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Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di settembre 2021

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di settembre 2021 con indice pari a 104,5.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 settembre 2021 al 14 ottobre 2021, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 2,737903%.

 
(FV/fv)
 




Istat settembre 2021: canoni di locazione

Comunichiamo che l’indice Istat di settembre 2021, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 2,6% (variazione annuale) e a + 2,0% (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,950% e + 1.500%.

(MP/bd)




Progetto Giovani “Mentoring al femminile”: video-interviste

Oltre La Notizia di Katia Sala, progetto "Mentoring al femminile".
 

 
 




Summit Unione Europea-Africa: 21-22 ottobre 2021

Informiamo le aziende associate che il prossimo 21 e 22 ottobre 2021, in contemporanea a Roma e Dakar, i più importanti leader europei e africani e rappresentanti di organizzazioni internazionali si confronteranno sulle opportunità di cooperazione tra i due continenti attraverso vari eventi organizzati nella due giorni su varie tematiche.

 

L’obiettivo è favorire un nuovo spirito imprenditoriale che possa generare posti di lavoro, crescita inclusiva e sviluppo sociale.

È possibile partecipare all’evento registrandosi cliccando qui 

Per maggiori informazioni sull’evento cliccare qui

(MP/am)




Progetto “Mentoring al femminile”: rassegna stampa

Articoli pubblicati dopo la presentazione del progetto del Gruppo Giovani Api e Federmanager Lecco.

 
Lecconotizie: “Mentoring” al femminile, il progetto dedicato a dirigenti e imprenditrici
 
Lecco Today: Api e Federmanager puntano sulle donne: nasce il progetto di Mentoring al femminile
 




“Mentoring al femminile: donne al fianco delle donne”

Lecco, 13 ottobre 2021 – Donne, lavoro, carriera e vita privata. Quattro elementi che spesso sono difficili da conciliare, ma non impossibili, soprattutto se c’è una guida di esperienza a fare da “navigatore”.
Federmanager Lecco-Gruppo Minerva e il Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio propongono alle giovani imprenditrici e manager il progetto “Mentoring al femminile: donne al fianco delle donne”. L’obiettivo è supportare talenti al femminile mettendo l’esperienza, la conoscenza e la competenza delle Mentor a disposizione di persone più giovani, le Mentee, che necessitino di un confronto sui vari ambiti dei loro percorsi personali e lavorativi.
Il progetto è molto semplice: le Mentor ricoprono varie funzioni aziendali (in aree quali HR, vendite, marketing, finance , etc.) e provengono da ambiti diversi, ognuna mette a disposizione, a titolo gratuito, sei ore del proprio tempo, da distribuire nell’arco di due mesi, in base alle proprie disponibilità e della Mentee.
Diversi e numerosi i temi che potranno essere oggetto del mentoring: da tematiche più tecniche quali il controllo di gestione, le risorse umane e gli aspetti produttivi a problematiche legate alla conciliazione vita-lavoro, al rafforzamento del proprio ruolo in azienda, all’analisi del percorso di carriera.

Abbiamo aderito subito con entusiasmo alla proposta di Federmanager Lecco – spiega Laura Silipigni, presidente del Gruppo Giovani di Api -, per una giovane donna imprenditrice non è semplice affrontare sia la quotidianità sul lavoro sia la vita famigliare e soprattutto farle convivere in armonia. L’aiuto di una figura con maggiore esperienza in questo ambito credo sia molto importante per la crescita professionale e umana di quelle più giovani. Iniziative come questa ci consentono di rafforzare il valore della solidarietà femminile, oltre a farci uscire dalla nostra “zona di comfort” favorendo un confronto arricchente da ambo le parti”.
 
