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Regole per la cessione degli stampi all’estero

Con l’ordinanza del 28 aprile 2026 n. 11502, la Cassazione si è espressa sulle condizioni che legittimano il regime di non imponibilità IVA per la cessione di stampi, inviati all’estero, nell’ambito della realizzazione di prodotti per soggetti non residenti.

La vicenda ha ad oggetto una contestazione mossa dall’Agenzia delle Entrate a una società nazionale, per non avere quest’ultima fornito la prova dell’effettivo trasferimento degli stampi nello Stato di destinazione, negando così il beneficio della non imponibilità previsto, rispettivamente, dall’art. 41 comma 1 lett. a) del DL 331/93 (per i beni ceduti a soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Ue) e dall’art. 8 del DPR 633/72 (per i beni ceduti a soggetti extra Ue).

Per configurarsi come cessione intracomunitaria (o cessione all’esportazione) la realizzazione di stampi, per conto di un committente estero, da utilizzare in Italia per la produzione di beni che dovranno essere inviati all’estero, richiede che tra il committente e il soggetto passivo nazionale sia stato stipulato un unico contratto di appalto.

Detto contratto deve, pertanto, avere a oggetto sia la realizzazione dello stampo, sia la fornitura dei beni che con esso sono prodotti ed è necessario che lo stampo, al termine del lavoro pattuito, sia inviato nello Stato all’estero, salvo che, per motivi legati alla produzione o per accordi convenuti, esso sia distrutto o sia divenuto inservibile.

Se, terminata la fase di fabbricazione, lo stampo non viene spedito all’estero (nei confronti del committente dei prodotti), decade il regime di non imponibilità.

In termini generali, il regime di non imponibilità per le cessioni intracomunitarie (così come quello per le cessioni all’esportazione) richiede, tra gli altri requisiti, che il bene abbia lasciato fisicamente il territorio dello Stato di cessione (ex multiscfr. Corte di Giustizia Ue 9 ottobre 2014, causa C-492/13), così che si possa presumere che il consumo avviene nello Stato di destinazione.

Sulla base di questo principio, come già affermato nelle precedenti pronunce nn. 23761/2015 e 9586/2019, la Cassazione rileva che, in presenza di un unico appalto tra operatori stabiliti in diversi Stati, in forza del quale è prevista anche la costruzione di modelli, forme o stampi, necessari a fabbricare i prodotti finali da cedere al committente insieme ai prodotti finiti, il trasporto del “bene strumentale” all’estero deve essere verificato quando cessa il rapporto contrattuale in questione.

Non rilevano, dunque, eventuali distinti contratti stipulati dalle stesse parti, anche se aventi a oggetto ulteriori beni della stessa specie da ottenere mediante l’utilizzo degli stampi, poiché la cessione intracomunitaria (o all’esportazione), in regime di non imponibilità IVA, si ritiene esaurita con l’estinzione del contratto originario che prevedeva la realizzazione dello stampo.

Se, invece, il committente estero affida lo stampo allo stesso produttore in vista di successivi rapporti contrattuali, anche se riferiti alla realizzazione (e fornitura) di beni simili o identici, la cessione dello stampo deve essere assoggettata a IVA in Italia (ossia nel Paese del fornitore).

Tale convincimento si fonda sul principio di certezza dei rapporti giuridici, il quale impone all’Amministrazione finanziaria di individuare un momento a decorrere dal quale si realizza l’operazione (cessione dello stampo) sul piano fiscale.

Irrilevante il momento di conclusione del rapporto commerciale

Sono, di fatto, confermate a livello giurisprudenziale le istruzioni fornite con la C.M. 23 febbraio 1994 n. 13, tale per cui gli stampi beneficiano del regime di non imponibilità (in ambito intracomunitario) se essi, a fine produzione, sono inviati nell’altro Stato, con la sola eccezione prevista per gli stampi che siano distrutti o divenuti inservibili.

