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ADDETTO AL LABORATORIO E DEPURAZIONE

Collini srl, azienda altamente specializzata nel trattamento delle superfici, ricerca “addetto al laboratorio e depurazione”.

La risorsa si occuperà di gestire l’impianto di depurazione e la chimica dell’impianto produttivo, assicurando gli standard di produzione, di qualità e di sicurezza ambientale richiesti, nel rispetto della legge e delle procedure aziendali;

Nello specifico i suoi compiti saranno:

  • monitorare e ottimizzare i parametri di processo, attraverso analisi chimiche e dosando i prodotti dove necessario
  • contribuire alla definizione e alla programmazione delle manutenzioni;
  • gestire il magazzino chimico e dell’impianto di depurazione, con il relativo inventario

Requisiti richiesti:

Titolo di studio: Diploma di Perito chimico o percorso equivalente
Livello di esperienza: 0-2 anni
Conoscenze linguistiche: inglese livello B1

Sede di Lavoro: Civate (LC)

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Impegno orario: full time su 3 turni

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 è consultabile al seguente link.




ADDETTO ALLA SUPPLY CHAIN

Azienda leader in Europa specializzata nella progettazione e fabbricazione di recinzioni metalliche ricerca “addetto alla supply chain”.

Principali attività:

  • gestione e pianificazione degli approvvigionamenti con MRP (inserimento, controllo, sollecito e ricezione ordini di acquisto)
  • gestione magazzino (controllo giacenze, programmazione scorte, politiche di riordino)
  • analisi dei costi e tempi per ottimizzare la supply chain
  • gestione acquisti e approvvigionamenti in accordo con la Direzione
  • gestione del c/lavoro presso i terzisti
  • pianificazione attività quotidiana dei magazzinieri (nr 4 persone)

Attività secondarie di supporto alla:

  • raccolta e inserimento dati di produzione
  • gestione delle liste di prelievo
  • organizzazione della logistica interna

Competenze richieste:

  • elevata conoscenza dei processi logistici
  • capacità organizzativa e di pianificazione
  • pensiero analitico
  • problem solving
  • capacità comunicative e relazionali

Conoscenze informatiche:

  • sistemi ERP e MRP (Microsoft Navision costituisce titolo preferenziale)

Requisiti richiesti:

  • laurea in Ingegneria gestionale/economia aziendale o affini
  • esperienza di 3-5 anni
  • conoscenza base della lingua Inglese

Sede di Lavoro: Rogeno (LC)

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 è consultabile al seguente link.




Online il nuovo servizio di rettifica dei codici Ateco

Il processo di adattamento alla nuova classificazione ATECO 2025, operativa dallo scorso 1° aprile, comincia a entrare nel vivo; gli operatori economici alle prese con gli adempimenti fiscali di periodo devono infatti tenere conto sia delle precisazioni in merito diffuse dall’Agenzia delle Entrate, sia della riclassificazione dei codici attività, eseguita d’ufficio dalle Camere di commercio.

In linea generale, tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti a utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate; per quanto riguarda, ad esempio, le dichiarazioni annuali IVA 2025, da presentare entro il prossimo 30 aprile, è possibile indicare i codici ATECO 2007 – Aggiornamento 2022 oppure i nuovi codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello, secondo quanto chiarito da una FAQ del 5 marzo 2025.

L’Agenzia delle Entrate ha successivamente precisato, con la risoluzione n. 24/2025, che l’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli artt. 35 e 35-ter del DPR 633/72 e 7 comma 8 del DPR 605/73; tuttavia, il contribuente comunicherà i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025 in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati effettuata ai sensi di tali disposizioni, oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari.

Dal punto di vista amministrativo, le imprese interessate dall’aggiornamento dei propri codici attività vengono informate dell’avvenuto aggiornamento attraverso i consueti canali di comunicazione messi a disposizione dalla propria CCIAA.

I nuovi codici ATECO 2025 assegnati d’ufficio dalla Camera di Commercio potrebbero tuttavia non rispecchiare correttamente l’attività svolta dal singolo contribuente, considerato che la nuova classificazione introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti.

In tal caso, i singoli contribuenti possono comunicare alle Entrate una nuova codifica, nel caso in cui meglio rappresenti l’attività svolta, attraverso la comunicazione unica (ComUnica).

