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Credito imposta adeguamento ambienti di lavoro: novità

Con il provvedimento direttoriale pubblicato l’8 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha approvato una serie di modifiche al provv. n. 259854 del 10 luglio 2020, “recependo” le novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 sul credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’art. 120 del DL 34/2020 convertito.

Si ricorda che l’appena citato art. 120 prevede un credito d’imposta per sostenere e incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro per contenere la diffusione del coronavirus.

Il beneficio è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, indicati nell’apposito Allegato al DL 34/2020 (es. bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema e musei).

Possono fruire del credito d’imposta anche le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.

Sono escluse le imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019 (secondo la nozione comunitaria), per effetto del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

Il credito d’imposta può essere:

–          utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;

–          ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari (art. 122 del DL 34/2020).

Con il provvedimento n. 259854/2020, l’Agenzia delle Entrate ha quindi definito, tra l’altro:

–          i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 120 del DL 34/2020;

–          le modalità e i termini con i quali i beneficiari del suddetto credito, in luogo dell’utilizzo diretto dell’agevolazione, possono optare per la cessione del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Anticipati utilizzo in compensazione e opzione per la cessione

Come anticipato, le modifiche approvate con il provvedimento pubblicato seguono quanto disposto in materia dalla legge di bilancio 2021.

L’art. 1 commi 1098-1100 della L. 178/2020, infatti, ha stabilito che il bonus per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile in compensazione nel modello F24 dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, anticipando quindi il termine originariamente previsto del 31 dicembre 2021.
Viene anche anticipato al 30 giugno 2021 il termine per esercitare, in alternativa all’utilizzo diretto, l’opzione della cessione del credito ex art. 122 del DL 34/2020.

Nel dettaglio, le modifiche riguardano sia le disposizioni del provv. n. 259854 del 10 luglio 2020, sia le istruzioni del modello di comunicazione approvate con lo stesso provvedimento.

(MF/ms)




Questionario IMPatto Giovani

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio aderisce a IMPatto Giovani, progetto di confronto tra tutte le principali Organizzazioni giovanili di imprenditori, manager e professionisti, con l’obiettivo di trovare risposte condivise a problemi condivisi.
Come primo obiettivo di IMPatto Giovani c’è la realizzazione del Focus di approfondimento, cui ti chiediamo di partecipare, che coinvolge le basi associative di tutte le organizzazioni partecipanti e riguarda la fiducia nel 2021, le aspettative di investimento, lavoro, crescita, le priorità per il Recovery Fund e le criticità da superare per far ripartire il Paese.
Ti chiediamo quindi di dedicare 20 minuti del tuo tempo alla compilazione del presente questionario: il tuo supporto e la tua attenzione sono fondamentali per la riuscita di questa iniziativa.
Il rapporto finale con i risultati della ricerca sarà presentato ufficialmente a febbraio 2021 e rappresenterà una cartina di tornasole del sentiment che attraversa la classe dirigente giovane italiana.
IMPatto Giovani: un impegno dei giovani imprenditori, professionisti e manager per portare, insieme, un reale contributo al paese.
Compila la survey, in forma anonima ed entro il 1° febbraio, al seguente link

(SG/sg)
 




Autoliquidazione Inail 2021-2021

Con l’inizio del nuovo anno, l’Inail diffonde puntualmente le istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro la compilazione della prossima autoliquidazione dei premi assicurativi 2020-2021.

Riepiloghiamo in sintesi gli adempimenti previsti dall’istituto:

  • la scadenza fissata per il versamento del premio dovuto (o della prima rata in caso di rateazione) è martedì 16 febbraio 2021;
  • il versamento del premio dovuto (saldo rata 2020+anticipo rata 2021) deve riportare il numero di riferimento 902021 da indicare nella sezione Inail del mod. F24;
  • l’invio della dichiarazione retribuzioni imponibili corrisposte nell’anno 2020 deve essere effettuato utilizzando il servizio telematico "Invio dichiarazione salari" e la relativa applicazione "Alpi online" entro lunedì 1° marzo 2021;
  • la dichiarazione di riduzione retribuzioni presunte per l’anno 2021 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2021) deve essere comunicata con il servizio online "Riduzione Presunto" entro martedì 16 febbraio 2021;

