1

Polizze catastrofali: pubblicate le faq Mimit

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, MIMIT, ha pubblicato i primi chiarimenti in merito all’operatività in capo alle imprese dell’obbligo di assicurazione per i rischi catastrofali di cui all’art. 1, comma 101, della legge n. 213/2023 e  D.M. n. 18/2025 , pubblicato in G.U. Serie Generale n. 48 del 27 febbraio 2025.

Si riportano i chiarimenti del MIMIT per aspetto operativo. Le FAQ confermano i chiarimenti già forniti da ANIA nei giorni scorsi.
 

Chiarimenti MIMIT polizze catastrofali
Beni in affitto/leasing/noleggio L’imprenditore deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni. Il riferimento all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro mera identificazione. 
Immobili con abusi edilizi Obbligo escluso in quanto l’articolo 1 , comma 2, del D.M. n. 18/2025 dispone che “sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione”.
Immobili in costruzione I beni immobili in costruzione non sono soggetti all’obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all’articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l’articolo 1, comma 1, lettera b) del D.M. n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.
Polizze collettive L’obbligo assicurativo può essere assolto anche con l’adesione a polizze collettive.
Imprese obbligate  Indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, hanno l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Sono escluse dall’obbligo solamente le imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile (imprese agricole).
Adeguamento polizze in essere  L’articolo 11, comma 2, del D.M. n. 18/2025 prevede che “Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.”
Studio legale  Escluso. L’obbligo assicurativo sussiste per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile. L’obbligo di stipulare la polizza, pertanto, discende dall’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.
Abitazioni ad uso promiscuo Se l’immobile considerato è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa ricade nel perimetro dell’obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa.
Veicoli iscritti al PRA L’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4) del D.M. 30 gennaio 2025, n. 18 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. Risultano, pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, i veicoli iscritti al P.R.A.

 
(MF/ms)




La comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia Iva

Con il provv. n. 155649, pubblicato il 28 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione trimestrale che dovrà essere utilizzato dai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati membri dell’Unione europea.

Insieme al provv. 30 dicembre 2024 n. 460166, che definiva le modalità e i termini per la c.d. “comunicazione preventiva”, il provvedimento dà attuazione a detto regime, secondo quanto disposto dall’art. 70-terdecies comma 5 del DPR 633/72.

Va ricordato che gli operatori ammessi, contraddistinti dal “numero di identificazione EX”, sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre civile (art. 70-unvicies del DPR 633/72):

  • il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel corso del trimestre nel territorio dello Stato oppure l’assenza di operazioni nel caso in cui non ne siano state effettuate;
  • il valore totale, espresso in euro, delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre in ciascuno degli altri Stati membri (ivi compresi quelli diversi dai Paesi Ue in cui è stata riconosciuta l’esenzione) o l’eventuale assenza di operazioni.
La comunicazione va presentata anche nell’eventualità in cui venga superata la soglia di 100.000 euro di volume d’affari annuo nell’Ue. In questo caso, come specificato nel provvedimento, il soggetto passivo ha 15 giorni di tempo per la trasmissione del modello, che decorrono dal superamento, ed è tenuto a “comunicare la data in cui si è verificato tale evento, nonché il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla predetta data” (provv. n. 155649/2025, § 3.3).

Qualora, infatti, sia superata tale soglia in corso d’anno, “il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione” a partire dal momento in cui avviene il superamento (art. 70-duovicies del DPR 633/72).

La trasmissione deve avvenire esclusivamente in modalità telematica e può essere effettuata direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato.

Nel caso in cui la presentazione sia avvenuta con un ritardo superiore a trenta giorni o qualora siano state inviate tardivamente due comunicazioni consecutive, l’Agenzia ne dà tempestiva informazione agli Stati membri in cui l’operatore è stato ammesso ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia, “i quali possono sospendere temporaneamente le semplificazioni IVA connesse al predetto regime” (provv. n. 155649/2025, § 3.4).

