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E.B.M.: bando borse di studio 2020/2021

Si informano le aziende del settore metalmeccanico che E.B.M. ha stanziato un importo pari a 405.000 euro per due diversi Bandi per Diritto allo Studio.
Più precisamente verranno messe a disposizione da E.B.M. 102 Borse da 2.500 euro ciascuna per la frequenza ai Corsi di laurea per l’Anno Accademico 2020/2021 e 500 Borse da 300 euro ciascuna per il conseguimento del Diploma di Licenza della Scuola Media Inferiore per l’Anno Scolastico 2020/2021.

Bando per la Frequenza ai Corsi di Laurea per l’Anno Accademico 2020/2021102 Borse del valore di € 2.500.
I figli delle lavoratrici e dei lavoratori, dipendenti delle aziende metalmeccaniche che applicano il Contratto CCNL Unionmeccanica ed in regola con i versamenti ad E.B.M., non ché i lavoratori stessi potranno partecipare alla selezione se verranno soddisfatti tre requisiti base.
Sarà necessario infatti attestare l’iscrizione all’A.A. 2020/2021 dal secondo anno o successivi per laurea triennale e magistrale, dal primo anno della laurea specialistica (solo se consecutivo temporalmente alla relativa Laurea Triennale) e dal secondo anno o successivi per l’iscrizione al Conservatorio (solo se successivo al conseguimento del Diploma della Scuola Secondaria di Secondo Grado).
Inoltre l’Isee Università (ISEEU 2020 o 2021) del nucleo familiare dello studente richiedente dovrà risultate inferiore o uguale a 30.000 euro.
Per concludere sarà richiesto un minimo di CFU (Crediti Formativi Universitari) relativi agli esami sostenuti nel periodo dal 01/11/2019 al 31/10/2020: 30 CFU per i lavoratori e le lavoratrici e 42 CFU per i loro figli.
Soddisfatti e verificati questi requisiti base si procederà al riconoscimento di un punteggio sulla base della media aritmetica dei voti riportati negli esami sostenuti nel periodo dal 01/11/2019 al 31/10/2020 (espressa in trentesimi).
Ricordiamo che per i lavoratori o i propri figli, assegnatari della Borsa di Studio per Frequenza a Corsi di Laurea, non sarà possibile richiedere il sussidio per l’Iscrizione all’Università all’A.A. per l’anno successivo a quello del presente Bando.

Bando per Diploma di Licenza della Scuola Media Inferiore per l’Anno Scolastico 2020/2021500 Borse del valore di € 300.
Potranno partecipare al Bando le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti delle aziende metalmeccaniche che applicano il Contratto CCNL Unionmeccanica ed in regola con i versamenti ad E.B.M. i cui figli abbiano conseguito il Diploma di Licenza della Scuola Media Inferiore per l’A.S. 2020/2021.
I requisiti necessari per l’accesso alla selezione sarà il conseguimento di un punteggio pari a 9 (nove) o 10 (dieci) al Diploma di Licenza Media Inferiore per l’A.S. 2020/2021 e che l’ISEE (2020 o 2021) del nucleo familiare del Richiedente risulti inferiore o uguale a 30.000 Euro.
Soddisfatti questi requisiti base la graduatoria sarà determinata dall’ordine di arrivo delle domande fino ad esaurimento della disponibilità delle Borse messe a disposizione.

Per entrambi i bandi le domande potranno essere presentate dal lavoratore accedendo alla propria Area Riservata tramite la Piattaforma E.B.M., o per il lavoratore da parte dell’Azienda o del Consulente associato all’Azienda.
La data di apertura delle candidature verrà comunicata con News e Newsletter a tutti i lavoratori e alle aziende iscritte.

(FV/fv)
 




Confapi partner del progetto “DataSkills4SMEs” per la digitalizzazione delle imprese

Confapi è partner del progetto DataSkills4SMEs, finanziato dalla Ue, per aiutare le pmi a migliorare le competenze digitali dei propri dipendenti e favorire l’utilizzo di tecnologie moderne e innovative per la gestione dei dati al fine di alzare gli standard qualitativi all’interno delle aziende.