“L’obiettivo di “Mentoring al femminile” è quello di valorizzare le attitudini delle partecipanti, le loro capacità relazionali ed organizzative, oltre a stimolare riflessioni “a specchio” chiedendo supporto e consiglio a manager e imprenditrici di maggiore esperienza. Creeremo una sorta di networking al femminile tra generazioni, che mira a supportare le giovani nel loro percorso di crescita, non tanto in termini di competenze tecniche, quanto in tema di consapevolezza, autostima professionale, capacità di osare, in un mondo del lavoro in cui il gender gap, almeno in Italia, è ancora molto evidente”, conclude Clara Corti del direttivo di Federmanager Lecco-referente del Gruppo Minerva.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa
Api Lecco Sondrio




Pmi Network al World Manufacturing Forum 2021

Settimana prossima, il 20 e 21 ottobre 2021, a Villa Erba a Cernobbio (Como) si terrà il World Manufacturing Forum che quest’anno sarà incentrato sul futuro dell’industria produttiva, le logiche di circolarità e le tecnologie digitali.

Pmi Network, progetto a cui collabora ApiTech, la divisione innovazione e sviluppo di Api Lecco Sondrio, sarà protagonista al forum con una conferenza.
Il tema di quest’anno del WMF è: “Le tecnologie digitali come fattori abilitanti per le prospettive della circolarità nel futuro della industria produttiva”.

Il team di Pmi Network giovedì 21 ottobre, dalle ore 11 alle 13.30, organizza un seminario online presentando i risultati delle analisi svolte ad una platea di speaker e partecipanti internazionali.
L’intervento sarà incentrato sui temi delle tecnologie digitali e circular economy come leva competitiva per le pmi e si potrà seguire online.

L’evento Pmi Network su “Digitalizzazione e Circular Economy nelle pmi” è disponibile a questo indirizzo.

Per consultare il programma completo del WMF cliccare qui.

(AM/am)




Reach e Clp: controlli doganali più stringenti

Si comunica che per 24 mesi dal 4 ottobre 2021 risulta rafforzato il sistema di controllo in dogana dei prodotti chimici soggetti agli obblighi del Clp e alle norme Reach grazie ad una cooperazione del Ministero dello Sviluppo Economico e della Salute con l’Agenzia delle Dogane.
La nota che si allega evidenzia le famiglie di prodotti che vengono sottoposti ad un controllo più approfondito.

In tema Reach si parla di: leghe per brasature (cadmio), prodotti con materiale plastico in Pvc (ftalati), bigiotteria (cadmio, nichel, piombo) e altri come indicati in allegato; in tema di etichettatura conforme al Clp sono compresi: vernici, diluenti, colle e simili.
 
(SN/bd)
 




Antincendio: novità per i tecnici di manutenzione e non solo

Il Dm 1 settembre 2021 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre 2021) reca “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”, ai sensi del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 art. 46, comma 3, lettera a), punto 3. Le novità contenute nel decreto entrano in vigore dopo un anno dalla pubblicazione.

Poiché il decreto introduce la “nuova figura di tecnico manutentore qualificato” che dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui allegato II del decreto, nei prossimi mesi occorre verificare ed eventualmente adeguare le qualifiche del tecnico manutentore secondo le nuove modalità di qualificazione. Il decreto prevede che tutti gli interventi di manutenzione e controllo dovranno essere quindi eseguiti dai tecnici manutentori qualificati.

L’entrata in vigore dopo un anno, ovvero dal 25 settembre 2022, abrogherà alcuni articoli del Decreto precedente 10/03/1998 per uniformare la materia ai nuovi requisiti, modificando di fatto i criteri generali di sicurezza antincendio e la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.

Per tutti gli aspetti di maggiore dettaglio si rimanda al testo del decreto, Api in seguito valuterà l’opportunità di un maggiore approfondimento del tema.