Basi di calcolo
E’ possibile scaricare l’aggiornamento basi di calcolo nella sezione “Fascicolo aziende” del portale www.inail.it

 

Addizionale fondo amianto
L’istituto ha disposto nel triennio 2018-2020 l’esenzione a carico delle imprese, appartenenti a settori di attività lavorative comportanti esposizione all’amianto, l’addizionale relativa sui premi assicurativi dovuti. La Legge di Bilancio 2021 ha definitivamente eliminato tale quota a carico delle imprese con decorrenza 1° gennaio 2021.

Riduzioni contributive
Sono confermate le riduzioni già previste dalla normativa per i settori edile, pesca, cooperative agricole oltre a quelle relative al settore artigiano.
Vengono confermate le riduzioni per i contratti d’inserimento, assunzioni L.407/1990, assunzioni in sostituzione di congedi per maternità/paternità, assunzioni di donne disoccupate da oltre 6 mesi o uomini “over 50” da oltre 12 mesi (L.92/2012).

Rateazione premio
Le aziende che intendono avvalersi di tale opportunità, ovvero suddividere il premio calcolato sia per la regolazione che per la rata anticipata in quattro rate uguali, pari al 25% ognuna rispetto al premio complessivamente dovuto, potranno versare le singole quote in febbraio (prima rata senza maggiorazioni), maggio, agosto e novembre (rispettivamente seconda, terza e quarta rata con maggiorazioni); i coefficienti di rateazione applicati dalla seconda rata in poi sono stabiliti da apposito decreto del Ministero dell’Economia e Finanze -Dipartimento Tesoro- nonché calcolati con un tasso di riferimento pari a 0,59% valido per l’anno 2020.

I coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate dell’autoliquidazione 2020/2021, sono riportati nella seguente tabella:

 

 

 

Rateazione Premio Autoliquidazione INAIL 2020/2021

 

Rate Data scadenza Data pagamento Coefficienti
I rata Martedì 16 febbraio 2021 Martedì 16 febbraio 2021  
II rata Domenica 16 maggio 2021 Lunedì 17 maggio 2021 0,00143863
III rata Lunedì 16 agosto 2021 Venerdì 20 agosto 2021 0,00292575
IV rata Martedì 16 novembre 2021 Martedì 16 novembre 2021 0,00441288

Evidenziamo che le date di pagamento della rateazione tengono conto del differimento cadente al primo giorno lavorativo utile, in caso di coincidenza del termine di pagamento con il sabato o giorno festivo, e della possibilità di effettuare i versamenti delle somme aventi scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno, entro il 20mo giorno dello stesso mese senza alcuna maggiorazione.

(FP/fv) 




Convenzione con TNT-FedEx

Si rinnova anche per l’anno 2021 la convenzione sottoscritta con TNT Global Express Srl / Federal Express Co., a favore delle Aziende associate Api Lecco e Sondrio, relativa al servizio di consegna corrispondenza e piccoli pacchi in Italia e all’Estero

 

In allegato i nuovi listini precisando che ai costi riportati dovranno essere aggiunti:

 

·          Diritti segreteria Apiservizi Srl euro 2,00 per le spedizioni nazionali

·          Diritti segreteria Apiservizi Srl euro 4,50 per le spedizioni internazionali

·          Supplemento carburante

·          Eventuali servizi accessori

 
 
 
Modalità di utilizzo del servizio

Chi fosse interessato al servizio è pregato contattare Apiservizi Srl

Ad ogni Azienda verrà assegnata una password personale con la quale accedere al sito internet mytnt.it per le prenotazioni dei ritiri e dove trovare tutte le info e condizioni generali relative alle spedizioni (limiti peso, assicurazioni etc.)