Nell’ambito delle attività previste nel progetto, è stato avviato un primo modulo formativo online e gratuito sul commercio elettronico.

Le aziende potranno registrarsi attraverso questo link.

(SG/sg)

 




Sblocco dei licenziamenti: indicazioni dell’Ispettorato nazionale del lavoro

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con una nota del 16 luglio 2021, fornisce un quadro riepilogativo della disciplina del divieto di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, che si ricava dalla lettura in chiave sistematica delle norme emanate in relazione all’emergenza Covid 19.

Alla nota è allegata una tabella riassuntiva, che distingue il regime di divieto applicabile in ragione del settore di appartenenza del datore di lavoro, delle sue caratteristiche e dell’eventuale utilizzo degli ammortizzatori sociali.
Per le aziende industriali rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria, per le quali il blocco dei licenziamenti è collegato alla durata dell’integrazione salariale ordinaria o straordinaria richiesta (indipendentemente dall’effettivo utilizzo), l’eventuale richiesta del trattamento di integrazione salariale successivamente alla definizione delle procedure di licenziamento individuale sarà valutata ai fini della programmazione delle attività di vigilanza connesse alla fruizione degli ammortizzatori sociali.

L’Ispettorato ha predisposto un modello specifico da utilizzare per la riattivazione delle procedure previste dall’art. 7 della L. n. 604/1966 da parte delle imprese per le quali è venuto meno il divieto di licenziamento. Si rammenta peraltro che tale procedura è prevista esclusivamente per il personale non soggetto alla disciplina del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (ovvero il provvedimento che disciplina le c.d. “tutele crescenti”).

Per le istanze riguardanti le procedure di conciliazione di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966 in corso al momento dell’entrata in vigore del Decreto “Cura Italia”, in considerazione della possibilità di accedere a misure di integrazione salariale che allungano il periodo di divieto, l’Ispettorato invita le aziende interessate a reiterare l’istanza utilizzando il medesimo modello di cui sopra.

Con una successiva nota, l’Ispettorato Nazionale ha chiarito che l’eventuale omessa indicazione dell’adesione dell’impresa istante ad un’associazione datoriale non preclude l’attivazione della procedura di conciliazione di cui trattasi.

Gli Uffici provvederanno a convocare le riunioni di conciliazione nel rispetto dei termini di legge e, nelle more della trattazione della procedura conciliativa, verificheranno, previa consultazione delle banche dati disponibili, quanto dichiarato dagli istanti in merito alla fruizione degli strumenti di integrazione salariale. In caso di incongruenza delle dichiarazioni con le risultanze delle banche dati, il verbale di archiviazione della procedura darà atto della impossibilità di dare seguito al tentativo di conciliazione attesa la sussistenza delle condizioni di estensione del periodo di divieto previste ex lege.

Il blocco dei licenziamenti resta in ogni caso in vigore fino al 31 ottobre 2021, a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per Covid-19, per i datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione dell’assegno ordinario per Covid-19 o della CIG in deroga per Covid-19 e per le aziende industriali dei settori moda e tessile allargato (codici ATECO 13, 14, 15).

Infine, la nota rammenta che le Associazioni datoriali (Confindustria, Confapi e Alleanza cooperative) hanno condiviso con le OO.SS (CGIL, CISL e UIL) al tavolo con il Governo, un avviso comune con il quale si raccomanda l’utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro e che di tale orientamento si terrà conto in sede di riunione.

(FV/fv)




Decreto Sostegni bis: ammortizzatori sociali

E’ stato convertito in legge, con modifiche, il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, c.d. Decreto Sostegni-bis, che reca misure urgenti per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali all’interno del quale è confluito, attraverso un emendamento governativo, il Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99, che reca misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.

In sede di conversione le disposizioni in tema di trattamenti di integrazione salariale sono rimaste pressoché invariate.

