

Ne consegue che il contribuente può attendere la prima occasione di presentazione della dichiarazione di variazione dei dati, effettuata ai sensi degli articoli 35 e 35-ter, D.P.R. 633/1972, e dell’articolo 7, comma 8, D.P.R. 605/1973.

Fanno eccezione le ipotesi in cui specifiche disposizioni normative o regolamentari richiedono l’aggiornamento dei codici Ateco.

Infine si evidenzia che i modelli di dichiarazione di variazione dei dati sono i seguenti:

  • AA5/6 e AA7/10, per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • AA9/12, per i soggetti persone fisiche;
  • ANR/3, per l’identificazione diretta ai fini Iva dei soggetti non residenti.

Per i soggetti iscritti al Registro delle imprese, l’Agenzia delle entrate ricorda che la variazione deve essere comunicata attraverso la Comunicazione unica d’impresa (ComUnica).
 
(MF/ms)




Online il nuovo servizio di rettifica dei codici Ateco

Il processo di adattamento alla nuova classificazione ATECO 2025, operativa dallo scorso 1° aprile, comincia a entrare nel vivo; gli operatori economici alle prese con gli adempimenti fiscali di periodo devono infatti tenere conto sia delle precisazioni in merito diffuse dall’Agenzia delle Entrate, sia della riclassificazione dei codici attività, eseguita d’ufficio dalle Camere di commercio.

In linea generale, tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti a utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate; per quanto riguarda, ad esempio, le dichiarazioni annuali IVA 2025, da presentare entro il prossimo 30 aprile, è possibile indicare i codici ATECO 2007 – Aggiornamento 2022 oppure i nuovi codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello, secondo quanto chiarito da una FAQ del 5 marzo 2025.

L’Agenzia delle Entrate ha successivamente precisato, con la risoluzione n. 24/2025, che l’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli artt. 35 e 35-ter del DPR 633/72 e 7 comma 8 del DPR 605/73; tuttavia, il contribuente comunicherà i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025 in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati effettuata ai sensi di tali disposizioni, oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari.

Dal punto di vista amministrativo, le imprese interessate dall’aggiornamento dei propri codici attività vengono informate dell’avvenuto aggiornamento attraverso i consueti canali di comunicazione messi a disposizione dalla propria CCIAA.

I nuovi codici ATECO 2025 assegnati d’ufficio dalla Camera di Commercio potrebbero tuttavia non rispecchiare correttamente l’attività svolta dal singolo contribuente, considerato che la nuova classificazione introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti.

In tal caso, i singoli contribuenti possono comunicare alle Entrate una nuova codifica, nel caso in cui meglio rappresenti l’attività svolta, attraverso la comunicazione unica (ComUnica).

Nel diverso caso in cui il codice ATECO 2025 assegnato non sia pertinente e presenti una “corrispondenza multipla” è possibile utilizzare il nuovo servizio di Rettifica ATECO 2025, collegandosi al sito web https://rettificaateco.registroimprese.it/.

Come si legge sul sito, il servizio aggiorna i dati sulla Visura Registro Imprese, ma per aggiornare i codici ATECO presenti nell’Anagrafe Tributaria occorre in ogni caso inviare l’apposito modello attraverso una pratica di Comunicazione Unica.

La possibilità di rettifica mediante la particolare procedura è collegata al fatto che vi sono diversi casi in cui il codice ATECO 2007, preso a base per la riclassificazione, presenta corrispondenze con due o più codici ATECO 2025; si pensi, ad esempio, al codice ATECO 55.20.51, che nella versione 2007 è relativo all’attività di affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence.

Tali attività, nella versione ATECO 2025, sono state suddivise in quattro singoli codici ATECO (55.20.31, per le case religiose di ospitalità, 55.20.32, per le altre case sociali di ospitalità, 55.20.41, per i bed and breakfast, 55.20.42, per i servizi di alloggio in camere, case e appartamenti per vacanze).
Nel caso in cui la Camera di Commercio avesse assegnato, ad esempio, il codice ATECO 55.20.32 a un soggetto che in realtà svolge attività di bed and breakfast, sarà possibile utilizzare il servizio di rettifica, in modo da comunicare il codice ATECO 2025 corretto (nel caso di specie, il 55.20.41 in luogo del 55.20.32).

I casi di rettifica potrebbero essere frequenti, considerato che vi sono diverse fattispecie in cui a un codice ATECO 2007 corrispondono numerosi codici ATECO 2025 (il caso limite è rappresentato dal codice 47.99.10, utilizzato nella precedente versione dai venditori porta a porta, che nella versione 2025 presenta corrispondenze con 118 codici ATECO).