Peculiare è poi la presentazione dei modelli “correttivi”. È possibile porre rimedio a errori o a omissioni trasmettendo nuovamente la comunicazione entro tre anni dal termine ordinario. Tale facoltà è concessa anche nell’ipotesi in cui “vengano meno, in tutto o in parte, le operazioni effettuate in un trimestre civile” (provv. n. 155649/2025, § 3.4).

Non è, invece, consentito apporre modifiche alla “Comunicazione finale” che sia stata presentata in conseguenza del superamento della soglia di euro 100.000 di volume d’affari annuo nell’Ue.

Con riguardo alla compilazione del modello, composto dal frontespizio e dal quadro A, nel quale vanno riportate le informazioni richieste dall’art. 70-unvicies del DPR 633/72, le istruzioni allegate al provvedimento contengono alcuni elementi interessanti.

Nel suddetto quadro A sono presenti, tra l’altro, nella sezione relativa alle operazioni effettuate in altri Stati Ue:

  • la colonna 2, che va compilata per ciascuno degli Stati membri (ivi compresi quelli in cui non è applicata l’esenzione) e che riporta il valore delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (al netto dell’IVA), effettuate nel corso del trimestre in detto Stato;
  • la colonna 5, che va compilata solo nei righi relativi agli Stati Ue in cui l’operatore applica il regime di franchigia, e che riporta il codice ATECO dell’attività esercitata o di quella prevalente per il trimestre (se lo Stato membro ha fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, occorre compilare “più righi per il medesimo Stato membro utilizzando moduli successivi al primo”).
Nella colonna 3 vanno invece indicate le operazioni effettuate nel trimestre precedente l’ammissione. A tal proposito, può essere utile richiamare uno degli esempi riportati nelle istruzioni. Si pensi a un soggetto passivo che presenta la suddetta comunicazione preventiva il 4 marzo, indicando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei due anni precedenti e quelle relative al periodo tra il 1° gennaio e il 3 marzo. Ipotizzando che venga ammesso al regime dal 7 aprile, tale operatore sarà tenuto a presentare:
  • il modello relativo al secondo trimestre;
  • una comunicazione relativa al primo trimestre “indicando nella colonna 3 del quadro A solo le operazioni effettuate tra il 4 marzo e il 31 marzo”.
(MF/ms)



Impianti che contengono F-gas: chiarimenti sulle norme vigenti

Con riferimento alle norme entrate in vigore un anno fa, che prevedevano nuovi adempimenti dal 2025, si segnalano i chiarimenti ministeriali recentemente pervenuti in tema di comunicazione in Banca dati delle attività di installazione, manutenzione, controllo delle perdite, riparazione e smantellamento delle apparecchiature contenenti FGas: l’obbligo si applica indipendentemente dalla quantità di gas refrigerante contenuto nell’apparecchiatura. Tutti i dettagli sul portale F-gas.

Sul sito di Unioncamere sono riepilogate le scadenze di entrata in vigore dei diversi obblighi.

Le precedenti circolari dell’associazione in questa materia, a cui si rimanda, contenevano le informazioni sulla norma di riferimento, il Regolamento (UE) 2024/573 uscito all’inizio del 2024.

Circolare n.140 del 29/02/2024

Circolare n.502 del 03/10/2024

(SN/am)

 

 




Agenzia Entrate: pubblicata la nuova guida alla fatturazione elettronica

Nella giornata del 1° aprile, la prima di applicazione delle specifiche tecniche aggiornate, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova versione (1.10) della propria “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”.

La novità principale è certamente quella relativa alle istruzioni per la predisposizione del file XML per la comunicazione dell’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore, cui è tenuto il cessionario o committente per evitare di incorrere nella sanzione prevista dall’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97, trasmettendo al Sistema di Interscambio un file con codice TD29.

Detta norma prevede che il soggetto passivo comunichi le suddette violazioni “all’Agenzia delle Entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare”.

