1

Lipe I trimestre 2025: trasmissione entro il 3 giugno 2025

Entro il 3 giugno 2025 occorre effettuare la trasmissione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche IVA relative al primo trimestre del 2025.
Ciò in linea con le previsioni di cui all’art. 21-bis, comma 1, del D.L. n. 78/2010.
Eventuali inadempimenti sconteranno la sanzione ex art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997.
Dunque, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
È ammesso il ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
Detto ciò, ad esempio ipotizzando un invio della comunicazione con correzione/invio nei 15 giorni e versamento della sanzione nei 90 gg, il contribuente dovrà versare la sanzione di € 27,78 (riduzione a 1/9). Laddove invece all’invio della comunicazione nei 15 giorni, corrisponderà un versamento della sanzione post 90 gg sarà necessario versare € 31,25 euro (riduzione a 1/8).
Con l’invio della comunicazione oltre i 15 gg le suddette sanzioni salgono rispettivamente a: 55,56 € e 62,50 €.
Pienamente operative le regole sui versamenti cumulativi.
A tal proposito, il D.Lgs. n. 1/2024, art. 9, comma 1, considerando anche la successiva modifica dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 108/2024 è intervenuto sull’art. 1 del D.P.R. n. 100/1998, nello specifico all’art. 1, comma 4, prevedendo l’innalzamento a 100 euro – in luogo del previgente limite di 25,82 euro dell’importo minimo dell’IVA periodica dovuta che deve essere versata all’Erario.
Qualora l’importo dell’IVA periodica non superi l’importo di 100 euro, tale imposta può essere versata insieme all’IVA dovuta relativa al mese successivo, il cui importo sarà, pertanto, incrementato in maniera corrispondente (vedi Agenzia delle Entrate, circolare n. 9/E/2024).
Il versamento dell’IVA periodica sotto soglia dovrà essere comunque effettuato entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento.
Le informazioni da trasmettere con la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA sono state oggetto di aggiornamento con il provv. Agenzia delle Entrate, Prot. n. 125654/2024.
Tra le novità ad esempio l’eliminazione del codice 2 nel paragrafo “Eventi eccezionali” delle istruzioni, destinato alle federazioni, associazioni e società sportive, legittimate alla sospensione dei versamenti in base alle disposizioni normative adottate a seguito di calamità o eventi eccezionali.
Per trasmettere la comunicazione trimestrale occorre preparare un file xml che rispetti le specifiche tecniche e che, in particolare, contenga:
  • I dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione;
  • i dati delle operazioni di liquidazione IVA effettuate nel trimestre di riferimento;
  • i dati del dichiarante.
Per creare il file si può utilizzare l’apposito software di compilazione dell’Agenzia delle Entrate.

Il file può essere trasmesso tramite il portale fatture e corrispettivi.

(MF/ms)
 
 




Convertito in legge il decreto sulle polizze catastrofali

Con 78 voti favorevoli, nessun contrario e 53 astensioni, il Senato ha approvato in via definitiva il Ddl. di conversione, con modificazioni, del DL n. 39/2025 sulle misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali (rese obbligatorie dall’art. 1 comma 101-111 della L. 213/2023, legge di bilancio 2024).

Il testo approvato è quello modificato con gli emendamenti introdotti dalla Commissione Ambiente alla Camera.
Il DL proroga i termini per adempiere l’obbligo, stabilendo che:

