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Istat: indice dicembre 2025

Si comunicano gli indici necessari per l’aggiornamento dei canoni di locazione.

Comunichiamo che l’indice Istat di Dicembre 2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,1% (variazione annuale) e a + 2,2 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,825 % e + 1,65 %.

(MP/ms)




Conto Termico 3.0 – Formazione da parte del GSE

Il GSE ha avviato un ciclo di webinar dedicati al Conto Termico 3.0 che affronteranno le principali novità sul tema. I webinar sono previsti settimanalmente fino alla metà del mese di febbraio ed i contenuti (comprensivi delle slide) sono disponibili nella sezione dedicata del sito del GSE – https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico-3-0/webinar

Il primo webinar (tenutosi il 12 gennaio) ha approfondito le regole applicative e fornito un’anteprima del Portaltermico 3.0. Gli altri si svolgeranno dalle 10.30 alle 12.30 nelle date: 26/01 – 3,10,17/02.

Segnaliamo il link per l’iscrizione, completo del calendario di tutti i webinar programmati: https://webinargse.webex.com/webappng/sites/webinargse/webinar/webinarSeries/register/0d75656420a1428f910f6ccd86f4dbb8
Il tema è inserito anche nel seminario tecnico di giovedì 5/02 nel pomeriggio, dal titolo “Industria 4.0 e conto termico 3.0” organizzato in associazione.

(SN/am)
 
 




Fringe benefit: confermata la soglia a 1.000/2.000 euro anche per il 2026

Anche per il 2026 la soglia di non imponibilità dei fringe benefit per i dipendenti resta a 1.000 euro o a 2.000 con figli a carico.

L’art. 1 commi 390 – 391 della L. n. 207/2024 (legge di bilancio 2025), che non ha subito alcuna modifica ad opera della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), ha infatti previsto l’incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027.

Fermo restando il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, l’art. 51 comma 3 del TUIR dispone, a regime, che non concorra a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

L’art. 1 comma 390 primo periodo della L. 207/2024 ha tuttavia disposto che, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall’art. 51 comma 3 del TUIR, “non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale”.

L’art. 1 comma 391 secondo periodo della citata legge ha inoltre previsto che il suddetto limite sia “elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2” del TUIR.

Pertanto per ciascun periodo d’imposta 2025, 2026 e 2027, la misura della suddetta soglia è elevata da 258,23 euro a 1.000 euro per tutti i dipendenti e a 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

L’Agenzia delle Entrate, nella circ. n. 4/2025 (§ 2.7), ha chiarito che l’ammontare del limite è innalzato a 2.000 euro qualora si tratti di un lavoratore dipendente con figli fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 comma 2 del TUIR, considerando anche i figli nati fuori del matrimonio, riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati e, per ragioni logico-sistematiche, i figli conviventi del coniuge deceduto.

La L. 207/2024 ha inoltre ampliato, per tutti i dipendenti (con o senza figli a carico), l’ambito oggettivo di applicazione della soglia di esenzione dei fringe benefit.

Non concorrono infatti a formare il reddito di lavoro dipendente nei suddetti limiti, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche “le somme erogate o rimborsate” dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per il pagamento:

  • “delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”;
  • “delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale”.

L’art. 1 comma 390 della L. 207/2024 dispone che l’incremento del limite, comprensivo delle utenze domestiche e delle spese per affitto o interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale, operi “in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo,” del TUIR.

In virtù di tale disposto, resta, quindi, fermo il principio secondo cui, qualora il valore dei beni o dei servizi forniti, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette o delle spese per locazione/interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale, risulti complessivamente superiore al limite in oggetto, l’intero valore rientra nell’imponibile fiscale.

Ad esempio, nel caso in cui il valore normale dei beni e servizi complessivamente ceduti al dipendente senza figli a carico, e dei suddetti rimborsi, nel periodo d’imposta 2026 sia pari a 1.300 euro, l’importo che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente è pari a 1.300 euro (non quindi solo per l’eccedenza di 300 euro rispetto al limite di 1.000 euro).

