Quando il talento è in rosa
Il Giornale di Lecco del 12 aprile 2021, intervista a Elena Del Piero responsabile produzione della nostra associata Tag di Dolzago.
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Il Giornale di Lecco del 12 aprile 2021, intervista a Elena Del Piero responsabile produzione della nostra associata Tag di Dolzago.
Api Lecco Sondrio e ApiTech organizzano, in collaborazione con Deloitte, per giovedì 22 Aprile 2021, ore 16.00, tramite la piattaforma Zoom, il seminario dal titolo “Sostenibilità=Competitività”, rivolto a titolari d’azienda e personale tecnico, in cui si discuterà il tema della sostenibilità.
La diffusione del Covid-19 ha avuto e avrà forti conseguenze sull’attuale realtà economica, sociale e ambientale, impattando sulle aziende sia in ambito finanziario che non finanziario. Questa situazione può rivelarsi un’opportunità di rinnovamento grazie alla diffusione di ambiti di sostenibilità sociale e ambientale all’interno delle attività di stampo imprenditoriale. Il ruolo odierno delle pmi è in continua evoluzione, seguendo i principali driver di cambiamento globale. Infatti, i valori chiave, per mantenersi competitivi nel medio-lungo periodo, rispettano gli obiettivi posti dalle agende internazionali e comunitarie in materia di sostenibilità, intesa nella sua accezione economica e socio-ambientale. Riconoscere e saper affrontare i rischi e le conseguenze del cambiamento climatico e di una ridotta responsabilità sociale d’impresa costituisce la colonna portante del business del futuro e comporta un vantaggio competitivo indispensabile per le pmi. La rendicontazione di sostenibilità (e.g. Bilancio di Sostenibilità) sarà un asset sempre più richiesto, in considerazione del settore in cui opera l’azienda e delle spinte normative e di mercato. Misurare, comunicare l’assunzione di responsabilità (accountability) nei confronti degli stakeholder sia interni che esterni rispetto agli impatti economici, sociali e ambientali dell’organizzazione sarà determinate per l’evoluzione dell’impresa.
Il webinar sarà tenuto in lingua italiana.
Relatori dell’incontro:
Per iscriversi al seminario cliccare qui.
A seguire vi sarà inviato il link per accedere al seminario.
(IM/im)
Riammissione al lavoro – punto 2
Si precisano le regole per la riammissione dopo la malattia: “i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico”.
Dispositivi di protezione individuale – punto 5
Il Protocollo condiviso indica che “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021”.
Trasferte – punto 8
Il riferimento alla sospensione/annullamento delle trasferte scompare dal protocollo e si indica che “è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione”.
(SN/am)
Tuttavia, per poter rendere operativo il protocollo, è richiesto di rispettare regole e procedure definite in un documento che non è ancora disponibile, dal titolo “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”. Non appena completato sarà nostra cura fornire agli associati gli aggiornamenti in merito perché ad oggi non ci sono ancora indicazioni pratiche di comportamento.
Si sottolinea che il protocollo specifica che la vaccinazione negli ambienti di lavoro, anche se affidata al medico competente o ad altri sanitari convenzionati con il datore di lavoro, resta una iniziativa di sanità pubblica, per la quale è espressamente richiamato l’esonero da responsabilità del medico, previsto dal recente decreto-legge n.44/2021, ed è evidenziato che non attiene alla disciplina della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Api Lecco Sondrio continua a tenere i contatti con le autorità di riferimento locali per essere pronti nel momento in cui si aprirà la reale possibilità di operare presso le aziende o per agevolare convenzioni per utilizzare gli hub già operativi.
Appena ci saranno informazioni dettagliate, sarà nostra cura informarvi tempestivamente e organizzare un webinar per spiegarvi le modalità di attuazione di questa iniziativa.
(SN/am)
dal 31 maggio al 14 giugno 2021 c.a.
dal 6 al 25 settembre 2021 c.a. (con lo/gli stessi studenti e/o con altri).
Api Lecco Sondrio raccoglierà l'elenco delle disponibilità e provvederà a inviarle al docente di riferimento per l'alternanza: le aziende interessante potranno mandare una mail a scuola.lavoro@api.lecco.it, indicando il numero di studenti che si intende ospitare.
