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Rentri: formazione con l’albo gestori, maggio e giugno 2025

Il percorso formativo organizzato dall’albo gestori prosegue con altri webinar da 60 minuti i cui destinatari sono gli enti e le imprese interessati a operare sul Rentri. La partecipazione è completamente gratuita ma al termine non è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.

I prossimi eventi sono programmati tra maggio e giugno 2025; nella pagina dell’albo gestori sono indicate tutte le date e le modalità di iscrizione. Si tratta di incontri monotematici, con argomenti sempre diversi, che toccano via via vari aspetti.

Dopo gli appuntamenti di marzo e aprile 2025 sono in calendario le altre date con contenuti focalizzati su altre specifiche situazioni. La durata è di circa 60 minuti. Si invitano le imprese a scegliere e a seguire i webinar che trattano i temi applicabili o che interfacciano la propria situazione.

Ecco di seguito le prossime opportunità:

Venerdì 9 maggio ore 11
Come compila il registro il trasportatore e trasmette la copia completa del Fir cartaceo al produttore

Venerdì 23 maggio ore 11
Come compila il registro un impianto che riceve da terzi e poi tratta internamente e con produzione di materiali 

Venerdì 6 giugno ore 11
Come compila il registro il produttore autorizzato e tenere in messa in riserva o deposito temporaneo

Venerdì 20 giugno ore 11
Come compila il registro l’intermediario

(SN/am)




Rischi fisici: eventi formativi maggio e giugno 2025

Si segnala un’opportunità formativa per chi vuole approfondire il tema dei rischi fisici: rumori, vibrazioni, microclima, radiazioni e campi; si tratta di quei rischi che per il D.lgs. 81/2008 devono essere valutati/misurati almeno ogni 4 anni.

Sono disponibili diverse date per una formazione tecnica in modalità webinar, a pagamento, a cura dello staff del Portale Agenti Fisici (PAF).

Di seguito la programmazione:

06-07 maggio 2025 (12 ore)
Esposizione occupazionale ai CAMPI ELETTROMAGNETICI: indicazioni operative per la valutazione del rischio e casi di studio

19-22-27 maggio e 3 giugno 2025 (16 ore)
Valutatore di RADIAZIONI OTTICHE alla luce delle nuove indicazioni della conferenza Stato-Regioni

03 giugno 2025 (4 ore)
Rischio da esposizione a VIBRAZIONI: criteri operativi per la valutazione ed il controllo in differenti condizioni espositive

06 giugno 2025 (4 ore)
Rischio da esposizione a RUMORE: criteri operativi per la valutazione ed il controllo in differenti condizioni espositive

02 luglio 2025 (4 ore)
Rischio MICROCLIMA: criteri operativi per un’efficace valutazione del rischio alla luce dei cambiamenti climatici

Tutti i dettagli per iscriversi sul portale PAF.

(SN/am)

 




“La piccola impresa che vorrei”: articoli pubblicati

La rassegna stampa del nostro concorso per le scuole: 

 




Novità Inail: misure aggiuntive nella valutazione del rischio stress lavoro-correlato

Inail propone misure aggiuntive a quelle finora previste, che hanno l’obiettivo di ottimizzare la valutazione e gestione del rischio stress includendo fattori di rischio specifici del lavoro da remoto e dell’innovazione tecnologica.

Si inseriscono nell’impianto complessivo previsto dalla Metodologia Inail di valutazione e gestione del rischio stress, che resta invariato, articolato per fasi e caratterizzato da un approccio partecipativo che prevede il coinvolgimento delle figure della prevenzione e dei lavoratori, in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Tutti i dettagli nella pagina dedicata del sito Inail.

(SN/am)

 




Rifiuti: dichiarazione annuale MUD NUOVO SERVIZIO CONFAPI LECCO SONDRIO

Confapi Lecco Sondrio può supportare la gestione ambientale delle imprese con numerosi servizi, elencati nella pagina dedicata del sito dell’associazione.