Nel caso di specie, i giudici di legittimità cassano la sentenza di secondo grado poiché il giudice di merito aveva trascurato di esaminare, in concreto, quale fosse il termine finale per la realizzazione degli stampi, secondo quanto convenuto originariamente tra la società italiana e il committente estero, considerato che dopo tale termine non potevano più essere considerati gli eventuali ordini successivi.

Non è, quindi, condiviso dai giudici della Suprema Corte il principio per cui la non imponibilità IVA della cessione relativa agli stampi possa perdurare sino al “momento conclusivo del rapporto commerciale col committente”.

In una delle citate pronunce precedenti, tuttavia, la stessa Corte aveva, seppur implicitamente, riconosciuto la possibilità di “differire” il beneficio della non imponibilità anche alla cessione degli stampi nell’ambito di forniture successive alla prima, qualora le parti provino che il rapporto contrattuale si configuri come un rapporto di durata e preveda prestazioni ripetute nel tempo (Cass. n. 23761/2015).
 

(MF/ms)




Regolamento europeo EUDR sulla deforestazione: obblighi semplificati e posticipati al 30 dicembre 2026

Con il Regolamento (UE) 2025/2650, l’Unione Europea ha riscritto il discusso EUDR (European Union Deforestation Regulation), che vietava l’immissione sul mercato di prodotti legati alla deforestazione. L’obiettivo era snellire gli obblighi per le imprese, mantenendo intatti i principi di sostenibilità e tracciabilità.
Nasce la figura dell’operatore a valle, assimilata al commerciante, che non dovrà più presentare le dichiarazioni di dovuta diligenza. Per i micro e piccoli operatori primari — come agricoltori o produttori locali in Paesi a basso rischio — arriva una “dichiarazione semplificata una tantum”, con la possibilità di sostituire la geolocalizzazione con un semplice indirizzo postale.
La Commissione riconosce che la precedente versione del Regolamento aveva creato un carico amministrativo eccessivo, scoraggiando la competitività europea. Da qui la scelta di ridurre gli adempimenti digitali, posticipare di 12 mesi l’entrata in vigore e introdurre nuovi strumenti di cooperazione informatica tra Stati membri e dogane. Restano fermi gli obblighi di tracciabilità e controllo per i prodotti “a rischio deforestazione” — come soia, caffè, cacao, legno o palma da olio — ma con un approccio più proporzionato e pragmatico. Le sanzioni potranno arrivare fino al 4% del fatturato annuo per chi viola le regole.
Il 17 dicembre 2025, il parlamento europeo ha approvato in via definitiva la modifica e il rinvio di un anno dell’applicazione del Regolamento UE sulla deforestazione: i grandi operatori e commercianti dovranno applicare il regolamento a partire dal 30 dicembre 2026, mentre i piccoli operatori – persone fisiche e imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo relativo ai prodotti interessati inferiore a 10 milioni di euro – dal 30 giugno 2027.
Il rinvio mira a garantire una transizione graduale e a consentire il miglioramento del sistema informatico utilizzato per presentare le dichiarazioni elettroniche sul dovere di diligenza. I micro e piccoli operatori primari dovranno presentare solo una dichiarazione semplificata una tantum.
Inoltre, la responsabilità della presentazione delle dichiarazioni sul dovere di diligenza (che attesti che il prodotto non proviene da terreni deforestati e non ha contribuito al degrado di foreste) ricadrà esclusivamente sull’impresa che immette per prima il prodotto sul mercato dell’UE, e non sugli operatori o commercianti che lo commercializzano successivamente.
In data 4 maggio 2026, la Commissione europea ha pubblicato una relazione sulla semplificazione del Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR) rivisto, insieme a un pacchetto di ulteriori misure volte a garantirne un’attuazione efficace, a seguito dell’accordo raggiunto lo scorso dicembre.
Le misure adottate mirano a fornire maggiore chiarezza agli operatori economici, agli Stati membri, ai Paesi terzi e agli altri stakeholder, assicurando al contempo stabilità giuridica e prevedibilità. Con questo pacchetto, la Commissione dà seguito all’impegno assunto nei confronti del Parlamento europeo e del Consiglio di procedere a una revisione di semplificazione del regolamento e di favorirne una corretta applicazione entro la fine dell’anno. In particolare, il pacchetto comprende: una relazione indirizzata al Parlamento europeo e al Consiglio; una versione aggiornata delle linee guida e delle FAQ; un progetto di atto delegato relativo all’ambito di applicazione dei prodotti; un aggiornamento dell’atto di esecuzione sul sistema informativo.
I documenti citati sono rintracciabili sul sito della commissione Europea.   https://environment.ec.europa.eu/publications_en
La Commissione sta inoltre collaborando con gli Stati membri per integrare nel sistema informativo i dati già disponibili nelle banche dati nazionali, con l’obiettivo di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi per gli operatori.
Per quanto riguarda le tempistiche, la Commissione conferma l’obiettivo di assicurare la piena operatività del regolamento entro il 30 dicembre 2026.
Per informazioni di maggiore dettaglio, si allegano le slides del webinar camerale gratuito che si è svolto recentemente.

