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Credito d’imposta per registratori telematici: ultimo mese per il bonus

Il credito d’imposta per l’acquisto e l’adattamento degli apparecchi spetta solo per le spese sostenute negli anni 2019 e 2020

A partire dal 1° gennaio 2021 la generalità dei commercianti al minuto sarà obbligata a memorizzare e a trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri mediante i registratori telematici o la procedura web “Documento commerciale online”.

Infatti, il 31 dicembre 2020, termina la c.d. fase transitoria nell’ambito della quale i soggetti di minori dimensioni possono ancora certificare le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale e trasmettere i dati dei corrispettivi con cadenza mensile (art. 2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015 e circ. n. 15/2019).

Tale periodo transitorio, lo si ricorda, sarebbe dovuto terminare il 30 giugno scorso ma è stato prolungato a causa dell’emergenza epidemiologica. Soltanto a partire dal prossimo anno, dunque, verranno meno le semplificazioni previste per gli esercenti minori (con volume d’affari 2018 non superiore a 400.000 euro).

Resteranno esclusi dagli adempimenti di cui all’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015 quei soggetti che rientrano negli esoneri previsti dal DM 10 maggio 2019 (come coloro che effettuano vendite per corrispondenza).

Ciò significa che gli esercenti che non rientrano nelle previsioni di esonero devono dotarsi per tempo dei nuovi registratori telematici o provvedere ad adattare i vecchi registratori di cassa, salvo che ritengano di poter utilizzare la procedura web delle Entrate. Inoltre, anche i soggetti che decideranno di effettuare la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi su base volontaria dovranno dotarsi dei nuovi strumenti.

In tale contesto, sembra opportuno ricordare che il credito d’imposta previsto per l’acquisto e l’adattamento degli apparecchi (anche usati) spetta a condizione che la relativa spesa, oltre ad essere documentata mediante fattura e pagata con mezzi tracciabili, sia sostenuta entro il 31 dicembre 2020. Infatti, l’art. 2 comma 6-quinquies del DPR 633/72 prevede l’attribuzione del credito in relazione alle sole spese sostenute negli anni 2019 e 2020 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 3/2020) e, allo stato attuale, non constano previsioni volte a prorogare l’agevolazione. 

Il credito spetta anche a coloro che, pur avendo sostenuto la spesa nel 2019 o nel 2020, divengono proprietari degli apparecchi soltanto in una fase successiva ed eventuale (è il caso dell’acquisizione in leasing). Non possono beneficiarne, invece, coloro che acquistano gli strumenti non per un uso diretto ma per la successiva cessione, a vario titolo (es. i soggetti che cedono gli apparecchi in leasing o i distributori).

Particolare attenzione, poi, dovrà prestarsi nell’ipotesi di pagamenti rateali, poiché la spesa si considera sostenuta in ragione di quanto effettivamente corrisposto (si veda ancora la circ. n. 3/2020).

In merito all’entità del contributo, si ricorda che esso spetta, complessivamente, in misura pari al 50% della spesa, fino a un massimo, per ciascuno strumento, di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. L’importo è calcolato al netto dell’IVA, salvo che l’imposta non possa essere detratta dall’acquirente (ad esempio, gli esercenti in regime forfetario calcoleranno il contributo al lordo dell’IVA). 

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (codice tributo “6899”), a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata registrata la fattura ed è stato pagato con modalità tracciabile il relativo corrispettivo. 

Sulla falsariga dell’esempio riportato dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 3/2020, un soggetto “mensile” che registra la fattura d’acquisto a settembre 2020 per 400 euro ed effettua il pagamento in quattro rate mensili da 100 euro a partire dallo stesso mese, nella liquidazione IVA di ottobre 2020 può utilizzare in compensazione un importo pari al 50% della rata mensile (50 euro), e così via per i mesi successivi a fronte degli ulteriori pagamenti rateali.