La rettifica può essere richiesta fino al 30 novembre 2025, da parte del titolare o legale rappresentante dell’impresa, che dovrà autenticarsi con la propria identità digitale (SPID, CIE, CNS); la domanda può essere presentata anche da un soggetto terzo per conto dell’impresa, a condizione che il file xml della richiesta sia firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante.

Una volta effettuata l’autenticazione, il servizio mostra tutte le localizzazioni dell’impresa che hanno un codice ATECO 2025 modificabile (si tratta, come sopra illustrato, dei codici con corrispondenza multipla); come chiarito in risposta a una FAQ sul sito web della piattaforma, il servizio permette di rettificare il codice ATECO 2025 quando la tabella di corrispondenza di Istat prevede più valori di conversione.

In altre parole, è possibile scegliere un codice ATECO diverso ma solo nell’ambito delle corrispondenze stabilite dall’ISTAT.
 
(MF/ms)




CCNL Comunicazione e Informatica Unigec Unimatica: rinnovo 2025

Si informano le aziende del settore grafico, informatico, cartaio e cartotecnico che, in data 8 aprile 2025, è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro Comunicazione Pmi tra Unigec/Confapi, Unimatica/Confapi, Slc – Cgil, Fistel – Cisl e Uilcom – Uil.
Il nuovo contratto, la cui ipotesi di accordo sarà sottoposta all’assemblea dei lavoratori entro il 10 maggio 2025, decorre dal 1° gennaio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2027.

Aumento retributivo
Sotto il profilo retributivo sono previsti i seguenti aumenti di retribuzione.
Per il settore Grafico/Informatico è previsto un aumento dei minimi di salario e stipendio per complessivi euro 150,00 sul livello 5°, da riconoscere secondo le seguenti decorrenze:
– euro 60,00 dal 1° gennaio 2025
– euro 60,00 dal 1° gennaio 2026
– euro 30,00 dal 1° gennaio 2027.
Per il settore Cartario/Cartotecnico è previsto un aumento dei minimi di salario e stipendio per complessivi euro 150,00 sul livello B2, da riconoscere secondo le seguenti decorrenze:
– euro 60,00 dal 1° gennaio 2025
– euro 60,00 dal 1° gennaio 2026
– euro 30,00 dal 1 ° gennaio 2027.
Per tutti gli altri livelli dei rispettivi sistemi di inquadramento i valori degli aumenti sono riparametrati.
Considerato che l’accordo è stato stipulato ad aprile, con la retribuzione dello stesso mese di aprile 2025 le aziende procederanno alla corresponsione degli arretrati dei minimi contrattuali riferiti ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025. Gli importi pro-quota riconosciuti non comporteranno alcun ricalcolo sugli istituti già liquidati nel periodo gennaio – marzo 2025.
 
Una tantum
Con la retribuzione riferita a giugno 2025 a tutti i lavoratori in forza al 1° gennaio 2025 sarà corrisposta a titolo di una tantum una somma forfettaria pari a 100,00 euro lordi. Tale importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta, indiretta e differita di origine legale o contrattuale. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale l’importo dell’una tantum verrà riproporzionato in base all’orario di lavoro pattuito.
 
Flex benefits
Per gli anni 2025, 2026 e 2027 l’importo destinato al welfare contrattuale per ciascun dipendente passa, transitoriamente, da euro 258,00 a euro 300,00. Le aziende che per l’anno 2025 hanno già proceduto a mettere a disposizione dei lavoratori l’importo previgente dovranno procedere al relativo conguaglio entro il 31 dicembre 2025.
 
Conservazione del posto in malattia
Per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della legge 68/99 il periodo di comporto viene aumentato di 90 giorni; durante tale ulteriore periodo di conservazione del posto di lavoro non decorreranno né la retribuzione, né l’anzianità di servizio.
 
Contratto a tempo determinato
In materia di contratto di lavoro a tempo determinato, vengono integrate le condizioni a fronte delle quali il contratto può avere una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi.
Tra le nuove ipotesi vi sono le seguenti:
– realizzazione di percorsi formativi, anche on the job, legati a processi di innovazione aziendale e/o riorganizzazione;
– potenziamento delle tecniche e competenze in ambito digitale.

Classificazione del personale
Considerato che la vigente classificazione del personale è stata realizzata in un contesto economico e competitivo oggi mutato, le parti hanno convenuto di istituire entro il 30 settembre 2025 un’apposita Commissione paritetica nazionale. Tale commissione dovrà aggiornare le attuali declaratorie previste dal contratto collettivo rispetto ai processi di trasformazione tecnologica e organizzativa in atto ed ai processi di sviluppo orizzontale e verticale della professionalità.
 