Apiservizi Srl riceverà direttamente da TNT la fattura relativa alle spedizioni effettuate, e quindi fatturerà con periodicità quindicinale (per l’estero) e mensile (per l’Italia) le spedizioni del mese ed ogni altra eventuale spesa accessoria alle aziende che avranno usufruito del servizio

 

A supporto è attivo il SERVIZIO CLIENTI :

·          telefonando al n. verde 199.803.868

·          collegandosi al sito https://www.tnt.it/customeronline CONTATTACI ON LINE

 

In pochi secondi potrete:

·          prenotare, modificare, sollecitare e annullare un ritiro

·          richiedere informazioni su una spedizione già affidata a TNT

·          calcolare tempi e costi di una spedizione

·          gestire un lasciato avviso

·          individuare i punti TNT più vicini

·          segnalare un disservizio




Conai: scadenze di inizio anno

Ad inizio anno la presente circolare intende raccomandare la rilettura delle circolari di fine 2020 che contenevano alcune novità rilevanti e informare le Aziende associate che, sul sito Conai, è riportata la tabella aggiornata degli importi del Contributo Ambientale Conai (Cac), che ha subito delle variazioni già annunciate. Come noto, su carta e plastica è vigente una diversificazione contributiva, che va applicata in base alle tipologia di materiali.

Si ricordano inoltre i due adempimenti periodici principali di inizio anno:

Scadenza 20 gennaio 2021
Riguarda i produttori di imballaggi e gli importatori di merci imballate (o “imballaggi pieni”). Essi devono inoltrare a Conai la dichiarazione periodica del contributo ambientale Conai (mensile, trimestrale o annuale). Se l’importo dovuto è inferiore alle soglie di esenzione, non occorre pagare nulla. Consultare le tabelle del sito internet alla pagina “dichiarazione e versamento”. Chi risultasse “esente” per la prima volta deve comunicarlo, chi invece confermasse di appartenere alla classe “esente” non deve fare comunicazione, ma conservare l’evidenza dei calcoli a supporto dell’esenzione.

Scadenza 28 febbraio 2021
Coloro che esportano merce imballata possono ottenere il “rimborso” del contributo pagato sugli imballaggi acquistati in Italia ma venduti su territorio estero. Entro la scadenza sopra indicata, possono calcolare il plafond di esenzione e fare richiesta di applicazione della percentuale ai propri fornitori e a Conai (attraverso il mod. 6.5).
Entro la stessa data si può fare la richiesta di rimborso per le esportazioni del 2019 (mod. 6.6). Consultare la pagina dedicata “esenzioni per export”.

Adesione a Conai
Si ricorda che sono tenuti ad aderire a Conai non solo i produttori di imballaggi ma anche gli utilizzatori.
Ogni nuova azienda che svolge il ruolo di “utilizzatore” di imballaggi di qualsiasi tipo è tenuta ad effettuare l’adesione al consorzio Conai (consultare la sezione dedicata del sito). L’adesione si effettua una tantum e non ha scadenza.

(SN/bd)




CCNL Unionmeccanica – Confapi: erogazione welfare gennaio 2021 piattaforma Api

In accordo con quanto previsto dalla dichiarazione comune firmata in data 12 gennaio 2021 da Unionmeccanica Confapi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil e in considerazione di quanto previsto dall’art. 90 del Ccnl per le lavoratrici ed i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti sottoscritto in data 3 luglio 2017, si comunica che a partire dal 15 gennaio 2021 le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori gli strumenti di welfare per un valore complessivo di 150,00 € secondo le modalità previste dall’art. 52 del sopracitato Ccnl.
A tal proposito segnaliamo che Api offre ai propri associati un utile strumento di gestione in materia di welfare: nella fattispecie si tratta di una piattaforma telematica che consente all’azienda di adempiere agli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva massimizzando la libertà di scelta di ogni singolo dipendente. La medesima piattaforma sarà in grado di gestire anche specifici piani di welfare aziendale, così che le aziende possano liberamente attivare delle politiche incentivanti per i propri dipendenti beneficiando di tutti gli ingenti vantaggi fiscali disponibili.
Per avere maggiori informazioni in merito alle attività legate al servizio welfare è possibile consultare il sito internet (http://api-welfare.it/) e compilare il modulo richiesta servizio piattaforma oppure contattare telefonicamente l’Ufficio Relazioni Industriali (0341.282822).
(FV/fv)




Assemblee societarie e stato di emergenza Covid

Le assemblee societarie potranno svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, a prescindere dalle indicazioni statutarie, fino alla fine dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre marzo 2021. È questa la principale conseguenza derivante da una disposizione del c.d. DL “milleproroghe” (DL 31 dicembre 2020 n. 183, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre scorso).