In particolare, si prevede (art. 40 comma 1) che i datori di lavoro privati destinatari della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria che, nel primo semestre del 2021, hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre del 2019, possono presentare, previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa dopo l’emergenza epidemiologica, domanda di Cigs in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del decreto in esame e il 31 dicembre 2021. La riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario dei lavoratori interessati dall’accordo.
Ai lavoratori impiegati a orario ridotto riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l’applicazione dei limiti di importo previsti dall’art. 3, comma 5 del Decreto Legislativo 4 settembre 2015, n. 148, e la relativa contribuzione figurativa.
I nuovi trattamenti di integrazione salariale sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 557,8 milioni di euro per l’anno 2021 e per gli stessi non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.

I datori di lavoro destinatari della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria Covid-19 (art. 8, co. 1, DL. 41/2021, in sostanza, industria e edilizia) che, dal 1º luglio, presentano domanda di integrazione salariale ordinaria o straordinaria non sono tenuti al versamento del contributo addizionale previsto dalla legge in caso di utilizzo di Cigo o Cigs (art. 40 comma 3).

Viene altresì prevista (art. 45 comma 1), fino al 31 dicembre 2021 e per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio, qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, la possibile proroga di sei mesi della Cigs, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata.

Per quanto riguarda le misure in materia di lavoro previste dal Decreto Legge 99/2021, dal 1º luglio viene prevista la possibilità per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento, di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, (classificazione Ateco 2007 – cod. 13, 14, 15) di presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1º luglio e il 31 ottobre 2021, senza che sia dovuto alcun contributo addizionale (art. 50 bis comma 2).

Inoltre, il provvedimento prevede che, dalla sua entrata in vigore e fino al 31 dicembre 2021, la proroga eccezionale di sei mesi della Cigs per cessazione anche parziale dell’attività, riconosciuta alle imprese in crisi dall’art. 44, comma 1-bis del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, può essere concessa, in via eccezionale, anche alle imprese operanti nel settore aereo, previo accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria (art. 50 bis comma 1).

Per gli altri settori produttivi nei quali è superato, a partire dal 1º luglio 2021, il divieto di licenziamento, il decreto (art. 40-bis) stabilisce che – anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Mise – le imprese che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria previsti dal D.lgs. n. 148/2015, possono richiedere 13 settimane di Cigs fruibili fino al 31 dicembre 2021, con conseguente divieto di licenziare, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito. Questi periodi di Cigs sono in deroga a tutti i limiti di durata temporale, sono esenti dal contributo addizionale e sono finanziati da un apposito stanziamento, al superamento del quale l’Inps non prende in considerazione ulteriori domande.

Infine, viene istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il “Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale” (FPCRP), con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 30%, nonché ai percettori della NASpI (art. 50 bis comma 8).
Rimangono confermate, senza modifiche, anche la disposizione in materia di contratto di espansione (art. 39) e quella che introduce il contratto di rioccupazione (art. 41).

(FV/fv)




Enfea: novità regolamento 2021

Informiamo le imprese che applicano i Ccnl Unigec/Unimatica, Unionchimica, Unital, Confapi Aniem, Uniontessile e Unionalimentari, che è stato modificato il Regolamento delle prestazioni ENFEA, in vigore dal 15 giugno 2021.

Riassumiamo di seguito le principali novità:

 

Lavoratori
Prestazione Misura
1) Contributo una tantum rivolto al figlio/a, presenti nel nucleo famigliare, che causa Covid, è ricorso, o ha in corso, trattamenti terapeutici psicologici e/o psichiatrici per un periodo non superiore a mesi 12 dall’inizio del trattamento, dietro presentazione di idonea documentazione fiscale.  
 
        € Max 1.000,00 per nucleo
                         famigliare
2) Contributo una tantum in occasione della nascita del figlio/a del/della dipendente.         
                € 2.000,00
3) A titolo sperimentale per una durata non superiore a mesi 24, contributo, non ripetibile nell’arco della sperimentazione, per spese odontoiatriche destinato ai componenti del nucleo famigliare (coniuge e/o figli/e) dietro presentazione di idonea documentazione fiscale.  
                
Max € 100 per ogni componente del nucleo familiare.
4) Contributo per acquisto tablet e/o PC destinato ai figli in età scolare fino alla 3a media per sostegno nella didattica a distanza, dietro presentazione di idonea documentazione fiscale.  
          