Altra novità risiede nel fatto che, rispetto alla sua previgente versione, l’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97 non richiede più il previo versamento dell’imposta.

Il cessionario o committente che non provvede alla regolarizzazione è soggetto a una sanzione pari al 70% dell’imposta con un minimo di 250 euro.

Un aspetto interessante sottolineato nella Guida pubblicata riguarda proprio il fatto che il file TD29 trasmesso al SdI “rappresenta una mera comunicazione”. Esso non costituisce più, quindi, un’autofattura, come accadeva per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 (data di efficacia delle modifiche introdotte dal DLgs. 14 giugno 2024 n. 87).

Ne emerge una conseguenza decisamente significativa. Come precisato nella stessa Guida, il documento caratterizzato dal codice TD29 non ha alcuna rilevanza ai fini dell’imposta, nel senso che “non consente di esercitare la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto”.

Ciò nonostante, nel file dovranno comunque essere indicati alcuni degli elementi richiesti dall’art. 21 comma 2 del DPR 633/72, tra cui, ad esempio, la natura, la qualità e la quantità dei beni e servizi acquistati o l’ammontare del corrispettivo.

Quanto alla compilazione, nelle istruzioni fornite dall’Agenzia viene chiarito che:

  • nel blocco <CedentePrestatore> vanno indicati i dati del soggetto passivo che ha ceduto il bene o prestato il servizio;
  • nel blocco <CessionarioCommittente> vanno riportati i dati del cessionario o committente che comunica l’omessa o l’irregolare fatturazione;
  • nel blocco <DatiTrasmissione> va valorizzato con sette zeri il campo <CodiceDestinatario>, mentre non va compilato il campo <PECDestinatario>;
  • nel campo <Data> presente nella sezione <DatiGenerali> del file, va inserita la data di effettuazione dell’operazione;
  • il campo <DatiFattureCollegate> va compilato nel solo caso di fattura irregolare per riportare gli estremi del documento;
  • nel campo <Numero> si potrà indicare una numerazione ad hoc.
È, inoltre, necessario riportare nel file l’imponibile non fatturato dal cedente o prestatore o quello non indicato nella fattura emessa, nonché la relativa imposta calcolata dal cessionario o committente; in presenza di operazioni non imponibili o esenti, va inserito il codice “Natura”.

L’Amministrazione finanziaria precisa infine nella Guida che il tipo documento TD29 può essere rettificato mediante trasmissione al SdI di un file con il medesimo codice e segno positivo o negativo a seconda della tipologia di errore che si desidera correggere.

TD20 ancora utilizzabile in alcuni casi

Rappresenta ancora una “vera” autofattura, invece, il file contraddistinto dal codice TD20, utilizzabile per l’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a inversione contabile (art. 6 comma 9-bis del DLgs. 471/97) o per le ipotesi di cui all’art. 46 comma 5 del DL 331/93 e quelle ad esse assimilate.

Data la peculiarità del regime, il cessionario o committente, laddove l’omissione o irregolarità riguardi una cessione o prestazione soggetta a reverse charge “interno”, potrà regolarizzare la violazione mediante la trasmissione al SdI di un file TD20, che riporti l’imponibile e un codice Natura della “famiglia” N6 (relativo all’operazione cui l’autofattura si riferisce), e l’invio, a seguire, di un tipo documento TD16 con l’indicazione della relativa imposta.

Analogamente, per le ipotesi di cui all’art. 46 comma 5 del DL 331/93 e assimilate, oltre al file TD20 potranno essere trasmessi documenti caratterizzati dai codici TD17, TD18 o TD19, che consentiranno di adempiere anche agli obblighi di cui all’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015 (c.d. “esterometro”).

(MF/ms)




Rentri: trasmissione mensile dei dati

Si ricorda a tutti coloro che si sono iscritti al Rentri nella prima finestra (impianti, trasportatori e produttori di rifiuti oltre i 50 addetti) oppure a coloro che si sono volontariamente iscritti in anticipo sulla loro scadenza, che bisogna trasmettere mensilmente al Rentri le registrazioni riportate sul registro di carico e scarico.