Necessaria la fattura e il pagamento tracciato

Non sembrano esserci preclusioni circa la fruizione dell’agevolazione da parte dei soggetti che decidono di assolvere gli adempimenti su base volontaria. Pertanto, tali soggetti potrebbero valutare di acquistare i nuovi strumenti nel 2020 per accedere al beneficio.

Si ricorda, in ultimo, che in base a quanto stabilito con provv. Agenzia delle Entrate n. 49842/2019 il credito d’imposta dovrà essere evidenziato:

–          nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa;

–          nelle dichiarazioni degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

(MF/ms) 




Corso: aggiornamento teorico/pratico addetti conduzione carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo D.L.VO 81/08 e Accordo Stato-Regioni 2012 (4 ore)

Sono aperte le iscrizioni al corso in avvio nel mese di febbraio

 

L’obbligo di formare gli operatori incaricati all’uso di carrello elevatore è previsto dall’art. 73 del D.Lgs. 81/08 e nell’Accordo Stato-Regioni relativo alle attrezzature del 22 febbraio 2012 (allegato VI). Nello specifico al punto 6 dell’Accordo chiamato “Durata della validità dell’abilitazione ed aggiornamento” si segnala che l’abilitazione dell’operatore deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione di cui al punto 5.2, previa verifica della partecipazione a corsi di aggiornamento. E’ un corso di aggiornamento per carrelli  industriali semoventi (cioè esclusi quelli a braccio telescopico).

L’assenza della regolare frequenza al corso di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato (ovvero l’abilitazione), ma non consente al lavoratore di continuare ad utilizzare il carrello elevatore (abilitazione sospesa).

Solo il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato  in ritardo, consente al lavoratore di ritornare ad eseguire la funzione esercitata ovvero la guida del carrello elevatore.

Api Lecco, con la collaborazione di Apiservizi Srl, promuove il corso "Aggiornamento teorico/pratico addetti conduzione carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo" rivolto ai lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo che devono aggiornare le proprie competenze. 

Il corso ha una durata di 4 ore (1 ora per argomenti teorici e 3 ore per quelli pratici).

Al termine del corso, con frequenza obbligatoria di almeno il 100% delle ore di formazione, sarà effettuata una verifica di apprendimento ed al superamento della stessa sarà rilasciato il relativo attestato.

Requisiti: comprensione lingua italiana

Programma

  • Presentazione del corso
  • Responsabilità dell’operatore addetto all’uso del carrello elevatore.
  • Attrezzature intercambiabili: tipologie, istruzioni, marcatura, targhe delle portate.
  • Regole per il conducente: modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi, regole di movimentazione, norma UNI  ISO 3691, nozioni di guida, possibili rischi legati all’uso del carrello elevatore;
  • Approfondimento dei vari componenti e delle sicurezze seguendo le istruzioni di uso del carrello: componenti del carrello semovente, forche, organi di presa, posto di guida, comandi, controlli;
  • Approfondimento delle manutenzioni e delle verifiche secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello.

Calendario: 

Martedì  9 Febbraio 2021 dalle ore 08.30  alle ore 12.30
sede A.P.I. Via Pergola 73 Lecco Lc 

Costi:

Il costo per la partecipazione al corso è di       

  • € 60,00 + Ivaper associati ad Api Lecco.
  • € 90,00 + Iva per non associati ad Api Lecco.

Le iscrizioni, mediante il modulo allegato, dovranno pervenire presso l’Api via email nadia.crotta@api.lecco.it  entro Lunedì 1 Febbraio 2021.

Si precisa che:

  • I corsi verranno effettuati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti;
  • nel caso di iscrizioni eccedenti il numero previsto si potranno programmare nuove edizioni del corso;
  • per ottenere l’attestato di frequenza è obbligatorio partecipare al 100% del percorso formativo.

L’Area Formazione dell’Api di Lecco è a disposizione per informazioni e chiarimenti (tel. 0341.282822).

