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Rapporto statistico parità di genere: comunicazione del biennio 2024-2025 entro il 30 aprile 2026

Le aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti sono tenute alla redazione periodica del rapporto biennale statistico sulla situazione del personale maschile e femminile.
 
A partire dal 1° marzo 2026 sul portale “Servizi Lavoro” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è disponibile il modello telematico per la compilazione e trasmissione del “Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile” relativo al biennio 2024-2025 e previsto dal Decreto Interministeriale del 3 giugno 2024: la compilazione è obbligatoria per le imprese con più di 50 dipendenti, mentre è consigliata per le imprese con un numero inferiore di dipendenti, poiché utile in caso di partecipazione a bandi di gara.
 
I dati contenuti dal rapporto, una volta trasmessi, consentono di effettuare da parte dello Stato azioni di controllo e monitoraggio costante sull’attività lavorativa dei due sessi nei vari settori economici.
La valutazione rivolge l’attenzione su temi quali assunzioni, formazione, promozione professionale, livelli d’inquadramento, passaggi di categoria/qualifica, altri fenomeni di mobilità, intervento di Cig, licenziamenti, prepensionamenti e pensionamenti, retribuzioni effettivamente corrisposte.
 
La compilazione, esclusivamente on-line, del rapporto biennale riferito al periodo 2024-2025 è possibile previo accesso con le credenziali SPID o CiE.
 
I dati potranno poi essere consultati da ogni Consigliera di Parità Regionale al fine di poter modulare interventi e politiche attive inerenti le pari opportunità.
 
In caso di mancata trasmissione del rapporto nei termini prescritti, la Direzione interregionale del Lavoro inviterà le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni; una volta trascorso il termine e persistendo l’assenza della comunicazione, potranno essere applicate sanzioni amministrative e nei casi gravi potrà essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.
 
(FP/am)



Batterie: nuova classificazione e obblighi per i produttori

Il 7 marzo 2026 è entrato in vigore il nuovo D.lgs. n. 29 del 10 febbraio 2026, che adegua la normativa nazionale al Regolamento UE 2023/1542 in materia di batterie e rifiuti di batterie.

La disciplina introdotta prevede la nuova classificazione delle batterie in base cinque categorie:

  • portatili,
  • industriali,
  • batterie veicoli a combustione interna (SLI),
  • bici e monopattini elettrici (LMT),
  • auto elettriche (EV). 
Sul sito di Ecocamere, a cui si rimanda, la news è presente in modo approfondito.

I produttori hanno l’obbligo di finanziare e organizzare tutte le operazioni necessarie alla raccolta, al trattamento e al recupero dei rifiuti di batterie. Per farlo viene istituito il nuovo Registro dei produttori di batterie, il quale, come registro di filiera, è parte integrante del Registro Nazionale dei Produttori (RENAP).
Si introduce infine un nuovo complesso sistema sanzionatorio che comprende: immissione sul mercato di batterie non conformi, mancata iscrizione al Registro dei produttori, mancata organizzazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti di batterie.
Si approfitta per ricordare che tutti i produttori di prodotti soggetti ad un regime di responsabilità estesa (EPR) sono tenuti ad iscriversi al RENAP Registro Nazionale dei Produttori, attraverso iscrizione allo specifico registro di filiera e a comunicare, in formato elettronico, i dati relativi all’immesso sul mercato nazionale dei propri prodotti, nonché le modalità con cui intendono adempiere ai propri obblighi e rendicontano la gestione svolta. Si può consultare direttamente il sito RENAP.

Ai registri obbligatori già esistenti:

  • registro pneumatici
  • registro pile e accumulatori
  • registro apparecchiature elettriche ed elettroniche
si aggiunge:
  • registro batterie
Il RENAP è lo strumento istituito dal MASE Ministero dell’ambiente e della sicurezza Energetica attraverso il quale svolge la propria funzione di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore. Con il D.M. 15 aprile 2024, n. 144 sono state definite le modalità di iscrizione al RENAP secondo quanto previsto dall’art.178-ter, comma 9, del d.lgs. 152/2006.

(SN/am)

 
 




Effetti della nuova classificazione Ateco 2025: ulteriori chiarimenti dal Mase per le imprese elettrivore/gasivore

A seguito dell’entrata in vigore dei nuovi codici Ateco 2025, si è reso necessario chiarire gli effetti della riclassificazione sui settori inclusi nell’Allegato 1 della Comunicazione della Commissione Europea 2022/C 80/01 (CEEAG) e nell’Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 541 del 21 dicembre 2021, adottati prima dell’entrata in vigore della nuova versione NACE Rev. 2.1, con l’obiettivo di dare certezza sui settori agevolabili alla Csea e alle imprese che, tramite il portale dedicato, presentano la dichiarazione per l’inserimento nell’elenco delle imprese elettrivore e/o gasivore ai fini dell’accesso all’agevolazione.
 
