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PEC amministratori: chiarimenti dal MIMIT

L’obbligo di iscrivere la PEC degli amministratori al Registro delle imprese si applica anche alle società costituite prima del 1° gennaio 2025 (data di entrata in vigore della L. n. 207/2024), riguarda tutti gli amministratori e va assolto iscrivendo un indirizzo PEC personale per ciascuno di essi.

Sono queste le principali indicazioni che il MIMIT ha fornito il 12 marzo con la nota n. 43836, sull’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria sancito dall’art. 1 comma 860 della L. n. 207/2024.

Tale disposizione, infatti, modificando l’art. 5 comma 1 del DL 179/2012 convertito, ha esteso l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese oltre all’indirizzo PEC della società anche quello degli amministratori.

Come detto, l’obbligo di iscrivere la PEC degli amministratori si applica anche alle società già costituite prima del 1° gennaio 2025; esse, peraltro, possono comunicare gli indirizzi PEC dei propri amministratori entro il 30 giugno 2025.

Oggetto di comunicazione è la PEC di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione.

Il riferimento dell’obbligo alle persone che svolgono l’incarico e non all’organo in quanto tale comporta che, in presenza di una pluralità di amministratori, debba essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi.

L’obbligo, inoltre, attiene anche ai liquidatori della società, siano essi nominati dai soci o per intervento giudiziale.

Una eventuale comunicazione, per conto dell’amministratore, dell’indirizzo PEC della società sarebbe foriera di molteplici complicazioni e poco in linea con la ratio della norma, tesa a garantire la conoscibilità di un recapito PEC proprio ed esclusivo dell’amministratore da parte di tutti i soggetti terzi che possano avere legittimamente interesse ad un canale di comunicazione diretto e formale.

A fronte di ciò, quindi, le imprese che, nel frattempo, avessero optato per la coincidenza tra i due recapiti, potranno conformarsi alle nuove indicazioni entro il termine del 30 giugno 2025.

In ogni caso, ove un medesimo soggetto svolga l’incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, potrà indicare per ciascuna di esse una medesima PEC.

Dall’ampia formulazione della disposizione normativa consegue che l’obbligo attiene a tutte le forme societarie – siano esse società di persone o di capitali – secondo le quali può svolgersi un’attività imprenditoriale, con esclusione della società semplice (con la sola eccezione delle società semplici che esercitino l’attività agricola) e delle società di mutuo soccorso.

Per le stesse ragioni, alla luce dell’attività sociale, si esclude che l’obbligo trovi applicazione ai consorzi, anche con attività esterna, e alle società consortili.

Si ritiene, invece, che possano essere ricomprese le reti di imprese che, in presenza di un fondo comune e dello svolgimento di un’attività commerciale rivolta ai terzi, si iscrivano al Registro delle imprese acquisendo soggettività giuridica.

Sebbene la disposizione che esenta dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria sia testualmente riferita alla sola iscrizione nel Registro delle imprese della PEC dell’impresa, si ritiene che essa operi anche in relazione alla comunicazione e alla variazione degli indirizzi PEC degli amministratori.

L’omissione dell’indicazione degli indirizzi PEC degli amministratori, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata dall’impresa.

Pertanto, a fronte di una domanda di iscrizione – ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore – da parte di un’impresa soggetta all’obbligo, la Camera di commercio ricevente l’istanza dovrà disporre la sospensione del procedimento, assegnando all’impresa un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’integrazione del dato mancante; procedendo poi, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda.

La nuova disciplina – conclude il MIMIT – non reca alcuna specifica previsione sanzionatoria e, in forza del principio di legalità di cui all’art. 1 della L. 689/81, non possono trovare applicazione, in via d’estensione o analogica, le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter dell’art. 16 del DL 185/2008 convertito; residua, peraltro, l’applicabilità dell’art. 2630 c.c., che contempla la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro nei confronti di chi, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese, salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti.
 

