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Webinar venerdì 30 aprile 2021: “Notifica Scip per sostanza preoccupanti “SVHC””

Webinar
Notifica Scip per sostanze preoccupanti “SVHC”
venerdì 30 aprile 2021, ore 14.30

Il seminario online intende supportare le aziende alle prese con gli adempimenti in tema di sostanze altamente preoccupanti (es. il piombo nelle leghe metalliche; l’elenco completo di tali sostanze è raccolto nel database Scip disponibile sul sito Echa) presenti negli articoli prodotti e/o commercializzati. Dal 5 gennaio 2021 vige, infatti, l’obbligo legale di inviare una notifica Scip all’Echa se gli articoli immessi sul mercato dell’Ue contengono sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0.1% in peso su peso.

Durante il webinar saranno discusse le informazioni necessarie sui requisiti di notifica Scip e le azioni da adottare così da essere conformi alla nuova normativa ed evitare sanzioni.

 

Programma


Ore 14.30 Saluti e apertura lavori
              Silvia Negri (Ambiente e sicurezza di Api Lecco Sondrio)

Ore 14.40 Presentazione del database SCIP ed esempi di articoli che contengono SVHC Notifica SCIP: requisiti e modalità
          Silvia Ostinelli e Costanza Rovida (Esperte normativa Reach)

Ore 15.20 Domande e confronto


Ore 15.30 Chiusura lavori
 

Per partecipare al webinar bisogna iscriversi CLICCANDO QUI 

Durante la videoconferenza sarà possibile interagire con i relatori tramite chat o prendere parola prenotandosi.

È anche possibile anticipare le proprie domande scrivendo una mail a silvia.negri@api.lecco.it.

(SN/am)




Corso: conduzione carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo

Api Lecco, con la collaborazione di Apiservizi Srl, promuove un corso di “Conduzione carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo” rivolto ai lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo. L’obiettivo del corso è quello di assolvere l’obbligo di Legge indicato dall’Accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012 entrato in vigore il giorno 12 Marzo 2013. Il corso proposto avrà la durata di 12 ore e il costo per la partecipazione è fissato in € 200,00 + Iva per gli associati Api e € 300.00 + Iva per le aziende non associate.
Al termine del corso, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con test. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. L’abilitazione ottenuta per la conduzione di carrelli elevatori semoventi avrà una durata di cinque anni dalla verifica di apprendimento.
Precisiamo che l’addetto all’uso del carrello elevatore dovrà essere successivamente incaricato e addestrato in merito all’uso degli specifici carrelli elevatori presenti in azienda.
 
Programma
 
Modulo giuridico 1 ora
  • Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. 81/2008). Responsabilità dell’operatore. Modulo tecnico 7 ore
     
