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Contributo a fondo perduto: istanze da inviare dal 30 marzo al 28 maggio 2021

Con il provvedimento prot. n. 77923/2021 del 23 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso i modelli, con le relative istruzioni, per la trasmissione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 D.L. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”).
La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021.
Si ricorda che, per poter accedere al contributo devono essere rispettati i seguenti due requisiti:

  • aver conseguito nel 2019 (o, più precisamente, nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data del 23.03.2021) ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro,
  • e aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%.

Dal punto di vista soggettivo, il contributo a fondo perduto può essere richiesto:

  • dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,
  • dagli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Sono invece esclusi dal beneficio in esame:

  • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni (03.2021)
  • i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 24.03.2021 (resta pertanto riconosciuto il contributo se la partita Iva è stata attivata nel 2020 o prima del 03.2021). Questa esclusione, tuttavia, non opera per gli eredi che hanno aperto una partita Iva dopo tale data per proseguire l’attività del de cuius, già titolare di partita Iva;
  • gli enti pubblici (articolo 74 Tuir),
  • gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (articolo 162-bis Tuir).

Di seguito si richiamano, brevemente, le modalità di calcolo del contributo a fondo perduto.
 

Quale percentuale applico per calcolare il contributo a fondo perduto?
La percentuale dipende dall’ammontare dei ricavi, essendo pari alle seguenti misure:
–   60% se i ricavi e compensi del 2019 (o, più precisamente, del secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data del 23.03.2021) non sono superiori a 100.000 euro,
50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro,
40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro,
30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro,
20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
Come calcolo i ricavi?
Le istruzioni propongono la seguente tabella, indicando il campo della dichiarazione che assume rilievo.

Vedi tabella 1 allegata.

Gli importi non devono essere ragguagliati ad anno, in caso di inizio dell’attività durante l’esercizio.
Per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, in luogo dell’ammontare dei ricavi occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione Iva 2020).

I soggetti che presentano i previsti requisiti possono comunque sempre beneficiare del contributo nella misura minima (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

Individuata la percentuale di contributo riconosciuta, questa deve essere applicata alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato 2019 e l’ammontare medio mensile del fatturato 2020.
 

Come quantifico il contributo?
[(fatturato 2019 : 12) – (fatturato 2020 : 12)] x percentuale commisurata ai ricavi
misura minima (1.000 euro/2.000 euro)
Come calcolo il fatturato?
Assumono rilievo tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, con data di effettuazione compresa nell’anno (devono essere incluse nel calcolo anche le eventuali cessioni dei beni ammortizzabili).
Le note di variazione incidono sul calcolo se hanno data compresa nell’anno.
I commercianti al minuto considerano l’ammontare globale dei corrispettivi dell’anno (al netto dell’Iva).
Se il calcolo al netto dell’Iva può risultare difficoltoso (si pensi al regime del margine o alle operazioni effettuate in ventilazione), l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva.
Gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini Iva vanno sommati ai corrispettivi rilevanti ai fini Iva.

Nel caso in cui la partita Iva sia stata attivata dal 2019, l’importo del fatturato annuale deve essere diviso per il numero di mesi in cui l’attività è stata esercitata, senza calcolare il mese in cui la partita Iva è stata attivata.
 

Esempio di calcolo
Partita Iva attivata il 05.04.2019
(fatturato 2019 : 8) – (fatturato 2020 : 12)

Se non risulta possibile calcolare l’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno 2019 o dell’anno 2020 (ad esempio, perché la partita Iva è stata attivata dopo il 2019), non va indicato nell’istanza il fatturato medio mensile dell’anno, e lo stesso si intende quindi pari a zero.
Si ricorda che soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 31.12.2018 devono segnalarlo nel modello, barrando la seguente casella.

Vedi esempio allegato 2.

In questo caso, infatti, per poter beneficiare del contributo non è necessario dimostrare la riduzione del fatturato, ragion per cui:

  • se l’ammontare medio mensile del fatturato 2020 è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato 2019, il contributo è determinato applicando alla differenza la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento, a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo di 1.000 -2.000 euro, se superiore);
  • se, invece, non vi è stata una riduzione del fatturato di almeno il 30%, il contributo è pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

 
(MF/ms)

 




Entro il 30 settembre 2021 l’adeguamento delle certificazioni sicurezza Iso 45001:2018

L’obbligo di migrazione dalla versione precedente (2007) a quella attuale della norma Uni per i sistemi di gestione della sicurezza, Uni Iso 45001 (2018), inizialmente prevista per l’ 11 marzo 2021, è fissata al 30 settembre 2021, per venire incontro alle aziende che hanno trovato oggettive difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19. Si tratta di 6 mesi di proroga.
 
