Elemaster cambia. Rivoluzione gentile dal padre ai figli
La Provincia dell’1 lugli 2021, servizio sulla nostra associata Elemaster.
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La Provincia dell’1 lugli 2021, servizio sulla nostra associata Elemaster.
A ridosso della scadenza, con il comunicato stampa n. 133 pubblicato nella serata di ieri, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso noto che è stato adottato il Dpcm che proroga dal 30 giugno al 20 luglio il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva per i contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.
I versamenti dovranno quindi essere effettuati entro il 20 luglio 2021, invece che entro il prossimo 30 giugno, senza alcuna maggiorazione.
La proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
Anche se non citate dal comunicato stampa, analogamente allo scorso anno, il Dpcm dovrebbe estendere la proroga anche al versamento:
Alle previste condizioni, la proroga deve ritenersi applicabile anche al versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 dei contributi Inps dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni. Per quanto riguarda il versamento del primo acconto 2021, si ricorda che il termine è stato rinviato dall’Inps, a data da destinarsi, in relazione ai soggetti interessati dall’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2021, in attesa della conclusione dell’iter di emanazione del decreto interministeriale attuativo.
La proroga deve ritenersi applicabile anche al diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese, in quanto deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
(MF/am)
2 Finalità della riforma
Le misure previste dal “pacchetto IVA sul commercio elettronico” sono finalizzate a:
4.2 Disciplina applicabile fino al 30.6.2021
In base alla disciplina applicabile fino al 30.6.2021, le vendite a distanza effettuate nella UE si considerano rilevanti ai fini IVA nello Stato membro di destinazione dei beni anziché nello Stato di partenza, in deroga alla regola generale di territorialità IVA prevista per le cessioni di beni (artt. 33 e 34 della direttiva 2006/112/CE; art. 7-bis del DPR 633/72 e artt. 40 co. 3 e 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93). Tale regola di territorialità ha lo scopo di evitare distorsioni della concorrenza derivanti dall’applicazione del principio di origine in un contesto in cui gli Stati membri applicano aliquote IVA differenti.
La citata deroga non si applica, però, se l’ammontare delle vendite a distanza effettuate dal cedente nell’altro Stato membro non supera nell’anno solare precedente e in quello in corso la soglia di protezione stabilita dallo Stato di destinazione (compresa tra 35.000,00 e 100.000,00 euro). In tal caso, perciò, l’operazione è rilevante nello Stato membro di partenza dei beni.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta nello Stato di destinazione.
4.3 Abolizione delle soglie di protezione nazionali
A partire dall’1.7.2021 vengono abolite le soglie nazionali di protezione e viene fissata un’unica soglia, a livello unionale, pari a 10.000,00 euro complessivi, che tiene conto anche delle prestazioni TTE effettuate verso privati in altri Stati membri.
In caso di superamento della soglia, le vendite si considerano rilevanti nello Stato di destinazione dei beni. Al di sotto della soglia, invece, si considerano rilevanti ai fini IVA nello Stato membro di partenza, con la conseguenza che esse sono soggette al medesimo trattamento IVA delle operazioni nazionali. Resta ferma la possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA nello Stato di destinazione.
Per effetto dell’introduzione della nuova soglia unica, da un lato sarà più agevole, per gli operatori, monitorarne l’eventuale superamento, dall’altro saranno più frequenti le ipotesi di superamento della soglia stessa, essendo riferita alle operazioni effettuate in tutti gli Stati membri.
4.4 soglia unica
La soglia di 10.000,00 euro deve essere calcolata sommando i valori totali, al netto dell’IVA, delle seguenti operazioni effettuate nell’anno civile precedente e in quello in corso:
| Soglia | fornitori stabiliti in un solo stato membro | fornitori stabiliti in più di uno stato membro |
| ≤ 10.000,00 euro |
Luogo di effettuazione e IVA dovuta:
Possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA nello Stato dell’acquirente (servizi TTE B2C) o di destinazione dei beni (vendite a distanza intra-UE).