Nell’area di supporto del Rentri sono consultabili le risposte alle Faq in tema di “trasmissione dei dati”.

Concretamente, entro il 31/03/2025 gli operatori iscritti erano tenuti a trasmettere le registrazioni effettuate dal 13/02/2025 al 28/02/2025 compresi; entro il 30/04/2025, bisognerà trasmettere le registrazioni effettuate dal 01/03/2025 al 31/03/2025 compresi, e così via. Il sistema richiede all’utente di impostare la data dell’ultima registrazione annotata nel Registro cronologico di carico e scarico da trasmettere al Rentri. Il sistema di default propone come data quella dell’ultimo giorno del mese precedente.
L’annotazione dei dati nel registro cronologico e la trasmissione dei dati al Rentri sono operazioni distinte.
La prima avviene con le tempistiche previste dall’art. 190 del D.lgs 152/2006 mentre la seconda avviene secondo le tempistiche definite dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, ovvero entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la registrazione del movimento.

Sanzioni
La mancata o incompleta trasmissione dei dati al Rentri secondo le tempistiche e le modalità definite, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da €500,00 a €2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da €1000,00 a €3000,00 per i rifiuti pericolosi.

(SN/am)




Ateco 2025: i condizionamenti sull’attività verso l’Inps

Con la circolare n. 71 pubblicata il 31 marzo, l’INPS ha fornito istruzioni operative ai datori di lavoro, ai committenti e ai professionisti iscritti alla Gestione separata dell’Istituto sulla classificazione delle attività economiche a seguito dell’adozione dal 1° aprile 2025, della nuova classificazione ATECO 2025 predisposta dall’ISTAT.

 

Con l’occasione è reso noto anche l’aggiornamento del “Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali in base all’articolo 49 della legge 88/1989”, che verrà reso disponibile dopo la pubblicazione della circolare in commento.

L’Istituto ricorda innanzitutto che l’ATECO è la classificazione delle attività economiche adottata dall’ISTAT per finalità statistiche e rappresenta la versione italiana della nomenclatura europea NACE (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne), che consiste in un sistema di classificazione delle attività economiche nella Comunità europea.

Dopo il processo di aggiornamento da parte dell’ISTAT, la circolare in commento evidenzia che dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, operativa dal  1° aprile 2025, e che costituisce la versione nazionale della classificazione europea di riferimento NACE rev 2.1, adottata con regolamento delegato (Ue) 2023/137 della Commissione.

Ciò premesso, l’INPS rende noto sia l’aggiornamento della “Procedura Iscrizione e Variazione azienda”, sia la possibilità dal 1° aprile di assegnare il codice ATECO 2025 alle nuove matricole aziendali richieste dai datori di lavoro in caso di inizio attività con dipendenti, con la conseguente attribuzione del codice statistico contributivo (CSC) per la loro classificazione in uno dei settori di attività ai sensi dell’art. 49 della L. 88/1989.

Possono quindi distinguersi diverse situazioni. In particolare, per le nuove iscrizioni con data inizio attività successiva al 31 marzo 2025, i datori di lavoro devono indicare il codice ATECO 2025 rilasciato dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura (CCIAA) o risultante dall’attività di riattribuzione del precedente codice ATECO 2007 effettuata dalla stessa.

Invece, se al momento dell’iscrizione il datore di lavoro dispone soltanto del codice ATECO 2007 la procedura – per perfezionare l’iscrizione e permettere l’adempimento degli obblighi contributivi – consente di inserire il codice ATECO 2007 proponendo il corrispondente codice ATECO 2025.

È il caso, ad esempio, delle imprese costituite prima del 1° aprile 2025 e che assumono dipendenti successivamente a tale data e alle quali non sia ancora stato riattribuito da parte della CCIAA il codice ATECO 2025.