(MF/ms)




Bando per PMI: dal 4 aprile le domande per avere risorse per diagnosi energetica e fotovoltaico

Con riferimento al bando invitalia segnalato il 13/02/2025 (circolare Confapi n. 110) per agevolazioni sulle rinnovabili, si segnala la data di apertura del bando: 4 aprile 2025.

Sul sito invitalia si trovano tutti i dettagli che qui brevemente riporto.

Le risorse arrivano dal PNRR con il DM 13 novembre 2024 in cui si parla di “incentivi per il sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI”, il bando è consultabile sul sito ministeriale.

Si tratta di un contributo a fondo perduto (mpmi 40% o pmi 30% delle spese ammissibili).
Le spese ammissibili devono essere comprese fra 30.000,00 € (trentamila) e 1.000.000,00 € (un milione).
La diagnosi energetica, indispensabile per la presentazione della domanda, è rimborsata al 50%.
L’incentivo si rivolge alle Pmi in tutta Italia, con alcune esclusioni di cui all’art. 3 del decreto direttoriale del 14 marzo 2025, che vogliano installare un impianto fotovoltaico o degli impianti mini eolici, per autoconsumo immediato, ad esclusione delle imprese che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.
Non sono ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività non garantisce il rispetto del principio DNSH, ai sensi dell’articolo 17 del Reg UE n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.

Il contributo viene assegnato dopo verifica di ammissibilità e valutazione di merito, con formazione di una graduatoria, fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

Per il supporto del caso, vi invitiamo a contattare l’associazione telefonando o scrivendo a Silvia Negri (silvia.negri@confapi.lecco.it – 0341.282822).

(SN/am)




Premiazione annuale azienda associate: anniversario di fondazione

Confapi Lecco Sondrio sta predisponendo l’elenco delle aziende associate che nel 2025 festeggiano i seguenti traguardi in merito alla fondazione:
  • 100 anni
  • 75 anni
  • 50 anni
 
Chiediamo alle imprese che rientrano in queste fasce di inviare una mail all’indirizzo segreteria@confapi.lecco.it indicando la data di fondazione consentendoci così di aggiornare i nostri database.

L’elenco che verrà stilato servirà per l’annuale premiazione che stiamo organizzando e sulla quale seguiranno aggiornamenti.
 
(SG/sg)




Unificato l’accesso ai servizi online di Agenzia Entrate e Riscossione

Con un comunicato stampa del 18 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate rende nota la nascita di un’unica homepage per l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Solo lo scorso anno, come sottolineato dall’Amministrazione finanziaria, i siti delle rispettive Agenzie hanno fatto registrare complessivamente oltre 213 milioni di accessi.

Da oggi, invece, il cittadino viene indirizzato su un’unica pagina che racchiude i principali servizi web di entrambe.

In alto sono presenti i link diretti a ciascuna delle due Agenzie (che quindi conservano i rispettivi siti istituzionali) e un video di presentazione delle principali novità introdotte.

Successivamente si possono trovare notizie, provvedimenti e scadenze di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione e i link ai servizi telematici più richiesti e di volta in volta più utili in un determinato momento.

Per l’Agenzia delle Entrate, ad esempio, si possono menzionare il Cassetto fiscale, la tessera sanitaria e le consultazioni catastali ed ipotecarie, mentre per la Riscossione, la riammissione alla rottamazione-quater, la pagina per la rateizzazione ex art. 19 del DPR 602/73 e il servizio per effettuare i pagamenti on line. È stata inoltre prevista una apposita sezione per gli approfondimenti tematici.

Una importante novità riguarda sicuramente la nuova pagina unica di prenotazione degli appuntamenti.

Per facilitare i contribuenti, il servizio da ora in avanti prevederà un percorso guidato che consente di selezionare ciò che interessa. I cittadini possono scegliere fra tre percorsi di prenotazione, rispettivamente “Assistenza fiscale”, “Assistenza catastale e ipotecaria” per i temi di pertinenza dell’Agenzia delle Entrate e “Assistenza sulla cartella di pagamento e altri atti della riscossione” per quello che riguarda Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Una volta effettuata la scelta, dopo essere stati indirizzati sul servizio completo, sarà possibile selezionare l’argomento specifico e infine selezionare l’appuntamento tramite sportello, fisico e non.