(SB/mc)




Bando E-Commerce 2020

Informiamo le Aziende Associate che Unioncamere Lombardia ha provveduto a pubblicare la graduatoria dei richiedenti contributo del Bando E-Commerce2020. La graduatoria è consultabile cliccando su questo link.

In sintesi, delle 1549 domande pervenute:
 

  • 131 domande non ammissibili per mancato possesso di alcuni requisiti di ammissibilità formale;
  • 880 domande non ammissibili per non aver raggiunto il punteggio minimo di sufficienza nella fase di valutazione di merito del progetto;
  • 638 domande ammissibili, in ragione di una valutazione di merito sufficiente, delle quali:
  • 286 domande ammesse e finanziate, per un totale di contributi concessi di € 2.618.000,00, che esauriscono la dotazione inizialmente stanziata, di cui una domanda ammessa ma non finanziabile interamente per esaurimento delle risorse disponibili, per un importo complessivo di contributo finanziabile di € 8.450,38;
  • 352 domande ammesse, in ragione di una valutazione di merito sufficiente, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili

(GF/gf)
 




Martedì 15 dicembre webinar: “LinkedIn Pro Business”

Martedì 15 dicembre, dalle ore 15 alle 17, si terrà il webinar, organizzato dalla Camera di Commercio Como-Lecco, in collabborazione con Promos Italia dal titolo "LinkedIn Pro Business", dedicato al mondo del B2B e sviluppo dei mercati esteri.

Linkedin è molto più che un grande database di contatti. Con le sue caratteristiche e peculiarità può avvicinarsi più ad una fiera, in cui diventano fondamentali la discussione collettiva con evidenze ed opinioni e lo scambio dei biglietti da visita. E così come al termine di ogni fiera è necessaria un’attività di follow-up, allo stesso modo su Linkedin occorre "corteggiare" i propri prospect con una strategia coerente con il valore proposto. Durante il webinar, si sottolineeranno alcuni spunti per favorire la creazione di relazioni e opportunità di successivo incontro.
 

Programma

Le Camere di Commercio per l’internazionalizzazione: Punto S.E.I Sostegno all’Export delle Imprese
Lucia Golfari, Tomaso Guarneri – Lario Sviluppo Impresa, Azienda Speciale Camera di Commercio di Como-Lecco 

Linkedin: la grande fiera virtuale per presentare la propria azienda e prendere contatto con potenziali clienti
Paolo Guaitani, The Vortex
Andrea Menalli, Semantic

Il progetto Linkedin Pro Business per le aziende di Como-Lecco
Silvia Lambertini, Promos Italia
 
Q&A e conclusione lavori
 
 
Per iscriversi: https://register.gotowebinar.com/register/1448046229767731469 

 

(AM/am)




Por Fesr 2014-2020: bando Linea Internazionalizzazione Plus

Informiamo le Aziende Associate che a breve verrà pubblicata da Finlombarda S.p.A. la nuova misura ‘Linea Internazionalizzazione PLUS ‘ con contestuale chiusura dell’attuale misura ‘Linea Internazionalizzazione’. 

Finalità: promuovere l’internazionalizzazione delle aziende lombarde attraverso il consolidamento della presenza e la capacità di azione delle stesse nei mercati esteri. Tramite programmi integrati di sviluppo, le PMI lombarde potranno dotarsi di un portafoglio articolato di servizi e attività per la partecipazione a iniziative finalizzate ad avviare in maniera strutturata e/o consolidare il proprio business nei mercati esteri.

Soggetti beneficiari: PMI iscritte al Registro delle Imprese e attive da almeno 24 mesi con sede operativa in Lombardia.

Dotazione finanziaria: la dotazione finanziaria per la parte di agevolazione concessa sotto forma di finanziamento agevolato è attivata a valere sulla medesima dotazione del Fondo Internazionalizzazione, le cui disponibilità attuali sono stimabili per complessivi euro 6.806.065,14. La dotazione finanziaria per la parte di agevolazione concessa sotto forma di contributo a fondo perduto è pari a euro 1.500.000,00.