Sotto il profilo della documentazione, per l’attuazione dell’incremento della misura sia per i dipendenti con figli che senza, i datori di lavoro devono fornire informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Per i dipendenti con figli, il maggior limite si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.
 
(MF/ms)




Domanda rottamazione ruoli: pronto l’applicativo telematico per la trasmissione della richiesta

Il 20 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo a disposizione l’applicativo telematico utile per trasmettere la domanda di rottamazione dei ruoli il cui termine scade il 30 aprile.

La c.d. rottamazione-quinquies è stata introdotta dall’art. 1 commi 82 e ss. della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) e riguarda i carichi consegnati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2023, dovendosi quindi fare riferimento alla data di consegna del ruolo e non alla data, spesso antecedente, in cui il ruolo è stato reso esecutivo.
Il beneficio della rottamazione consiste nello stralcio di qualsiasi sanzione amministrativa, degli interessi compresi nei carichi (di norma si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo), degli interessi di mora di cui all’art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione laddove ancora spettanti.
A differenza delle rottamazioni precedenti, la rottamazione-quinquies è circoscritta ai carichi derivanti:

  • da liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) e controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73) della dichiarazione;
  • da contributi INPS non pagati, con esclusione di quelli derivanti da accertamento;
  • da sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (in questo caso, la rottamazione causa il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge; come indicato nelle FAQ pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, non rientrano nella rottamazione le multe irrogate dalla polizia locale).
Possono beneficiare della rottamazione anche i debitori decaduti dalle rottamazioni precedenti e dal c.d. saldo e stralcio, purché si tratti di carichi rientranti nella rottamazione-quinquies. Si deve però trattare di debitori non in regola con il pagamento delle rate al 30 settembre 2025; diversamente, bisogna continuare a pagare le rate del piano secondo le scadenze originarie.
L’Agente della riscossione fornisce informazioni preventive sui carichi definibili, in modo che i debitori sappiano quali carichi possono rottamare prima di trasmettere la domanda. Nello specifico:
  • se si accede all’area riservata (ad esempio con SPID) cliccando sulla funzione dedicata alla definizione, “il servizio propone in automatico l’elenco dei carichi «rottamabili», con possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta”;
  • in ogni caso, quindi anche attraverso l’area pubblica del sito, è possibile chiedere il prospetto dei carichi definibili con indicazione delle somme dovute, prospetto che verrà in un secondo momento trasmesso via mail al debitore (si veda il comunicato stampa del 20 gennaio nonché le relative FAQ).
La trasmissione della domanda può avvenire solo in via telematica utilizzando l’applicativo messo a disposizione sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Premesso ciò:
  • se si presenta domanda nell’area privata, il sistema evidenzia i carichi rientranti nella rottamazione;
  • invece, se viene utilizzata l’area pubblica del sito, è possibile inserire nel form “i soli documenti che contengono almeno un carico rientrante nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies e quindi «definibile»” (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione).
Sono previsti campi per la domiciliazione, all’interno dei quali sembra possibile indicare, ad esempio, la PEC o il telefono del professionista che assiste il contribuente (a cui sarà inviata la comunicazione di liquidazione degli importi).
Gli intermediari abilitati possono presentare domanda dall’area riservata “EquiPro” con le credenziali Entratel.
Nelle istruzioni presenti sul sito si precisa come il debitore possa rottamare solo alcuni carichi compresi nella medesima cartella di pagamento.
Nelle FAQ si specifica che se si rottamano solo alcuni carichi oggetto di una dilazione dei ruoli, dopo la domanda sarà possibile prendere contatto con gli uffici onde ottenere la rimodulazione del piano e poter continuare la dilazione per i debiti non rottamati, per scelta o per esclusione.
Se si accede all’area riservata compaiono subito i carichi rottamabili
Presentata la domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso, quindi:
  • non possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in essere si sospendono;
  • non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ma restano valide quelle in essere;
  • pagamenti delle pubbliche amministrazioni possono essere erogati non operando il blocco di cui all’art. 48-bis del DPR 602/73;
  • il DURC può essere rilasciato;
  • viene meno il divieto di compensazione per ruoli scaduti (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 28 febbraio 2024 n. 54).
Pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate.
 

