Albo gestori: modalità di registrazione semplificate per trasportatori di rifiuti metallici
Pubblicata sulla home del sito dell’albo gestori ambientali, una deliberazione scaricabile che introduce una novità in vigore dal 1° settembre. E’ stato istituto presso l’Albo il registro dedicato, di coloro che operano per il recupero dei rifiuti metallici.
Al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali metallici e promuovere una gestione sostenibile, efficiente e razionale degli stessi, secondo i principi dell’economia circolare, le attività di raccolta e trasporto degli stessi materiali avviati a specifiche attività di recupero possono essere svolte con modalità semplificate di iscrizione all’Albo. A tal fine, con la deliberazione n. 4 del 3 giugno 2021 del Comitato nazionale – che entra in vigore dal 1° settembre 2021 – è stato istituito presso l’Albo nazionale gestori ambientali il registro, di cui all’articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020, n.120, al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi, in modalità semplificata, ai fini dell’abilitazione all’esercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero.
Si rimanda alla pagina specifica del sito nazionale per comprendere dove si colloca la nuova categoria (4 bis).
(SN/bd)
Si tratta delle seguenti sostanze: Per gli stabilimenti e le installazioni già in esercizio lo scorso anno, la prima relazione va in ogni caso trasmessa entro un anno dall’entrata in vigore del decreto (entro il 28/08/2021), mentre l’eventuale domanda di autorizzazione di adeguamento dovrà essere presentata entro il 1 gennaio 2025 oppure, a seguito di richiesta dell’Autorità competente, in istanza di rinnovo o modifica sostanziale di autorizzazione. Si allega la Dgr regionale del 7 giugno 2021 che contiene molti dettagli per comprendere se e quando l’obbligo è effettivamente applicabile e come darne applicazione. Stante la ratio delle nuove disposizioni, ne deriva che gli impianti e le attività con emissioni scarsamente rilevanti di cui al comma 1 dell’art. 272 del D.Lgs. 152/2006, siano da considerare esclusi dalle disposizioni di cui al comma 7-bis dell’art. 271 del D.Lgs. 152/2006 in virtù del regime semplificato al quale appartengono. Infine, le misure finalizzate al miglioramento della qualità delle emissioni e, più in generale alla sostituzione di sostanze e miscele “classificate” secondo quanto indicato all’art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006, ha ripercussioni anche sugli impianti e sulle attività già autorizzate attraverso l’adesione ad autorizzazioni di carattere generale ex art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006. Qualora i suddetti impianti ed attività ricadessero in quanto disposto dal comma 4 dell’art. 272 così come riformulato dal D.Lgs. 102/2020 i gestori saranno tenuti a presentare una istanza ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e, quindi, un’Aua entro il 28 agosto 2023 in base a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 3 del D.Lgs. 102/2020. (SN/bd)Emissioni in atmosfera con sostanze pericolose: relazione entro il 28 agosto 2021
La prima relazione deve essere inviata entro il 28 agosto 2021.
In caso di omessa presentazione della relazione nei termini, si applica la sanzione prevista dall’articolo 279, comma 3, del Testo unico ambientale n. 152/2006.
Un milione di euro per dare una mano a chi perde il posto
La Provincia del 23 giugno 2021, servizio sulla nuova iniziativa promossa dalla Prefettura e dalla Fondazione comunitaria del Lecchese a cui Api Lecco Sondrio ha aderito.
Confapi-Poste italiane: questionario sull’e-commerce per le aziende
Al momento l’intesa, già illustrata nella circolare n.318, nel dettaglio include:
- Cessione del Credito di imposta a Poste Italiane: i titolari di un conto corrente BancoPosta possono cedere i propri crediti relativi ai bonus fiscali previsti dal Decreto Rilancio, incluso il Superbonus al 110%, ottenendo la liquidità in un’unica soluzione sul proprio conto corrente BancoPosta
- Poste Delivery Business Prepagata, costituita da servizi di corriere espresso nazionali ed internazionali, personalizzabile con un’ampia gamma di servizi accessori
- Microsoft 365 Business e Data Certa Digitale, che offre le proprie soluzioni di Gestione Documentale (Data Certa Digitale) in abbinamento alle sottoscrizioni delle licenze Microsoft 365 Business Basic, Standard e Premium
(SG/sg)
Imu: le esenzioni dal pagamento per Covid-19 vanno dichiarate entro il 30 giugno 21
Al riguardo si evidenzia che la dichiarazione:
- deve essere presentata, in alternativa trasmessa telematicamente, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione;
- ha effetto anche per gli anni successivi (purché non siano intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta; cfr. ris. Min. Economia e finanze 6 novembre 2020 n. 7/DF).
- Così se il possesso dell’immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2020 la dichiarazione Imu deve essere presentata entro il 30 giugno 2021 (circ. Mef 18 marzo 2020 n. 1/DF).
Il comma 769 dell’art. 1 della L. 160/2019 e le istruzioni per la compilazione del modello approvato dal Dm 30 ottobre 2012 stabiliscono che l’obbligo dichiarativo sorge soltanto nei seguenti casi:
- quando sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate;
- nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili al Comune.