Il sito di Accredia, al quale si rimanda, riporta l’informazione.
 
Il periodo di migrazione è normalmente fissato in tre anni. Per la Iso 45001 il periodo decorreva dal 12 marzo 2018, in accordo alla delibera dell’Assemblea Generale Iaf; i certificati secondo la precedente norma Ohsas 18001: 2007 anziché scadere il 12 marzo 2021 scadono il 30 settembre 2021, grazie alla proroga.
 
(SN/bd)
 




Decreto Sostegni: novità in materia lavoro

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 22 marzo 2021 n° 41, in vigore dal 23 marzo 2021, che ha introdotto ulteriori misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid19(cosiddetto “Decreto Sostegni”).

​Di seguito le principali novità normative in materia di Lavoro introdotte nel Titolo II del suddetto Decreto Legge:

Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale (art. 8, commi da 1 a 6)
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, una domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria (Cigo), assegno ordinario (Fis) e cassa integrazione in deroga (Cigd) di cui agli articoli 19, 20, 21, 22 e 22-quater del Decreto Legge 17 marzo 2020 n° 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n° 27 e successive modificazioni, secondo le modalità e durate qui die seguito schematizzate:

– Cigo (Cassa integrazione guadagni ordinaria) per 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, senza versamento del contributo addizionale (art. 8, comma 1);
– Cigd (Cassa integrazione guadagni in deroga) e Aso (assegno ordinario) per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021 (art. 8, comma 2); 

Per i suddetti ammortizzatori sociali Covid non è dovuto alcun contributo addizionale.
Le domande di accesso ai trattamenti di cui al Decreto Legge n° 41/2021 sono presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto, e quindi al 30 aprile 2021.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, ferma restando la possibilità di ricorrere all’anticipazione di cui all’art. 22-quater del Decreto Legge n° 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 27/2020, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i suddetti termini sono spostati al 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella sopra indicata. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 8, commi 9-10-11)
Fino al 30 giugno 2021 restano preclusi per tutti i datori di lavoro:

  • L’avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui alla Legge n° 223/1991 e restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto;
  • Indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di procedere al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della Legge n° 604/1966, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge (c.d. Procedura Fornero presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro).
Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 le suddette procedure di licenziamento individuale e collettivo saranno ulteriormente bloccate solo per i datori di lavoro che faranno ricorso alle 28 settimane di Assegno ordinario o di Cassa in Deroga.
Le suddette preclusioni e sospensioni non si applicano nelle ipotesi di:
  • licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, oppure dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nel caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c.;
  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, ai quali è comunque riconosciuto il trattamento di Naspi;
  • fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine (art. 17)
Con l’ennesimo intervento sull’articolo 93 del Decreto Legge n° 34/2020, convertito nella legge n° 77/2020 (Decreto “Rilancio”) è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 il regime, introdotto dall’art. 8 del Decreto Legge n° 104/2020, convertito nella Legge n° 126/2020 (Decreto “Agosto”), secondo cui, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid19, in deroga all’articolo 21 del Decreto Legislativo n° 81/2015 è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza delle causali previste dall’articolo 19, comma 1, del medesimo Decreto Legislativo n° 81/2015.
Tali disposizioni hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti in virtù dei precedenti interventi normativi di analogo tenore.
Il Servizio Sindacale si riserva di ritornare sugli argomenti trattati nel presente articolo con successivi approfondimenti anche in relazione alle indicazioni operative ed interpretative che saranno emanate dagli Enti competenti.
 
(FV/fv)



Casasco eletto Presidente della Confederazione europea delle piccole medie imprese

Il presidente di Confapi (la Confederazione italiana della Piccola e Media industria privata) Maurizio Casasco, è stato eletto martedì 23 marzo 2021 all’unanimità presidente di Cea-Pme, la Confederazione Europea delle Piccole e Medie Imprese.

Cea-Pme, con sede a Bruxelles, riunisce 24 associazioni della piccola e media industria, per un totale di oltre 2,1 milioni di imprese associate e 18 milioni di dipendenti. 

All’assemblea è intervenuto il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli, che ha ribadito l’impegno a vasto raggio per supportare le Pmi europee.