(MF/ms)




Trafilerie: convegno Apitech-Bicocca “La sostenibilità può essere un vantaggio economico per le aziende”

Si è svolto ieri, presso la sede di Confapi Lecco Sondrio, il convegno “Della trafileria non si butta via niente”, evento conclusivo del progetto STAR – Stearato dai processi di trafilatura del filo di acciaio come risorsa, promosso da ApiTech in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e con il coinvolgimento di alcune trafilerie del territorio lecchese.
L’iniziativa rappresenta un importante momento di restituzione dei risultati di un percorso di ricerca applicata, volto a trasformare un residuo di processo in una risorsa, ribaltando l’approccio tradizionale allo scarto attraverso l’applicazione dei principi dell’economia circolare.
Dopo un’accurata fase di caratterizzazione dei materiali, il progetto STAR ha individuato tre principali direttrici di valorizzazione degli stearati esausti: il loro impiego come additivi nei materiali da costruzione, l’utilizzo in polimeri ed elastomeri e la produzione di biogas mediante processi di digestione anaerobica.
Il lavoro svolto si è distinto per il suo approccio integrato, che ha affiancato alla ricerca di laboratorio analisi tecniche, economiche e normative, con il coinvolgimento diretto delle imprese del settore. I risultati raggiunti sono concreti e misurabili: il progetto ha portato al deposito di un brevetto per la produzione di biogas da stearati esausti e ha consentito di definire le condizioni in cui tali materiali possono essere efficacemente riutilizzati nei cementi e nei polimeri.
Al convegno hanno partecipato circa un centinaio di persone, in gran parte trafilieri della provincia di Lecco, a testimonianza dell’attenzione del comparto verso percorsi di innovazione sostenibile.
Nel corso dell’incontro sono intervenuti Luigi Sabadini, titolare delle Trafilerie Valgreghentino e presidente nazionale di Unionmeccanica, Silvia Negri responsabile ApiTech, Carlo Antonini referente scientifico ApiTech e Elena Collina docente dell’Università di Milano-Bicocca. I relatori hanno illustrato il percorso e i risultati del progetto sottolineando come la sostenibilità ambientale possa tradursi anche in un ritorno economico, rafforzando la competitività delle imprese.
Questa ricerca è la dimostrazione che la sostenibilità può essere un beneficio per le imprese, spesso la si vede solo come un ostacolo imposto. E’ stato un progetto lungo, articolato e non semplice, ma il vantaggio del risultato a cui si è arrivati, ora è a disposizione di tutti e può portare enormi benefici per le aziende”, spiega Luigi Sabadini.
Il progetto STAR si chiude così con un esito positivo, confermando il ruolo di ApiTech e Confapi Lecco Sondrio nel promuovere iniziative di innovazione, trasferimento tecnologico e sostenibilità, a supporto dello sviluppo del sistema produttivo locale.

Anna Masciadri
Ufficio stampa 




Accise su fornitura di energia elettrica e gas: disposizioni dell’Agenzia delle Dogane

L’Agenzia delle Dogane (ADM) ha pubblicato la circolare n. 32/2025, nella quale sono riportate alcune indicazioni relative alla revisione delle accise applicabile dal 1 gennaio 2026.
 