Tre diversi percorsi di prenotazione

Ove possibile, il sistema consente infatti di decidere se recarsi allo sportello territoriale, richiedere una telefonata o una videochiamata con un operatore (accedendo alla propria area riservata con autenticazione tramite SPID o CIE).

Per i cittadini è possibile prenotare fino ad un massimo di tre appuntamenti al giorno e, solo per determinati servizi, il sistema consente di prenotare un “Webticket valido per oggi”, ovverosia un biglietto eliminacode presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate da utilizzare nello stesso giorno (prenotabile dalle ore 6:00 fino a esaurimento della disponibilità e da utilizzare nell’orario indicato nella prenotazione).

Per alcuni servizi, nel caso in cui la prenotazione venga effettuata da un intermediario abilitato, è possibile prenotare fino a quattro appuntamenti al giorno presso lo sportello on line, accedendo all’area riservata EquiPro.

Rimane ferma la possibilità di prenotare il proprio appuntamento tramite un operatore al numero unico 060101.
 

(MF/ms)




Trasporto rifiuti ai centri di raccolta gestiti da Silea – aggiornamento

Con riferimento alle modalità di ingresso e accettazione dei rifiuti nei Centri di raccolta comunali o sovracomunali, gestiti perlopiù da Silea, si segnalano alcune precisazioni aggiuntive rispetto alla precedente circolare di fine febbraio 2025 su questo tema (circolare Confapi n.157).

Si allega la comunicazione di Silea, recentemente diffusa dalla società alle imprese che accedono ai Cdr.
L’accesso è consentito solo alle utenze non domestiche (aziende e attività commerciali) rientranti nell’elenco dell’all. L-Quinquies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (all’interno del quale risultano compresi i giardinieri e manutentori del verde come introdotto dal D.Lgs. 153/24 ed escluse le imprese edili e le aziende agricole).

Le attività in possesso dei requisiti di cui sopra, potranno conferire esclusivamente i rifiuti previsti dalla normativa vigente (all. L-Quater) e dal regolamento comunale del Centro di raccolta di riferimento.
Si allegano per comodità delle imprese gli elenchi L-quinques ed L-quater sopracitati e una scheda con i riferimenti normativi applicabili, con riferimento sia al trasporto che agli obblighi di tenuta del registro di carico e scarico.
Le utenze non domestiche devono essere munite di apposita iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (Categoria 2-bis), in cui deve essere presente la targa del mezzo impiegato, che potrà essere verificata ad ogni accesso dall’operatore addetto alla custodia del centro.

Le utenze non domestiche dovranno inoltre presentare un documento di accompagnamento dei rifiuti: il “Modulo semplificato” per la registrazione degli ingressi debitamente compilato o in alternativa apposito formulario di identificazione dei rifiuti (FIR).

All’apposito link del sito Silea si può scarica il modulo con i campi da compilare.

Infine si allega il vademecum di Silea, con tutte le novità.

(SN/am)

 




Rendicontazione di sostenibilità: pacchetto europeo “omnibus” marzo 2025

Negli ultimi anni, l’Unione Europea ha introdotto diverse normative per promuovere la sostenibilità e la responsabilità ambientale delle imprese. Tuttavia, la complessità e l’onerosità di tali regolamentazioni hanno sollevato preoccupazioni tra le aziende, in particolare le piccole e medie imprese (PMI). Il Pacchetto Omnibus mira a rivedere e semplificare le principali normative in materia di sostenibilità aziendale con l’obiettivo principale di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, mantenendo al contempo gli ambiziosi obiettivi del Green Deal europeo.  
Le principali novità riguardano:
  1. restrizione del campo d’applicazione della CSRD
Gli obblighi di rendicontazione, ad oggi diretti alle imprese con più di 250 dipendenti, si applicherebbero solo alle grandi imprese con più di 1.000 dipendenti (fermo restando il limite di fatturato superiore a 50 milioni di euro o l’attivo di bilancio superiore a 25 milioni di euro). Verrebbero, inoltre, escluse le PMI quotate.
  1. slittamento di 2 anni dell’entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione per
•             grandi imprese che non sono enti di interesse pubblico e che hanno più di 500 dipendenti, ad oggi obbligate a presentare il bilancio di sostenibilità nel 2026 con riferimento all’esercizio 2025 (c.d. wave 2);
•             PMI quotate, ad oggi obbligate a presentare il bilancio di sostenibilità nel 2027 con riferimento all’esercizio 2026 (wave 3).