  • le medie imprese dovranno stipulare le polizze catastrofali entro il 1° ottobre 2025;
  • le piccole e micro imprese devono assicurarsi entro il 31 dicembre 2025;
  • le grandi imprese devono assicurarsi entro il 31 marzo 2025, ma l’inadempimento non è sanzionato per 90 giorni.
In sede di conversione, sono poi stati introdotti diversi emendamenti.
Un primo intervento ha riguardato la norma che sancisce l’obbligo dell’imprenditore di assicurare i beni elencati dall’art. 2424 comma 1, sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3) c.c. “a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa” (art. 1-bis comma 2 del DL 155/2024); viene ora stabilito che l’imprenditore che conduce beni in locazione e si occupa di assicurarli debba corrispondere l’indennizzo al proprietario del bene, il quale è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità.
Qualora il proprietario non destini l’indennizzo al ripristino dei beni, all’imprenditore che ha stipulato la polizza è riconosciuta una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale, nel limite del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario.
Un altro emendamento riguarda l’obbligo assicurativo con riferimento agli immobili abusivi, per i quali si chiarisce che sono assicurabili esclusivamente gli immobili:
  • costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio o la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio;
  • oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.
Per gli immobili non assicurabili, non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Cambiano anche i parametri per la classificazione delle imprese in micro, piccole e medie, in quanto viene sostituito il richiamo alla direttiva Ue 2023/2775 con quello alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/Ce.
In tema di scoperto e franchigia, il DL convertito interviene sull’art. 1 comma 104 della L. 213/2023, il quale stabilisce che il contratto di assicurazione prevede un eventuale scoperto o franchigia massima pari al 15% del danno e che si applicano premi in misura proporzionale al rischio. Il nuovo testo esclude l’applicazione di questi limiti per le grandi imprese, come definite all’art. 1 comma 1 lett. o) del DM 18/2025 e alle società controllate e collegate che soddisfano entrambi i requisiti alla data di chiusura del bilancio.
Si prevede, infine, che il Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con l’IVASS, svolga controlli e verifiche al fine di prevenire e limitare eventuali operazioni speculative sui premi assicurativi.
 
(MF/ms)



CSR report di sostenibilità semplificato: bando camerale per 20 Pmi

L’agevolazione permette a 20 pmi del territorio lariano di accedere gratuitamente alla piattaforma, usufruire di 15 ore di assistenza, ottenere il rapporto e, se di interesse, pubblicarlo.

Piattaforma del CSR report semplificato: cliccare qui 

L’opportunità viene da un bando della Camera di Commercio Como-Lecco, pubblicato sul sito, per rilanciare il servizio che consente alle imprese di redigere un rapporto di sostenibilità semplificato, a misura di Pmi, in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.

L’Avviso è aperto dal giorno 30 maggio 2025 sino al raggiungimento del numero di 20 imprese, e comunque non oltre la data del 15 luglio 2025. Le domande verranno accolte in base all’ordine cronologico di arrivo sino ad esaurimento dei posti disponibili. Non sono ammesse le aziende che hanno già beneficiato del medesimo contributo con avviso pubblicato il 16 maggio 2022. 

L’obiettivo è fornire alle imprese del territorio un modello di rapporto semplificato che, in modo semplice ed efficace, permetta di approcciare tale tema, non solo durante i giochi invernali, ma anche negli anni futuri.
L’Associazione può fornire le spiegazioni del caso e accompagnare l’impresa in questo percorso, potete contattare Silvia Negri, 0341.282822, silvia.negri@confapi.lecco.it.

Inoltre, l’Associazione propone un corso gratuito di 4 ore, programmato per il 2/07/2025 per conoscere questo strumento e avere gli elementi per valutarne la praticabilità. Vi suggeriamo di partecipare.

(SN/am)




Formazione sicurezza: pubblicato il testo definitivo del nuovo Accordo Stato-Regioni

Il testo definitivo dell’accordo, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 17 aprile 2025, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24/05/2025. La data di pubblicazione coincide con la data di entrata in vigore.
 
Da lungo atteso, il nuovo Accordo riguarda l’aggiornamento in tema di “durata e contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza” per tutte le figure della sicurezza previste dalla normativa vigente (D.lgs. 81/2008 e smi).
 
Per la sintesi di tutte le novità si faccia riferimento alla scheda allegata.
Per il testo completo dell’accordo, si rimanda al pdf allegato.
 
Qui si segnalano in particolare le due novità più rilevanti che riguardano:
 
Datori di lavoro
nuova formazione, entro 2 anni dall’entrata in vigore dell’accordo: 16 ore con modulo aggiuntivo “imprese affidatarie/cantieri” durata minima 6 h – aggiornamento ogni 5 anni.
 
Preposti
formazione iniziale ampliata da 8 a 12 ore in moduli ed aggiornamento con cadenza biennale e non più quinquennale – per i preposti che hanno svolto formazione da più di 2 anni obbligo di aggiornamento entro 12 mesi dalla pubblicazione dell’accordo, per gli altri si calcola a partire dall’ultima formazione ricevuta.
 
L’associazione ha preparato i nuovi corsi e sta mettendo a regime tutta la formazione in coerenza con le novità. Si prevede inoltre l’organizzazione di webinar e/o seminari in presenza per tutti coloro che sono responsabili della gestione della formazione, affinchè siano in grado di verificare la situazione e programmare i corsi in conformità a tutte le nuove indicazioni. Si raccomanda di valutare fin da subito i nuovi obblighi in modo da pianificare correttamente le attività.
 