(SN/bd)
 
 




Super Ace: nuova disciplina

Premessa
Con l’art. 19 co. 2 – 7 del Dl. 25.5.2021 n. 73 (c.d. “Sostegni-bis”), conv. L. 23.7.2021 n. 106, il le­gi­slatore ha potenziato, in via transitoria, la disciplina dell’Ace, prevedendo che gli incrementi rilevati nel solo 2021 possano beneficiare di un coefficiente di remunerazione potenziato al 15% in luogo dell’1,3% ordinario (c.d. “super Ace”).
Il provv. Agenzia delle Entrate 17.9.2021 n. 238235, emanato in attuazione della suddetta disci­pli­na, determina le modalità e i termini per la comunicazione preventiva all’Agenzia stessa ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta derivante dalla trasformazione del rendimento nozionale (si veda il successivo § 5.2.3).

Ambito soggettivo
Possono beneficiare della “super Ace” tutti i soggetti titolati a fruire dell’Ace, e quindi sia i sog­getti Ires, sia i soggetti Irpef (questi ultimi, a condizione che adottino il regime contabile ordi­nario).

Ambito temporale
La “super Ace” spetta solo con riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020. Si tratta, quindi:
del 2021, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
del periodo 2021/2022, per i soggetti con periodo d’imposta “a cavallo”

Base di calcolo dell’agevolazione
La base di calcolo della “super Ace” è rappresentata, per il solo periodo agevolato (2021, ovvero 2021/2022), dalla “variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiu­sura del periodo d’imposta precedente”.
In prima approssimazione, quindi, la base di calcolo è pari alla differenza tra:

  • la base Ace al 31.12.2021 (o al termine dell’esercizio 2021/2022, per i “non solari”);
  • la base Ace al 31.12.2020 (o al termine dell’esercizio 2020/2021, per i “non solari”).
Incrementi rilevanti
Presupposto per beneficiare della “super Ace” è l’effettuazione di incrementi patrimoniali quali:
  • i conferimenti in denaro dei soci (es. aumenti di capitale, versamenti in conto capitale, ecc.);
  • le rinunce dei soci ai crediti;
  • l’accantonamento di utili a riserva.
Ragguaglio ad anno – Esclusione
Per il 2021, gli incrementi patrimoniali rilevano ai fini dell’agevolazione per l’intero ammontare.
Tale previsione riveste particolare importanza per gli incrementi realizzati con conferimenti dei soci in denaro, i quali in assenza di tale previsione di favore sarebbero stati com­putati pro rata temporis, in base alla data di effettivo versamento.

Limite di 5 milioni di euro
La variazione in aumento agevolabile con la c.d. “super Ace” rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.
Il rendimento nozionale massimo ammonta, quindi, a 750.000,00 euro, a cui corrisponde un ri­spar­­mio d’imposta massimo, per i soggetti Ires, di 180.000,00 euro (si veda il successivo § 5.2.1).
L’eventuale eccedenza è agevolata con l’Ace “ordinaria” (con coefficiente dell’1,3%).

Calcolo del beneficio fiscale
Il beneficio fiscale corrispondente alla “super Ace” è fruito dall’impresa, alternativamente:

  • secondo le regole ordinarie dell’Ace, e quindi sotto forma di reddito detassato che va a ri­durre la base imponibile Ires o Irpef;
  • quale credito d’imposta, calcolato applicando al rendimento nozionale del 2021 le aliquote Irpef o Ires.
La materiale quantificazione del beneficio non varia a seconda dell’opzione prescelta, ma nel se­condo caso esso è fruito in via anticipata.

Utilizzo della “Super Ace” a riduzione del reddito imponibile
In questo caso, il reddito detassato è computato applicando alla base di calcolo il coefficiente del 15%.

Ad esempio, se una srl può fare valere per il 2021 l’accantonamento a riserva dell’utile del 2020, per complessivi 340.000,00 euro, e un versamento dei soci (in qualsiasi data effettuato) per com­plessivi 500.000,00 euro, il beneficio è computato come segue:
Parametro          Importo
Base di calcolo  340.000 + 500.000 = 840.000
Rendimento nozionale  840.000 × 15% = 126.000
Risparmio d’imposta (IRES)         126.000 × 24% = 30.240
A seguito di un reddito detassato (rendimento nozionale) di 126.000,00 euro, si realizza un rispar­mio in termini di Ires di 30.240,00 euro.
Il risparmio si materializzerà in sede di versamento del saldo Ires relativo al 2021 (giu­gno/luglio del 2022).
 