Il tema, dal momento che in materia si sono succeduti diversi interventi normativi privi di adeguato coordinamento, necessita di una adeguata ricapitolazione.

Innanzitutto, l’art. 106 del DL 18/2020 convertito ha riconosciuto, in estrema sintesi, la possibilità di:

–          convocare l’assemblea per approvare i bilanci entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 comma 2 e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie (comma 1);

–          prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2);

–          svolgere le assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2);

–          consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (comma 3);

–          obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tramite il Rappresentante designato (commi 4, 5 e 6).

Ai sensi del comma 7 di tale articolo, poi, le relative disposizioni “si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19”.

Il DL 83/2020 aveva disposto il prolungamento dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020 e, contestualmente, la proroga a tale data dei “termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1” al decreto medesimo (art. 1 comma 3).

Tra le disposizioni di cui al citato allegato 1 non si ritrovava l’art. 106 del DL 18/2020, ma l’art. 73 del medesimo DL, il cui comma 4 stabilisce che associazioni non riconosciute, fondazioni, “nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi”, che non abbiano regolamentato lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità.

Tale dato normativo ha comportato l’insorgere di differenti interpretazioni, rispetto alle quali, dal 15 agosto 2020, si è posto l’art. 71 comma 1 del DL 104/2020 (c.d. DL “Agosto”) convertito, ai sensi del quale, “alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell’articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”.

In questo, già complesso, contesto normativo, inoltre, si è venuto a collocare l’art. 1 del DL 125/2020 convertito, in vigore dall’8 ottobre 2020. In particolare: il comma 1 dell’art. 1 del DL 125/2020 ha prolungato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021; il comma 3 lett. a) del medesimo articolo ha stabilito che i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 del DL 83/2020 sono prorogati al 31 dicembre 2020; il comma 3 lett. b) n. 3 ha inserito anche l’art. 106 del DL 18/2020 tra le disposizioni presenti nel suddetto allegato 1.

Rispetto a tale disciplina è parsa una mera dimenticanza il fatto che, in sede di conversione del DL 104/2020 nella L. 126/2020 (approvata in via definitiva il 12 ottobre e in vigore dal 14 ottobre 2020), sia stato lasciato invariato l’art. 71 comma 1, che continua a disporre che “alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell’articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”. Situazione, peraltro, imposta dall’impossibilità di effettuare nei termini un nuovo passaggio parlamentare.

Contesto normativo privo di coordinamento

In tale contesto, ora, il DL “milleproroghe” stabilisce che all’art. 106 comma 7 del DL 18/2020 convertito le parole “entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza dell’epidemia da COVID-19” sono sostituite dalle seguenti: “entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021”.

(MF/ms) 




Collocamento disabili: sospesi gli obblighi di assunzione

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 19 del 21 dicembre 2020, ha chiarito che sono sospesi gli obblighi occupazionali in tema di collocamento obbligatorio per le imprese che fruiscono della cassa integrazione ordinaria, della cassa integrazione in deroga, del fondo integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterale, in conseguenza dell’emergenza legata alla pandemia.

La circolare precisa che l’obbligo è sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza COVID-19, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata in caso di CIG straordinaria e in deroga o alla quantità di orario ridotto in proporzione.

L’obbligo delle aziende di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per il collocamento mirato territorialmente competenti verrà ripristinato nel momento in cui cesserà la situazione di crisi assistita dagli strumenti integrativi dettati per l’emergenza COVID-19.