Il servizio formazione nella persona di Stefania Beretta e il servizio sicurezza dell’associazione, nella persona di Silvia Negri sono a disposizione per il supporto necessario.
 
La precedente circolare Confapi in questa materia è la n. 303 del 24/04/2025 che comunicava la firma dell’accordo del 17 aprile 2025 anticipando le novità.
 
(SN/am)



Reach e Clp, novità e scadenze: martedì 27 maggio 2025 webinar Aice

L’iniziativa è di Aice (Associazione Italiana Commercio Estero) che ha organizzato un webinar dal titolo: “Reach e Clp – Novità e scadenze per la conformità in Europa” in programma martedì 27 maggio 2025 dalle 10:00 alle 12:00 in modalità webinar.

Per il programma di dettaglio e le modalità di adesione occorre consultare il sito dell’Aice.

Si tratta di un’occasione per ricevere gli aggiornamenti introdotti dal Regolamento CLP 2025, con particolare attenzione alle nuove classi di pericolo e alle sigle da conoscere per restare sul mercato. Inoltre verranno presentati gli obblighi per produttori e importatori previsti dal nuovo Regolamento Reach, tra cui le restrizioni su microplastiche e PFAS e le implicazioni derivanti dal regolamento 988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti. Nel corso del webinar verranno forniti esempi di casi pratici e spunti operativi per comprendere al meglio come applicare le norme, al fine di dare le giuste indicazioni per redigere correttamente SDS Schede di Sicurezza ed Etichette, aiutando le imprese ad esportare in Europa in piena conformità normativa.

(SN/am)




Nuovi codici CER per le batterie e non solo

In data 20 maggio 2025 la Commissione europea ha pubblicato la Decisione delegata (UE) 2025/934 che aggiorna l’elenco europeo in relazione ad alcune tipologie di rifiuti. Il gruppo EER 16 06 (batterie ed accumulatori) è stato aggiornato per tenere conto delle nuove composizioni chimiche delle batterie. Con un forte focus sulla sicurezza, sulla sostenibilità e sulla promozione del riciclo, la decisione si allinea agli obiettivi del Green Deal Europeo e alla strategia per la sicurezza delle materie prime critiche.
Per il gruppo EER 19 (rifiuti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito e industrie dell’acqua) è stata aggiunta la voce 19 14 (frazioni intermedie del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie e dei rifiuti della fabbricazione di batterie).
Sono stati inoltre aggiunti nuovi codici pericolosi gruppo EER 20 (20 01 42* e 20 01 43*) per le batterie derivanti dalla raccolta differenziata urbana.
Dal 9 novembre 2026 le esportazioni di questi rifiuti destinati a recupero verso Paesi non OCSE ricadranno nel divieto assoluto di export dall’Unione europea previsto all’art. 39 del reg. 2024/1157. Inoltre sempre a decorrere dal 9 novembre 2026, per le movimentazioni di tali rifiuti interni all’UE dovrà essere adottata la procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta (PIC), ove non sussistano, a quella data, divieti nazionali specifici alla movimentazione transfrontaliera.
L’adozione definitiva e l’attuazione graduale permetteranno agli Stati membri e alle imprese di adeguarsi alle nuove disposizioni, garantendo una gestione più efficiente e sostenibile delle batterie a fine vita.
Tra le principali modifiche:
  • Nuova classificazione delle batterie alcaline: in precedenza classificate come non pericolose, ora sono considerate rifiuti pericolosi a causa della concentrazione di sostanze classificate come pericolose secondo il Regolamento CLP (1272/2008/CE).
  • Codici dedicati alle batterie al litio: data la loro pericolosità in termini di incendio ed esplosione, si introduce un codice specifico per la gestione separata di questi rifiuti.
  • Nuove voci nella lista dei rifiuti per adeguarsi all’evoluzione delle tecnologie delle batterie (es. batterie a base di litio, nichel, sodio).
Il provvedimento entrerà in vigore 09/06/2025 e avrà la sua piena applicazione 5 mesi dopo, il 09/11/2026.
In allegato: copia della nuova normativa europea.