Nel diverso caso in cui il codice ATECO 2025 assegnato non sia pertinente e presenti una “corrispondenza multipla” è possibile utilizzare il nuovo servizio di Rettifica ATECO 2025, collegandosi al sito web https://rettificaateco.registroimprese.it/.

Come si legge sul sito, il servizio aggiorna i dati sulla Visura Registro Imprese, ma per aggiornare i codici ATECO presenti nell’Anagrafe Tributaria occorre in ogni caso inviare l’apposito modello attraverso una pratica di Comunicazione Unica.

La possibilità di rettifica mediante la particolare procedura è collegata al fatto che vi sono diversi casi in cui il codice ATECO 2007, preso a base per la riclassificazione, presenta corrispondenze con due o più codici ATECO 2025; si pensi, ad esempio, al codice ATECO 55.20.51, che nella versione 2007 è relativo all’attività di affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence.

Tali attività, nella versione ATECO 2025, sono state suddivise in quattro singoli codici ATECO (55.20.31, per le case religiose di ospitalità, 55.20.32, per le altre case sociali di ospitalità, 55.20.41, per i bed and breakfast, 55.20.42, per i servizi di alloggio in camere, case e appartamenti per vacanze).
Nel caso in cui la Camera di Commercio avesse assegnato, ad esempio, il codice ATECO 55.20.32 a un soggetto che in realtà svolge attività di bed and breakfast, sarà possibile utilizzare il servizio di rettifica, in modo da comunicare il codice ATECO 2025 corretto (nel caso di specie, il 55.20.41 in luogo del 55.20.32).

I casi di rettifica potrebbero essere frequenti, considerato che vi sono diverse fattispecie in cui a un codice ATECO 2007 corrispondono numerosi codici ATECO 2025 (il caso limite è rappresentato dal codice 47.99.10, utilizzato nella precedente versione dai venditori porta a porta, che nella versione 2025 presenta corrispondenze con 118 codici ATECO).

La rettifica può essere richiesta fino al 30 novembre 2025, da parte del titolare o legale rappresentante dell’impresa, che dovrà autenticarsi con la propria identità digitale (SPID, CIE, CNS); la domanda può essere presentata anche da un soggetto terzo per conto dell’impresa, a condizione che il file xml della richiesta sia firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante.

Una volta effettuata l’autenticazione, il servizio mostra tutte le localizzazioni dell’impresa che hanno un codice ATECO 2025 modificabile (si tratta, come sopra illustrato, dei codici con corrispondenza multipla); come chiarito in risposta a una FAQ sul sito web della piattaforma, il servizio permette di rettificare il codice ATECO 2025 quando la tabella di corrispondenza di Istat prevede più valori di conversione.

In altre parole, è possibile scegliere un codice ATECO diverso ma solo nell’ambito delle corrispondenze stabilite dall’ISTAT.
 
(MF/ms)




Trasmissione autonoma per il nuovo modello CPB 2025-2026

Il provvedimento n. 172928/2025, pubblicato il 9 aprile dall’Agenzia delle Entrate, ha approvato il modello CPB 2025-2026, che sostanzialmente contiene il quadro P per l’adesione al concordato preventivo biennale da parte dei soggetti che applicano gli ISA.

Rispetto all’anno scorso, il provvedimento modifica le modalità di trasmissione in quanto il modello non è più allegato alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA, ma è trasmesso autonomamente dalla dichiarazione dei redditi.

Si ricorda che il DLgs. correttivo approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri lo scorso 13 marzo e trasmesso alle Camere per i relativi pareri dispone l’abrogazione dal DLgs. 13/2024 degli articoli (da 23 a 33) che regolano l’adesione al CPB per i contribuenti in regime forfetario. Il modello REDDITI PF 2025 risulta aver già recepito tale modifica posto che dal quadro LM è stata rimossa la sezione VI “Concordato preventivo regime forfetario” che, nel precedente modello REDDITI 2024, serviva per aderire alla proposta di CPB.

Il modello CPB 2025-2026 si presenta strutturato in modo analogo al CPB 2024-2025, con i primi tre righi dedicati alle condizioni di accesso, i righi P04 e P05 in cui riportare il reddito e il valore della produzione rilevante ai fini del concordato, i righi da P06 a P09 in cui sono indicati i valori proposti e, infine, nel rigo P10 viene espressa l’accettazione.