Se si tratta di matricole attive iscritte in data antecedente al 1° aprile 2025, nella circolare in commento si sottolinea che l’Istituto provvederà progressivamente ad assegnare il nuovo codice ATECO 2025 corrispondente all’attività economica esercitata, anche in base all’attività di riattribuzione effettuata dalla CCIAA, eventualmente riallineando eventuali difformità con quanto indicato nella posizione contributiva.

Per quanto concerne le variazioni, l’INPS precisa che al momento la richiesta di variazione contributiva comporterà l’attribuzione provvisoria di un codice ATECO 2025 sulla base del corrispondente codice ATECO 2007, presente nell’archivio anagrafico. Tale attribuzione sarà suscettibile di consolidamento una volta completata la fase di riattribuzione.

Sempre con riferimento alla classificazione ATECO 2025 e data la crescente rilevanza delle attività di consulenza di vario tipo, l’INPS ha provveduto a istituire il nuovo CSC 70713 (avente le stesse caratteristiche del CSC 70708). Il nuovo codice ha il seguente significato:

  • 7 Terziario (commercio, servizi, professioni, arti);
  •  07 Attività varie (terziario, professionisti e artisti, ecc.);
  • 13 Attività di consulenza.
Di conseguenza, dal 1° aprile 2025 le matricole aziendali che hanno i codici ATECO riferiti a tale attività sono classificati con il CSC 70713.

 

L’INPS si sofferma poi sui soggetti iscritti alla Gestione separata. In particolare, i committenti dovranno inserire nei flussi UniEmens trasmessi dal 1° aprile 2025 (anche se riferiti a periodi antecedenti) il codice ATECO 2025 nel campo “codice Istat”.

La procedura di iscrizione è inoltre aggiornata con i codici ATECO 2025 per i professionisti che si iscrivono per la prima volta alla Gestione separata dal 1° aprile. Invece, per i soggetti già presenti negli archivi gestionali al 31 marzo 2025, la classificazione attualmente esistente nella sezione anagrafica resta valida fino alla lettura di eventuali variazioni presso l’Anagrafe tributaria o attraverso un processo di ricodifica.

Per quanto concerne, infine, gli artigiani e i commercianti, l’aggiornamento delle procedure relative alla gestione dei codici di classificazione delle attività economiche (che permette l’acquisizione dei codici di classificazione ATECO 2025) verrà comunicato con successivo messaggio.

Sul sito istituzionale Istat sono state pubblicate la struttura (codici e titoli) di ATECO 2025, le note esplicative e la tavola di raccordo tra ATECO 2025 e Ateco 2022.

Potete trovare queste informazioni al seguente link: Documentazione tecnica e classificazioni – Istat
 

(MF/ms)




Forum Internazionale Astana (Kazakhstan): 28/29/30 maggio 2025

Alla luce dei rapporti tra Confapi e il Governo Kazako e come follow up del Forum di ottobre a Milano, il vice primo Ministro della Repubblica del Kazakhstan ha invitato il Presidente Confederale Cristian Camisa a partecipare al Forum che si terrà ad Astana il 28, 29 e il 30 maggio 2025.

Il programma dell’evento si articolerà attorno a tre temi principali: politica estera e sicurezza internazionale, energia e cambiamento climatico, economia e finanza.

Nella giornata del 28 sono previsti B2B.

Cliccando qui è possibile visitare 

Le aziende interessate a partecipare possono scrivere a comunicazione@confapi.lecco.it

(SF/am)




“Polizze sulle catastrofi, ennesima spesa”

La Provincia del 2 aprile 2025, parla il presidente Confapi Lecco Sondrio Enrico Vavassori. 