               Max € 300,00
5) Contributo destinato all’assistenza domiciliare, per famigliare convivente con handicap grave, riconosciuto dalle competenti strutture sanitarie, in presenza di personale con regolare rapporto di lavoro non inferiore a 4 ore giornaliere.
 
 
 
               
               € 500,00 annue
Azienda
Contributo per rimborso spese rimaste a carico dell’azienda in caso di vaccinazione anti covid effettuata in azienda e/o presso hub e/o struttura privata da personale sanitario (medico competente, personale infermieristico, struttura sanitaria privata).  
 
Max € 20 a dipendente per singola inoculazione
 
Per i rapporti di lavoro stipulati a far data dal 1°gennaio 2021 e fino alla data del 31 dicembre 2023, erogazione di un contributo una tantum per l’assunzione di operatore qualificato per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale, con contratto a tempo pieno e indeterminato, o successivamente alla trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato.
 
 
€ 1.000,00
Contributo, una tantum, destinato alle aziende che, in base ad accordi sindacali aziendali o in adesione ad accordi provinciali, nel periodo dal 1°gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, hanno utilizzato o utilizzeranno il credito d’imposta per la formazione 4.0 a favore dei dipendenti, a seguito di innovazione tecnologica e/o digitale introdotta. –   Aziende fino a 30 dipendenti: euro 700;
 
– Aziende da 31 a 100: dipendenti: euro 900;
 
– Aziende oltre 100: euro 1300

 
 
 

(FV/fv)




A Bergamo riuniti i vertici di Confapi Lombardia

Analizzare, collaborare e crescere. Su queste tre traiettorie si è articolata la riunione dei vertici delle Confapi lombarde tenutasi quest’oggi a Bergamo.

All’incontro hanno partecipato Delio Dalola, presidente di Confapindustria Lombardia, il presidente di Apindustria Confapi Brescia Pierluigi Cordua, il presidente di Api Lecco – Sondrio Luigi Sabadini, il presidente di Confapi Milano Nicola Spadafora e il presidente di Confapi Varese Marco Tenaglia.

L’analisi dell’andamento degli indicatori economici rilevati nel primo semestre dell’anno ha consentito ai rappresentanti regionali di Confapi (associazione che rappresenta complessivamente oltre 83mila imprese private italiane) di approfondire e condividere le performance economico-finanziarie delle associate lombarde, tracciando al contempo le previsioni relative alla seconda metà del 2021 per i diversi settori d’attività che incarnano il tessuto industriale regionale.
 

Il confronto sulle prospettive economiche delle imprese è stato considerato tanto necessario, quanto stimolante. La presenza della delegazione Confapi a Bergamo, tra le città italiane più colpite nella prima fase della pandemia da COVID-19, è stata fortemente voluta dai vertici regionali. Finalizzare progetti di ulteriore sviluppo dell’associazione nelle città lombarde e ratificare strumenti innovativi di sostegno alle imprese hanno rappresentato due direttrici fondamentali del dibattito e della progettualità dell’associazione.

I presidenti, inoltre, si sono confrontati con soddisfazione sul rinnovo di importanti contratti collettivi di lavoro siglati con i rappresentanti dei lavoratori nelle ultime settimane: CCNL Unionmeccanica Confapi (27 maggio), CCNL Legno-Arredo Unital Confapi (14 giugno), CCNL Unionservizi Confapi (9 luglio) e CCNL Unionalimentari Confapi (12 luglio). Esempi incontrovertibili del rilievo della rappresentanza del sistema Confapi e delle sue Unioni di Categoria, oltre a rapporti di rispetto reciproco e proattiva collaborazione consolidata con i rappresentati dei lavori.

«Le prospettive macroeconomiche parlano di un tasso di crescita del Pil nel 2021 del 5%. Secondo l’Istat, inoltre, il PNRR genererà una crescita ulteriore dello 0,5% annuo, con un effetto a regime, nel 2026, compreso tra il 2,3% e il 2,6% – dichiara il presidente regionale Delio Dalola -. Questi numeri ci danno la misura di quanto le imprese siano chiamate ad agganciare ora la ripresa, ottimizzando processi, migliorando prodotti e innalzando i propri standard tecnologici e ambientali. La sfida da affrontare rende necessaria la presenza di partner solidi al proprio fianco: per questo motivo Confapi cresce ancora, fornendo loro l’assistenza necessaria per compiere questo balzo verso il futuro e ampliando la propria presenza sui territori lombardi».