Tipologia ed entità dell’agevolazione: l’agevolazione sarà concessa fino al 100% delle spese ammissibili di cui l’80% sotto forma di finanziamento agevolato e il restante 20% sotto forma di contributo a fondo perduto. Il tasso nominale annuo di interesse applicato al Finanziamento è fisso ed è pari allo 0%. L’agevolazione minima richiedibile è pari a € 40.000 L’agevolazione massima richiedibile è pari a € 500.000 La durata del finanziamento è compresa tra i 3 e i 6 anni, con un periodo di preammortamento massimo pari a 24 mesi.

Interventi ammissibili: programmi integrati di sviluppo internazionale per la promozione dell’export in Paesi esteri attraverso lo sviluppo e il consolidamento della presenza e della capacità d’azione delle PMI con investimento minimo pari a € 40.000. Tali programmi di sviluppo internazionale non dovranno in ogni caso essere riferiti ad attività che si possano configurare come aiuto all’esportazione ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013. Termine massimo di realizzazione degli interventi: fino a 15 mesi dalla data di concessione (salvo proroga).

Spese ammissibili:
a.   Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all’estero e a eventi a queste collegati (ad es. workshop, eventi B2b, seminari, ecc.). Sono altresì ammissibili spese per la partecipazione a fiere virtuali e per l’utilizzo di piattaforme di matching/agendamento di incontri collegati alle fiere.
b.   Istituzione temporanea all’estero (per un periodo di massimo 6 mesi) di showroom/spazi espositivi per la promozione dei prodotti/brand sui mercati esteri. Sono altresì ammissibili spese per vetrine/esposizioni virtuali.
c.    Azioni di comunicazione e advertising per la promozione di prodotti o brand su mercati esteri.
d.   Spese relative allo sviluppo e/o adeguamento di siti web o l’accesso a piattaforme cross border (B2B/B2C) per consolidare la propria posizione sui mercati esteri anche finalizzati alla vendita on line di prodotti o servizi.
e.   Consulenze in relazione al Progetto e al programma di internazionalizzazione.
f.    Spese per il conseguimento (no consulenze) di certificazioni estere per prodotti da promuovere nei paesi target (incluse le certificazioni per l’ottenimento dello status di Operatore Economico Autorizzato e delle altre figure di esportatore autorizzato previste dagli accordi di libero scambio siglati dalla UE con Paesi terzi).
g.   Commissioni per eventuali garanzie fidejussorie di cui alla D.G.R n. 675/2018.
h.   Spese per il personale dipendente (in Italia e all’estero) impiegato nel Progetto di internazionalizzazione calcolate in maniera forfettaria nella misura del 20% sul totale delle spese dalla lettera a) alla lettera g).
i.     Spese generali forfettarie nella misura del 7% sul totale delle spese dalla lettera a) alla lettera h).
j.     Per le spese di personale e le spese generali si fa ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi di cui al Reg. (UE) 1303/2013 e Reg. (UE) 1046/18.

Procedura: le domande saranno selezionate tramite una procedura valutativa a sportello. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica tramite il sistema informativo regionale Bandi OnLine e verranno selezionate sulla base dei seguenti criteri:

1.   Qualità dell’operazione (max 70 punti):
–   qualità progettuale e congruità dei costi e dei tempi di realizzazione;
–   qualità dell’analisi di contesto e strategica, in relazione a settore di attività e mercato di destinazione;

2.   Capacità del proponente (max 30 punti):
–   analisi economica e finanziaria (metodologia credit scoring ai sensi della DGR n. 675 del 24/10/2018).
–   Sono previste le seguenti premialità di punteggio pari a:

o  5 punti per le imprese che non abbiano già sviluppato un fatturato verso l’estero;

o  2 punti per presenza di certificazioni ambientali 

L’esito istruttorio positivo prevedrà il raggiungimento di almeno 60 punti comprensivi dei punteggi di premialità. Il procedimento istruttorio si concluderà entro 90 gg dalla data di presentazione della domanda.