 

Tra gli adempimenti annuali previsti nel Testo Unico Ambientale D.lgs. 152/2006 e smi in tema di rifiuti, nel primo semestre di ogni anno, l’associazione può assistervi direttamente o mediante professionisti esterni qualificati, nella redazione del MUD, la dichiarazione annuale dei rifiuti prodotti e consegnati a terzi.

La scadenza per il MUD dell’anno in corso è il 30/06/2025 ed è stata comunicata nella circolare Confapi n.170 del 6/03/2025 a cui si rimanda.

Si ricorda che l’obbligo di MUD può essere assolto in modo semplificato oppure ordinario, come descritto nella circolare Confapi n.193 del 13/03/2025. I costi del servizio, nelle diverse modalità, sono descritte in allegato alla presente circolare.
L’attività di assistenza prevede tre fasi:

  1. Comunicazione via email all’associazione di volersi avvalere del servizio, specificando quale e chiedendo eventualmente il modulo per indicare la delega a terzi.
  2. Appuntamento in azienda se previsto dal servizio scelto, per la verifica della gestione e per la raccolta dei dati.
  3. Trasmissione all’associazione dei dati necessari alla compilazione del MUD.
  4. Verifica della dichiarazione da parte dell’azienda e invio.
  5. Archiviazione della ricevuta.
Per avere maggiori informazioni sul servizio contattare l’associazione: servizi@confapi.lecco.it, 0341.282822.

 

(SN/am)

 




F-GAS: requisiti degli operatori F-gas nei tre regolamenti europei in vigore dal 20 aprile 2025

Il 31 marzo 2025, la Commissione Europea ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale tre nuovi regolamenti che ridefiniscono i requisiti minimi di certificazione per persone fisiche e giuridiche che operano nel settore dei gas fluorurati (F-Gas). I regolamenti riguardano le competenze obbligatorie degli operatori F-Gas e fissano standard validi in tutta l’UE.

Questi regolamenti aggiornano il quadro normativo in materia, abrogando i precedenti Regolamenti (CE) n. 304/2008, n. 306/2008 e (UE) n. 2066/2015, e attuano quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 573/2024.

  • Regolamento (UE) 2025/623: riguarda le attività di recupero di solventi a base di F-Gas da apparecchiature.
  • Regolamento (UE) 2025/625: si applica a chi opera su apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti F-Gas.
  • Regolamento (UE) 2025/627: disciplina le attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione o smantellamento di commutatori elettrici fissi contenenti gas fluorurati, compreso il recupero dei gas.
Le persone fisiche già certificate secondo i regolamenti precedenti dovranno sottoporsi a un aggiornamento obbligatorio ogni sette anni, a partire dal 12 marzo 2027, con la prima scadenza fissata entro il 12 marzo 2029. L’aggiornamento potrà consistere in un corso specifico o in una nuova valutazione delle competenze.
Un aspetto fondamentale dei nuovi regolamenti è il riconoscimento reciproco dei certificati all’interno dell’Unione Europea. Le certificazioni rilasciate secondo gli standard europei saranno valide in tutti gli Stati Membri, senza la necessità di ulteriori verifiche o esami.

(SN/am)




Approvati gli ISA per il 2024: cosa cambia per imprese e professionisti

Il 31 marzo 2025 il MEF ha emanato il decreto che approva i nuovi ISA per il periodo d’imposta 2024, coinvolgendo una vasta platea di contribuenti nei settori dell’agricoltura, manifatture, servizi, commercio e attività professionali. Il provvedimento è stato pubblicato sulla G.U. n. 91 del 18 aprile 2025.