(SN/am)




Rischio legionella nei luoghi di lavoro: seminario tecnico il 18 maggio

La prevenzione del rischio biologico negli ambienti di lavoro torna al centro del dibattito tecnico e normativo. Confapi Lecco Sondrio, in collaborazione con ATS Brianza e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco, organizza un seminario di approfondimento dedicato a una delle minacce che insidiano la salute pubblica: la legionella.
L’evento, dal titolo “Rischio legionella: il batterio da evitare”, si terrà lunedì 18 maggio 2026 alle ore 14:30, presso la sede di Confapi Lecco Sondrio in Via Pergola 73 a Lecco.
Il seminario vedrà l’intervento della Dott.ssa Serena Fortunato, Tecnico della Prevenzione di ATS Brianza, che illustrerà il quadro scientifico e le linee operative. La legionella rappresenta un rischio concreto per ogni ambiente lavorativo e comunitario ove vi sia acqua contaminata e nebulizzata, come in presenza di impianti idrici e di climatizzazione; pertanto, la conoscenza del patogeno e l’identificazione dei punti critici è essenziale per sviluppare misure di prevenzione adeguate.
Il percorso formativo toccherà alcuni punti chiave: morfologia e caratteristiche del batterio (chi è la legionella); patogenicità e trasmissione; habitat e riproduzione (habitat naturali, antropici e nello specifico i luoghi di lavoro e gli impianti a maggior rischio da valutare, monitorare e campionare); analisi dei siti sensibili; prevenzione e controllo.
Principali riferimenti normativi D.lgs. 81/2008 Linee Guida Stato-Regioni 2015 D.lgs. 18/2023 e smi); fattori di rischio ambientali e popolazione maggiormente esposta; protocolli di sicurezza e modalità di campionamento (misure di prevenzione, interventi tecnici ordinari e bonifiche straordinarie per evitare la diffusione e il contagio, dove e come campionare).

L’iniziativa è valida per l’aggiornamento professionale: per i partecipanti in presenza, previa iscrizione, è previsto il rilascio di un attestato valido per 2 crediti formativi (CFP).

“La corretta valutazione del rischio biologico, e in particolare della legionella, non è solo un obbligo normativo, ma un pilastro fondamentale della cultura della salute e sicurezza in azienda. Con questo seminario vogliamo fornire alle nostre imprese associate strumenti concreti e aggiornati per monitorare i propri impianti, garantendo ambienti di lavoro salubri e prevenendo criticità che possono avere impatti severi sulla salute dei lavoratori”, commenta Silvia Negri, responsabile sicurezza Confapi Lecco Sondrio.
 