Casasco succede al tedesco Mario Ohoven, scomparso lo scorso anno, di cui è stato primo vicepresidente. Proprio al suo predecessore il nuovo presidente, supportato nell’elezione proprio dalla Confederazione tedesca BVMW, ha rivolto il suo primo ricordo, dichiarando di voler “raccogliere e dare seguito alla sua instancabile attività e alla sua preziosa eredità nella rappresentanza delle Pmi, che sono l’ossatura resiliente dell’economia europea e che devono essere il cuore pulsante della ripresa”.

“È il momento di agire subito, ora o mai più – ha detto Casasco – Il Recovery Fund è un’occasione imperdibile per la modernizzazione del sistema produttivo europeo e l’accelerazione verso un’economia sempre più green, digitale e competitiva. Dobbiamo affrontare le sfide che questo delicatissimo momento storico ci mette di fronte con politiche di investimento nel capitale umano e azioni di lungo respiro come la partnership strategica con l’Africa, fondamentale per l’economia europea. L’UE deve mettere al centro le catene del valore, riportando al suo interno gli asset produttivi strategici, ponendo un freno alla sua dipendenza dagli altri Continenti”. 

Fra i principali obiettivi del presidente Casasco quelli di promuovere l’occupazione giovanile e femminile, favorendo una nuova generazione di imprenditori: aziende e lavoratori creativi, pronti al rischio, e decisi nel portare avanti le proprie idee.

(AM/am)




Maurizio Casasco eletto presidente della Confederazione europea delle piccole medie imprese

Republica.it del 23 marzo 2021: “Maurizio Casasco eletto presidente della Confederazione europea della piccola media impresa”




Le donne di Api nell’innovazione

Martedì 30 marzo, ore 15.30, si terrà il webinar “Le donne nell’innovazione. Far crescere il numero delle ragazze nell’ambito delle Stem (Science, Technology, Engineering, Mathematics) aiutandole a operare scelte consapevoli, non dettate da preconcetti o stereotipi di genere”.

L’evento è organizzato da Informagiovani Lecco in collaborazione con ApiTech, la nostra divisione innovazione e sviluppo.
 
Durante l’incontro interverranno donne di aziende associate ad Api per raccontare la loro storia, ma soprattutto incoraggiare le ragazze a intraprendere carriere anche in questi settori, che ancora oggi vengono indicati come ad occupazione prevalentemente maschile.
 
Interveranno:
 

  • Ileana Malavasi, Innovation Manager ApiTech
  • Elena Del Piero, responsabile produzione della nostra associata Tag
  • Silvia Corbetta, imprenditrice nostra azienda associata Rosval

 
Per iscriversi al webinar cliccare qui
 
(AM/am)
 




Api sostiene le vaccinazioni a Lecco per gli over 80 e le persone fragili

Nei giorni scorsi siamo stati contattati, come altre associazioni di categoria, dal Comune di Lecco per carcare di trovare una soluzione all’emergenza sollevata da Ats e Asst che hanno denunciato il grave problema della mancanza di spazi adeguati a Lecco per la campagna di vaccinazione delle persone “over 80” e delle fasce più deboli della popolazione.

Ci hanno chiesto un contributo per avviare il prima possibile al Palataurus di Lecco queste vaccinazioni, occorrevano 45 mila euro per coprire queste spese: allestimenti, utenze, personale di vigilanza sanitaria, igienizzazioni, frigoriferi e attrezzature tecnico-informatiche utili all’operatività di dieci linee vaccinali che saranno attive nei prossimi 30 giorni.

Insieme alle altre associazioni di categoria abbiamo deciso di sostenere la raccolta fondi avviata dal Comune di Lecco e dalla Fondazione comunitaria del Lecchese. Queste risorse renderanno possibile avviare da subito le vaccinazioni presso la sede Palataurus, già identificata e ritenuta idonea per la “Fase 2”, quella di vaccinazione massiva che dovrebbe svolgersi tra maggio e luglio 2021.

Come Api abbiamo chiesto e ottenuto dal Comune di Lecco che il Palataurus possa essere reso disponibile per le vaccinazioni del personale dipendente di aziende e di attività economiche del territorio contribuendo a una più ampia e rapida copertura della popolazione.
 
Per la seconda volta in dodici mesi e in piena emergenza Api e i suoi imprenditori sono arrivati dove la Pubblica Amministrazione è risultata carente.

Un anno fa, come vi ricorderete, il nostro consiglio ha preso la storica decisione di non far pagare la quota associativa alle proprie aziende nel mese di maggio quando le fabbriche erano chiuse, la cassa integrazione non arrivava e le difficoltà erano tante.