Rispetto alla precedente versione sono stati inseriti preliminarmente tre righi dove riportare:

  • il codice ISA;
  • il codice ATECO relativo all’attività prevalente;
  • la tipologia di reddito, d’impresa (codice 1) o di lavoro autonomo (codice 2).

Di particolare interesse è l’“Attenzione” contenuta nelle istruzioni al fatto che queste informazioni vanno compilate anche nel caso in cui si intenda revocare l’accettazione di una precedente proposta di concordato, possibilità finora esclusa.

Le istruzioni alla compilazione del modello recepiscono alcune modifiche normative. Ad esempio, rispetto alla fattispecie di esclusione relativa alla modifica della compagine sociale per le società e le associazioni di cui all’art. 5 del TUIR è stato precisato – recependo le modifiche del DL 155/2024 – che tali modifiche sono rilevanti se aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

Inoltre, nell’elencare le voci escluse dal reddito concordato per il reddito di lavoro autonomo (art. 15 del DLgs. 13/2024), sono stati aggiornati i riferimenti normativi all’art. 54 del TUIR, tenendo conto degli articoli del Testo unico dopo le modifiche apportate dal DLgs. 192/2024. Così per le plusvalenze e le minusvalenze le istruzioni fanno riferimento agli artt. 54-bis comma 1 e 54-quater del TUIR (in luogo dell’art. 54 commi 1-bis e 1-bis.1), mentre per i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale, non v’è più un riferimento normativo atteso che tale voce rientra nella nozione omnicomprensiva di compenso (in luogo del precedente art. 54 comma 1-quater).

Mentre l’anno scorso il quadro P doveva essere presentato in allegato al modello ISA, a sua volta allegato al modello REDDITI, quest’anno il modello CPB è trasmesso autonomamente dalla dichiarazione dei redditi, la cui scadenza non coincide con quella per l’adesione al concordato. Il decreto correttivo (attualmente oggetto dei pareri parlamentari) dovrebbe concedere più tempo per l’adesione al CPB, portando il termine dal 31 luglio (o ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta) al 30 settembre (o ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo di imposta).

Il provvedimento dispone che la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate e l’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale siano effettuate per via telematica, direttamente dal contribuente attraverso il servizio Entratel o il servizio Fisconline, oppure avvalendosi degli intermediari abilitati, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento. Gli incaricati della trasmissione telematica comunicano al contribuente, dopo aver ultimato l’invio, i dati relativi al calcolo della proposta di CPB 2025-2026, utilizzando l’apposito modello o un prospetto a esso conforme, contenente tutti i dati trasmessi.
 
(MF/ms)




Auto aziendali: chiarimenti sui termini di applicazione della nuova tassazione

Arriva la tanto attesa proroga per le auto aziendali benzina e diesel.

Nell’ambito delle novità introdotte alla Camera sul Decreto “bollette”, sul cui ddl di conversione in legge il Governo ha ottenuto la fiducia il 15 aprile 2025, viene infatti esclusa la stretta introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 per le autovetture ordinate entro il 31 dicembre 2024 e concesse in uso promiscuo ai dipendenti dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.

La nuova disciplina per la tassazione delle auto aziendali

L’art. 1, comma 48 della Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha apportato importanti novità in materia auto aziendali date in utilizzo promiscuo ai lavoratori dipendenti. Con una modifica all’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR, infatti, si prevede che:

  • per i veicoli di nuova immatricolazione,
  • concessi in uso promiscuo ai dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025,
  • il fringe benefit imponibile sia calcolato come segue:
    • generalità dei veicoli: si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell’ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;
    • veicoli elettrici ibridi plug-in: la percentuale è pari al 20%;
    • veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica: la percentuale scende fino al 10%.

Viene quindi superata la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 632, della Legge n. 160/2019 che si basava sulle emissioni di anidride carbonica.
 