Per maggiori informazioni e iscrizioni scrivere a comunicazione@confapi.lecco.it

Anna Masciadri
Ufficio stampa




Decreto Lavoro 2026 (D.L. n. 62/2026) in vigore dall’1 maggio 2026

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 99.2026 del 30 aprile 2026, decreto Lavoro 2026 (D.L. n. 62/2026) entrano in vigore dal 1° maggio una serie di novità in materia di incentivi all’occupazione e regolazione dei rapporti di lavoro.
 
Sintesi delle misure principali
  • rafforzamento del principio del “salario giusto” e della dignità del lavoro;
  • incentivi all’occupazione, al fine di promuovere l’occupazione stabile di giovani, donne e Mezzogiorno;
  • contrastare nuove forme di sfruttamento legate all’economia digitale.
Incentivi alle assunzioni 
Il decreto introduce un nuovo sistema di agevolazioni contributive per le assunzioni e, contestualmente, abroga le proroghe dei bonus previsti dal Decreto Coesione e dalla legge di conversione del Milleproroghe.
Bonus assunzione donne 2026.
Esonero contributivo del 100% fino a 650 euro mensili per un periodo massimo di 24 mesi, in base alla condizione di svantaggio, per le assunzioni, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate. Il limite del bonus sale a 800 euro nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno.
La durata del beneficio è pari a 24 mesi ridotti a 12 mesi se la lavoratrice appartiene a una delle seguenti categorie svantaggiate:
  • senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi: chi non ha avuto un impiego regolarmente retribuito per almeno 6 mesi;
  • non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale: (livello ISCED 3) o che ha completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non ha ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • oltre 50 anni di età;
  • adulto che vive solo o con una o più persone a carico e che non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • appartenenza a una minoranza etnica in uno Stato membro e che ha necessità di migliorare le proprie competenze linguistiche, professionali o di esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso all’occupazione.
 
Bonus assunzione giovani 2026:
Esonero del 100% dei contributi previdenziali fino a 500 euro mensili per un periodo massimo di 24 mesi, in base alla condizione di svantaggio, per nuove assunzioni di personale non dirigenziale under 35, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, con limite elevato a 650 euro  per aziende con sede in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria.
Il lavoratore deve essere privo di lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (o 12 mesi se in categoria svantaggiata) e l’assunzione deve generare un incremento occupazionale netto e il datore non deve aver effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti.
 
Incentivo stabilizzazione giovani 2026:
Esonero del 100% dei contributi fino a 500 euro per 24 mesi per stabilizzazioni di contratti a termine (stipulati tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026, durata massima 12 mesi), effettuate tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, per under 35 mai occupati stabilmente.
Bonus assunzioni ZES 2026:
Esonero contributivo totale fino a 650 euro mensili per datori di lavoro fino a 10 dipendenti nella ZES unica del Mezzogiorno, per assunzioni, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, di over 35 disoccupati da almeno 24 mesi.
 
Salario giusto
Garantendo ai lavoratori una retribuzione non inferiore ai minimi stabiliti dai contratti collettivi nazionali (CCNL) stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, contrastando il dumping. La norma tutela le imprese favorendo la concorrenza leale e valorizza l’autonomia di sindacati e datori di lavoro, evitando l’imposizione di un salario minimo fissato per legge e lasciando alla contrattazione la definizione delle voci retributive.
 
Rinnovi contrattuali,
Qualora il rinnovo del contratto collettivo nazionale non intervenga entro 12 mesi dalla scadenza, le retribuzioni dovranno essere adeguate automaticamente in misura pari al 30% della variazione IPCA .La misura mira a salvaguardare il potere d’acquisto dei lavoratori nei periodi di mancato rinnovo contrattuale. 
Piattaforme digitali
decreto introduce specifiche misure finalizzate a prevenire fenomeni di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nell’ambito delle piattaforme digitali.
Le nuove disposizioni rafforzano:
  • gli obblighi di trasparenza;
  • i controlli sui sistemi algoritmici;
  • la tutela dei lavoratori digitali.
 