  • Tipologie e caratteristiche di vari tipi di veicoli per il trasporto interno: dai transpallet manuali ai carrelli elevatori frontali a contrappeso.
  • Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi: caduta del carico, rovesciamento, ribaltamento, urti delle persone con il carico o con elementi mobili del carrello, rischi legati all’ambiente (ostacoli, linee elettriche, ecc), rischi legati all’uso delle diverse forme di energia (elettrica, idraulica, ecc).
  • Nozioni elementari di fisica: nozioni di base per la valutazione dei carichi movimentati, condizioni di equilibrio di un corpo. Stabilità (concetto del baricentro del carico e della leva di primo grado). Linee di ribaltamento. Stabilità statica e dinamica e influenza dovuta alla mobilità del carrello e dell’ambiente di lavoro (forze centrifughe e d’inerzia). Portata del carrello elevatore.
  • Tecnologia dei carrelli semoventi: terminologia, caratteristiche generali e principali componenti. Meccanismi, loro caratteristiche, loro funzione e principi di funzionamento.
  • Componenti principali: forche e/o organi di presa (attrezzature supplementari, ecc.). Montanti di sollevamento (simplex, duplex, triplex, quadruplex, ecc, ad alzata libera e non). Posto di guida con descrizione del sedile, degli organi di comando (leve, pedali, piantone sterzo e volante, freno di stazionamento, interruttore generale a chiave, interruttore d’emergenza), dei dispositivi di segnalazione (clacson, beep di retromarcia, segnalatori luminosi, fari di lavoro, ecc.) e controllo (strumenti e spie di funzionamento). Freni (freno di stazionamento e di servizio). Ruote e tipologie di gommature: differenze per i vari tipi di utilizzo, ruote sterzanti e motrici. Fonti di energia (batterie di accumulatori o motori endotermici). Contrappeso.
  • Sistemi di ricarica batterie: raddrizzatori e sicurezze circa le modalità di utilizzo anche in relazione all’ambiente.
  • Dispositivi di comando e di sicurezza. Identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. Sistemi di protezione attiva e passiva.
  • Le condizioni di equilibrio:fattore ed elementi che influenzano la stabilità. Portate (nominale/effettiva). Illustrazione e lettura delle targhette, tabelle o diagrammi di portata nominale ed effettiva. Influenza delle condizioni di utilizzo sulle caratteristiche nominali di portata. Gli ausili alla conduzione (indicatori di carico e altri indicatori, ecc.)
  • Controlli e manutenzioni: verifiche giornaliere e periodiche (stato generale e prova, montanti, attrezzature, posto di guida, freni, ruote e sterzo, batteria o motore, dispositivi di sicurezza). Illustrazione dell’importanza di un corretto utilizzo dei manuali di uso e manutenzione a corredo del carrello.
  • Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi: procedure di movimentazione. Segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro. Procedura di sicurezza durante la movimentazione e lo stazionamento del mezzo. Viabilità: ostacoli, percorsi pedonali, incroci, strettoie, portoni, varchi, pendenze, ecc. lavori in condizioni particolari ovvero all’esterno, su terreni scivolosi e su pendenze e con scarsa visibilità. Nozioni di guida. Norme sulla circolazione, movimentazione dei carichi, stoccaggio, ecc.. Nozioni sui possibili rischi per la salute e la sicurezza collegati alla guida del carrello ed in particolare ai rischi riferibili:
  • All’ambiente di lavoro;
  • Al rapporto uomo/macchina
  • Allo stato di salute del guidatore
  • Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e comportamentali e di protezione personale idonee a prevenire i rischi.
  • Nell’ambito del percorso formativo, ad integrazione dei contenuti sopraesposti, verranno affrontati in modo trasversale gli aspetti comportamentali, il fattore umano, il comportamento dei lavoratori, l’atteggiamento nei confronti delle regole, dei processi e delle situazioni lavorative.
Modulo pratico carrelli industriali semoventi 4 ore
  • Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze.
  • Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello.
  • Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.)
Calendario:
Martedì 25 maggio 2021 dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Martedì 8 giugno 2021 dalle ore 8.30 alle ore 12.30
sede Api Lecco Sondrio, via Pergola 73, Lecco
 
Martedì 15 giugno 2021 dalle ore 13.30 alle ore 17.30 (esercitazione pratica)
sede Autotrasporti Cattaneo Maurizio, via Achille Grandi 26, Lecco
 
Costi:Il costo per la partecipazione al corso è di:
€ 200,00 + Iva per associati ad Api Lecco Sondrio
€ 300,00 + Iva per non associati ad Api Lecco Sondrio
 
Le iscrizioni, mediante il modulo allegato, dovranno pervenire presso l’Api via email (nadia.crotta@api.lecco.it) entro mercoledì 19 maggio 2021.
 
Si precisa che:
  • I corsi verranno effettuati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti
  • nel caso di iscrizioni eccedenti il numero previsto si potranno programmare nuove edizioni del corso
  • per ottenere l’attestato di frequenza è obbligatorio partecipare al 90% del  percorso formativo
L’Area Fromazione di Api Lecco Sondrio è a disposizione per informazioni e chiarimenti (tel. 0341.282822).
(SB/mc)



Dichiarazione E-Prtr: invio telematico dei dati entro 30 aprile 2021

L’E-Prtr (European Pollutant Release and Transfer Register) è un registro integrato di emissioni e trasferimenti di inquinanti a livello comunitario, istituito dal Reg. (Ce) n. 166/20061.
 
La trasmissione della dichiarazione annuale E-Prtr con i dati 2020, da parte dei gestori degli stabilimenti italiani soggetti all’obbligo (come era già avvenuto per i dati 2019) deve avvenire con l’invio telematico in formato elettronico, mediante la compilazione e la trasmissione di un modulo in formato excel, disponibile sul sito di Ispra. Le informazioni richieste derivano dall’art.4 del Dpr 157/2011 che recepisce in Italia la normativa comunitaria.
 
Tutte le informazioni per attuare l’adempimento si trovano sulla pagina dedicata del sito dell’Ispra.
 
La scadenza per l’invio dei dati è confermata entro il 30 aprile 2021.
 