Il Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), al termine delle interlocuzioni con gli Uffici della Commissione europea, ha pertanto fornito alla Csea indicazioni operative per recepire l’aggiornamento normativo nell’ambito delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia (elettrivore) e di gas naturale (gasivore), indicando che “il principio interpretativo secondo il quale, nel presupposto che l’eleggibilità del settore debba essere mantenuta per i settori ritenuti eleggibili in base alla valutazione effettuata dalla Commissione in sede di classificazione NACE Rev. 2, l’approccio corretto è quello di seguire un’analisi basata sulla descrizione dell’attività sostanziale. In altri termini, l’attività ritenuta meritevole di agevolazione dovrebbe rimanere tale anche a seguito della riclassificazione e a prescindere dalla denominazione formale attribuita con la riclassificazione”.
A tal fine, il MASE ha trasmesso una tabella di corrispondenza.
 
Successivamente il MASE ha fornito ulteriori chiarimenti in merito a specifiche fattispecie di riclassificazione NACE Rev.2.1. Al tal fine in allegato sono riportate le tabelle di corrispondenza aggiornate.
 
Pertanto, ai fini della presentazione dell’istanza di accesso alla misura agevolativa, le imprese sono tenute a indicare, nel campo “Codice Ateco prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento”, il codice dell’attività economica effettivamente svolta, come riportato nel “Modello IVA 2025 – periodo d’imposta 2024”.
 
Il requisito d’accesso sarà verificato in relazione alle citate tabelle di corrispondenza.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)



Istat: indice febbraio 2026

Comunichiamo che l’indice Istat di febbraio 2026, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,1% (variazione annuale) e a + 2,7 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,825 % e + 2,025 %.

(MP/ms)
 




Unionchimica Confapi: webinar “Le restrizioni sulle microplastiche all’interno del regolamento Reach”

Invitiamo a partecipare al webinar “La restrizione sulle microplastiche all’interno del Regolamento REACH. La spinta del Regolamento REACH per la riduzione delle microplastiche intenzionalmente aggiunte nei prodotti”, organizzato da Unionchimica Confapi, in collaborazione con MIMIT ed ENEA che si terrà il prossimo martedì 24 marzo alle ore 10.00 in modalità online.
Nel corso del webinar sarà illustrata la voce di restrizione n. 78 del Regolamento REACH, con particolare riferimento al campo di applicazione della norma, ai periodi transitori, alle deroghe previste e ai nuovi obblighi di informazione introdotti dalla restrizione stessa.
Il tema delle microplastiche nasce dalla crescente attenzione verso un fenomeno riconosciuto come una delle principali fonti di inquinamento ambientale su scala globale. La maggior parte dell’inquinamento da microplastiche deriva infatti dalla degradazione di plastiche più grandi – come pneumatici usati, superfici sportive artificiali o fibre rilasciate dal lavaggio di indumenti sintetici.
Con l’adozione del Regolamento (UE) 2023/2055, che modifica il regolamento REACH, il quadro normativo europeo ha introdotto nuove restrizioni sulle microparticelle di polimeri sintetici e limiti stringenti sulle microplastiche aggiunte intenzionalmente nei prodotti, con l’obiettivo di ridurne la dispersione nell’ambiente.
La normativa prevede inoltre obblighi di comunicazione lungo la catena di fornitura e verso l’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA), con informazioni anche sugli usi delle microplastiche nei siti industriali. Parte di tali obblighi è già in vigore in parte dal 17 ottobre 2025, mentre ulteriori disposizioni entreranno progressivamente in applicazione nei prossimi anni.

La normativa prevede:

