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Istat indice marzo 2025

Comunichiamo che l’indice Istat di Marzo  2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,7 % (variazione annuale) e a + 2,9 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,275 % e + 2,175 %.

(MP/ms)




Dichiarazione E-Prtr: entro il 30 aprile 2025 la prima fase di invio dati

L’adempimento riguarda i gestori di impianti che ricadono all’interno di alcuni requisiti di un regolamento europeo (Reg. CE 166/2006). L’E-Prtr (European Pollutant Release and Transfer Register) è infatti un registro integrato per il rilevamento costante di emissioni e di trasferimento di inquinanti in ambiente.

Tutte le informazioni per attuare l’adempimento si trovano sulla pagina dedicata del sito dell’Ispra, al quale si rimanda.

La comunicazione dei dati 2024  avviene mediante la compilazione e la trasmissione di un modulo in formato excel, predisposto e aggiornato a tale scopo ed anche attraverso l’inserimento degli stessi dati 2024 nel nuovo applicativo online che sarà rilasciato prossimamente,  secondo le seguenti tempistiche:

Fase 1: entro il 30 aprile 2025 trasmissione tramite PEC del modulo excel firmato digitalmente
Fase 2: Entro il 15 maggio 2025 registrazione come utenti dell’applicativo (seguiranno indicazioni specifiche)
Fase 3: Entro il 30 giugno 2025 inserimento dati 2024 nell’applicativo (seguiranno indicazioni specifiche)

Le informazioni richieste derivano dall’art.4 del Dpr 157/2011 che recepisce in Italia la normativa comunitaria.

(SN/am)




Delegazione di Kiev in visita alla Camera di Commercio Como-Lecco

Informiamo le Aziende Associate che dal 5 al 9 maggio la Camera di Commercio Como-Lecco ospiterà sul territorio una delegazione istituzionale ed economica della Camera di Commercio e Industria di Kiev (KCCI), guidata dal suo Vice Presidente e accompagnata da alcune imprese ucraine di diversi settori  (in allegato l’elenco completo con i company profile).

L’obiettivo è avviare un dialogo concreto tra imprese italiane e ucraine in vista della futura ricostruzione del Paese e creare nuove occasioni di collaborazione commerciale.

Proprio per questo, il pomeriggio del 6 maggio (ore 14:30) presso la sede della Camera di Commercio di Como, si terrà un momento dedicato alla presentazione delle imprese ucraine e delle diverse richieste di collaborazione.

In questa occasione invitiamo le imprese interessate a portare una breve presentazione della propria attività e manifestare interesse verso specifici ambiti di collaborazione.

Vale sottolineare infatti che le imprese presenti nella delegazione rappresentano solo una parte dei settori di interesse. La Camera Ucraina è alla ricerca di diverse collaborazioni, anche in ambiti non rappresentati nel gruppo in arrivo, che potranno rivelarsi fondamentali per la ricostruzione e lo sviluppo del Paese.

In allegato trovate i delegati ucraini che saranno presenti e il loro settore di interesse. 

Le aziende interessate a partecipare possono scrivere a comunicazione@confapi.lecco.it

(MP/am)

 




Iscrizione o rinnovo autorizzazione trasporto rifiuti in conto proprio, cat 2-bis: scadenza 30 aprile

Il pagamento della quota annuale di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali va fatta entro la scadenza del 30 aprile di ogni anno. Tra gli altri, riguarda in particolare coloro che trasportano i propri rifiuti nei Cdr (Centri di Raccolta) pubblici.

Sulla pagina dell’albo le quote per le diverse categorie, compresa la categoria 2-bis.

Se non lo avessero già fatto, devono iscriversi nella categoria 2-bis dell’albo i seguenti soggetti:

  • produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti;
  • produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti.
Per “produttore iniziale” si intende l’impresa/ente la cui attività ha prodotto il rifiuto, escludendo i cosiddetti “nuovi produttori”, cioè i soggetti che gestiscono impianti che svolgono operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione di detti rifiuti.
È necessario che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa produttrice dei rifiuti (D.lgs. n.152/2006, art.212, c.8). Tale trasporto deve quindi costituire una delle attività ordinarie associate al businness da cui le imprese traggono un reddito o un altro vantaggio economico.

Consultare il sito dell’albo gestori per la procedura di iscrizione o rinnovo.

L’iscrizione all’Albo avviene sulla base di apposita comunicazione da presentare in modalità telematica alla Sezione regionale o provinciale competente. I modelli di iscrizione sono creati dal sistema in fase di compilazione dell’istanza.

(SN/am)




Giornata Mondiale Salute e Sicurezza sul Lavoro: 28 aprile 2025

Rivoluzionare la salute e la sicurezza sul lavoro: l’intelligenza artificiale e la digitalizzazione nel mondo del lavoro, questo è il titolo della giornata per la salute e la sicurezza del 2025.