Le principali novità del DM 2025 

Aspetto Descrizione
Aggiornamento delle attività coinvolte
  • Il decreto elenca dettagliatamente le attività economiche per cui vengono approvati i nuovi ISA, suddivise in comparti (agricoltura, manifatture, servizi, commercio, professioni) e identificate da codici ATECO aggiornati.
Nuove territorialità
  • Oltre agli indici generali, vengono approvate anche le territorialità generali, del commercio e tre territorialità specifiche, per tenere conto delle differenze economiche e strutturali tra aree geografiche.
Metodologia e variabili
  • Gli ISA sono costruiti sulla base di una nota tecnica e metodologica, tabelle di coefficienti e liste di variabili, che analizzano dati economici, contabili e strutturali comunicati dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi.
Esclusioni
  • Restano esclusi dall’applicazione degli ISA i contribuenti con ricavi superiori a 5.164.569 euro, chi adotta regimi forfetari o di vantaggio, chi esercita più attività non rientranti nello stesso indice oltre una certa soglia, alcune cooperative e i membri di gruppi IVA.
Premialità
  • Il punteggio ISA consente l’accesso a regimi premiali, come l’esclusione da alcuni tipi di accertamento e controlli, la riduzione dei termini di accertamento e altre agevolazioni, per chi raggiunge i livelli di affidabilità richiesti.

Le attività interessate nel dettaglio – Il decreto riporta un elenco di oltre 100 indici ISA, ognuno dei quali si applica a specifiche attività economiche: dalla coltivazione di cereali all’allevamento, dalla fabbricazione di prodotti industriali al commercio all’ingrosso e al dettaglio, dai servizi di trasporto alla consulenza, dalle attività sanitarie a quelle artistiche, culturali, sportive e di formazione.
 




Credito IVA primo trimestre: entro il 30 aprile il modello TR

Entro il prossimo 30 aprile, sono chiamati a presentare il modello TR i soggetti passivi IVA che intendono chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione “orizzontale” in F24 l’eccedenza detraibile maturata nel primo trimestre 2025.

A livello generale, a seconda dell’importo del credito IVA che è esposto nel modello, può essere necessaria l’apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione da parte dell’organo deputato alla revisione legale oppure, per i soli rimborsi, la prestazione di una garanzia patrimoniale.

Quest’ultima può essere prestata in forma di cauzione in titoli di Stato oppure di fideiussione da parte di banche o imprese di adeguata solvibilità o di polizza fideiussoria assicurativa.

L’utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito IVA emergente dal modello (art. 17 del DLgs. 241/97), per il primo trimestre 2025, è possibile:

  • senza obbligo del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di revisione), se l’importo del credito è pari o inferiore a 5.000 euro annui;
  • con l’obbligo del visto (o della sottoscrizione), se l’importo è superiore a 5.000 euro annui.
Il predetto limite, fissato dall’art. 10 del DL 78/2009, tiene conto di tutti i crediti che saranno utilizzati in compensazione nel corso del 2025 (inclusi, dunque, quelli emergenti dai modelli TR per i trimestri successivi).

Sono differenti le soglie per l’apposizione del visto di conformità con riferimento all’istanza di rimborso.

È, infatti, possibile chiedere a rimborso il credito IVA trimestrale, per un ammontare pari o inferiore a 30.000 euro, mediante la semplice presentazione del modello TR.

Al di sopra della menzionata soglia, invece, è necessario:

  • il rilascio del visto di conformità (o la sottoscrizione dell’organo di revisione), unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per attestare il possesso di alcuni requisiti soggettivi ex art. 38-bis comma 3 del DPR 633/72;
  • la prestazione di un’apposita garanzia patrimoniale, al ricorrere di specifiche condizioni ritenute di “rischio fiscale” da parte del legislatore (es. esercizio dell’attività da meno di due anni, escluse le start up innovative, oppure la presenza di avvisi di accertamento per valori superiori a una determinata percentuale degli importi dichiarati).
Sono esonerati dal prestare la garanzia i curatori fallimentari (o della liquidazione giudiziale) e i commissari liquidatori, le società di gestione del risparmio e i soggetti in regime di adempimento collaborativo.