  • obblighi di comunicazione lungo la catena di fornitura a valle ed in parte anche nei confronti dell’Agenzia Europea della Chimica ECHA, con una serie di informazioni anche sugli usi delle microplastiche presso i siti industriali. L’obbligo in parte già in vigore dal 17 ottobre 2025;
  • divieto di progressiva immissione sul mercato dal 17/10/2027 di prodotti da sciacquare (cosmetici) salvo eccezioni specifiche;
  • divieto di progressiva immissione sul mercato dal 17/10/2028 di prodotti quali, ad esempio, Detergenti, cere, lucidanti e prodotti per la profumazione dell’aria.
La restrizione interesserà in modo diretto diverse tipologie di imprese, tra cui:
  • produttori di polimeri e materie prime plastiche (pellet, polveri, fiocchi, fibre o scaglie utilizzati come input per la produzione industriale);
  • utilizzatori industriali a valle, che incorporano microplastiche nei processi di estrusione, compounding o formulazione di miscele;
  • imprese che immettono sul mercato prodotti finiti contenenti microplastiche.
Tra le principali filiere potenzialmente coinvolte rientrano:
  • estrusione e stampaggio della plastica
  • lavorazioni della gomma
  • adesivi e composti chimici per l’edilizia
  • produzione di cosmetici e detergenti
  • tessile e conceria
  • fertilizzanti e biocidi
  • dispositivi medici
  • filiera del packaging plastico
  • materiali per pavimentazioni sportive (materiali plastici di riempimento e intaso)
  • recupero e riciclo degli scarti plastici (post lavorazione e post consumo) e rigranulatori
Il webinar rappresenta quindi un’importante occasione per le imprese per comprendere se e in quale misura siano soggette ai nuovi obblighi di comunicazione, sia come produttori di polimeri o prodotti contenenti microplastiche, sia come utilizzatori industriali che incorporano tali materiali nei propri processi produttivi.
La partecipazione consentirà inoltre di acquisire gli elementi necessari per rispondere alle richieste informative della catena di fornitura, effettuare eventuali comunicazioni all’ECHA e adeguarsi correttamente alle restrizioni previste dalla normativa europea.

Tutte le informazioni sull’evento, incluso il link per la registrazione, sono disponibili al seguente indirizzo:
https://reach.mise.gov.it/eventi2/388-save-the-date-24-marzo-2024-webinar-enea-mimit-confapi-sulle-microplastiche,

Il link di accesso al webinar sarà inviato solo dopo l’avvenuta registrazione.

(SN/am)




Webinar gratuiti “Focus Csr – Ecodesign”: lunedì 23 marzo 2026 ore 11

Proseguono le proposte di webinar gratuiti attivati da Confapi Lecco Sondrio in collaborazione con la Camera di Commercio Como-Lecco. Si tratta di un programma gratuito di webinar tematici tenuti da docenti qualificati, per supportare le figure che nelle imprese seguono i temi connessi alle direttive europee.
In allegato la locandina del prossimo appuntamento.

Per aderire occorre registrarsi tramite questo link https://forms.gle/R89rQqKkP7t4SrjFA

Possono partecipare gratuitamente una o più figure aziendali, scegliendo i temi di interesse.
Ogni webinar si svolge ogni due settimane circa, nella mattinata del lunedì, dalle 11 alle 12.15.

L’associazione raccoglie le adesioni e invia il link nella mattinata del webinar.
Programma completo dei temi proposti e calendario dei webinar:

  • rischi climatici e assicurazioni – 26 gennaio
  • principi di good governance – 9 febbraio
  • certificazioni – 23 febbraio
  • greenwashing e la gestione dell’informazione corretta – 9 marzo
  • regolamento ecodesign, economia circolare e diritto alla riparazione – 23 marzo
  • regolamento critical materials – 13 aprile
  • regolamento packaging PPWR – 27 aprile
  • regolamento EUDR sulla deforestazione – 4 maggio 
  • Regolamento EU CSDD sul lavoro forzato – 18 maggio
 
Per qualunque domanda e approfondimento, in associazione potete contattare silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)




Bonus pubblicità: comunicazione investimenti entro il primo aprile

Ci sarà tempo fino al prossimo 1° aprile ai fini della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nell’anno 2026 ex art. 57-bis del D.L. n. 50/2017.

Ciò in linea con le indicazioni fornite dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria con apposito avviso pubblicato sul proprio portale relativo al Provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 23 febbraio 2026.

Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica, che deve essere inviato:

  • tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate,
  • utilizzando l’apposita procedura disponibile nella sezione “Servizi” dell’area riservata, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE)
  • oppure, nei casi previsti, mediante le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che il bonus in parola si sostanzia in un credito d’imposta destinato alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali in relazione agli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online (art. 57
-bis del D.L. n. 50/2017).

Dal 2023, per beneficiarne, è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.

L’incentivo consiste in un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti realizzati.

È concesso nel limite massimo dello stanziamento annuale e nel rispetto dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”. Pertanto, se l’importo complessivo dei crediti richiesti supera l’ammontare delle risorse disponibili, queste sono ripartite percentualmente tra tutti coloro che hanno diritto al bonus.

Per beneficiare dell’agevolazione, i soggetti interessati devono presentare:

  • la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato che quest’anno scadrà al 1° aprile;
  • la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, con cui attestare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma (deve essere trasmessa dal 9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli investimenti).
L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 (codice tributo “6900”), che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

Riferimenti normativi:

 

(MF/ms)




Requisiti per redigere il bilancio in forma abbreviata

Dopo l’intervento dell’art. 16 del D.Lgs. n. 125/2024 sono cambiate le soglie dimensionali alle quali sono legate le chance di redazione del bilancio in forma abbreviata o micro.