La trasformazione digitale del lavoro ha portato ad una evoluzione delle modalità di lavoro, anche attraverso il ricorso al telelavoro e alle piattaforme di lavoro digitali, di cui si parlerà negli eventi organizzati in occasione della Giornata mondiale. Le nuove tecnologie stanno trasformando la salute e la sicurezza sul lavoro, attraverso l’automazione, l’uso di strumenti intelligenti per la salute e la sicurezza sul lavoro e sistemi di monitoraggio, la “realtà estesa” e la realtà virtuale, e la gestione algoritmica del lavoro.

La pagina dell’Ilo dedicata alla giornata comprende documenti e materiali promozionali da utilizzare per le iniziative locali di sensibilizzazione.

La ricorrenza compie 22 anni, è stata istituita nel 2003 dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Ilo), come momento di riflessione e confronto sui temi legati alla cultura della prevenzione nei contesti professionali; la ricorrenza ricorda la data della Convenzione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori adottata nel 1981. 

(SN/am) 

 




Giornata Mondiale della Terra: 22 aprile 2025

Martedì 22 aprile il mondo celebra una nuova edizione della Giornata Mondiale della Terra. Una ricorrenza che oggi coinvolge 193 paesi.

Il tema ufficiale dell’Earth Day 2025 è “Il nostro potere, il nostro pianeta” (“Our Power, Our Planet”). Un invito forte e chiaro a riconoscere la responsabilità individuale e collettiva che abbiamo nel guidare il cambiamento.

Sul sito di riferimento si trovano i temi e gli eventi della campagna in Italia.

L’obiettivo dichiarato è triplicare la produzione mondiale di energia rinnovabile entro il 2030. Secondo gli organizzatori la sfida dei prossimi anni è quella di conciliare il progresso tecnologico e la sostenibilità ambientale attraverso un ripensamento radicale del modello di sviluppo. Occorre un’intelligenza artificiale veramente intelligente, che non divori risorse ma le ottimizzi, la vera innovazione sarà quella che permetterà di fare di più consumando meno.

Basti pensare che generare immagini con l’AI richiede 2.907 kWh ogni 1.000 operazioni. Significa che ogni volta che chiediamo all’intelligenza artificiale di creare un’immagine, consumiamo l’energia necessaria per ricaricare completamente uno smartphone per 242 volte. Di questo si è parlato durante l’AI Action Summit di Parigi, dove esperti da tutto il mondo hanno lanciato l’allarme sulla necessità di una regolamentazione. Sul sito dell’evento parigino sono disponibili i contenuti principali.

(SN/am)




Compilazione AIDA: scadenza 30 aprile 2025

Le attività produttive in Aia “Autorizzazione Integrata Ambientale”, entro il 30 aprile di ogni anno, devono eseguire l’inserimento dei dati ambientali nell’applicativo regionale Aida “Applicativo Integrale Di Autocontrollo”, come descritto nella pagina dedicata del sito Regionale.

Il sito Arpa Lombardia contiene invece le informazioni necessarie per eseguire correttamente questo adempimento. L’accesso avviene tramite autenticazione e i dati da inserire sono quelli presenti nelle prescrizioni e nel piano di monitoraggio del proprio provvedimento autorizzativo.

Pagina login Aida

(SN/am)




Domicilio digitale anche per i cittadini

I cittadini possono eleggere il proprio domicilio digitale indicando un indirizzo di posta elettronica certificata nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Ciò, al fine di ricevere gli atti, gli avvisi, i provvedimenti e le cartelle non più per posta con raccomandata a./r. bensì in modalità telematica, con l’effetto di rendere più semplici e sicure le modalità di recapito delle comunicazioni.

L’articolo 60-ter, comma 5, D.P.R. 600/1973, così come inserito dall’articolo 1, D.Lgs. 13/2024, recante disposizioni “in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”, ha previsto che i cittadini persone fisiche, i professionisti e gli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in Albi, Elenchi, Registri professionali o nel Registro imprese – ossia i soggetti di cui all’articolo 6-quater, D.Lgs. 82/2005 – possono eleggere il domicilio digitale speciale presso il quale ricevere sia la notifica degli atti, avvisi e provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e comunicazioni dei quali la legge non prescrive la notifica.

L’articolo 1, D.Lgs. 13/2024, ha modificato,  altresì, l’articolo 26, comma 2, D.P.R. 602/1973, nonché introdotto l’articolo 26-bis, con conseguente estensione anche all’Agente della riscossione della disciplina relativa alla possibilità di utilizzo del domicilio digitale per la notifica e la comunicazione degli atti.