INL: circolare operativa cd. “Collegato lavoro”

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 6 del 27 marzo 2025, con la quale illustra i principali interventi attuati con il cosiddetto “Collegato lavoro” (legge 13 dicembre 2024 n. 203 recante “Disposizioni in materia di lavoro”) e fornisce le prime indicazioni operative.
In particolare il documento si sofferma sulle novità in materia di somministrazione di lavoro, lavoro stagionale, periodo di prova, comunicazioni in materia di lavoro agile e cosiddette dimissioni per fatti concludenti.
Di seguito, alcuni degli argomenti trattati nella circolare in argomento

Somministrazione di lavoro
Viene precisato che, ai fini del calcolo del periodo di 24 mesi di cui all’art. 31, c.1 del Dlgs 81/2015 (limite oltre il quale il contratto di lavoro a termine si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato), si conteggeranno solo i periodi di missione a termine che il lavoratore abbia effettuato per le missioni avviate successivamente al 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore della L. 203/2024), senza computare le missioni già svolte in vigenza della precedente disciplina.
Per meglio far comprendere la modifica legislativa, il Ministero del lavoro propone il seguente esempio: un lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione viene inviato presso l’utilizzatore in una missione a termine per un periodo di 30 mesi, cessato prima del 12 gennaio 2025. Tale periodo non viene calcolato per il raggiungimento del limite dei 24 mesi. Pertanto, il lavoratore potrà essere inviato in una o più missioni a termine il cui inizio è successivo a detta data, entro il limite massimo di 24 mesi.
Invece, secondo il principio tempus regit actum, le missioni in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 203/2024, svolte in ragione di contratti tra agenzia e utilizzatore stipulati antecedentemente al 12 gennaio 2025, potranno giungere alla naturale scadenza, fino alla data del 30 giugno 2025, senza che l’utilizzatore incorra nella sanzione della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con il lavoratore somministrato. Tuttavia, in quest’ultima ipotesi i periodi di missione maturati successivamente alla data del 12 gennaio dovranno essere scomputati dal limite dei complessivi 24 mesi, previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 81/2015.
Chiarimenti vengono forniti anche riguardo al limite quantitativo del 30% dei lavoratori a termine (anche in somministrazione a tempo determinato) rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato che possono essere occupati presso l’utilizzatore spetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore e che, quindi, sono utilizzabili in somministrazione a tempo determinato anche in sovrannumero. Non sono computati in detto limite i contratti conclusi: in fase di avvio di nuove attività, da start- up innovative, per lo svolgimento di attività stagionali, per lo svolgimento di specifici programmi o spettacoli, per la sostituzione di lavoratori assenti e con lavoratori over 50. A questi si aggiungono i lavoratori inviati in missione a tempo determinato, se assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Sempre in tema di somministrazione si specifica che non serve apporre una causale ai contratti a termine stipulati con lavoratori da inviare in somministrazione a tempo determinato, se si tratta di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati di cui al DM 17 ottobre 2017 (es: quelli che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, hanno un’età compresa tra i 15 e i 24 anni, hanno superato i 50 anni di età ecc.).

Periodo di prova nei contratti a termine. 
Il Ministero del lavoro sottolinea che la nuova disposizione (che integra l’art. 7, c. 2 del Dlgs 104/2022) trova applicazione per i contratti di lavoro instaurati dal 12 gennaio 2025.
Inoltre, viene precisato che i limiti massimi non possono essere derogati neppure dalla contrattazione collettiva, atteso che l’autonomia contrattuale non può introdurre una disciplina peggiorativa rispetto a quella legale.
Particolarmente interessante anche il chiarimento per i contratti di lavoro a termine di durata superiore a dodici mesi. Secondo il Ministero, fatte salve le più favorevoli previsioni della contrattazione collettiva, il periodo di prova sarà calcolato moltiplicando un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario, anche oltre la durata massima di 30 giorni, stabilita per contratti a termine di durata inferiore a dodici mesi.
Riguardo al criterio da utilizzare per considerare le disposizioni contrattuali più favorevoli, la circolare n. 6/2025 chiarisce che sono tali quelle che prevedono una minore estensione del periodo di prova, a causa della precarietà che lo stesso comporta per il lavoratore.