Secondo le Finanze, infatti, queste informazioni non sarebbero a conoscenza dei Comuni e nel modello dichiarativo i soggetti passivi dovranno barrare la casella “esenzione”.
L’esenzione dal versamento della prima e/o della seconda rata dell’Imu per l’anno 2020 è stabilita:
- dall’art. 177 del Dl 34/2020 secondo cui non è dovuta la prima rata Imu 2020 relativa a determinati immobili (stabilimenti balneari e termali, immobili in D/2 e relative pertinenze e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi Imu siano anche gestori delle attività ivi esercitate, nonché immobili rientranti nella gruppo D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni);
- dall’art. 78 del Dl 104/2020 (c.d. decreto “Agosto”) secondo cui non è dovuta la seconda rata dell’Imu 2020 per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali, gli immobili rientranti nella categoria D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate (l’esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria D/2 si applica anche relativamente alla prima rata 2020), gli immobili rientranti nella gruppo D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni, gli immobili rientranti nella categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate, gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- dagli artt. 9, 9-bis e 9-ter del Dl 137/2020 (c.d. decreto “Ristori”) che hanno stabilito che non è dovuta la seconda rata dell’Imu per l’anno 2020 per gli immobili e relative pertinenze nei quali si esercitato le attività riferite ai codici Ateco specificatamente individuati (allegato 1), a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate e per gli immobili dove si esercitano le attività riferite ai codici Ateco riportati nell’allegato 2, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività e che gli immobili siano siano ubicati nel territorio di una “zona rossa.
Super Ace 2021 anche come credito d’imposta
- utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/97;
- chiesto a rimborso;
- ceduto a terzi, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti (in questo caso, sia il primo che i successivi cessionari fruiscono del credito di imposta con le stesse modalità previste per l’originario beneficiario).
Ai sensi del comma 7 dell’art. 19 del Dl. 73/2021, le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione (nonché le modalità attuative per la cessione del credito) saranno approvate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Dl. 73/2021.
Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 19 del Dl. 73/2021, il credito di imposta è utilizzabile già a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica un incremento rilevante del capitale proprio, fermo restando che deve venire previamente presentata l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
In particolare, ferma restando la previa presentazione della predetta comunicazione, il credito di imposta è utilizzabile a partire dal giorno successivo:
- del versamento del conferimento in denaro;
- della definitiva rinuncia da parte del socio al credito vantato verso la società (o del suo utilizzo in compensazione con il debito da sottoscrizione delle azioni o quote);
- della delibera assembleare che destina a riserva, in tutto o in parte, l’utile dell’esercizio.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del Dl. 73/2021, il credito di imposta spettante a titolo di super Ace 2021 si determina applicando sugli incrementi rilevanti, fermo restando il limite massimo di 5 milioni di euro, il coefficiente di remunerazione del 15% e le aliquote di imposta previste dagli artt. 11 (aliquote Irpef progressive per scaglioni) e 77 (aliquota Ires proporzionale del 24%) del Tuir.
Quanto precede implica che, nel caso di incrementi rilevanti per 1.000.000 di euro (cfr. circ. n. 21/2015, § 2.2):
- se il beneficiario è un soggetto Ires, il credito di imposta super Ace 2021 è pari a 36.000 euro (= 1.000.000 x 15% x 24%);
- se il beneficiario è un soggetto Irpef, il credito di imposta super Ace 2021 è pari a 63.475,50 euro [= 15% x (15.000 x 23% + 13.000 x 27% + 27.000 x 38% + 20.000 x 41% + 925.000 x 43%)].
- non è produttivo di interessi;
- non concorre alla formazione del reddito di impresa e della base imponibile Irap, né rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 109 comma 5 del Tuir.
Ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell’art. 19 del Dl. 73/2021, i soggetti che acquistano il credito di imposta dall’originario beneficiario della Super Ace 2021 (o che lo acquistano da altri che sono stati a loro volta cessionari del medesimo e non originari beneficiari dell’agevolazione) “rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore al credito ricevuto”.
Il principio è lo stesso che vale, nell’ambito dell’art. 121 del Dl. 34/2020, per le cessioni dei crediti di imposta corrispondenti alle detrazioni “edilizie”.
(MF/ms)
Aiuti Covid: modalità di pubblicazione entro l’1 gennaio 2022
Ci riferiamo all’obbligo di indicazione in nota integrativa, o di pubblicazione su proprio sito internet, oppure – se sprovvisti – sui portali delle associazioni di categoria, delle informazioni relative ai contributi o sussidi statali ricevuti nell’anno precedente.
