Un provvedimento molto atteso, arrivato dopo mesi di incertezza.
Il
decreto attuativo, firmato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, disciplina l’
accesso all’iperammortamento per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
La misura rappresenta una novità decisamente rilevante per la programmazione fiscale e industriale delle imprese, perché sostituisce la logica del credito d’imposta con quella della maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni agevolabili.
L’incentivo non si traduce infatti, come sappiamo, in un credito da utilizzare in compensazione, ma in una deduzione rafforzata attraverso il meccanismo dell’iperammortamento.
Il decreto arriva però con un ritardo significativo rispetto alle attese.
La lunga fase di confronto tecnico tra Mimit e Ministero dell’Economia ha contribuito a generare incertezza tra gli operatori, inducendo molte imprese a sospendere o rinviare decisioni di investimento già programmate, e la concertazione tra i due ministeri si è rivelata alla fine più complessa del previsto, anche per le correzioni richieste nelle ultime settimane dal Mef.
In questo quadro, l’accettazione da parte del Mimit delle ultime modifiche, considerate peggiorative dal punto di vista delle imprese, sembra rispondere soprattutto all’esigenza di chiudere l’iter e sbloccare una fase operativa rimasta troppo a lungo sospesa.
Cosa succede ora: i prossimi passaggi
Sgomberiamo subito il campo da un dubbio: la firma del ministro Urso non coincide ancora con l’avvio immediato delle domande.
Il decreto deve completare i passaggi formali previsti e cioè bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, firma del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, controllo della Corte dei conti e successivo decreto direttoriale per fissare l’apertura dei termini.
Solo dopo questi passaggi sarà possibile procedere con le prenotazioni tramite la piattaforma telematica del GSE, che anche per il nuovo piano assume una funzione centrale nella ricezione e nel monitoraggio delle comunicazioni.
Secondo le previsioni ministeriali, l’intero iter dovrebbe richiedere circa un mese dalla firma del Mimit.
L’apertura operativa delle prenotazioni è quindi attesa entro i primi dieci giorni di giugno.
Per le imprese e per i professionisti che le assistono, questo intervallo è un tempo utile a verificare la natura dei beni, predisporre i contratti, coordinare ordini e acconti, impostare il fascicolo tecnico-contabile e valutare l’effettiva convenienza dell’agevolazione.
Software cloud fuori dal perimetro agevolabile
Occhio però alla novità più rilevante del decreto, che riguarda l’esclusione dei software in cloud.
Restano fuori dall’iperammortamento le soluzioni erogate in modalità as-aservice, cioè tramite canoni di abbonamento, accesso remoto o formule SaaS.
Si tratta di un punto particolarmente delicato, perché incide direttamente sulla componente immateriale degli investimenti digitali.
Nelle precedenti bozze era stata valutata un’apertura, infatti il governo aveva sbandierato il beneficio che – aveva annunciato a gran voce – avrebbe potuto essere riconosciuto anche sui costi sostenuti per l’accesso a software cloud, limitatamente alla quota di competenza del singolo periodo d’imposta.
La soluzione avrebbe consentito di adattare l’incentivo alla trasformazione del mercato digitale, ormai sempre più orientato verso modelli di servizio anziché verso l’acquisto di licenze tradizionali. E invece, questa impostazione non è entrata nel testo definitivo.
Il Mef non ha dato il via libera all’interpretazione estensiva che il Mimit avrebbe voluto introdurre, anche sulla scorta di precedenti letture adottate nel vecchio piano agevolativo.
La ragione tecnica è che il canone cloud, in quanto costo di servizio e non bene immateriale soggetto ad ammortamento tradizionale, non si presta agevolmente alla logica dell’iperammortamento.
Quali effetti per imprese digitali e beni immateriali
L’esclusione del cloud rischia di ridurre in modo sensibile l’attrattività della misura per una parte consistente degli investimenti digitali.
Le soluzioni SaaS, i gestionali cloud, le piattaforme ERP, i sistemi di cybersecurity, gli strumenti di analytics, i servizi applicativi e molte tecnologie per la gestione integrata della produzione vengono oggi acquistati dalle imprese prevalentemente tramite abbonamento. Secondo le stime di Anitec-Assinform, i sistemi as-aservice erogati tramite cloud rappresentano ormai una quota molto elevata del mercato, fino a circa l’80%.