Un limite più elevato oltre il quale è necessario apporre il visto di conformità sul modello TR, ai fini dell’utilizzo del credito IVA maturato nel primo trimestre 2025, è riconosciuto ai soggetti che:

  • abbiano raggiunto specifici punteggi ISA negli ultimi anni, entro il limite di 50.000 o 70.000 euro, a seconda del livello di affidabilità conseguito (cfr. il provv. n. 205127/2024);
  • abbiano aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025 (art. 19 comma 3 del DLgs. 13/2024), entro il limite di 70.000 euro indipendentemente dal punteggio ISA ottenuto (FAQ Agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2024 e del 24 febbraio 2025).
Proprio con riferimento ai rimborsi chiesti da soggetti passivi che hanno aderito al CPB, il modello TR e le relative istruzioni sono stati di recente aggiornati da parte dell’Agenzia delle Entrate (in data 21 marzo 2025).

Sono stati introdotti due nuovi codici riservati ai soggetti passivi che hanno aderito al CPB prima dell’inizio dell’anno solare che è riportato nell’apposito campo del frontespizio, nella misura in cui tali soggetti non sono tenuti alla presentazione della garanzia patrimoniale (per i rimborsi) al di sopra della soglia di 30.000 euro. Si tratta del codice “6”, da indicare nel campo 3 del rigo TD8, per la generalità dei soggetti passivi, e del codice “4”, da indicare nella colonna 4 del quadro TE, per gli enti o società partecipanti all’IVA di gruppo.

Si rammenta che è possibile variare alcuni aspetti relativi all’istanza presentata (se non ancora compensato o rimborsato), presentando un nuovo modello TR, ad esempio al fine di modificare:

– la destinazione del credito IVA (da compensazione a rimborso o viceversa), purché entro la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2025 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2015);
– le condizioni per l’apposizione del visto di conformità o per l’esonero dalla prestazione della garanzia (cfr. ris. n. 82/2018).

Modifica delle percentuali del settore agricolo

Tra gli altri aggiornamenti che hanno coinvolto il modello TR, con effetti dal primo trimestre 2025, vi sono le modalità di esposizione – nei quadri TA e TB – delle aliquote IVA e delle percentuali di compensazione del settore agricolo. Nella nuova versione del modello, difatti, rimangono indicate soltanto quelle relative al 4%, 5%, 10% e 22%, mentre le altre dovranno essere inserite dal dichiarante, in via autonoma, nell’apposita colonna 2 del modello.

(MF/ms)




Le sanzioni per inadempimenti: errori o tardività nella trasmissione della certificazione unica

I sostituti d’imposta che non hanno adempiuto agli obblighi di trasmissione delle certificazioni uniche 2025 o lo hanno fatto commettendo errori od omissioni posso sfruttare la sanzione alleggerita laddove dovessero ravvedersi nei 60 giorni.

Per il periodo d’imposta 2024, certificazione unica 2025, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

  • entro il 17 marzo (termine spirato), le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi;
  • entro il 31 marzo (termine spirato), le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;
  • entro il 31 ottobre, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
Le predette certificazioni dovevano essere consegnate al percipiente comunque entro il 17 marzo, utilizzando non il modello ordinario ma il modello “sintetico”.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro, il modello di Certificazione Unica deve essere consegnato entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore (art. 4, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/1998).

Le sanzioni per inadempimenti, errori o tardività nella trasmissione della certificazione unica all’Agenzia delle Entrate sono fissate all’art. 4, comma 6-quinquies del D.P.R. n. 322/1998.
 