Modalità di erogazione dell’agevolazione: l’agevolazione verrà erogata:

–  per la quota di finanziamento, dal Soggetto Gestore in due soluzioni:
·      prima tranche pari al 50% dell’agevolazione a titolo di anticipazione alla sottoscrizione del contratto di finanziamento nel rispetto della DGR n. 675 del 24/10/2018 sul credit scoring;
·      tranche a saldo a conclusione del Progetto.

–  per la quota di contributo a fondo perduto, da Regione Lombardia in un’unica soluzione a conclusione del Progetto.

Il termine ultimo per la realizzazione delle attività, il sostenimento delle spese e la rendicontazione da parte del beneficiario è il 31 marzo 2023. Rispetto a tale termine ultimo non saranno concesse proroghe.

Per ulteriori informazioni contattare:
Ufficio Estero
Tel. 0341 286338
Mail: esteromail@api.lecco.it

(GF/gf)




Omaggi: autofattura elettronica e nuove specifiche tecniche

Come noto, dal prossimo anno cambia il tracciato della fatturazione elettronica e gli operatori sono chiamati ad adottare le nuove specifiche tecniche (versione 1.6 e seguenti aggiornamenti) obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021. Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 è previsto un periodo transitorio, in cui è possibile utilizzare indistintamente la versione preesistente (vers. 1.5) o la nuova.

Tra le novità delle nuove specifiche tecniche (attualmente siamo alla versione 1.6.2), si segnala in questa sede il nuovo codice tipo documento TD27 – autofattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.

Il codice identifica le seguenti ipotesi di cessione a titolo gratuito:

  • cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta (articolo 2, comma 2, n. 4, D.P.R. 633/1972);
  • destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell’attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata all’atto dell’acquisto la detrazione dell’imposta (articolo 2, comma 2, n. 5, D.P.R. 633/1972);
  • prestazioni gratuite nell’ipotesi previste dall’articolo 3, comma 3, D.P.R. 633/1972.

Per quanto concerne gli adempimenti ai fini Iva da osservare nel caso di cessioni gratuite di beni la cui produzione rientra nell’attività propria dell’impresa, la rivalsa Iva non è obbligatoria (articolo 18 D.P.R. 633/1972).

Il contribuente può, a sua scelta, optare per una delle seguenti procedure (circolare 27 aprile 1973, n. 32/50388, § VI):

1) emissione di autofattura singola per ciascuna cessione o globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese, con l’indicazione del valore (prezzo di acquisto o di costo) dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, oltre, naturalmente, alla annotazione che trattasi di “autofattura per omaggi”;

2) annotazione su un apposito “registro degli omaggi” (articolo 39 D.P.R. 633/1972) dell’ammontare globale dei valori normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e delle relative imposte, distinti per aliquote.

In caso di autofattura elettronica occorre esporre nei campi del “cedente/prestatore” e del “cessionario/committente” l’identificativo Iva di colui che emette l’autofattura.

La casistica non va confusa con altre ipotesi di autofatture/integrazioni elettroniche per le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2021, occorre esporre nei dati del “cedente/prestatore” i dati della controparte dell’operazione invece dei propri. Trattasi dei nuovi codici TipoDocumento TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20 che non ammettono l’indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario (nuovo codice errore 00471).

Le autofatture costituiscono sempre delle fatture, pur con tutte le peculiarità proprie delle varie ipotesi che si possono verificare, anche ai fini della corretta detraibilità dell’imposta, devono contenere tutti gli elementi previsti dall’articolo 21 D.P.R. 633/1972, contenente le regole di fatturazione delle operazioni.

La guida dell’Agenzia delle entrate alle nuove specifiche tecniche, pubblicata il 23 novembre 2020, chiarisce che nel campo 2.1.1.3 – Data del documento della sezione “Dati Generali” del file xml, deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione. In caso di autofattura riepilogativa, tale data può essere la data dell’ultima operazione o comunque una data del mese di riferimento.

