Il provvedimento n. 123160, pubblicato il 22 aprile dall’Agenzia delle Entrate, ha definito a regime i punteggi di affidabilità fiscale per poter utilizzare i benefici previsti dal regime premiale ISA a partire dal periodo d’imposta 2025.
Il provvedimento fa seguito a quello del 13 aprile 2026 n. 115744, con cui sono state indicate le modalità per scaricare gli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA a partire dal periodo d’imposta 2025 e dell’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale a partire dai periodi d’imposta 2026 e 2027, e alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DM 31 marzo 2026, con cui sono stati approvati gli ISA in revisione per il periodo d’imposta 2025.
Le agevolazioni riconosciute dal regime premiale e i punteggi ISA per beneficiarne sono i medesimi di quelli già stabiliti per il periodo 2024.
A differenza di quanto finora avvenuto, il provvedimento n. 123160/2026 sarà applicabile anche per i periodi successivi al 2025, fino a quando si renderanno necessarie modifiche ai livelli di affidabilità che saranno disposte con un ulteriore provvedimento.
Avendo riguardo all’applicazione degli ISA in relazione al periodo d’imposta oggetto del modello REDDITI 2026, ossia il periodo 2025 per i soggetti solari, ove il punteggio di affidabilità sia pari almeno a 9 (per il periodo d’imposta 2025, oppure come media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2025), è possibile accedere ai seguenti benefici:
- esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui relativi all’IVA maturati nell’annualità 2026, a 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’IRAP, maturati nel periodo 2025;
- esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2027, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui;
- esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno d’imposta 2026, per crediti d’importo non superiore a 70.000 euro annui;
- esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2027, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.
Se i punteggi ISA risultano inferiori a 9, ma almeno pari a 8 per il periodo d’imposta 2025, oppure almeno pari a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2024 e il 2025, i medesimi benefici sopra indicati possono essere usufruiti fino all’importo massimo di
50.000 euro, per i crediti IVA, e fino a
20.000 euro, per crediti relativi alle imposte dirette e IRAP.
Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 9 (per il solo 2025, oppure come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2024 e il 2025), il contribuente può accedere anche ai seguenti benefici del regime premiale:
- esclusione dalla disciplina delle società non operative;
- esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al 2025, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Se il risultato di affidabilità è pari almeno a 8,5 per il 2025, oppure a 9 come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2024 e il 2025, il contribuente può beneficiare per il 2025 dell’esclusione dagli accertamenti basati sulle
presunzioni semplici.
Il raggiungimento di un livello di affidabilità fiscale pari a 8 per il periodo d’imposta 2025, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione, consente di ridurre di un anno i termini di accertamento con riferimento ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo.
Si ricorda che il monitoraggio del punteggio di affidabilità fiscale è superfluo per i soggetti in concordato preventivo biennale, i quali applicano tutti i benefici premiali a prescindere dal punteggio ISA conseguito nel periodo oggetto di concordato.
Nel provvedimento n. 123160/2026 viene confermato anche per il periodo d’imposta 2025 e i successivi che l’Agenzia delle Entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6 per la definizione delle strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale ai sensi dell’art. 9-bis comma 14 del DL 50/2017 (la medesima disposizione era contenuta nel provv. 10 maggio 2019 n. 126200); invece, era stato precisato che l’attribuzione di un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non comporta, di per sé ossia sulla base degli elementi di rischio “insiti” nella valutazione di affidabilità fiscale operata dall’ISA, l’attivazione di attività di controllo (circ. Agenzia delle Entrate 9 settembre 2019 n. 20, § 1.1).
(MF/ms)