Utilizzo della “Super Ace” sotto forma di credito d’imposta
L’impresa può sfruttare la “super Ace”, quale modalità alternativa, sotto forma di credito d’im­po­sta. Il calcolo del beneficio avviene applicando al rendimento nozionale le aliquote Irpef o Ires in vigore per il 2020 (o per il 2020/2021 per i “non solari”).
Nessun effetto ha, quindi, una eventuale variazione dell’aliquota che dovesse essere decisa di qui in avanti, ma con efficacia retroattiva al 2021.
Calcolo del credito d’imposta – Società di capitali
 
Per il calcolo del credito d’imposta è possibile riprendere l’esempio della srl che può fare valere per il 2021 l’accantonamento a riserva dell’utile del 2020, per complessivi 340.000,00 euro, e un versamento dei soci (in qualsiasi data effettuato) per complessivi 500.000,00 euro.
Il beneficio è computato come segue:
Parametro          Importo
Base di calcolo  340.000 + 500.000 = 840.000
Rendimento nozionale  840.000 × 15% = 126.000
Credito d’imposta           126.000 × 24% = 30.240
A seguito di un reddito detassato (rendimento nozionale) di 126.000,00 euro, il credito d’imposta ammonta a 30.240,00 euro (importo ottenuto applicando al rendimento nozionale l’aliquota Ires del 24%).

Intermediari finanziari
Come evidenziato dalle istruzioni al modello per le “comunicazioni Ace” approvate con il provv. Agenzia delle Entrate 238235/2021 (si veda il successivo § 5.2.3), gli intermediari finanziari sog­getti all’addizionale Ires del 3,5% “tengono conto, al fine della determinazione del credito d’imposta, anche della relativa aliquota”.
Il credito d’imposta è, quindi, determinato per tali soggetti con l’aliquota “cumulata” del 27,5%.
Calcolo del credito d’imposta – Imprese individuali e società di persone
Per i soggetti Irpef, la conversione avviene con le aliquote Irpef dell’art. 11 del Tuir.
Riprendendo quindi l’esemplificazione della circ. Agenzia delle Entrate 3.6.2015 n. 21 (§ 2.2) rife­rita all’Ace “ordinaria”, se il rendimento nozionale ammonta a 126.000,00 euro, il credito è così com­putato:
3.450,00 euro, ottenuti applicando l’aliquota del 23% (primo scaglione) fino a 15.000,00 euro;
3.510,00 euro, ottenuti applicando l’aliquota del 27% (secondo scaglione) da 15.000,00 a 28.000,00 euro;
10.260,00 euro, ottenuti applicando l’aliquota del 38% (terzo scaglione) da 28.000,00 a 55.000,00 euro;
8.200,00 euro, ottenuti applicando l’aliquota del 41% (quarto scaglione) da 55.000,00 a 75.000,00 euro;
21.930,00 euro, ottenuti applicando l’aliquota del 43% (quinto scaglione) per la parte eccedente 75.000,00 euro e sino a 126.000,00 euro.
Il calcolo sopra proposto, che di fatto rappresenta una sorta di “Irpef virtuale”, porta quin­di ad un credito d’imposta per complessivi 47.350,00 euro.
Società di persone – Soggetto titolato ad utilizzare il credito d’imposta
L’art. 19 del Dl 73/2021 non individua in modo puntuale il soggetto titolato ad utilizzare il credito d’imposta nel caso delle società di persone, ed in particolare se esso sia individuabile nella so­cietà o nei soci.
La lettura delle istruzioni al modello di comunicazione da presentare all’Agenzia delle Entrate (sub “Determinazione del credito d’imposta”) sembrano individuare tale soggetto nella società di per­so­ne.