Tutte le altre novità di marzo 2025 si possono leggere sul sito dell’osservatorio sulla sostenibilità.

(SN/am)
 




Invio dei corrispettivi: stabile le regole per adempimento tramite software

Gli esercenti che effettuano operazioni al dettaglio ex art. 22 del DPR 633/72 potranno memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi anche mediante soluzioni software, senza necessità di dotarsi dei registratori telematici.

Con il provvedimento n. 111204/2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la realizzazione di tali soluzioni, dando attuazione a quanto previsto dall’art. 24 del DLgs. 1/2024 (c.d. decreto “Adempimenti”).

Questa disposizione, infatti, ha aperto la strada all’utilizzo di strumenti alternativi ai registratori telematici e alla procedura web dell’Agenzia delle Entrate, stabilendo che la memorizzazione e l’invio dei “corrispettivi giornalieri anonimi” può essere effettuata mediante soluzioni software che garantiscano la sicurezza e l’inalterabilità dei dati.

Secondo quanto si legge nel provvedimento, il processo di rilevazione dei corrispettivi si fonderà sull’utilizzo di due componenti software strettamente interdipendenti: il modulo fiscale 1 (MF1), ossia un’applicazione o software gestionale installato su un dispositivo o sistema hardware (es. PC, tablet, smartPOS), e il modulo fiscale 2 (MF2), installato su un sistema hardware in grado di interfacciarsi in modalità web service con il sistema dell’Agenzia delle Entrate.

Il dispositivo con la componente MF1 è definito, complessivamente, punto di emissione (PEM), mentre il sistema hardware comprensivo del modulo fiscale 2 è definito punto di elaborazione (PEL).

Il processo di rilevazione dei dati si realizza mediante l’interazione tra questi due strumenti.

In particolare, il PEM (che può essere collegato a uno o più punti cassa) registra in modalità sicura i dati fiscali delle operazioni e rilascia il documento commerciale. In condizioni ordinarie, poi, trasmette automaticamente i dati al PEL. Quest’ultimo invece memorizza fiscalmente i dati di dettaglio delle singole operazioni, conservandoli digitalmente nel tempo, e trasmette il file XML di riepilogo dei corrispettivi giornalieri. È solo il punto di elaborazione, infatti, che dialoga con il sistema dell’Agenzia delle Entrate.

L’autenticità, l’inalterabilità e la riservatezza di queste operazioni è garantita fra l’altro dal sigillo elettronico apposto sul file e dalla connessione protetta.

Ogni soluzione software è soggetta ad approvazione dell’Agenzia delle Entrate, previo parere della Commissione sui misuratori fiscali.

Nello specifico, il produttore (ossia il soggetto qualificato che realizza la soluzione software) dovrà presentare istanza di approvazione all’Agenzia, unitamente alla certificazione che attesta la conformità alle specifiche tecniche e alle norme fiscali vigenti. Nel provvedimento si precisa, peraltro, che le istanze potranno essere presentate a decorrere dalla data che sarà resa nota sul sito dell’Agenzia medesima.

La soluzione software approvata sarà poi resa disponibile agli esercenti dal soggetto erogatore, il quale gestisce il punto di elaborazione. Anche in questo caso si tratta di un soggetto opportunamente qualificato (che può anche coincidere con il produttore).

In termini generali, l’esercente che intenda utilizzare una soluzione software approvata dovrà rivolgersi a un soggetto erogatore (salvo che non assuma egli stesso tale ruolo) e accreditarsi nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, al fine di registrarsi al sistema e comunicare all’Agenzia delle Entrate il software utilizzato.