(SN/bd)
 




Compilazione di O.R.SO.: prorogata al 16 giugno 2021

La scadenza per la compilazione dell’ O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale Orso), normalmente fissata al 30 aprile di ogni anno come il Mud, è stata prorogata al 16 giugno 2021 coerentemente con la proroga già nota del Mud. La proroga è contenuta nella Dgr n. XI/4526 del 7 aprile 2021 pubblicata sul Burl n. 14 del 9 aprile 2021.
 
La scadenza riguarda i gestori di impianti fissi di recupero e/o smaltimento di rifiuti, che ogni anno devono comunicare i dati sull’attività svolta nell’anno precedente (quantità in tonnellate e percentuali di materiali recuperati) utilizzando l’applicativo web Orso. 3.0 (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) disponibile sulla pagina dedicata di  Arpa Lombardia.
 
(SN/bd)
 




Formaldeide: disponibile una consultazione pubblica fino al 3 maggio 2021

Comunichiamo che è aperta una consultazione pubblica nazionale riguardante la restrizione della formaldeide e delle sostanze che rilasciano formaldeide.

La consultazione è ospitata su questa piattaforma on line, messa a disposizione dal Ministero della Transizione Ecologica e resterà aperta fino al 3 maggio 2021.

Gli utenti possono partecipare commentando i documenti messi a disposizione sulla piattaforma e i commenti vengono poi raccolti e pubblicati in un’apposita pagina accessibile a tutti gli utenti per favorire la collaborazione istituzionale e la partecipazione civica online.

Per inviare il proprio contributo è necessario registrarsi nell’apposita sezione. Le osservazioni pervenute saranno valutate nell’ambito dei processi decisionali previsti dal Regolamento (Ce) n.1907/2006 (Regolamento Reach).

 
(SN/bd)




Tari per utenze non domestiche: scelta possibile entro il 31 maggio 2021

Il Decreto Sostegni n. 41 del 22 marzo 2021, oltre a misure di sostegno economico, ha previsto anche alcune disposizioni inerenti alla Tari (Tassa Rifiuti) e al termine entro cui dovrà essere effettuata la scelta, da parte delle utenze non domestiche, che producono rifiuti urbani, di avvalersi del servizio pubblico o del ricorso al mercato.

Per “rifiuti urbani” si intende oggi quanto definito nel D.lgs. 116/2020 che modificava la definizione del Testo Unico Ambientale 152/2006 e smi, come indicato nella circolare Api n. 488 del 20 novembre 2020 e nei suoi allegati.

Il D.lgs. 116/2020 (art. 3 comma 12) aveva infatti stabilito che: “Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’art. 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (parte variabile della Tari); le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”.

I comuni approvano i regolamenti della Tari e della tariffa entro il 30 giugno 2021, mentre, per quanto riguarda la scelta delle utenze non domestiche, deve essere comunicata entro il 31 maggio di ciascun anno.

Chi volesse quindi valutare il ricorso ad un soggetto privato per consegnare rifiuti “urbani” ed evitare il pagamento della parte variabile della Tari dovrebbe farlo entro maggio per poter prendere la decisione. La materia tuttavia è ancora contraddittoria, come si può ricavare confrontando i “chiarimenti” del 12 aprile 2021 pervenuti dal Ministero della Transizione Ecologica e le obiezioni contenute nella risposta del 15 aprile 2021 dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), che si allegano. Di fatto risulta urgente un intervento normativo senza il quale ci si aspetta che la eventuale scelta di non avvalersi più del servizio pubblico abbia decorrenza da gennaio 2022 e non sia applicabile all’anno in corso.

Api Lecco Sondrio sta seguendo la materia e vi comunicherà gli sviluppi non appena possibile. Vi invitiamo a segnalarci le eventuali indicazioni che vi arrivassero dai comuni su questo tema.

(SN/bd)

 




Riammissione al lavoro dopo assenza per Covid-19 correlata: nota della Regione Lombardia

In tema di riammissione al lavoro, dopo le importanti precisazioni e novità della scorsa settimana, pervenute dal Ministero della Salute e comunicate con la circolare Api n.209 del 15 aprile 2021, si segnala anche la breve nota di Regione Lombardia che si allega e che interviene sulla competenza della prenotazione del tampone e sugli oneri dopo il 21 esimo giorno di isolamento.
 
Con l’occasione si segnala il sito regionale aggiornato con le indicazioni per il rientro nella collettività.
 

(SN/bd)
 




Campagna vaccinale Regione Lombardia: da oggi si allarga la possibilità di prenotazione

Da questa sera 22 aprile 2021, anche le persone di età compresa tra i 64 e i 60 anni possono prenotare online il proprio appuntamento per la vaccinazione anti Covid-19. Gli interessati possono consultare la piattaforma regionale e seguire le istruzioni disponibili.
 