Per il gas, le definizioni di “usi civili” ed “usi industriali” sono sostituite da “usi domestici” e “usi non domestici”. Le nuove disposizioni normative definiscono gli usi domestici, come gli impieghi “del gas naturale destinato alla combustione in unità immobiliari aventi funzione abitativa e loro pertinenze”, a cui aggiunge l’uso combustione negli uffici pubblici, negli uffici posti al di fuori degli stabilimenti di produzione, negli istituti di credito, negli istituti di istruzione, per la produzione di energia termica destinata alla cessione a terzi per usi domestici e al riempimento dei serbatoi di autoveicoli tramite l’impianto domestico. Per differenza, gli usi non domestici riguardano gli utilizzi non ricompresi in quelli domestici, con la precisazione che appartengono a questa categoria i consumi di gas utilizzati per la produzione di energia termica in impianti cogenerativi per teleriscaldamento con le caratteristiche di cui alla Legge 10/91 (art. 11, c. 2 b)), anche se la rete di teleriscaldamento fornisce utenze domestiche. Nella circolare sono confermati come appartenenti agli usi domestici, i consumi delle abitazioni del proprietario, dirigenti o impiegati di un’impresa, eventualmente ubicate all’interno delle fabbriche; sono definiti gli uffici pubblici e gli istituti di credito. E’ specificato che gli utilizzi del gas definiti dal TUA in vigore fino al 31/12/2025, riconosciuti come meritevoli dell’aliquota per usi industriali, rimangono assorbiti nell’ambito applicativo dell’aliquota “per usi non domestici”. Sono pertanto aggiunte al perimetro degli usi non domestici alcune attività precedentemente escluse, come biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, teatri, cinema, discoteche, sale per concerti e spettacoli, fiere, lavanderie ed ospedali. Nel documento (pagg. 6 e 7) è riportata una tabella che pone a confronto i vecchi ed i nuovi beneficiari dell’aliquota ridotta. Non cambia nulla nelle modalità di applicazione dei venditori, che devono continuare a ricevere un’apposita dichiarazione dal cliente finale per poter beneficiare della riduzione.
Ricordiamo che l’aliquota di accisa sul gas naturale impiegato per usi di combustione negli usi domestici è ora fissata per scaglioni di consumo fino a 18,6 c€/Smc (per consumi oltre 1.560 Smc/anno), quella sul gas naturale impiegato per usi di combustione negli usi non domestici è fissata a 1,2498 c€/Smc.
Al fine del riconoscimento dell’aliquota di accisa per combustione per usi non domestici l’azienda è tenuta a fornire al proprio fornitore una dichiarazione contenente la descrizione dell’attività svolta e degli impieghi in cui si intende utilizzare il gas naturale. Tale dichiarazione deve essere fornita ad ogni variazione di fornitore.
 
Come già definito nel D.Lgs. n.43/2025 e nella successiva circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 13/2025, sia per il gas naturale sia per l’energia elettrica, per i soggetti obbligati al pagamento delle accise, dal 2026 è introdotto l’obbligo di presentazione di due dichiarazioni semestrali (entro la fine del mese di marzo con riferimento al periodo d’imposta 1° luglio/31 dicembre e entro la fine del mese di settembre con riferimento al periodo d’imposta 1° gennaio/30 giugno)), con il termine per la liquidazione degli importi dovuti entro il termine di ciascun mese. Dato che il 2026 vedrà la sovrapposizione dei due diversi adempimenti, alle pagine n.10 e n.11 dell’allegata circolare sono definite alcune disposizioni transitorie relative alla gestione delle rate, dei conguagli e degli eventuali crediti.
 
Le modifiche normative introdotte comporteranno una revisione delle destinazioni d’uso da applicare nelle nuove dichiarazioni di consumo: il confronto tra il sistema valido fino al 2025 e quello decorrente dal 2026 è agevolato dagli allegati 1 (per l’energia elettrica) e 2 (per il gas naturale), disponibili in calce all’allegata circolare.
 
La circolare torna anche sulle nuove regole per la prestazione e l’aggiornamento della cauzione dovuta dai soggetti obbligati, che viene incrementata al 15% dell’accisa annua e che deve essere adeguata trimestralmente in modo da non essere inferiore alla media aritmetica di quanto dovuto nei tre mesi precedenti. L’adeguamento non è dovuto se l’aumento è inferiore al 10%.
Nella circolare sono poi fornite indicazioni anche relativamente all’addizionale regionale, a cui risultano assoggettati (nelle regioni a statuto ordinario) i consumi di gas naturale per usi domestici e per usi non domestici.
 