Dopodiché dovrà censire i punti di emissione tramite il soggetto erogatore e solo al termine del processo, quando il PEM sarà attivato e messo in servizio, potrà registrare le operazioni effettuate e trasmettere in tempo reale al PEL i relativi dati di dettaglio.

Si precisa che l’accreditamento può avvenire anche tramite un intermediario con delega al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi” (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 5 novembre 2018). Inoltre, gli esercenti che sono già accreditati e che vogliono utilizzare la soluzione software in sostituzione o in abbinamento ai registratori telematici dovranno aggiornare la propria registrazione.

Richiesto l’accreditamento su Fatture e Corrispettivi

Le nuove soluzioni software consentiranno anche di gestire i flussi di dati per la lotteria degli scontrini.

Per quanto riguarda i dati di pagamento, l’art. 24 del DLgs. 1/2024 ha specificamente stabilito che le nuove soluzioni devono consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, laddove l’operazione sia regolata con tali mezzi.

Sotto tale aspetto, dunque, la norma si pone in linea con la novità prevista dalla L. 207/2024. Nelle specifiche approvate dall’Agenzia è però precisato che le modalità tecniche relative alla memorizzazione e trasmissione delle informazioni dei pagamenti elettronici saranno definite con successive disposizioni regolamentari.
 

(MF/ms)




Sostenibilità: racconta la tua buona pratica

La Rete Lariana per la transizione sostenibile, di cui Confapi Lecco Sondrio fa parte, offre la possibilità di consultare la buone pratiche altrui e di far conoscere le proprie.

Sul sito camerale si possono consultare per ispirazione le buone pratiche altrui e si possono raccontare le proprie, favorendo uno scambio di idee e mettendo in vetrina le azioni virtuose del territorio lariano.

Con l’occasione si segnala alle imprese che è possibile aderire formalmente alla Rete Lariana e utilizzarne il logo per dare credibilità alle proprie azioni, in particolare quelle nate dalla collaborazione interna alla rete. La sostenibilità è un tema trasversale a tante competenze, che si può attuare solo grazie alla collaborazione fattiva fra soggetti con caratteristiche diverse che possono contribuire in modo specifico. 

Aderenti alla Rete Lariana

Modalità di adesione

Per questi temi potete contattare l’Associazione silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)




Approvvigionamenti idrici autonomi scadenze: 31 marzo per la denuncia annuale e 30 giugno per il pagamento canone

Come ogni anno il 31 marzo scade il termine per la presentazione della denuncia dei volumi di acqua prelevati da fonti autonome (pozzi, sorgenti, corsi d’acqua superficiali) relativi all’anno precedente. La scadenza riguarda solo chi si approvvigiona al di fuori dell’acquedotto pubblico.

La denuncia annuale deve essere presentata tramite l’applicativo SIPIUI di Regione Lombardia. Sul sito regionale è disponibile un manuale con le istruzioni da seguire.

Ogni Provincia ha indicato sul proprio sito il rimando alla pagina regionale, con tutte le istruzioni:

Provincia di Lecco

Provincia di Sondrio

Provincia di Bergamo

Provincia di Monza

30 giugno: versamento canoni demaniali 2024 per l’uso delle acque pubbliche

Il canone di concessione riguarda l’anno in corso e deve essere versato anticipatamente alla Regione Lombardia – Tesoreria Regionale entro il 30 giugno 2024.
Regione Lombardia invia a tutti i titolari di utenza di acqua pubblica un “avviso di scadenza” per poter effettuare il pagamento.

Si allega la tabella aggiornata dei canoni e si rimanda per gli altri dettagli al sito regionale.

(SN/am)




Istat indice febbraio 2025

Si comunicano gli indici necessari per l’aggiornamento dei canoni di locazione

Comunichiamo che l’indice Istat di Febbraio 2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,5 % (variazione annuale) e a + 2,2 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,125% e + 1,650%.

(MP/ms)