Regole tassazione fringe benefit fino al 2024
Emissioni anidride carbonica Fino al 2019 2020 2021-2024
≤ 60 g/Km  
                                                            30% (senza verificare le emissioni)
25% 25%
Da 61 a 160 g/Km 30% 30%
Da 161 a 190 g/Km 40% 50%
Oltre 190 g/Km 50% 60%

 

 

Tassazione fringe benefit dal 2025
Tipologia di veicolo Fringe benefit
Veicoli elettrici ibridi plug-in 20%
Veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica 10%
Altri veicoli (diversi dai precedenti) 50%

Anche in seguito alle novità della Legge di Bilancio 2025, resta fermo che l’importo del fringe benefit indicato nelle Tabelle ACI e calcolato con le nuove percentuali deve intendersi comprensivo di IVA.

La misura del fringe benefit tassabile è determinata in maniera forfetaria, in base ad una presunzione “assoluta” dei chilometri attribuiti all’uso personale del veicolo per il lavoratore e prescinde dalla reale percorrenza del mezzo stesso e dai costi sostenuti.

È del tutto irrilevante che il lavoratore sostenga a proprio carico taluni degli elementi che sono già stati considerati nella base di commisurazione del costo fissato dall’ACI, ad esempio il carburante.

Considerato che la percorrenza convenzionale è determinata su base annua, ai fini dell’imposizione fiscale e contributiva, il valore del fringe benefit imponibile deve essere:

  • ragguagliato in caso di concessione per periodi inferiori all’anno, nello specifico dividendo per 365 il valore annuo espresso nelle Tabelle ACI e moltiplicando il risultato per i giorni di assegnazione del veicolo;
  • suddiviso e assoggettato per quote mensili (o per i periodi interessati, se diversi dal mese), unitamente alle altre competenze del mese.

L’importo e le modalità di valorizzazione sono riportati nelle annotazioni alla Certificazione unica (c.d. modello CU) rilasciata ogni anno al dipendente.

Venendo all’entrata in vigore della “stangata” sulle auto aziendali si evidenzia la mancata previsione da parte della manovra 2025 di una disciplina transitoria per regolare il passaggio da vecchio a nuovo regime.

Applicando i chiarimenti forniti in passato dal Fisco, si dovrebbe ritenere pertanto che:

  • il nuovo regime si applica per tutte le assegnazioni avvenute dal 1° gennaio 2025,
  • a nulla rilevando la data dell’ordine (risoluzione n. 46/E/2020).

Per blindare il “vecchio” regime collegato alle emissioni occorre che la stipula del contratto (nel quale è opportuno specificare che l’obbligo del datore di lavoro si riferisce alla consegna del veicolo secondo le condizioni generali concordate con il fornitore) con il dipendente fosse avvenuta entro il 31 dicembre 2024.

Di qui l’invito al legislatore a valutare soluzioni correttive che non penalizzino il legittimo affidamento di contribuenti che ben potrebbero aver ordinato a fine 2024 autovetture aziendali effettivamente consegnate, immatricolate e quindi assegnate al dipendente solo nel 2025 con una importante penalizzazione a livello fiscale.
 
L’emendamento al Decreto “bollette”

Tali considerazioni sembrano essere state colte dal Governo con un emendamento al ddl di conversione in legge al Decreto “bollette”, firmato dai relatori Gianluca Caramanna di Fratelli d’Italia e Andrea Barabotti, della Lega e approvato definitivamente dalla Camera il 15 aprile 2025, che reca la tanto attesa clausola di salvaguardia per gli ordini 2024.

Nel dettaglio viene previsto che la versione dell’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR vigente al 31 dicembre 2024 continui ad essere applicata:

  • sia ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
  • che a quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 2024 ma concessi in uso promiscuo tra il 1° gennaio 2025 ed il 30 giugno 2025.

Sei mesi di tempo in più quindi per l’entrata in vigore delle nuove norme nel caso di ordini 2024, tali da garantire che anche i tempi di consegna più lunghi non compromettano la validità della valutazione fiscale effettuata al momento dell’ordine.

La norma valuta gli oneri del rinvio per le casse dello Stato in misura pari a:

  • 8,3 milioni di euro per il 2025;
  • 9,5 milioni annui per il biennio 2026-2027;
  • 1,2 milioni per il 2028.

Conseguenze per il datore di lavoro e documentazione

Per il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 164 del TUIR il costo delle auto concesse ai dipendenti è deducibile al 70% (in luogo del 20%) senza limitazioni di importo (in luogo del tetto a 18.075,99), purché:

  • l’utilizzo del veicolo sia promiscuo, ossia attribuito da parte del datore di lavoro al dipendente per uso ai fini sia aziendali che personali;
  • risulti l’utilizzo del veicolo da parte del dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta, ovvero per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta.

