Assemblea annuale Confapi Lecco Sondrio: servizio fotografico
CLICCANDO QUI è possibile vedere e scaricare il servizio fotografico realizzato durante la serata.
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CLICCANDO QUI è possibile vedere e scaricare il servizio fotografico realizzato durante la serata.
“Abbiamo raggiunto un risultato fondamentale – ha affermato -: la stabilità di governo. Ora è necessario affrontare con decisione due ostacoli che da anni scoraggiano gli investimenti, sia interni che internazionali: la burocrazia e il costo dell’energia”, ha dichiarato Napoli. “Semplificare i procedimenti amministrativi e avviare un serio processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione sono passaggi essenziali per far ripartire la produttività”.
Sul fronte dell’energia, Napoli ha evidenziato le conseguenze delle scelte passate: “Stiamo ancora pagando a caro prezzo il referendum del 1987 che ha detto no al nucleare. È ora di guardare avanti con pragmatismo: dobbiamo puntare sulle energie rinnovabili, semplificando le autorizzazioni e sostenendo concretamente le fonti pulite, come la biomassa legnosa”. “L’Italia dispone di un patrimonio boschivo di 11 milioni di ettari, ma continua a importare legname dall’estero. È una contraddizione che dobbiamo superare, valorizzando le nostre risorse in modo sostenibile”, ha concluso.
La presenza di Confapi al Festival del Lavoro testimonia l’impegno costante dell’associazione a promuovere un modello di sviluppo produttivo fondato su innovazione, sostenibilità e competitività.
Al sito di riferimento, tutti i dettagli di questi servizi (maturità digitale personalizzata, orientamento strategico, assistenza nella ricerca di fonti di finanziamento e altro).
Per non perdere queste opportunità, consulta il sito e il bando del programma PID-NEXT:
Si tratta di un avviso pubblico per la concessione di contributi alle micro, piccole e medie imprese per servizi di assessment digitale e orientamento nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Le candidature al bando sono aperte fino al 30 giugno 2025 e i posti sono limitati.
Per approfondire i vantaggi e le modalità di accesso al programma è previsto un webinar nazionale di presentazione: mercoledì 18 giugno 2025 – ore 10:30 webinar che potrà essere seguito in diretta sulla pagina Youtube ufficiale di Unioncamere.
Per iscriversi: cliccare qui
Qui di seguito il calendario e gli argomenti dei webinar
1. Iscrizione al RENTRI: soggetti obbligati, procedure di iscrizione e risposte a quesiti frequenti raccolti dal servizio di assistenza
Se preferite una formazione in presenza o volete comunque affiancare alla formazione on line (24/06 – 8/07 e 22/07) un confronto diretto, l’associazione vi propone nelle prossime settimane alcune sessioni formative di due ore o l’assistenza in azienda sempre in moduli di ore.
Consultate il sito della formazione o scrivete a silvia.negri@confapi.lecco.it
(SN/am)
Per maggiori info 0341.282822, formazione@confapi.lecco.it
(SB/am)
Piattaforma CONDIVIDO: indicazioni operative sull’utilizzo del modello e sulle funzionalità della piattaforma web dedicata, mercoledì 18 giugno dalle 14:00 alle 16:30
L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto Bric “PMP 5.0: Sviluppo di strumenti tecnici e organizzativi a supporto di interventi di prevenzione per lo sviluppo di ecosistemi a rete resilienti” INAIL, Unisalento e Politecnico di Milano hanno sviluppato una Piattaforma Web dedicata alle segnalazione e all’analisi dei near miss (eventi che non causano lesioni ma che potrebbero potenzialmente produrle) con l’obiettivo di creare una base di conoscenza completa che raccolga tutte le possibili casistiche.
L’obiettivo è sviluppare strumenti organizzativi e tecnici che supportino le attività di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, fornendo così alle imprese un supporto tecnico conoscitivo per la creazione e il mantenimento (anche nel lungo periodo) di strumenti idonei a garantire una più efficace prevenzione degli infortuni sul lavoro.
In allegato il modello Inail per la rilevazione dei near mess e la locandina dell’evento con il programma e la modalità di iscrizione.
(SN/am)
La comunicazione dovrà essere effettuata tenendo conto delle indicazioni fornite dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, MIMIT, con una specifica nota risalente a marzo.
https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/AOO_STVREGISTRO_UFFICIALEU_0043836_12-03-2025.pdf
In tale nota è stato specificato che l’obbligo di cui all’art. 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008, che con la novella all’esame viene esteso agli “amministratori di imprese costituite in forma societaria”, in forza del secondo periodo della disposizione richiamata si applica comunque a “tutte le imprese, già costituite in forma societaria”, per le quali nella disposizione originaria era previsto uno specifico termine di adempimento.
Ciò determina l’applicazione dell’estensione dell’obbligo disposta dalla Legge di Bilancio 2025 anche alle imprese che siano già costituite prima della data di entrata in vigore della norma estensiva, ovvero prima del 1° gennaio 2025.
Per le imprese già costituite antecedentemente all’entrata in vigore dell’obbligo in parola l’adempimento scade al 30 giugno 2025.
In ogni caso, la comunicazione dovrà essere effettuata in occasione della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, nonché della nomina del liquidatore, anche nell’eventualità in cui – per le imprese già costituite – questa comunicazione avvenga in data antecedente il 30 giugno 2025.
Eventuali inadempimenti potrebbero essere puniti con la sanzione prevista dall’art. 2630 del Codice civile, in forza del quale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro “chiunque, essendovi tenuto per Legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese”, salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano “nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti”.