Per effetto degli interventi del Legislatore, l’Agenzia delle entrate:

  • con il provvedimento del 7.10.2024, ha regolato le modalità di comunicazione, variazione e revoca, attraverso le proprie funzionalità, dei dati del domicilio digitale speciale presso cui ricevere le notifiche e le comunicazioni;
  • con il comunicato stampa del 12.03.2025, ha pubblicizzato la messa a disposizione del servizio che consente di eleggere il domicilio digitale speciale, mediante l’accesso all’area riservata del proprio sito internet.
Il domicilio digitale va inteso come “un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento eIDAS», valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale” (ex articolo 1, comma 1, lettera n-ter), D.Lgs. 82/2005).

Colui che sceglie la nuova modalità non deve fare altro che accedere all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate con le credenziali Spid, Cie (Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e indicare il proprio “domicilio digitale”, cioè per l’appunto un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) o altro servizio di recapito certificato qualificato. Riceverà a quel punto, presso la stessa casella certificata, il codice necessario a validare l’operazione. Con le stesse modalità sarà, inoltre, possibile comunicare la variazione o la revoca del domicilio già registrato.

Le persone fisiche, i professionisti e gli enti di diritto privato non iscritti in albi, nel porre in atto la procedura di registrazione non possono indicare un indirizzo già associato ad altri.

La procedura è esclusa, invece, per i soggetti i cui indirizzi pec devono essere iscritti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (“Ini-Pec”).

In conclusione, il domicilio digitale speciale potrà dunque essere utilizzato:

  • dall’Agenzia delle entrate, per comunicare i propri atti, avvisi e provvedimenti, a decorrere dalla data di attivazione del servizio;
  • dall’Agente della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, nonché per l’invio delle comunicazioni e atti ex articolo 26-bis, D.P.R. 602/1973, riferiti a carichi allo stesso affidati dagli enti creditori, anche diversi dall’Agenzia delle entrate.
 

(MF/ms)




I nuovi codici Ateco 2025 nel proprio cassetto fiscale

Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2025, a seguito della pubblicazione del comunicato Istat nella Gazzetta ufficiale n. 302/2024.

La classificazione Ateco 2025, come indicato nel comunicato, è il “risultato di un processo di valutazione e integrazione delle richieste di modifica alla vigente classificazione ATECO, costituisce la versione nazionale della classificazione europea di riferimento NACE rev. 2.1 adottata con regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione (successivamente oggetto della rettifica 2024/90720 nella sua versione in lingua italiana), che modifica il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio”.
Dal punto di vista operativo, la nuova classificazione è attiva dal 1° aprile 2025, sia per i contribuenti, sia per le Pubbliche Amministrazioni che la utilizzano ai fini istituzionali.

L’Agenzia delle entrate, come indicato nella risoluzione n. 24/E/2025, pubblicata lo scorso 8 aprile 2025, al fine del recepimento della nuova classificazione Ateco 2025, che sostituisce l’aggiornamento precedente (“Ateco 2007 – Aggiornamento 2022”), ha adeguato le funzioni di acquisizione dei dati anagrafici e dei modelli dichiarativi.

L’Agenzia delle entrate ha, innanzitutto, evidenziato che i contribuenti possono verificare i codici Ateco collegati alla propria posizione fiscale, sia il codice prevalente sia i codici secondari, registrati in Anagrafe tributaria.

Tale verifica risulta possibile accedendo alla propria area riservata, mediante le credenziali Spid, Carta nazionale dei servizi (Cns), Carta di identità elettronica (Cie), ovvero mediante le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate.

Una volta effettuato l’accesso occorre consultare la propria anagrafica all’interno del cassetto fiscale.

Come indicato all’interno della risoluzione n. 24/E/2025, a decorrere dal 1° aprile 2025, tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti ad utilizzare i nuovi codici Ateco negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate.

Ne deriva che, per i contribuenti che devono ancora presentare la dichiarazione annuale Iva 2025, risulta possibile alternativamente:

  • Indicare i codici Ateco 2007, aggiornati nel 2022;
  • Indicare i codici Ateco 2025, avendo cura di riportare il codice n. “1” all’interno della casella denominata “Situazioni particolari” all’interno del frontespizio del modello dichiarativo, come previsto dalla faq pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate il 5 marzo 2025.

L’adozione, però, della nuova classificazione Ateco 2025 non comporta l’obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione dei dati.

Ne consegue che il contribuente può attendere la prima occasione di presentazione della dichiarazione di variazione dei dati, effettuata ai sensi degli articoli 35 e 35-ter, D.P.R. 633/1972, e dell’articolo 7, comma 8, D.P.R. 605/1973.