Riguardo al campo 2.1.1.4 – Numero della fattura occorre inserire la numerazione progressiva delle fatture emesse dal soggetto che sta emettendo l’autofattura. Il documento trasmesso con TD27 è annotato nel solo registro delle fatture emesse.

Diversamente, nel caso delle cessioni gratuite, se il cedente sceglie di emettere una fattura applicando la rivalsa Iva, si continua ad utilizzare il tipo documento TD01 (Fattura) o il nuovo codice TD24 – Fattura differita, di cui all’articolo 21, comma 4, lett. a), D.P.R. 633/1972; in quest’ultimo caso viene emesso un documento di trasporto utile a comprovare la data di effettuazione dell’operazione. In ogni caso, in occasione dell’invio dei beni oggetto di cessione gratuita che rientrano nell’attività propria dell’impresa, si ritiene opportuno emettere sempre il documento di trasporto, specificando la causale del trasporto – omaggio, cessione gratuita – al fine di identificare il destinatario finale dell’omaggio e dimostrare l’inerenza della spesa.

Segnaliamo infine che fino al 31 dicembre 2020, vigendo il periodo di convivenza tra vecchie e nuove specifiche tecniche, i contribuenti che utilizzano ancora la versione 1.5 delle specifiche tecniche ed intendono emettere un’autofattura elettronica per le ipotesi sopra descritte, dovranno utilizzare il codice Tipo Documento TD01.

(MF/ms)




Saldo Imu 2020 al 16 dicembre

Esenzioni e conguagli a seguito disposizioni emergenza Covid-19

 

Il 16 dicembre 2020 scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2020.

La legge di Bilancio 2020 ha stabilito che, a decorrere dall’anno in corso, l’imposta unica comunale (c.d. IUC) è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). La IUC, meglio conosciuta come IMU, è ora accorpata alla TASI, Tassa sui servizi indivisibili.

Attenzione: A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in alcuni casi la seconda rata non deve essere versata.
Per verificare se è possibile godere di tale agevolazione occorre far riferimento a tre Decreti emergenziali: il “Decreto Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito ormai nella legge n. 126/2020), il “Decreto Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137) e il “Decreto Ristori-bis” (D.L. 9 novembre 2020, n. 149).

La normativa

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 16 giugno 2020 è stata versata la prima rata di acconto per l’anno d’imposta 2020.

Il versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante:

  • il modello F24;
  • apposito bollettino di c/c postale;
  • la piattaforma PagoPA, di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.

Esenzioni al versamento della seconda rata IMU

Per effetto di alcune disposizioni normative, emanate negli ultimi mesi a seguito della pandemia, non è dovuta la seconda rata dell’IMU per il 2020, in scadenza il 16 dicembre 2020, per gli immobili nei quali si svolgono attività sospese a causa del Covid-19.

Il Decreto Agosto

L’art. 78 del “Decreto Agosto”, convertito nella legge n. 126/2020, ha stabilito che la seconda rata IMU 2020 non deve essere versata per:

a)      gli immobili adibiti a stabilimenti marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b)      gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e le relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei B&B, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c)      immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d)      immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e)      immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli l’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160/2019, non sarà dovuta per gli anni 2021 e 2022. L’efficacia di quest’ultima previsione è subordinata, all’autorizzazione della Commissione europea.

Si ricorda che il decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) ha introdotto anche l’esenzione dalla prima rata IMU per gli immobili del settore turistico sopra indicati alla lettera a) e b).

Il Decreto Ristori e il Decreto Ristori-bis

Alla luce delle nuove restrizioni imposte ad alcune attività commerciali, sono stati recentemente emanati due nuovi decreti a distanza di pochi giorni uno dall’altro.