Come già noto si approfitta per ricordare che anche i soggetti fragili e i loro conviventi possono chiedere e prenotare la vaccinazione seguendo l’apposita procedura. Per capire cosa si intende per “soggetti fragili” (estremamente vulnerabili o disabili) si rimanda alla definizione e alle Faq sul sito.
 
(SN/bd)
 




Conservazione scritture contabili per dieci anni

Con l’ordinanza n. 9794, depositata il 14 aprile, la Corte di Cassazione è tornata a precisare che resta fermo, in ogni caso, in capo al contribuente, l’obbligo di conservare la documentazione contabile per dieci anni e non solo per il minor lasso di tempo riconosciuto all’amministrazione finanziaria per l’espletamento dell’accertamento.

Il caso riguarda una S.p.a.  alla quale era stato notificato un avviso di accertamento volto al recupero di un credito d’imposta indebitamente utilizzato per l’anno 2011.

La società eccepiva la violazione dell’articolo 22 Dpr. 600/1973 e dell’articolo 2220 cod. civ.

In forza della prima delle citate disposizioni, le scritture contabili obbligatorie “devono essere conservate sino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta, anche oltre il termine stabilito dall’articolo 2220 o da altre leggi tributarie”.

In merito alla richiamata disposizione era già intervenuta la Corte di Cassazione, con la precedente sentenza n. 9834 del 13.05.2016, con la quale aveva chiarito che la norma doveva essere interpretata nel rispetto del principio specifico previsto dall’articolo 8, comma 5, L. 212/2000, in forza del quale “l’obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione”.

Alla luce della richiamata previsione la Corte di Cassazione, già nel 2016, aveva ritenuto che l’estensione oltre il termine decennale fosse possibile solo nel caso in cui il decennio fosse spirato prima che l’accertamento, seppur iniziato, non fosse definito, “diversamente derivandone, se non un interpretazione sostanzialmente abrogatrice della norma, un’applicazione di essa influenzata da un forte indice di discrezionalità, nel senso che, potendo l’amministrazione procedere all’accertamento nei termini del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43, l’obbligo di conservazione, scaduto il periodo decennale, si protrarrebbe sino alla scadenza dei termini anzidetti per una durata che dipende esclusivamente dalla volontà dell’ufficio, rispetto alla quale il contribuente non avrebbe altra difesa che conservare le scritture sine die”.

La più recente pronuncia, pur tenendo conto di quanto appena richiamato, ha tuttavia ritenuto che la medesima disposizione non possa essere interpretata nel senso di derogare l’articolo 2220 cod. civ., prevedendo un obbligo di conservazione per un tempo più limitato dei dieci anni previsti dal codice civile, coincidente con il termine attribuito all’Amministrazione finanziaria per l’espletamento dell’accertamento.

Nel caso di specie, infatti:

  • l’accertamento aveva avuto inizio nell’anno 2011,
  • le agevolazioni con riferimento alle quali vi era un obbligo di conservazione della documentazione risalivano al 2003,
  • le dichiarazioni omesse riguardavano i periodi 2005-2009.
Trattandosi di documenti tutti rientranti nel lasso di tempo decennale previsto dall’articolo 2220 cod. civ., la Corte di Cassazione, con l’ordinanza depositata, ha qualificato come perdurante l’obbligo di conservazione, e, dunque, legittima la richiesta di documentazione avanzata dall’Agenzia delle entrate.

Con riferimento alla richiamata pronuncia e, soprattutto, alle disposizioni in materia di conservazione dei documenti contabili, non può ignorarsi quanto recentemente è stato stabilito dalle Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 8500 del 25.03.2021: “una volta stabilito che la deduzione dell’elemento pluriennale in ogni singola annualità di imposta espone il contribuente alla potestà di accertamento dell’Amministrazione finanziaria indipendentemente dalla decadenza nella quale quest’ultima sia incorsa sulle annualità pregresse, non pare inesigibile – proprio in ottica, anche questa statutaria, di affidamento e reciproca collaborazione – che il contribuente sia onerato della diligente conservazione delle scritture, non sine die, ma fino allo spirare del termine di rettifica (anche se ultradecennale) dell’ultima dichiarazione accertabile”.

Alla luce del quadro richiamato, dunque, permane sempre, in capo al contribuente, l’onere di conservare la documentazione per dieci anni, nonché per il maggior termine di decadenza dell’accertamento (che, alla luce di quanto appena esposto, ben potrebbe essere superiore ai dieci anni).