Fanno eccezione le ipotesi in cui specifiche disposizioni normative o regolamentari richiedono l’aggiornamento dei codici Ateco.

Infine si evidenzia che i modelli di dichiarazione di variazione dei dati sono i seguenti:

  • AA5/6 e AA7/10, per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • AA9/12, per i soggetti persone fisiche;
  • ANR/3, per l’identificazione diretta ai fini Iva dei soggetti non residenti.

Per i soggetti iscritti al Registro delle imprese, l’Agenzia delle entrate ricorda che la variazione deve essere comunicata attraverso la Comunicazione unica d’impresa (ComUnica).
 
(MF/ms)




Trasmissione autonoma per il nuovo modello CPB 2025-2026

Il provvedimento n. 172928/2025, pubblicato il 9 aprile dall’Agenzia delle Entrate, ha approvato il modello CPB 2025-2026, che sostanzialmente contiene il quadro P per l’adesione al concordato preventivo biennale da parte dei soggetti che applicano gli ISA.

Rispetto all’anno scorso, il provvedimento modifica le modalità di trasmissione in quanto il modello non è più allegato alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA, ma è trasmesso autonomamente dalla dichiarazione dei redditi.

Si ricorda che il DLgs. correttivo approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri lo scorso 13 marzo e trasmesso alle Camere per i relativi pareri dispone l’abrogazione dal DLgs. 13/2024 degli articoli (da 23 a 33) che regolano l’adesione al CPB per i contribuenti in regime forfetario. Il modello REDDITI PF 2025 risulta aver già recepito tale modifica posto che dal quadro LM è stata rimossa la sezione VI “Concordato preventivo regime forfetario” che, nel precedente modello REDDITI 2024, serviva per aderire alla proposta di CPB.

Il modello CPB 2025-2026 si presenta strutturato in modo analogo al CPB 2024-2025, con i primi tre righi dedicati alle condizioni di accesso, i righi P04 e P05 in cui riportare il reddito e il valore della produzione rilevante ai fini del concordato, i righi da P06 a P09 in cui sono indicati i valori proposti e, infine, nel rigo P10 viene espressa l’accettazione.

Rispetto alla precedente versione sono stati inseriti preliminarmente tre righi dove riportare:

  • il codice ISA;
  • il codice ATECO relativo all’attività prevalente;
  • la tipologia di reddito, d’impresa (codice 1) o di lavoro autonomo (codice 2).

Di particolare interesse è l’“Attenzione” contenuta nelle istruzioni al fatto che queste informazioni vanno compilate anche nel caso in cui si intenda revocare l’accettazione di una precedente proposta di concordato, possibilità finora esclusa.

Le istruzioni alla compilazione del modello recepiscono alcune modifiche normative. Ad esempio, rispetto alla fattispecie di esclusione relativa alla modifica della compagine sociale per le società e le associazioni di cui all’art. 5 del TUIR è stato precisato – recependo le modifiche del DL 155/2024 – che tali modifiche sono rilevanti se aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

Inoltre, nell’elencare le voci escluse dal reddito concordato per il reddito di lavoro autonomo (art. 15 del DLgs. 13/2024), sono stati aggiornati i riferimenti normativi all’art. 54 del TUIR, tenendo conto degli articoli del Testo unico dopo le modifiche apportate dal DLgs. 192/2024. Così per le plusvalenze e le minusvalenze le istruzioni fanno riferimento agli artt. 54-bis comma 1 e 54-quater del TUIR (in luogo dell’art. 54 commi 1-bis e 1-bis.1), mentre per i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale, non v’è più un riferimento normativo atteso che tale voce rientra nella nozione omnicomprensiva di compenso (in luogo del precedente art. 54 comma 1-quater).

Mentre l’anno scorso il quadro P doveva essere presentato in allegato al modello ISA, a sua volta allegato al modello REDDITI, quest’anno il modello CPB è trasmesso autonomamente dalla dichiarazione dei redditi, la cui scadenza non coincide con quella per l’adesione al concordato. Il decreto correttivo (attualmente oggetto dei pareri parlamentari) dovrebbe concedere più tempo per l’adesione al CPB, portando il termine dal 31 luglio (o ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta) al 30 settembre (o ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo di imposta).

Il provvedimento dispone che la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate e l’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale siano effettuate per via telematica, direttamente dal contribuente attraverso il servizio Entratel o il servizio Fisconline, oppure avvalendosi degli intermediari abilitati, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento. Gli incaricati della trasmissione telematica comunicano al contribuente, dopo aver ultimato l’invio, i dati relativi al calcolo della proposta di CPB 2025-2026, utilizzando l’apposito modello o un prospetto a esso conforme, contenente tutti i dati trasmessi.
 
(MF/ms)