(FV/tm) 




Collocamento disabili: dote impresa azioni post Covid 19

Si comunica alle aziende che, con Determina Dirigenziale n. 1144 del 23/12/2020, il "Bando Dote Impresa Azioni post Covid-19 Collocamento Mirato" è stato prorogato al 30/06/2021, come da comunicazione di Regione Lombardia del 14/12/2020 (ns. prot. n. 5497 del 21.12.2020) che recepisce la decisione della Commissione Europea del 10/12/2020 di prorogare, a seguito della crisi economica derivante dal perdurare della pandemia di Covid-19, i Bandi già pubblicati nella fase di ripresa post Covid-19.

Le risorse ancora disponibili sono:

  • Azione 1 "Mantenimento Lavorativo": € 113.931,50;
  • Azione 2 "Smartworking per persone disabili occupate": € 26.000,00;
  • Azione 4 "Contributo per indennità ai tirocinanti": € 10.000,00.

La domanda potrà essere presentata fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro il termine ultimo del 30/06/2021, fatta salva ogni diversa indicazione regionale.

Per maggiori informazioni sul Bando in oggetto rimandiamo alla circolare API N°371 del 7 settembre 2020.

(TM/tm) 




Legge di bilancio 2021: novità in materia lavoro e previdenza

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2021, che prevede numerosi interventi in materia di lavoro finalizzati a garantire a lavoratori, famiglie e imprese un sostegno contro gli effetti dell’emergenza da COVID- 19 e, contestualmente, funzionali a consentire la ripartenza del Paese.

Di seguito le principali novità:

 Proroga CIG Covid (comma 300)

Sono state concesse ulteriori 12 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali 12 settimane (gratuite) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:

  • il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
  • il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga.

Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19. 

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto Ristori collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.

Requisito lavoratore: tutti i predetti benefici di integrazione salariale sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021.

Esonero contributivo per i datori di lavoro che non fanno richiesta di trattamenti di integrazione salariale (comma 306)

Ai datori di lavoro privati, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale sopra indicati, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per:

  • un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021,
  • nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo (commi 309 e ss.)

Con la proroga degli ammortizzatori sociali è stato conseguentemente esteso fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso). 

Vengono prorogate anche le precedenti cause di esclusione (fallimento, cessazione attività, accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro).

Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente (comma 8)

Viene stabilizzata la detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente pari a 600 euro (che porta la detrazione totale annua a 1.200 euro) in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e che decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. 

Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 36 (comma 10)

Per il biennio 2021 e 2020 viene modificata la disciplina dell’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 35, prevista dalla vecchia legge di Bilancio 2018. In particolare, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, si prevede, per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, che l’esonero contributivo della legge di Bilancio sopra richiamata, sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi.

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. 

Requisito lavoratore: non aver compiuto alla data di assunzione il trentaseiesimo anno di età.

Sgravio contributivo per l’assunzione di donne (comma 16)

Viene esteso lo sgravio contributivo previsto dalla legge n. 92/2012, alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel biennio 2021-2022; l’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui. 

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto. Anche in questo caso l’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. 

Congedo paternità (comma 25)

Viene esteso il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale.

Inoltre viene elevata da 7 a 10 giorni la durata obbligatoria del congedo obbligatorio di paternità per il 2021.  Allo stesso tempo è stato previsto che il padre possa astenersi per 1 ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. 

Decontribuzione Sud  (comma 161)

Viene previsto per il periodo 2021-2029, un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

Lo sgravio è pari: 

  • al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025; 
  • al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027; 
  • al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029. 

Rinnovo dei contratti a tempo determinato (comma 279)

Viene prorogato fino al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta – anche in assenza delle causali poste dal D.Lgs. n. 81/2015 ovvero senza : 

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; 
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti; 
  • altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività. 

Lavoratori fragili (comma 481)

Si estende al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), che prevedono l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.

Si riserva di ritornare sugli argomenti trattati nel presente articolo con successivi approfondimenti anche in relazione alle indicazioni operative ed interpretative che saranno emanate dagli enti competenti.

(FV/fv)