Tale obbligo, previsto dall’articolo 1, commi 125 e seguenti della Legge 124/2017, come modificato dall’articolo 35 del decreto “Crescita”, decreto-legge 34/2019, prevede che:
- le imprese che esercitano attività commerciali di cui all’art. 2195 c.c. (sono quindi esclusi i liberi professionisti), nonché le Onlus, le fondazioni e talune cooperative sociali;
- sono tenute ordinariamente entro il termine del 30 giugno;
- all’indicazione in nota integrativa (bilancio ordinario) oppure alla pubblicazione sul proprio sito internet ed in mancanza sul sito delle associazioni di categoria;
- delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati alle imprese stesse dalle pubbliche amministrazioni nell’anno precedente, se di importo superiore a 10mila euro nel periodo interessato.
Tali sanzioni sono così definite:
- sanzione peri all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro, nonché sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione;
- decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
Di conseguenza, gli obblighi di pubblicazione degli importi e delle informazioni relative ai contributi,sovvenzioni, aiuti ricevuti nel periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 potrà essere adempiuto entro il 1° gennaio 2022, invece che entro il 30 giugno 2021.
Si tratta senza dubbio di una (piccola) buona notizia, mentre resta lo stupore nel constatare che nonostante si sia attraversata – o meglio, si stia ancora attraversando – una pandemia di proporzioni epiche, il delirio burocratico non accenna a fare il benché minimo passo indietro: anche gli aiuti Covid, quindi, dopo essere stati evidenziati in Redditi, eventualmente essere ripresi in RU se trattasi di crediti di imposta, ulteriormente riportati nel quadro RS ai fini della pubblicazione nel registro degli Aiuti di Stato, continueranno a perseguitarci anche per l’obbligo di pubblicazione sul sito internet del contribuente o dell’associazione di categoria.
Peraltro, come specificato dal comma 125-quinquies della L. 124/2017, anche laddove ci si trovi dinnanzi a aiuti di stato e aiuti de minimis contenuti nel RNA, pubblicati nella sezione trasparenza a cura dei soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti, non ci si potrà esimere dalla pubblicazione; infatti, si dovrà comunque dichiarare l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, per i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.
Sfugge la logica di tutto questo, e ancor più pare essere sfuggito al legislatore che non tutti i contribuenti dispongono di un sito internet, e nemmeno sono iscritti ad una qualsivoglia associazione di categoria, e grida veramente vendetta il fatto che possano essere costretti ad iscriversi solo per adempiere all’ennesima (del tutto inutile) comunicazione.
Peraltro, anche l’indicazione dei contributi in nota integrativa vale a titolo di “pubblicità” solo in casi limitati.
Infatti, l’indicazione in nota integrativa nel caso di bilancio abbreviato o in calce allo stato patrimoniale, nel caso delle microimprese, parrebbe non essere sufficiente, posto che l’articolo 1 comma 125-bis della L. 124/2017 testualmente recita “I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.” A tal proposito, vedasi anche Tassonomia Principi Contabili Italiani versione 2018-11-04: istruzioni operative per il suo utilizzo in conseguenza delle variazioni normative XBRL. Si arriva così alla conclusione paradossale che proprio i soggetti più piccoli, seppure costituiti sotto forma di società di capitale, non possano eludere il problema del sito o dell’associazione di categoria, nemmeno dando le dovute notizie in sede di deposito di bilancio.
In ogni caso, se ne riparla per la scadenza del 1° gennaio 2022, sperando che nel frattempo si abbia il buon cuore di eliminare questo ennesimo appesantimento, quanto meno con riferimento a tutti gli aiuti che sono stati concessi in ragione dell’emergenza epidemiologica.
(MF/ms)
Cena d’estate del Gruppo Giovani: mercoledì 7 luglio 2021
Si allega il modulo di adesione da inviare compilato entro il 2 luglio 2021 alla Segreteria del Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco alla mail stefania.giussani@api.lecco.it
(SG/sg)
Istat: dati maggio 2021
Comunichiamo che l’indice Istat di maggio 2021, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 1.3% (variazione annuale) e a + 0,9% (variazione biennale).
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,975% e + 0,675%.
(MP/bd)
Valute estere: medie dei cambi maggio 2021
Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di maggio 2021 come segue:
| Per 1 Euro | |
| Dinaro Algerino | 161.9903 |
| Peso Argentino | 114,2081 |
| Dollaro Australiano | 1,5653 |
| Real Brasiliano | 6,4462 |
| Dollaro Canadese | 1,4732 |
| Corona Ceca | 25.5584 |
| Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare | 7,8109 |
| Corona Danese | 7,4362 |
| Yen Giapponese | 132,569 |
| Rupia Indiana | 88,9171 |
| Corona Norvegese | 10,0931 |
| Dollaro Neozelandese | 1,6817 |
| Zloty Polacco | 4,5281 |
| Lira Sterlina | 0,86258 |
| Leu Rumeno | 4,925 |
| Rublo Russo | 89,8737 |
| Dollaro USA | 1,2146 |
| Rand Sud Africa | 17,0766 |
| Corona Svedese | 10,1471 |
| Franco Svizzero | 1,0968 |
| Dinaro Tunisino | 3,3211 |
| Hryvnia Ucraina | 33,5164 |
| Forint Ungherese | 353,6471 |
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di maggio sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
(MP/bd)