La norma recepisce la direttiva delegata UE 2023/2775.

Il comma 1, lettera a) dell’art. 16, ha modificato l’art. 2435-bis, comma 1, c.c., innalzando la soglia dell’attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi delle vendite delle società non emittenti titoli negoziati in mercati regolamentati, rispettivamente, a 5,5 milioni di euro e a 11 milioni di euro (4.400.000 e 8.800.00 erano i precedenti limiti).

Dunque le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
Il comma 1, lettera b), ha modificato l’art. 2435-ter, comma 1, c.c., aumentando, analogamente all’art. 2435-bis, la soglia dell’attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni delle società non emittenti titoli negoziati in mercati regolamentati, rispettivamente, a 220 mila euro e a 440 mila euro (anziché rispettivamente 175.000 e 350.000).

Dunque, sono considerate micro-imprese le società di cui all’art. 2435-bis c.c. che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Limiti da prendere a riferimento per la redazione del bilancio in forma semplificata. Trattasi comunque di una facoltà.

Infatti, le società che preferiscono redigere il bilancio d’esercizio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis c.c. o in forma ordinaria possono non usufruire delle semplificazioni in parola.

Circa la verifica dei suddetti limiti dimensionali, le società che si avvalgono delle esenzioni previste dall’art. 2435-ter c.c. devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti sopra indicati.

Si ponga attenzione al fatto che pur essendoci pareri contrastanti in merito, circa l’accesso/ permanenza nel bilancio abbreviato: la società può utilizzare lo schema abbreviato se, per due esercizi consecutivi, non supera almeno due dei tre limiti (ad esempio, esercizi 2024 e 2025 per il bilancio abbreviato 2025).

L’obbligo di bilancio ordinario scatterà quando, per il secondo esercizio consecutivo, vengono superati almeno due dei limiti (es. superamento in entrambi gli esercizi 2024 e 2025 → dal bilancio 2025 la società deve redigere il bilancio in forma ordinaria).

La verifica per i bilanci 2025, quindi, va effettuata confrontando i dati degli esercizi 2024 e 2025 (attivo, ricavi, media dipendenti) con le nuove soglie; il superamento o meno di “due su tre” per entrambi gli esercizi determina se il bilancio 2025 potrà ancora essere abbreviato o dovrà essere ordinario.

Cosicché con soglie rispettate sia nell’anno N che nell’anno N+1, le disposizioni di semplificazioni possono trovare applicazione già per il bilancio dell’anno N+1. Senza che sia necessario rimandare l’applicabilità della norma al bilancio dell’anno n+2.
 

(MF/ms)




Visita collettiva alla fiera SPS Parma giovedì 28 maggio 2026

La Rete Ufficio Estero organizza una visita collettiva alla fiera SPS Italia 2026, l’evento di riferimento per l’automazione e il digitale per l’industria, che si terrà a Parma dal 26 al 28 maggio 2026.

La nostra visita è programmata per il 28 maggio 2026 e la quota di partecipazione, di 50€ + IVA a persona, include:

  • Biglietto di ingresso VIP Treat con parcheggio, caffè offerto in fiera, accesso alla VIP Lounge e pranzo presso il Ristorante VIP
  • Visita «guidata» agli stand in base agli interessi segnalati dalle aziende partecipanti, organizzata dal personale Ufficio Estero
  • Incontro con un responsabile SPS per valutare eventuali opportunità di partecipazione come espositori all’edizione 2027
Troverete in allegato il modulo di adesione, da restituire compilato entro il 25 marzo 2026 all’indirizzo info@ufficioestero.it.

(CP/am)




Compilazione buone pratiche di salute nelle aziende WHP entro il 31 marzo 2026

Come segnalato nella circolare di febbraio, la compilazione della Pianificazione delle Buone Pratiche 2026 attraverso la Piattaforma Regionale deve essere completata entro il 31 marzo 2026.

Piattaforma regionale.

Si ricordano le 6 aree tematiche del programma:
 
  1. Area Alimentazione
  2. Area Attività fisica
  3. Area Ambiente libero dal fumo 
  4. Area Contrasto a comportamenti additivi (alcol, droghe, gioco d’azzardo)
  5. Area Pratiche trasversali: coinvolgimento del medico competente, inclusione
  6. Area Altre pratiche: conciliazione vita-lavoro, Welfare, CRS Responsabilità Sociale d’Impresa, adesione a comportamenti preventivi 


Manuale operativo per aderire al programma WHP

(SN/am)