(MF/ms)
Secondo la bozza circolata, sono confermate le misure anticipate nello schema di decreto e sono state accolte alcune proposte contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari.
I contribuenti che aderiscono al CPB possono optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva calcolata, con aliquote differenziate in base al punteggio ISA, sulla differenza tra il reddito concordato e il reddito rilevante ai fini del CPB relativo al periodo d’imposta precedente (art. 20-bis del DLgs. 13/2024).
Per effetto delle modifiche introdotte dal DLgs. correttivo, le aliquote agevolate (10%, 12% o 15%) potranno essere applicate solo fino al raggiungimento di un tetto massimo pari a 85.000 euro, mentre per la parte eccedente tale somma è applicata l’aliquota del 43%, per i soggetti IRPEF, e del 24%, per i soggetti IRES.
La disposizione si applica a partire dalle adesioni per il biennio 2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del decreto.
Come chiarito dalla Relazione illustrativa, nel caso di contribuenti in regime di trasparenza fiscale, il superamento della soglia di 85.000 euro è verificato in capo alla società o associazione, indipendentemente dalla quota di eccedenza imputata ai soci o associati.
Diventano operative dal CPB 2025-2026 le nuove cause di esclusione e di cessazione che puntano a legare i professionisti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 54 comma 1 del TUIR e le associazioni professionali, le società tra professionisti o le società tra avvocati a cui tali soggetti partecipano nel contempo; in particolare, diventa possibile aderire al concordato preventivo biennale solo nel caso in cui tale scelta venga condivisa sia da tutti i professionisti soci o associati, sia dalla relativa associazione o società professionale.
Specularmente, eventuali cause di cessazione che riguardano il professionista porteranno alla cessazione del CPB anche per l’associazione o la società in cui tale soggetto partecipa, e viceversa.
Il DLgs. correttivo interviene anche sulla causa di cessazione individuata dall’art. 21 comma 1 lett. b-ter) del DLgs. 13/2024, secondo cui il concordato preventivo biennale cessa di produrre i suoi effetti nel caso in cui “la società o l’ente risulta interessato da operazioni di […] conferimento”; attraverso una norma di interpretazione autentica viene precisato che le operazioni rilevanti sono solo quelle aventi per oggetto un’azienda o un ramo d’azienda, non rilevando, quindi, il conferimento in denaro da parte dei soci.
Rispetto all’originario schema di decreto sono anche confermati:
Un intervento è volto a limitare l’entità delle proposte di reddito e del valore della produzione netta rivolte ai soggetti con elevato punteggio ISA, le quali possono eccedere solo entro determinati limiti il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, rettificato delle voci previste agli artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024. In particolare, sono previsti i seguenti limiti di eccedenza massima:
In relazione alla determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo rilevante ai fini del CPB, vengono modificati gli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 13/2024 per introdurre, tra le voci reddituali oggetto di rettifica, anche la maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni, spettante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 216/2023. La disposizione si applica a decorrere dalle opzioni esercitate per l’adesione al CPB 2025-2026.
Infine, viene integrata la causa di decadenza prevista dall’art. 22 comma 1 lett. e) del DLgs. 13/2024 che prevede la cessazione del concordato per entrambi i suoi periodi d’imposta se è omesso il versamento delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato.
In particolare, viene specificato che la decadenza si verifica qualora il versamento delle imposte non avvenga entro sessanta giorni dal ricevimento dell’avviso bonario.
Come chiarito dalla Relazione illustrativa, tale intervento risolve possibili complessità operative che possono ricorrere, a titolo esemplificativo, nell’ipotesi in cui a fronte di una proposta di concordato accettata da una società di persone, un singolo socio ometta il versamento delle imposte dovute.
(MF/ms)
L’evento si articolerà attorno a quattro assi tematici principali:
Chi fosse interessato a partecipare può scrivere a: comunicazione@confapi.lecco.it
(MP/am)
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 52 della L. 234/2012 e dell’art. 10 del DM 31 maggio 2017 n. 115, l’Agenzia delle Entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” provvedendo alla loro iscrizione massiva nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto “aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni fiscali.
Gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” si intendono concessi e sono registrati nei Registri dall’Agenzia delle Entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.
Gli obblighi di consultazione nei Registri e di registrazione dell’aiuto individuale sono assolti dall’Agenzia delle Entrate in un momento successivo alla fruizione dell’aiuto.
L’Agenzia mette quindi a disposizione del contribuente, con le modalità previste dal provvedimento, le informazioni relative alla mancata registrazione dei suddetti nei registri per aver indicato, nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 presentate per il periodo d’imposta 2021, dati erronei e/o non coerenti con la relativa disciplina agevolativa. L’Amministrazione finanziaria rende disponibili tali informazioni per consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni utili a regolarizzare l’anomalia rilevata. Nello specifico, nelle comunicazioni sono contenuti i seguenti dati:
Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni ex art. 3 comma 3 del DPR 322/98, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione.
Per quanto riguarda le modalità con cui il contribuente può regolarizzare le anomalie, sono previste diverse ipotesi.
Posto che il codice residuale 999 nel campo “Codice aiuto” del prospetto “Aiuti di Stato” è utilizzabile unicamente nell’ipotesi in cui debbano essere indicati aiuti di Stato o aiuti de minimis di natura fiscale automatica non espressamente ricompresi nella “Tabella codici aiuti di Stato”, nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente utilizzato tale codice indicando:
Qualora la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi (e relative sanzioni).
(MF/ms)