(SN/am)




Confapi: missione in Algeria per settore metalmeccanico

Segnaliamo che Confapi nazionale sta pianificando una missione di outgoing in Algeria, da svolgersi nelle prime due settimane di luglio, con l’obiettivo di creare nuovi contatti e opportunità commerciali con attori chiave dell’economia algerina, avvalendosi del supporto strategico di Agenzia ICE.
Riteniamo, infatti, che questa missione possa rappresentare un’importante opportunità per le nostre pmi di esplorare un mercato in forte crescita e ampliare le proprie prospettive commerciali.
 
La missione sarà focalizzata sul settore metalmeccanico, con particolare attenzione al comparto automotive, data la crescente domanda in Algeria per:
  1. pezzi di ricambio destinati al mercato dell’aftermarket;
  2. partnership industriali con grandi unità produttive del settore automotive.
 
Nell’ambito della missione, saranno organizzati incontri B2B personalizzati, costruiti sulla base dei profili delle aziende Confapi che manifesteranno interesse a partecipare. 
 
Si precisa che i costi di viaggio e alloggio saranno a carico delle aziende partecipanti, mentre Confapi e Agenzia ICE si occuperanno della gestione degli incontri e dell’organizzazione generale dell’iniziativa.

Le aziende interessate a partecipare possono scrivere a comunicazione@confapi.lecco.it.

(MP/am)




Progetto europeo “Thamm Plus”: selezione personale formato per le aziende

Regione Lombardia partecipa al progetto europeo THAMM Plus (Towards a Holistic Approach to Labour Migration in the Euro – Mediterranean Region), un’iniziativa finanziata dall’Unione Europea e coordinata dall’OIM (Organizzazione internazionale per le Migrazioni), con facilitare la mobilità di forza lavoro qualificata e formata tra Marocco e l’Italia per fronteggiare le carenze di manodopera individuate nel territorio.

Il progetto THAMM plus rappresenta un’opportunità per le imprese lombarde che possono contare su percorsi gratuiti di selezione di personale già formato professionalmente e dal punto di vista civico-linguistica nel Paese di provenienza, nonché del supporto necessario per facilitare l’ingresso in Italia per motivi di lavoro, come previsto dall’art 23 del Testo Unico Immigrazione.

Dopo una prima fase di progetto, che ha visto le tre Regioni italiane coinvolte nel progetto (oltre alla Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto) e le istituzioni Marocchine impegnati nella stesura di uno schema di mobilità lavorativa, nell’individuazione di profili professionali e la verifica della convergenza tra la formazione professionale marocchina e le esigenze del mercato del lavoro italiano, siamo giunti alla fase operativa.
È stata già aperta call rivolta alle imprese interessate che vogliano manifestare le loro vacancy relative ai primi cinque profili professionali individuati sui quali concentrare la ricerca, selezione e inserimento dei ragazzi marocchini:

  • tecnico della gestione e manutenzione di macchine e impianti
  • operatore macchine a controllo numerico
  • saldatore
  • installatore e manutentore elettrico ed elettronico
  • operatore di carpenteria metallica
Nei mesi di luglio e settembre inizieranno i primi colloqui di selezione e matching – on line alla presenza di un’interprete – tra i potenziali lavoratori del Marocco e le imprese che avranno risposto alla manifestazione di interesse.
Il 10 giugno alle ore 10.00 in Piazza Città di Lombardia 1, presso la sala dell’Auditorium Testori, ci sarà una delegazione marocchina per un evento pubblico, un momento  di networking che ha lo scopo di far conoscere meglio alle aziende il progetto THAMM plus e le opportunità correlate.
 
Se interessati scrivere a scuola.lavoro@confapi.lecco.it. 

(SB/tm)




Concordato preventivo biennale 2025: definiti i termini di utilizzo

Il concordato preventivo biennale (CPB) è uno strumento previsto dal D.Lgs. n. 13/2024 che permette a chi ha un’attività, come imprenditori, liberi professionisti o artigiani, per la quale si applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di accordarsi in anticipo con il Fisco sull’importo delle tasse da pagare.

Il CPB, già operativo dal 2024, ha subito per l’anno 2025 delle modifiche, tra cui la data di adesione, l’esclusione per chi aderisce al regime forfetario e l’introduzione di nuove norme antiabuso.

Ai soggetti che non avessero già aderito, nel 2024, per il biennio 2024-2025, l’Agenzia delle Entrate formulerà nel 2025 una proposta per la definizione biennale (2025-2026) del reddito derivante dall’esercizio d’impresa, o dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Con il provvedimento n. 172928 del 9 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello ufficiale per la comunicazione dei dati necessari all’elaborazione e all’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026.