(MFms)
 




Dichiarazione Iva 2021: 30 aprile 2021 il termine per la detrazione Iva sugli acquisti 2020

Entro il prossimo 30 aprile dovrà essere presentata la dichiarazione Iva 2021 relativa al 2020, come previsto in via ordinaria dall’art. 8 comma 1 del Dpr 322/98.

Il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva rappresenta altresì il limite temporale per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta, posto che, ai sensi dell’art. 19 comma 1 del Dpr 633/72, esso è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto.

Come chiarito nella circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, tale anno è da individuarsi sulla base del momento in cui si è verificato il duplice presupposto:

  • dell’esigibilità dell’imposta (art. 6 comma 5 del Dpr 633/72);
  • del possesso della fattura di acquisto da parte del cessionario o committente (art. 178 della direttiva 2006/112/Ce).
Ciò sta a significare che, per gli acquisti di beni e/o servizi il cui diritto è sorto nell’anno 2020 (e il documento ricevuto entro la fine di tale anno), la detrazione potrà essere operata con la dichiarazione Iva riferita al 2020, vale a dire – senza sanzioni – entro il 30 aprile 2021.

Per chi non dovesse esercitare il diritto alla detrazione nel termine anzidetto, il recupero dell’imposta potrà avvenire esclusivamente presentando una dichiarazione Iva integrativa “a favore” (art. 8 comma 6-bis del Dpr 322/98), entro il 31 dicembre 2026.

Quanto esposto non vale per le fatture che siano state ricevute a inizio 2021, relative a operazioni la cui esigibilità si è verificata nel 2020; in questa evenienza l’esercizio del diritto alla detrazione è possibile sino alla dichiarazione Iva 2022 relativa al 2021 (anno di ricezione del documento di acquisto), atteso che la contemporanea presenza dei requisiti sostanziale (esigibilità dell’imposta) e formale (possesso della fattura), si è potuta verificare soltanto nel 2021.

Il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale incide, inoltre, sui termini per emettere le note di variazione in diminuzione di cui all’art. 26 comma 2 ss. del DPR 633/72.

Secondo quanto indicato nella richiamata circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

Sul punto, sono da evidenziare, tuttavia, due recenti interventi di prassi dell’Agenzia delle Entrate che paiono discostarsi rispetto al principio di cui alla circolare n. 1/2018.

Nella risposta a interpello n. 192/2020, per un verso viene ribadito che la nota di variazione in diminuzione, per una procedura la cui “infruttuosità” si è manifestata nel 2019, può essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2020 per il 2019 (il cui termine era stato differito al 30 giugno 2020).

Per altro verso, il documento di prassi indica che l’Iva detratta dovrebbe confluire “nella dichiarazione annuale Iva 2021 relativa al periodo d’imposta 2020” (qualora la nota sia emessa nel 2020)

Si tratta di un’affermazione che desta qualche perplessità: non risulta del tutto comprensibile, difatti, per quale ragione la nota di variazione debba essere emessa entro il termine per la presentazione della dichiarazione Iva riferita al periodo 2019, se il diritto alla detrazione è esercitato nella dichiarazione successiva.

Analoghe considerazioni sono contenute nella risposta a interpello n. 119/2021, con riferimento a un caso di risoluzione contrattuale, da parte di una società di fornitura di energia elettrica (in mancanza del pagamento del corrispettivo da parte del cessionario), avvenuta nel 2019, con emissione della nota di variazione nel 2020, entro il termine per la presentazione del modello Iva.

Anche in questa circostanza, si sostiene che l’Iva detratta avrebbe dovuto confluire nella liquidazione relativa al periodo di emissione del documento “o, al più tardi, nella dichiarazione annuale Iva di riferimento (ossia, nella fattispecie in esame, la dichiarazione 2021 relativa al periodo d’imposta 2020)”.

La conclusione a cui sono pervenute le due recenti risposte a interpello non appare coerente neppure con le istruzioni contenute nel modello dichiarativo (si veda, ad esempio, il modello Iva 2021, riferito al 2020).
In tale sede, è precisato che nei righi da Ve1 a Ve12 devono essere riportate le operazioni per le quali si è verificata l’esigibilità dell’imposta nell’anno, “tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26 registrate per lo stesso anno”.
La predetta locuzione lascerebbe intendere che, nei righi da Ve1 a Ve12 del modello Iva 2021 relativo al 2020 possano essere incluse anche le note di credito registrate con riferimento all’anno cui la dichiarazione si riferisce.

(MF/ms)