I mercati restano fermi: “Dazi, energia e riarmo incognite per le pmi”
La Provincia di lunedì 24 marzo 2025, Luigi Sabadini e Andrea Beri commentano il periodo per il mondo imprenditoriale.
1
La Provincia di lunedì 24 marzo 2025, Luigi Sabadini e Andrea Beri commentano il periodo per il mondo imprenditoriale.
Per partecipare è necessario iscriversi CLICCANDO QUI
Domani mattina verrà inviato il link per partecipare agli iscritti.
Alleghiamo locandina.
(MP/am)
Il nostro CAAF presta l’assistenza fiscale ai contribuenti ai sensi dell’articolo 34 Decreto Legislativo numero 241/97, rilasciando il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni e in tutta la relativa documentazione.
I dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per l’effettuazione del servizio di assistenza fiscale, secondo la disciplina prevista dal GDPR 2016/679.
A partire dalla fine del mese di aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, su piattaforma informatica, i dati in suo possesso relativi a redditi e alcune spese detraibili dell’anno precedente.
Si precisa che la scadenza ultima per la presentazione del modello 730 è il 30 settembre 2025.
I CAAF, per accedere al modello precompilato, devono essere in possesso di specifica delega da parte del contribuente che vuole avvalersi della loro assistenza.
Gli intermediari abilitati chiedono all’Agenzia delle Entrate di poter accedere al modello 730 dei contribuenti da cui hanno ricevuto la delega sopraindicata.
L’autorizzazione per accedere ai dati del 730/2025 consente di:
Si invitano le aziende interessate a contattare l’Associazione per fissare gli appuntamenti per la consegna dei documenti.
Per info e appuntamenti dalle 9.00 alle 12.30: Doretta Riva (0341.282822) 730@confapi.lecco.it doretta.riva@confapi.lecco.it
Modalità di presentazione della domanda:
Le domande potranno essere presentate esclusivamente a partire dall’8 aprile 2025.
Valutazione delle domande:
La procedura di valutazione avverrà secondo l’ordine cronologico delle domande inviate, in modalità “click day”.
CLICCANDO QUI è possibile scaricare il bando e il modulo di adesione.
Per maggiori info: 0341 286338, info@ufficioestero.it
(CP/am)
La Provincia del 23 marzo 2024, il presidente Enrico Vavassori parla del problema viabilità nel Lecchese.
Tutte le altre novità di marzo 2025 si possono leggere sul sito dell’osservatorio sulla sostenibilità.
(SN/am)
“Dopo la presentazione della Piattaforma sindacale del 16 dicembre scorso, si è svolto lunedì scorso il terzo incontro, in sessione plenaria, per le trattative di rinnovo del C.C.N.L. metalmeccanico Confapi, scaduto il 31 dicembre 2024.
Durante la sessione, la delegazione di Unionmeccanica ha esposto le proprie considerazioni anche sulla parte economica, garantendo la sostanziale continuità dell’assetto contrattuale esistente, pur volendo coltivare, nella dinamica complessiva e generale dei costi contrattuali, una prospettiva di maggior certezza per le aziende del settore.
Altrettante aperture sono state espresse in materia di rafforzamento della bilateralità, flexible benefit ed elemento perequativo.
Sul piano normativo, aree di intervento e di possibili convergenze sono state individuate in tema di commissione per l’inquadramento professionale, attività formativa, sicurezza e mercato del lavoro, bilancio di sostenibilità e appalti.
Marcate distanze sono emerse rispetto ai nuovi modelli di orario di lavoro prospettati in piattaforma, che potrebbero comportare costi aggiuntivi fino al 12,5%.
È stata altresì manifestata la volontà da parte di Unionmeccanica di proseguire nella trattativa, approfondendo le specifiche questioni dal punto di vista tecnico, così da poter giungere, in tempi ragionevoli, al rinnovo del C.C.N.L. che coinvolge oltre 40.000 aziende, per più di 400.000 addetti.
La necessità è ancora più evidente considerata la volontà imprenditoriale di entrare nel vivo dei temi trattati, a poco più di due mesi oltre scadenza del contratto.