È inoltre necessario che:

  • l’utilizzo da parte del dipendente sia provato con certezza, ad esempio, mediante l’apposizione di una specifica clausola del contratto di lavoro del dipendente o da un contratto con data certa, da cui risulti l’assegnazione del veicolo (si veda fac simile lettera di assegnazione riportato di seguito);
  • l’utilizzo del veicolo rientri tra le mansioni del lavoratore

in allegato facsimile lettera di assegnazione autovettura aziendale uso promiscuo

(MF/ms)
 




Domicilio digitale anche per i cittadini

I cittadini possono eleggere il proprio domicilio digitale indicando un indirizzo di posta elettronica certificata nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Ciò, al fine di ricevere gli atti, gli avvisi, i provvedimenti e le cartelle non più per posta con raccomandata a./r. bensì in modalità telematica, con l’effetto di rendere più semplici e sicure le modalità di recapito delle comunicazioni.

L’articolo 60-ter, comma 5, D.P.R. 600/1973, così come inserito dall’articolo 1, D.Lgs. 13/2024, recante disposizioni “in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”, ha previsto che i cittadini persone fisiche, i professionisti e gli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in Albi, Elenchi, Registri professionali o nel Registro imprese – ossia i soggetti di cui all’articolo 6-quater, D.Lgs. 82/2005 – possono eleggere il domicilio digitale speciale presso il quale ricevere sia la notifica degli atti, avvisi e provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e comunicazioni dei quali la legge non prescrive la notifica.

L’articolo 1, D.Lgs. 13/2024, ha modificato,  altresì, l’articolo 26, comma 2, D.P.R. 602/1973, nonché introdotto l’articolo 26-bis, con conseguente estensione anche all’Agente della riscossione della disciplina relativa alla possibilità di utilizzo del domicilio digitale per la notifica e la comunicazione degli atti.

Per effetto degli interventi del Legislatore, l’Agenzia delle entrate:

  • con il provvedimento del 7.10.2024, ha regolato le modalità di comunicazione, variazione e revoca, attraverso le proprie funzionalità, dei dati del domicilio digitale speciale presso cui ricevere le notifiche e le comunicazioni;
  • con il comunicato stampa del 12.03.2025, ha pubblicizzato la messa a disposizione del servizio che consente di eleggere il domicilio digitale speciale, mediante l’accesso all’area riservata del proprio sito internet.
Il domicilio digitale va inteso come “un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento eIDAS», valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale” (ex articolo 1, comma 1, lettera n-ter), D.Lgs. 82/2005).

Colui che sceglie la nuova modalità non deve fare altro che accedere all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate con le credenziali Spid, Cie (Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e indicare il proprio “domicilio digitale”, cioè per l’appunto un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) o altro servizio di recapito certificato qualificato. Riceverà a quel punto, presso la stessa casella certificata, il codice necessario a validare l’operazione. Con le stesse modalità sarà, inoltre, possibile comunicare la variazione o la revoca del domicilio già registrato.

Le persone fisiche, i professionisti e gli enti di diritto privato non iscritti in albi, nel porre in atto la procedura di registrazione non possono indicare un indirizzo già associato ad altri.

La procedura è esclusa, invece, per i soggetti i cui indirizzi pec devono essere iscritti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (“Ini-Pec”).

In conclusione, il domicilio digitale speciale potrà dunque essere utilizzato:

  • dall’Agenzia delle entrate, per comunicare i propri atti, avvisi e provvedimenti, a decorrere dalla data di attivazione del servizio;
  • dall’Agente della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, nonché per l’invio delle comunicazioni e atti ex articolo 26-bis, D.P.R. 602/1973, riferiti a carichi allo stesso affidati dagli enti creditori, anche diversi dall’Agenzia delle entrate.
 

(MF/ms)




Polizze catastrofali: chiarimenti dal Mimit sulle sanzioni

Aggiornando le FAQ rese disponibili nei giorni scorsi, in data 14 aprile il MIMIT ha fornito nuovi chiarimenti in tema di polizze catastrofali e, in particolare, sulle sanzioni applicabili alle imprese inadempienti, una delle questioni su cui si è generato maggiore dibattito.