A partire dal biennio 2025-2026, la scadenza per aderire al concordato preventivo biennale è stata spostata dal 31 luglio al 30 settembre di ogni anno.

L’adesione dovrà essere inviata separatamente rispetto alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, a differenza di quanto avvenuto nel 2024. Tuttavia, è ancora possibile inviare insieme il modello CPB e il modello ISA, purché la dichiarazione dei redditi venga presentata entro il 30 settembre.
 
Non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
  • condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, dall’art. 2621 c.c., nonché dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
  • conseguimento, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
  • adesione, durante il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014;
  • realizzazione, durante il primo periodo d’imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifica della compagine sociale con riferimento a società o associazioni di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 
Il primo anno di applicazione del concordato è stato il 2024 e, nel 2025, rispetto all’anno precedente, i contribuenti in regime forfetario non possono utilizzare il CPB per stabilire in anticipo quante tasse pagare nei due anni successivi, perché sono stati esclusi dai soggetti che possono accedere a questo strumento.

Nel 2024 era stata avviata una sperimentazione che consentiva anche ai forfetari di aderire al concordato, insieme ai titolari di partita IVA soggetti agli ISA. Tuttavia, questa possibilità non è stata rinnovata per il 2025, interrompendo così l’opportunità per chi applica la flat tax di usufruire del concordato preventivo biennale.

 
L’accettazione della proposta comporterà per il contribuente il fatto di dover assoggettare ad IRPEF ed eventualmente ad IRAP i redditi pre-concordati. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con il l’Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali.
 
L’IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità.
I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno inoltre sempre e comunque adempiere agli obblighi previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d’imposta, ecc.
 
Il concordato cessa di avere efficacia (cessazione) se si verificano situazioni in grado di modificare in modo significativo i presupposti sulla base dei quali era stato stipulato l’accordo tra Fisco e contribuente.
Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:

  • cessazione dell’attività;
  • modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso (la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale);
  • presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato;
  • adesione al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014;
  • realizzazione, durante il primo periodo d’imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifica della compagine sociale con riferimento a società o associazioni di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite fissato dal Decreto di approvazione degli ISA, maggiorato del 50%.
 
Sono previste alcune violazioni di particolare entità al verificarsi delle quali il concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi di imposta (decadenza).

A titolo esemplificativo, si tratta di ipotesi di accertamento, omessi versamenti, ecc.

Determina la decadenza, altresì, il venir meno di una delle condizioni d’accesso al concordato o il verificarsi di una causa di esclusione.

Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.
 
Una novità introdotta nel 2025 riguarda l’introduzione di clausole antiabuso, tra cui si segnala quella per cui negli studi associati, nelle società tra professionisti (STP) e nelle società tra avvocati (STA), se anche un solo socio non partecipa o esce dal concordato, tutto il gruppo perde il diritto di restare nel regime.
 

(MF/ms)




Fatturazione elettronica europea: novità dal 15 maggio 2025

A partire dal 15 maggio 2025 sono entrate ufficialmente in vigore le nuove regole tecniche (versione 2.6) per la fatturazione elettronica europea, aggiornate in seguito al rilascio della Spring Release 2025 della norma europea EN16931 e dell’ultima versione del formato FatturaPA.

Come detto, le nuove regole tecniche recepiscono la Spring Release della norma EN16931, assicurando la piena interoperabilità tra i diversi formati europei (UBL, CII) e il formato nazionale FatturaPA; si aggiorna altresì la mappatura e la traduzione tra i formati europei e quello italiano, per garantire la corretta ricezione, controllo e inoltro delle fatture elettroniche sia dall’estero che all’interno del territorio nazionale.

Con l’entrata in vigore della Direttiva ViDA (VAT in the Digital Age) dal 14 aprile 2025 si ricorda che non è più necessario il consenso esplicito del cliente per ricevere fatture elettroniche: in presenza di un regime nazionale obbligatorio, le imprese dovranno emettere e accettare esclusivamente fatture elettroniche, rendendo la e-fattura la modalità “di default” rispetto a quella cartacea.

L’Italia, che ha già introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica dal 2019, potrà estendere autonomamente il sistema a nuove categorie di soggetti senza dover più chiedere proroghe a Bruxelles, fino al 2027.

Restano ferme alcune esclusioni, come ad esempio il settore sanitario, per motivi di privacy.
 

(MF/ms)