Le OO.SS., nonostante le esplicite aperture e disponibilità della delegazione imprenditoriale, hanno espresso insoddisfazione rispetto alle posizioni espresse, annunciando l’apertura di una fase conflittuale che, di fatto, determina una rottura unilaterale del tavolo negoziale.
Tale decisione, considerata l’irritualità di modalità e tempistica con cui è stata comunicata, si pone in netta discontinuità rispetto al consolidato sistema di buone relazioni sindacali che ha sempre contraddistinto il rapporto fra le parti, comportando, inevitabilmente, una precisa assunzione di responsabilità delle OO.SS. rispetto a una positiva ripresa della trattativa di rinnovo del C.C.N.L.
Allo stesso modo e a dispetto delle intenzioni dalle medesime rappresentate ad avvio del negoziato di far emergere, con l’attuale rinnovo, specificità e “autonomia” del settore rappresentato da Unionmeccanica, la scrivente non può che prendere atto della sostanziale volontà delle Federazioni sindacali di “accomunare”, con l’anzidetta determinazione, trattative in tutto e per tutto (tempi, metodo e contenuti) differenti“.
(MG/am)
Sono queste le principali indicazioni che il MIMIT ha fornito il 12 marzo con la nota n. 43836, sull’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria sancito dall’art. 1 comma 860 della L. n. 207/2024.
Tale disposizione, infatti, modificando l’art. 5 comma 1 del DL 179/2012 convertito, ha esteso l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese oltre all’indirizzo PEC della società anche quello degli amministratori.
Come detto, l’obbligo di iscrivere la PEC degli amministratori si applica anche alle società già costituite prima del 1° gennaio 2025; esse, peraltro, possono comunicare gli indirizzi PEC dei propri amministratori entro il 30 giugno 2025.
Oggetto di comunicazione è la PEC di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione.
Il riferimento dell’obbligo alle persone che svolgono l’incarico e non all’organo in quanto tale comporta che, in presenza di una pluralità di amministratori, debba essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi.
L’obbligo, inoltre, attiene anche ai liquidatori della società, siano essi nominati dai soci o per intervento giudiziale.
Una eventuale comunicazione, per conto dell’amministratore, dell’indirizzo PEC della società sarebbe foriera di molteplici complicazioni e poco in linea con la ratio della norma, tesa a garantire la conoscibilità di un recapito PEC proprio ed esclusivo dell’amministratore da parte di tutti i soggetti terzi che possano avere legittimamente interesse ad un canale di comunicazione diretto e formale.
A fronte di ciò, quindi, le imprese che, nel frattempo, avessero optato per la coincidenza tra i due recapiti, potranno conformarsi alle nuove indicazioni entro il termine del 30 giugno 2025.
In ogni caso, ove un medesimo soggetto svolga l’incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, potrà indicare per ciascuna di esse una medesima PEC.
Dall’ampia formulazione della disposizione normativa consegue che l’obbligo attiene a tutte le forme societarie – siano esse società di persone o di capitali – secondo le quali può svolgersi un’attività imprenditoriale, con esclusione della società semplice (con la sola eccezione delle società semplici che esercitino l’attività agricola) e delle società di mutuo soccorso.
Per le stesse ragioni, alla luce dell’attività sociale, si esclude che l’obbligo trovi applicazione ai consorzi, anche con attività esterna, e alle società consortili.
Si ritiene, invece, che possano essere ricomprese le reti di imprese che, in presenza di un fondo comune e dello svolgimento di un’attività commerciale rivolta ai terzi, si iscrivano al Registro delle imprese acquisendo soggettività giuridica.
Sebbene la disposizione che esenta dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria sia testualmente riferita alla sola iscrizione nel Registro delle imprese della PEC dell’impresa, si ritiene che essa operi anche in relazione alla comunicazione e alla variazione degli indirizzi PEC degli amministratori.
L’omissione dell’indicazione degli indirizzi PEC degli amministratori, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata dall’impresa.
Pertanto, a fronte di una domanda di iscrizione – ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore – da parte di un’impresa soggetta all’obbligo, la Camera di commercio ricevente l’istanza dovrà disporre la sospensione del procedimento, assegnando all’impresa un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’integrazione del dato mancante; procedendo poi, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda.