Il comma 102 dell’art. 1 della L. 213/2023, infatti, stabilisce che “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione […] si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”. La disposizione, nella sua genericità, non esplicita quali siano le agevolazioni il cui accesso è inibito alle imprese inadempienti, né se l’inadempimento determini l’esclusione dalle suddette misure o, piuttosto, la loro fruizione in misura limitata.

I nuovi chiarimenti muovono dall’osservazione del fatto che la disciplina delle sanzioni, così come formulata, non ha carattere autoapplicativo, posto che il comma 102 citato, nello statuire che dell’inadempimento “si deve tener conto”, non determina in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione.

Pertanto, il MIMIT precisa che è la singola Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione a dovere dare attuazione alla disposizione, “definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39”.

Sembra di capire, quindi, che ciascun Ministero (e più in generale ciascuna amministrazione) sia chiamato a emanare un “provvedimento attuativo” che stabilisca quali sono le conseguenze della mancata stipula della polizza catastrofale sulle sovvenzioni di cui è titolare, il tutto entro i nuovi termini per assicurarsi fissati dall’art. 1 del DL 39/2025.

Quest’ultima disposizione, peraltro, stabilisce scadenze differenziate per adempiere l’obbligo assicurativo in relazione alle dimensioni dell’impresa (1° ottobre per le medie imprese; 31 dicembre per le piccole e micro imprese; lo scorso 31 marzo per le grandi imprese, con applicazione delle sanzioni dal 30 giugno). Quale sia, tra i tre, il termine rilevante per le Amministrazioni non è precisato; ragionevolmente, dovrebbe trattarsi di quello più vicino.

Nella stessa FAQ, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy precisa che, per quanto attiene alle misure di propria competenza, il Ministero “è orientato a tener conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti”. Viene dato conto anche del fatto che tale anticipazione dovrà essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo e che l’esclusione dalle agevolazioni riguarderà le domande presentate a decorrere dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla L. 213/2023 nell’ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione, sempre “tenendo conto delle tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39”.

Le sanzioni operano dal “provvedimento attuativo”

In un’altra FAQ, si ribadisce che la disposizione di cui all’art. 1 comma 102 L. 213/2023 non è retroattiva e non si applica a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini previsti dal DL 39/2025.

La valutazione in merito all’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici, connessa alla mancata stipula da parte dell’impresa della polizza assicurativa, pertanto, opera dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione contenuta della legge di bilancio 2024 nell’ambito della disciplina normativa del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata.

Le nuove risposte del Ministero non dipanano tutti i dubbi sollevati dalla formulazione della norma, uno tra tutti quello relativo a quali siano le agevolazioni il cui accesso è limitato/precluso alle imprese prive di polizza (e, conseguentemente, quali siano le Amministrazioni che devono attivarsi).

L’interpretazione del MIMIT, inoltre, è destinata a generare una certa eterogeneità di soluzioni e di conseguenze per il mancato adempimento all’obbligo di stipula, una per ciascuna Amministrazione coinvolta.

(MF/ms)




I nuovi codici Ateco 2025 nel proprio cassetto fiscale

Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2025, a seguito della pubblicazione del comunicato Istat nella Gazzetta ufficiale n. 302/2024.

La classificazione Ateco 2025, come indicato nel comunicato, è il “risultato di un processo di valutazione e integrazione delle richieste di modifica alla vigente classificazione ATECO, costituisce la versione nazionale della classificazione europea di riferimento NACE rev. 2.1 adottata con regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione (successivamente oggetto della rettifica 2024/90720 nella sua versione in lingua italiana), che modifica il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio”.
Dal punto di vista operativo, la nuova classificazione è attiva dal 1° aprile 2025, sia per i contribuenti, sia per le Pubbliche Amministrazioni che la utilizzano ai fini istituzionali.

L’Agenzia delle entrate, come indicato nella risoluzione n. 24/E/2025, pubblicata lo scorso 8 aprile 2025, al fine del recepimento della nuova classificazione Ateco 2025, che sostituisce l’aggiornamento precedente (“Ateco 2007 – Aggiornamento 2022”), ha adeguato le funzioni di acquisizione dei dati anagrafici e dei modelli dichiarativi.