Per maggiori dettagli, si consiglia di prendere visione della circolare riportata in allegato.
 
(RP/rp)



Valute estere: novembre 2025

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di novembre 2025 (Provv. Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2025)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di novembre 2025 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 150,7925
Peso Argentino 1651,70
Dollaro Australiano 1,7772
Real Brasiliano 6,1728
Dollaro Canadese 1,6248
Corona Ceca 24,2341
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 8,2149
Corona Danese 7,4679
Yen Giapponese 179,316
Rupia Indiana 102,7101
Corona Norvegese 11,7402
Dollaro Neozelandese 2,0439
Zloty Polacco 4,2376
Sterlina Gran Bretagna 0,87997
Nuovo Leu Rumeno 5,0867
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,156
Rand (Sud Africa) 19,9088
Corona Svedese 10,9915
Franco Svizzero 0,929
Dinaro Tunisino 3,4096
Hryvnia Ucraina 48,6956
Forint Ungherese 384,201
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di novembre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)




Webinar Confapi: 5 febbraio 2026 ore 11 “Presentazione Misura Simest – Stati Uniti”

Siamo lieti di segnalarVi che il prossimo 5 febbraio alle ore 11.00 si terrà un incontro informativo online, organizzato da Confapi Nazionale in collaborazione con SIMEST, dedicato alla presentazione della nuova misura dedicata agli USA, in pubblicazione oggi e finalizzata al finanziamento dell’attività negli USA. 
 
L’incontro si svolgerà dalle ore 11.00 alle ore 11.30 e sarà possibile partecipare tramite collegamento online.
 
Le aziende interessate sono invitate a iscriversi entro lunedì 19 gennaio tramite il seguente link: https://forms.gle/UEd5npFAL6ZwLW627
 
Le imprese registrate riceveranno successivamente tutti i dettagli per il collegamento.

(MP/am)

 
 




Istat indice novembre 2025

Comunichiamo che l’indice Istat di novembre 2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,0 % (variazione annuale) e a + 2,2 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,75 % e + 1,65 %.

(MP/ms)
 
 




Formazione RENTRI con Unioncamere: lunedì 19 gennaio 2026 webinar gratuito

A circa un mese dall’entrata completa a regime del RENTRI, si segnala una nuova possibilità di formazione per imprese ed enti che si preparano a completare la transizione digitale al Rentri.
E’ organizzata dal sistema camerale della Lombardia, con il supporto di Ecocerved.
La partecipazione è completamente gratuita.
Il webinar illustra le modalità di funzionamento e di iscrizione al nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti e le esenzioni dall’obbligo recentemente introdotte per i liberi professionisti e per determinate attività economiche.
Inoltre, con il passaggio alla fase di completa operatività del RENTRI, dal 13 febbraio 2026 il formulario identificativo del rifiuto (FIR), lo specifico documento che deve accompagnare i rifiuti in fase di trasporto, diventa digitale. Il webinar fornirà le risposte alle domande più frequentemente poste su questo tema:
– Quali sono i soggetti che dovranno utilizzare il FIR digitale?
– Per quali tipologie di rifiuti dovrà essere utilizzato?
– Come si vidimerà il FIR? Come si firmerà il FIR digitale? Chi lo dovrà firmare?
– Sarà necessario stamparlo?
– Come si trasmetteranno al RENTRI i FIR relativi ai rifiuti pericolosi?
– Entro quali termini i FIR dovranno essere trasmessi al RENTRI.
 
Lunedì 19 gennaio 2026 ore 9.30 RENTRI
Il webinar è disponibile previa registrazione e durerà 3 ore.
Per maggiori informazioni, consultare la locandina e la pagina camerale.

Per registrarsi agli eventi, utilizzare il link

In associazione, Silvia Negri resta a disposizione per tutte le necessità.

(SN/am)