Termine di 5 giorni per la comunicazione del lavoro agile.
La decorrenza è prevista non dalla data dell’accordo individuale stipulato con il lavoratore, bensì da quello – che potrebbe essere differente – dell’effettivo inizio della prestazione di lavoro in modalità agile.
Ad esempio, se un accordo è stipulato in data 15 gennaio 2025 e prevede l’avvio del lavoro agile dal 1° febbraio e la sua conclusione al 30 giugno 2025, la comunicazione deve essere effettuata entro il 6 febbraio 2025 (e non entro il 20 gennaio).
Nel caso di modifica della durata originariamente comunicata, per effetto di una proroga dell’accordo – che deve intervenire prima della scadenza del termine inizialmente concordato e comunicato (nell’esempio di cui sopra, quindi, prima del 30 giugno 2025) – il datore dovrà provvedere alla comunicazione di tale modifica entro i 5 giorni successivi alla proroga stessa (e pertanto nell’esempio, ove la proroga fosse stipulata il 28 giugno, la comunicazione andrebbe effettuata entro il 3 luglio successivo).
Allo stesso modo, nel caso di cessazione anticipata, la comunicazione deve essere inviata entro i cinque giorni successivi alla nuova data di conclusione. Per tornare all’esempio: se, per un nuovo accordo o per decisione unilaterale di una delle parti, la prestazione non fosse più resa in modalità agile a partire dal 15 maggio – nonostante il termine inizialmente concordato fino al 30 giugno – la cessazione anticipata va comunicata entro il 20 maggio.
Resta fermo il regime sanzionatorio in caso di omissione della comunicazione: sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
Il nuovo termine di 5 giorni fissato per la comunicazione obbligatoria di lavoro agile opera, a partire dal 12 gennaio 2025, per tutti i datori di lavoro privato. Invece, i datori di lavoro pubblici potranno continuare ad effettuare le suddette comunicazioni entro il giorno 20 del mese successivo all’inizio della prestazione in modalità agile.