Entro la fine della prossima settimana verranno effettuati gli abbinamenti impresa – studente sulla base della residenza e delle attività proposte, concordate con l'Istituto. Una volta confermato l'abbinamento, la scuola provvederà a stipulare una convenzione con il soggetto ospitante.
L'azienda si impegnarà a identificare un tutor aziendale (lo studente potrà affiancare più dipendenti dell'azienda) e siglare il progetto formativo individuale in accordo con il tutor scolastico.
(TM/tm)
Dal 30 marzo 2021, si ricorda, le imprese ed i loro professionisti stanno predisponendo le istanze per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del Dl 41/2021 (c.d. “Sostegni”).
Si tratta di un “ristoro” che si propone di sopperire ai mancati redditi 2020 conseguenti al calo di fatturato. Hanno infatti diritto a tale contributo i soggetti che rispettano due requisiti: ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 e ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (requisito quest’ultimo non richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019).
È quindi evidente come tale contributo sia riferibile all’andamento della gestione del 2020.
Tale considerazione induce a domandarsi se il contributo sia da iscrivere nel bilancio 2020.
Si tratta di un comportamento non in linea con quanto previsto dai principi contabili nazionali.
Il tema è trattato dal principio contabile nazionale Oic 29, nella parte che disciplina i fatti successivi alla data di riferimento dell’esercizio.
Il principio contabile, ai nostri fini, distingue tra:
All’Oic fu chiesto se, in presenza di fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio, tale recepimento sia limitato alla sola modifica della stima di valori esistenti alla chiusura del bilancio (il “quantum”), oppure se il recepimento possa consistere nel riclassificare le poste di bilancio.
Si trattava dell’ipotesi della definizione dopo la chiusura dell’esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio. In caso di sconfitta in via definitiva, oltre all’eventuale esigenza di aggiornare la stima del fondo rischi ed oneri, si deve anche riclassificare tale fondo come debito?
L’Oic chiarì che il principio contabile nazionale Oic 29 indica quando, in conformità al postulato della competenza, è necessario modificare i valori delle attività e passività di bilancio. Secondo tale principio contabile, un fatto successivo “può solo portare ad un aggiornamento delle stime del valore delle attività e passività esistenti alla chiusura dell’esercizio tenuto conto delle condizioni in essere a tale data”.
Pertanto, un fatto successivo non può portare all’iscrizione in bilancio di un credito o di un debito non esistenti alla data di chiusura del bilancio, in quanto tale credito o tale debito sotto il profilo giuridico sorgono soltanto nell’esercizio successivo.
Riteniamo, quindi, che i contributi a fondo perduto richiesti nel 2021 non si possano iscrivere nel bilancio 2020.
Naturalmente, però, nel caso in cui l’istanza sia stata presentata prima della redazione del progetto di bilancio 2020, si potrà valutare, qualora si ritenga rilevante, di inserire una specifica informativa nella nota integrativa.
(MF/ms)
Si tratta del contributo per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del D.l. 41/2021, hanno conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro e hanno subito una riduzione di fatturato medio mensile nei due anni precedenti, almeno del 30%.
Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19″, e successive modifiche.
L’istanza deve contenere, innanzitutto, il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo (e del suo rappresentante legale, nel caso di richiedente diverso da persona fisica).
Gli altri dati da riportare sono quelli attestanti il possesso dei requisiti previsti e quelli necessari per determinare l’ammontare del contributo spettante, cioè la fascia dei ricavi o compensi dell’anno 2019 e gli importi della media mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020. Il soggetto richiedente deve infine operare la scelta barrando alternativamente la casella relativa all’opzione di accredito sul conto corrente o la casella relativa all’opzione di riconoscimento del credito d’imposta da utilizzare in compensazione.
Una volta presentata l’istanza, i dati vengono controllati e l’Agenzia delle entrate trasmette:
Nel periodo indicato è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa.
L’ultima istanza trasmessa fino al 28 maggio 2021 sostituisce tutte quelle precedentemente inviate, per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo, ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo, nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta.
Il contribuente può inoltre presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.
La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine del 28 maggio. Anche la rinuncia, come già la presentazione dell’istanza, può essere presentata da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, D.p.r 322/1998 e successive modificazioni, con delega di consultazione del cassetto fiscale del richiedente, ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Nel caso in cui l’istanza sia stata accolta, ai fini del pagamento o del riconoscimento del credito d’imposta, non è possibile trasmettere ulteriori istanze.