Conciliazione vita-lavoro: 
Il decreto introduce uno sgravio contributivo per le imprese che adottano la certificazione UNI/PdR 192:2026, un nuovo strumento di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro, che definisce requisiti verificabili e indicatori di performance per le organizzazioni, private e pubbliche, che scelgono di investire in modo strutturato su maternità, paternità, carichi di cura, flessibilità organizzativa, welfare aziendale, salute e continuità di carriera.
La misura contenuta nel decreto prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le aziende in possesso della certificazione collegata alla valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura, con una misura fino all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna impresa.
 
Fondo di Tesoreria
Per i datori di lavoro che entrano dal 2026 nell’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria in conseguenza delle previsioni della legge di bilancio 2026, che per il periodo gennaio-giugno 2026 i versamenti al Fondo di Tesoreria si considerano effettuati tempestivamente entro il 16 luglio 2026, senza applicazione di sanzioni, interessi e somme aggiuntive. A tale riguardo, si rileva che la formulazione del decreto-legge si differenzia rispetto ai contenuti del Comunicato del Consiglio dei Ministri che anticipava la previsione della possibilità per i lavoratori di conferire alla previdenza complementare le quote TFR maturate nel periodo gennaio-giugno 2026.

Si attendono ora i provvedimenti attuativi e le circolari operative di INPS e Ministero del Lavoro per la piena applicazione delle nuove disposizioni.

L’Area Relazioni Industriali tornerà sull’argomento con successivi approfondimenti e aggiornamenti operativi, anche alla luce dei chiarimenti interpretativi e delle istruzioni applicative che saranno emanate dagli enti competenti.

(FV/fv)




Energivori con classe di agevolazione VALR.x per l’anno 2026: versamento Asos

Ricordiamo alle aziende a forte consumo di energia elettrica con classe di agevolazione VALR.x per l’anno 2026 che entro il 30 giugno 2026 dovrà essere versata alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA la prima rata della contribuzione alla componente Asos.
 
Le aziende interessate, accedendo al proprio account del portale della CSEA, potranno generare e scaricare l’Avviso di pagamento analogico e provvedere entro il termine alla liquidazione dell’importo.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)



Concordato preventivo biennale in restyling

Nell’iter di conversione in legge del DL 38/2026 (decreto fiscale), che deve concludersi entro il 26 maggio, è stato presentato un emendamento di maggioranza, a firma degli Onorevoli Orsomarso, Melchiorre, Maffoni, che impatta sulla disciplina del concordato preventivo biennale. Il testo risulta all’esame della Commissione Finanze del Senato.
Il Ddl. di conversione è atteso in Aula martedì 12 maggio e, stando alle dichiarazioni del Vice Ministro Leo, appare plausibile che le modifiche proposte vengano almeno in parte approvate.

Le modifiche al DLgs. 13/2024 sono particolarmente rilevanti, interessando:

  • le cause di esclusione, di cessazione e di decadenza dal concordato preventivo biennale;
  • i criteri per la stima dei valori proposti, con l’introduzione di nuove limitazioni agli incrementi proposti dal software che interessano anche i soggetti con punteggio ISA inferiore all’8 e quelli che rinnovano il CPB;
  • le modalità di determinazione del reddito d’impresa;
  • il differimento dei termini per il rilascio del software applicativo entro il 15 maggio e per l’adesione al CPB 2026-2027 al 31 ottobre 2026 ovvero all’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti non solari.
In relazione ai presupposti per il CPB, si segnala l’intervento sulle cause di esclusione relative all’esercizio individuale e collettivo delle attività professionali (art. 11 comma 1 lett. b-quinquies e b-sexies), che recepisce a livello normativo il chiarimento fornito nella risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 45/2026.