Questi due decreti contengono ulteriori esenzioni al versamento della seconda rata IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività interessate dalle misure di sospensione o di limitazione dell’esercizio a seguito del D.P.C.M. 24 ottobre 2020.

L’art. 9 del D.L. n. 137/2020 (“Decreto Ristori”) ha previsto infatti che, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, sono esonerati dall’imposta gli immobili e le relative pertinenze in cui sono esercitate le attività indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del decreto stesso, poi sostituito dall’allegato 1 del “Decreto Ristori-bis”

 

Inoltre, l’art. 5 del citato “Decreto Ristori-bis” (D.L. n. 149/2020) ha poi aggiunto un ulteriore elenco di attività, all’allegato 2 del Decreto, i cui esercenti possono non versare la seconda rata IMU 2020 nei casi in cui il proprietario dell’immobile sia anche il gestore delle attività ivi esercitate e gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, cosiddette “zone rosse”, individuate dall’art. 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dall’art. 30 dello stesso “Decreto Ristori-bis”.

Le disposizioni si sono succedute ma non si sovrappongono, anzi è stata ampliata la platea dei soggetti beneficiari.

Segnaliamo che le esenzioni previste dall’art. 78 D.L. n. 104/2020, convertito in legge n. 126/2020, relative a:

  • immobili adibiti a stabilimenti marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali (lettera a));
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni (lettera c));

che non richiedono coincidenza tra il proprietario dell’immobile e il gestore dell’attività, continuano ad applicarsi secondo la vecchia regola, indipendentemente dal fatto che le stesse siano incluse anche nella tabella allegata al “Decreto Ristori” e che la novella legislativa richieda l’immedesimazione tra proprietario e gestore.

Eventuale conguaglio entro il 28 Febbraio 2021

Con l’approvazione definitiva del Ddl. di conversione in legge del DL 125/2020, tuttavia, è stabilito che “L’eventuale differenza positiva tra l’IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-quinquies [introdotto all’art. 1 del DL 125/2020 convertito] e l’imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-sexies è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie”.

Di norma, il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 2020 è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote e dei regolamenti pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze alla data del 28 ottobre 2020 ai sensi dell’art. 1 comma 762 della L. 160/2019.
Limitatamente all’anno 2020, tuttavia:

–          il termine del 14 ottobre 2020 entro cui i Comuni dovevano inserire il prospetto delle aliquote ed i testi dei regolamenti ai fini della pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF è differito al 31 dicembre 2020;

–          la data del 28 ottobre 2020 entro cui i Comuni dovevano pubblicare le aliquote ed i regolamenti deliberati per l’IMU 2020 (che hanno effetto per lo stesso anno 2020) è differita al 31 gennaio 2021.

In altre parole, i contribuenti tenuti al versamento della seconda rata IMU entro il 16 dicembre 2020 potrebbero dover versare l’eventuale conguaglio in un secondo momento.

Ove entro il 16 dicembre non risultino pubblicate le delibere comunali, infatti, nel caso in cui vi siano delle differenze con le aliquote del 2019 il contribuente potrebbe trovarsi in due situazioni:

–          potrebbe aver versato per l’anno 2020 più di quando dovuto (in quanto le aliquote 2020 sono inferiori rispetto a quelle del 2019);

–          potrebbe dover versare per l’anno 2020 un ulteriore conguaglio (in quanto le aliquote 2020 sono superiori rispetto a quelle del 2019).

Nel primo caso, anche all’IMU in vigore dal 2020 si applicano le disposizioni contenute nel comma 164 dell’art. 1 della L. 296/2006 secondo cui il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione (l’ente locale deve provvedere ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza) (art. 1 comma 776 della L. 160/2019).

Nel secondo caso, la differenza deve essere versata entro il 28 febbraio 2021, senza l’applicazione di sanzioni e interessi.




Inps: esonero contributivo per nuove assunzioni

La circolare Inps del 24 novembre 2020, n. 133, fornisce le corrette istruzioni per gestire gli adempimenti previdenziali connessi all’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel periodo ricompreso tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020.