Le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato in tutto o in parte non spettante, oltre interessi e sanzioni, richieste ai sensi dell’articolo 25, comma 12, D.L. 34/2020, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 D. lgs. 241/1997, esclusa la compensazione.
Qualora dai controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero della parte di contributo non spettante, irrogando:
Per evitare l’applicazione delle sanzioni piene il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, versando le relative sanzioni mediante ravvedimento operoso con applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 D.lgs. 472/1997.
I versamenti sono effettuati mediante compilazione del modello F24, con specifici codici tributo e indicazioni fornite con apposita risoluzione.
(MF/ms)
La Provincia di Lecco, martedì 6 aprile 2021, domanda e offerta di lavoro si incontrano tramite l’Api.
La Provincia di Lecco, sabato 3 aprile 2021, webinar: “Le donne nell’innovazione”.
Le due agevolazioni hanno però regole attuative differenti.
Per quanto riguarda la Nuova Sabatini si evidenzia che l’erogazione del contributo avviene su richiesta in unica soluzione (anziché in 5 anni) a decorrere dal 1° gennaio 2021.
La legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 95, L. 178/2020) ha infatti previsto che il contributo di cui all’articolo 2 D.L. 69/2013, sia erogato in un’unica soluzione per tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari, indipendentemente dall’importo del finanziamento deliberato, disponendo, a tal fine, una integrazione della dotazione finanziaria dello strumento per ulteriori 370 milioni di euro per l’anno 2021.
Rientrano nella erogazione in unica soluzione anche le domande già presentate a decorrere:
a) dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della Pmi non sia superiore a 100.000 euro, come già disposto dall’articolo 20, comma 1, lettera b), del Decreto Crescita;
b) dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della Pmi non sia superiore a 200.000 euro, come già disposto dall’articolo 39, comma 1, del Decreto Semplificazioni.
Il contributo del Ministero dello sviluppo economico “Beni strumentali” (Nuova Sabatini) è un contributo il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
Il credito d’imposta (calcolato al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione) è infatti cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
In questo contesto occorre prestare particolare attenzione alle tempistiche di effettuazione dell’operazione in quanto le due procedure seguono regole differenti.
Il credito di imposta investimenti in beni strumentali non richiede attivazioni preventive mentre, nella compilazione della domanda Sabatini, si fa riferimento ai campi “Data di avvio investimento prevista” e “Data di ultimazione investimento prevista”, come elementi obbligatori ma non vincolanti nei quali si indicano le date presunte di avvio e di ultimazione dell’investimento che, in corso di realizzazione, nei limiti delle tempistiche previste dalla normativa di riferimento, possono subire variazioni.
Rispetto a detti campi è prevista una prima verifica che, attraverso un controllo automatico, non consente di chiudere il modulo qualora la data di avvio sia antecedente alla data riportata in calce allo stesso. Nel rispetto della normativa comunitaria vigente, infatti, la data di avvio dovrà in ogni caso essere successiva alla data di effettiva presentazione della domanda intesa come data di invio della PEC alla banca/intermediario finanziario.
Per avvio dell’investimento si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
Gli investimenti, infine, per il contributo Nuova Sabatini, devono essere conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. A tal fine è presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento o, nel caso di operazione in leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni. La Pmi, ad investimento ultimato, compila, in via esclusivamente telematica apposita dichiarazione.
Pertanto, se la data di stipula del contratto di finanziamento di un bene strumentale 4.0 è, ad esempio, il 31 marzo 2021, gli investimenti devono essere conclusi entro il 31 marzo 2022 mentre ai fini del credito di imposta, la consegna del bene e l’interconnessione potrebbero avvenire entro il 30 giugno 2022 (con ordine accettato e versamento di acconti almeno pari al 20%) entro il 31 dicembre 2021.
Si evidenzia che lo scorso anno in linea con le misure straordinarie disposte dal Governo per fronteggiare gli effetti dell’emergenza epidemiologica Covid-19, con circolare direttoriale 29 aprile 2020, è stata riconosciuta alle imprese beneficiarie della “Nuova Sabatini” la possibilità di avvalersi di una proroga di 6 mesi del termine per la realizzazione degli investimenti e per la trasmissione al Ministero della connessa documentazione.
(MF/ms)