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Soglia non applicabile |
| > 10.000,00 euro |
Luogo di effettuazione e IVA dovuta:
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5 Vendite tramite marketplace
Poiché gran parte delle vendite a distanza di beni transfrontaliere è facilitata tramite l’uso di un’interfaccia elettronica (marketplace, piattaforme, portali o mezzi analoghi), il legislatore unionale ha previsto il coinvolgimento di tali soggetti nella riscossione dell’imposta dovuta su talune di queste operazioni, così da assicurare la riscossione effettiva ed efficace dell’IVA e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei fornitori, delle Amministrazioni fiscali e dei consumatori.
5.1 “fornitore presunto”
In base al nuovo art. 14-bis della direttiva 2006/112/CE (recepito all’art. 2-bis del DPR 633/72) se un soggetto passivo facilita talune vendite a distanza di beni tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, si considera che abbia ricevuto e ceduto detti beni e assume il ruolo di “fornitore presunto”. Ciò significa che assumerà i diritti e gli obblighi in materia di IVA del ““fornitore indiretto” per la cessione effettuata e sarà responsabile del pagamento dell’IVA dovuta su tale cessione.
5.2 definizione di “facilita”
Il termine “facilita” designa l’uso di un’interfaccia elettronica che consenta a un acquirente e a un fornitore che pone in vendita beni tramite l’interfaccia di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni tramite detta interfaccia (art. 5-ter del Reg. UE 282/2011).
Ad esempio, si considera che un soggetto facilita le cessioni di beni se effettua anche soltanto una di tali attività:
5.4 Operazioni interessate
Sotto il profilo oggettivo, la finzione giuridica si applica in relazione alle seguenti operazioni facilitate dalle piattaforme:
· vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro (indipendentemente dal fatto che il “fornitore indiretto” sia stabilito nell’UE o al di fuori dell’UE);
· vendite di beni all’interno dell’UE (indipendentemente dal loro valore) da parte di un soggetto
passivo non stabilito nell’UE a un “non soggetto passivo” (sono comprese, dunque, sia le vendite a distanza intracomunitarie di beni, sia le cessioni domestiche nelle quali i beni partono da magazzini presenti nel territorio di uno Stato membro e arrivano a un consumatore nello stesso Stato).
Vendite a distanza di beni importati
Si considerano “vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi” (art. 38-bis co. 2 del DL 331/93, introdotto dal DLgs. 83/2021) le cessioni di beni:
· spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni,
· da un territorio terzo o Paese terzo con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro dell’Unione europea,
· a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell’art. 72 del DPR 633/72, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa.
Operazioni escluse
La piattaforma facilitatrice non è considerata fornitore presunto per le seguenti tipologie di beni:
· merci importate nell’UE da territori o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco superiore a 150,00 euro, indipendentemente dal fornitore sottostante;
· merci già immesse in libera pratica nell’UE fornite nell’Unione da un fornitore stabilito nell’UE.
5.5 Territorialità IVA
Ai fini della territorialità IVA:
· la cessione B2B presunta si considera una cessione senza trasporto, rilevante nel luogo in cui il bene si trova al momento della cessione;
· la cessione B2C presunta si considera una cessione con trasporto, rilevante nel luogo in cui il trasporto finisce (art. 38-bis co. 4 del DL 331/93).
5.6 Momento di effettuazione
Sia la cessione B2B presunta, sia la cessione B2C presunta si considerano effettuate ai fini IVA nel momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo. Nello stesso momento la relativa imposta diventa esigibile (artt. 66-bis della direttiva 2006/112/CE e 6 co. 7 del DPR 633/72).
5.7 Obblighi di conservazione per i marketplace
I soggetti passivi che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso acquirenti non soggetti passivi d’imposta tramite un’interfaccia elettronica o mezzi analoghi sono tenuti a conservare la documentazione relativa a tali operazioni per un periodo di 10 anni (artt. 242-bis della direttiva 2006/112/CE e 39 co. 4 del DPR 633/72).