Si tratta dell’esonero di cui agli artt. 6 e 7 del c.d. decreto Agosto, il cui regime di aiuti di Stato è stato approvato lo scorso 16 novembre 2020.

Esonero per assunzioni a tempo indeterminato

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. decreto Agosto) ha previsto all’articolo 6 l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad eccezione del settore agricolo, per le seguenti fattispecie:

  • assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato –con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico- effettuate nel periodo intercorrente tra il 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso il medesimo datore di lavoro;
  • trasformazioni del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate tra il 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020.

L’esonero ha una durata massima di 6 mesi decorrenti dall’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Datori di lavoro beneficiari

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo.

Rapporti di lavoro incentivati e classificazione dei lavoratori

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine), instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, compresi i casi di lavoro part-time, con l’eccezione dei contratti di apprendistato (di qualsiasi tipologia) e di lavoro domestico.

La misura è applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142 e alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Sono esclusi invece dall’esonero le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata (anche se stipulato a tempo indeterminato) e i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

Misura dell’esonero

L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di 6 mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e, per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto, fino ad un massimo di 3 mensilità.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

La soglia massima di esonero mensilmente fruibile sarà pari al minor importo tra la contribuzione dovuta sgravabile e il tetto annuo di agevolazione riparametrato su base mensile.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Condizioni di spettanza dell’esonero

Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, al possesso del documento unico di regolarità contributiva, ferme restando le ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione, ovvero:

  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’istituto chiarisce, inoltre, che nell’attuale situazione occupazionale l’ipotesi di sospensione dal lavoro per una causale dipendente dall’emergenza epidemiologica da Covid19 in atto è riconducibile ad una condizione assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili.

Pertanto, nel caso in cui l’azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all’emergenza epidemiologica in atto, può comunque procedere a nuove assunzioni e, ove sussistano i presupposti legittimanti, accedere alle correlate agevolazioni in trattazione.

Compatibiltà con altri incentivi

L’esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta (art. 6, comma 3).

Pertanto, considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la citata cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

Ammissione all’esonero

Per ottenere lo sgravio, il datore di lavoro deve inoltrare all’Inps domanda di ammissione attraverso la nuova funzionalità del modulo "DL104-ES" disponibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex diresco)", previo accesso con credenziali personali.

Modalità di esposizione dati

Una volta ottenuta autorizzazione, il datore di lavoro potrà fruire del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili Uniemens: per la corretta esposizione di codici, causali e importi (correnti e arretrati) rimandiamo alle descrizioni indicate al punto 9) della circolare Inps n. 133 qui allegata.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).




Chiusura uffici festività natalizie

Comunichiamo alle Aziende Associate che, in occasione della festività natalizie, gli uffici dell’Associazione rimarranno chiusi da giovedì 24 dicembre 2020 a mercoledì 06 gennaio 2021.

L’attività degli uffici riprenderà giovedì 7 gennaio 2021.
 

Si comunica, inoltre, che l’Ufficio Paghe riprenderà l’attività lunedì 4 gennaio 2021 osservando i soliti orari: 8.30-12.30, 13.30-17.30.




Inail: Covid-19 misurazione della temperatura

Si segnala e si allega la scheda recentemente predisposta da INAIL per eseguire correttamente la misura della temperatura corporea. Contiene le spiegazioni ai dubbi e alle domande più comuni che l’impiego diffuso di termometri a infrarossi ha sollevato fra gli utilizzatori. Si intitola “indicazioni operative per la misurazione della temperatura corporea mediante un termometro ad infrarossi.

Il video che consigliamo illustra le procedure per effettuare una corretta rilevazione con l’impiego di termometri infrarossi prima dell’accesso ai luoghi di lavoro, come raccomandato dal protocollo di aprile 2020 tra le parti sociali, per il contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19

(SN/bd)