SANZIONI OMESSA/TARDIVA CU
Omessa, tardiva, errata CU 100 € per ogni certificazione con un max di 50.000 € per sostituto.
Errata trasmissione sanata entro 5 gg dalla scadenza ordinaria Nessuna sanzione.
Trasmissione entro 60 gg dal termine ordinario Sanzione ordinaria di 100 euro per singola certificazione unica ridotta ad un terzo ossia a 33,33 €, con una sanzione massima applicabile per singolo sostituto pari a € 20.000.
Disapplicazione sanzioni La sanzione non si applica anche nell’ipotesi in cui le comunicazioni tempestivamente trasmesse e scartate siano correttamente ritrasmesse non oltre 5 giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto (circolare MEF n. 195/1999).
La sanzione non si applica se la trasmissione della certificazione corretta è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza; Dunque, la trasmissione delle certificazioni corrette la cui scadenza era fissata al 17 marzo deve avvenire entro il 21.3.2025 (5 giorni dal 16.3.2024 – scadenza ordinaria, anche se la scadenza è slittata al 17.3.2025 – vedi circolare AdE 6/2015).
Ravvedimento Ammesso
Cumulo giuridico Non ammesso
Così ad esempio, ipotizzando che il sostituto d’imposta ha omesso di inviare tre CU da “precompilata” entro il 17 marzo e che provveda successivamente alla loro trasmissione entro 60 giorni dalla scadenza (15 maggio): la sanzione sarà pari a 3,70 euro (33,33 euro/9 riduzione lettera a-bis, art. 13 D.Lgs. n. 472/1997) per ogni CU da sanare. Si prende a riferimento la sanzione base ridotta a 33,33 euro perché siamo nei 60 giorni dalla scadenza ordinaria.

Dopo i 60 gg ma entro i 90 gg si passerebbe alla sanzione di 11,11 € per CU errata/omessa (1/9 di 100 euro).
 
(MF/ms)




Nuove regole operative per i rappresentanti fiscali

Il 17 aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento che definisce le modalità operative per l’attestazione dei requisiti soggettivi e la prestazione della garanzia ai fini dell’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale, in attuazione delle recenti modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 e dal D.M. 9 dicembre 2024 del Ministro dell’Economia e delle finanze.

Chi sono i soggetti interessati – Il provvedimento si rivolge a chi intende assumere o già svolge il ruolo di rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972. Tali soggetti sono obbligati a presentare una dichiarazione che attesti il possesso di specifici requisiti di onorabilità e regolarità fiscale, oltre a prestare una garanzia proporzionata al numero di soggetti rappresentati.

Requisiti soggettivi richiesti – Per assumere il ruolo di rappresentante fiscale, è necessario dichiarare:

  • assenza di condanne (anche non definitive) o sentenze per reati finanziari
  • assenza di procedimenti penali pendenti per reati finanziari
  • nessuna violazione grave e ripetuta delle norme tributarie e contributive
  • non trovarsi in condizioni di interdizione previste dalla Legge.
La dichiarazione va presentata contestualmente al modello di inizio attività o variazione dati ai fini IVA presso la Direzione Provinciale competente. Se il rappresentante fiscale è una società, la dichiarazione deve essere resa da tutti i legali rappresentanti.

Modalità e importi della garanzia – La garanzia, da prestare a favore del Direttore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, può essere costituita tramite:

  • cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato
  • polizza fideiussoria
  • fideiussione bancaria.
Gli importi minimi variano in base al numero di soggetti rappresentati:
 
Soggetti rappresentati Importo minimo garanzia
2-9 30.000 euro
10-50 100.000 euro
51-100 300.000 euro
101-1.000 1.000.000 euro
Oltre 1.000 2.000.000 euro
Chi rappresenta un solo soggetto non è tenuto a prestare garanzia, ma deve comunque presentare la dichiarazione dei requisiti. La garanzia deve avere una durata minima di 48 mesi e, in caso di aumento dei soggetti rappresentati, va adeguata con una nuova prestazione.

Disposizioni per i rappresentanti già operativi – I soggetti che già operano come rappresentanti fiscali devono, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, presentare la dichiarazione e la garanzia, se dovuta. In caso di inadempienza, l’Agenzia delle Entrate avvia la procedura di cessazione d’ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati, concedendo un ulteriore termine di 60 giorni per regolarizzare la posizione.
 
(MF/ms)