L’obbligo si applica anche quando la piattaforma non è considerata “rivenditore”.
6 ONe Stop Shop (oss)
A partire dall’1.7.2021, per effetto dell’art. 2 della direttiva 2017/2455/UE, il meccanismo dello sportello unico, finora applicabile soltanto per l’assolvimento dell’IVA sulle prestazioni di servizi TTE verso privati di altri Stati membri, viene esteso:
· a tutte le tipologie di prestazioni di servizi B2C effettuate nei confronti di privati in Stati membri diversi da quello del fornitore (es. servizi di alloggio, servizi di ristorazione e catering, ecc.);
· alle vendite a distanza intracomunitarie di beni;
6.1 Caratteristiche del regime
Il regime OSS, di natura opzionale, consente ai soggetti passivi che effettuano le operazioni B2C sopra elencate di adempiere i relativi obblighi IVA identificandosi in un solo Stato membro (Stato di identificazione).
Di conseguenza, essi non sono più tenuti a identificarsi in ciascuno Stato membro di “consumo” per assolvere i relativi obblighi ai fini dell’imposta.
Nell’ambito del regime speciale, il soggetto passivo dichiara e versa l’imposta relativa alle suddette cessioni e prestazioni effettuate negli altri Stati membri secondo le aliquote valide negli Stati di “consumo”, per il tramite dello Stato membro di identificazione. Sarà infatti quest’ultimo a riversarla agli altri Stati membri.
L’applicazione dell’OSS non muta il luogo in cui si considerano effettuate le prestazioni di servizi e le cessioni di beni, ma offre soltanto una procedura semplificata per dichiarare e versare l’IVA dovuta in altri Stati UE.
Adempimenti
In linea generale, chi aderisce all’OSS è esonerato dagli obblighi di cui al Titolo II del DPR 633/72 (es. fatturazione, dichiarazione annuale) per le operazioni rientranti nel regime speciale, ma è tenuto a:
| tipologia di soggetto | OSS “NOn-UE” | OSS “Ue” |
| Soggetto passivo stabilito nell’UE | Non può ricorrere al regime OSS “Non-UE” |
Può applicare l’OSS “UE” per:
|
| Soggetto passivo non stabilito nell’UE | Può ricorrere all’OSS “Non-UE” per le prestazioni di servizi B2C nell’UE |
Può applicare l’OSS “UE” per:
|
8 modalità di Registrazione ai regimi speciali
La registrazione ai regimi OSS e IOSS in Italia è possibile dall’1.4.2021 (cfr. comunicato Ministero Economia e delle Finanze del 29.3.2021). L’Agenzia delle Entrate ha infatti predisposto le necessarie funzionalità telematiche già a partire da tale data.
Le modalità di registrazione sono ora definite dal provv. Agenzia delle Entrate 25.6.2021 n. 168315, il quale ha altresì stabilito che l’ufficio competente per le attività di lavorazione delle richieste di registrazione è il Centro operativo di Pescara.
In dettaglio:
Opzione per più regimi
Il medesimo soggetto passivo può registrarsi a più regimi. Ad esempio, un soggetto passivo stabilito nell’UE può avvalersi del regime UE e del regime IOSS.
9 Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Secondo quanto reso noto dall’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa 25.6.2021 n. 42, gli operatori potranno inviare all’Amministrazione finanziaria contributi e quesiti riguardanti la nuova disciplina IVA sul commercio elettronico entro il 12.7.2021, alla casella di posta elettronica dc.gci.internazionale@agenziaentrate.it.
I contributi pervenuti saranno discussi nell’ambito di un webinar che si terrà indicativamente giovedì 22.7.2021.
Resta ferma la possibilità di inviare quesiti alla casella e-mail ossitaly@agenziaentrate.it, che sostituisce, a partire dall’1.7.2021, la casella mossitaly@agenziaentrate.it.