Modalità e tempi per l’utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta può essere, alternativa­mente:

  • utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione nel modello F24;
  • richiesto a rimborso;
  • ceduto a terzi.
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate
L’art. 19 co. 3 e 7 del Dl 73/2021 prevede una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate per avvalersi del credito d’imposta, le cui modalità, termini e contenuto sono state stabilite dal provv. Agenzia delle Entrate 17.9.2021 n. 238235.
In particolare:
la comunicazione (c.d. “comunicazione Ace”) deve essere presentata, con modalità esclu­­sivamente telematiche, dal 20.11.2021 e sino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quel­lo in corso al 31.12.2020 (quindi, sino al 30.11.2022, per i soggetti con esercizio sociale coinci­dente con l’anno solare);
essa può essere inviata con riferimento ad uno o più incrementi del capitale proprio; in caso di incrementi successivi, vanno presentate ulteriori comunicazioni, senza riportare gli incre­menti indicati nelle comunicazioni già presentate;
entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole comunicazioni, l’Agenzia delle En­trate comunica agli istanti il riconoscimento o il diniego del credito d’imposta;
se il credito d’imposta è superiore a 150.000,00 euro, occorre effettuare le verifiche anti­mafia di cui al DLgs. 6.9.2011 n. 159 (in pratica, deve essere compilato il quadro A del mo­dello di comunicazione).
 
Le imprese interessate possono, inoltre, rettificare una comunicazione già inviata (in questo caso, la comunicazione rettificativa sostituisce integralmente quella originaria) o rinunciare integralmente al credito d’imposta.
Nella sezione “Determinazione del credito d’imposta” occorre inserire:
  • i dati riferiti alla natura del soggetto che richiede il credito d’imposta;
  • se il soggetto non ha periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la data di inizio e la data della fine del periodo d’imposta;
  • i dati necessari alla liquidazione del credito d’imposta, rappresentati dalla variazione in au­men­to, dal rendimento nozionale e dal credito stesso.
Data dalla quale è possibile utilizzare il credito d’imposta
Il credito d’imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, dal giorno successivo a quello:
  • in cui è avvenuto il versamento del conferimento in denaro;
  • in cui è avvenuta la rinuncia ai crediti;
  • della delibera con cui l’assemblea ha deciso di destinare a riserva l’utile di esercizio.
 
In ogni caso, si deve tenere conto che nessuna comunicazione può essere presentata prima del 20.11.2021 e che l’Agenzia delle Entrate può riservarsi sino a 30 giorni per il riconoscimento del cre­­dito d’imposta, per cui anche conferimenti o accantonamenti effettuati nella prima parte del 2021 si risolveranno in crediti d’imposta utilizzabili non prima di dicembre dello stesso anno.
 
Utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Se il credito utilizzato in compensazione eccede l’ammontare massimo fruibile, anche tenendo con­­to di precedenti utilizzi, il modello F24 è scartato.

Casi di recupero dell’agevolazione
Il beneficio fiscale è recuperato se, nei due periodi d’imposta successivi a quello agevolato (quindi, entro il 31.12.2023, per i soggetti “solari”), la società procede a riduzioni del Patrimonio netto di­ver­se dalle perdite di esercizio (di fatto, alla distribuzione di riserve pregresse).
Pur in assenza di indicazioni espresse da parte del testo di legge, non dovrebbe esservi alcun obbligo di “riversamento” del risparmio fiscale fruito se, pur a fronte di distribuzioni, la società rile­va incrementi almeno di pari ammontare (ad esempio, se viene distribuita nel 2022 una riserva per 80.000,00 euro, ma sempre nel 2022 è accantonato l’utile del 2021 ipotizzato in 81.000,00 euro, non vi dovrebbe essere alcun recupero dell’agevolazione fruita).
 
(MF/ms)