In allegato forniamo il testo dell’accordo di rinnovo e la relativa nota di approfondimento predisposta da Unigec Unimatica Confapi e, comprensiva delle nuove tabelle retributive.
Si precisa che le tabelle dei minimi di salario e stipendio da tenere in considerazione sono quelle riportate nella circolare esplicativa e nel verbale integrativo.

(FV/fv)




CCNL Legno Unital Confapi: minimi tabellare 2025

Si informano le aziende del comparto che, in data 14 aprile 2025, è stato sottoscritto l’accordo tra Unital Confapi e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil per l’adeguamento dei minimi tabellari relativi all’anno 2025 sulla base dell’indice IPCA.
Precisiamo che gli arretrati retributivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo vanno corrisposti in cifra fissa senza alcun ricalcolo sugli istituti contrattuali e legali già liquidati nei suddetti mesi.
In allegato il testo dell’accordo.

(FV/fv)




India e Medio Oriente Nuovi mercati per l’export lecchese

La Provincia del 15 aprile 2025, intervista a Angelo Crippa, export manager Rete Ufficio Estero. 




Contributo a copertura del costo delle garanzie del contratto di anticipazione Energy Release: proroga termine presentazione domande al GSE al 15 luglio

L’Arera (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) con delibera n. 583/2024/R/eel l’ARERA ha definito le regole per la richiesta del contributo per i clienti energivori a copertura dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia al GSE ai fini della partecipazione al contratto di anticipazione nell’ambito della procedura Energy Release. Tale contributo, pari a complessivi 100 milioni di Euro, può essere riconosciuto sugli aiuti “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831.

Il contributo può essere richiesto nella misura massima del 50% del costo della garanzia prestata su base annua, fino ad un massimale di 300.000 € per ogni impresa energivora nell’arco dei tre anni, considerati su base mobile, purché sia rispettato per ogni cliente energivoro il massimale “de minimis”.
La delibera dell’Arera specifica che il soggetto delegato per la valutazione delle richieste del contributo è il GSE.

I clienti energivori che sottoscrivono il contratto di anticipazione dell’Energy Release possono presentare istanza al GSE allegando idonea documentazione attestante i costi sostenuti per l’ottenimento della garanzia rilasciata annualmente al GSE.
Il GSE riconosce il contributo entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di competenza, eventualmente riproporzionato se le richieste saranno superiori ai 100 milioni di Euro.

Il termine per la presentazione al GSE della richiesta di contributo, in origine fissato al 30 giugno, è stato posticipato dall’Arera, con propria delibera n. 157/2025/R/eel, al 15 luglio di ogni anno.

(RP/rp)




Termini per l’emissione delle note di variazione sul 2024

Si avvicina il termine ultimo per presentare la dichiarazione IVA riferita all’anno 2024, da parte dei soggetti che ne sono obbligati. A norma dell’art. 8 del DPR 322/98, il modello IVA 2025 deve, infatti, essere presentato entro il 30 aprile 2025.

Il termine per presentare la dichiarazione annuale costituisce anche il riferimento per emettere le note di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del DPR 633/72.

La norma appena richiamata, difatti, contiene un espresso rinvio all’art. 19 del DPR 633/72 per quel che concerne l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA “corrispondente alla variazione”.

L’art. 19 comma 1 del DPR 633/72, a sua volta, stabilisce che il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto.

Alla luce di questi elementi, la circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018 ha indicato che:

  • la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa entro il termine di invio della dichiarazione annuale IVA riferita all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione;
  • il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui la nota è stata emessa e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
Il primo aspetto da esaminare concerne, dunque, il termine entro il quale le note di variazione devono essere emesse. Nel caso della dichiarazione IVA per il 2024, da presentare – come detto – entro il 30 aprile 2025, si deve avere riguardo alla data in cui il presupposto per la variazione in diminuzione si verifica (c.d. dies a quo).

Esso varia a seconda della fattispecie che legittima l’anzidetta variazione ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72.

Tra i casi più ricorrenti vi è l’assoggettamento del cessionario o committente insolvente a una procedura concorsuale.

Per le procedure avviate prima del 26 maggio 2021, ci si riferisce al momento in cui si ha certezza dell’infruttuosità della procedura concorsuale (da ultimo, risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 126/2024), mentre per quelle avviate dal 26 maggio 2021 compreso è la norma stessa a indicare che la variazione in diminuzione è possibile a partire dalla data in cui il debitore del corrispettivo non pagato “è assoggettato a una procedura concorsuale” (art. 26 comma 3-bis del DPR 633/72).

L’art. 26 comma 10-bis del DPR 633/72 individua il momento a partire dal quale il debitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale. Ad esempio, ci si riferisce alla sentenza dichiarativa di fallimento o alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (per la disciplina ex DLgs. 14/2019).