Oggi arriviamo in soccorso alle istituzioni per garantire la vaccinazione degli “over 80” e delle persone fragili, un’iniziativa che facciamo con estremo senso civico e di responsabilità continuando a perseguire quei valori fondanti su cui i nostri predecessori hanno costruito la nostra associazione.

Ma soprattutto vogliamo restituire ciò che quella generazione ha fatto per noi e per il nostro territorio costruendo una società di benessere in cui siamo cresciuti e viviamo oggi.
 

 
Luigi Sabadini
Presidente
Api Lecco Sondrio
 
 
 




Istat febbraio 2021: variazioni indici

Comunichiamo che l’indice Istat di febbraio 2021, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 0.5% (variazione annuale) e a + 0,7% (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,3750% e + 0,525%.
 
(MP/bd)
 




Valute estere febbraio 2021

Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di febbraio 2021 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 160,832
Peso Argentino 107,1102
Dollaro Australiano 1,5605
Real Brasiliano 6,5434
Dollaro Canadese 1,5354
Corona Ceca 25,8756
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,8136
Corona Danese 7,4367
Yen Giapponese 127,4925
Rupia Indiana 88,0756
Corona Norvegese 10,2791
Dollaro Neozelandese 1,6702
Zloty Polacco 4,4968
Lira Sterlina 0,87268
Leu Rumeno 4,875
Rublo Russo 89,9554
Dollaro USA 1,2098
Rand Sud Africa 17,8629
Corona Svedese 10,0887
Franco Svizzero 1,0858
Dinaro Tunisino 3,2787
Hryvnia Ucraina 33,7201
Forint Ungherese 358,151
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di febbraio sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 




Lavori usuranti e lavoro notturno: comunicazione on-line entro il 31 marzo 2021

I datori di lavoro che hanno impiegato nell’anno 2020 dipendenti in lavorazioni c.d. “usuranti” o in lavoro notturno, vedono avvicinarsi la data del 31 marzo 2021 quale termine entro cui dovranno inviare online, attraverso la nuova applicazione "usuranti" (cliccare qui)
del portale "Click Lavoro" (cliccare qui), la comunicazione obbligatoria modello LAV_US al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
 
Modalità di comunicazione
A seguito delle nuove disposizioni ministeriali, l'accesso all' applicazione "usuranti" è possibile solo con credenziali Spid o Cie e per le modalità di compilazione guidata rimandiamo alla nuova guida resa disponibile a questo link.

Ricordiamo che la comunicazione è di tipo statistico e la sua funzione è quella di fornire un monitoraggio dei periodi in cui ogni lavoratore ha svolto lavori di cui all’art. 1, co. 1. lettere da a) a d) del D.Lgs. n.67/2011 ovvero:
 

  1. Il lavoro usurante ai sensi del D.M. 19 maggio 1999
  2. Il lavoro usurante notturno
  3. Il lavoro usurante a catena
  4. Il lavoro usurante autisti
 
Per quanto riguarda la tipologia di comunicazione, inizio del lavoro a catena, evidenziamo che per la stessa i tempi d’invio del modello LAV_US sono entro i 30 giorni dal suo inizio.
 
Segnaliamo che nel modello vanno inseriti i dati anagrafici aziendali e dei singoli lavoratori impegnati nelle attività usuranti, suddivisi per unità produttiva ove svolgono attività.
Il caricamento è possibile anche attraverso un file massivo in formato.csv.
Il modello appare con le seguenti sezioni da compilare:
  • Datore di lavoro, in cui vanno indicati i dati aziendali;
  • Dati Inps, con l'indicazione del codice statistico contributivo, codice di autorizzazione e n. matricola;
  • Dati Inail, con l'indicazione del codice cliente Inail;
  • Altro Ente, in cui va indicato l'eventuale altro ente a cui l'azienda risulta iscritta;
  • Elenco delle unità produttive, in cui vanno indicate le unità produttive nelle quali sono impiegati lavoratori in attività usuranti (anche in somministrazione), riportando i loro dati anagrafici, il codice fiscale e il periodo nel quale ha svolto le lavorazioni usuranti;
  • Dati di invio
 
Sanzioni
È prevista una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00 in caso di mancata osservazione dell’obbligo di comunicazione.
 
Servizio di assistenza
Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate al servizio di assistenza attivato dalla Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro attraverso il format da compilare cliccando qui.

Cliccando qui, invece, si possono consultare le FAQ, che consigliamo di leggere prima della compilazione del format.

 

(FP/fv)