Ne deriva che una parte rilevante della spesa aziendale in beni immateriali rischia di restare fuori dal perimetro dell’incentivo.
Commercialisti e consulenti fiscali dovranno a questo punto distinguere caso per caso tra software capitalizzabili, licenze d’uso ammortizzabili, contratti misti e puri servizi cloud, e la qualificazione contabile e contrattuale diventerà decisiva per evitare l’inclusione impropria di costi non agevolabili.
L’effetto complessivo è uno spostamento del piano verso i beni strumentali materiali tradizionali, rispetto ai quali il meccanismo dell’iperammortamento è più lineare.
Questo, chiaramente, va a restringere la portata innovativa della misura, almeno per le imprese che stanno digitalizzando processi e funzioni attraverso piattaforme cloud, tendenza verso la quale erano state spinte.
Le comunicazioni obbligatorie diventano 5
Il secondo elemento di novità riguarda l’introduzione di un ulteriore obbligo comunicativo, che porta a cinque il numero complessivo delle comunicazioni richieste alle imprese.
La finalità è rafforzare il controllo sul flusso di spesa e sulla progressiva maturazione del beneficio, ma l’effetto pratico sarà un notevole appesantimento della procedura, che certamente farà infuriare i più.
Alle tre comunicazioni già note si aggiungono infatti due adempimenti ulteriori. Le imprese dovranno trasmettere:
1. una comunicazione preventiva
2. una comunicazione di conferma dell’acconto, almeno pari al 20%
3. una comunicazione di completamento dell’investimento
4. una comunicazione periodica entro il 20 gennaio di ciascun anno, con indicazione degli investimenti effettuati, dei costi sostenuti e della previsione di utilizzo del beneficio
5. una comunicazione integrativa entro il 30 giugno successivo, contenente il piano di ammortamento e la ripartizione delle quote di incentivo nei singoli esercizi.
La procedura sarà gestita tramite la piattaforma GSE.
Le informazioni trasmesse dovranno essere coerenti con contabilità, fatture, contratti, pagamenti, stato di avanzamento degli investimenti e piano di ammortamento.
Scaglioni dell’iperammortamento: maggiorazioni differenziate
Per quanto riguarda la struttura dell’iperammortamento, il decreto conferma gli scaglioni annuali.
La maggiorazione del costo fiscalmente rilevante è pari al:
180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
La progressività della misura impone una pianificazione accurata, soprattutto per imprese industriali, gruppi societari e realtà con programmi di investimento pluriennali. Il riferimento agli scaglioni annuali rende infatti rilevante la distribuzione temporale degli acquisti, la data di effettuazione dell’investimento e il coordinamento con consegna, entrata in funzione e interconnessione.
Perizia tecnica e certificazione contabile
In tutto questo, restano centrali gli obblighi documentali.
L’accesso al beneficio richiede la perizia tecnica asseverata per attestare le caratteristiche dei beni e l’interconnessione, oltre alla certificazione contabile relativa all’effettivo sostenimento delle spese ammissibili.
Non a caso la certificazione contabile assume un ruolo particolarmente delicato: non potrà essere considerata un mero documento di chiusura, ma dovrà fondarsi su una ricostruzione ordinata dell’intero investimento, e quindi contemplare in maniera corretta ordine, contratto, fattura, pagamento, imputazione a cespite, eventuale acconto, completamento, interconnessione e piano di ammortamento.
L’esperienza maturata con i crediti d’imposta 4.0 e 5.0 ci fa dire che molte criticità emergono non tanto dalla natura del bene, quanto da carenze probatorie, disallineamenti temporali o documentazione tecnica incompleta. Quindi massima attenzione alla documentazione.
Niente clausola “made in EU”, eccetto che per il fotovoltaico
Il decreto conferma infine il superamento generalizzato della clausola “made in Europe”, ma con una rilevante eccezione per i moduli fotovoltaici destinati all’autoproduzione di energia.
In questo ambito, il riferimento a specifiche sezioni del registro Enea finisce per restringere la scelta a prodotti di fascia alta, con possibili riflessi sui costi di investimento e sui tempi di approvvigionamento.
Diventa dunque essenziale, per le imprese interessate a combinare investimenti 5.0 e autoproduzione energetica, la verifica preventiva dei requisiti dei moduli. Il rischio è impostare un piano finanziario sull’incentivo e scoprire solo in fase avanzata che il prodotto selezionato non rientra nel perimetro richiesto.