Nella sostanza, il vincolo dell’adesione al CPB per il professionista individuale e l’associazione professionale o la STP o STA partecipata opera esclusivamente in caso di esercizio, da parte dei medesimi soggetti, di attività economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale.
Una modifica di analogo contenuto è proposta rispetto alle corrispondenti cause di cessazione dell’art. 21 del DLgs. 13/2024.

Sempre relativamente all’art. 11, si propone l’introduzione di una nuova causa di esclusione che opererebbe in caso di rinnovo del CPB e determinerebbe sostanzialmente una deroga alla vigente causa di esclusione prevista dalla lett. b-quater) per il caso di modifiche in aumento della compagine sociale che interessano società di persone e associazioni professionali. Diventerebbe possibile considerare come non preclusive eventuali modifiche della compagine sociale quando l’ingresso riguarda nuovi soci o associati che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, ovvero abbiano conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro. Una corrispondente integrazione è proposta alle cause di cessazione dell’art. 21 del DLgs. 13/2024.

Il rinnovo del CPB viene incentivato agendo, altresì, sui meccanismi di calcolo delle proposte del reddito e del valore della produzione con aumenti calmierati, nonché sul riconoscimento di benefici premiali più favorevoli. In caso di rinnovo dell’accordo, infatti, l’emendamento propone l’estensione dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità fino a 100.000 euro per i crediti IVA e fino a 70.000 euro per quelli relativi a imposte dirette e IRAP; inoltre, la riduzione dei termini di accertamento sarebbe di due, anziché di un solo anno.

Sempre in caso di rinnovo del CPB, viene proposto l’esonero dal calcolo e dal versamento della maggiorazione degli acconti.

Per quanto concerne la determinazione del reddito d’impresa, si propone l’integrazione dell’elencazione riportata all’art. 16 del DLgs. 13/2024, aggiungendo tra i componenti oggetto di rettifica la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria di cui all’art. 1 commi 427-436 della L. 199/2025. In sostanza, la modifica garantisce l’effettiva fruizione della maggior deduzione relativa all’investimento agevolato nei periodi in cui è efficace il CPB.

L’emendamento interviene anche su quelle situazioni in cui l’adesione al CPB si sia poi rivelata sbagliata per una non corretta valutazione dei presupposti applicativi. In questi casi, ossia se non sussistono i requisiti previsti dall’art. 10 commi 1 e 2, oppure se sussiste una delle cause di esclusione dell’art. 11, l’adesione al CPB “è priva di effetti”; attualmente tali fattispecie comportano la decadenza dal CPB, con conseguente obbligo di considerare ai fini del calcolo delle imposte il reddito concordato, se superiore a quello effettivo.

Inoltre, si introdurrebbe un vincolo di ricalcolo dei valori proposti e accettati in conseguenza di dichiarazioni integrative presentate per rimuovere errori od omissioni relativi a ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione dei redditi o comunicati per la definizione della proposta di concordato.

In pratica, a differenza della situazione attuale, la modifica dei dati dichiarati non determinerebbe più la decadenza dal CPB in presenza di scostamenti rilevanti dei valori a suo tempo accettati (30%), ma vincolerebbe il contribuente a rideterminare il reddito e il valore della produzione considerando i dati corretti. In modo simmetrico, si eliminerebbe la previsione della causa di decadenza legata alla presentazione di dichiarazioni integrative.

(MS/ms)
 




Reach e microplastiche: primi obblighi entro 31 maggio 2026

In base al Regolamento (UE) 2023/2055 che ha introdotto la restrizione n. 78 del Regolamento REACH, la scadenza del 31 maggio 2026 rappresenta il primo termine per l’obbligo di rendicontazione annuale sulle microparticelle di polimeri sintetici (SPM).
Si veda la precedente circolare Confapi n. 206 del 26 marzo 2026.