L’Agenzia delle entrate ha, innanzitutto, evidenziato che i contribuenti possono verificare i codici Ateco collegati alla propria posizione fiscale, sia il codice prevalente sia i codici secondari, registrati in Anagrafe tributaria.

Tale verifica risulta possibile accedendo alla propria area riservata, mediante le credenziali Spid, Carta nazionale dei servizi (Cns), Carta di identità elettronica (Cie), ovvero mediante le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate.

Una volta effettuato l’accesso occorre consultare la propria anagrafica all’interno del cassetto fiscale.

Come indicato all’interno della risoluzione n. 24/E/2025, a decorrere dal 1° aprile 2025, tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti ad utilizzare i nuovi codici Ateco negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate.

Ne deriva che, per i contribuenti che devono ancora presentare la dichiarazione annuale Iva 2025, risulta possibile alternativamente:

  • Indicare i codici Ateco 2007, aggiornati nel 2022;
  • Indicare i codici Ateco 2025, avendo cura di riportare il codice n. “1” all’interno della casella denominata “Situazioni particolari” all’interno del frontespizio del modello dichiarativo, come previsto dalla faq pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate il 5 marzo 2025.

L’adozione, però, della nuova classificazione Ateco 2025 non comporta l’obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione dei dati.

Ne consegue che il contribuente può attendere la prima occasione di presentazione della dichiarazione di variazione dei dati, effettuata ai sensi degli articoli 35 e 35-ter, D.P.R. 633/1972, e dell’articolo 7, comma 8, D.P.R. 605/1973.

Fanno eccezione le ipotesi in cui specifiche disposizioni normative o regolamentari richiedono l’aggiornamento dei codici Ateco.

Infine si evidenzia che i modelli di dichiarazione di variazione dei dati sono i seguenti:

  • AA5/6 e AA7/10, per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • AA9/12, per i soggetti persone fisiche;
  • ANR/3, per l’identificazione diretta ai fini Iva dei soggetti non residenti.

Per i soggetti iscritti al Registro delle imprese, l’Agenzia delle entrate ricorda che la variazione deve essere comunicata attraverso la Comunicazione unica d’impresa (ComUnica).
 
(MF/ms)




CCNL Legno Unital Confapi: minimi tabellare 2025

Si informano le aziende del comparto che, in data 14 aprile 2025, è stato sottoscritto l’accordo tra Unital Confapi e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil per l’adeguamento dei minimi tabellari relativi all’anno 2025 sulla base dell’indice IPCA.
Precisiamo che gli arretrati retributivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo vanno corrisposti in cifra fissa senza alcun ricalcolo sugli istituti contrattuali e legali già liquidati nei suddetti mesi.
In allegato il testo dell’accordo.

(FV/fv)




Contributo a copertura del costo delle garanzie del contratto di anticipazione Energy Release: proroga termine presentazione domande al GSE al 15 luglio

L’Arera (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) con delibera n. 583/2024/R/eel l’ARERA ha definito le regole per la richiesta del contributo per i clienti energivori a copertura dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia al GSE ai fini della partecipazione al contratto di anticipazione nell’ambito della procedura Energy Release. Tale contributo, pari a complessivi 100 milioni di Euro, può essere riconosciuto sugli aiuti “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831.

Il contributo può essere richiesto nella misura massima del 50% del costo della garanzia prestata su base annua, fino ad un massimale di 300.000 € per ogni impresa energivora nell’arco dei tre anni, considerati su base mobile, purché sia rispettato per ogni cliente energivoro il massimale “de minimis”.
La delibera dell’Arera specifica che il soggetto delegato per la valutazione delle richieste del contributo è il GSE.

I clienti energivori che sottoscrivono il contratto di anticipazione dell’Energy Release possono presentare istanza al GSE allegando idonea documentazione attestante i costi sostenuti per l’ottenimento della garanzia rilasciata annualmente al GSE.
Il GSE riconosce il contributo entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di competenza, eventualmente riproporzionato se le richieste saranno superiori ai 100 milioni di Euro.

Il termine per la presentazione al GSE della richiesta di contributo, in origine fissato al 30 giugno, è stato posticipato dall’Arera, con propria delibera n. 157/2025/R/eel, al 15 luglio di ogni anno.

(RP/rp)