Aida: comunicazione dati aziende Aia entro il 31 luglio 2021

Si ricorda ai gestori delle aziende in Aia (Autorizzazione Integrata Ambientale) che l’inserimento dei dati relativi ai controlli eseguiti nel 2020 nell’applicativo Aida è slittato dal 30 aprile al 31 luglio 2021, ai sensi dell’art. 29-decies, comma 2 del D.lgs. 152/2006, fermo restando la messa a disposizione degli stessi alle autorità competenti in caso di richiesta.

I dettagli e i riferimenti normativi sono disponibili sulla pagina regionale dedicata.

Aida (Applicativo Integrato Di Autocontrollo) è l’applicativo sviluppato da Arpa Lombardia e messo a disposizione dei gestori per la comunicazione dei dati previsti dal Piano di Monitoraggio contenuto nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia), per evitare la trasmissione di tali dati in forma cartacea.
La pagina di accesso all’applicativo è resa disponibile da Arpa Lombardia.

(SN/bd)
 




Ccnl Unionalimentari Confapi: circolare rinnovo del 12 luglio 2021

 

Facciamo seguito alla nostra nota del 16 Luglio u.s. per fornire in allegato la circolare di commento predisposta da UnionAlimentari Confapi sui contenuti dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl dei lavoratori dipendenti della piccola e media industria alimentare, sottoscritta in data 12 Luglio 2021.

Segnaliamo, inoltre, che UnionAlimentari ha programmato il giorno mercoledì 28 Luglio alle ore 16.30, un webinar gratuito riservato alle aziende associate durante il quale saranno illustrate le novità dell’intesa e i conseguenti adempimenti di natura operativa.

Per partecipare bisogna iscriversi CLICCANDO QUI

(FV/fv)




Dichiarazioni Isa: le comunicazioni delle anomalie nel cassetto fiscale

Con il provvedimento n. 196552, pubblicato il 20 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le diverse tipologie di anomalia nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore (per il periodo 2017) e degli Isa (per i periodi 2018 e 2019) al ricorrere delle quali viene recapitata nel Cassetto fiscale un’apposita comunicazione al contribuente.

Secondo quanto risulta dall’Allegato 1 al provvedimento, le anomalie interessano:

 
  • imprese in contabilità ordinaria con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino;
  • soggetti che presentano squadrature tra i dati indicati in REDDITI 2020 e quelli riportati nei modelli per l’applicazione degli ISA per importi superiori a 2.000 euro;
  • soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore/ISA per il triennio 2017–2019 indicando nel modello REDDITI 2020 “Periodo di non normale svolgimento dell’attività” (con esclusione di quelli che risultano in liquidazione alla data di elaborazione delle comunicazioni);
  • imprese dei servizi o del commercio che hanno indicato, per il 2019, il valore delle rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
  • imprese che esercitano trasporto di merci su strada e servizi di trasloco con incongruenze, per il 2019, tra l’ISA presentato e i dati indicati ai fini dell’applicazione dello stesso;
  • soggetti che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi che presentano, per il 2019, incongruenze tra l’ISA presentato e il quadro dei dati contabili;
  • imprese che presentano per il 2019 incongruenze tra l’ISA presentato e le modalità di svolgimento dell’attività dichiarate (limitatamente agli intermediari del commercio);
  • contribuenti che hanno dichiarato di esercitare l’attività sotto forma di cooperativa, anche a mutualità prevalente, e risultano assenti nel relativo Albo;
  • soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore/ISA per il triennio 2017-2019 indicando la causa di esclusione “Inizio attività nel corso del periodo d’imposta” nel modello REDDITI 2020;
  • soggetti che operano in forma individuale e che, per il periodo 2019, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di “Lavoro dipendente a tempo pieno o parziale” e tale informazione non trova riscontro con l’analoga dichiarata nella CU 2020;
  • soggetti che operano in forma individuale che, per il periodo 2019, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di “Pensionato” e tale informazione non trova riscontro con l’analoga dichiarata nella CU 2020;
  • professionisti che, per il periodo 2019, hanno indicato nel quadro G o nel quadro H del modello ISA il massimo valore tra i compensi (G01-H02) e il volume d’affari (G16-H23) inferiore, per almeno 2.000 euro, rispetto alle somme imponibili percepite desunte dalla CU 2020;
  • professionisti che, per il 2019, hanno dichiarato nel Quadro C – Elementi specifici dell’attività del modello ISA un numero complessivo di incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dalla CU 2020;
  • imprese che, per il periodo 2019, hanno dichiarato nel Quadro F del modello ISA nel campo “F05 – Altri proventi e componenti positivi” un ammontare inferiore per almeno 5.000 euro rispetto a quello dei canoni percepiti in qualità di dante causa desumibile dal modello di RLI 2020.
Le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente, accessibile anche dagli intermediari incaricati muniti di delega.
Le comunicazioni sono anche trasmesse via Entratel all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