I soggetti obbligati entro maggio 2026 sono esclusivamente:

  • Fabbricanti di microparticelle di polimeri sintetici (microplastiche).
  • Utilizzatori a valle industriali che impiegano tali microparticelle (sotto forma di pellet, fiocchi, scaglie o polveri) come materie prime nella produzione di plastica presso siti industriali.
Sono incluse le imprese che trasformano questi materiali attraverso processi come lo stampaggio a caldo, l’estrusione o la termoformatura. Per altre categorie (usi professionali o prodotti come cosmetici e detergenti), il primo reporting scatterà invece nel 2027.
Per capire se l’attività rientra nell’obbligo, occorre:
  1. verificare nella SDS Scheda di Sicurezza (sez. 15) se le materie prime acquistate rientrano nella definizione di microparticelle di SPM (solitamente particelle solide inferiori a 5 mm).
  2. Verificare se la materia prima è in formato pellet, fiocchi e polveri in ambito industriale: l’obbligo del 2026 riguarda solo queste forme.
  3. Verificare se sono applicabili le deroghe
  4. Rilevare i dati 2025 per predisporre la comunicazione di maggio 2026.
Se l’attività rientra nell’obbligo, bisogna trasmettere all’ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) un report annuale tramite il portale IUCLID/ECHA, entro il 31 maggio 2026.
Le informazioni da inviare includono:
  • Descrizione degli usi delle microplastiche nell’anno solare precedente (2025).
  • Identità dei polimeri utilizzati.
  • Stima delle quantità rilasciate nell’ambiente, incluse quelle disperse durante il trasporto, il carico e lo scarico nei siti industriali.
Per un supporto nella rendicontazione, chiedere di Silvia Negri.

(SN/am)
 




“La piccola impresa che vorrei”: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo la finale del nostro concorso: 

 
 




“Incoming Matera”: 22 ottobre 2026

Nell’ambito della collaborazione Confapi–ICE-Agenzia, la nostra associazione nazionale sta organizzando un evento di incoming dedicato al settore legno e arredo che si terrà a Matera il 22 ottobre.
L’obiettivo primario del progetto è fornire alle imprese una valida opportunità per proporre con successo la propria produzione e le proprie eccellenze sui mercati esteri.

Nel corso della giornata del 22 ottobre si terrà una sessione di incontri bilaterali tra buyers stranieri selezionati da ICE-Agenzia e le aziende Confapi, con la finalità di favorire opportunità di business nei mercati di provenienza dei buyer.
I dettagli relativi alla sede dell’evento e agli orari saranno comunicati successivamente.

Al fine della buona riuscita dell’evento, risulta necessario far pervenire all’ICE-Agenzia i profili delle aziende interessate, così da consentire agli uffici ICE all’estero di selezionare i buyer stranieri più in linea con il profilo delle nostre imprese.

Si invitano, pertanto, le imprese a voler compilare entro il prossimo 15 maggio  il form disponibile al seguente link: https://forms.gle/a54uRfDB2QvBszrT9

La partecipazione all’evento è gratuita, mentre restano a carico delle aziende le spese di viaggio e soggiorno.

(MP/am)
 




Perdite su crediti: deducibilità e orientamenti della giurisprudenza

Quando si parla di perdite su crediti ci si riferisce a una situazione che, oltre a impattare sul piano finanziario (e dunque sui flussi di cassa) dell’azienda, ha dei risvolti sul piano contabile.

Partendo da un principio cardine quale quello di cui all’art. 2426, comma 1, punto 8), c.c. per cui i crediti sono iscritti in bilancio secondo “il valore presumibile di realizzo”, laddove il valore di realizzo sia inferiore a quello nominale (vuoi per ragioni di strategy vuoi per il verificarsi di taluni eventi) si generano delle perdite e dunque delle rettifiche di valore che impattano ai fini tributari: in particolar modo, sul piano della deducibilità.

Riepiloghiamo i principi fondamentali nel documento in allegato.

(MF/ms)