Dimissioni per fatti concludenti
Il Ministero ricorda che la risoluzione del lavoratore in caso di assenza ingiustificata prolungata per un certo periodo di tempo (c.d. dimissioni per fatti concludenti ex art. 26 del Dlgs 151/2015) non opera automaticamente, ma si verifica solo nel caso in cui il datore di lavoro decida di prenderne atto, valorizzando la presunta volontà di dimettersi dal rapporto da parte del lavoratore e facendone derivare la conseguenza prevista dalla norma.
Riguardo ai giorni di assenza che concretizzano le dimissioni implicite, in mancanza di ulteriori specificazioni da parte della norma, viene chiarito che le stesse possono intendersi come giorni di calendario, ove non diversamente disposto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro.
La norma prevede comunque un termine legale minimo di assenza pari a 15 giorni. Quindi la possibilità da parte del datore di lavoro di comunicare l’assenza del lavoratore all’ITL territorialmente competente in base al luogo di svolgimento del lavoro, parte dal 16° giorno.
Ne deriva che, se il CCNL prevede un termine diverso da quello legale, questo deve essere superiore a 15 giorni, nel rispetto del principio generale per cui l’autonomia contrattuale può derogare solo in melius le disposizioni di legge. Se, viceversa, è previsto un termine inferiore, per il medesimo principio, dovrà farsi riferimento al termine legale.
Nulla vieta, dunque, che detta comunicazione all’Ispettorato possa essere formalizzata anche in un momento successivo.
La suddetta comunicazione opera anche quale dies a quo per il decorso del termine di cinque giorni previsto per effettuare la relativa comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro tramite il modello UNILAV.
Resta salva la disciplina prevista dal CCNL che, al protrarsi di un’assenza ingiustificata del lavoratore, prevede l’avvio del procedimento disciplinare che può anche concludersi con il licenziamento (art. 7 L. 300/1970).
Quindi spetta al datore di lavoro la scelta se seguire la nuova procedura delle dimissioni per fatti concludenti oppure procedere secondo il citato art. 7 dello Statuto dei lavoratori.
Se decide di seguire il nuovo iter, il datore di lavoro dovrà necessariamente comunicarla alla sede territoriale dell’ispettorato.
Sul punto, il Ministero del lavoro precisa che la procedura telematica di cessazione a seguito di dimissioni per fatti concludenti, avviata dal datore di lavoro, viene resa inefficace se lo stesso riceva successivamente la notifica da parte del sistema informatico del Ministero dell’avvenuta presentazione delle dimissioni da parte del lavoratore.
Pertanto, anche la presentazione di dimissioni per giusta causa tramite il sistema telematico da parte del lavoratore prevale sulla procedura di cessazione per fatti concludenti avviata dal datore di lavoro.
Per permettere all’Ispettorato di effettuare le verifiche circa la veridicità della comunicazione datoriale di assenza ingiustificata, il datore dovrà indicare tutti i contatti e i recapiti forniti dal lavoratore e trasmettere la comunicazione inviata all’Ispettorato territoriale, anche al lavoratore, per consentirgli di esercitare in via effettiva il diritto di difesa previsto dall’articolo 24 della Costituzione.
La cessazione del rapporto avrà effetti dalla data riportata nel modulo UNILAV, che non potrà comunque essere antecedente alla data di comunicazione dell’assenza del lavoratore all’Ispettorato territoriale del lavoro, fermo restando che il datore di lavoro non è tenuto, per il periodo di assenza ingiustificata del lavoratore, al versamento della retribuzione e dei relativi contributi.
Inoltre, viene specificato che il datore può trattenere dalle competenze di fine rapporto da corrispondere al lavoratore l’indennità di mancato preavviso contrattualmente stabilita.
Il Ministero del lavoro ammonisce il datore di lavoro che intende avviare la nuova procedura. Infatti, resta ferma la sua responsabilità, anche penale, se viene provata la falsità delle comunicazioni rese all’ITL.
Infine, viene ribadito che la nuova procedura delle dimissioni per fatti concludenti non trova applicazione per i casi di convalida obbligatoria della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e delle dimissioni rassegnate durante il periodo tutelato di cui all’art. 55 del Dlgs 151/2001 sulla maternità.

In allegato, rendiamo disponibile il testo integrale della Circolare n. 6 del 27 marzo 2025 del Ministero del Lavoro.

(FV/fv)




Confapi Lecco Sondrio: grande interesse per il seminario tecnico sul radon

Auditorium di Confapi Lecco Sondrio quasi completamente prenotato per il seminario tecnico che si terrà giovedì 3 aprile 2025 alle ore 15 e tratterà questo tema: “Rischio radon: il gas naturale che minaccia la salute”.
L’approfondimento è organizzato da Confapi Lecco Sondrio in collaborazione con l’Ordine degli ingegneri di Lecco, relatore sarà l’ing. Federica Fagioli, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori che ha sviluppato il suo intervento secondo queste tematiche: origine del radon e i suoi effetti per la salute, obblighi vigenti per la tutela dei lavoratori, strumenti e modalità di misura e valutazione del rischio.
All’evento, che sarà valido per i crediti formativi per gli ingegneri iscritti all’Ordine, sono stati invitati imprenditori e collaboratori in tema di salute e sicurezza, tecnici ed esperti di valutazione dei rischi, nonché professionisti dell’edilizia.
Saranno circa 90 i partecipanti al seminario tecnico.

Il radon è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore – spiega Federica Fagioli -. All’esterno, si disperde rapidamente, mentre può accumularsi negli ambienti chiusi, principalmente ai piani terra e interrati, soprattutto se scarsamente ventilati, rappresentando un potenziale pericolo per la salute umana. Infatti, studi scientifici hanno dimostrato che esiste una correlazione statistica tra la concentrazione di radon nell’aria ed il rischio di tumore ai polmoni. Il seminario in programma offrirà una panoramica su questo argomento poco conosciuto, affrontando gli adempimenti normativi sui luoghi di lavoro”.

Anna Masciadri
Ufficio stampa