Comunicazioni disponibili nel Cassetto fiscale

La disponibilità della comunicazione nel Cassetto fiscale è annunciata, per i soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, da un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato ai recapiti indicati.

A fronte della comunicazione, sarà possibile fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando il software che sarà reso disponibile dall’Agenzia. Anche tali risposte, inviate direttamente o tramite l’intermediario, saranno rese disponibili nel Cassetto fiscale.

Resta fermo che, se sono ravvisati errori od omissioni a seguito dell’anomalia segnalata, questi potranno essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, beneficiando del ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione.

(MF/ms)
 




Credito d’imposta sanificazione: istanze dal 4 ottobre al 4 novembre 2021

Premessa
 
Il decreto "Sostegni-bis" vede, tra le altre misure, la riproposizione del credito d’imposta sanificazione e dpi, in una formulazione che in gran parte ricalca quella dell’art. 125 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio).

Ora come allora, sono ammissibili le spese sostenute per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, cui si aggiungono alcune tipologie di spesa non previste in sede di decreto "Rilancio".

Altra similitudine è la previsione di un credito d’imposta il cui ammontare dovrà poi confrontarsi con le risorse disponibili, essendo quindi passibile di revisione al ribasso laddove dalle istanze pervenute dovessero emergere crediti di imposta in esubero rispetto a quanto stanziato.

La “promessa iniziale”, tuttavia, rispetto alla precedente misura, lascia minori aspettative, posto che il credito d’imposta massimo che sarà riconosciuto sarà del 30% (mentre l’art. 125 del D.L. n. 34/2020 prevedeva un 60%, ridottosi a conti fatti a meno del 30%).

Andiamo nel seguito a richiamare le caratteristiche del credito d’imposta qui in esame, ed il contenuto e le modalità di trasmissione dell’istanza.

Credito d’imposta sanificazione e DPI decreto “Sostegni-bis”: beneficiari
Potranno godere del nuovo credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, secondo quanto previsto dall’art. 32 del D.L. n. 73/2021:
  • i soggetti esercenti attività d'impresa;
  • i soggetti esercenti arti e professioni;
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.
Rispetto al credito sanificazione decreto "Rilancio", vengono ammessi al beneficio anche le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (tipicamente il B&B).
Sul punto occorre evidenziare che la formulazione originaria del decreto prevede che tali strutture debbano essere in possesso del codice identificativo di cui all'art. 13-quater, comma 4, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Questa formulazione, riferendosi alla “codifica” delle strutture extra-alberghiere che a tutt’ora non è stata attuata, è stata rivista in sede di iter di conversione del decreto. Ad oggi, secondo il testo approvato alla Camera (e che non dovrebbe subire ulteriori variazioni al Senato), le strutture extra-alberghiere sono ammesse al beneficio del nuovo credito d’imposta a condizione che siano munite di codice identificativo regionale o, in mancanza, sulla base del rilascio di una autocertificazione in merito allo svolgimento di attività ricettiva di bed and breakfast.
Spese ammissibili ai fini del credito d’imposta sanificazione e DPI decreto “Sostegni-bis”
 