La nuova disciplina – conclude il MIMIT – non reca alcuna specifica previsione sanzionatoria e, in forza del principio di legalità di cui all’art. 1 della L. 689/81, non possono trovare applicazione, in via d’estensione o analogica, le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter dell’art. 16 del DL 185/2008 convertito; residua, peraltro, l’applicabilità dell’art. 2630 c.c., che contempla la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro nei confronti di chi, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese, salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti.
(MF/ms)
Un primo dubbio è sorto, ad esempio, in merito al codice attività da indicare nel quadro VA della dichiarazione annuale. In particolare, ci si è chiesti se per le dichiarazioni presentate dal 1° aprile 2025 si dovesse fare riferimento alla tabella 2025 o a quella 2007.
Secondo quanto chiarito da una FAQ dell’Agenzia delle Entrate, sono possibili entrambe le alternative. Tuttavia, laddove si decida di indicare il codice della tabella ATECO 2025, occorrerà riportare il valore “1” nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello.
Un problema simile si porrà plausibilmente anche per la presentazione del modello IVA TR da parte dei soggetti passivi che intendono utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso il credito IVA del primo trimestre 2025.
In tal caso, in assenza di indicazioni specifiche, e considerato che il modello può essere presentato soltanto a partire dal prossimo 1° aprile, data in cui sarà già operativa la nuova classificazione, si dovrebbe poter fare riferimento direttamente alla nuova tabella ATECO, senza ulteriori segnalazioni.
In tema di rimborsi, va però rilevato che la classificazione ATECO assume rilevanza anche sotto un altro aspetto, ossia per l’individuazione dei soggetti che possono beneficiare del rimborso in via prioritaria ex art. 38-bis comma 10 del DPR 633/72. La priorità nell’esecuzione è garantita dall’attribuzione, nei database dell’Agenzia delle Entrate, di un numero progressivo nella graduatoria istituita, rispettivamente, per i rimborsi trimestrali o annuali, che assicura la precedenza rispetto all’esecuzione in via ordinaria (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 15/2015).
Ai sensi dell’art. 38-bis comma 10 citato, i destinatari dei rimborsi IVA prioritari sono determinati mediante decreto ministeriale “in relazione all’attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate”. In attuazione di tale norma, sono stati identificati, fra gli altri, coloro che svolgono le attività individuate dai seguenti codici:
Nel cambio di classificazione avvenuto in passato (dalla tabella ATECOFIN 2004 ad ATECO 2007), per due tipologie di attività (27.43.0 e 27.42.0), si è registrata una semplice rinumerazione con corrispondenza univoca tra le attività individuate dai codici precedenti e quelle individuate dai codici successivi (rispettivamente, 24.43.00 e 24.42.00). Un eventuale problema poteva porsi solamente per il codice 37.10.1 (recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici), il quale era confluito in due distinti codici della tabella ATECO 2007, ossia il 38.31.10, che riporta la medesima descrizione, e il 38.32.10, riferito invece alla demolizione di carcasse.
L’Agenzia delle Entrate non aveva, però, fornito indicazioni sul raccordo tra i diversi codici che avrebbero potuto tornare utili anche nell’ulteriore passaggio ad ATECO 2025, laddove la nuova classificazione ha introdotto modifiche sia nella struttura, sia nei titoli e contenuti dei codici. In particolare, la sottocategoria “fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca” (30.30.09) non trova corrispondenza univoca con una sottocategoria della nuova classificazione 2025, essendo tale attività ora riconducibile a due codici (30.31.00 e 30.32.00) che comprendono anche ulteriori attività prima tenute distinte.
In assenza di chiarimenti, dunque, ai fini dei rimborsi prioritari, si potrebbe supporre che per l’accesso all’agevolazione debba farsi riferimento all’attività oggettivamente individuata dal codice indicato in origine dai decreti ministeriali, a prescindere dal fatto che il soggetto richiedente indichi nel modello un codice attività diverso.
(MF/ms)