Per tale ragione, l’attuale regime speciale Mini One Stop Shop (MOSS) si trasforma in One Stop Shop (OSS).
(MF/am)
Con riferimento alla precedente circolare Api sullo stesso tema, n.332 del 3 giugno 2021, si allega alla presente una sintesi della circolare del Mite (Ministero della Transizione Ecologica), prodotta da Ecocamere (14 maggio 2021).
Ci sono significativi chiarimenti su alcuni aspetti controversi del testo Unico Ambientale, dopo le modifiche recentemente introdotte con il Dlgs n.116/2020 “Gestione rifiuti e degli imballaggi”.
Il servizio Ambiente e Sicurezza di Api Lecco Sondrio resta a disposizione per aiutare le aziende associate nei molteplici risvolti operativi.
(SN/bd)
Poiché contiene delle novità relative al mondo dei rifiuti, che si collegano alle altre circolari su questa materia, si segnala brevemente per temi quanto segue:
End of Waste (art.34): definisce le nuove regole per le procedure di cessazione di qualifica di rifiuto in mancanza dei criteri nazionali o europei caso per caso, inserendo l’obbligo di assoggettare tale cessazione ad un parere di Ispra e/o Arpa.
Rifiuti ex assimilati (art. 35, c.1, lettera a): sancisce l’eliminazione del termine “assimilati” dal Dlgs 152/2006.
Elenco Cer: torna ad essere valido il catalogo dei rifiuti in vigore precedentemente al Dlgs 116/2020.
Rifiuti – Responsabilità (art.35, c.1, lettera c): si introduce l’attestazione di avvio a smaltimento/recupero e non solo a smaltimento come precedentemente indicato dall’articolo 185 del Dlgs 152/2006.
Rifiuti – Sistema di tracciabilità (art.35, c.1, lettera d): si prevede l’uso della dicitura: comunicazione di “invio a recupero” e non più di “avvenuto recupero” dei rifiuti.
(SN/bd)
L’allarme, pur molto serio, creato dall’esaurimento fondi che faceva intendere che le domande di contributo per investimenti Sabatini presentate il mese scorso potessero restare escluse dal beneficio, è durato meno di un mese.
Il Governo ha annunciato di aver predisposto un emendamento al Decreto Sostegni, tale da assegnare al plafond disponibile per le concessioni di contributo Sabatini ulteriori 680 milioni.
Ciò consentirà di assolvere tutte le domande trasmesse agli istituti bancari e di leasing nel mese di maggio e regolarmente trasmesse al Ministero dagli stessi istituti.
Casi particolari potrebbero essere quelle domande che, inoltrate all’ultimo momento o non istruite in tempo dalle banche, non hanno potuto essere avviate regolarmente al Ministero prima della chiusura.
Queste, ma dovrebbero essere le banche a fare precisazione all’azienda se dovesse ricorrere il caso, dovranno essere ritrasmesse non appena lo sportello riaprirà, purché l’investimento nel frattempo non sia già avviato.
Il provvedimento di rifinanziamento previsto dal Governo dovrebbe consentire anche la riapertura dello sportello di presentazione di nuove domande, in quanto il fondo lascerà spazio per finanziarne ulteriori, visto anche l’interesse in corso da parte delle imprese ad effettuare nuovi investimenti.
La riapertura però probabilmente non sarà immediata, considerando tutto l’iter di approvazione è ipotizzabile che si arriverà probabilmente a settembre.