Concorrono alla formazione del credito d’imposta le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti nel periodo dei mesi di giugno, luglio ed
agosto 2021
.
Rientrano nel nuovo credito d’imposta sanificazione e DPI anche le spese sostenute per la somministrazione di tamponi COVID-19 a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative ed istituzionali esercitate.
L’art. 32 del decreto "Sostegni-bis" riporta una puntuale elencazione delle spese ammissibili, la quale, in analogia con la previsione dell’art. 125 del D.L. n. 34/2020 e successiva circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E/2020 del 10 luglio 2020, è presumibilmente da intendersi come tassativa.

Sono agevolabili le spese sostenute per:

  1. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
  2. la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari della misura;
  3. l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  4. l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  5. l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  6. l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Misura e caratteristiche del credito d’imposta sanificazione decreto “Sostegni-bis”
 
Il credito d’imposta compete nella misura del 30% delle spese ammissibili, con un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, ed un tetto di spesa complessivamente stabilito in 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Ai fini del rispetto di tale tetto di spesa complessiva, il Provvedimento n. 191910/2021 prevede che:

  • i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d’imposta comunichino all’Agenzia delle Entrate (tramite l’istanza presentabile a partire dal 4 ottobre 2021, ed entro il 4 novembre 2021) l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, mediante comunicazione telematica;
  • entro il 12 novembre 2021, con un ulteriore Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, verificato il rapporto tra l’ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti e il limite di spesa, verrà fissato l’ammontare massimo del credito d’imposta effettivamente fruibile.
L’istanza telematica credito sanificazione e dpi decreto “Sostegni-bis”
La “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (Credito d’imposta art. 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)” deve essere trasmessa:
  • in modalità esclusivamente telematica:
    • a cura del contribuente, oppure
    • a cura di un intermediario di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998;
  • tramite servizio web accessibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure
  • tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.
Ad avvenuta trasmissione, entro 5 giorni, viene rilasciata una ricevuta di presa in carico (o di scarto, motivato).
Come si è detto, la comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 e nel medesimo lasso di tempo è possibile:
  1. inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
  2. presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, presentando comunicazione di rinuncia.
Quanto al modello di istanza, le informazioni richieste sono veramente minimali, limitandosi di fatto alla richiesta delle informazioni anagrafiche e dell’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei tre mesi di interesse, ovvero giugno, luglio e agosto 2021, nonché alla quantificazione (pari al 30% delle spese) del credito d’imposta, il cui ammontare effettivamente fruibile, come si è detto, è subordinato all’emanazione del successivo provvedimento AdE, post verifica della capienza delle somme stanziate.
 
Si noti che non è richiesta alcuna autocertificazione in ordine al rispetto delle soglie di “Aiuti di Stato” Temporary Framework UE, e di conseguenza anche nessuna elencazione degli aiuti già fruiti. Ciò discende dal fatto che il credito di imposta sanificazione e DPI non rappresenta un “aiuto di Stato”, e pertanto in sede di Redditi 2022 riferimento 2021 dovrà essere indicato solo nel quadro RU (crediti di imposta) ma non nel quadro RS (Aiuti di Stato).
Fruizione del credito d’imposta
Il credito d'imposta potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa (ovvero 2021, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), oppure in compensazione con modello F24 (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), con conseguente obbligo di far transitare il modello di versamento esclusivamente dai canali telematici dell’agenzia.
La compensazione sarà legittimamente attuabile a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definirà l’ammontare definitivo del credito.
Ai fini della fruizione del credito d’imposta:
  • non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (limite di utilizzo annuale dei crediti di imposta i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, pari a euro 250.000);
  • non si applicano i limiti di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale).
Quanto al codice tributo da utilizzarsi per la compensazione, lo stesso verrà definito con successiva Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
Aspetti fiscali
Dal punto di vista fiscale:
  • il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir (D.P.R. n. 917/1986).
(MF/ms)