Nei casi di un sopravvenuto accordo tra le parti o di inesattezze della fatturazione, invece, il termine per emettere la nota è sganciato dal termine di presentazione della dichiarazione.

È possibile ricorrere alla nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 comma 3 del DPR 633/72, “con riferimento a quelle operazioni per le quali non è ancora decorso il limite temporale di un anno dalla data di emissione della fattura” (risposta a interpello n. 269/2023).

È essenziale valutare con attenzione i termini sin qui descritti poiché, decorso il termine per emettere la nota, i rimedi per il recupero dell’IVA assolta, da parte del cedente o prestatore, richiedono il rispetto di condizioni particolarmente stringenti. Il primo istituto cui ricorrere è la domanda di restituzione dell’imposta, ai sensi dell’art. 30-ter comma 1 del DPR 633/72, se la mancata emissione della nota di credito nei termini non è dipesa da una colpevole inerzia del soggetto passivo (circ. n. 20/2021 e, da ultimo, risposta a interpello n. 153/2024).

In alternativa, è ammesso il recupero dell’imposta assolta se è spirato il termine per emettere la nota di credito, avvalendosi della dichiarazione IVA integrativa “a favore”, ma questa può essere presentata solo laddove vi sia “la presenza di errori ed omissioni cui rimediare” (circ. n. 20/2021).

Una volta emessa la nota di variazione in diminuzione (entro il termine della dichiarazione IVA riferita all’anno in cui si è verificato il presupposto), il secondo aspetto da esaminare è il termine entro il quale è possibile detrarre l’imposta a credito emergente dal documento. Emessa tempestivamente la nota di variazione, “l’imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA di riferimento” (circ. n. 20/2021).

Dunque, ponendo il caso di una nota di credito che è stata emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2025, il diritto alla detrazione non deve essere esercitato per forza entro il termine della dichiarazione IVA riferita al 2024.

L’esercizio della detrazione può avvenire o nella liquidazione del periodo in cui la nota è stata emessa o, al più tardi, in sede di dichiarazione IVA relativa all’anno di emissione del documento (ossia la dichiarazione riferita al 2025, entro il 30 aprile 2026).
 

(MF/ms)




ISA 2025: approvati modelli e istruzioni

Sono stati approvati i modelli con cui i contribuenti comunicano all’Agenzia delle Entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo di imposta 2024; è previsto che, al solo fine di acquisire le informazioni utili alla elaborazione dei relativi ISA da applicare anche alle società tra professionisti, ovvero alle società tra avvocati, i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2024, hanno dichiarato redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente di determinate attività economiche, devono compilare il modello afferente quella specifica attività.

Premessa
Con Provvedimento del 17 marzo 2025, n. 131055, l’Agenzia delle Entrate ha approvato 172 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2024 e un sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo. Con Provvedimento siglato nella stessa data (Provv. n. 131056/2025) è stato definito anche il percorso telematico per trasmettere i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Indici; poiché i modelli ISA costituiscono parte integrante di Redditi, con lo stesso Provvedimento sono approvati i controlli di coerenza tra i modelli in argomento.
Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2024 hanno esercitatoin via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1, allegata alle Istruzioni Parte Generale dei modelli ISA e che sono tenuti all’applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:

  • esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale, relativo all’attività prevalente, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
  • svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
In allegato sintesi.

(MF/ms)




Confapi: webinar dedicati all’internazionalizzazione

Segnaliamo per le aziende associate una serie di iniziative di Confapi dedicate all’internazionalizzazione. 

Chi fosse interessato a partecipare può scrivere a: comunicazione@confapi.lecco.it.

1. Presentazione Market Place Alibaba: webinar mercoledì 16 aprile 2025 dalle ore 9 alle ore 11

2. Collaborazione con Italy China Council Foundation: alla luce della complessa e in continua evoluzione situazione sui dazi, la Italy China Council Foundation (ICCF) organizza per lunedì 14 aprile dalle ore 10:00 alle ore 11:00 un webinar dal titolo: “Dazi lungo la filiera di prodotto: impatti, strategie e indicazioni operative per le imprese”, con l’obiettivo di analizzare l’impatto concreto delle recenti misure USA e le possibili risposte dell’UE, con particolare attenzione ai rapporti tra Italia e Cina. Tra gli interventi previsti quello dell’Avv. Ettore Sbandi – Tax Lawyer, Of Counsel Deloitte Studio Tributario e Societario, e quello del Dott. Riccardo Fuochi – Presidente di One Logistics Group, che offriranno spunti sulle strategie che le imprese italiane dovrebbero adottare sull’asse Italia-Cina in tema di supply chain, classificazione doganale, pricing e origine dei prodotti.

(MP/am)