(MP/mp)
Vince quindi il modus operandi di Confapi che da sempre, in qualsiasi crisi, cerca di mediare prima di arrivare ai licenziamenti: “Siamo soddisfatti – spiega Mario Gagliardi vice-direttore di Api Lecco Sondrio e responsabile della nostra Area relazioni industriali e sindacali – Confapi ha avuto in questa trattativa un ruolo rilevante di mediazione tra le istanze portate avanti dai sindacati e l’iniziale posizione del Governo. L’intesa che si è definita, ovvero la raccomandazione al massimo utilizzo degli ammortizzatori sociali quale principale alternativa ai licenziamenti, rispecchia pienamente la filosofia con cui anche sul nostro territorio cerchiamo di gestire le crisi occupazionali. Da sempre, infatti, sensibilizziamo le imprese ad utilizzare tutti gli strumenti messi a disposizione dalla legge con l’obiettivo di giungere, nel limite del possibile, a soluzioni condivise con le organizzazioni sindacali”.
A livello locale Api Lecco Sondrio sottolinea come la situazione nelle nostre aziende non desti preoccupazione: “Riguardo le nostre associate – prosegue Gagliardi – non ci sono situazioni allarmanti, appartengono in gran parte al settore metalmeccanico con carichi di lavoro in netta ripresa, quindi non abbiamo situazioni di particolare criticità occupazionale. In generale come è stato concordato anche ieri a Roma, è comunque necessario definire quanto prima una riforma degli ammortizzatori sociali e avviare efficaci politiche attive del lavoro per poter contare al momento del definitivo sblocco dei licenziamenti su una rete di sicurezza adeguata”.
Anna Masciadri
Ufficio Stampa Api Lecco Sondrio
| Livelli | Aumenti dal 1° giugno 2021 |
Minimi Tabellari dal 1° giugno 2021 |
| 9Q | 32,00 | 2.587,60 |
| 9 | 32,00 | 2.587,60 |
| 8Q | 28,77 | 2.326,77 |
| 8 | 28,77 | 2.326,77 |
| 7 | 26,46 | 2.139,59 |
| 6 | 24,66 | 1.994,33 |
| 5 | 23,00 | 1.860,07 |
| 4 | 21,47 | 1.736,44 |
| 3 | 20,58 | 1.664,29 |
| 2 | 18,55 | 1.500,00 |
| 1 | 16,79 | 1.358,21 |
| Compenso giornaliero | Compenso settimanale | |||||
| Livelli | 16 ore (giorno lavorato) | 24 ore (giorno libero) | 24 ore festive | 6 giorni | 6 giorni con festivo | 6 giorni con festivo e giorno libero |
| Sup. al 5° | 6,78 | 11,15 | 11,74 | 45,06 | 45,66 | 50,02 |
| 5° e 4° | 5,90 | 9,26 | 9,93 | 38,75 | 39,43 | 42,78 |
| 3°, 2° e 1° | 4,95 | 7,45 | 8,05 | 32,22 | 32,82 | 35,32 |
| Tipologia | Importi |
| Trasferta intera | 44,12 |
| Pasto meridiano o serale | 11,92 |
| Pernottamento | 20,28 |
(FP/fp)
A seguito dell’intesa sottoscritta lo scorso 26 maggio 2021 tra Unionmeccanica, Fim, Fiom e Uilm in relazione all’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per le lavoratrici e i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa e installazione impianti Unionmeccanica Confapi, comunichiamo che le organizzazioni sindacali hanno completato la consultazione certificata fra i lavoratori raggiungendo l’esito positivo pari al 98,58% e in data 28 giugno 2021 hanno diffuso la nota congiunta di scioglimento della riserva per il rinnovo del Ccnl in vigore dal 1° giugno 2021 sino al 31 dicembre 2024.
(FP/fp)
Confapi ha recentemente inviato al Ministro dell’Economia e delle Finanze e al quello dello Sviluppo Economico una lettera, che vi alleghiamo, chiedendo il differimento di un biennio del “Codice crisi d’impresa e d’insolvenza” che dovrebbe entrare in vigore il prossimo 1 settembre.
La richiesta ha come scopo quello di evitare ulteriori restrizioni e difficoltà alle nostre piccole e medie imprese già in affanno a causa della crisi provocata dall’emergenza Covid-19.
(AM/am)